Giornata di studio STRUMENTI FINANZIARI PER L'ECONOMIA REALE E L'AMBIENTE SOCIALE: UN'OPPORTUNITA' DI SVILUPPO LOCALE

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1 Provincia di Torino Servizio Politiche Sociali e di Parità Ufficio programmazione Territoriale Movimento Consumatori AIAB in Piemonte 25/09/2013 Via Maria Vittoria, 12 Torino Sala Consiglieri Giornata di studio STRUMENTI FINANZIARI PER L'ECONOMIA REALE E L'AMBIENTE SOCIALE: UN'OPPORTUNITA' DI SVILUPPO LOCALE Intervento di Gianfranco Visconti: LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL MICROCREDITO E QUELLA DEL SOCIAL LENDING (O PRESTITO TRA PRIVATI) 1) La disciplina del microcredito ed in particolare l erogazione di esso da parte di organizzazioni non profit: l articolo 111 del Testo Unico Bancario (Dlgs 385/1993). Iniziamo dall esame della disciplina legislativa del microcredito. L articolo 7 del Decreto Legislativo n 141 del 2010 rinnovando l articolo 111 del testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel Decreto Legislativo n 385 del 1993, ha introdotto per la prima volta nell ordinamento italiano la disciplina legislativa del microcredito, vale a dire, secondo la definizione corrente in economia, di una forma di credito consistente in prestiti di piccolo importo destinati a persone fisiche o ad imprenditori troppo poveri per ottenere prestiti dalle istituzioni bancarie tradizionali. Ulteriori modifiche al testo rinnovato dell art. 111 TUB sono state apportate dall art. 3 del Decreto Legislativo n 169 del L art. 111, 1 comma, del Dlgs 385/1993 stabilisce che l attività di microcredito può essere esercitata solo dai soggetti iscritti in un apposito elenco disciplinato dall art. 113 TUB, anch esso rinnovato dall articolo 7 del Dlgs 141/2010 e poi modificato dall art. 3 del Dlgs 169/2012. L iscrizione in questo elenco è sostitutiva dell iscrizione nell Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d Italia prevista dal 1 comma dell art. 106 TUB. Questi soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche, a società di persone, a società a responsabilità limitata semplificata di cui all art bis del Codice Civile, ad associazioni ed a società cooperative (comprese, quindi, le cooperative sociali). Dal novero dei destinatari dei microcrediti sono state pertanto escluse le fondazioni perché si ritiene che ne abbiano meno bisogno dato che sono essenzialmente patrimoni destinati ad uno scopo ed i comitati perché presentano le caratteristiche di essere enti associativi con una durata limitata nel tempo e di avere come oggetto il raggiungimento di uno scopo preciso. I microcrediti devono essere finalizzati all avvio od all esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, vale a dire per attività imprenditoriali od anche, riteniamo (dato che

2 il testo parla di lavoro autonomo ), libero professionali svolte in forma di impresa individuale o di società di persone o di società cooperativa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano queste caratteristiche: siano di ammontare non superiore a Euro e non siano assistiti da garanzie reali (pegno o ipoteca). La lettera b) del quinto comma dell art. 111 TUB prevede però che le norme di attuazione di esso che saranno dettate dal Ministero dell Economia, sentita la Banca d Italia, potranno prevedere dei casi il cui l importo del finanziamento erogabile potrà essere superiore a Euro ed in cui le condizioni economiche applicate potranno essere diverse da quelle normali del microcredito (per esempio, in cui sarà possibile richiedere la prestazione di garanzie reali); siano finalizzati all avvio od allo sviluppo di iniziative imprenditoriali oppure all inserimento nel mercato del lavoro. Ma questo secondo caso contrasta con la previsione, della prima parte della stessa norma, per la quale il finanziamento è erogato per l avvio o l esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. Riteniamo, pertanto, che l unico modo per dare un senso a questa norma sia quello di riferirla all avvio di attività libero professionali, per cui l inserimento nel mercato del lavoro di cui parla la norma è quello nelle attività di lavoro autonomo degli esercenti arti o professioni e non quello delle attività di lavoro dipendente; siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Tutte e tre queste lettere del primo comma dell articolo 111 TUB riformato dai Dlgs 141/2010 e 169/2012 ci dicono che per disciplinare il microcredito si è attinto in larghissima misura alla disciplina della misura di promozione del lavoro autonomo, più conosciuta come prestito d onore, disciplinata dal Decreto Legislativo 185/2000 (agli articoli 17 e 18) destinata dapprima ai disoccupati delle aree in ritardo di sviluppo del Mezzogiorno, poi anche di quelli delle aree svantaggiate del resto d Italia, ed, infine, estesa a tutto il territorio nazionale, ma, dal mese di Aprile 2013, ferma per esaurimento delle risorse finanziarie destinate a tutte le misure del Dlgs 185/2000. L attuale Governo, come promesso all atto del suo insediamento, ha recentemente rifinanziato queste misure ma esse non sono ancora operative per problemi tecnici, come risulta dal sito web di Invitalia Spa. La misura sul lavoro autonomo è gestita da Invitalia Spa (azionista unico il Ministero dell Economia), già Sviluppo Italia Spa, già Imprenditoria Giovanile Spa e dalle sue società regionali (che sono passate o stanno passando alle Regioni che, alle volte destinano fondi propri alle misure gestite da Invitalia Spa: non so se la Regione Piemonte lo fa o lo ha fatto in passato) e prevede un mix di agevolazioni (50% di contributo a fondo perduto più 50% di mutuo a tasso fortemente agevolato che coprono l intero investimento iniziale) per l avvio di una attività di impresa individuale o di una attività libero professionale con un investimento iniziale massimo di Euro (più Euro di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività). Ovviamente, il microcredito di cui all articolo 111 TUB non prevede queste agevolazioni se non per quanto riguarda l assenza di garanzie reali del credito erogato. L articolo 111 cita, secondo noi in modo sbagliato, anche la microimpresa che è un altra misura disciplinata sempre dal Dlgs 185/2000 per l avvio di attività imprenditoriali da parte di società di persone costituite da disoccupati con un investimento massimo di Euro (più Euro massimo di spese di gestione del primo anno), quindi, a mio parere, ben al di là di un realistico concetto di microcredito. Inoltre, il problema se un attività di microcredito possa o meno essere rivolta anche a società di persone (vale a dire società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) o ad Srl semplificate, è un altro aspetto della norma che stiamo commentando che mi lascia perplesso, dato che queste società, a mio parere, hanno bisogno di credito ordinario e non di microcredito.

3 Il 2 comma dell articolo 111 TUB prevede che l iscrizione nell elenco degli operatori del microcredito sia subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: forma di società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni) o di società cooperative; capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dal Ministero dell Economia, sentita la Banca d Italia; requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dai decreti di attuazione che saranno emanati dal Ministero dell Economia, sentita la Banca d Italia; oggetto sociale limitato alla sola attività di erogazione del microcredito, che abbiamo esaminato sopra, nonché alle attività ad esso accessorie e strumentali; presentazione di un programma di attività. Le norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell Economia, sentita la Banca d Italia, ai sensi del 5 comma dell art. 111 TUB, riguardano: i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate ed all ammontare dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti di e di Euro per ciascun prestito stabiliti dal comma 1, lettera a), e dal comma 3 ; le caratteristiche dei soggetti senza fini di lucro che possono erogare microcrediti ai sensi del comma 4 (di cui parleremo tra poco); le informazioni da fornire alla clientela. Purtroppo, dopo tre anni dall emanazione della disciplina del microcredito le norme di attuazione ancora non ci sono ma sembra che siano in dirittura di arrivo. Il 3 comma dell art. 111 TUB prevede che tutti i soggetti operanti nel microcredito potranno erogare, ma solo in via non prevalente rispetto al microcredito ordinario di cui al 1 comma dell art. 111 TUB, anche finanziamenti a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché questi siano di importo massimo non superiore a Euro, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, vale a dire di quelle medie praticate in esso. Riteniamo che la non prevalenza di tali prestiti vada correttamente misurata sulla base del totale dell importo delle somme prestate per tutti i microcrediti e non del numero complessivo dei prestiti concessi. L art. 3 del Dlgs 169/2012 ha introdotto nell art. 111 TUB il comma 3 -bis che ha ribadito il concetto, già implicito nel comma 3 appena esaminato, che le attività di concessione di microcrediti finalizzati all avvio od all esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa e quelli a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità devono essere esercitate congiuntamente dagli enti erogatori di microcredito aventi forma giuridica di società di capitali o cooperativa. Facciamo notare che le società cooperative sono particolarmente attrezzate, dal punto di vista degli strumenti giuridici a disposizione e forse anche più rispetto alle società di capitali, alle associazioni ed alle fondazioni per reperire le risorse da impiegare per concedere microcrediti, in quanto oltre al capitale sociale (ed alle eventuali riserve) possono emettere obbligazioni ( strumenti finanziari ) ai sensi dell art c.c. e possono utilizzare lo strumento del prestito sociale, cioè del prestito da parte dei soci, per finanziare la propria attività, realizzando in tal modo un modello di attività abbastanza simile a quello di una vera banca che intanto concede dei prestiti in quanto raccoglie il risparmio (segnaliamo che l art. 111 TUB non prevede nulla sui modi in cui gli organismi gestori del microcredito reperiscono le risorse finanziarie da prestare.).

4 Il 4 comma dell art. 111 TUB, rinnovato dalla lettera h) dell art. 3 del Dlgs 169/2012, prevede poi che i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate nelle norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell Economia ai sensi del 5 comma dello stesso articolo possono concedere solo i microcrediti fino a Euro a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale. Con l espressione soggetti giuridici senza fine di lucro si intendono tutte le forme giuridiche di organizzazione non profit, vale a dire: associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati (anche se quest ultima è una possibilità solo teorica in quanto il comitato è un ente associativo che si costituisce per raggiungere un obbiettivo definito in un periodo di tempo determinato per cui non è un soggetto di lunga durata nel tempo come deve essere necessariamente un organismo erogatore di microcrediti). Per quanto riguarda le organizzazioni non profit dobbiamo ricordare che soltanto per le fondazioni è obbligatoria l esistenza di un patrimonio sin dall atto della costituzione che serve a finanziare l attività dell ente. Gli enti non profit, purtroppo, hanno oggi pochissime risorse da utilizzare per una attività di microcredito, dato che in Italia non abbiamo solo le imprese sottocapitalizzate, ma pure le organizzazioni non profit con grosse difficoltà di fundraising, cioè di raccolta fondi, come dimostrano diversi studi empirici sull argomento. Tornando alle caratteristiche operative di essi, tutti i microcrediti erogati dai soggetti giuridici non profit non devono essere assistiti da garanzie reali, devono essere finalizzati a consentire l inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e devono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti (nel senso, ritengo, di medie ) sul mercato. Inoltre, essi possono svolgere l attività di erogazione del microcredito a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale a tassi (di interesse) adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore, quindi, riteniamo, sia dei costi diretti dell attività di concessione di microcredito che di quelli indiretti o generali che sono sostenuti per il funzionamento della struttura organizzativa del soggetto erogatore (4 comma dell art. 111 TUB sostituito sempre dall art. 3 del Dlgs 169/2012). La condizione per poter esercitare questa attività è l iscrizione del soggetto giuridico senza fine di lucro nell elenco degli organismi erogatori di microcredito previsto dal 1 comma dell art. 111 TUB e disciplinato dall art. 113 TUB, rinnovato dall art. 3 del Dlgs 169/2012. Le caratteristiche di questi soggetti saranno individuate sempre dalle norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell Economia ai sensi del 5 comma dell art. 111 TUB, ma dovranno in ogni caso rispettare i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dalle stesse norme di attuazione. Segnaliamo, infine, che il primo periodo del comma 7 dell art. 112 TUB anch esso rinnovato dall articolo 7 del Dlgs 141/2010 e successivamente modificato dalla lettera m) dell art. 3 del Decreto Legislativo n 169 del 2012 prevede che i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (il 2 Ottobre 2012) i quali, senza fine di lucro (quindi in forma di associazione, fondazione, comitato od anche società cooperativa), raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (quindi soggetti che erogano microcrediti ma anche prestiti di ammontare superiore a questi purché non di molto) possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio). Questa norma serve essenzialmente a legittimare l attività delle c.d. mutue di autogestione o MAG, che sono società cooperative che si sono diffuse in questi anni avendo come oggetto sociale la raccolta di risparmio fra i soci finalizzata all erogazione di prestiti di limitato ammontare alle persone fisiche ed alle piccole imprese. Dato il limite temporale contenuto nella norma, le MAG che si sono costituite e si costituiranno a partire dal 3 Ottobre 2012

5 per operare non potranno che configurarsi come organismi erogatori di microcredito ai sensi dell art. 111 TUB oppure, se di dimensioni maggiori, come Banche di Credito Cooperativo (BCC). 2) La disciplina giuridica del social lending (o prestito tra privati) ed i soggetti che possono esercitare questa attività. Per social lending (dall inglese to lend, prestare), noto anche come peer-to-peer lending, abbreviato in P2P lending e tradotto in italiano come prestito tra privati, si definisce un prestito personale erogato da privati ad altri privati tramite Internet. Questa attività si svolge sui siti web di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell art. 106 del Testo Unico Bancario, il Decreto Legislativo n 385 del 1993 (banche, società finanziarie, ecc.). Nell ordinamento giuridico italiano non c è una disciplina specifica del socisl lending. Il fondamento legale di questa attività è rinvenibile senz altro nel contratto di mutuo definito dall art del Codice Civile come il contratto nel quale una parte consegna all altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità con l aggiunta, ai sensi dell art c.c., degli interessi, se espressamente previsti dal contratto. Il fatto che uno o più soggetti privati (persone fisiche, imprese non bancarie o finanziarie, organizzazioni senza scopo di lucro) prestino denaro ad uno o più altri privati è perfettamente legale sin dalla notte dei tempi. Ciò che un privato (sia persona fisica che giuridica che ente senza personalità giuridica) non può fare è l esercizio professionale, cioè continuativo nel tempo, di questa attività perché questo configura l esercizio dell attività creditizia che può essere esercitata solo dagli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d Italia ed iscritti nell Albo da essa tenuto ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico Bancario. Chi esercita professionalmente l attività creditizia senza questa autorizzazione incorre in sanzioni penali. Il social lending o prestito tra privati o P2P è assimilabile, di solito, dal punto di vista economico ai prestiti personali non finalizzati (cioè che non hanno uno scopo vincolante, come, per esempio, l acquisto di una casa o di un automobile, ecc., ma i cui importi possono essere spesi per qualsiasi finalità), una delle tipologie più frequenti di credito al consumo che, in quanto tali, non prevedono garanzie a protezione del prestatore contro il rischio di fallimento del debitore. Nulla vieta, però, che si possa creare una linea di prestiti P2P finalizzati, per esempio, all avvio di attività di impresa o all acquisto di macchinari o impianti per essa, ecc. Con il social lending, chi presta denaro mediamente percepisce un tasso di interesse più favorevole rispetto a quello proposto dagli intermediari finanziari tradizionali e chi lo riceve in prestito paga un tasso di interesse leggermente più alto rispetto ai finanziamenti a medio termine per l acquisto di macchinari, ecc., ma parecchio più basso rispetto ai tassi del normale credito al consumo. Ciò è possibile perché i costi di intermediazione del social lending sono ridotti, in quanto il prestatore e il richiedente (il contraente il prestito, cioè il debitore) vengono messi in relazione diretta e le imprese o gli enti non profit intermediari, operando sul web con servizi altamente automatizzati, hanno costi operativi molto bassi. Ad ogni richiedente un prestito P2P viene assegnato un rating, cioè un giudizio sul suo livello di affidabilità, interrogando le centrali rischi private (CRIF, ecc.), in modo del tutto simile a quanto fanno le banche e le società finanziarie. Più il livello di questo rating è basso e più i tassi di interesse per i prestatori sono alti per compensare il rischio. Il prestito viene erogato dopo un analisi della documentazione fornita dal richiedente a controprova di quanto dichiarato on line. Al suo ammontare contribuiscono una pluralità (anche decine o centinaia) di prestatori, ognuno con una quota capitale ed un tasso specifico, ed è a tasso fisso, calcolato come media ponderata dei tassi richiesti dai singoli prestatori. Il richiedente restituisce il prestito con una rata di cadenza minima mensile, oppure più lunga (trimestrale, ecc.), normalmente per mezzo di un addebito diretto su

6 conto corrente bancario (RID) ed è poi compito dell intermediario di social lending ridistribuire la rata ai prestatori secondo la quota capitale e la quota interessi spettante a ciascuno. Facciamo notare che questo è quanto avviene di solito nella pratica, ma non esiste oggi nel nostro ordinamento una norma che obblighi la società o l ente di social lending ad offrire il servizio di pagamento, per cui la corresponsione delle rate può avvenire anche mediante pagamenti diretti dal debitore ai creditori, senza passaggi intermedi. Se invece, come avviene di solito nella pratica, l operatore di social lending, cioè il gestore del sito web su cui si svolge questa attività offre il servizio di pagamento, cioè quello di trasferimento di somme di denaro da uno o più soggetti ad uno o più altri soggetti, allora esso rientra giuridicamente nella categoria di operatori definita Istituti di pagamento (IP) dalla normativa europea recepita dalla legge italiana, precisamente dalla Direttiva CE n 64 del 2007 (la c.d. Direttiva PSD Payment Service Directive, recepita in Italia col Decreto Legislativo n 11 del 2010, che al suo articolo 33 ha introdotto il nuovo Titolo V-ter del Testo Unico Bancario, il Dlgs 385/1993, che disciplina appunto gli Istituti di pagamento). Sulla base di questi presupposti normativi, e precisamente del 4 comma dell art. 114-novies TUB, la Banca d Italia, credo all inizio di quest anno (2013), ha autorizzato ad operare due Istituti di pagamento la cui attività principale non è la fornitura di servizi di pagamento ma la gestione di piattaforme web di social lending e dei contratti di prestito fra privati che per mezzo di esse si stipulano: Smartika (che appartiene al Gruppo Banca Sella) e Prestiamoci (che ad Agosto risultava avere sospeso l accettazione clienti ritengo in vista di una ristrutturazione interna) (i siti web sono: e ). Ovviamente, ciò che ha fatto la Banca d Italia è giuridicamente corretto: se un impresa fornisce servizi di pagamento e non è una banca o un Istituto di moneta elettronica essa è un Istituto di pagamento e deve rispondere ai requisiti previsti dalla apposita disciplina. In particolare, dobbiamo segnalare che per legge un Istituto di pagamento deve avere forma giuridica di società di capitali (Spa, Srl o Sapa) e questa deve avere un capitale sociale il cui ammontare viene indicato da Banca d Italia sulla base delle attività che l Istituto di pagamento che chiede l autorizzazione vuole esercitare (come previsto dalle lettere a e c del 1 comma dell art. 114-novies TUB). Per esempio, Smartika, che è una società per azioni, ha un capitale sociale di Euro quindi di poco superiore al capitale sociale minimo delle Spa ( Euro). Proseguendo la descrizione delle vicende che possono avere i contratti di social lending, segnaliamo che, in caso di morosità di uno o più richiedenti, la società o l ente di social lending attiva i programmi di recupero crediti a nome e nell interesse di tutti i prestatori coinvolti. I prestatori partecipano al prestito mettendo in offerta il denaro, in una delle due modalità tipicamente proposte dalla società o dall ente di social lending: l asta al ribasso in cui i prestatori competono tra loro per partecipare al prestito o il tasso fisso stabilito dall ente. Per mitigare il rischio il prestatore può scegliere le tipologie di rischio del richiedente e diversificare così l investimento. Egli, quindi non presta mai la somma offerta ad un singolo richiedente ma essa viene suddivisa su una pluralità (di solito decine ma si può arrivare anche a centinaia) di richiedenti diversi. In alcuni casi le piattaforme web di social lending offrono la possibilità ai prestatori di cedere i propri crediti ad altri prestatori, in una sorta di mercato secondario, per rientrare rapidamente dall investimento in caso di necessità. Quindi, per come è strutturata l attività di social lending, di solito essa riesce a generare prestiti di importo limitato, come il microcredito. Per esempio, i prestiti concessi da Smartika non possono superare i Euro e sono rimborsabili da 24 a 48 mesi. Non vi è, però, come per il microcredito, un limite legale all importo massimo del prestito erogabile. Le imprese di social lending sono organizzazioni for profit, cioè a scopo di lucro. Esse generano il proprio fatturato con una commissione percepita dai richiedenti al momento dell erogazione del prestito e una commissione percepita dai prestatori per il servizio, tipicamente su base annuale e calcolata in percentuale sugli importi prestati e/o sugli interessi percepiti. Attualmente, però, non esiste alcun divieto legale per le società cooperative o per le

7 associazioni e le fondazioni, quindi per gli enti senza scopo di lucro o con scopo mutualistico, di esercitare una attività di social lending, cioè di prestito fra privati senza fornire servizi di pagamento. L attività si potrebbe configurare come un social network che mette in contatto e fa conoscere tra loro persone disposte a prestare e persone che cercano un prestito. I ricavi per il gestore di un sito web di questo tipo potrebbero venire dall adesione dei partecipanti ad esso e dalla consulenza sulla stipulazione del contratto e la gestione del successivo rapporto. Per questo motivo abbiamo finora parlato sempre di imprese e di enti (non profit) di social lending, perché entrambe le modalità sono possibili e lecite. Da un punto di vista giuridico, inoltre, sia il prestatore che il richiedente stipulano un contratto concluso a distanza con l impresa di social lending. In particolare il richiedente si riconosce debitore di un determinato numero di prestatori, ognuno identificato dal suo nickname (solo l azienda o l ente conosce le identità reali, prestatori e richiedenti si conoscono tra loro via nickname). Ma questo non costituisce un obbligo legale, per cui si potrebbero configurare enti di social lending che mettano in contatto, quindi facciano conoscere tra loro, persone che vogliono prestare e persone che cercano un prestito. Il prestito erogato dal prestatore non è protetto da garanzie nel caso di default, cioè di fallimento, del richiedente. In questo caso il o i prestatori saranno dei normali creditori chirografari e non dei creditori privilegiati (i cui crediti, cioè, sono assistiti da privilegio, pegno o ipoteca e pertanto vengono soddisfatti prima dei crediti chirografari). In caso di fallimento dell impresa di social lending, se questa è un istituto di pagamento ai sensi del Testo Unico Bancario modificato dal Dlgs 11/2010, il denaro del prestatore è protetto dalle azioni dei creditori dell azienda stessa e la restituzione delle rate residue prosegue a cura della procedura fallimentare. Questo perché, ai sensi degli artt. 114-duodecies e 144-terdecies del TUB, introdotti dal Dlgs 11/2010, le somme versate all Istituto di pagamento dai prestatori e dai debitori di operazioni di social lending costituiscono un patrimonio distinto da quello della società di capitali che svolge tale attività. Ciò non vale per un ente non profit che esercita l attività di social lending con le modalità che abbiamo esposto in precedenza. Infine, siccome i prestiti di social lending sono effettuati tramite Internet, quindi un mezzo di comunicazione a distanza, vale a dire una tecnologia che permette di stipulare un contratto senza che sia necessaria la contemporanea presenza delle parti o di loro rappresentanti nello stesso luogo fisico, essi, se chi riceve il prestito è un consumatore (cioè una persona fisica che acquista un servizio finanziario qual è un prestito per motivi non inerenti all attività lavorativa da lei eventualmente svolta), costituiscono contratti a distanza di servizi finanziari coi consumatori. Quindi, in questo caso, ad essi si applicano le norme di tutela dei consumatori previste dagli articoli da 67-bis a 67-vicies bis del Codice del consumo, il Decreto Legislativo n 206 del 2005, che si sostanziano, essenzialmente, nel diritto di informazione precontrattuale (cioè nel diritto di ricevere una serie di informazioni previste dalla legge prima che il contratto sia concluso) e nel diritto di recesso dal contratto stesso entro 14 giorni di calendario da parte del consumatore senza penalità e senza che sia necessario indicare il motivo del recesso. 3) Considerazioni conclusive. Per concludere possiamo dire che i due strumenti che abbiamo esaminati, il microcredito ed il social lending, hanno l obbiettivo di venire incontro ai bisogni di credito delle micro imprese, delle persone fisiche singole e delle famiglie che rientrano nella categoria definita col triste eufemismo soggetti non bancabili, cioè quelli ai quali le banche non fanno credito. Questa categoria è composta, a sua volta, da due sub-categorie di soggetti, vale a dire: i soggetti che avevano accesso al credito ma in seguito sono stati protestati, segnalati come cattivi pagatori, ecc. e che pertanto non possono più essere affidati dalle banche (in maggioranza imprese e lavoratori autonomi);

8 i soggetti che non possono accedere al credito perché non hanno un lavoro fisso oppure hanno un lavoro precario od un reddito basso, che non possono prestare garanzie perché non hanno proprietà immobiliari, risparmi da parte, terze persone che garantiscano per loro (fideiussori), ecc. (in maggioranza persone fisiche - consumatori). Con l attuale crisi economica del nostro paese questa platea di soggetti si sta allargando a vista d occhio ed il credit crunch, cioè il razionamento, la diminuzione dei crediti messa in atto dalle banche italiane negli ultimi anni contribuisce ulteriormente alla sua crescita. Sperare che il microcredito ed il social lending possano risolvere da soli il problema del credito a questi soggetti è, chiaramente, un illusione. Occorre, in primo luogo, una crescita del credito bancario ordinario ed una evoluzione dei suoi prodotti / servizi. Ma io penso che se essi riusciranno a mobilitare delle risorse finanziarie significative, sia pure di importo non elevatissimo, ed a concedere piccoli prestiti ad alcune decine o addirittura centinaia di migliaia di persone, tutto questo potrà dare un importante contributo al superamento della crisi attuale. E questo è senz altro un obbiettivo realistico, possibile. Un ultima riflessione. Uno dei motivi del ritardo del nostro sistema, sia economico che finanziario, è quello di essere troppo banco centrico, cioè di poggiare tutto sulle banche tradizionali e di mancare di canali e, quindi, di attori alternativi per l erogazione del credito. L unica vera alternativa sono gli incentivi pubblici, ma in questo periodo sono ridotti al minimo. L affermarsi di canali alternativi di credito ad ampio spettro di clienti come il microcredito e il social lending (destinati ai soggetti non bancabili in precedenza identificati) ed anche di canali alternativi specializzati per il credito e le partecipazioni nel capitale di rischio delle imprese, soprattutto quelle innovative, come il venture capital, il seed capital, il private equity, il crowdfunding non può avere, secondo noi, l obbiettivo di sostituire il sistema bancario ma ad affiancarlo e a fargli concorrenza, sia pure da posizioni di nicchia, limitate quantitativamente ma tali da spingerlo a migliorare i suoi servizi alle famiglie ed alle imprese per non perdere significative quote di mercato, sia nella clientela retail (singoli e famiglie) che nella clientela corporate (imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro). Gianfranco Visconti

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