Scheda sintetica sul diritto allo studio (150 ore)

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1 Scheda sintetica sul diritto allo studio (150 ore) Il diritto allo studio è per la prima volta affermato dall art. 10 della l. 300/1970, (Statuto dei lavoratori). Esso è stato meglio precisato dall art. 3 del D.P.R. 395/1988, che prevede per i permessi una misura massima annua pari a 150 ore, e che limita inoltre al 3% delle unità di personale in servizio all inizio di ogni anno il numero dei beneficiari. I CCNL dei vari comparti hanno mantenuto in vita l art. 3 citato. Per la scuola, in particolare, si tratta dell art. 142, c. 1, lett. g), numero 1, del CCNL 24/07/2003. La relativa definizione delle modalità di fruizione è stata demandata ai Contratti Integrativi Regionali (CIR). Il CCNL del 29/11/2007, all art. 4, c. 4, conferma tale previsione. Si tratta poi di andare ad esaminare i vari contratti regionali. Per quanto riguarda il Lazio, è istruttivo leggere i criteri di concessione: ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i criteri di cui all art. 3, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità : 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica; 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale; 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi postuniversitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341/90; 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto ( ad es. seconda laurea), sempre coerenti con la funzione svolta e per i docenti coerenti con l ambito disciplinare insegnato; 6) anzianità di ruolo per il personale con contratto a tempo indeterminato e anni di servizio (almeno 180 gg. per ciascun anno scolastico oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini) per il personale con contratto a tempo determinato; 7) a parità di ogni altra condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità dalla minore età; 8) proseguendo, a parità di condizione, verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi. Nella valutazione sarà motivo di esclusione per i richiedenti il non aver superato almeno un esame nell anno accademico precedente la data della domanda. Nell ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2), quelli in corso precedono quelli fuori corso. Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni

2 previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio. Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall ordinamento universitario o a quello previsto dall ordinamento del singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall art. 3 del D.P.R. 395/1988. Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato. I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato. Ai fini della determinazione del numero dei beneficiari dei permessi, i posti part-time e le frazioni orario danno luogo ad un aumento di pari entità dei permessi concedibili, sempre entro i limiti del 3% della dotazione organica di cui all art. 3. Le graduatorie vengono pubblicate, all albo degli Uffici Scolastici Provinciali, entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche. I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell anno il passaggio o l utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.

3 All.1 Quadro normativo sulle 150 ore Legge , n. 300: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Art Lavoratori studenti I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma. D.P.R , n. 395: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall accordo intercompartimentale, di cui all art. 12 della legge- quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio Art. 3 - Diritto allo studio. 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell anno solare, della riduzione dell orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all inizio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore; b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall amministrazione. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

4 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti. Legge , n. 53: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Art. 5 - Congedi per la formazione 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell arco dell intera vita lavorativa.(n.d.r.) 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Art. 6 - Congedi per la formazione continua

5 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni. 2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione. 3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l occupazione di cui all articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. CCNL : Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il del comparto scuola quadriennio giuridico e 1 biennio economico Art Normativa vigente e disapplicazioni. 1) In applicazione dell art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: a) (omissis ) g) la seguente normativa: 1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio); (omissis )

6 CCNL : Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola quadriennio giuridico e primo biennio economico Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa (omissis ) 4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie: a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l esercizio dei diritti e dei permessi sindacali; c) istituzione di procedure di raffreddamento dell eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica; d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale. (omissis ) Ci sono poi i vari CIR (Contratti Integrativi Regionali)

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