REGIONE UMBRIA. LEGGE REGIONALE N. 4 del Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri.
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1 REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE N. 4 del Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri. Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 5 del 3 febbraio 1993 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 3 febbraio 1993 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Capo I ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA ARTICOLO 1 (Definizione) 1. E' attività ricettiva di tipo alberghiero quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge. 2. Gli esercizi ricettivi alberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle A) e B) allegate. Capo II CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI ARTICOLO 2 (Finalità ) 1. La presente legge disciplina le imprese turistiche che svolgono un'attività professionale organizzata di gestione di aziende ricettive di tipo alberghiero e si servizi turistici annessi e determina i criteri per la loro classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati con un numero di addetti rapportati alla classifica e ai posti letto. ARTICOLO 3 (Esercizi alberghieri). 1. Sono esercizi alberghieri: a) alberghi; b) motels; c) alberghi residenziali; d) villaggi - albergo; e) residenze della salute - beauty - farms. 2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. 3. I motels sono esercizi alberghieri che, dotati di bar e servizi di ristorazione, devono altresì assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari alle stanze di cui sono dotati, maggiorato del dieci per cento, nonchè dei servizi di primo intervento per l' assistenza meccanica agli autoveicoli. 4. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina e che offrono alloggio per periodi non inferiori a sette giorni. 5. Assumono la denominazione di villaggio - albergo gli esercizi che dotati di requisiti propri degli alberghi o degli alberghi residenziali, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
2 6. Le residenze della salute - beauty-farms sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo. L' alloggio è offerto per periodi non inferiori a sette giorni. ARTICOLO 4 (Dipendenze - Dependances) 1. Presso gli alberghi può essere previsto non più di un immobile adibito a dipendenza - dependance, posto nelle immediate adiacenze della struttura ricettiva principale. La dipendenza - dependance deve essere dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati facenti capo alla ricezione della struttura principale e non deve presentare requisiti strutturali e di servizi tali da poter essere considerata come struttura ricettivo - alberghiera autonoma. ARTICOLO 5 (Piccoli appartamenti - Suites) 1. Gli esercizi alberghieri possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites. Capo III CLASSIFICAZIONE ARTICOLO 6 (Classificazione a stelle) 1. Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella. 2. Gli esercizi classificati <<cinque stelle>> assumono la denominazione aggiuntiva <<lusso>> quando l'immobile presenti eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi. 3. Agli alberghi residenziali e ai villaggi - albergo è attribuita una classificazione non inferiore a tre stelle. 4. Alle residenze della salute - beauty - farms di norma è attribuita una classificazione non inferiore a tre stelle. 5. Ai motels è attribuita una classificazione non superiore a quattro stelle. 6. L' attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del possesso di tutti i requisiti di cui alle Tabelle allegate A) e B). 7. Gli esercizi alberghieri hanno l'obbligo di evidenziare all' esterno, accanto alla propria tipologia e alla denominazione, il numero di stelle corrispondenti alla classificazione attribuita. 8. Le dipendenze - dependances sono di norma classificate con un numero di stelle inferiore a quello di classificazione attribuito alla struttura alberghiera principale. ARTICOLO 7 (Procedura di classificazione) 1. L' istanza per la classificazione di un nuovo esercizio ricettivo alberghiero deve essere presentata all' Azienda di promozione turistica competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione: a) domanda in carta legale contenente, fra l' altro, l' indicazione della denominazione dell' esercizio; b) planimetria dell'immobile in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e firmata dal responsabile del progetto, con il riferimento ai dati relativi alla concessione edilizia e con l' indicazione dell' uso cui sono destinati i vari locali; c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto; d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso proposto; e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
3 f) dichiarazione dell'attrezzatura corredata dalla tabella dei requisiti e dei prezzi; g) certificato o nulla - osta provvisorio di prevenzione incendi per gli edifici con capacità ricettiva superiore a venticinque posti letto, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni. 2. L' Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l' Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale, che nel territorio regionale la denominazione dell' esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi appartenenti a catene alberghiere o contraddistinti da marchi che prevedono, per l' utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altra azienda ricettiva in attività o ad altra azienda cessata. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell' azienda cessata. 3. L' istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell' Azienda stessa. 4. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica provvisoria sulla base della proposta trasmessa dall'azienda di promozione turistica. L' ufficio turismo industria alberghiera della Giunta regionale cura la notifica del provvedimento al Comune e all'azienda competenti per territorio. 5. La licenza di esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l' azienda alberghiera, su istanza del titolare o del gestore e previa acquisizione del provvedimento di attribuzione della classifica. La licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica attribuita alla capacità ricettiva autorizzata, al periodo di apertura annuale o stagionale. Il provvedimento, in copia conforme all'originale, è trasmesso all' Azienda di promozione turistica e all' Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale. 6. Qualora entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di attribuzione da parte della Giunta regionale della classifica provvisoria il Comune non abbia rilasciato la licenza di esercizio e ne abbia dato comunicazione all' Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale, la classifica provvisoria è revocata. 7. La Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la classificazione e la vigilanza sulle strutture ricettive alberghiere istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, attribuisce la classifica definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. 8. Per verificare la consistenza del personale e dei servizi offerti, ai fini dell' attribuzione della classifica definitiva, l' Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale acquisisce il libro matricola ed il registro presenze del personale in copia autentica a norma di legge. 9. Entro lo stesso termine di cui al comma 6, gli esercizi alberghieri ai quali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 20, deve essere preposto un direttore di albergo, comunicano all' Azienda di promozione turistica e all' Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale il nominativo del direttore e, in caso di assunzione del medesimo, idonea documentazione comprovante l' instaurazione del rapporto di lavoro. ARTICOLO 8 (Variazioni di capacità ricettiva e della titolarità dell' esercizio). 1. Le istanze per variazioni della capacità ricettiva dell'esercizio alberghiero devono essere presentate all' Azienda di promozione turistica che ne cura l' istruttoria, con la procedura di cui all' art. 7 e con la documentazione di cui alle lett. a), b), c), e), f), g) del comma 1 dello stesso articolo. 2. Il Comune competente autorizza la variazione di titolarità dell'esercizio alberghiero e ne dà comunicazione all' Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale e all' Azienda di promozione turistica. 3. Per le variazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta rispettivamente dell' Azienda o del Comune competente, delibera il provvedimento di presa d' atto. ARTICOLO 9 (Revisione di classifica) 1. Qualora si verifichino variazioni strutturali, di servizi o di requisiti tali da comportare l'attribuzione di una diversa classificazione, la Giunta regionale adotta un nuovo provvedimento
4 di classificazione su proposta dell' Azienda di promozione turistica secondo le procedure di cui ai commi 3 e 7 dell' art. 7. ARTICOLO 10 (Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri) 1. Il titolare o il gestore dell' azienda alberghiera che intenda chiudere il proprio esercizio o parte di esso per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea da parte del Comune che decide, tenuto conto delle esigenze turistico - ricettive della località, sentita l' Azienda di promozione turistica. 2. Il Comune trasmette copia dell' autorizzazione alla chiusura temporanea all' Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale e all' Azienda di promozione turistica. ARTICOLO 11 (Riclassificazione quinquennale) 1. La classificazione ha durata quinquennale a partire dal 1 gennaio. 2. L' istruttoria per la riclassificazione quinquennale degli esercizi alberghieri è espletata dall' Azienda di promozione turistica competente nel secondo semestre dell'anno di scadenza del quinquennio, previo sopralluogo effettuato da propri dipendenti. La proposta di riclassificazione è trasmessa dal direttore dell' azienda alla Commissione regionale di cui al comma 7 dell' art. 7, la quale, anche a seguito di diretti sopralluoghi, formula la proposta alla Giunta regionale, tramite l' Ufficio turismo industria alberghiera. 3. Per gli esercizi alberghieri che hanno iniziato l' attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso. 4. La Giunta regionale non procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio. ARTICOLO 12 (Rilevazioni statistiche) 1. Al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari o i gestori degli esercizi alberghieri provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze e fanno pervenire all' Azienda di promozione turistica competente per territorio l' apposito modello ISTAT entro cinque giorni dalla scadenza di ciascuna decade di ogni mese. ARTICOLO 13 (Vigilanza) 1. L' accertamento delle violazioni connesse all' esercizio dell' attività ricettiva alberghiera è effettuato dall' Ufficio turismo e industria alberghiera della Giunta regionale, tramite la Commissione regionale di cui al comma 7 dell' art In caso di urgenza, l' Ufficio procede direttamente all' accertamento delle violazioni, dandone comunicazione alla Commissione regionale di cui al primo comma. 3. Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge regionale. ARTICOLO 14 (Disposizioni transitorie) 1. Il periodo attuale di validità della classificazione degli esercizi alberghieri scade il 31 dicembre Le dipendenze - dependances già classificate in conformità alla precedente normativa possono mantenere la loro destinazione. 3. Fino all' entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 3 dell' art. 13 si applicano le disposizioni contenute negli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, con le modifiche apportate dagli artt. 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 e le disposizioni contenute negli artt. 15 e 16 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43. ARTICOLO 15 (Abrogazione della precedente normativa) 1. Gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 12/ bis e 13 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 <<Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta>> sono abrogati per la parte concernente le aziende alberghiere. Sono inoltre abrogati il quadro di
5 classificazione degli esercizi ricettivi e le tabelle A e B con i rispettivi riepiloghi dei requisiti obbligati, posti in allegato alla predetta legge regionale. 2. Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 16 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 <<Integrazioni e modificazioni alla lr 8 giugno 1981, n. 33: Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta>> sono abrogati per la parte concernente le aziende alberghiere. E' inoltre abrogata la tabella requisiti obbligati per alberghi con 5 stelle lusso posta in allegato alla predetta legge regionale. 3. Le leggi regionali 12 agosto 1981, n. 51 <<Modifica termine operatività art. 12 legge regionale 8 giugno 1981, n. 33>> e 7 marzo 1983, n. 5 <<Integrazione della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, contenente norme sulla disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere ed all' aria aperta>>, sono abrogate. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'umbria. Data a Perugia, addì 27 gennaio 1993 ALLEGATO 1: NOTE: Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello. I requisiti di cui ai punti 2.05, 2071, 2.16, 2.27, 2.29, 2.30 e 3.01 delle tabelle A) e B) sono obbligatoriamente richiesti per le nuove aziende ricettive e non computati, quindi, per quelle già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. ALLEGATO 2: APPENDICE AL TESTO Note (1) Obbligatorio per alberghi * (2) Obbligatorio per alberghi ** (3) Obbligatorio per alberghi *** (4) Obbligatorio per alberghi **** (5) Obbligatorio per alberghi ***** (6) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all' inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voce 2.05) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili. (7) Per gli esercizi esistenti, l' obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.09 e 2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile. Avvertenze: a) quando le " voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore; b) il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze. 1. PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.01 Servizi di ricevimento e portineria - informazioni assicurato 16/ 24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio (5)
6 1.012 assicurato 16/ 24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva (4) assicurato 12/ 24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva (3) assicurato 12/ 24 ore da un addetto (1) (2) 1.02 Servizio di custodia valori cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative (5) in cassaforte dell' albergo e/ o in cassette di sicurezza singole (4) 1.03 Servizio di notte portiere di notte (4) (5) almeno un addetto al servizio di portineria di notte (3 con capacità ricettiva pari o superiore a 60 posti letto) addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3) con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto) 1.04 Accoglimento e trasporto interno dei bagagli assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva (4) (5) a cura del personale (3) 1.05 Servizio di prima colazione in sala apposita (4) (5) in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative (3) (4) (5) 1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l' impianto assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (4) (5) assicurato 12/ 24 ore (3) assicurato 8/ 24 ore (2) 1.07 Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (4) (5) assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto (3) 1.08 Servizio di bar nelle unità abitative assicurato 24/ 24 ore a cura di una unità addetta in via esclusiva (5) assicurato 16/ 24 ore da un addetto (4) assicurato 12/ 24 ore da un addetto (3) 1.09 Frigo - bar in tutte le unità abitative (4) (5) 1.10 Divise per il personale (4) (5) per gli addetto al ricevimento (3) 1.11 Lingue estere correttamente parlate dal gestore o direttore 3 lingue (5) 2 lingue (4) 1 lingua (3) dai capi servizio 3 lingue (5) 2 lingue (4) 1 lingua (3) 1.12 Cambio biancheria lenzuola e federe: tutti i giorni (4) (5) ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana (3) ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana (2) ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana (1) asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni (3) (4) (5) ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana (2) ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana (1) 1.13 Accessori dei locali - bagno privati: - cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5) - un asciugatoio da bagno a persona (1) (2) (3) (4) (5) - un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona (4) (5) - riserva di carta (1) (2) (3) (4) (5) - sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5) - sgabello (1) (2) (3) (4) (5)
7 - shampoo (3) - bagnoschiuma (3) - cuffia da bagno (3) - contenitore con: - saponetta (4) (5) - shampoo (4) (5) - bagnoschiuma (4) (5) - cuffia da bagno (4) (5) - spugnetta per scarpe (4) (5) - minidentifricio con spazzolino (5) - minicucito (4) (5) - rasoio da barba (5) - miniconfezione schiuma da barba (5) - asciugacapelli (4) (5) - stirapantaloni (5) 1.14 Accessori nelle unità abitative: documentazione sull' albergo (3) (4) (5) necessario per scrivere (3) (4) (5) 1.15 Lavatura e stiratura biancheria resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9 (4) (5) resa entro le 24 ore (3) 1.16 Pulizia nelle unità abitative una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (3) (4) (5) una volta al giorno (1) (2) 2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 2.01 Capacità ricettiva minima di sette unità abitative (1) (2) (3) (4) (5) 2.02 Servizio di autorimessa e di intervento per l' assistenza meccanica agli autoveicoli (1) (2) (3) (4) (*) solo per i motels 2.03 Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (3) (4) (5) (**) solo per gli alberghi residenziali 2.04 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati (1) (2) (3) (4) (5) 2.05 Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative (6) nel cento per cento (2) (3) (4) (5) nel settanta per cento (1) 2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07 Riscaldamento in tutto l' esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (4) (5) (***) l'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura in tutto l' esercizio (1) (2) (3) (4) (5) 2.08 Aria condizionata in tutto l' esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (5) 2.09 Ascensore di servizio o montacarichi (3 con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto) (4 con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto) (5) (7) 2.10 Ascensore per i clienti (7) qualunque sia il numero dei piani (4) (5) qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 150 posti letto (3) oltre i 120 posti letto (4) oltre i 60 posti letto (5) oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) (2) (3) 2.11 Sistemazione delle unità abitative letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino (1) (2) (3) (4) (5) lampade o appliques da comodino (1) (2) (3) (4) (5) terzo punto luce per leggere o scrivere (2) (3) (4) (5) scrittoio (5) specchio con presa di corrente (1) (2) (3) (4) (5) secondo comodino (3) (4) (5) cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5) sgabello per bagagli (2) (3) (4) (5)
8 2.119 una sedia per letto (1) (2) (3) 2.12 Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura (4) (5) funzionale e di buona fattura (3) funzionale e di discreta fattura (1) (2) 2.13 Composizione delle unità abitative per cento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (5) (**) solo per gli alberghi residenziali almeno il 50 per cento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (4) (**) solo per gli alberghi residenziali per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (3) (**) solo per gli alberghi residenziali 2.14 Poltrone nelle unità abitative: una per posto letto (4) (5) 2.15 Televisione TV a colori in tutte le unità abitative (4) (5) TV a colori ad uso comune (2) (3) 2.16 Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma (3) (***) l'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura (4) (5) 2.17 Chiamata per il personale chiamata telefonica diretta (3) (4) (5) chiamata con campanello (1) (2) 2.18 Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5) non abilitato alla chiamata esterna diretta (2) 2.19 Linee telefoniche esterne due linee telefoniche con apparecchio per uso comune (4) (5) una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3) 2.20 Telex e/ o telefax (3) (4) (5) 2.21 Sale comuni una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante (1) di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima (2) come 2.212, maggiorata del dieci per cento (3) come 2.212, maggiorata del venti per cento (4) come 2.212, maggiorata del trenta per cento (5) 2.22 Servizio ristorante in locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo) (4 con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto) (5) 2.23 Bar banco bar posto in locale separato (4) (5) banco bar posto in locale comune (2) (3) 2.24 Sala riservata per riunioni (5) 2.25 Sala TV separata (4) (5) 2.26 Ingresso protetto da portico o pensilina (5) 2.27 Ingresso separato per i bagagli (4) (5) (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 2.28 Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune (3) (4) (5) (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 2.29 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato (1) (2) (3) (4) (5) 2.30 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge n. 13 e al DM , n. 236 (1) (2) (3) (4) (5) (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 2.31 Montavivande (5) 2.32 Servizio garage (4) (5) (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura
9 3. UBICAZIONE E ASPETTO 3.01 Insonorizzazione di tutte le unità abitative (4) (5) (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 3.02 Aspetto esterno impeccabile (5) ottimo (3) (4) buono (1) (2) ALLEGATO 3: RIEPILOGO DEI REQUISITI OBBLIGATORI DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI 1. ESERCIZI ALBERGHIERI CLASSIFICATI UNA STELLA 1.01 Serviri di ricevimento e portineria - informazioni assicurato 12/ 24 ore da un addetto 1.03 Servizio di notte addetto disponibile a chiamata 1.12 Cambio biancheria lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana 1.13 Accessori dei locali - bagno privati: - riserva di carta - cestino rifiuti - sgabello - sacchetti igienici - un asciugatoio da bagno a persona 1.16 Pulizia nelle unità abitative una volta al giorno 2.01 Capacità ricettiva minima di sette unità abitative 2.02 Servizio di autorimessa e di primo intervento per l' assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels) 2.04 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati 2.05 Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative (6) nel settanta per cento (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) i 2.07 Riscaldamento in tutto l' esercizio 2.11 Sistemazione delle unità abitative letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino lampade o appliques da comodino specchio con presa di corrente cestino rifiuti una sedia per letto 2.12 Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni funzionale e di discreta fattura 2.17 Chiamata per il personale chiamata con campanello 2.19 Linee telefoniche esterne una linea telefonica con apparecchio per uso comune 2.21 Sale comuni una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può coincidere con la sala ristorante 2.29 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) (***) l'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura
10 2.30 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge n. 13 e al DM , n. 236 (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 3.02 Aspetto esterno buono 2. ESERCIZI ALBERGHIERI CLASSIFICATI DUE STELLE 1.01 Servizi di ricevimento e portineria - informazioni assicurati 12/ 24 ore da un addetto 1.03 Servizio di notte addetto disponibile a chiamata 1.05 Servizio di prima colazione in sale comuni, destinate anche ad altri usi 1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l' impianto assicurato 8/ 24 ore 1.12 Cambio biancheria lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana 1.13 Accessori dei locali - bagno privati (6): - cestino rifiuti - un asciugatoio da bagno a persona - riserva di carta - sacchetti igienici - sgabello 1.16 Pulizia nelle unità abitative una volta al giorno 2.01 Capacità ricettiva minima di sette unità abitative 2.02 Servizio di autorimessa e di primo intervento per l' assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels) 2.04 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati 2.05 Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative (6) nel cento per cento (***) l' obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) 2.07 Riscaldamento in tutto l' esercizio 2.10 Ascensore per i clienti (7) oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) 2.11 Sistemazione delle unità abitative letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino lampade o appliques da comodino terzo punto luce per leggere o scrivere specchio con presa di corrente cestino rifiuti sgabello per bagagli una sedia per letto 2.12 Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni funzionale e di discreta fattura 2.15 Televisione TV a colori ad uso comune chiamata con campanello 2.18 Telefono nelle unità abitative non abilitato alla chiamata diretta 2.19 Linee telefoniche esterne una linea telefonica con apparecchio per uso comune 2.21 Sale comuni
11 2.212 di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima Bar banco bar posto in locale comune 2.29 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) (***) l'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura 2.30 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge n. 13 e al DM , n. 236 (***) l' obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura 3.02 Aspetto esterno buono 3. ESERCIZI ALBERGHIERI CLASSIFICATI TRE STELLE 1.01 Servizi di ricevimento e portineria - informazioni assicurato 12/ 24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva 1.03 Servizio di notte almeno un addetto al servizio di portineria di notte (con capacità ricettiva pari o superiore a 60 posti letto) addetto disponibile a chiamata (con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto) 1.04 Accoglimento e trasporto interno dei bagagli a cura del personale 1.05 Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi a richiesta del cliente anche nelle unità abitative 1.06 Servizio bar nel locale ove è ubicato l' impianto assicurato 12/ 24 ore 1.07 Servizio di bar nei locali comuni assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto 1.08 Servizio di bar nelle unità abitative assicurato 12/ 24 da un addetto 1.10 Divise per gli addetti al ricevimento 1.11 Lingue estere correttamente parlate dal gestore o direttore: 1 lingua dai capi servizio: 1 lingua 1.12 Cambio biancheria lenzuola e federe: ad ogni cambio di clienti ed almeno tre volte la settimana asciugamani nei bagni: tutti i giorni 1.13 Accessori dei locali - bagno privati: - cestino rifiuti - un asciugatoio da bagno a persona - riserva di carta - sacchetti igienici - sgabello - shampoo - bagnoschiuma - cuffia da bagno 1.14 Accessori nelle unità abitative: documentazione sull' albergo necessario per scrivere 1.15 Lavatura e stiratura biancheria resa entro le 24 ore 1.16 Pulizia nelle unità abitative una volta al giorno con riassetto pomeridiano 2.01 Capacità ricettiva minima di sette unità abitative 2.02 Servizio di autorimessa e di primo intervento per l' assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)
12 2.03 Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali) 2.04 Acqua corrente calda e fredda in tutti i bagni privati 2.05 Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative (6) nel cento per cento (***). Il requisito deve comunque essere posseduto dagli alberghi residenziali Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) 2.07 Riscaldamento in tutto l' esercizio 2.09 Ascensore di servizio o montacarichi (capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letti (7) 2.10 Ascensore per clienti (7) qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 150 posti letto oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) 2.11 Sistemazione delle unità abitative letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino lampade o appliques da comodino terzo punto luce per legge o scrivere specchio con presa di corrente secondo comodino cestino rifiuti sgabello per bagagli una sedia per letto 2.12 Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni funzionale e di buona fattura 2.13 Composizione delle unità abitative per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali) 2.15 Televisione TV a colori ad uso comune 2.16 Radio o filoduffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma (***) 2.17 Chiamata per il personale chiamata telefonica diretta 2.18 Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta 2.19 Linee telefoniche esterne una linea telefonica con apparecchio per uso comune 2.20 Telex e/ o telefax 2.21 Sale comuni superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a due stelle, maggiorata del dieci per cento 2.23 Bar banco bar posto in locale comune 2.28 Locale di servizio ai con eventuale bagno comune (***) 2.29 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato (***) 2.30 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge n. 13 e al DM , n. 236 (***) 3.02 Aspetto esterno ottimo 4. ESERCIZI ALBERGHIERI CLASSIFICATI QUATTRO STELLE 1.01 Servizi di ricevimento e portineria - informazioni assicurati 16/ 24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva 1.02 Servizio custodia valori
13 1.022 in cassaforte dell' albergo e/ o in cassette di sicurezza singole 1.03 Servizio di notte portiere di notte 1.04 Accoglimento e trasporto interno dei bagagli assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva 1.05 Servizio di prima colazione in sala apposita 1053 a richiesta del cliente anche nelle unità abitative 1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l' impianto assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto 1.07 Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto 1.08 Servizio di bar nelle unità abitative assicurato 16/ 24 ore da un addetto 1.09 Frigo - bar in tutte le unità abitative 1.10 Divise per il personale 1.11 Lingue estere correntemente parlate dal gestore o direttore: 2 lingue dai capi servizio: 2 lingue 1.12 Cambio biancheria lenzuola e federe: tutti i giorni asciugamani nei bagni: tutti i giorni 1.13 Accessori dei locali - bagno privati: - cestino rifiuti - un asciugatoio da bagno a persona - un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona - riserva di carta - sacchetti igienici - sgabello - contenitore con: - saponetta - shampoo - bagnoschiuma - cuffia da bagno - spugnetta per scarpe - minicucito - asciugacapelli 1.14 Accessori nelle unità abitative: documentazione sull' albergo necessario per scrivere 1.15 Lavatura e stiratura biancheria resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore Pulizia nelle abitative una volta al giorno, con riassetto pomeridiano 2-01 Capacità ricettiva minima di sette unità abitative 2.02 Servizio di autorimessa e di primo intervento per l' assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels) 2.03 Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali) 2.04 Acqua corrente calda e fredda in tutti i bagni privati 2.05 Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative (6) nel cento per cento (***) 2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) 2.07 Riscaldamento in tutto l' esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (**) (***) (**) il requisito deve comunque essere posseduto dagli alberghi residenziali in tutto l' esercizio
14 2.09 Ascensore di servizio o montacarichi (capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto (7) 2.10 Ascensore per i clienti (7) qualunque sia il numero dei piani qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto 2.11 Sistemazione delle unità abitative letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino lampate o appliques da comodino terzo punto luce per leggere o scrivere specchio con presa di corrente secondo comodino cestino rifiuti sgabello per bagagli 2.12 Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura 2.13 Composizione delle unità abitative (solo gli alberghi residenziali) almeno il 50 per cento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento 2.14 Poltrone nelle unità abitative: una per posto letto 2.15 Televisione TV a colori in tutte le unità abitative 2.16 Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma 2.17 Chiamata per il personale chiamata telefonica diretta 2.18 Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta 2.19 Linee telefoniche esterne due linee telefoniche con apparecchio per uso comune 2.20 Telex e/ o telefax 2.21 Sale comuni di superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a due stelle, maggiorata del venti per cento 2.22 Servizio ristorante in locale apposito, solo per gli alberghi e i villaggi - albergo, con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto 2.23 Bar banco bar posto in locale separato 2.25 Sala TV separata 2.27 Ingresso separato per i bagagli (***) 2.28 Locali di servizio ai piani con eventuale bagno a livello stradale o facilitato (***) 2.29 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato (***) 2.30 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge n. 13 e al DM , n. 236 (***) Servizio garage (***) 3.01 Insonorizzazione di tutte le unità abitative (***) 3.02 Aspetto esterno ottimo 5. ESERCIZI ALBERGHIERI CLASSIFICATI CINQUE STELLE 1.01 Servizi di ricevimento e portineria - informazioni assicurati 16/ 24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio 1.02 Servizio custodia valori
15 1.021 cassette di sicurezza in tutte le unità abitative 1.03 Servizio di notte portiere di notte 1.04 Accoglimento e trasporto interno dei bagagli assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva 1º05 Servizio di prima colazione in sala apposita a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative 1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l' impianto assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto 1.07 Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto 1.08 Servizio di bar nelle unità abitative assicurato 24/ 24 ore a cura di una unità addetta in via esclusiva 1.09 Frigo - bar in tutte le unità abitative 1.10 Divise per il personale 1.11 Lingue estere correntemente parlate dal direttore: 3 lingue dai capi servizio: 3 lingue 1.12 Cambio biancheria lenzuola e federe: tutti i giorni asciugamani nei bagni: tutti i giorni 1.13 Accessori dei locali - bagno privati: - cestino rifiuti - un asciugatoio da bagno a persona - un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona - riserva di carta - sacchetti igienici - sgabello - contenitore con: - saponetta - shampoo - bagnoschiuma - cuffia da bagno - spugnetta per scarpe - minidentifricio con spazzolino - minicucito - rasoio da barba - miniconfezione schiuma da barba - asciugacapelli - stirapantaloni 1.14 Accessori nelle unità abitative: documentazione sull' albergo necessario per scrivere 1.15 Lavatura e stiratura biancheria entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore Pulizia nelle unità abitative una volta al giorno, con riassetto pomeridiano 2.01 Capacità ricettiva minima di sette unità abitative 2.03 Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali) 2.04 Acqua corrente calda e fredda in tutti i bagni privati 2.05 Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative (6) 2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) 2.07 Riscaldamento in tutto l' esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (***) in tutto l' esercizio 2.08 Aria condizionata in tutto l' esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative
16 2.09 Ascensore di servizio o montacarichi (7) 2.10 Ascensore per i clienti (7) qualunque sia il numero dei piani qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto 2.11 Sistemazione delle unità abitative letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino lampade o appliques da comodino terzo punto luce per leggere o scrivere scrittoio specchio con presa di corrente secondo comodino cestino rifiuti sgabello per bagagli 2.12 Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura 2.13 Composizione delle unità abitative (solo per gli alberghi residenziali) per cento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento 2.14 Poltrone nelle abitative: una per posto letto 2.15 Televisione TV a colori in tutte le unità abitative 2.16 Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma 2.17 Chiamata per il personale chiamata telefonica diretta 2.18 Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta 2.19 Linee telefoniche esterne due linee telefoniche con apparecchio per uso comune 2.20 Telex e/ o telefax 2.21 Sale comuni di superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a 2 stelle, maggiorata del trenta per cento 2.22 Servizio ristorante in locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo) 2.23 Bar banco bar posto in locale separato 2.24 Sala riservata per riunioni 2.25 Sala TV separata 2.26 Ingresso protetto da portico o pensilina 2.27 Ingresso separato per i bagagli (***) 2.28 Locali di servizio ai piani con eventuale bagno comune (***) 2.29 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato (***) (***) l' obbligatorietà e valida solo per gli esercizi di nuova apertura 2.30 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge n. 13 e al DM , n. 236 (***) 2.31 Montavivande 2.32 Servizio garage (***) 3.01 Insonorizzazione di tutte le unità abitative (***) (***) l' obbligatorietà e valida per gli esercizi di nuova apertura 3.02 Aspetto esterno impeccabile 6. ESERCIZI ALBERGHIERI CLASSIFICATI CINQUE STELLE LUSSO Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva " Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti per la classificazione a 5 stesse, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:
17 A) Accoglimento e trasporto interno dei bagagli: presenza del vetturiere B) Servizio di bar nelle unità abitative: snack - bar 24/ 24 ore C) Dotazione ulteriore dei bagni privati nelle unità abitative con due posti letto: secondo lavabo in tutti i bagni privati D) Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni: di particolare pregio, moderno o di antiquariato E) Sale separate per lettura, giochi per adulti F) Collocazione ambientale: eccezionale G) Eccezionali elementi qualitativi dell' immobile derivanti da: - particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere - particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all' indispensabile in funzione al numero degli ospiti - particolare ampiezza delle camere - 50 per cento delle unità abitative costituite da suites - ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese - eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi - per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata - terrazze e solarium H) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali: - tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti - mobili di pregio estetico o antichi - arredi e tendaggi di particolare tono - lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti - attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono I) Particolarità e qualità del servizio - direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni - servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente - rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti - qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere - dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi - ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta - servizio di bar, assicurato in più locali L) Inserimento ambientale dell' albergo: Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l' ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico
punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione ** min. 80 **** min. 187 *** min. 128 O punti 6
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA : 1 - Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.011 assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente per servizio (5) O punti
Dettagli*** min * min. 30. ** min. 80
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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 32 del 17 luglio 2013 89 TABELLA A (Art. 21) SEZIONE A1 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI
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21 TABELLA A (Art. 2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI (alberghi, alberghi diffusi e villaggi-albergo) Per lʼassegnazione a un determinato livello,
Dettaglipunteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione * min. non previsto ** min. 35
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA 1 - Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.011 assicurati 16/ 24 ore (4) (5) O O punti 6 1.012 assicurati 14/ 24 ore (3) O punti
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