Versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS - Adempimenti delle aziende, istruzioni operative dell Istituto.

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1 Da Pianeta Lavoro e Tributi n.16 edito da Teleconsul Editore Versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS - Adempimenti delle aziende, istruzioni operative dell Istituto. di Tommaso Siracusano Assoggettamento al contributo di tutti gli elementi retributivi che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro, natura previdenziale dello stesso e automaticità delle prestazioni. Queste le principali caratteristiche del Fondo di Tesoreria costituito presso l Inps per la gestione del TFR dei lavoratori alle dipendenze di datori che occupano almeno 50 addetti. Entro il 31 agosto i datori di lavoro che, nel corso del 2006, hanno raggiunto tale limite dimensionale devono inviare apposita comunicazione all Inps. Il Fondo di tesoreria Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile è questa l esatta denominazione del fondo istituito dal comma 755 dell unico articolo della legge n. 296/2006. Il Fondo, in essere dal 1 gennaio 2007, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito, per conto dello Stato, dall INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dalle aziende obbligate a partire dal 1 gennaio Al predetto Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n

2 Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo le modalità stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, emanato il 30/01/07, come previsto dal comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite dal predetto decreto, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Questa la previsione normativa della legge finanziaria per il Vediamo, a distanza di sette mesi dall entrata in vigore, quando ormai le aziende ed i loro Consulenti sono in piena fase operativa, l evoluzione della materia, le istruzioni dell INPS che continuano a proliferare e gli adempimenti dei datori di lavoro. Non è un fondo pensioni!!!!!! La contemporanea istituzione di questo fondo con l entrata in vigore della previdenza complementare e quindi con l inizio del semestre nel quale i lavoratori in forza al 31/12/2006 hanno dovuto operare le loro scelte, ha contribuito non poco ad ingenerare confusione (ed a volte errori grossolani) nella valutazione della materia. Il ruolo del Consulente del Lavoro è stato di primaria importanza per far capire alle aziende che si trattava di due cose distinte e separate, ancorché intrecciate fra di loro in funzione delle scelte dei lavoratori e delle dimensioni occupazionali delle aziende. In effetti se volessimo definire la natura del versamento al fondo di tesoreria potremmo dire che siamo in presenza di una forma ibrida fra retribuzione differita e prestazione previdenziale. 2

3 Perché a voler analizzare la prestazione che il fondo erogherà, alla cessazione del rapporto di lavoro o a titolo di anticipazioni, in costanza di esso, si tratta della medesima tipologia di retribuzione differita, che fino al 31/12/2006 ed anche per il futuro, in riferimento alle somme maturate alla medesima data, ha erogato ed erogherà il datore di lavoro. Dall altra parte, la norma, puntualmente ripresa e specificata dalla circolare n. 70 del 3 aprile 2007 dell INPS, prevede che al contributo versato mensilmente dalle aziende si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, arrivando al punto di prevederne, come diretta conseguenza l automaticità delle prestazioni. Destinatari della norma Aziende L obbligo, di cui trattasi, scatta per le aziende del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiamo alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti. Il versamento riguarda il solo Tfr maturando dal 1 gennaio 2007 non destinato ai fondi pensione. Lavoratori Il tfr da versare è quello dei lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto, l articolo 2120 del codice civile. Restano esclusi i lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi, i lavoratori a domicilio, gli impiegati quadri e i dirigenti del settore agricolo, nonché tutti i lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica allo stesso delle quote di tfr maturate ovvero l accantonamento preso terzi ( alcune casse edili, ENPAIA, operai agricoli a tempo determinato ecc ) Rapporti azienda dipendente Il comma 4 dell articolo 1 del decreto del 30 gennaio 2007 prevede che le aziende verseranno mensilmente, salvo quanto previsto in fase di prima applicazione dal successivo articolo 3, il contributo dovuto, salvo conguaglio a fine anno (questa previsione vale solo per le aziende di nuova costituzione che non sanno a priori se supereranno il limite dei 50 addetti) ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. 3

4 Quindi nei rapporti fra azienda e dipendente non cambia nulla infatti le aziende erogheranno direttamente il TFR salvo conguaglio con l INPS. LE PRECISAZIONI DELL ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Circolare n. 70 del 3/4/07 Con la citata circolare l INPS ha aperto le danze delle istruzioni operative. In particolare sono stati chiariti i seguenti punti: Natura previdenziale del contributo ai fini dell accertamento e della riscossione. Poiché il contributo di cui trattasi deve essere versato secondo le regole generali, sia per modalità che per scadenze, utilizzate per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori, allo stesso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria sia ai fini dell accertamento sia per l irrogazione delle sanzioni. Automaticità delle prestazioni. Tenuto conto che al fondo di tesoreria affluiscono i contributi, versati dalle aziende, e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori, secondo il principio della ripartizione, lo stesso è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto le prestazioni erogate sono soggette al principio di automaticità previsto dall articolo 2116 codice civile. Decorrenza dell obbligo e modalità di versamento. In relazione alla decorrenza dell obbligo di versamento, occorre distinguere: a) Lavoratori in forza al 31/12/2006. Questi lavoratori dovevano manifestare la loro scelta entro il 30 giugno 2007 presentando al datore di lavoro il modello TFR1 nel quale indicare se mantenere il tfr in azienda, secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile, ovvero destinarlo al finanziamento di una forma pensionistica complementare. 4

5 1) Se il lavoratore sceglie di mantenere il tfr in azienda, il datore di lavoro è tenuto a versare, a decorrere dal mese successivo alla consegna del modello, tutto, o parte del maturato dal 1 gennaio Di conseguenza, visto che la circolare di cui trattasi è stata emanata il 3 aprile, (prima non esistevano le istruzioni ed i codici per l esposizione sul mod. DM/10) la prima data per effettuare i versamenti, riferiti ai modelli consegnati nel mese di aprile, era il 18 giugno (DM/10 del mese di maggio). Il versamento dei contributi correnti dovrà essere effettuato inserendo nel quadro B-C del modello DM/10 il codice CF01 con l indicazione solo del numero dei lavoratori interessati ed il relativo importo. Per i periodi pregressi dal 1 gennaio al mese di consegna del modello TFR1 il contributo in questione dovrà essere maggiorato di un importo corrispondente al tasso di rivalutazione applicato al 31/12/2006 (2,74%) per il calcolo delle rivalutazioni previste dall art codice civile. Il predetto calcolo dovrà essere effettuato per ogni singola mensilità, rapportando tale incremento al periodo intercorrente fra la data di naturale scadenza del versamento (16 del mese successivo) a quella di effettivo versamento. L importo del contributo, andrà esposto nel quadro B-C del modello DM10 utilizzando il codice CF02. La maggiorazione andrà esposta separatamente con il codice CF11 2) Se il lavoratore decide di destinare il proprio tfr al finanziamento di una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro non dovrà versare alcunché al fondo di tesoreria. Pertanto il tfr resta in azienda fino al mese antecedente tale scelta, visto che lo stesso andrà al fondo prescelto dal mese della scelta. b) Lavoratori assunti dal 1 gennaio Nell ipotesi di cui al precedente punto a1) valgono le medesime procedure con la differenza che la data di inizio non sarà, ovviamente, il 1 gennaio 2007, ma la singola data di assunzione. Nell ipotesi di cui alla precedente lettera a2) invece, come già previsto nel decreto del 30/01/07, l INPS ricorda che è comunque dovuto il contributo al fondo di tesoreria, aggiungendo, con messaggio del 26/04/07, che per tali lavoratori è possibile effettuare tale versamento sin dalla data di assunzione in quanto dovuto. 5

6 Versamenti indebiti e/o errati modalità di recupero Nel caso di versamenti, errati nella loro quantificazione, ovvero non dovuti, le aziende possono effettuare il recupero utilizzando il codice RF01 fornito dall Istituto con il messaggio n del 9 luglio 2007 È il caso in cui, situazione peraltro prevista dallo stesso Istituto con il messaggio del 26/04/07, le aziende abbiano versato, sin dalla data di assunzione, per i lavoratori assunti in data successiva al 31 dicembre che non abbiano già manifestato la propria volontà con riferimento a precedenti rapporti di lavoro - il contributo al Fondo di Tesoreria. Il contributo, infatti, è comunque dovuto a partire dal mese di assunzione e fino a quello precedente il conferimento del TFR alla previdenza complementare. La COVIP e lo stesso INPS, infatti, hanno chiarito che la decorrenza della scelta per la previdenza complementare, decorre dalla data di sottoscrizione del modello anche se la data di consegna è successiva. L istituto, precisa che lo stesso codice potrà altresì essere utilizzato per eventuali recuperi di quote di TFR erroneamente versate al Fondo di Tesoreria, ad esempio a seguito di rettifica o conguaglio degli imponibili contributivi e/o della base imponibile ex art cod. civ. Contemporaneamente va rettificato nella sua imputazione, anche l esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82, che non spetta a fronte di somme destinate al fondo di tesoreria, ma a fronte di TFR smobilizzato verso la previdenza complementare. Bisognerà, quindi, ridurre l importo spettante nel mese in cui si effettua il recupero, in misura corrispondente a quanto in precedenza fruito utilizzando il codice TF01 ed aumentare dello stesso importo il codice TF02 Ciò comporterà ovviamente una rettifica delle eventuali denunce EMens già trasmesse con l'indicazione del contributo al Fondo di Tesoreria. Misure compensative da esporre su DM A fronte dei maggiori oneri finanziari scaturenti dall entrata in vigore della previdenza complementare l art. 10 del Dlgs 252/2005, modificato dal comma 764 della legge 296/2006 prevede una serie di misure compensative. Quella che ci riguarda è l esonero dal versamento del contributo previsto dall art. 2 della legge 297/82 e cioè lo 0,20% per la generalità dei 6

7 dipendenti o lo 0,40% per i dirigenti delle aziende industriali. Tale esonero spetta sulle quote di tfr trasferite alla previdenza complementare come pure su quelle versate al fondo di tesoreria. Le modalità di calcolo e di esposizione sono le medesime: esposizione del contributo per intero nel quadro B-C del modello DM 10 ed esposizione nel quadro D dell esonero spettante con l indicazione del codice TF01 per le quote trasferite alla previdenza complementare e del codice TF02 per quelle versate al fondo di tesoreria. Gli stessi codici saranno utilizzati per il recupero delle somme relative ai periodi pregressi. Base imponibile Come ovvio, l INPS ha chiarito che la retribuzione da prendere a base di calcolo del contributo è quella determinata ai sensi dell articolo 2120 del codice civile. Non trovano pertanto applicazione le norme previste in materia di imponibile contributivo ai fini previdenziali. Con ciò l INPS ha voluto porre i presupposti per legittimare il potere di accertamento in materia. Infatti viene precisato che nel calcolo della base imponibile vanno considerate tutte le somme, compreso l equivalente in natura, erogate o comunque dovute, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale. Non sono quindi validi i criteri dettati dalla norma in materia di armonizzazione degli imponibili fiscale e previdenziale, per quanto riguarda le prestazioni in natura, che si ritiene debbano essere a questo fine calcolati in base all effettivo valore. Non va neanche usato il criterio della occasionalità della corresponsione per stabilire l assoggettamento o meno di una determinata voce di retribuzione. L Istituto precisa infatti che vanno assoggettati tutti gli elementi che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi. Vanno esclusi invece quegli elementi per la cui corresponsione il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente. È anche previsto che le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si calcolano come mese intero. Basta pensare a come è impostato un qualsiasi software per l elaborazione delle paghe, per capire che bisognerà stravolgere tutti i criteri seguiti fino ad ora o quantomeno rivederli aggiornandoli e creandone di nuovi. 7

8 Tanto la problematica è complessa, e potenzialmente fonte di futuro contenzioso, da spingere la Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, attraverso la commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro, a emanare il 9 principio (pubblicato sul numero 14 di questa Rivista) avente per oggetto proprio la base di calcolo del contributo TFR dovuto all INPS al quale rimandiamo per l approfondimento di questo particolare aspetto. Anticipazioni - mantenute le condizioni di miglior favore Il fondo di tesoreria eroga, al pari del datore di lavoro, per quanto di sua competenza, anticipazioni sulle somme accantonate con gli stessi criteri previsti dall articolo 2120 del codice civile, pertanto sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore previste dai contratti o dagli accordi. La circolare precisa che l importo delle anticipazioni va calcolato sull intero tfr maturato sia presso il datore di lavoro sia presso il fondo di tesoreria. L erogazione avviene direttamente da parte del datore di lavoro, primariamente sulle somme maturate presso l azienda fino al 31 dicembre 2006, in caso di incapienza la differenza, sempre anticipata dal datore di lavoro, verrà posta da questi a conguaglio nel modello DM10 utilizzando prioritariamente i contributi dovuti allo stesso fondo per gli altri lavoratori esponendo l importo nel quadro D del modello ed indicando il codice PA10. Ove gli stessi non bastassero l ulteriore differenza potrà essere conguagliata con gli altri contributi previdenziali obbligatori ed in questo caso il codice per esporla nel modello DM10 sarà PA20 Prestazione - modalità di erogazione e conguaglio I datori di lavoro, che restano l unico interlocutore per il lavoratori, erogheranno, alla cessazione del rapporto di lavoro, l intero importo maturato, portandolo a conguaglio nel modello DM10 con gli stessi criteri illustrati per le anticipazioni, ma utilizzando rispettivamente i codici PF10 e PF20 Non è prevista la possibilità che il modello DM 10 risulti a credito per tale motivo e, quindi, nemmeno compensabile con i debiti ad altro titolo esposti nel modello F24. In tal caso il datore di lavoro dovrà aspettare che il fondo gli eroghi direttamente la differenza. 8

9 Operazioni straordinarie l obbligo segue il lavoratore - In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, l Istituto precisa che: - nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell acquisizione del dipendente; - nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale. Si tratta di una previsione che contrasta con il principio generale della continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d azienda. Infatti l art. 2112, comma 1 c.c. come mod. dall art.1 del D.lgs.n. 18/2001, prevede che i rapporti di lavoro proseguono immutati con l azienda acquirente e le disposizioni di legge garantiscono la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti maturati dal lavoratore presso l impresa alienante. Criterio di calcolo del limite dimensionale gg (26gg x12mesi x50dipendenti) La parte forse più importante della circolare, senza la quale non si potrebbero individuare i soggetti obbligati, riguarda le modalità di calcolo del limite dimensionale dei 50 addetti. Gli aspetti precisati dalla circolare riguardano innanzitutto il riferimento temporale media nell anno 2006, o nel minor periodo, per le aziende in essere al 31/12/2006, ovvero il 31 dicembre dell anno di costituzione per quelle che hanno iniziato la loro attività dal 1 gennaio 2007 in poi. Queste ultime calcoleranno la media solo alla fine dell anno di inizio dell attività e verseranno il contributo in occasione dei conguagli di fine anno compresi gli arretrati, maggiorandoli con 9

10 una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni effettuate in base ai criteri di cui all art codice civile. Siamo quindi in presenza di un dato definitivo che non tiene conto dell evoluzione dell azienda e che se da una parte è iniquo per le aziende già costituite, in un verso o nell altro, per le nuove rappresenta il punto di forza. Si può presumere che nessuna azienda (se lo vorrà) supererà più tale limite. Salvo poi farlo nell anno immediatamente successivo a quello di costituzione. Altro aspetto importante è costituito dalla base di computo del limite i lavoratori. L Istituto ha precisato che vanno considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall orario di lavoro, compresi i part time che vanno computati con i criteri previsti dalla normativa di riferimento. (art. 6 dlgs 61/2000). I lavoratori assenti non vengono computati solo se sostituiti da altri i quali, in tal caso, saranno invece computati. Vanno altresì computati i lavoratori distaccati all estero o in Italia che rientrano nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro ed i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Sono invece esclusi i lavoratori somministrati, in quanto computati in capo all impresa di somministrazione (poiché titolare del rapporto di lavoro) e non a quella utilizzatrice. Per ciascuno dei suddetti lavoratori, saranno considerate convenzionalmente 26 giornate per i mesi interamente lavorati, ovvero il minor numero nel caso di rapporti di lavoro iniziati o cessati nel mese. Una volta effettuato il calcolo, le sole aziende che raggiungono il limite dei 50 addetti, dovranno comunicare, entro il 31 agosto 2007 per quelle in essere al 31 dicembre 2006, tale status all INPS attraverso il modulo SC_34_TFR_Tesoreria. Tale comunicazione può essere effettuata, oltre che con i canali tradizionali (presentazione diretta o a mezzo posta) anche attraverso il canale telematico dall apposita sezione del sito INPS riservata alle aziende ed ai Consulenti del lavoro come già avviene per l invio dei modelli DM10 ed del flusso E-Mens. 10

11 Chiarimenti ufficiali dal Forum TFR del maggio 2007 L istituto ha precisato, nel corso del forum TFR 2007 del 25/05/2007, che l obbligo di calcolo e comunicazione della rivalutazione annuale da fare per la prima volta a fine 2008, (in quanto riguarda l accantonamento al 31/12 dell anno precedente) rimane in capo al datore di lavoro. L onere economico invece è a carico dell Istituto in quanto ha avuto a disposizione le somme. Per quanto riguarda, invece, l imposta sostitutiva sulla suddetta rivalutazione, il datore di lavoro, oltre a calcolarla dovrà anche versarla, salvo porla a conguaglio nel modello DM10 seguendo le istruzioni operative (ed i relativi codici) che saranno emanate. 11

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