Il nuovo calcolo. delle dispersioni termiche. Linee guida all applicazione del D.Lgs. 192/2005. A cura della redazione di BibLus-net.

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1 Il nuovo clcolo delle dispersioni termiche Linee guid ll ppliczione del D.Lgs. 192/2005 A cur dell redzione di BibLus-net 2 Edizione ACCA

2 IL NUOVO CALCOLO DELLE DISPERSIONI TERMICHE Linee Guid ll ppliczione del D.Lgs. 192/2005 [ A cur dell redzione di BibLus-net ] 1. Premess L onerosità sempre crescente dei costi energetici cui sono esposti tutti i pesi vnzti, e in mggior misur quelli importtori di petrolio, h ftto sì che si cresse nell opinione pubblic un diffus sensibilità nei confronti di tle questione. A seguito di ciò hnno preso il vi, proprio in questi ultimi decenni, normtive per il contenimento dei consumi energetici e per l utilizzo di fonti rinnovbili, che sempre più impegnno le politiche dei governi. L mturt conspevolezz, poi, che oltre il 40% delle dispersioni energetiche si d ttribuirsi l settore terzirio e residenzile h in prticolre sollecitto l ttenzione nei confronti delle prestzioni energetiche degli edifici. Così nche l Unione Europe, dopo che lcuni degli Stti membri più vveduti vevno già inizito rinnovre l propri normtiv del settore, h emnto l Direttiv 2002/91/CE reltiv l Rendimento Energetico degli Edifici, vincolndo tutti gli Stti dell Unione recepire tle direttiv entro il 4 gennio L obiettivo er quello di contenere il consumo energetico ffrontndo il problem in mnier globle considerndo, cioè, il fbbisogno di energi complessivo tenendo conto dell richiest per riscldmento, ventilzione, produzione di cqu snitri, rffrescmento e illuminzione. Le principli disposizioni in ess contenute obbligvno gli stti membri : definire un metodologi livello nzionle e regionle per il clcolo del rendimento energetico integrto degli edifici; individure requisiti minimi in mteri di rendimento energetico degli edifici di nuov costruzione; fissre requisiti minimi in mteri di rendimento energetico degli edifici esistenti di grnde metrtur sottoposti importnti ristrutturzioni; introdurre l obbligo dell certificzione energetic degli edifici; prescrivere l'ispezione periodic delle cldie e dei sistemi di condizionmento d'ri negli edifici, nonché un perizi del complesso degli impinti termici le cui cldie bbino più di quindici nni. 2. Il qudro legisltivo itlino in mteri di contenimento delle dispersioni energetiche 2.1 L impinto normtivo vigente sino l luglio 2005 In Itli, d un prim regolmentzione dell mteri (Legge 373/1976 e reltivi decreti ttutivi) è seguit l Legge 10 del 1991, ll epoc pprezzt come normtiv molto vnzt e tle d porre il nostro pese ll vngurdi nel settore. Si pensi, d esempio, come già in ess (ll rt.30) venisse previsto l obbligo dell certificzione energetic degli edifici i fini dell loro commercilizzzione. Le modlità con cui produrre questo 1

3 ttestto srebbero dovute essere fornite d un pposito decreto, l cui diffusione er stt inizilmente previst nei 90 giorni successivi ll entrt in vigore dell Legge 10: tle decreto non è stto mi emnto rendendo di ftto inpplicbile il citto rt. 30 e con esso l istituto dell certificzione energetic degli edifici. Questo, purtroppo, non è restto un cso isolto. Inftti l Legge 10, per poter essere pienmente opertiv, richiedev nche ltri decreti pplictivi (d emnrsi entro 180 giorni), l ultimo dei quli in ordine di tempo, invece, è stto pubblicto sull G.U. del 2 gosto 2005 (D.M. 27 luglio 2005): ben 14 nni dopo!!! Per questo, m nche e soprttutto cus dell incomprensione dell rilevnz del problem energetico in Itli, le spernze e gli obiettivi dell Legge 10 sono stti lrgmente disttesi. Per meglio comprendere l ttule situzione tecnico-normtiv è necessrio illustrre, si pur brevemente, il qudro normtivo previgente, vle dire quello costituitosi ttorno ll Legge 10/91. Quest Legge, ver e propri legge qudro, definiv obiettivi, responsbilità e risorse demndndo, come detto, decreti ttutivi le modlità opertive. Di tli provvedimenti solo uno, ncorché di primri importnz, fu emnto in tempi ccettbili nche se ben mggiori dei previsti 180 giorni: il D.P.R. 29 gosto 1993 n.412 ( 1 ). Esso regolmentv fondo l mteri, interessndosi nche dell progettzione, l instllzione e l tenut in esercizio degli impinti termici. Venivno tr l ltro definite le condizioni l contorno per effetture il clcolo delle dispersioni di clore (zone climtiche, clssificzione degli edifici, orri di funzionmento degli impinti di riscldmento, ecc.) e i prmetri d confrontre con vlori limite di legge (CD, FEN, rendimento di produzione, rendimento globle, ecc.). In prticolre i metodi e gli lgoritmi con cui tli prmetri si srebbero dovuti clcolre erno rimndti specifiche norme tecniche cur dell UNI, d dottrsi con pposito decreto. Decreto che fu emnto il 6 gosto 1994 ( 2 ), trsformndo così, le norme UNI ivi citte d norme volontrie norme cogenti: pertnto l loro eventule modific d prte dell Ente Nzionle di Unificzione, in ssenz di un nuovo decreto di dozione, comportv l non utomtic modific degli lgoritmi di clcolo precedentemente ssunti. Si noti, conclusione di questo punto, come l esito di ciò è stto che tli metodologie sono rimste sostnzilmente uguli se stesse fino l 2005, non portndo in lcun conto le innovzioni tecnologiche nel frttempo soprvvenute, meno delle limitte novità introdotte dl D.P.R. 660/96 e dlle modifiche pportte l 412 dl D.P.R. 551/ L novità dell gosto 2005: il Decreto Sull Gzzett Ufficile del 2 gosto 2005 viene pubblicto il decreto ttutivo dell rticolo 4 commi 1 e 2 dell Legge 10/91, Decreto del Ministero delle Infrstrutture 27 luglio 2005, in vigore dl 17 gosto Tle pubbliczione non poche perplessità h destto negli ddetti del settore, in qunto vvenuto mentre er in corso di pprovzione il decreto legisltivo di recepimento dell Direttiv 2002/91/CE, che vrebbe poi ssunto il n.192. Evidenzimo le principli novità introdotte dl D.M : ( 1 ) - Regolmento recnte norme per l progettzione, l'instllzione, l'esercizio e l mnutenzione degli impinti termici degli edifici i fini del contenimento dei consumi di energi, in ttuzione dell'rt. 4, qurto comm, dell legge 9 gennio 1991, n. 10 ( 2 ) - Recepimento delle norme UNI ttutive del Decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993 n. 412, recnte il regolmento per il contenimento dei consumi di energi degli impinti termici degli edifici, e rettific del vlore limite del fbbisogno energetico normlizzto 2

4 dozione di vlori dei CD limite mggiormente restrittivi rispetto i precedenti; vlutzione dell inerzi termic delle strutture opche come fttore preminte i fini dell determinzione dell loro trsmittnz termic (U); in ltri termini, d esempio, srebbe stto possibile ridurre il vlore rele dell trsmittnz di un prete fino d un mssimo del 20 %, in funzione dell umento del suo peso metro qudro; vlori limite dell trsmittnz per preti, soli e strutture vetrte. 2.3 Il Decreto Legisltivo n.192 Sul Supplemento Ordinrio n.158 ll Gzzett Ufficile n.222 del 23 settembre 2005, viene pubblicto il Decreto Legisltivo del 19 gosto 2005 n.192, di recepimento dell Direttiv 2002/91/CE, in vigore dll 8 ottobre Tle decreto destinto riorgnizzre l inter mteri, present un testo lqunto rticolto in cui, tr l ltro, vengono opportunmente previste si le modlità pplictive per il primo periodo trnsitorio che le modlità per l su ppliczione definitiv. Inftti nche il D.Lgs. 192/2005, come i suoi ntecedenti, richiede per l su pien opertività un serie di decreti ttutivi, provvedendo regolmentre il regime trnsitorio in ttes dell loro pubbliczione. Numerose sono le novità introdotte dl Decreto 192; di seguito ci tterremo vlutrne sinteticmente le più significtive i fini pplictivi, rimndndo d ltr pubbliczione per un più puntule dismin del testo legisltivo. Sono differenziti gli dempimenti in relzione ll tipologi dell intervento edilizio previsto (nuov edificzione, ristrutturzione totle, ristrutturzione przile, sostituzione del genertore, ecc. V. D.Lgs.192/2005 rt.3). Più innnzi, l punto 4, illustreremo nel dettglio tli dempimenti così come richiesti dll normtiv. Le metodologie di clcolo, l disciplin per l progettzione, instllzione e mnutenzione degli impinti termici, i criteri di progettzione per l edilizi sovvenziont e convenziont, ecc. dovrnno essere definiti d specifici decreti d emnrsi entro 120 giorni dll dt di entrt in vigore del D.Lgs. 192/2005, vle dire dl (V. D.Lgs.192/2005 rt.4). È prescritt l certificzione energetic per gli edifici di nuov costruzione, fr dt d un nno dll entrt in vigore del decreto, secondo linee guid d emnrsi entro 180 giorni d tle dt (V. D.Lgs.192/2005 rt.6). L relzione tecnic progettule dovrà essere compilt secondo modlità contenute in un ulteriore decreto d emnrsi entro 180 giorni (V. D.Lgs.192/2005 rt.8), in ttes del qule dovrà utilizzrsi lo schem fornito nell Allegto E del Decreto 192/2005. Nelle more dell emnzione dei decreti soprindicti, è disposto un regime trnsitorio secondo il qule il clcolo dell prestzione energetic degli edifici per l climtizzzione invernle è disciplinto dll Legge 9 gennio 1991 n.10, come modifict dl presente decreto, dlle norme ttutive e dll Allegto I (V. D.Lgs.192/2005 rt.11); È brogto il citto Decreto 6 gosto 1994 con il qule venivno dottte le norme UNI dell epoc (V. D.Lgs.192/2005 rt.16). Tle disposizione f crollre in un sol colpo l intero impinto di norme tecniche che per qusi tre lustri vev consentito di eseguire i clcoli reltivi lle prestzioni energetiche. È brogto l rticolo 4, commi 1 e 2 dell Legge 10, vle dire proprio quelli che richiedevno un decreto ttutivo concretizztosi nel D.M precedentemente illustrto, e che pertnto decde (V. D.Lgs.192/2005 rt.16). 3

5 È introdotto un nuovo descrittore dell prestzione energetic dell edificio: il FAEP, Fbbisogno Annuo di Energi Primri, espresso in kwh su metri qudri di superficie utile ll nno. Tle prmetro dovrà essere confrontto con vlori di legge, differenziti per zon climtic. Nell Allegto C del D.Lgs. 192/2005, sono indicti i vlori limite del FAEP, che riportimo: Tbell 1 - Fbbisogno di energi primri Tbell 1. Vlori limite per il fbbisogno nnuo di energi primri per l climtizzzione invernle per metro qudrto di superficie utile dell edificio espresso in kwh/m 2 nno Zon climtic Rpporto di form dell edificio S/V A B C D E F fino 600 d d d d oltre , , Al clcolo e verific del CD è sostituito l obbligo del rispetto, per le strutture opche e vetrte, di vlori limite dell trsmittnz termic U (differenti d quelli proposti dl D.M ). Questi vlori limite, però, pur correttmente concepiti in qunto differenziti per zone climtiche (in zone clde sono tollerti vlori di U più lti) sono pplicbili solo dl 1 gennio 2006, crendo un sort di vuoto normtivo tr l 8 ottobre 2005 (dt di entrt in vigore del D.Lgs. 192/2005) ed il 1 gennio Nell Allegto C del D.Lgs. 192/2005, vengono indicti i vlori limite delle trsmittnze termiche, che riportimo: Tbell 2 - Trsmittnz termic delle strutture verticli opche Tbell 2. Vlori limite dell trsmittnz termic U delle strutture verticli opche espress in W/m 2 K Zon climtic Dll 1 gennio 2006 Dll 1 gennio 2009 U (W/m 2 K ) U (W/m 2 K ) A 0,85 0,72 B 0,64 0,54 C 0,57 0,46 D 0,50 0,40 E 0,46 0,37 F 0,44 0,35 Tbell 3 - Trsmittnz termic delle strutture orizzontli opche Tbell 3. Vlori limite dell trsmittnz termic U delle strutture orizzontli opche espress in W/m 2 K Zon climtic Dll 1 gennio 2006 Dll 1 gennio 2009 U (W/m 2 K ) U (W/m 2 K ) A 0,80 0,68 B 0,60 0,51 C 0,55 0,44 D 0,46 0,37 E 0,43 0,34 F 0,41 0,33 4

6 Tbell 4 - Trsmittnz termic delle chiusure trsprenti Tbell 4. Vlori limite dell trsmittnz termic U delle chiusure trsprenti comprensive degli infissi espress in W/m 2 K Zon climtic Dll 1 gennio 2006 Dll 1 gennio 2009 U (W/m 2 K ) U (W/m 2 K ) A 5,5 5,0 B 4,0 3,6 C 3,3 3,0 D 3,1 2,8 E 2,8 2,5 F 2,4 2,2 Tbell 4b - Trsmittnz termic dei vetri delle chiusure trsprenti Tbell 4b. Vlori limite dell trsmittnz centrle termic U dei vetri espress in W/m 2 K Zon climtic Dll 1 gennio 2006 Dll 1 gennio 2009 U (W/m 2 K ) U (W/m 2 K ) A 5,0 5,0 B 4,0 3,0 C 3,0 2,3 D 2,6 2,1 E 2,4 1,9 F 2,3 1,6 Si noti, inoltre, come questi vlori limite impongno spessori di isolmento decismente superiori quelli bituli, obbligndo relmente modificre le modlità relizztive consolidtesi nel tempo, di preti, soli e finestre. Non viene più richiest l verific del FEN, che dovrà essere comunque clcolto m non più confrontto con quello limite (V. D.Lgs. 192/2005, Allegto E) È modifict l espressione per il clcolo del rendimento globle minimo (di legge) che viene umentto di circ 10 punti percentuli obbligndo, pertnto, ll relizzzione di impinti con livelli di performnce rggurdevolmente superiori. Nell Allegto C del D.Lgs. 192/2005, è riportt l espressione per il clcolo del rendimento globle medio stgionle d rispettre, che riportimo: η g = ( log Pn ) % [ ] dove log Pn è il logritmo in bse 10 dell potenz utile nominle del genertore o dei genertori di clore l servizio del singolo impinto termico, espress in kw. 5

7 3. Le norme tecniche ll bse del clcolo delle dispersioni energetiche Al punto 2.1 bbimo già chirito come l Legge 10/91 e il D.P.R. 412/93 richiedessero per il clcolo ed il controllo dei prmetri considerti (CD, FEN, ecc.) metodologie e lgoritmi mututi dlle norme UNI. Il Decreto 6 gosto 1994 dottò le norme UNI necessrie, le quli erno stte concepite come un corpo orgnico cui er sottes l sequenz di clcolo schemticmente illustrt nell figur seguente: UNI Clcolo del fbbisogno di energi UNI Clc. elementi. finestrti UNI Clc. dispersioni su terreno UNI Clc. dispersioni tubzioni UNI Dti climtici UNI Propr. mterili UNI Propr. mterili Fbb. Energetico Utile Idele Qh UNI Rendimenti dei sistemi di riscldmento Fbb. Stgionle di Energi Primri Q UNI 10379:1994 Fbbisogno energetico convenzionle normlizzto FEN Come si vede, le norme fondmentli dell procedur sono l UNI 10344, l UNI e l UNI 10348, quest ultim necessri per il clcolo dei rendimenti. Dl 1994 d oggi numerose sono stte le norme, tr quelle più sopr elencte, d essere stte ritirte dll UNI e sostituite con ltre ggiornte ll evoluzione tecnologic in corso. In prticolre, l sostituzione dell UNI con l UNI EN 832, menziont tr l ltro nche nell Direttiv 2002/91/CE, rppresent certmente l novità mggiormente rilevnte. M tutte le modifiche dell normtiv tecnic succedutesi nel corso degli nni tr il 1994 e il 2005 non hnno vuto lcun riscontro nelle procedure per il clcolo richiesto dll Legge 10, cus dell mncnz di un provvedimento legisltivo che recepisse tli modifiche. 6

8 Con il Decreto Legisltivo 192 e l brogzione del Decreto del 1994, nsce improvvismente l esigenz di utilizzre complessivmente il nuovo impinto tecnico-normtivo. È interessnte, in prticolre, seguire l vicend legt ll pplicbilità dell più importnte tr queste nuove norme: l UNI EN 832. Ess, emnt dl CEN e dottt dll UNI nel 2001, essendo un norm europe necessitv di indiczioni nzionli non disponibili ll dt dell su emnzione. Allo scopo di colmre tle lcun, nel 2003 il Comitto Termotecnico Itlino provvedev diffondere due Rccomndzioni, il cui crttere suppletivo er chirmente indicto nelle premesse. Nel mggio 2005 l UNI rilsciv l UNI (norm nzionle) l qule, pur essendo destint esplicitmente l clcolo del FEN, contenev indiczioni nzionli utili nche per l UNI EN 832. A questo punto, dto il citto crttere suppletivo delle Rccomndzioni del CTI, esse cessvno di vere vlidità, se non per un residule liquot reltiv d spetti non normti dll 10379:2005. In conclusione, dunque, il cuore dell impinto tecnico-normtivo originrio, UNI e correlt UNI 10379:1994, veniv sostituito dll UNI EN 832 e UNI 10379:2005. Rivedimo lo schem precedente, con l evidenzizione delle nuove Norme UNI d utilizzre: (In corsivo sottolineto, sono evidenzite le novità introdotte) UNI EN 832 Clcolo del fbbisogno di energi per il riscldmento UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI Clc. elementi. finestrti Clc. dispersioni su terreno Clc. ponti termici Clc. dispersioni tubzioni Dti climtici Propr. mterili Propr. mterili Fbb. Energetico Utile Idele Qh UNI Rendimenti dei sistemi di riscldmento Fbb. Stgionle di Energi Primri Q UNI 10379:2005 Fbbisogno energetico convenzionle normlizzto FEN / FAEP 7

9 4. Gli dempimenti richiesti dl D.Lgs. 192/2005 Al punto 2.3 bbimo illustrto sinteticmente le novità introdotte dl Decreto 192. Voglimo qui meglio dettglire quli sono gli dempimenti richiesti in relzione lle differenti tipologie di intervento edilizio, come indicti ll rticolo 3 e ll Allegto I del Decreto 192. Prim di ddentrrci nell illustrzione dei csi possibili, premettimo che per tutte le ctegorie di edifici, d eccezione dell E8, si dovrà procedere ll verific dell ssenz di condenszioni superficili ed interstizili delle strutture opche (V. D.Lgs.192, All.I, comm 10). Cso 1 (V. Tvol Sinottic del Decreto Legisltivo 192/2005) : ) edifici di nuov edificzione; b) ristrutturzione integrle di edifici venti superficie superiore 1000 m 2 ; c) demolizione e ricostruzione di edifici venti superficie superiore 1000 m 2 ; d) mplimento di edifici superiore l 20% dell costruzione preesistente (limittmente ll mplimento); si dovrà clcolre il FAEP e i vlori delle trsmittnze delle strutture disperdenti vetrte e opche. Gli dempimenti richiesti dl Decreto possono ritenersi soddisftti qulor il FAEP clcolto risulti inferiore o ugule l FAEP limite. In lterntiv (esclusi edifici di ctegori E.8) nel cso di mncto rispetto del FAEP limite, l verific richiest dl Decreto può ritenersi positivmente supert, se contempornemente sono ccettbili le trsmittnze delle strutture opche e vetrte (minori o uguli dei reltivi vlori limite) e il rendimento globle medio stgionle (mggiore o ugule del vlore limite); in tl cso il clcolo del FAEP può essere omesso, ssumendo per esso il reltivo vlore limite. Tutti i vlori limite citti d rispettre sono stti forniti precedentemente l punto 2.3, Tbelle 1, 2, 3, 4, 4b e espressione []. Cso 2 (V. Tvol Sinottic del Decreto Legisltivo 192/2005): ) ristrutturzioni totli o przili, reltivi d edifici con superficie utile inferiore 1000 metri qudrti occorrerà solmente verificre il rispetto dei vlori limite (forniti l punto 2.3 Tbelle 1, 2, 3, 4, 4b) delle trsmittnze per le strutture vetrte e opche e l ssenz, per queste ultime, di condenszioni superficili e interstizili. Cso 3 (V. Tvol Sinottic del Decreto Legisltivo 192/2005): ) nuov instllzione o ristrutturzione di impinti termici in edifici esistenti (per qulsisi vlore di potenz instllt, nche inferiore 100 kw) dovrà essere rispettto il vlore del FAEP limite dove, però, tli vlori di riferimento sono mggiorti del 50% rispetto quelli tbellti e forniti l punto 2.3. Pertnto, seguito dell mggiorzione, i nuovi vlori di riferimento sono: 8

10 Fbbisogno di energi primri (mggiorti del 50% rispetto quelli forniti nell Allegto C del D.Lgs. 192/05) Vlori limite per il fbbisogno nnuo di energi primri per l climtizzzione invernle per metro qudrto di superficie utile dell edificio espresso in kwh/m 2 nno Zon climtic Rpporto di form dell edificio S/V A B C D E F fino 600 d D d d oltre , ,5 22,5 37,5 37, ,5 82,5 0,9 67,5 67, ,5 127, ,5 217,5 Per nuov instllzione o ristrutturzione di impinti termici in edifici esistenti di potenz instllt inferiore 100 kw è possibile pplicre, in lterntiv, nche qunto espresso nel seguente CASO 4. Cso 4 (V. Tvol Sinottic del Decreto Legisltivo 192/2005): ) nuov instllzione o ristrutturzione di impinti termici, venti potenze inferiori 100 kw, in edifici esistenti b) sostituzione di genertori di clore si intendono rispettte tutte le prescrizioni in mteri di contenimento energetico se: - i genertori di clore sono dotti di mrctur tre o quttro stelle, secondo l clssificzione previst ll Allegto II del D.P.R. 660/96, e di seguito riportt: Mrctur Requisito di rendimento ll potenz nominle Pn e d un tempertur medi dell'cqu dell cldi di 70 C [ % ] Requisito di rendimento crico przile di 0,3 Pn e d un tempertur medi dell'cqu dell cldi di 50 C [ % ] * log Pn log Pn * * log Pn log Pn * * * log Pn log Pn * * * * log Pn log Pn - l tempertur medi del fluido termovettore è non superiore 60 C; - l impinto è dotto di pprecchiture di termoregolzione; - nel cso di instllzione di nuovi genertori con potenze mggiori di 35 kw, tli potenze sono non superiori l 10% di quelli instllti in precedenz. Qulor i quttro requisiti illustrti non sino soddisftti, si dovrà procedere come segue: - per qunto rigurd il punto ) si dovrnno rispettre le prescrizioni descritte nel precedente CASO 3 - per qunto rigurd il punto b) si dovrà procedere l controllo si del rispetto del FAEP limite (Tbell 1 punto 2.3), si del rendimento di produzione globle medio stgionle limite, il cui vlore è dto d : η p = ( log Pn ) % [b] dove log Pn è il logritmo in bse 10 dell potenz utile nominle del genertore o dei genertori di clore l servizio del singolo impinto termico, espress in kw. 9

11 Ulteriori dempimenti : Accnto questi dempimenti, ltre verifiche devono essere soddisftte, qulor si incorr nelle seguenti situzioni:! Per gli edifici di ctegori E.1 d relizzrsi in zon climtic C, D, E ed F, il vlore dell trsmittnz (U) del divisorio verticle tr lloggi o unità immobiliri confinnti deve essere inferiore o ugule 0,8 W/m 2 K (V. D.Lgs. 192/2005, Allegto I, comm 9).! Per tutte le ctegorie di edifici d eccezione delle ctegorie E.5, E.6 e E.8, l fine di limitre i fbbisogni energetici per l climtizzzione estiv e di contenere l tempertur intern degli mbienti, si procede verificre (V. D.Lgs. 192/2005, Allegto I, comm 11): - che sino presenti elementi di schermtur delle superfici vetrte, esterni o interni, fissi o mobili, tli d ridurre l pporto di clore per irrggimento solre, e che sino efficci; - che nelle zone climtiche A, B, C e D, nelle loclità dove il vlore medio mensile dell irrdinz sul pino orizzontle I m,s nel mese di mssim insolzione, si mggiore o ugule 250 W/m², l mss superficile M s delle preti opche verticli, orizzontli e inclinte, come definit ll Allegto A comm 18 ( * ) del D.Lgs 192/2005, si superiore 230 Kg/m² (Allegto I, comm 11)! Per tutti gli edifici e impinti termici nuovi o ristrutturti, è prescritt l instllzione di dispositivi per l regolzione utomtic dell tempertur mbiente nei singoli locli o nelle singole zone venti crtteristiche d uso ed esposizioni uniformi l fine di non determinre sovrriscldmento per effetto degli pporti solri e degli pporti grtuiti interni. L instllzione di detti dispositivi è ggiuntiv rispetto i sistemi di regolzione di cui ll rt. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del D.P.R. 412/93 e s.m.i., e deve comunque essere tecnicmente comptibile con l eventule sistem di contbilizzzione. (V. D.Lgs. 192/2005, Allegto I, comm 12)! Nel cso di nuov costruzione o ristrutturzione di edifici pubblici o privti conformemente ll rticolo 3, comm 2, letter ) del D.Lgs. 192/2005, è obbligtori l predisposizione delle opere, rigurdnti l involucro dell edificio e gli impinti, necessrie fvorire il collegmento reti di teleriscldmento, d impinti solri termici e impinti fotovoltici e i loro llccimenti gli impinti dei singoli utenti e lle reti. (V. D.Lgs. 192/2005, Allegto I, comm 13)! Nel cso di edifici pubblici o d uso pubblico di nuov costruzione ricdenti nelle tipologie elettivmente indicte, per l ppliczione delle fonti rinnovbili ed ssimilte, ll llegto D del DPR 412/93, è obbligtori l istllzione di impinti solri termici per l produzione di cqu cld snitri. L impinto deve essere progettto e relizzto in modo d coprire il 50% del consumo nnuo di energi termic richiest dll utenz per l produzione di cqu cld snitri. L eventule impossibilità tecnic di rispettre l presente disposizione deve essere dettglitmente motivt nell relzione tecnic di cui l comm 15. (V. D.Lgs. 192/2005, Allegto I, comm 14) ( * ) Il comm 18 dell Allegto A l D.lgs. 192/2005, recit come segue: mss superficile è l mss per unità di superficie dell prete opc compres l mlt dei giunti esclusi gli intonci, l unità di misur è il kg/m 2. 10

12 ! Il progettist dovrà inserire i clcoli e le verifiche previste nell Allegto I del D.Lgs. 192/2005 nell relzione ttestnte l rispondenz lle prescrizioni per il contenimento del consumo di energi degli edifici e reltivi impinti termici, che i sensi dell rt. 27, comm 1 dell Legge 10/91, il proprietrio dell edificio, o chi ne h titolo, deve depositre presso le mministrzioni competenti secondo le disposizioni vigenti in doppi copi, insieme ll denunci dell inizio dei lvori reltivi lle oper di cui gli rticoli 25 e 26 dell stess Legge. Schemi e modlità di riferimento per l compilzione delle relzioni tecniche sono riportti ll Allegto E l D.Lgs. 192/2005. (V. D.Lgs. 192/2005, Allegto I, comm 15) Come si vede, dunque, i controlli d effetture pur se chirmente definiti, sono numerosi ed rticolti, richiedendo un notevole impegno di discernimento d prte del progettist; eventuli strumenti informtici di cui il progettist vogli dotrsi, oltre ché prticmente indispensbili per l not complessità dei clcoli, dovrebbero essere in grdo di individure utomticmente quli verifiche debbno essere effettute medinte l semplice indiczione d prte del tecnico dell intervento edilizio che st ffrontndo. Si ricord, inoltre, che gli esiti delle verifiche previste dovrnno essere illustrti in un relzione tecnic (i sensi dell rt. 28 comm 1 dell L.10/91) il cui schem è fornito nell Allegto E del Decreto 192/2005. Anlogmente qunto detto circ le differenti verifiche d effetture, nche tle relzione dovrà essere differenzit in funzione dell tipologi di intervento edilizio: pertnto, nel cso di utilizzo di strumenti informtici, è uspicbile che essi sino in grdo nche di redigere utomticmente quest relzione, già dttt ll specific situzione indict dl tecnico. 4.1 Il Decreto Legisltivo 192/2005 e l normtiv regionle Dopo ver diffusmente descritto gli dempimenti richiesti dl D.Lgs. 192/2005, ci sembr necessrio dover foclizzre i mutui rpporti intercorrenti tr il Decreto e le normtive regionli. L rticolo 17 del Decreto, dl titolo Clusol di cedevolezz, richimndo l rticolo 117 dell Costituzione, dispone che le norme del presente decreto e dei decreti ministerili pplictivi nelle mterie di legislzione concorrente si pplicno per le regioni e province utonome che non bbino ncor provveduto l recepimento dell direttiv 2002/91/CE fino ll dt di entrt in vigore dell normtiv di ttuzione dottt d ciscun regione e provinci utonom. Pertnto, fin tnto che le regioni non emnernno provvedimenti di recepimento dell Direttiv 2002/91/CE, l mteri energetic in mbito regionle srà regolmentt dl D.Lgs. 192/2005. Si noti, in prticolre, che tle normtiv nzionle, per qunto specificto, soprvnzerà nche previgenti normtive regionli in mteri, qulor queste ultime non sino stte emnte in esplicito recepimento dell Direttiv Europe. 11

13 5. L certificzione energetic degli edifici Un prticolre menzione merit l obbligo previsto dl D.Lgs. 192/2005, dell redzione dell ttestto di certificzione energetic. Tle elborto viene citto nel decreto ll rticolo 6, ove se ne indicno le crtteristiche e le modlità di redzione, ed ll rticolo 16 comm 1, dove viene brogto l rticolo 30 dell Legge 10/91 in cui, come già detto precedentemente, se ne richiedev l emissione. Dunque il certificto energetico, come oggi concepito, è definito completmente e esclusivmente dl D.Lgs.192, così come l dt d cui sctt l obbligo dell su produzione e le reltive modlità di redzione. Vedimo nel dettglio le prescrizioni contenute nell rticolo 6 del decreto, fornendo tle rticolo tutte le indiczioni necessrie ll redzione del certificto energetico. L presentzione del certificto energetico sctt fr dt d un nno dll entrt in vigore del decreto, divenendo pertnto obbligtorio solo dopo l 8 ottobre Il certificto energetico è richiesto esclusivmente per le due seguenti tipologie di intervento edilizio: - relizzzione di un nuovo edificio; - ristrutturzioni totli o przili di edifici esistenti, venti superficie utile non inferiore 1000 m 2. Le modlità con cui dovrà prodursi il certificto energetico srnno stbilite in Linee Guid Nzionli d emnrsi entro 180 giorni dl 8 ottobre 2005 (dt di entrt in vigore del Decreto Legisltivo 192/2005) nelle quli, tr l ltro dovrnno essere indicti nche metodi semplificti che ne minimizzino gli oneri di redzione. Al momento dell estensione delle presenti note, tli Linee Guid non sono ncor stte diffuse di Ministeri competenti. Concludimo il presente lvoro che, sperimo, poss d tutti essere utilizzto come un vdemecum nel lvoro quotidino, tentndo di immginre cos ci riserverà il prossimo futuro nell mbito del contenimento delle dispersioni energetiche. L Commissione europe con mndto M 343, h dto incrico l CEN di produrre pposit normtiv tecnic (not come Pcchetto EPBD ) in grdo di fungere d guid gli Stti membri per l definizione dei provvedimenti nzionli necessri ll ttuzione dell Direttiv 2002/91/CE. Tle normtiv tecnic, compost d oltre 30 norme, si prevede poss essere pubblict come norme EN nel corso del D qunto detto ppre chiro che l normtiv reltiv l settore energetico, sotto l spint dell sempre mggiore difficoltà di reperimento delle risorse necessrie, è in corso di evoluzione si nei singoli Stti che nell Unione Europe. Per quel che concerne l situzione legisltiv itlin in prticolre, ess sembr essere pervenut d un configurzione orgnic pur se trnsitori che, presumibilmente, durerà lmeno per tutto il corso del Noi continueremo, comunque, seguirne gli sviluppi, registrndo ed illustrndo tempestivmente le eventuli novità che si dovessero presentre, m soprttutto fornendo tutti i tecnici strumenti informtici come sempre ggiornti e professionli. 12

14 E.2 R.1-27/02/2006

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