Il servizio di ASSISTENZA ALL AUTO è prestato da AXA Assistance

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1 Il servizio di ASSISTENZA ALL AUTO è prestato da AXA Assistance Call Center per le richieste di prestazione del servizio: N. Verde (solo per l Italia) Tel (dall estero) Le condizioni di fornitura del servizio e le modalità di richiesta sono regolate dai seguenti articoli: ART.1 Soccorso Stradale (Prestazione valida per sinistri occorsi oltre 3 km dalla residenza e/o domicilio dell Assicurato) Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione o guasto che comporti l immobilizzo del veicolo coperto dall Assicurazione ed avente una massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 q.li. Le prestazioni saranno altresì fornite, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa della Società, qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l Assicurato o per la circolazione stradale. Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico per sinistro di euro 200,00 che la Società tiene a proprio carico, con il limite di 3 sinistri all anno. Su richiesta dell Assicurato la Società organizza i seguenti interventi di assistenza entro il limite del massimale sopra indicato: Dépannage: qualora il veicolo possa essere riparato sul luogo dell incidente o del guasto, la Società prende a carico, esclusivamente, le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato, entro il massimale unico per sinistro sopra indicato. Le spese di riparazione nonché gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell Assicurato; Traino: qualora il veicolo non possa essere riparato sul luogo dell incidente o guasto, la Società si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino del veicolo stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa la Centrale Operativa della Società potrà organizzare il traino del veicolo presso l officina generica più vicina semprechè aperta ed adeguatamente attrezzata ad eseguire le riparazioni del caso; Recupero difficoltoso: qualora poi il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Società si occupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della rete stradale. L intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il limite del massimale unico sopra indicato. nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza; si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo; nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell autosoccorritore al punto di assistenza (II traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; in caso di incidente o guasto avvenuto in autostrada, l operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all Assicurato. ART. 2 Auto in sostituizione Qualora il veicolo Assicurato rimanga immobilizzato e necessiti per le riparazioni di un intervento superiore a 8 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Società mette a disposizione dell Assicurato una vettura a noleggio, adibita ad uso privato, senza autista, categoria c.c.. La vettura è messa a disposizione per il periodo corrispondente al tempo strettamente necessario alla riparazione e comunque con un limite massimo di 48 ore, a chilometraggio illimitato, compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A. Restano sempre a carico dell Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), i pedaggi in genere (autostrade, ecc.), i traghetti, le eventuali multe così come il costo del noleggio eccedente le 48 ore garantite. Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione: tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa della Società; secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio; presso le stazioni di noleggio di dette società; secondo gli orari di apertura delle stesse. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito

2 Non sono considerati guasti" gli immobilizzi del veicolo derivanti da operazioni di manutenzione periodica o da richiami della casa costruttrice. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione. L'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo. ART. 3 - Estensione Territoriale Fermo le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni e/o garanzie, l Assicurazione è valida per sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Repubblica Italiana, compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, F.Y.R.O.M.-Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria nonché i paesi affacciati sul bacino mediterraneo Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi in detto elenco. Art. 4 Invio pezzi dio ricambio all estero Qualora i pezzi di ricambio, indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all estero per guasto, incendio o incidente da circolazione e necessari alla sua riparazione, non possano essere reperiti in loco, la Società provvede ad inviarli, col mezzo più rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l incidente od il guasto del veicolo. La Società provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio fino alla del massimale di euro 250,00 per sinistro. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. Obblighi dell Assicurato: l Assicurato dovrà fornire idonee garanzie bancarie (carta di credito o bonifico bancario) per l importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali; l Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio; l'assicurato è tenuto al rimborso di quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente. la prestazione non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice La prestazione non è effettuata nel caso in cui la Società non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall Assicurato; in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell Assicurato all aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. ART. 5 Autista a disposizione Qualora l'assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia improvvisa, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'assicurato secondo l'itinerario più breve e fino ad un massimale di euro 250,00. Restano sempre a carico dell'assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade, ecc...) e dei traghetti per il rientro del veicolo. Qualora l Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della seguente prestazione: Spese di albergo. ART. 6 Anticipo spese legali (garanzia valida all estero) Qualora, a seguito di guasto del veicolo o incidente da circolazione, l Assicurato dovesse sostenere spese legali impreviste e si trovasse nell impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a - 2 -

3 titolo di anticipo per conto dell Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di euro 500,00 Obblighi dell Assicurato: l Assicurato dovrà fornire idonee garanzie bancarie (carta di credito o bonifico bancario) per l importo anticipato; l Assicurato dovrà comunicare l ammontare dell importo ed inoltre nome indirizzo, recapito telefonico del creditore e motivo dell acquisto relativamente alle fatture da pagare. l'assicurato è tenuto al rimborso di quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro e non oltre 30 (sessanta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente. la Società è disponibile a provvedere, per conto dell'assicurato, al pagamento della fattura a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta dell'intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è effettuata nel caso in cui la Società non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall Assicurato; ART. 7 Spese di albergo Qualora, a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione il veicolo resti immobilizzato oppure non sia in condizione di circolare autonomamente l Assicurato potrà richiedere: la prenotazione e sistemazione in albergo per 1 (una) notte, qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l immobilizzo del veicolo per più di 24 (ventiquattro)ore. la prenotazione e sistemazione in albergo fino ad un massimo di 3 (tre) notti, qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l immobilizzo del veicolo per più di 36 (trentasei) ore con un minimo di 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice. La Società reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno, con un massimale di euro 75,00 per persona e per notte, per un massimo di 3 (tre) notti per sinistro. la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di Soccorso Stradale da parte dell Assicurato alla Centrale Operativa della Società; la prestazione viene fornita solo fuori dal comune di residenza dell Assicurato, la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione escludendo ogni spesa diversa da queste; le notti di pernottamento non sono tra loro cumulabili; le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sonoesclusivamente quelle per l Assicurato e l eventuale passeggero, non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa pezzi di ricambio, ricerca guasti, l attesa per la diagnosi, tagliando periodico e/o campagna di richiamo. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione; qualora l Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, delle seguente prestazione: Rientro alla residenza. ART. 8 - Rientro alla residenza o prosecuzione del viaggi Qualora il Titolare, in viaggio, subisca il furto totale del veicolo di proprietà o sia coinvolto in un incidente da circolazione o il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, o incendio e sempreché le riparazioni richiedano almeno 8 (otto) ore di manodopera certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Società organizza il suo rientro e quello delle persone Assicurate in viaggio con Lui, ognuna rispettivamente fino alla propria residenza al paese di origine, o consente al Titolare ed alle persone Assicurate di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione. La Società, a suo insindacabile giudizio, provvede a mettere a disposizione: il treno (prima classe), un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di euro 400,00 per sinistro ed euro 100,00 per persona; l aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di euro 1.000,00 per sinistro e 250,00 per persona; un veicolo a noleggio di categoria 1200 cc. ad uso privato per la durata massima di 24 ore Obblighi dell Assicurato: su richiesta della Società, è tenuto a fornire copia della denuncia di furto fatta all'autorità competente dal quale risulta la proprietà del veicolo. la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di Soccorso Stradale da parte - 3 -

4 dell Assicurato alla Centrale Operativa della Società; la prestazione viene fornita solo fuori dal comune di residenza dell Assicurato, qualora l Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della seguente prestazione: Spese di albergo. non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa pezzi di ricambio, ricerca guasti, l attesa per la diagnosi, tagliando periodico e/o campagna di richiamo. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione; la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste; le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti dell Assicurato e dell eventuale secondo autista; qualora la Società fornisca all Assicurato un veicolo sostitutivo/a noleggio lo stesso è messo a disposizione con le seguenti modalità: o tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa della Società; o secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito; o presso le stazioni di noleggio di dette società; o secondo gli orari di apertura delle stesse; ed alle seguenti condizioni: o senza autista; o a chilometraggio illimitato; o compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.; o di cilindrata c.c.; o con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell Assicurato. ART. 9 Recupero del veicolo dopo le riparazioni Qualora a seguito di sinistro i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l immobilizzo del veicolo per più di 36 (trentasei) ore con un minimo di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Società, a riparazione avvenuta e a suo insindacabile giudizio, provvede a mettere a disposizione: il treno (prima classe), un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di euro 100,00; l aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di euro 250,00; un veicolo a noleggio di categoria 1200 cc. ad uso privato per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore. la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di Soccorso Stradale da parte dell Assicurato alla Centrale Operativa della Società; la prestazione viene fornita solo fuori dal comune di residenza dell Assicurato, non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa pezzi di ricambio, ricerca guasti e l attesa per la diagnosi. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione; la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste; le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti dell Assicurato; qualora la Società fornisca all Assicurato un veicolo sostitutivo/a noleggio lo stesso è messo a disposizione con le seguenti modalità: tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa della Società; secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito; presso le stazioni di noleggio di dette società; secondo gli orari di apertura delle stesse; ed alle seguenti condizioni: senza autista; a chilometraggio illimitato; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.; di cilindrata c.c.; con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la - 4 -

5 franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell Assicurato; ART Biglietto per recupero del veicolo ritrovato dopo il furto Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato fuori dal comune dalla residenza dell Assicurato, la Società metterà a disposizione dell Assicurato un biglietto di treno (prima classe) o di aereo (classe turistica) per andare a recuperare il veicolo stesso. Il limite di spesa è comunque fissato in euro 200,00. ART. 11 Avviso di sinistro Modalità per la richiesta Per ogni richiesta di assistenza l Assicurato, dovrà contattare al momento dell insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società al seguente numero: Numero Verde (solo per l Italia) Tel (per chiamate dall estero) Nel caso in cui sia impossibile telefonare potrà inviare un fax al numero: La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. l Assicurato dovrà presentarsi come Assicurato Blu Service CARD e comunicare: cognome e nome; numero di targa e tipo/marca del veicolo; luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato; prestazione richiesta. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON SARANNO RIMBORSATE. A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado. ART Esclusioni La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: eventi straordinari non riconducibili a comportamenti dell Assicurato: a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o della Contraente; e) foratura del pneumatico, incendio del veicolo non dovuto a guasto, furto delle chiavi, blocco dell antifurto; eventi riconducibili alla volontà dell Assicurato: a) una mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice; b) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione; c) dolo, fatto illecito del Conducente, compreso il suicidio o tentato suicidio; d) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, raid, rally e relative prove; e) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; f) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall uso di stupefacenti e allucinogeni; g) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); h) smarrimento o rottura delle chiavi, errore o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell indicatore visivo del livello, ecc ); i) circolazione stradale del veicolo al di fuori del periodo di copertura; j) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi: DEFINIZIONI, veicolo assicurato); k) interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. l) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge n 990, e successive modifiche; nel caso di sinistro sia derivante da appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale); - 5 -

6 eventi riconducibili a terzi: a) spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e dazi doganali così come l eventuale importo eccedente il massimale previsto dalla prestazione che sono a totale carico del Conducente/Assicurato e dovranno essere da Lui pagate direttamente al fornitore del servizio; b) spese di sorveglianza e di parcheggio diversi da quelli convenuti dalla Centrale Operativa con l autosoccorritore; c) danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell evento; d) per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili; e) per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore, correlate ad eventi e/o situazioni straordinarie e/o imprevedibili, purché immediatamente comunicate alla Contraente. In tale caso la Società non potrà essere chiamata a rispondere degli eventuali danni provocati dal fornitore. Definizioni Assicurato: la persona fisica, residente in Italia, il cui interesse è protetto dall assicurazione ovvero il titolare della card Blu Service CARD. Incidente: qualsiasi avvenimento improvviso, imprevedibile e violento, esterno alla vittima e indipendente dalla sua volontà; - della Circolazione: qualsiasi urto contro un terzo o un corpo fisso o mobile, qualsiasi versamento senza collisione preliminare, qualsiasi incendio o collisione che provochi l arresto del veicolo sul luogo dell incidente. Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade; B: Strade extraurbane principali; C: Strade extraurbane secondarie; D: Strade urbane di scorrimento; E: Strade urbane di quartiere; F: Strade locali. Veicolo Assicurato: ai sensi della presente polizza si intende il veicolo indicato nell'apposito allegato "istruzione invio dati dal Contraente" appartenente ad una delle seguenti categorie: l autoveicolo fino a 35 q.li, di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato, venduto dalla Contraente, immatricolato e con targa italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di attivazione della copertura (sottoscrizione della Polizza se contestuale); destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente, regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria; in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu)

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