Il medico competente e la sorveglianza sanitaria. Roberto Moccaldi Coordinatore Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica CNR - SPP

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1 Il medico competente e la sorveglianza sanitaria Roberto Moccaldi Coordinatore Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica CNR - SPP

2 MEDICO COMPETENTE (ART.2) 1- Specializzazione in: D.Lgs 626/94 e 242/96 Art.1-bis Legge medicina del lavoro; medicina preventiva dei lavor. e psicotecnica; tossicologia industriale; igiene industriale; fisiologia ed igiene del lavoro; clinica del lavoro igiene e medicina preventiva medicina legale e delle assicurazioni

3 MEDICO COMPETENTE Docenza o libera docenza in: medicina del lavoro; medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; tossicologia industriale; igiene industriale; fisiologia ed igiene del lavoro; clinica del lavoro; Autorizzazione di cui all'art.55 del D.Lgs 277/91.

4 MEDICO COMPETENTE (ART.38 TU) requisiti a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale 0 in tisiologia e igiene del lavoro o in cllnica del lavoro; e) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

5 I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d) sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

6 MEDICO COMPETENTE (ART.38 TU) Elenco nazionale I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

7 MEDICO INCARICATO SORVEGLIANZA MEDICA (D.Lgs 230/95 e 241/00) Categoria A Categoria B MEDICO MEDICO? AUTORIZZATO COMPETENTE MEDICO COMPETENTE ESAME DI STATO S.M.eccezionale Esp.con aut.spec. PROGRAMMA ESAME DI STATO Problemi generali di prevenzione, diagnostica precoce e terapia delle malattie da lavoro, patologia, clinica e igiene del lavoro, radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia in relazione all impiego di radiazioni ionizzanti,, elementi essenziali di sorveglianza fisica in radioprotezione.

8 ATTIVITA DEL MEDICO COMPETENTE (art.39 TU) Valutazione dello stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi connessi al lavoro Codificazione internazionale di finalità, principi e modalità della sorveglianza sanitaria Technical and ethical guidelines for workers health surveillance (ILO, 1998) International code of ethics for occupational health professionals (ICOH, 2002)

9 MEDICO COMPETENTE (ART.39 TU) Incompatibilità 3 - Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

10 MEDICO COMPETENTE (ART.39 TU) numero di medici nominati 6 - Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

11 Finalità: di tipo preventivo, a livello individuale e collettivo A livello individuale: rilevazione di anomalie a livello preclinico e clinico prevenzione ulteriore deterioramento stato di salute del lavoratore valutazione dell idoneità ad una mansione particolare (giudizio di idoneità)

12 Consolidamento approcci sicuri per il mantenimento dello stato di salute Collettivamente: Valutazione di efficacia delle misure di prevenzione Limitazione degli infortuni e malattie professionali Utilizzo per studi di epidemiologia occupazionale Rilevazione stato di salute di popolazioni lavorative

13 SORVEGLIANZA SANITARIA Finalità La sorveglianza sanitaria rappresenta uno strumento che concorre ad aggiornare la valutazione dei rischi (T.U.) Seguendo nel tempo la salute dei lavoratori è infatti possibile registrare eventuali fenomeni che possono modificare le precedenti valutazioni

14 MEDICO COMPETENTE IDENTIFICAZIONE E RICOGNIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA ESPOSIZIONE VALUTAZIONI TOSSICOLOGICHE E CLINICHE Vie di assorbimento Reattività biologica Specifica reattività dei lavoratori in esame PROGRAMMAZIONE (E MESSA IN OPERA) DEI CORRETTIVI TECNICI E PROCEDURALI VALUTAZIONE DEI RISCHI (PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE)

15 VALUTAZIONE DEI RISCHI (PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE) RISCHIO PER LA SALUTE Ag.Chimici/canc. Ag.Fisici/Biologici MMC VDT SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE

16 VALUTAZIONE DEI RISCHI in RADIOPROTEZIONE VALUTAZIONE DELLA ESPOSIZIONE > 1 msv - <20 msv UNSCEAR (ONU) BEIR (USA) ICRP( UE) RISCHIO PER LA SALUTE SORVEGLIANZA MEDICA MEDICO AUTORIZZATO/COMPETENTE

17 SOLUZIONI DIFFERENZIAZIONE NORMATIVA DEL RUOLO DEL MEDICO DEL LAVORO-COMPETENTE IN: VALUTAZIONE DEI RISCHI SORVEGLIANZA SANITARIA

18 SORVEGLIANZA SANITARIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA E EFFETTUATA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (ART.16) Art. 41 comma 1 a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

19 I principali dispositivi di legge al riguardo sono: DPR 303/56 (come da tabella allegata all art.33, limitatamente a radiazioni UV e IR, vibrazioni, polveri di ossido di ferro, di zolfo, di talco, di cotone, lino, canapa e juta, alcune lavorazioni con potenziale esposizione ad agenti biologici-achilostoma, leptospira, carbonchio ecc.) D.Lgs 626/94 : movimentazione manuale dei carichi, VDT, chimici, cancerogeni/mutageni, agenti biologici, rumore, vibrazioni, CEM..).

20 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME Piano di monitoraggio e controllo sull applicazione del D.Lgs 626/94 (febbr.2002) Medico competente Nomina: 93 su 100 imprese con obbligo (7 sono piccole e piccolissime) Tipo di rapporto di lavoro Struttura pubblica 5 % Libero professionista 86 %

21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME Piano di monitoraggio e controllo sull applicazione del D.Lgs 626/94 (febbr.2002) Effettuazione della sorveglianza sanitaria Evasione totale: 5% Partecipazione alla valutazione dei rischi nel 79% dei casi (in cui è obbl. la SS) Visite ed altri adempimenti correlati Tra 90 e 99 %

22 SCOPO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Tutela della salute del lavoratore, in relazione ai rischi posti in essere dal datore di lavoro.

23 Visite mediche (art. 41 comma 2) Accertamenti complementari a) Preventiva b) Periodica c) Su richiesta del lavoratore d) Per cambio mansione e) Cessazione RDL (se prevista) Strumentali Di laboratorio Periodicità annuale o maggiore in funzione dei livelli di rischio

24 MEDICO COMPETENTE (ART.41 TU) Divieti per l effettuazione della SS 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

25 MEDICO COMPETENTE (ART.41 TU) Modalità di effettuazione della SS Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

26 PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (GU n. 75 del ) della Conferenza Stato-Regioni...divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. - mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; - attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

27 PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (GU n. 75 del ) della Conferenza Stato-Regioni...divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. - addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E - personale navigante delle acque interne - lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

28 MEDICO COMPETENTE (ART.41 TU) Modalità di effettuazione della SS Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

29 GIUDIZIO DI IDONEITA Valutazione della COMPATIBILITA tra lo stato di salute del lavoratore (con particolare riguardo ad organi ed apparati possibili bersaglio) ed il lavoro (mansione) svolto, in funzione dei rischi presenti.

30 GIUDIZIO DI IDONEITA Interessa due distinti aspetti dello stato di salute del lavoratore: A) La presenza, sia in visita preventiva che periodica, di alterazioni dello stato di salute, non correlabili alle attività svolte o da svolgere talora anche non rilevanti sul piano clinico, che possono costituire una controindicazione temporanea o permanente, parziale o assoluta, allo svolgimento di una determinata attività lavorativa (ritenuta accettabile per la maggior parte dei lavoratori)

31 GIUDIZIO DI IDONEITA 1- Condizioni che diminuiscono la tolleranza al fattore di rischio. (deficit enzimatici, immunopatie) 2- Condizioni predisponenti alle patologie attribuibili al fattore di rischio (allergie, polisensibilizzazioni, patologie ortopediche) 3- Condizioni che aumentano la introduzione e/o riducono la eliminazione del fattore di rischio. 4- Condizioni che possono essere attivate/aggravate dal fattore di rischio. (mielodiscrasie, degenerazioni dischi intervertebrali..)

32 GIUDIZIO DI IDONEITA B) la presenza durante la sorveglianza periodica di alterazioni dello stato di salute allo stadio clinico o preclinico che siano in via esclusiva o concausale da attribuire al lavoro svolto dal soggetto esaminato. - Reale entità della patologia, (eventuale presenza di situazioni di ipersuscettibilità misconosciuta). - Idoneità (non idoneità temporanea o permanente, parziale o assoluta) - Eventuale denuncia di malattia professionale. - Verifica della situazione ambientale e delle modalità lavorative relative al soggetto esaminato.

33 GIUDIZIO DI IDONEITA D.LGS 626/94 ALLA MANSIONE D.LGS 230/95 AL RISCHIO IDONEITA PIENA IDONEITA LIMITATA IDONEITA PIENA IDONEITA LIMITATA RICORSO

34 MEDICO COMPETENTE (ART.41 TU) Modalità di effettuazione della SS 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9.Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

35 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (ART.42 TU) 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

36 Altre attribuzioni del Medico competente (art.17) a) collaborazione con il DL e con il SPP...alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute ed integrità psico-fisica del lavoratore. d) tenuta (istituzione ed aggiornamento), sotto la propria responsabilità, della documentazione sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale e) informazione ai lavoratori (e, a richiesta, ai loro rappresentanti) sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti

37 Altre attribuzioni del Medico competente (art.17) f) informazione al singolo lavoratore dei risultati degli accertamenti che lo riguardano; a richiesta rilascio di copia della documentazione g) comunicazione ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e del loro significato in occasione delle riunioni di cui all art.11

38 Altre attribuzioni del Medico competente (art.17) h) effettuazione dei sopralluoghi (almeno due volte all anno-modificata dal Decreto ML ) negli ambienti di lavoro con il responsabile SPP; partecipazione alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza i) esecuzione delle visite mediche a richiesta del lavoratore (se correlate ai rischi)

39 Altre attribuzioni del Medico competente (art.17) l) collaborazione con il DL alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all art.15 m) collaborazione alle attività di formazione ed informazione di cui al Capo VI

40 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART.25 TU) a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

41 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART.25 TU) b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

42 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART.25 TU) d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

43 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART.25 TU) f) invia all ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

44 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART.25 TU) h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fìsica dei lavoratori;

45 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART.25 TU) l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

46 OBIETTIVI DEL MEDICO DEL LAVORO - COMPETENTE Valutazione del rischio Valutazione dello stato di salute generale della popolazione esposta Valutazione delle protezioni aggiuntive da applicare al lavoratore che, per vari motivi, risulti a maggior rischio rispetto al lavoratore medio. Perseguimento dello stato di salute, inteso come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (OMS).

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