martedì 31 MAGGIO 1983

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1 Resoconti Parlamentari Assemblea Éegiónale Siciliana IX Legisìatùra iso*' SEDUT'A -31 Maggio SEDUTA (Pomeridiana) martedì 31 MAGGIO 1983 Presidenza del Presidente LAURICELLA INDICE Pag. (Richiesta di prelievo) : PRESID EN TE D ALIA, Assessore per Vagricòltùra e le foreste Disegni di legge: (Annunzio di presentazione).. (Comunicazione di invio alle competenti Com-, missioni legislative),,.. <Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investim enti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone, di interesse regionale e locale» (417/A) (Seguito della discussione) : 5822 «Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, concernente P row ed i- menti in m ateria di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura» (499/A) (Discussione) : PRESID EN TE. 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850 ERRORE (DC), relatore EASINO (DC) TRINCANATO (DC) D ALIA, Assessore per Vagricòltùra e le foreste 5850 (Richiesta di prelievo) : PRESID ÈN TE 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, MERLINO (DC)... LO GIUDICE, Presidente della Regione. locolano, Presidente della Commissione TRINCANATO (DC) SCIANGULA (DC). COLOMBO (PCI) l a u d a n i (PCI) RUSSO (PCI) (Richieste di prelievo) : 5831, 5832, , 5840, , 5826, , , 5834, , , , PRESIDEN TE...., L ALIA, Assessore per Vagricòltùra e le foreste 5842, 5845 VIZZINI (PCI) P R E S I D E N T E... VIZZINI (P C Il.... «Provvedim enti in favore dei borsisti. dell Assessorato regionale dell agricoltura e delle foreste che prestano servizio presso la facoltà di agraria di Palermo e di Catania» (501/A) (Discussione) : PRESID EN TE PLUMARI (DC). r e l a t o r e... VIZZINI ( P C X )... Elezione di un Assessore (Rinvio) : P R E S I D E N T E... GRANATA ( P S I )...,. _ , , «Interpretazione autentica dell articolo 2 della legge regionale 26. luglio 1982, numero 69, che figùarda it personale docente e non docente in servizio presso gli istituti regionali d arte» (452/A) (Seguito della discussióne) : PRESIDENTE CAPITUMMINO (DG).. *. 5842, 5843 Fr a n c ò (p c d TRICOLI (M.SI-DN) TRINCANATÒ (DC) l'a RUSSA (D O. relatore Interpellanze; (Annunzio),..... Mozióne : (Determinazione delia data di discussione) PRESIDENTE ;... Sull ordine dei lavori:, PRESIDEN TE. BASINO (DC) Resoconti, f. 785 (500)

2 Resoconti Parlamentari 5822 Assemblea Regionale Siciliana IX L egislatura 150* SED U TA 31 Maggio 1983 La seduta è allerta alle ore 18,50. ERRORE, segretario f.f-, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato. Annunzio di presentazione di disegni di legge. PRESIDENTE. Comunico che in data 31 maggio 1983 sono stati presentati i seguenti disegni di legge: «Attuazione del diritto allo studio nelle università della Regione siciliana» (629), dagli onorevoli Ganazzoli, Granata, Leanza Salvatore, Petralia, Piccióne Paolo, Piacenti; «Provvidenze a favore dei dipendenti dell Europlastica S.p.a. di Piano Tavola-Belpasso» (630), dall onorevole Grillo Morassutti. Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative. PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati inviati alle competenti Commissioni legislative: «Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali e istituzionali» «Costituzione dell Ente Sagra con sede in Agrigento» (574), di iniziativa parlamentare; «Nuove disposizioni per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo e giurisdizionali» (576), di iniziativa parlamentare; «Inquadramento dei docenti dei doposcuola e delle attività scolastiche in apposito ruolo nei comuni siciliani» (577). «Agricoltura e foreste» «Modifiche della legge regionale 5 agosto 1982, numero 86, recante provvedimenti urgenti per il settore agricolo» (575), di iniziativa parlamentare; «Provvedimenti straordinari per i territori colpiti dalla eruzione deh Etna dell aprile 1983» (584), di iniziativa parlamentare, con parere della qviinta e della quarta Commissione. «Lavori pubblici, urbanistica, comunicazioni, trasporti, turismo e sport» «Interventi straordinari per i danni arrecati dalla eruzione dell Etna dell aprile 1983» (571), di iniziativa parlamentare, con parere della terza e della sesta Commissione. «Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione» «Istituzione delle soprintendenze per i beni culturali di Caltanissetta, Enna e Ragusa» (586), di iniziativa parlamentare, con parere della prima Commissione; «Ulteriori provvedimenti per l occupazione in Sicilia» (572), di iniziativa parlamentare, con parere della quinta, della prima e della settima Commissione; «Norme per l assistenza e la vigilanza sulle farmacie», di iniziativa parlamentare (570). Annunzio di interpellanze. PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate. ERRORE, segretario f.f.: «Al Presidente della Regione, per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versano i lavoratori della Siace e delle mortificazioni che subiscono. Per sapere, in particolare: chi ha autorizzato il professor Maiinino (esperto del Presidente della Regione) 9

3 Resoconti Parlamentari 5823 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150^ SEDUTA 31 Maggio 1983 chiedere ai funzionari del Ministero delle partecipazioni statali, la sospensione della trattativa con la società finlandese; quale fondamento ha la dichiarazione dello stesso che in Sicilia esiste la soluzione per la Siace; i motivi che hanno impedito al Ministro De Michelis di presentare il disegno di legge che si era impegnato a presentare riguardante rinserimento della Siace nel polo pubblico; i motivi della grave inadempienza del Governo della Regione in rapporto al mancato rispetto degli impegni assunti dal Ministro delle partecipazioni statali nella vertenza per l occupazione e per la ripresa produttiva della Siace. Per sapere, infine: 1) quali impegni intende assumere il Governo della Regione e, per esso, l Assessore per l industria, nel settore cartario ed in particolare per la ripresa produttiva dell azienda Siace; 2) quale azione intende svolgere nei confronti del Governo nazionale perché la Siace sia inclusa nei programmi di investimento e sviluppo del polo pubblico della carta» (415). B ua - Da m ig ella - L audani - P a risi Giovanni, «Al Presidente della Regione, all Assessore per ragricoltura e le foreste e all Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso; che in forza della legge regionale 12 agosto 1970, numero 84, sulla difesa e conservazione del suolo, che all articolo 11 prevede la demanializzazione di zone che presentano interesse naturalistico o paesaggistico, l Azienda foreste demaniali dell Assessorato dell agricoltura e delle foreste, assieme alla Forestale di Siracusa, iniziavano un programma di espropriazione di circa 500 ettari di terre e stagni da pesca nel comprensorio 'Vendicari - Roveto - Scirbia - Marianelli, nel territorio di Noto; che i proprietari delle terre, anche senza ricorrere all espropriazione, sono pronti a concordare con l Assessorato un piano di difesa e conservazione dei luoghi che non danneggi l agricoltura e che consenta lo sviluppo dell acquacoltura, che offre vantaggi non indifferenti per l economia nazionale; - che la legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, sulla costituzione dei parchi e delle riserve naturali in Sicilia, all articolo 31 stabilisce la istituzione a Vendicari di una riserva naturale da delimitarsi ed affidarsi a cura dell Assessore per il territorio e l ambiente. Gli agricoltori proprietari dei territori interessati prendevano subito contatti con gli organi competenti della Regione per la delimitazione delle zone che non nuocessero all agricoltura dei luoghi e consentissero l acquacoltura nel pieno rispetto della disposizione legislativa; senonché tale progetto incontrava l intransigente opposizione dei naturalisti ampiamente rappresentati nei vari comitati previsti dalla legge a tutto danno degli agricoltori, ai quali, per contro, non è stato concesso neppure un rappresentante per conoscere; 1) se non sia opportuno riesaminare l intera situazione della zona con l intervento dell Assessore per il turismo in relazione anche all interesse turistico che la zona riveste; 2) se non sia logico venire incontro alle aspettative degli agricoltori i quali chiedono la ristrutturazione e la delimitazione della riserva in modo che la stessa sia contenuta entro i 500 ettari che possono effettivamente avere un valore naturalistico e paesaggistico, con esclusione dei terreni intensamente coltivati, e con la possibilità dell esercizio dell acquacoltura negli stagni da pesca, anche in considerazione della mano d opera che in tale attività può essere impiegata; 3) se non sia conveniente accordare l affidamento della riserva ad un comitato degli agricoltori proprietari dei terreni da vincolare a riserva, con sottoscrizione da; parte di costoro, degli impegni circa la gestione della riserva stessa da concordarsi con l Assessore per il territorio; 4) se non sia ragionevole l esclusione de^ gli ulteriori 750 ettari di terreno intensamente coltivato da ogni vincolo o, subordinatamente, la individuazione nella detta area del preparco a sviluppo controllato con le caratteristiche e le modalità di cui all ar- '

4 Resoconti Parlamentari 5824 Assemblea. Regionale Siciliana IX L egislatura 150 SEDUTA 31 Maggio 1983 ticolo 7 penultimo e ultimo comma della legge numero 98 del 1981; mostrando, con la sua prolungata e ingiustificata inerzia, di voler rinunciare all eser 5) se si ritiene necessario un più accurato ed attento esame delle possibilità turicizio dei suoi poteri; stico-ricettive della zona con i conseguenziali provvedimenti» (416) {L interpellante chiede lo svolgimento con urgenza). Lo C urzio. PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall odierno annunzio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere ih giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Determinaziane della data di discussione di mozione. PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell ordine del giorno: Lettura ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), 153 del Regolamento interno della mozione numero 79: «Nomina di un commissario ad acta per la redazione del piano particolareggiato previsto dalla legge regionale numero 70 del 1976 per la salvaguardia del quartiere Ortigia di Siracusa». Invito il deputato segretario a darne lettura. ERRORE, segretario f.f.: «L Assemblea regionale siciliana premesso che, a 7 anni dall approvazione della legge regionale 7 maggio 1976, numero 70, recante norme per la tutela dei centri storici e la salvaguàrdia del quartiere Ortigia, il comune di Siracusa ostacolando, in tal modo, il decollo di una normativa nata con carattere d urgenza - non ha ancora adottato il piano particolareggiato per Ortigia previsto dall articolo 3 della legge in questione; accertato che, dopo il conferimento dell incarico e l approvazione dello schema di convenzione con gli urbanisti (26 gennaio 1978), il medesimo comune ha interrotto 1 iter formativo del piano particolareggiato, di constatato che, dal 1976 ad oggi, le condizioni generali di Ortigia si sono ulteriormente aggravate, perché non si sono potuti combattere i fenomeni di degrado e di abbandono e neppure sperimentare gli interventi previsti dalla legge numero 70, perché subordinati all approvazione del piano particolareggiato;.ritenuto che l inerzia deu Amministrazione comunale impedisce il recupero funzionale di tutto il patrimonio edilizio di Ortigia, paralizza le attività commerciali e produttive, blocca il decollo del settore alberghiero e mortifica le aspirazioni di quanti vivono nel centro storico di Siracusa; constatata l incapacità, l insensibilità e 1 immobilismo delle varie amministrazioni che, dal 1976 ad oggi, si sono succedute nella direzione della cosa pubblica a Siracusa; impegna l Assessore regionale per il territorio e l ambiente a nominare, in via sostitutiva, un commissario ad acta, perché provveda alla redazione del piano particolareggiato, alla sua adozione ed ai successivi adempimenti conseguenziali, entro il termine di giorni 180 dalla sua nomina, nei modi e nei termini di cui ah articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, numero 65». T u sa - R u sso - Bosco - A i e l - Lo - A lta m o re - A mata - A m - M AVUTÀ - B àrtoli - B ua - Chessari - Colombo - Da m i gella - F ranco - Ganci - Gen -^ TiLE R osalia - L audani - M artorana - P arisi G iovanni - R isicato - V izzin i. PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che la data di discussione della mozione venga determinata dalla conferenza dei capigruppo. Non sorgendo ossei'vazioni resta cosi stabilito.

5 Resoconti Parlaméntarì 5825 Assemblea Regionale Siciliana IX L egislatura ISO* SEDUTA 31 M aggio 1983 Rinvio della elezione di un Assessore regionale. PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell ordine del giorno: Elezione di un assessore regionale. GRANATA. Chiedo di parlare. GRANATA. Signor Presidente,, per le medesime ragioni esposte nella seduta di stamattina il gruppo parlamentare socialista chiede di nuovo un rinvio deu elezione dell assessore in modo tale che il gruppo stesso e gli organi di partito : abbiano la possibilità di definire questo delicato problema. PRESIDENTE. Poiché non ci sono osservazioni, la richiesta dell onorevole Granata viene accolta ed è pertanto accordato il rinvio della elezione di un assessore. Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone, di interesse regionale e locale» (417/A). PRESIDENTE. Si passa al quarto punto dell ordine del giorno: Discussione di disegni di legge. Si inizia con il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone, di interesse regionale e locale» (417/A), posto al numero 1. Invito i componenti la quinta Commissione a prendere posto al banco alla medesima, assegnato,. Ricordo che Tesarne del disegno di legge è stato sospeso in una precedente seduta subito dopo l approvazione deltarticolo 20. Comunico che è stato presentato dall onorevole Merlino il seguente emendamento: aggiungere il seguente articolo: articolo 20 bis: «Al fine di consentire il rinnovo del parco degli automezzi, è autorizzata, nel triennio , la spesa di lire milioni per operazioni di locazione finanziaria agevolata di nuovi autobus a favore delle piccole imprese con un numero di addetti non superiore a 15 dipendenti esercenti servizi di trasporto pubblico di cui alla presente legge. Alle operazioni di locazione finanziaria agevolata di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 96. Per la so.pradetta finalità il fondo a gestione separata istituito presso Tlrfis ai sensi deltarticolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, numèro 96, è incrementato, per Tanno 1983, di lire milioni». MERLINO. Chiedo di parlare. MERLINO. Signor Presidente, siccome per questo emendamento non è prevista la copertura finanziaria, lo mantengo se è possibile approvarlo in questa maniera, altrimenti preferisco ritirarlo per non porre intralci altapprovazione dell intera legge, pur essendo fermamente convinto della bontà della norma proposta. Mi rimetto comunque al parere del Governo. Chiedo di parlare. Signor Presidente, credo che l onorevole Merlino ponga un problema giusto, che riguarda la possibilità di acquisire e di utilizzare per leasing gli autobus, soprattutto da parte delle piccole imprese. Non so se si è avuto modo di approfondire questo tema in Commissione, con la quale vorrei che non si creasse un attrito su questo argomento. Il problema è già stato oggetto di discussione in altre occasioni e ricordo che abbiamo addirittura approvato una legge per favorire - appunto il leasing, ma vorrei che anche la Commissione esprimesse un suo parere al riguardo. Il problema però, onorevole Merlino, è che bisogna

6 Resoconti Parlamentari 5826 Assemblea Regionale Siciliana IX L egislatura 150* SED U TA 31 Maggio 1983 prevedere una copertura finanziaria che sia credibile. locolano, Presidente della Commissione. Signor Presidente, approfondiamo meglio l argomento. MERLINO. Dichiaro di ritirare l emendamento. PRESIDENTE. L Assemblea prende atto del ritiro deh emendamento. Invito il segretario a dare lettura dell articolo 21. ERRORE, segretario «Art. 21. Il contributo alle aziende private sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al numero 2 del precedente articolo 18, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l iva non detraibile. Per le iniziative per le quali, ai sensi del successivo articolo 27, verrà richiesta da parte delle aziende, per la aliquota di spesa non coperta dal contributo, Tammissione al finanziamento di cui all articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 44, la concessione del contributo verrà disposta contestualmente al finanziamento del predetto mutuo e con le stesse modalità». (E approvato) deirarticolo 22. ERRORE, segretario f.fa «. Art. 22. Le aziende, gli enti locali ed i loro consorzi che intendano usufruire dei contributi sugli investimenti di cui alla presente legge devono. presentare istanza all Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana della presente legge. Le istanze devono essere corredate: da un piano aziendale degli investimenti nel triennio sia per il caso di rirmovo e/o potenziamento deìl autoparco che per il caso di costruzione e/o anunodernamento di impianti e dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi; per l acquisto di autobus dalla situazione dell autoparco esistente avuto riguardo alle caratteristiche degli autobus, alla data di prima immatricolazione, alla data dell ultima revisione ed alle esigenze derivanti dalle caratteristiche e dai programmi di esercizio dei servizi da svolgere; dai preventivi di spesa; per la costruzione e/o per l ammodernamento degli impianti fissi, dai relativi progetti di massima. Le aziende pubbliche, gli enti locali ed i loro consorzi per la redazione dei piani degli investimenti di cui al comma precedente, potranno fare riferimento ai piani di ristrutturazione redatti ai sensi deu articolo 9 bis del decreto legge 17 gennaio 1977, numero 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, numero 62, purché regolarmente approvati dai rispettivi organi di amministrazione, ovvero ai piani di cui al secondo comma deh articolo 3 ed al quarto comma dell articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 44, per la parte non ancora attuata». PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: nel primo alinea del secondo comma, al quarto rigo, sostituire le parole: «per il caso di costruzione» con le parole: «per il caso dì acquisto, dì costruzione»; nel quarto alinea del secondo comma, al primo rigo, sostituire le parole: «per la costruzione» con le parole: «per l acquisto, la costruzione». Chiedo di parlare.

7 Resoconti Parlamentari 5827 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150* SEDUTA 31 M aggio 1983 Signor Presidente, siccome all articolo 18 abbiamo previsto la possibilità non solo della costruzione e deirammodernamento, ma anche dell acquisto degli impianti, ho presentato questo emendamento ah articolo 22 per una ragione di uniformità. Per lo stesso motivo presenterò un emendamento all articolo 25. PRESIDENTE. La Commissione è d accordo? locolano, Presidente della Commissione. Favorevole. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento sostitutivo del Governo. Pongo in votazione l articolo 22 nel testo risultante. dell articolo 23. ERRORE, segretario f.f.: «Art. 23. L ammissibilità a contributo degli investimenti programmati dalle aziende, dagli enti locali e dai loro corisorzi, sarà determinata dall Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a mezzo, ove occorra, di accertamenti da effettuarsi anche dagli organi tecnici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e diretto a verificare la necessità degli investimenti proposti in relazione alle caratteristiche ed ai programmi di esercizio dei servizi in concessione. L Assessóre regipnale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare con proprio decreto le modalità per la istruttoria delle domande e per la liquidazione, anche in piu rate, del contributo. La erogazione dei contributi di cui al presente articolo è comimque subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 13». dell articolo 24. ERRORE, segretario f.f.: «A rt, 24. Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell azienda autorizzata a norma di legge, e durante il detto periodo dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione. La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento deu autbparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi. La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo». dell articolo 25. ERRORE, segretario f.f.: «Art. 25. Gli immobili e gh impianti fissati con le relative attrezzature costruiti con il contributo sulle spese di investimento di cui alla presente legge non potranno, per un periodo di anni 20, essere alienati, salvo il caso di

8 Resoconti Parlamentari 5828 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150*- SEDUTA 31 Maggio 1983 i cessione dell azienda autorizzata a norma di legge, o destinati ad uso diverso da quello per cui il contributo è stato concesso. La durata del vincolo è ridotta a dieci anni nel caso di solo ammodernamento. La prescrizione di cui al comma precedente è fatta mediante atto di vincolo trascritto. La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo». PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: al -primo rigo del primo comma sostituire la parola «fissati» con la parola «fissi»; al secondo rigo del primo comma sostituire la parola «co stru iti» con le parole «acquistati e/o costruiti». Lo pongo in votazione. (E approvato) Pongo in votazione l articolo 25 nel testo risultante. (E approvato) dell articolo 26. ERRORE, segretario f.f.: «Art. 26. Per la determinazione del costo economico standardizzato, ai fini del contributo di cui al precedente articolo 10, gli ammortamenti verranno calcolati sul valore dei relativi immobilizzi al netto dei contributi di cui all articolo 6 della presente legge. In caso di subentro nei servizi in concessione di altro soggetto pubblico o privato, il valore dei beni acquistati con il contributo di cui al precedente articolo 6 sarà cosi determinato; a) per gli autobus, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l importo del relativo contributo regionale ridotto del 20 per cento per ciascun anno di utilizzo del mezzo; b) per gli immobili, impianti fissi, infrastrutture, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l importo del relativo contributo regionale ridotto del 5 per cento per ciascun anno di utilizzo, se trattasi di contributi per nuovi investimenti, e del 10 per cento per ciascun anno di utilizzo se trattasi di contributo per ammodernamento. Nel caso di cessazione dell attività imprenditoriale o aziendale da parte del soggetto beneficiario del contributo, quest ultimo è ripetibile in misura rapportata al valore residuo deh immobile e/o del materiale». dell articolo 27. ERRORE, segretario f.f.: «A rt. 27. Le aziende private ammesse al contributo sulle spese di investimento di cui all articolo 21 della presente legge possono accedere anche ai benefici di cui all articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 44. In tal caso la misura del mutuo non può superare il 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai fini della determinazione del contributo. Nei casi previsti dal comma precedente il tetto di percorrenza di Km. di cui al tredicesirho comma del citato articolo 8 della..legge regionale 17 marzp 1979, numero 44, è elevato a km. ed il limite di cui al dodicesimo comma è elevato a lire 200 per ciasun chilometro - di percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione con esclusione delle linee occasionali, speciali e di gran turismo. Al citato articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: il termine di cui al diaciassettesimo

9 Sj Resoconti Parlamentari 5829 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150* SEDUTA 31 Maggio 1983 comma è modificato da centoventi a novanta giorni; il comma diciottesimo è cosi modificato: I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti: quelli destinati all acquisto di autobus dall iscrizione di privelegio presso il Pubblico registro automobilistico della provincia di competenza; quelli destinati alle altre finalità da iscrizione di ipoteca presso la competente conservatoria». Per le finalità di cui al primo comma il fondo di rotazione istituito presso l Irfis con l articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 44 è incrementato per il triennio di lire milioni di cui lire milioni per l esercizio 1983 e lire milioni per ciascuno degli esercizi successivi». PRESIDENTE. Lo pongo in, votazione. {E approvato) deu articolo 28. ERRORE, segretario «Art. 28. Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge devono recare ben visibile su entrambe le fiancate un contrassegno della Regione siciliana che verrà approvata dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti». Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario (E approvato) '\ deltarticolo 29. e r r o r e, segretario «Art. 29. Le tariffe per i servizi di autolinee urbane, suburbane ed extraurbane, o per gli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, numero 1575, e per i servizi funiviari di cui alla presente legge, devono essere determinate hi modo da assicurare ricavi sufficienti a coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con le modalità di cui al primo comma, lettera b), dell articolo 6 della legge 10 aprile 1981, numero 151, per la zona ambientale comprendente il territorio della Regione. Le tariffe, inoltre, unitamente ad idonee misure di riorganizzazione aziendale e del traffico, dovranno assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi che sarà definito dall Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentita la commissione di cui al prcecedente articolo 7, tenendo conto anche dei contributi per gli investimenti erogati». p r e s id e n t e. Lo pongo in votazione. dell articolo 30. ERRORE, segretario «Art. 30. Le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, numero 1575, vengono fissate annualmente dah Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, in modo da conseguire le finalità di cui al precedente articolo 29, sentita la commissione di cui, all articolo 7 della presente legge e le organizzazioni sindacali regionali maggiórmente rappresentative su scala nazionale». Resoconti, f. 786 (500)

10 Resoconti Parlamentari 5830 Assemblea Regionale SicUiamt IX L egislatura 150 SEDUTA 31 M aggio TRINCANATO. Chiedo di parlare. TRINCANATO. Signor Presidente, desidererei sapere se le tariffe di cui parla Tarticolo vengono fissate annualmente dau Assessore regionale con decreto o con altro atto amministrativo. Chiedo di parlare. Onorevole Trincanato, certamente l Assessore prow ederà con decreto secondo la procedura in atto vigente. PRESIDENTE. Pongo in votazione l articolo 30. {E approvato) dell articolo 31. ERRORE, segretario f.f.: «Art. 31. L Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 29, fissa annualmente con proprio decreto, con il concorso degli enti locali interessati, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale, le tariffe minime per la corsa ordinaria ed il ricavo medio minimo per passeggero trasportato per ogni tipo di linea di trasporto urbano definito dal precedente articolo 9. Gli enti locali ed i loro consorzi provvedono a deliberare il sistema tariffario dei servizi di loro competenza, nel rispetto dei valori minimi di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. In caso contrario gli enti locali ed i loro consorzi assumono a proprio carico, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 10 i maggiori disavanzi di esercizio con-l seguenti». { PRESIDENTE. Vorrei fare osservare chej l articolo 31 prevede espressamente che l! Assessore provvede con proprio decreto, perj cui propongo di inserire l inciso «con proprio I decreto» anche nel precedente articolo 30 [ in sede di coordinamento formale. ; Non sorgendo osservazioni, rimane cosi! stabilito. Pongo in votazione l articolo 31. > Chi è favorevole resti seduto; chi è con-1 trario ; (E approvato) \ dell articolo 32. ERRORE, segretario f.f.: «Art. 32. L Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede annualmente alla pubblicazione delle tariffe di tutti i servizi pubblici di autolinee urbane ed extraurbane che si svolgono neirambito del suo territorio, nonché alla pubblicazione degli orari dei servizi pubblici di autolinee extraurbane correlati agli orari degli altri principali servizi regionali di trasporto. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per Tesercizio finanziario 1983, la spesa di lire 10 milioni. Per gli anni successivi si prowederà a termini del secondo comma dell articolo V della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47». * Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Sciangula ed altri il seguente emendamento: aggiungere il seguente articolo: «Articolo 32 bis: Il Governo della Re' gione, entro due anni dalla entrata in vigore

11 Besoconti Parlamentari 5831 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150* SEDUTA 31 Maggio 1983 I della presente legge, istituisce il conto regionale trasporti». SCIANGULA. Chiedo di parlare. SCIANGULA. Signor Presidente, il conto trasporti è già previsto dalle leggi nazionali e da alcune leggi regionali in Piemonte, in Toscana, in Emilia. Si tratta di un osservatorio economico di tutta la politica dei trasporti nel territorio regionale, che analizza i dati, i costi, le percorrenze; è una specie di computer che seleziona le politiche dei trasporti neu ambito del territorio regionale. Siccome la legge in discussione, all articolo 1, prevede che entro due anni dall entrata in vigore della stessa il Governo della Regione dovrà predisporre il programma regionale dei trasporti, ritengo che tale previsione sarebbe carente se non contenesse anche l istituzione di questo conto regionale trasporti. L espressione è im poco astrusa, è quella però tecnica usata dalla legge nazionale e da altre leggi regionali. Chiedo di parlare. Signor Presidente, in effetti questa espressione non è molto felice, comunque raccogliamo dato che il disegno di legge fa riferimento alla legge nazionale. PRESIDENTE. Pongo in votazione l emendamento, dell articolo 33. e r r o r e, segretario f.f.: le Art. 33. Nella prima fase di applicazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto nelle more della determinazione, per gli esercizi finanziari , del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente articolo 6, l Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sui contributi previsti dalla presente legge da erogarsi nella misura e con i criteri e le procedure stabiliti dalla legge regionale 15 novembre 1982, numero 136, per l anno in corso». dell articolo 34. ERRORE, segretario f.f.: «Art. 34. All articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, numero 136, sono aggiunti i seguenti commi; I contributi di cui al presente articolo, corrisposti all Ast per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1983 sono comprensivi del contributo di gestione spettante per lo stesso periodo, ai sensi dell articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1965, numero 19 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi di cui al presente articolo saranno corrisposti alle aziende private esercenti linee urbane ed extraurbane in misura pari al 90 per cento del contributo loro spettante. L Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procederà alla liquidazione e corresponsione del rimanente 10 per cento dopo che le aziende interessate avranno presentato, per le finalità di cui al secondo comma dell articolo 7 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 44, il bilancio di cui allo stesso articolo relativo all anno 1982 e i rendiconti delle somme corrisposte nello stesso anno 1982 ai sensi dell articolo 5 della legge regionale 17. marzo 1979, numero 44, dell articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1981, numero 22 e dell articolo 1 della legge regionale 26 luglio 19à2, numero 75. I contributi relativi all anno 1983, sono

12 Resoconti Parlamentari 5832 Assemblea Regionale Siciliana IX L eqisij^tura 150* SED U TA 31 M aggio 1983 comprensivi degli oneri finanziari conseguenti all applicazione nello stesso anno del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982». dell articolo 35. ERRORE, segretario «Art. 35. I contributi di esercizio a qualsiasi titolo erogati per gli anni 1982 e 1983 in forza di precedenti norme legislative e le anticipazioni previste dal precedente articolo 33, debbono ritenersi corrisposti in conto dei contributi di cui al precedente articolo 4. II conguaglio tra le somme predette e l ammontare dei contributi, determinato ai sensi dell articolo 10 della presente legge, sarà effettuato con la prima rata trimestrale dell anno 1984». dell articolo 36. ERRORE, segretario «Art. 36. Il secondo comma deh articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 44, è sostituito dal seguente; Le somme di cui al presente articolo verranno erogate alle aziende in concomitanza con l avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente o nei casi previsti dalla legge 29 maggio 1982, numero 297».. (E approvato) deh articolo 37. ERRORE, segretario f.f.: «A rt. 37. Le norme di cui all articolo 5 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 44, e quelle comunque in contrasto con la presente legge, sono abrogate». CM è favorevole resti seduto; chi è contrario Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: «Articolo 37 bis - Trasporti turistici. «Per le finalità degli articoli 8, 9, 15 e 18 della legge regionale 7 maggio 1976, numero 71, è autorizzata per Tanno finanziario 1983, la spesa di lire milioni. Il programma operativo di cui al primo comma dell articolo 12 della legge regionale 7 maggio 1976, numero 71, anche in rapporto agli orari ed alle percorrenze, è predisposto sentiti i comuni delle isole interessate. Per i servizi di collegamento eseguiti in caso di urgenza, ad integrazione di quelli esistenti, dalla Siremar di Palermo, l Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzatao a concedere contributi pari alla differenza tra costi e ricavi rilevati dagli atti contabili della società, limitatamente ai predetti servizi integrativi, autorizzati su preventiva richiesta dei sindaci interessati». Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Sciangula ed altri il seguente emendamento all emendamento articolo 37 bis: sostituire il primo comma dell emendamento articolo 37 bis con il seguente: «le finalità dell articolo 1 della legge regio' naie 13 marzo 1982, numero 15, è autoriz'

13 Resoconti Parlamentari 5833 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150 SEDUTA 31 Maggio 1983 zata, per l anno finanziario 1983, la spesa di lire milioni». SCIANGULA. Chiedo di parlare. SCIANGULA. Signor Presidente, quando abbiamo approvato Tultima legge che riguardava i trasporti, e precisamente la legge numero 15 del 13 marzo 1982, all articolo 1 abbiamo aggiunto, su proposta dei deputati Trincanato ed altri della provincia di Agrigento, l inciso: «Di cui 500 milioni per servire con mezzi rapidi i collegamenti tra le isole di Linosa e Lampedusa», perché, malgrado la legge numero 71 del 1976 aveva già previsto questo collegamento, mai era stato effettuato. Con il mio emendamento faccio riferimento all articolo 1 della legge del 1982, che a sua volta richiama gli articoli 8, 9, 15 e 18 della legge del 1976, lasciando inalterato in tal modo remendamento del Governo e consentendo il collegamento tra queste due isole della mia provincia. PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Colombo ed altri il seguente emendamento: all articolo 37 bis sostituire il titolo : «trasporti turistici» con il seguente: «Collegamento con le isole minori». Pongo in votazione l emendamento Sciangula. Pongo in votazione remendamento Colombo. (E approvato) Pongo in votazione l emendamento articolo 37 bis nel testo risultante. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: «Articolo 37 ter: Le disposizioni di cui all articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1976, numero 71, si applicano in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizi di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, indipendentemente dalla data di iscrizione». Lo pongo in votazione. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: «Articolo 37 quater: Per le finalità dell articolo 1, primo comma della legge regionale 4 dicembre 1978, numero 63, è autorizzata per l anno finanziario 1983 la spesa di lire milioni da erogare con le modalità di cui all articolo 70 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 85». Lo pongo in votazione. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: «Articolo 37 quinquies: Per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, numero 46, e per la concessione dei contributi ad agenzie di viaggio, ovvero a vettori nazionali o esteri, la spesa autorizzata dairarticolo 1 lettera g), della legge regionale 30 dicembre 1977, numero 119, è elevata, per l anno finanziario 1983, a lire milioni». COLOMBO. Chiedo di parlare.. COLOMBO. Signor Presidente, questo come gli altri emendamenti successivi all articolo 37 sono prelevati da un disegno di legge riguardante il settore turismo che è stato licenziato dalla Commissione di merito con il nostro voto contrario. In particolare, questo articolo che prevede il mantenimento dei contributi per i voli charter è stato da noi respinto per i motivi

14 Resoconti Parlamentari 5834 Assemblea Regionale Siciliana IX L egislatura 150 SEDUTA 31 Maggio 1983 i che esporrò ritenendo corretto portare a conoscenza deir Assemblea la nostra posizione e quella del Governo sull argomento. La legge numero 46 prevede la erogazione di questi contributi per abbassare il costo complessivo del soggiorno in Sicilia e del viaggio attraverso i voli charter. Siamo ormai al mese di giugno del 1983 e perciò questo contributo dovrebbe essere assegnato agli operatori turistici, internazionali in particolare, per i viaggi organizzati in Sicilia nel Se ci si prende la briga di andare a consultare le pubblicazioni di tutti i maggori operatori turistici, nazionali e stranieri, si constata che l obiettivo della legge numero 46, cioè quello di rendere più basso e più concorrenziale il costo di soggiorno, per favorire la presenza turistica in Sicilia, è un obiettivo che non si è ancora raggiunto, il prezzo del soggiorno attraverso i voli charter in Sicilia è stato per un analogo trattamento uguale, se non superiore, ad altre località deu Italia, come la Sardegna, la Calabria, la costa amalfitana. La finalità della legge non può essere raggiunta perché un operatore turistico che ha messo in vendita le proprie offerte di soggiorno in Sicilia nell ottobre 1982 per la primavera 1983 non ha avuto alcuna garanzia di ricevere questo contributo, e ancora meno sapeva in quale misura e quando lo avrebbe ricevuto. Ne è conferma il fatto che oggi stiamo legiferando per impinguare un fondo destinato ai contributi per costi sostenuti nell ottobre-novembre 1982, per cui adesso la Regione siciliana elargirà somme ad operatori turistici che non hanno sgravato di una sola lira il vero costo del soggiorno in Sicilia. Non è pensabile che si possa incidere sui costi se non si danno preventivamente all operatore turistico adeguate garanzie circa l ammontare e i tempi di liquidazione del contributo. Invece ogni anno i contributi sono stati erogati con almeno 5-6 mesi di ritardo. Perciò, come abbiamo fatto lo scorso anno in occasione dell esame della rubrica «Turismo», del bilancio di previsione, ribadiamo la nostra, posizione molto critica nei confronti della legislazione turistica regionale che non riesce ad avere una reale incidenza nel settore. Penso che se decidessimo l abolizione dell Assessorato al turismo, non cambierebbe niente in Sicilia, perché la sua azione non incide per niente per quanto riguarda la presenza turistica nell Isola. I Non è quindi sostenibile la proposta di I erogare questi 10 miliardi, ormai alla fine dell 83, come un gentile omaggio della Re- i gione siciliana ad operatori turistici per costi i che non hanno sostenuto, perché cosi facen- do offriremmo airestero una immagine non ; certo dignitosa della Sicilia. Quando si sen-! tirà parlare di questo tipo di contributo in i Inghilterra e in Francia, ci sarà da vergo- ; girarsi, onorevole Presidente della Regione, ; perché tutti sanno che si tratta di 10 mi- ; liardi regalati. Occorre allora modificare tutta la legisla- zione e il tipo di intervento in vista di una : programmazione del settore. Si deve contrattare con gli operatori turistici anche il prez- i zo delle loro offerte per un soggiorno in Sicilia. Finiamola perciò di regalare soldi a queste compagnie turistiche, considerando anche che il contributo previsto di 65 mila lire non è per niente insignificante e irrisorio. Chiedo a questo punto se la volontà del Governo è quella di continuare nel settore turismo a legiferare come nel passato, a sperperare cosi i soldi perché è bene ribadirlo su questo noi siamo fermamente contrari. Peraltro, quando si insiste nel proporre sempre gli stessi provvedimenti inutili, mantenendo cosi i rapporti con i destinatari del contributo, mi sorge il sospetto che ci sia qualcosa sotto. Chiedo di parlare. Signor Presidente, devo dire che il problema posto dall onorevole Colombo non è per niente nuovo, poiché è stato sollevato in varie altre circostanze e ha determinato in effetti situazioni di difficoltà, proteste degli operatori turistici stranieri in ordine ai tempi in cui sostanzialmente questi contributi vengono erogati. Per superare le difficoltà non dovremmo inserire questi contributi nel bilancio con una previsione annuale conoscendo bene quali sono i tempi di approvazione del bilancio, cioè alla fine di dicembre, nella migliore delle ipotesi a fine aprile. Poiché la legge numero 46 prevede un li- 1

15 Resoconti Parlamentari 5835 Assemblea Regionale Siciliana IX Legisiatuba 150* SEDUTA 31 Maggio 1983 mite di spesa ormai non più congruo, è chiaro che, avendo ogni anno bisogno di un aggiornamento della previsione di spesa, quando non viene approvata una legge finanziaria, come è avvenuto quest anno, si deve ricorrere ad un provvedimento legislativo ad hoc, come quello che abbiamo proposto adesso. Quindi, con questo meccanismo previsto dalla legge numero 46 sostanzialmente l intervento regionale relativo ai voli charter dispiega i suoi effetti con molto ritardo rispetto al momento in cui dovrebbero essere stipulati i contratti. Generalmente, se non ricordo male, alla fine di ogni stagione le compagnie turistiche presentano le istanze e comunicano ì loro programmi all Assessorato, che dà una risposta deliberando il programma definitivo e procedendo alla ripartizione dei fondi nel momento in cui è a conoscenza della disponibilità finanziaria effettiva per l anno in corso. Per l anno 1983, solo oggi l Assessorato saprà se sarà approvata questa norma che la disponibilità è di dieci miliardi e potrà quindi deliberare il programma definitivo e la ripartizione dei contributi per i voli charter. Tuttavia, a parte il fatto che si deve modificare la normativa relativamente a questi contributi e valutare se è opportuno prevedere forme diverse di incentivazione, come è stato detto in altre occasioni prospettando, ad esempio, la possibilità di intervenire non già sui voli charter ma sulle forme di pubblicità, fino a quando è in vita questa forma di incentivazione, è chiaro che dobbiamo porci il problema di stabilire una previsione programmata negli anni, in maniera tale che se quest anno si determina l intervento minimo per gli anni 1983, 1984 e 1985, è chiaro che per ogni anno sarà possibile effettuare questo tipo di programmazione e quindi questo tipo di contrattazione con le compagnie interessate. In ordine alla proposta contenuta nell emendamento devo dire che in rapporto ad alcuni fatti, anche ad una certa pi opaganda che è stata fatta all estero della Sicilia, a volte in maniera abbastanza scorretta, c è la preoccupazione che possa esserci una diminuzione della presenza turistica, per cui e l intervento non dovesse essere effettuato in. questo momento, ciò potrebbe creare ulteriori difficoltà al settore del turismo o, comunque, ai trasporti turistici dall estero verso la Sicilia. Devo dire che, per quanto ci riguarda, non vogliamo creare su questo im problema politico trattandosi semplicemente di una incentivazione prevista dalla legislazione vigente. Comunque se l Assemblea o la Commissione legislativa di merito ritiene di dover approfondire l argomento, siamo disponibili a discuterlo in una fase successiva, essendo questo emendamento un articolo di un altro disegno di legge che riguarda il settore del turismo, proprio perché non c è ragione di determinare adesso un conflitto au intemo dell Assemblea su questo argomento. Se saranno avanzate proposte per regolamentare in maniera diversa l intervento anche per quest anno, il Governo sarà disponibile ad esaminarle. Gradirei perciò che la Commissione di merito si esprimesse al riguardo perché, ovviamente, il problema, seppure in un altro momento, deve essere risolto considerato che l intervento in discussione è Tunica forma di incentivazione per il trasporto dei turisti stranieri verso la Sicilia. locolano, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare. locolano, Presidente della Commissione. Signor Presidente, in rapporto a quanto è stato detto dal Presidente della Regione, chiediamo di affrontare questo argomento successivamente in sede di discussione del disegno di legge sul turismo. Chiedo di parlare., Signor Presidente, accogliendo la richiesta del presidente della Commissione, dichiaro di ritirare Témendamento. PRESIDENTE. L Assemblea ne prende atto. dell articolo 38. ERRORE, segretario f.f.:

16 Resoconti Parlamentari 5836 Assemblea Regionale-Siciliana IX L egislatura 150 SEDUTA 31 Maggio 1983 «Art. 38. All onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell esercizio finanziario in corso, si provvede: quanto a lire 135 milioni, per le finalità di cui agli articoli 7, 14 e 32 con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del capitolo del bilancio della Regione per Tanno finanziario 1983; quanto a lire milioni, di cui lire milioni per le finalità di cui all articolo 16 onere a carico della Regione e lire milioni per le finalità di cui agli articoli 17 e 27, con la disponibilità derivante dalla riduzione dello stanziamento del capitolo per lire ,9 milioni e per lire 2.561,1 milioni con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del capitolo del bilancio della Regione per Tanno finanziario 1983; quanto a lire milioni, per le finalità dell articolo 16 finanziamenti a carico della quota del fondo investimenti con le assegnazioni dello Stato per Tanno 1983, in attuazione deltart. 11 della legge 10 aprile 1981, numero 151. Agli oneri derivanti dall applicazione degli articoli 4 e 33 si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell articolo 9 della legge 10 aprile 1981, numero 151. Gli oneri a carico degli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità di cui alt articolo 16 quota a carico dei fondi regionali e dell articolo 27, previsti complessivamente in lire milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario - Piano dei trasporti, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità. Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1984 e 1985, per le finalità dell articolo 16 quote a carico del fondo investimenti previsti in lire milioni, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione deltarticolo 11 della legge 10 aprile 1981, numero 151. La restante disponibilità di lire 5.903,9 milioni derivante dalla eliminazione dello stanziamento del capitolo va portata ad integrazione del capitolo Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d ordine, eccetera». PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dall onorevole Merlino i seguenti emendamenti: al primo comma aggiungere il seguente alinea: «Quanto a lire milioni, per le finalità deltarticolo 20 bis, con parte delle disponibilità del capitolo del bilancio della Regione per Tanno finanziario 1983»; sostituire il terzo comma con il seguente: «Gli oneri a carico degli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità di cui all articolo 16 quota a carico dei fondi regionali e degli articoli 20 bis e 27, previsti complessivamente in lire milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario - Piano dei trasporti mediante riduzione di pari importo della relativa disponibilità». L esame deltarticolo 38 e degli emendamenti allo stesso presentati è sospeso. Si riprende l esame deltarticolo 3 e degli emendamenti allo stesso presentati. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Laudani ed altri il seguente emendamento: dopo l ultimo comma aggiungere i seguenti: «Nelle more della emanazione della normativa di cui ai commi che precedono, i comuni confinanti con i capoluoghi di provincia che gestiscono servizi di trasporto pubblico urbano a mezzo di azienda municipalizzata, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza -e con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo ed i comuni medesimi. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato daltassessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti in deroga alle vigenti norme e previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopra indicate. L Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può autorizzare

17 Resoconti P arlam entari 5837 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatuba 150* SEDUTA 31: M aggio 1983 la stipula delle convenzioni di cui al precedente quarto comma anche ai comuni non confinanti con il capoluogo di provincia, sempreché i collegamenti che si intendono istituire con quest ultimo presentino le caratteristiche summenzionate. Le convenzioni di cui al presente articolo devono prevedere, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell eventuale disavanzo economico derivante dall esercizio dei servizi previsti dalle convenzioni medesime». LAUDANI. Chiedo di parlare. LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiarire che l emendamento testé letto è sostitutivo dell altro emendamento da noi presentato sul quale abbiamo avviato questa mattina la discussione. Come per il pruno emendamento si ribadisce la necessità di consentire alle aziende municipalizzate delle grandi città siciliane di estendere i propri servizi ai comuni immediatamente limitrofi, al fine di realizzare contemporaneamente una maggiore economicità nel servizio ed una evidente utilità per i cittadini pendolari per motivi di studio e di lavoro, provenienti da comuni che sono formalmente distinti dalla grande città, ma che in realtà ne sono divenuti parte integrante. Questa esigenza di fondo è stata avvertita dagli stessi comuni capoluoghi e dai comuni limitrofi, che hanno dato vita nel corso di questi anni a tentativi di consorzi, che si sono arenati a causa di una serie di lungaggini burocratiche che non hanno permesso di dare risposta a un problema che non è più differibile. Riaffermando questa esigenza, con questo secondo emendamento abbiamo voluto farci carico di una serie di rilievi di ordine giuridico-formale ed anche finanziario che ha opposto questa mattina in Aula il Presidente della Regione. La prima questione riguarda la determinazione sostanziale delle ipotesi in cui può procedersi ad unà estensione del servizio 'Ja parte deu azienda municipalizzata a favore dei comuni limitrofi. Nell emendamento precisa che questa estensione può aversi Pnr la realizzazione di collegamenti ad elevata frequenza che abbiano le caratteristiche di servizio urbano, perché è a questo tipo di esigenza che vogliamo dare una risposta. La seconda esigenza di ordine giuridicoformale che è stata avanzata dal Presidente della Regione riguarda la conseguenza della stipula di eventuali concessioni tra comunecapoluogo e comune-limitrofo rispetto a concessioni già esistenti a favore di autolinee private. L emendamento prevede espressamente che la concessione all azienda municipalizzata, e quindi l autorizzazione ad estendere il servizio, venga effettuata dalla stessa autorità da cui promana la concessione sulla quale si va ad incidere, e cioè l Assessore regionale al turismo, il quale nel consentire l autorizzazione all azienda municipalizzata ne valuta l opportunità in base alle esigenze prospettate e alle caratteristiche del servizio. La terza questione che si affronta con questo emendamento riguarda l aspetto finanziario. E stato qui fatto presente questa mattina che, essendo oggi i bilanci delle aziende municipalizzate sottoposti ad un pareggio a carico del comune, non era possibile prevedere un eventuale aggravio finanziario da parte della Regione per l effettuazione di questa estensione del servizio. Il testo deiremendamento propone che queste convenzioni prevedano, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell eventuale disavanzo economico che il prolungamento della linea possa comportare. L emendamento peraltro solo in via temporanea produrrà i suoi effetti, poiché prevediamo che questa norma debba valere fino all emanazione della nuova normativa sulle concessioni e fino all approvazione del piano regionale dei trasporti. Trattandosi quindi di una deroga assolutamente temporanea ed avendo individuato una serie di strumenti che consentono di superare le difficoltà questa mattina evidenziate dal rappresentante del Governo della Regione, a questo punto vorrei con chiarezza conoscere l opinione del Governo non più su rilievi di ordine puramente tecnicoformale, che. possono essere anche ulteriormente rivisti e perfezionati, ma sulla sostanza del provvedimento. Ritiene il Governo della Regione che sia giunto il mo-, mento di dare una risposta alle popolazioni ^ Resoconti, f. 787

18 IX L egislatura 150* SED U TA 31 M aggio 1983 che risiedono nei comuni delle aree metropolitane consentendo l estensione di un servizio che per frequenza ed economicità va incontro agii interessi dei lavoratori, degli studenti, di tuttti coloro che risiedono nelle zone adiacenti a grandi città siciliane come Catania o Palermo? Spero che il Governo della Regione non sia dell aw iso che questo problema che interessa migliaia di cittadini possa essere ulteriormente rinviato a tempo indeterminato e anche se si pensasse di risolvere il problema tra un anno, quando si prevede l emanazione della nuova disciplina sulle concessioni, in questo lasso di tempo si penalizzerebbero senza alcuna ragione i cittadini. Onorevole Presidente della Regione, pur facendomi carico delle difficoltà di ordine tecnico e giuridico che possono porsi in questa materia, ritengo che di fronte alle richieste delle aziende municipalizzate, come ad esempio quella di Catania, di estendere le linee per pochi chilometri, il Governo della Regione si sia rifiutato di intervenire attraverso lo strumento del consorzio o delle concessioni, perché mosso soltanto dal tentativo di mantenere privilegi che credo non siano più neanche rivendicati da parte delle autolinee private. Solo cosi si può spiegare l ostinazione del Governo della Regione che sino ad oggi non si è avvalso degli strumenti che l attuale normativa sulle concessioni consente, come ad esempio il consorzio. Il Presidente della Regione ricorderà che molti anni fa nella città di Catania si tenne con lui una riimione per chiedere l accelerazione delle procedure relative al consorzio. Gli ostacoli che si opposero allora sono gli stessi anche oggi, e riguardano questa è la mia precisa opinione esclusivamente la tutela di interessi particolari, che non sono tenuti in considerazione dagli stessi titolari delle autolinee private, che oggi gestiscono in concessione reti ben più vaste di quelle su cui dovrebbe incidere il servizio delle aziende municipalizzate. Dopo che ho esposto i termini della questione ed ho indicato gli strumenti attraverso cui i problemi di ordine giuridico-formale possono essere superati, credo di fronte a questo secondo emendamento la manifestazione di volontà del Governo debba essere chiara e riguardare la sostanza del provvedimento. Signor Presidente, naturalmente il primo emendamento presentato viene ritirato. PRESIDENTE. L Assemblea ne prende atto. Chiedo di parlare. Signor Presidente, devo dire all onorevole Laudani come prima cosa che non ho da garantire nessun interesse. Sono costretto a riprendere e a puntualizzare meglio i problemi che ho posto questa mattina, quando ho espresso l opinione del Governo in ordine all altro emendamento, che nella sostanza non cambia la natura delle cose. Preciso che il Governo condi-vide le esigenze prospettate e ritiene che a questa situazione bisogna porre riparo, perché come è notorio ci troviamo di fronte a comuni che prima erano molto distanti dai comuni capoluogo (ad esempio Catania, Messina e Palermo), oggi invece sono sostanzialmente confinanti. E quindi è chiaro che l esigenza di un collegamento rapido con queste aree limitrofe è molto avvertita e lo è certamente da molto tempo. Proprio per questo motivo nel disegno di legge sull ente intermedio abbiamo previsto, onorevole Laudani, che il piano dei trasporti relativamente alle grandi aree.metropolitane venga affidato per la sua definizione all ente intermedio stesso. Il problema però nel nostro caso è di altra natura perché bisogna tenere presente l attuale regolamentazione della concessione del servizio extraurbano, che è disciplinata come lei sa bene, onorevole Laudani dall articolo 5 della legge numero 1822 del Attualmente sia per Catania, sia per Palermo non so se esistono casi analoghi per Messina queste linee tra il comune capoluogo e i comuni limitrofi sono gestite da concessionari che haimo ottenuto la concessione sulla base dell articolo 5 della citata legge. Noi non abbiamo potestà di modificare... COLOMBO. Le norme di attuazione han

19 Resoconti P arlam entari 5839 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150 SEDUTA 31 Maggio 1983 no trasferito questi poteri, solo che non li abbiamo esercitati. Onorevole Colombo, non possiamo intervenire perché questa è una legge quadro... RUSSO. Bisogna abrogare allora tutto 1 articolo 3 della legge. No, perché l articolo 3 della legge, onorevole Russo, fa riferimento all articolo 4 della legge quadro sui trasporti, cui ci si deve attenere nell approvare questa legge. L emendamento dell onorevole Laudani, sostanzialmente vuole operare in difformità con l articolo 5 della legge numero 1822 che in atto disciplina la materia non essendo stata ancora approvata la nuova legge sulle concessioni sulla base della nuova leggequadro nazionale. COLOMBO. Ma si tratta di due cose diverse. Le norme di attuazione, che risalgono al 1981 hanno trasferito alla Regione siciliana i poteri. Ma non per quanto previsto dall articolo 5 della legge del 1939, che ha continuato a regolare la materia anche dopo l entrata in vigore dello Statuto della Regione siciliana. Tra l altro, dovremmo interferire neu ambito dei diritti previsti dei soggetti interessati che in atto sono titolari delle concessioni. Questo problema alcuni armi fa è sorto soprattutto per la località di Gravina, vicino a Catania. COLOMBO. Ma allora non esisteva una norma di attuazione... Non era questo il problema. Allora abbianio valutato la possibilità di bna concessione nh aziénda municipalizzata di Catania per collegare la città'vcon San Paolo di Gravina, ciò non fu possibile, perché era in con- Irasto con la normativa nazionale sulla base della quale era stata da tempo rilasciata la concessione ad una ditta, né era possibile revocarla perché non ne sussistevano i motivi. L emendamento presentato dall onorevole Laudani infatti prevede che si intervenga in deroga alle vigenti norme, cioè in deroga alle vigenti norme nazionali. LAUDANI. Si può anche tagliare questo inciso. Ma se lei lo ha scritto vuol dire che riconosce che queste norme vigono in atto e perciò propone di operare in deroga alle stesse. Onorevole Laudani e onorevoli colleghi, credo che perciò il problema debba essere considerato sotto due aspetti: uno di carattere politico su cui concordiamo tutti e un altro tecnico-giuridico, sul quale ho confermato i rilievi già espressi. Ritengo di potere accogliere invece l emendamento all articolo 3 presentato dall onorevole Colombo, perché molto correttamente egli ha indicato i principi e i criteri sulla cui base deve essere elaborata la nuova normativa sulle concessioni in applicazione dell articolo 4 della legge numero 151. L emendamento prevede infatti che le concessioni debbano essere accordate alle aziende pubbliche e private sulla base di quanto previsto dalla legge regionale, che deve disciplinare, tra l altro, i criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto della idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti richiedenti garantendo adeguate forme di pubblicità e di comunicazione dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse. Pertanto sono d accordo con la proposta di sollevare il problema in sede di elaborazione della nuova legge sulle concessioni, che deve essere approvata in applicazione della legge nazionale. Esprimo invece le mie riserve in ordine au emendamento Laudani per i motivi già esposti. SCIANGULA. Chiedo di parlare. p r e s i d e n t e ; Ne ha facoltà. SCIANGULA. Signor Presidente, dall intérvento del Presidente della Regione si evince che nella sostanza il Governo po-_ irebbe anche essere d accordo ad accogliere

20 Resoconti Parlamentari 5840 Assemblea Regionale Siciliano IX Legislatura 150* SED U TA 31 Maggio 198j l emendamento Laudani se non esistessero impedimenti di carattere giuridico. Signor Presidente, al fine di potere pervenire anche con l ausilio della Commissione di merito ad una riformulazione dell emendamento, chiedo una breve sospensione della seduta. RUSSO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà. RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che i due emendamenti Colombo e Laudani pongano due questioni completamente diverse, nel senso che con l articolo 3, e con l emendamento déltonorevole Colombo, si dà una indicazione relativamente ai contenuti della legge che dovrà essere varata, secondo un vecchio vizio della nostra Assemblea che invece di produrre leggi detta direttive a sé stessa. L articolo 3 è in applicazione della legge nazionale. RUSSO. Sto dicendo, onorevole Presidente, che l articolo 3 indica come la nuova legge, relativamente alle concessioni, debba essere articolata. L emendamento Laudani è in deroga evidentemente alle vigenti norme nazionali non esistendo ancora in materia una legge regionale, che sarà varata sulla base delle indicazioni dell articolo 3 del presente d ise^ o di legge. Però la nostra potestà di legiferare in questa m ateria è affermata dallo stesso articolo 3 che stiamo discutendo e dalle norme di attuazione. Non mi pare perciò che ci possano essere dubbi di costituzionalità o di altro genere, perché ripeto l articolo 3 dà alcune indicazioni su una legge che l Assemblea regionale dovrà varare in un momento successivo, mentre l emendamento Laudani detta norme precise in materia di concessione, riguardante il servizio di trasporto nelle aree metropolitane. In effetti Temendamento Laudani non deve essere presentato come aggiuntivo all articolo 3 ma come articolo 3 bis, perché è una norma che riguarda specificatamente un aspetto sul quale saremo chiamati a legiferare secondo le indicazioni dell articolo 3. E sostanzialmente la norma dell emendamento Colombo. RUSSO. Ma non è cosi, onorevole Presidente, perché l emendamento Colombo e tutto l articolo 3 prevedono soltanto i criteri su cui elaborare la nuova legge; l emendamento Laudani, invece, propone che una materia specifica venga regolata in una data maniera, cioè anticipa una soluzione che dovrebbe essere contenuta nella legge che deve riordinare le utenze. Non ho pertanto nessuna preoccupazione sotto il profilo costituzionale é delle nostre competenze e mi pare che nel merito la soluzione proposta non solo contribuisce a migliorare i servizi urbani, ma in qualche modo razionalizza i servizi che già vengono effettuati altinterno dell area metropolitana. PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa. (La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa alle ore 21,05). La seduta è ripresa. Si riprende Tesarne dell articolo 38. MERLINO. Chiedo di parlare. MERLINO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati all articolo 38. PRESIDENTE. L Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: al primo comma aggiungere il seguente alinea lea: «Quanto a lire milioni per le finalità di cui agli articoli 37 bis e 37 quater, con parte delle disponibilità del capitolo per Tanno finanziario 1983, elemento di programma "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario pluristagionalizzazione del turismo- Isole minori». Lo pongo in votazione.

21 Il Resoconti Parlamentari 5841 Assemblea Regionale Siciliana IX L egislatura 150* SEDUTA 31 M aggio 1983 Chi è favorevole resti seduto; trario chi e con- Pongo in votazione l articolo 38 nel testo risultante. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento al titolo: sostituire il titolo con il seguente: «Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano per i collegamenti con le isole minori». Lo pongo in votazione. (E approvato) Si riprende l esame dell articolo 3. LAUDANI. Chiedo di parlare. LAUDANI. Signor Presidente ho appena presentato un altro emendamento in sostituzione del precedente che perciò viene ritirato. Il nuovo emendamento non interferisce con l emendamento Colombo che ha carattere programmatico e che deve essere votato per primo perché esso è aggiuntivo all articolo 3, mentre il mio emendamento diventa articolo 3 bis e addirittura in sede di coordinamento, se il Presidente lo riterrà opportuno, potrà essere inserito tra le disposizioni transitorie e finali. PRESIDENTE. L Assemblea prende atto del ritiro deu emendamento Laudani. Pongo in votàzione l emendamento Colombo. Chi è favorevole resti seduto; chi è conh'ario Pongo in votazione l articolo 3 nel testo risultante. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Laudani ed altri il seguente emendamento: «Articolo 3 bis: Nelle more della emanazione della normativa di cui al precedente articolo 3, i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo che gestiscono servizi di trasporto pubblico urbano a mezzo di aziende municipalizzate sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza e con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo e i comuni medesimi.. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato dall Assessore i-egionale per il tui ismo, le comunicazioni e i trasporti e previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopraindicate. Le convenzioni di cui al presente articolo devono prevedere, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell eventuale disavanzo economico derivante dall esercizio dei servizi previsti dalle convenzioni medesime». Lo pongo in votazione. dell articolo 39. DAVOLI, segretario /./.: «Art. 39. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. PRESIDEÌSTTE. Lo pongo in votazione.

22 Resoconti Parlamentari 5842 Assemblea: Regionale Siciliana IX L egislatura 150 SEDUTA 31 M aggio 1983 Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata successivamente. Richiesta di prelievo. D ALIA, Assessore per l agricoltura e le foreste. Chiedo di parlare. D ALIA, Assessore per l agricoltura e le foreste. Signor Presidente, siccome la riunione della Commissione agricoltura è momentaneamente sospesa, desidero chiedere il prelievo dei disegni di legge posti rispettivamente ai numeri 4 e 5 del punto quarto deirordine del giorno per consentire poi alla Commissione stessa di proseguire i propri lavori. VIZZINI. Signor Presidente, a mio avviso, è opportuno procedere secondo l ordine del giorno. PRESIDENTE. Cosi rimane stabilito. Seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69, che riguarda il personale docente e non docente in servizio presso gli Istituti regionali d arte» (452/A). PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica deltarticoio 2 della legge regionale 26 luglio 1982, numero 69, che riguarda il personale docente e non docente in servizio presso gli istituti regionali d arte» (452/A), posto al numero 2. Invito i componenti della sesta Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato. Ricordo che è stato già votato il passaggio all esame degli articoli. deltarticoio 1. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 1. Le supplenze previste dall articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, numero 69, sono quelle annuali conferite presso le sezioni di scuola materna regionale, coprese quelle passate in gestione ai comuni. Il personale avente diritto alla proroga delle supplenze di cui al precedente comma viene nominato dal Proweditore agli studi, con preferenza per l ultima sede di servizio; per tale effetto, e in attesa del riodino definitivo della materia, a decorrere dall anno scolastico non è applicabile l articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1975, numero 67». PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento: sostituire l articolo 1 con il seguente: «Le supplenze previste dall articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, numero 69, sono quelle annuali o prestate per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni in uno degli anni scolastici , , , presso le sezioni di scuola materna regionale, comprese quelle passate in gestione ai comuni. Il personale avente diritto alla proroga delle supplenze di cui al precedente comma verrà nominato dal provveditore agli studi au inizio del prossimo anno scolastico, anche in soprannumero, con preferenza per l ultima sede di servizio delle suddette supplenze. Per tale effetto, e in attesa del riordino definitivo della materia, è sospesa l applicazione dell articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1975, numero 67». CAPITUMMINO. Chiedo di parlare. CAPITUMMINO. Signor Presidente, questo disegno di legge contiene norme interpretative della legge numero 69 del 1982, che purtroppo non ha potuto avere ancora applicazione dopo un anno dalla sua approvazione per la poca chiarezza delle sue norme. Nel frattempo è stata varata dal Par' lamento nazionale una legge quadro sul precariato, la legge numero 270, che all artico-

23 Resoconti Parlamentari 5843 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150" SEDUTA 31 M aggio 1983 lo 27 stabilisce gli anni a cui bisogna fare riferimento per risolvere il problema di questo personale precario. Questo emendamento presentato dalla Commissione recepisce questa norma nazionale sul precariato e si adegua alla normativa cui si attiene il provveditore agli studi per quanto riguarda la nomina e gli incarichi annuali. FRANGO. Chiedo di parlare. FRANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo espresso riserve su questo emendamento in Commissione e le ribadiamo in Aula perché non ci hanno convinto le argomentazioni addotte dall onorevole Capitummino e precedentemente dal Presidente della Commissione in quanto l introduzione di questa norma e la sospensione dell applicazione dell articolo 23 della legge regionale numero 67 del 1975 verrebbero di fatto a ledere... CAPITUMMINO. Non è vero. FRANCO. No, onorevole Capitummino, gli interessi costituiti di quegli insegnanti già presenti nelle graduatorie verrebbero ad essere lesi. Tra l altro, non sappiamo ancora quanti siano gli interessati. VIZZINI. Mi pare che sull argomento occorra un approfondimento. CAPITUMMINO. E da un anno che si approfondisce questa legge. FRANCO. Faccio presente, signor Presidente, che non è presente la maggioranza della Commissione. CAPITUMMINO. Chiedo di parlare. CAPITUMMINO. Signor Presidente, come ho già detto, si tratta di mettere in condizioni T amministrazione regionale di applicare le norme della legge numero 69 del Naturalmente nel proporre una interpretazione autentica di questa legge, non si poteva non tener conto della legge-quadro sul precariato e infatti abbiamo fatto riferimento al suo articolo 27. La proposta si basa su documenti e fatti ed è frutto di incontri con la categoria e con esperti, per cui non sono d accordo a rinviare l esame del disegno di legge per non continuare ad arrecare danno alla categoria. Non si tratta in questo caso di chiedere ulteriori chiarimenti, ma di accettare o meno l articolo 27 della legge numero 270. FRANCO. Chiedo di parlare. FRANCO. Signor Presidente, noi non siamo depositari della verità, l onorevole Capiturmnino sembra esserlo. La norma è meno semplice di quanto possa sembrare, tant è vero che i sindacati hanno espresso parere contrario. Pertanto, siccome non è opportuno esaminare questo argomento in fretta considerate le esigenze dei lavori d Aula, vorrei invitare l onorevole Capitummino a ritirare l emendamento, che è stato presentato non a maggioranza della Commissione a meno che i numeri non siano una opinione ma a parità. CAPITUMMINO. L emendamento è stato presentato in una seduta precedente a maggioranza e firmato dal Presidente della Commissione. FRANCO. L emendamento reca soltanto due firme e perciò non è a nome della Commissione. Signor Presidente, poiché non ero presente, chiedo di prendere visione del verbale. TRICOLI. Chiedo di parlare. TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l onorevole Capitummino ha parlato di documenti e di fatti. Non discuto assolutamente l onestà intellettuale dell onorevole Capitummino, il quale certamente dirà la verità circa il tenore deltemendamento, che vorrebbe introdurre nella legge regionale la disciplina nazionale. Il disegno di legge in discussione 'contiene norme di interpretazione autentica di una legge che non si

24 Resoconti Parlamentari 5844 Assemblea Regionale Siciliana I IX Legislatura 150* SEDUTA 31 M aggio 1983 è potuta applicare appunto per difficoltà di carattere interpretativo. Non c è dubbio che remendamento deu onorevole Capitummino è profondamente innovativo e, quindi, modificativo e non interpretativo della-legge regionale. Poiché l applicazione della norma proposta dall onorevole Capitummino modifica notevolmente la normativa regionale si rende necessario un approfondimento dell argomento. Chiediamo perciò che ronorevole Capitummino ritiri l emendamento, in caso contrario è opportuno che il disegno di legge ritorni in Commissione per valutare la portata effettiva dell emendamento. E bene prima di procedere alla votazione conoscere quali saranno gli effetti dell emendamento stesso e in questo momento credo che nessuno di noi possa votare con piena consapevolezza. PRESIDENTE. Vorrei fare osservare che remendamento è stato presentato da tempo e che in effetti il titolo della legge riguarda l interpretazione autentica della legge regionale 26 luglio 1982, numero 69. TRINCANATO. Chiedo di parlare. TRINCANATO. Signor Presidente, come lei ha ricordato non è la prima volta che questo disegno di legge viene discusso in Aula. E stato esaminato in una seduta precedente e in quella occasione sono stati presentati alcuni emendamenti, dopo di che alcuni colleghi hanno chiesto di approfondire questo argomento, è cosi che l esame del disegno di legge è stato rinviato. Con l emendamento della Commissione o dell onorevole Capitùmmino, praticamente si propone una interpretazione anche se innovativa, perché mentre a suo tempo faceva riferimento alle supplenze dell anno scolastico , ora si è tenuto conto di una legge nazionale sopravvenuta con ila quale i supplenti deu anno scolastico sono stati equiparati ai supplenti degli anni , 1979^80, Perciò, poiché è stata varata una legge nazionale per il precariato che ha stabilito che gli insegnanti che hanno svolto un periodo di supplenza in determinati anni sono agevolati con l immissione nei ruoli, l emendamento Capitummino vuole analogicamente prevedere che anche in Sicilia vale la norma nazionale. E questo è un discorso corretto perché è inammissihile che coloro che hanno insegnato nell anno scolastico vengano ad essere immessi nei ruoli e gli altri che hanno prestato servizio negli anni precedenti , , , (che, peraltro, a livello nazionale debbono essere inseriti) in Sicilia debbano rimanere esclusi. Questo è il significato dell emendamento dell onorevole Capitummino, il quale con la sua passione molto spesso investe gli altri e non si rende conto che questo crea un atmosfera pesante. Pregherei l onorevole Capitummino di stare più calmo e di spiegare, cosi come lui ha egregiamente fatto, qual è la portata di questo emendamento, che vuole soltanto recepire la normativa nazionale sull avventizio. LA RUSSA, relatore. Chiedo di parlare. LA RUSSA, relatore. Signor Presidente, remendamento illustrato dall onorevole Capitummino è stato presentato da quindici giorni e perciò avrebbe potuto essere approfondito dai gruppi politici e da tutti i colleghi. Cosi non è stato, anche se è un emendamento chiaro che non stravolge il testo legislativo che stiamo. esaminando. Pur tuttavia, siccome mi rendo conto anche del clima che si è determinato, perché si vuole vedere in ogni cosa chissà quale tentativo di forzare la mano per assumere nuovo personale, chiedo che l Assemblea ritorni su questo disegno di legge nella seduta di domani. PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta, l esame del disegno di legge è sospeso. LA RUSSA, relatore. Non ritengo che debba andare in Commissione, altrimenti ritiro la proposta e pregherei la Presidenza di passarlo ai voti. PRESIDENTE. No, formalmente non va in Commissione, però avete il tempo di potervi incontrare.

25 S Besoconti Parlamentari 584S Assemblea Regionale Siciliana I IX Legislatura 150* SEDUTA 31 Maggio 1983 Sull ordine dei lavori. FASINO. Chiedo di parlare. FASINO. Signor Presidente poco fa per il modo di procedere nel legiferare dovuto anche alla stanchezza, è successo un, incidente spiacevole, che non desidero commentare per rispetto deh Assernblea. Però le chiedo che durante i lavori i colleghi stiano seduti, che gli emendamenti vengano regolarmente scritti e distribuiti, perché ognuno di noi vuole votare cose che conosce o che si presentano in un modo e si scrivono in un altro modo. PRESIDENTE. Credo che il richiamo dell onorevole Fasino sia molto opportuno, perchè è necessario che ci sia una maggiore serenità nella discussione. Richiesta di prelievo. D ALIA, Assessore per VagTÌcoltura e le foreste. Chiedo di parlare. D ALIA, Assessore per l agricoltura e le foreste. Signor Presidente, desidero chiedere ài prelievo del diségno di legge posto al numero 4 del punto quarto deirordine del giorno per consentire poi la prosecuzione della riunione della Commissione agricoltura. PRESIDENTE. Rimane cosi stabilito. Discussione del disegno di legge: «Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, concernente "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura» (499/A). PRESIDENTE. Si passa all esame del disegno di legge: «Aggiunte e modificazioni alla ^ngge regionale 1 agosto 1977, numero 73, concernente "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura» (499/A), posto al numero 4. Invito i componenti della terza Commissione a prendere posto al banco alla medeainia assegnato. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l onorevole Errore per svolgere la relazione. ERRORE, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta. PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; Pongo ai voti il passaggio all esame degli articoli. dell articolo 1. DAVOLI, segretario f.f.: «T itolo I Personale dell assistenza tecnica e della divulgazione agricola Art. 1. Il ruolo istituito con l articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 73, salvo restando quanto previsto dall articolo 24 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 74, assume la denominazione di "Ruolo tecnico per l assistenza tecnica e la divulgazione agricola ed è strutturato in conformità alla tabella "A annessa alla presente legge. Il personale del ruolo di cui al precdente comma è destinato esclusivamente ad assicurare le dotazioni delle sezioni specializzate ed operative di cui all articolo 2, lettere a) e b) della legge regionale 1 agosto 1977, numero 73 e successive modificazioni. Resta fermo il disposto dell articolo 20 della legge regionale 2 marzo 1981, numero 16 modificato dau articolo 11 della, legge regionale 5 agosto 1982, numero 88». dell articolo ' 2, DAVOLI, segretario f.f.: R esocon ti,. 788

26 Resoconti Parlamentari 5846 Assemblea Regionale Siciliana IX L egislatura 150 SEDUTA 31 M aggio 1983 «Art. 2. Alle qualifiche del molo di cui alla presente legge si accede mediante pubblico concorso per' esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, per la qualifica di dirigente tecnico, del diploma di laurea in scienze agrarie o forestali, abilitati all esercizio professionale, e per le qualifiche di assistente tecnico di diploma di perito agrario o agrotecnico. Per la copertura dei posti del ruolo di cui al precedente articolo non si applica la riserva prevista dal primo comma dell articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 1980, numero 125». (E approvato) dell articolo 3. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 3. Al personale del ruolo di cui alla presente legge si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo tecnico dell agricoltura di cui all articolo 32 della legge regionale 23 marzo 1971, numero 7 e successive modifiche, nonché le disposizioni relative al personale del ruolo per l assistenza tecnica e la promozione agricola, in quanto compatibili con la presente legge. Al perfezionamento ed all aggiornamento dello stesso personale. si provvede ai sensi dell articolo 11 della lègge regionale 1 agosto 1977, numero 73 e successive modifiche. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l anno finanziario 1983, la spesa di lire 860 milioni». Chi è favorevole resti seduto; ehi è contrario. deltarticolo 4. DAVOLI, segretario f.f.'. «Art. 4. Al ruolo di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni dell articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1980, numero 145. Le dotazioni organiche complessive previste dau articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 1980, numero 145 per le qualifiche di dirigente e assistente dei ruoli tecnici diversi dal ruolo di cui all articolo 1 della presente legge sono ridotte rispettivamente a 500 e 750 unità». PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Presidente della Commissione il seguente emendamento: sopprim ere il secondo comma. Lo pongo in votazione. Pongo in votazione l articolo 4 nel testo risultante. dell articolo 5. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 5. Nella prima applicazione della presente legge sono collocati nel ruolo di cui ah articolo 1, entro il limite dei posti disponibili e sulla base di.domanda adegli interessati da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa legge, i partecipanti ai corsi già banditi ai sensi deu articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 73, che hanno superato gli esami finali e conseguito hattestato di cui al sesto comma dello stesso articolo 13, purché in possesso dei requisiti generali per Taccesso all impiego presso ramministrazione regionale^ L immissione in ruolo a'werrà, in relazione al titolo di studio valutato per l am

27 Resoconti Parlamentari 5847 Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150 SEDUTA 31 Maggio 1983 missione ai corsi, sulla base di distinte graduatorie, comprendenti rispettivamente, per l accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i laureati in scienze agrarie o forestali, e per l accesso alla qualifica di assistente tecnico, i periti agrari e gli agrotecnici. Le graduatorie sono redatte in relazione al punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante alla fine del corso. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l accesso all impiego regionale». (E approvato) dell articolo 6. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 6. E autorizzato per Tanno 1984 l espletamento del secondo corso per la formazione e la specializzazione di numero 100 giovani in possesso di, diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario o di agrotecnico già previsto per Tanno 1979 dall articolo 13, quarto comma, della legge regionale 1 agosto 1977, numero 73 e successive aggiunte e modificazioni. L Assessore regionale per l agricoltura e le foreste è autorizzato a svolgere, successivamente all entrata in vigore della presente legge gli adempimenti all uopo occorrenti. I partecipanti al predetto corso possono essere collocati nel ruolo istituito ai sensi dell articolo 1 della presente legge, nei limiti dei posti disponibili e dopo l applicazione del precedente articolo 5 con le stesse modalità previste dal medesimo articolo. L inquadramento avverrà sulla base di domanda degli interessati da presentare entro irenta giorni dalla data di comunicazione dell esito finale del corso. La spesa occorrente per le finalità del presente articolo sarà prevista nel bilancio della Regione per l esercizio finanziario 1984».. PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti: dalla Commissione: sopprimere il terzo e il quarto comma; dagli onorevoli Damigella ed altri: al primo comma, dopo le parole: «in scienze agrarie» aggiungere: «o in scienze forestali, abilitati all esercizio professionale». Pongo in votazione l emendamento della Conmiissione. Pongo in votazione l emendamento Damigella. Pongo in votazione l articolo 6 nel testo risultante. deltarticolo 7. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 7. Sono altresì collocati nel ruolo di cui al precedente articolo 1, nei limiti dei posti disponibili dopo il collocamento del personale contemplato altarticolo precedente, a domanda degli interessati, i partecipanti ai corsi di base previsti dal piano-quadro di divul-, gazione agricola in attuazione del Regolamento C.E.E. numero 270/1979 del Consiglio, e di cui altarticolo 2, lettera a) della legge, regionale 5 agosto 1982, numero 88, purché in possesso dei requisiti generali per l ammissione' altimpiega presso l Amministrazione regionale. L immissione in ruolo ha. luogo sulla base di apposite graduatorie comprendenti rispet-

28 R esoconti Parlam entatì 5848 Assemblea Regionale Siciliana IX L egislatura 150* SED U TA 31 Maggio 1983 tivamente, per l accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di laurea, e per Tacesse alla qualifica di assistente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in m ateria Tali graduatorie sono redatte sulla base dei punteggi conseguiti alla conclusione del corso di base. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle dispo sizioni vigenti per l accesso all impiego regionale». PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento; sostituire le parole: «All articolo precedente» con le altre: «All articolo 5». Lo pongo in votazione. Pongo in votazione l articolo 7 nel testo risultante. (E approvato) dell articolo 8. DAVOLI, segretario «T itolo II N orm e finali e transitorie Art. 8. L Assessore regionale per l agricoltura e le foreste, per l esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive necessarie per la determinazione delle linee di intervento più adeguate per la soluzione dei problemi attinenti al settore agricolo, anche sotto il profilo della connessione con le azioni di politica agraria nazionale e comunitaria, nonché per lo studio e la elaborazione di schemi legislativi riguardanti i diversi settori di competenza dell Assessorato regionale dell agricoltura e delle foreste, o per l esame e la verifica strutturale e funzionale di macchine ed attrezzature, sia singole che costituenti unità complesse, e per le relative modifiche e adattamenti, o per l introduzione di innovazioni tecnologiche nelle attività agricole e zootecniche e nei processi di trasformazione, valorizzazione ed utilizzazione dei relativi prodotti e sottoprodotti, può conferire speciali incarichi, con l osservanza delle disposizioni dell articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 in quanto compatibili. Gli incarichi sono conferiti ad esperti particolarmente qualificati nelle varie materie; ove possibile, tali incarichi saranno conferiti di preferenza ad esperti segnalati dalle Università siciliane. Per le stesse finalità l Assessore regionale per l agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con agenzie o organismi specializzati, dotati di persona giuridica che abbia svolto attività da almeno tre anni dall entrata in vigore della presente legge. Agli incarichi ed alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste daltarticolo 16 della legge regionale 3 giugno 1975, numero 24 e successive aggiunte e modificazioni. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni». PRESIDENTE. Comimico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento: al terzo comma sostituire le parole: «Persona giuridica» con le altre: «Personalità giuridica». Lo pongo in votazione. Pongo in votazione l articolo 8 nel testo risultante.

29 S Resoconti Parlamentari 5849 Assemiblea Regionale Siciliana IX L egislatura 150* SEDUTA 31 M aggio 1983 dell articolo 9. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 9. Le disposizioni dell articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1978, numero 2 sono estese all Assessore regionale per l agricoltura e le foreste. Gli incarichi relativi sono conferiti, con decreto deh Assessore regionale per l agricoltura e le foreste, ad esperti nelle materie attribuite alla competenza dell Assessorato. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l anno finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni». : PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno sostituire al primo comma le parole: «Le disposizioni» con le altre: «Le facoltà». Non sorgendo osservazioni, cosi rimane stabilito. Pongo in votazione l articolo 9. deu artieolo 10. DAVOLI, segretario f.f-' «Art. 10. L indennità mensile prevista dal secondo comma deu articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1982, numero 88 viene corrisposta nella misura indicata dal comma medesimo a partire dalla effettiva data di inizio dei corsi, anche se precedente all entrata in vigore della suddetta legge. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 150 milioni». dell articolo 11. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 11. Sono abrogati l articolo 10 e il primo comma dell articolo 19 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 73, e ogni altra disposizione non compatibile con la presente legge». FASINO. Chiedo parlare. FASINO. Signor Presidente, propongo che in sede di coordinamento del disegno di legge si provveda ad una migliore formulazione deu articolo specie con riferimento all abrogazione del primo comma dell articolo 19 della legge numero 73 del PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, cosi rimane stabilito. Pongo in votazione l articolo 11. dell articolo 12. DAVOLI, segretario f.f.: «Art. 12. All onere derivante dall applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità del capitolo del bilancio della Regione per l esercizio 1983, codice pluriennale "Fondi speciali destinati al finanziamento di altri interventi». dell articolq 13. DAVOLI, segretario f.f.:

30 Resoconti Parlamentari 5850 Assemblea Regionale SiciUana IX Legislatura ISO» SEDUTA 31 M aggio 1983 «Art. 13. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiimque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione». (E approvato) Si passa alla Tabella A. Invito il deputato segretario a darne lettura. DAVOLI, segretario f.f.: T a b e lla A Ruolo tecnico per l assistenza tecnica e la divulgazione agricola Qualifiche Dirigente t e c n i c o Assistente t e c n i c o TRINCANATO. Chiedo di parlare. Numero posti TRINCANATO. Signor Presidente, la tabella prevede un ruolo tecnico per l assistenza tecnica stabilendo 220 posti per la qualifica di dirigente tecnico e 300 posti per la qualifica di assistente tecnico. Desidererei avere dah Assessore un chiarimento in relazione all articolo 7 della legge perché mentre per coloro che sono beneficiari delle borse di studio la norma approvata mi sembra abbastanza chiara, per i corsisti invece contemplati dau articolo 7 si fa riferimento ad un regolamento della C.E.E. le cui previsioni sono molto incerte. Siccome l articolo 7 prevede che questi corsisti sono collocati nel ruolo di cui al precedente artìcolo 1 nei limiti dei posti disponibili dopo il collocamento del personale contemplato all articolo precedente, non vorrei che si creasse.una aspettativa senza che poi ci sia la possibilità deh inserìmento. Perciò, desidero sapere con esattezza come sono disciplinati questi corsi previsti dal regolamento C.E.E. numero 270/1979. D ALIA, Assessore p er l agricoltura e le foreste. Chiedo di parlare. D ALIA, Assessore p er l agricoltura e le foreste. Signor Presidente, aderisco di buon grado alla richiesta di chiarimento avanzata dal collega Trincanato. Il Regolamento C.E.E. numero 270/ prevede di colmare la carenza di divulgatori agrìcoli nel nostro Paese. A tal fine sono in corso di costituzione alcuni consorzi interregionali e, per quanto riguarda la nostra Regione, tra qualche settimana si dovrebbe definire l accordo per la costituzione di un consorzio tra la Sicilia e la Sardegna. Immediatamente dopo saranno attivati i meccanismi necessari per dare il via a questi corsi che saranno espletati nel giro di alcuni anni, e che dovrebbero consentire la formazione di 286 divulgatori agricoli. Questi corsi saranno gestiti, credo, dal consorzio interregionale; peraltro TAssemblea ha con legge autorizzato il Governo a procedere alla costituzione dì questo consorzio. Se le previsioni sararmo rispettate avremo i primi divulgatori nel 1986 credo che saranno 86 ed è previsto che, in rapporto alla disponibilità dei posti, anche costoro saranno immessi nei ruoli. P er i divulgatori che ultimeranno i corsi dopo il 1986 si prow ederà in seguito. TRINCANATO. La ringrazio, onorevole Assessore, lei è stato di una chiarezza tacitiana.. PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A. sì alzi. Avverto che la votazione finale del disegno di legge verrà effettuata successivamente.

31 Resoconti Parlamentari 5851 Assemblea Regionale Siciliana IX Legismtura 150" SEDUTA 31 Maggio 1983 Richiesta di prelievo. VIZZINI. Chiedo di parlare. VIZZINI. Signor Presidente mi permetto di insistere perché si discuta subito il disegno di legge posto al numero 3 del punto quarto deh ordine del giorno riguardante i borsisti deirassessorato regionale dell agricoltura e foreste. PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, cosi rimane stabilito. Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti in favore dei borsisti dell Assessorato regionale dell agricoltura e delle foreste che prestano servizio presso la facoltà di agraria di Palermo e di Catania» (501/A). PRESIDENTE. Si passa all esame del disegno di legge: «Provvedimenti in favore dei borsisti dell Assessorato regionale dell agricoltura e delle foreste che prestano servizio presso le facoltà di agraria di Palermo e di C atania» (501/A), posto al numero 3. Invito i componenti la prima Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l onorevole Plumari per svolgere la relazione. PLUMARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta. VIZZINI. Chiedo di parlare. VIZZINI. Signor Presidente, vorrei fare qualche considerazione su questo disegno di legge nella qualità di Presidente facente funzioni della prima Commissione, non essendo stato ancora eletto il nuovo Presidente dopo le dimissioni deìtonorevole Mazzaglia da deputato regionale. Abbiamo appena concluso l esame di un disegno di legge che riguarda 11 personale dell Assessorato all agricoltura che è stato assegnato come competenza alla terza Commissione; stiamo adesso discutendo un altro disegno di legge che riguarda la stessa materia che invece è stato assegnato alla prima Commissione. Signor Presidente, vorrei capire qual è il criterio adottato neltinviare questi disegni di legge alle commissioni, perché evidentemente questo modo di procedere nuoce ai nostri lavori e alla qualità della produzione legislativa. Ho voluto fare questa osservazione sul nostro modo di lavorare. Spero che riceva in ogni caso una risposta, perché mi rendo conto che un modo non ortodosso di procedere viene subito colto da chi daltesterno segue la nostra attività e qualche volta è portato ad esprimere critiche che non sempre sono infondate. PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio all esame degli articoli. deltarticolo 1. DAVOLI, segretario f.f.: «A rt. 1. Nelle more deh espletamento dei concorsi previsti dall articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, numero 78, le borse di studio di cui all ultimo comma deltarticolo 19 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 73, nonché le borse di studio indette dalla Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, di cui all articolo 1 della stessa legge regionale 2 agosto 1982, numero 78, sono prorogate sino al 31 dicembre 1983». p r e s id e n t e '. Lo pongo in votazione. deltarticolo 2. DAVOLI, segretario f.f.:

32 Resoconti Parlamentari 5852, Assemblea Regionale Siciliana IX Legislatura 150' SEDUTA 31 Maggio 1983 «Art. 2. Al pagamento degli importi di cui al precedente articolo, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede sulla base di apposita documentazione dei borsisti convalidata dalle istituzioni presso le quali risultano assegnati». PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento: sostituire l articolo 2 con il seguente: «Ai titolari delle borse di studio di cui al precedente articolo 1 può essere corrisposto l importo nlensile previsto dall articolo 25 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 83, limitatamente al periodo dai 1 gemiaio 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, su apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà rilasciata dai borsisti interessati, dalla quale risulti che nel predetto periodo gli stessi hanno continuato a svolgere le attività di studio e di ricerca presso le istituzioni alle quali erano assegnati». VIZZINI. Chiedo di parlare. VIZZINI. Signor Presidente, a nome della Commissione dichiaro di ritirare l emendamento. PRESIDENTE. L Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: sostituire la parola «convalidata» con «vistata»... : Lo pongo in votazione. (E approvato) Pongo in votazione l articolo 2 nel testo risultante. dell articolo 3. DAVOLI, segretario f.f-: «Art. 3. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l esercizio finanziario 1983, la spessa di lire 80 milioni che si iscrive al capitolo del bilancio della Regione per l esercizio finanziario All onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del capitolo del bilancio della Regione per l esercizio finanziario codice pluriennale Fondi speciali destinati al finanziamento di altri interventi. In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione per l anno finanziario 1983 è incrementato deu importo di lire 80 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo del bilancio medesimo». (E approvato) dell articolo 4. DAVOLI, segretario f.f-: «Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. (E approvato) Avverto che la votazione finale del dise' gno dì legge sarà effettuata successivamente-

33 Resoconti Parlamentari 5853 Assemblea Regionale Siciliana IX L e g isla t u r a 150* SEDUTA 31 Maggio 1983 Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledi 1 giugno 1983, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno: gio 1981j numero 93, concernenti provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie (602/A). I ^Comunicazioni. II Elezione di un Assessore regionale. Ili Discussione dei disegni di legge: 1) «Interpretazione autentica dell articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1982, numero 69, che riguarda il personale docente e non docente in servizio presso gli Istituti regionali d arte» (452/A ) (seguito). 2) «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, numero 88 in ordine all adeguamento delle strutture operative forestali» (434/A). 3) «Norme in materia di conferimento di cariche al personale dell Amministrazione regionale e disposizioni per evitare la concentrazione ed assicurare la mobilità negli incarichi di direzione e in materia di nomine presso enti, istituti ed organismi operanti neu amhito della Regione» ( /A ). 4) «Integrazione e modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 1980, numero 127, 6 maggio 1981, numero 96 e 26 marzo 1982, numero 22, in ordine ai giacimenti minerari da cava» (597/A). 5) «Contributi alla Fondazione G. Whitaker con sede in Palermo per la istituzione di im premio e di una borsa di studio sulle ustioni e suua chirurgia plastica e terapia delle ustioni» (510/A). 6) «Interventi in favore dell Espi per la ristrutturazione della collegata Finedii» (591/A). 7) «Pròwidenze a favore della S.p.a. Sicilpa di Palermo» (564/A). 8) «Modifiche alle leggi regionali 4 giugno 1980, numero 55, e 6 mag IV V 9) «Concessione di un contributo alla Cooperativa lavoratori del cinema e del teatro, avente sede in Palermo, per la realizzazione sulla attività svolta dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa quale Prefetto di Palermo» ( /A). Nomina, ai sensi dell articolo 29 del Regolamento interno, di una commissione speciale per l esame dei disegni di legge numero 565 («Nuove norme per la programmazione regionale ed istituzione del Consiglio regionale dell economia, del lavoro e della cultura») e numero 550 («Nuove norme per i liberi consorzi comunali e per l ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana»), di iniziativa governativa, nonché degli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare riguardanti la stessa materia. Elezione di un rappresentante della Regione nel Consiglio direttivo dell Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. VI Votazione finale dei disegni di legge: 1) «Provvedimenti finanziari urgenti per il comparto sanitario» (578/A). 2) «Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e per la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per i, collegamenti con le isole minori» (417/A). 3) «Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 1 agosto 1977, numero 73,' concernente "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività proihozionale in agricoltura» (499/A). Resoconti, f. 789 (500)

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