Nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche

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1 Maria Rosaria Tosiani Nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche È stato pubblicato in data 16/11/2018 in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 267 il decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n (18G00155), vediamo in dettaglio le principali novità che emergono da una prima lettura del nuovo regolamento. Tempistica e prime considerazioni sul programma annuale e conto consuntivo NUOVO REGOLAMENTO VECCHIO REGOLAMENTO PROGRAMMA ANNUALE L art. 5 illustra le tempistiche per la redazione del programma annuale che divergono in parte dal vecchio regolamen- L attività finanziaria delle istituzioni scolasti- ART. 2 COMMA 3 to di contabilità. che si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato Il Programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico, con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, ed è proposto dalla Giunta esecutiva, lastico - di seguito denominato dirigente - e programma - predisposto dal dirigente sco- unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre proposto dalla Giunta esecutiva con apposita dell anno precedente a quello di riferimento al Consiglio relazione e con il parere di regolarità contabile d istituto per l approvazione. Entro la stessa data del 30 del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, novembre dell anno precedente a quello di riferimento, il al Consiglio d istituto o di circolo, di seguito programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabi- delibera è adottata dal Consiglio d istituto en- denominati Consiglio di istituto. La relativa le. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, tro il 15 dicembre dell anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita acquisizione del predetto parere del collegio utile, entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione riferimento. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d istituto entro il 31 dicembre dell anno stessa. precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d istituto. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall approvazione nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 4

2 Più chiara la tempistica in tema di finanziamenti alle II.SS., infatti, il nuovo regolamento prevede che ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Miur, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento sulla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Miur comunica in via preventiva l ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale. L art. 6 disciplina la gestione provvisoria. Nei casi in cui il programma annuale non è approvato dal Consiglio d istituto entro la data del 31 dicembre, il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell esercizio finanziario precedente. In questi casi, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all Ufficio scolastico regionale competente l avvio della gestione provvisoria. L Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina. La gestione provvisoria è realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio e non può eccedere i termini di cui sopra per l approvazione del programma da parte del commissario ad acta. L art. 10 del nuovo regolamento disciplina le verifiche, le modifiche e l assestamento al programma annuale. Il Consiglio d istituto verifica, almeno una volta durante l esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell istituto, nonchè lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico. L attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonchè i pagamenti eseguiti. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico. 5 COMMA 7 Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all approvazione della legge di bilancio dello Stato. ART. 8 (Esercizio provvisorio) 1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell inizio dell esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall inizio dell esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell atto di nomina. ART. 6 Il consiglio d istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

3 Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d istituto. Durante l ultimo mese dell esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare. CONTO CONSUNTIVO L art. 23 tratta la redazione del Conto consuntivo, che deve essere predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l andamento della gestione dell istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali. Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell esercizio successivo a quello cui si riferisce. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti. Nel caso in cui il Consiglio d istituto non delibera sul conto consuntivo entro il 10 giugno, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina. Entro quindici giorni dall approvazione il conto consuntivo è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente. ART Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l andamento della gestione dell istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all approvazione del Consiglio di istituto. 6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, e di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell adozione dei provvedimenti di competenza. 7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi il conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. 6

4 Attività negoziale Nulla di nuovo a proposito delle funzioni del dirigente scolastico in tema di attività negoziale, anche se nei principi generali è aggiunta l armonizzazione, la confrontabilità e il monitoraggio con altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla normativa sui bilanci delle Pubbliche amministrazioni. Principi dell attività contrattuale Art. 2 comma 1 Criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Art. 44 Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale 1. Il dirigente scolastico svolge l attività negoziale necessaria all attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d istituto assunte ai sensi dell articolo Nello svolgimento dell attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. 3. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all articolo Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell opera di esperti esterni. Art. 2 comma 1... Improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Art. 32 Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale 1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell istituto, svolge l attività negoziale necessaria all attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d istituto assunte ai sensi dell articolo Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l attività negoziale connessa alle minute spese di cui all articolo Il dirigente, nello svolgimento dell attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore. 4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell opera di esperti esterni. Per gli strumenti di negoziazione il nuovo regolamento tiene conto delle innovazioni in materia negoziale contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo al Codice). Art. 46 Strumenti di acquisto e di negoziazione 1. Per l affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. 7 Art. 34 Procedura ordinaria di contrattazione 1. Per l attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal co. 5.

5 Fermo restando l obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l adesione a reti già esistenti ai sensi dell articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione. Visto che le II.SS. normalmente fanno acquisti sotto soglia si ricorda che per gli acquisti sotto soglia l art. 36 del d.lgs 50/2016 prevede che per i contratti sotto le soglie stabilite dall art. 35 vengano applicate delle procedure semplificate ed in particolare l affidamento e l esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 35, secondo la seguente modalità: ÆÆ per affidamenti di importo inferiore a euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. L adeguatamente motivato è stato eliminato dal decreto correttivo al codice tuttavia, l eliminazione dell inciso previsto dal correttivo al codice, tuttavia, secondo alcuni non fa venir meno l obbligo generale di motivazione di ciascun provvedimento amministrativo, soprattutto se ampliativo della sfera giuridica del soggetto destinatario. Peraltro all art. 32, si sottolinea che il provvedimento deve contenere l indicazione delle ragioni della scelta del fornitore. La motivazione, infatti, è resa obbligatoria per ogni provvedimento amministrativo, come impone l articolo 3, comma 1, della legge 241/1990. Sostanzialmente simili le materie per le quali è prevista la delibera del CDI con qualche aggiunta, precisazione ed anche considerando la nuova normativa in tema di contratti pubblici. Art. 45 Competenze del Consiglio d istituto nell attività negoziale 1. Il Consiglio d istituto delibera in ordine: a) all accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; c) all istituzione o compartecipazione a borse di studio; d) all accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale; Art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell attività negoziale) 1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all istituzione o compartecipazione a borse di studio; c) all accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 8

6 e) all alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene; f) all adesione a reti di scuole e consorzi; g) all utilizzazione economica delle opere dell ingegno e dei diritti di proprietà industriale; h) alla partecipazione dell istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito; j) all acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e) all adesione a reti di scuole e consorzi; f) all utilizzazione economica delle opere dell ingegno; g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h) all eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all articolo 34, comma 1; i) all acquisto di immobili. Nelle materie per le quali il Consiglio d istituto detta criteri e limiti particolare attenzione va data all elevazione del limite di spesa al di sotto del quale è possibile l affidamento diretto. Il limite viene innalzato a ,00 euro e spetta al Consiglio di Istituto deliberare in merito alle modalità da utilizzare per tali acquisti, fatto salvo la possibilità di aumentare tale limite fino a ,00 euro. 2. Al Consiglio d istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a ,00 euro; b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; c) contratti di locazione di immobili; d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima; e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; f) alienazione di beni e servizi prodotti nell esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili; c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi prodotti nell esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; g) contratti di prestazione d opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti internazionali. 3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l interesse dell istituzione scolastica. 9

7 g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; h) contratti di prestazione d opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; i) partecipazione a progetti internazionali; j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all articolo 21. Non sono più previste le singole figure contrattuali ad eccezione di quanto previsto dall Art. 38 (Uso temporaneo e precario dell edificio scolastico e dall art. 34 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili). Alla luce di quanto meglio specificato sopra le istituzioni scolastiche dovevano scegliere il contraente con le seguenti modalità: Servizi e forniture Importo inferiore a ,00 Importo inferiore a ,00 e Importo inferiore a ,00. e pari o superiore a ,00. pari o superiore a ,00. Mediante procedura negoziata Le modalità di scelta vengono stabilite dal Consiglio di Istituto che mente. Possono essere affidati diretta- previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori ne determina i limiti per lo svolgimento da parte del dirigente sco- economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite lastico. elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Beni ed inventari È meglio specificato il ruolo del DSGA quale consegnatario dei beni. Art. 30 Consegnatario, sostituto consegnatario, sub-consegnatario 1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a: a) conservare e gestire i beni dell istituzione scolastica; b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. 2. Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo. A3. Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell istituzione scolastica su più plessi, il dirigente scolastico può nominare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l esercizio finanziario mediante apposito prospetto. 10 Art L inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall articolo Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L operazione deve risultare da apposito verbale.

8 4. È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti. 5. Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d istituto. L operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall ufficio. Viene specificato l inventariazione dei soli beni il cui valore supera i 200,00 euro. Art Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. Manutenzione edificio scolastico La nota MIUR , prot. n precisava i beni mobili vanno inclusi nell inventario a prescindere dal loro valore, sempreché non siano classificabili quali oggetti fragili e di facile consumo o aventi modesto valore o, ancora, se per l uso continuo siano destinati ad esaurirsi o deteriorarsi rapidamente. Con l occasione, in relazione al concetto di modico valore, si è dell avviso che possa considerarsi tale, indicativamente, un bene che abbia un valore non superiore a 10 euro, IVA compresa, con riferimento al prezzo di acquisto originario. Variano le responsabilità in capo alle scuole, dunque ai Dirigenti scolastici, in tema di manutenzione dell edificio scolastico anche in maniera difforme rispetto al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al Regolamento di Modifica del DM 44/2001 del 20 Settembre Art. 39 Manutenzione degli edifici scolastici 1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all ente locale competente, ai fini del rimborso. 3. Le istituzioni scolastiche procedono all affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni. 4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze. L Art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l edilizia scolastica), invece, recitava: Art. 3 (Competenze degli enti locali) - (Omissis). 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l esercizio delle funzioni delegate. 11 X

9 Carmelo Febbe e Angelo Orsingher L attività negoziale delle istituzioni scolastiche alla luce del nuovo regolamento di contabilità nuovo regolamento di contabilità scolastica, di cui al Decreto n.129 del 28/8/2018, che sostituisce il precedente Decreto Intermini- Il steriale n. 44/2001, entrerà in vigore dal 1 gennaio Per quanto concerne l attività negoziale in essere alla data del 17 novembre 2018, giorno successivo alla pubblicazione del predetto regolamento nella Gazzetta Ufficiale, bisogna tenere presente l art.55, comma 3, che in materia negoziale stabilisce norme transitorie, vale a dire che il nuovo regolamento si applica: ÆÆ ai contratti per i quali i bandi di gara o gli avvisi, siano stati pubblicati in data successiva al 17 novembre 2018; ÆÆ ai contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi in relazione ai quali alla data del 17 novembre non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte. La scelta del contraente non è libera, come avviene per il privato, ma la Pubblica Amministrazione deve attenersi ai sistemi di aggiudicazione che trovano la loro disciplina nel norme del regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n. 129/2018 e nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo n.50/2016. Nel momento in cui l istituzione scolastica si trova di fronte alla necessità di dover procedere all acquisizione di forniture e/o servizio occorre individuare la procedura più adeguata da utilizzare per l acquisizione di un determinato bene o servizio. La scelta delle procedure di aggiudicazione dei contratti dipende dal valore del contratto stesso. A tal fine l art.35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le amministrazioni pubbliche prima di indire una gara hanno l obbligo di predeterminare il valore del contratto. Il valore del contratto deve essere calcolato al netto dell IVA. Il nuovo regolamento per le modalità e criteri di scelta del contraente fa un completo rinvio alle norme stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al D.l.gs n.50/2016. Di particolare importanza per delimitare la competenza in materia negoziale del Dirigente scolastico è l applicazione dell art. 45, comma 2) lett. a) del nuovo regolamento, in cui viene stabilito che spetta al Consiglio d istituto stabilire con apposita deliberazione, i criteri ed i limiti, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore a ,00 euro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, l istituzione scolastica una volta effettuata la scelta di che cosa acquistare e quanto acquistare, deve scegliere il tipo di procedura per l individuazione del contraente con cui stipulare il contratto; tale scelta va assunta con la decisione a contrattare che conclude la prima fase del procedimento per l aggiudicazione della gara. 12

10 Inoltre, per la scelta della procedura di gara e della relativa normativa da applicare è necessario tenere conto del valore della soglia di rilevanza comunitaria, il cui valore viene aggiornato periodicamente dall Unione Europea con proprio regolamento. A decorrere dal 1/1/2018, in applicazione dell art.35 del codice dei contratti pubblici sono previste le seguenti soglie europee, al netto dell IVA: Æ Æ per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato; Æ Æ per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicate da altre stazioni appaltanti; Æ Æ per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici. Nell ambito dei contratti pubblici, quindi, bisogna tenere presente la distinzione tra i contratti che si collocano sopra soglia ed i contratti che si collocano sotto soglia, perché per molti aspetti seguono una regolamentazione differente. Come è agevole rilevare è prevista una soglia per i contratti di appalto di servizi e forniture e una soglia per i contratti di appalto di opere pubbliche e nell ambito dei contratti di appalto di servizi e forniture, è prevista la soglia per le amministrazioni centrali dello Stato e la soglia per gli altri soggetti comunque tenuti al rispetto della normativa comunitaria sugli appalti. Per le istituzioni scolastiche la soglia di riferimento per la stipula dei contratti di appalto di servizi e forniture è pari a , poiché a fini statistici, secondo le classificazioni Istat, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca. Le istituzioni scolastiche, quindi, come sopra premesso, al pari di tutte le altre amministrazioni pubbliche, per la stipula dei contratti, si devono attenere anche alle norme del codice dei contratti pubblici, sia per i contratti sopra soglia, sia per i contratti sotto soglia. Per i contratti sotto soglia, nel cui ambito si colloca la quasi totalità dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche, occorre fare riferimento alle disposizioni recate dall art.36 del codice dei contratti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia così come modificato altresì dal decreto correttivo D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56. In particolare l art. 36 del codice dei contratti pubblici stabilisce che: 1. L affidamento e l esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all articolo Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 35, secondo le seguenti modalità: ÆÆ per affidamenti di importo inferiore a euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ÆÆ per affidamenti di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro per i lavori, o alle soglie di cui all articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l indicazione anche dei soggetti invitati; ÆÆ per i lavori di importo pari o superiore a euro e inferiore a di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel ri- 13

11 spetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l indicazione anche dei soggetti invitati; ÆÆ per i lavori di importo pari o superiore a di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall articolo 95, comma 4, lettera a). Alla luce, pertanto, delle norme contenute nel codice dei contratti pubblici che, in virtù di quanto stabilito dall art.46, del nuovo regolamento di contabilità scolastica, trovano integrale applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche, le procedure di scelta del contraente che le istituzioni scolastiche devono seguire, per l affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tenuto conto del valore del contratto e secondo quanto stabilito dal Consiglio d istituto in applicazione dall art. 45, comma 2, lett.a) del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n. 129 del 28/8/2018, sono le seguenti: 1. Per l affidamento di lavori, servizi e forniture le istituzioni scolastiche devono prioritariamente ricorrere, prima di apprestare qualsiasi altra procedura contrattuale: ¹ ¹ alle convenzioni quadro e agli altri strumenti messi a disposizione da CONSIP SPA o da altri centri di riferimento aventi funzione di aggregazione della spesa o della committenza, secondo le modalità ivi previste, ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); ¹ ¹ in subordine, possono espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l adesione a reti già esistenti, secondo quanto previsto dall art.47 del nuovo regolamento di contabilità scolastica; ¹ ¹ espletare procedure di affidamento in via autonoma. Nel caso di svolgimento di procedure autonome con il ricorso al libero mercato, le istituzioni scolastiche, procedono: 1. per affidamenti di lavori, servizi e forniture, mediante affidamento diretto, per i contratti di valore fino a euro (o fino al diverso importo eventualmente deliberato dal Consiglio d istituto); 2. per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro (o comunque superiore alla soglia eventualmente deliberata dal Consiglio d istituto) e fino a euro, secondo i limiti e le procedure che saranno stabilite con apposita deliberazione del Consiglio d istituto, a norma dell art.45, comma 2, lett. a) del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018; 3. per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 4. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro, me- 14

12 diante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. Emerge in modo evidente dalle norme del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n. 129/2018 come per le istituzioni scolastiche il ricorso al libero mercato è consentito in via residuale ed eccezionale solo nel caso in cui gli acquisti di beni e servizi non possono essere soddisfatti mediante il ricorso alle convenzioni quadro della Consip. In particolare, alle istituzioni scolastiche per l acquisizione dei beni e servizi che non siano oggetto di convenzioni-quadro o in caso di motivata urgenza, viene consentito il ricorso al libero mercato mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti pubblici o dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione. In generale, si ritiene che l obbligo di acquistare sul mercato CONSIP venga meno nel caso in cui il ricorso alle convenzioni si traduca non in un risparmio, ma al contrario in un aumento della spesa. Inoltre, un ulteriore eccezione, può presentarsi nel caso di acquisti di quantitativi minimi di beni o servizi da parte delle istituzioni scolastiche che le convenzioni CONSIP di solito prevedono, a volte molto elevati rispetto ai fabbisogni della singola istituzione scolastica. Infatti, pur essendo consentito alle amministrazioni associarsi tra di loro per creare una sorta di gruppo di acquisto (utilizzando l accordo della convenzione in rete di cui all ex art. 7 comma 2 del D.P.R. n 275/1999), non vi sono elementi dall esame della normativa per affermare che vi sia un obbligo in tal senso, per cui ove il fabbisogno della singola amministrazione, di per sé considerato, non raggiunga il quantitativo minimo previsto in convenzione si può affermare che non vi sia obbligo di far ricorso a tali convenzioni. Un ultimo limite è individuabile nelle caratteristiche qualitative del bene o del servizio identificati dall amministrazione come atte a soddisfare il proprio fabbisogno. A seguire viene proposto uno schema di Regolamento che l istituzione scolastica può adattare alle proprie esigenze, redatto a norma dell art.45, comma 2, lett. a) del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018. X GUIDA PRATICA PROGETTI PON DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ed Questa guida volutamente pratica e schematica costituisce un agile strumento di lavoro per tutti coloro che nelle istituzioni scolastiche sono impegnati nel disimpegno delle attività propedeutiche e procedurali per attivare i progetti PON. La guida si propone di offre i necessari elementi per una corretta programmazione e gestione dei PON. Vengono soprattutto offerte le linee guida per la corretta gestione anche delle attività negoziali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo n.50/2016. La guida è completata con numerosi schemi pratici che le istituzioni scolastiche possono adattare alle proprie specifiche esigenze. Tutti i modelli possono essere richiesti dalle scuole in formato word scrivendo a: direttore@euroedizioni.it 15

13 SCHEMA REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL ART. 45 COMMA 2 LETT. A) IL CONSIGLIO D ISTITUTO VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ; VISTO, in particolare, l art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell attività negoziale relativa all affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a ,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell attività negoziale relativa all affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a ,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 2. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a , 00 euro, si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico. Art. 2 (Procedure di affidamento per importi superiori a euro) 1. Per l affidamento di lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a ,00 e superiore a ,00, si applica la procedura con la consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. L osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento. 2. Per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro, si procede mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell art. 30 c. 1 D.Lgs 50/ Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. Art. 3 (Individuazione dei lavori eseguibili) I lavori eseguibili sono individuati dall Istituto Scolastico, in qualità di stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell ambito delle seguenti categorie generali: a. manutenzione di opere o di impianti; b. interventi non programmabili in materia di sicurezza; c. lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; d. lavori necessari per la compilazione di progetti; e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. La procedura di affidamento per l esecuzione dei lavori avverrà secondo gli importi indicati all art. 2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d IVA. Art. 4 (Affidamenti al di fuori del campo CONSIP) L acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota M.I.U.R del 20/03/2013 si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 16

14 1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; 2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip; 3. qualora l importo del contratto stipulato dall amministrazione, a seguito dell espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l amministrazione interessata e l impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co.1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012). L attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora all esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, il Dirigente Scolastico autorizza con determinazione motivata l acquisto fuori convenzione. L acquisizione di beni e servizi, al di fuori delle convenzioni CONSIP, è ammessa in relazione alle seguenti forniture: a) Acquisti di generi di cancelleria, pulizia, materiale informatico, materiale per piccole manutenzioni. b) Acquisti per manutenzione di mobili, arredi, suppellettili e macchine di ufficio. c) Acquisti di servizi per: 1) Visite e viaggi d istruzione, stages; 2) Assicurazione infortuni e responsabilità civile per fatti del personale scolastico e alunni; 3) Climatizzazione dei locali e sistema di allarme. Il ricorso all acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. La procedura di affidamento per la fornitura di beni o servizi avverrà secondo gli importi indicati all art.2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d IVA. Art. 5 (Indagini di mercato) Il Dirigente Scolastico, per acquisti extra CONSIP, provvede alla individuazione del mercato di riferimento dell Istituto, con priorità per la scelta di professionisti/fornitori di lavori, beni e servizi operanti nel comprensorio territoriale della Provincia; in carenza, la scelta sarà estesa prima al territorio regionale e successivamente al territorio nazionale. È vietato l artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento. Art. 6 (Individuazione del responsabile del procedimento) La determina che indice la procedura comparativa individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia. Art. 7 (Pubblicità) Eseguita la procedura comparativa e aggiudicazione della gara, l Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell Istituto Scolastico, nella sezione amministrazione trasparente. 17

15 Art. 8 (Modalità di svolgimento della procedura di gara) Il Direttore SGA, a seguito della determina del Dirigente Scolastico con la quale è stata stabilità la procedura di gara, procede all indagine di mercato per l individuazione degli operatori economici come previsto all art. 2 del presente regolamento, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico - finanziaria. A seguito dell individuazione degli operatori economici, il Direttore SGA provvede ad inviare agli stessi la lettera di invito, contenente i seguenti elementi: a) l oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell IVA; b) le garanzie richieste all affidatario del contratto; c) il termine di presentazione dell offerta; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l indicazione del termine per l esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggioso; h) eventuali penali in conformità delle disposizioni del codice; i) l obbligo per l offerente di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di retribuzione e dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; l) l indicazione dei termini di pagamento; m) i requisiti soggettivi richiesti all operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Se il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante determina del Dirigente Scolastico, alla nomina della Commissione Giudicatrice e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Nel caso il criterio di aggiudicazione prescelto sarà stato quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell operatore economico, considerato il miglior offerente. L Istituto Scolastico provvede alla stipula del contratto come disciplinato dal codice degli appalti anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congruente. Art. 10 (Norme di rinvio) Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni avvenute con D.Lgs 56/

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