RITIRO DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO in regime di CESSIONE

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1 RITIRO DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO in regime di CESSIONE Premessa Con il Decreto n. 79 del 16/03/1999 sono state liberalizzate le attività di produzione e vendita di energia elettrica, mentre le attività di distribuzione e trasmissione sono state poste sotto un regime concessorio. Successivamente, la cessione dell energia elettrica per impianti rinnovabili è stata normata dall art. 13 commi 3 e 4 del D. Lgs. 387/03 e dal comma 41 della L. 239/04, cui hanno fatto seguito regolamenti specifici a cura dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Le normative attualmente in vigore prevedono che il cliente produttore da fonti rinnovabili (non programmabili di qualsiasi taglia e programmabili di potenza inferiore a 10 MWA) possa decidere fra due possibilità: A) cedere l energia prodotta a un soggetto appartenente al libero mercato (Borsa elettrica, cliente finale libero, cliente grossista, Acquirente Unico), come da Delibera della AEEG n. 168/03; B) cedere l energia prodotta (ad un prezzo amministrato) al gestore di rete cui l impianto è collegato, come contemplato dalla Delibera della AEEG n. 34/05: 1

2 PROCEDURA DA SEGUIRE (per il caso B): 1) Il soggetto Produttore deve presentare al gestore di rete una domanda di ritiro dell energia elettrica prodotta, un mese prima dall entrata in esercizio dell impianto. 2) Il soggetto Produttore deve quindi sottoscrivere una Convenzione con il gestore di rete di durata annuale e tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta (secondo lo schema All. A, predisposto dalla stessa AEEG). 3) Il soggetto Produttore deve allegare alla Convenzione una Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relativa alla tipologia e alle caratteristiche dell impianto di produzione, (All. n. 1 allo Schema di Convenzione). Nota: Il soggetto Produttore, inoltre, se è autoproduttore 1 può parzialmente autoconsumare l energia prodotta e immettere in rete la parte restante. 1 Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (art. 2 D. Lgs. n. 79/1999) 2

3 PRECISAZIONI SUL PREZZO DI RITIRO ENERGIA: PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DI POTENZA SINO A 1MW: a) la scelta/conferma più importante da indicare nella lettera di richiesta di ritiro dell energia e/o nella lettera accompagnatoria quando si restituisce la Convenzione firmata è che si intende avvalersi del PREZZO MINIMO GARANTITO come previsto dalll art. 5 della Delibera 34/05, prezzo che si applica per scaglioni progressivi fino ad una immissione di energia pari a 2 milioni di kwh/anno: Per il 2007 il prezzo minimo garantito è pari a: fino a kwh annui, 96,4 /MWh; da oltre kwh fino a kwh annui, 81,2 /MWh; da oltre kwh fino a kwh annui, 71,0 /MWh. Se si effettua la scelta del prezzo minimo garantito (scelta consigliata dagli stessi gestori di rete per impianti con immissione fino a kwh/anno) il gestore di rete è obbligato, secondo la normativa vigente, a riconoscere il prezzo unico indifferenziato qualora sia maggiore del minimo garantito (ma per questo primo scaglione di immissione non si verifica quasi mai che il prezzo unico indifferenziato sia più alto del minimo garantito); ATTENZIONE: Se invece all atto della domanda si indica una scelta diversa ( prezzo per fasce o unico indifferenziato ), allora il gestore applicherà quello richiesto e non più il minimo garantito, anche qualora fosse più conveniente; b) per immissioni di energia oltre i primi 2 milioni di kwh/anno si applica invece il prezzo di cui all articolo 30, comma 30.1, lettera a), b) e c), del Testo integrato (applicato sulla base delle fasce orarie o indifferenziato); tale prezzo è pari a quello di cessione dall Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato ed è costantemente aggiornato e consultabile sul sito internet dell Acquirente Unico: nonché sul sito internet dell Autorità: anche questa scelta va indicata all atto della domanda e valutata a Vs. cura; 3

4 PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DI POTENZA OLTRE 1MW: ovviamente NON è richiedibile il prezzo minimo garantito; all atto della domanda si deve optare tra prezzo per fasce o unico indifferenziato ; CORRISPETTIVI DOVUTI: Per l energia ritirata dal gestore di rete il cliente Produttore deve riconosce i seguenti corrispettivi definiti dall art. 6, comma 1 dell Articolato della Deliberazione n. 34/05, come modificato e integrato dalle Deliberazioni n. 49/05, n. 64/05, n. 165/05, n. 256/05 e n. 300/05: a) un corrispettivo fisso pari a 120 euro all anno per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale all energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell energia ritirata ai sensi dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi amministrativi; b) un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all anno per ciascun impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell energia ritirata ai sensi dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisca, per conto del Produttore e su esplicita richiesta scritta di questo, i contratti di cui al comma (in alternativa il Produttore può direttamente stipulare il contratto con Terna Spa, come da successive note esplicative) Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore dell energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a euro Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte proporzionale al controvalore dell energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a euro. 2 Il contratto di dispacciamento in immissione si stipula solo nel caso di impianti che abbiano potenza nominale elettrica superiore a 1 MW. 4

5 FATTURAZIONI E PAGAMENTI (si riporta integralmente l art. 10 dello Schema di convenzione per il ritiro dell energia elettrica ): Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa. Le fatture per tutti i corrispettivi inerenti alla cessione dell energia, di cui al precedente articolo 4, sono emesse dal Produttore e dal Gestore mensilmente. Qualora fra la data di emissione delle fatture mensili del produttore e la scadenza di cui al terzo periodo del presente articolo intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sarà posticipata a 20 giorni dalla data di emissione della fattura. I pagamenti dal Gestore al Produttore sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, come previsto dall articolo 32, comma 32.6, del Testo integrato. I pagamenti dal Produttore al Gestore sono effettuati con valuta beneficiaria entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura. Gli eventuali conguagli derivanti dall aggiornamento dei prezzi di cui all articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/05 vengono effettuati con valuta beneficiaria non successiva al quindicesimo giorno lavorativo del mese di aprile dell anno successivo a quello di competenza. I corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all articolo 7 della deliberazione n. 34/05 vengono corrisposti entro i termini previsti dalla deliberazione n.168/03. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile al Gestore o al Produttore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Qualora l interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 ( Disposizione in materia di usura ), e successive modifiche ed integrazioni, l interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo. In caso di emissione delle note di credito di cui all articolo 4, il relativo titolo sarà emesso dal Produttore entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dei relativi importi da parte del Gestore, con contestuale valuta beneficiaria. 5

6 Ferme restando le esenzioni previste dall articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kw, il Produttore dichiara di aver provveduto all ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell energia prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE E CORRISPETTIVO DOVUTO A TERNA SPA: - la stipula del Contratto per il servizio di dispacciamento in immissione (solo per impianto > 1 MW) e per il servizio di trasmissione è condizione necessaria per immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione a terzi (art. 5 comma 2 Delibera n. 168/03); - il Produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell energia elettrica è tenuto a concludere con TERNA Spa il contratto per il servizio di trasmissione di cui all articolo 19 della Delibera per l Autorità per l energia elettrica e il gas n. 05/04 (art. 3 comma 7 Delibera n. 34/05); - il Produttore è tenuto al pagamento a Terna Spa del corrispettivo per il servizio di trasmissione dell energia elettrica di cui all art. 19 del Testo Integrato (All. A Del. 5/04): componente tariffaria pari a 0,0267 centesimi di euro/kwh; - l eventualità di dare al gestore di rete il mandato per la stipula e gestione del contratto per il servizio di trasmissione non è quasi mai praticata, dato il costo elevato; MODALITA PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE A TERNA SPA: Per stipulare il contratto per il servizio di trasmissione occorre inviare una richiesta scritta a Terna Spa contenente le seguenti informazioni: nome dell'impianto di produzione e relativo codice identificativo (codice SAPR per up non rilevanti - codice RUP per up rilevanti*); potenza nominale elettrica in MW dell'unità di produzione; specificare se il ritiro dell'energia è in regime di Dlgs. 387/03 o della legge 239/04**; indicare gestore di rete che stipula la convenzione e la relativa decorrenza; indicare indirizzo mail del referente operativo; 6

7 * Nota: Il codice SAPR va richiesto al Gestore di rete cui l impianto è collegato e permette l identificazione univoca delle misure da parte di ENEL/GSE/TERNA e di verificare i valori dell energia immessa in rete; **Nota: Gli impianti in regime Dlgs. 387/03 sono quelli da fonti rinnovabili mentre quelli in regime Legge 239/04 sono da fonti convenzionali (es. cogenerazione da gas metano). Il ritiro dell'energia per impianti fotovoltaici è quindi in regime Dlgs. 387/03. Indirizzo cui inviare la domanda, a mezzo racc a/r (anticipandola via fax al numero ) Terna Spa Direzione Operation Italia - Dispacciamento e Conduzione - PEO Via Arno Roma Termini di decorrenza del contratto (art. 7 del contratto in allegato): Per data di decorrenza del contratto di trasmissione si intende la data di decorrenza della convenzione stipulata con il Distributore per la cessione ai sensi della Delibera In merito alla data fine, è possibile inserire avendo il contratto durata annuale tacitamente rinnovabile. Indirizzo cui inviare il contratto, a mezzo racc a/r: Terna Spa Via Arno Roma 7

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