MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

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1 MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. E' questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile Legge 69/2009), che ha come scopo la composizione dei conflitti che nascono tra i soggetti privati in relazione a diritti disponibili. Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile. La mediazione civile nasce dalla constatazione che molti conflitti tra soggetti privati possono essere risolti non soltanto attraverso la netta individuazione dei torti e delle ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli, tendenti a rinegoziare o a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi dei rapporti. In tal modo, si rende possibile il prolungamento di tali rapporti senza giungere necessariamente alla loro cessazione definitiva. Il suo obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo ad individuare una soluzione mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l'ausilio di un terzo neutro: il mediatore. Il mediatore civile, infatti, a differenza del giudice che è strettamente vincolato al principio della domanda, può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti nell ottica di una prospettiva futura. Chiamando in causa nel proprio processo gli stessi attori della controversia e conducendoli all'individuazione di una soluzione al conflitto in cui non ci siano né vincitori né vinti, la mediazione offre un modo di affrontare il tema del conflitto come una dimensione naturale nel processo di evoluzione di un sistema organizzato, che trova applicazione in ogni ambito della vita. Proprio per perseguire tali scopi, sono state individuate delle particolari materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce una vera e propria condizione di procedibilità. Si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi anche oltre la definizione della singola controversia (ad esempio, la

2 locazione, l affitto d azienda, le successioni ereditarie, il condominio). Oppure di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale (danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione). Oppure ancora, in presenza di alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari, finanziari). In particolare, il ricorso alla mediazione civile (o agli altri procedimenti di conciliazione previsti dalla legge) è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia di: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno per responsabilità medica; risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo; contratti assicurativi, bancari e finanziari. Allorquando vi siano controversie relative a queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l obbligo di tentare prima la mediazione (oppure gli altri procedimenti conciliativi previsti dalla legge). In tali materie, quindi, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale: la parte che intende agire in giudizio ha l onere di tentare prima la mediazione. Il mancato ricorso alla mediazione può essere eccepito dal convenuto (obbligatoriamente nel primo atto difensivo a pena di decadenza) oppure rilevata d'ufficio dal giudice (non oltre la prima udienza). Se il giudice rileva che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa l udienza successiva dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione della mediazione. Allo stesso modo provvede quando non si è fatto ricorso alla

3 mediazione, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il preventivo ricorso alla mediazione non è obbligatorio in caso di azioni a tutela di interessi superindividuali previsti dal codice del consumo. In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione è facoltativo ed è anche prevista l eventualità che sia il giudice ad invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di mediazione, quando la natura della causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscono. Il giudice può, comunque e in qualunque momento (anche in sede di giudizio d'appello), invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione, se la ritiene possibile dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti (invito che deve essere rivolto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni oppure, se questa non è prevista, prima della discussione della causa). Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione della mediazione (se la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione). Lo svolgimento della mediazione non preclude comunque la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (anche perché il mediatore è privo di qualsiasi potere di intervento relativamente alle situazioni di emergenza) ne' la trascrizione della domanda giudiziale. Non si può ricorrere alla mediazione (né a quella obbligatoria, né a quella su invito del giudice): nei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (finalizzati a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo; la mediazione può comunque operare successivamente); nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti interdittali (nella fase di merito è comunque ammessa la mediazione); nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata (allo scopo di non favorire manovre dilatorie da parte del debitore esecutato);

4 nei procedimenti in camera di consiglio (per la maggiore flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere); nell'azione civile esercitata nel processo penale (in quanto subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso). Se un contratto oppure uno statuto societario prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di una delle parti, dispone il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della mediazione. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, purchè sia iscritto nel registro dei mediatori (se non lo è, davanti a un altro organismo che sia iscritto), anche se è sempre possibile per le parti scegliere un organismo diverso. Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori Tutti gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, possono costituire organismi di mediazione. Gli organismi devono essere iscritti nel registro degli organismi di conciliazione. Il Ministro della Giustizia disciplina con appositi decreti la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di sezioni separate specializzate, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi. L'organismo deposita presso il Ministero la domanda di iscrizione nel registro e il proprio regolamento di procedura e il codice etico dei quali comunica successivamente le eventuali variazioni. Nel regolamento devono essere previste le modalità telematiche di mediazione eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate per l approvazione le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati.

5 La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della Giustizia (assieme al Ministero dello Sviluppo Economico per gli affari in materia di consumo) il quale valuta anche l'idoneità del regolamento. Presso il Ministero della Giustizia è istituito anche l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto ministeriale che lo istituisce stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché le modalità di svolgimento dell'attività di formazione in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Lo stesso decreto stabilisce inoltre la data a decorrere dalla quale detta formazione costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. Organismi presso a tribunali I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali messi a loro disposizione dal Presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti nel registro a semplice domanda, previa verifica del possesso dei requisiti minimi. Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio Anche i consigli di altri Ordini professionali (ingegneri, commercialisti, periti, ecc.) possono istituire, per le materie di loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, organismi speciali. Tali enti, però, oltre che ad avvalersi di proprio personale, devono anche utilizzare locali propri. Gli organismi autorizzati dal Ministero e quelli istituiti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, previa verifica del possesso dei requisiti minimi. Disciplina applicabile e forma degli atti Il procedimento è disciplinato da un regolamento privato del quale deve dotarsi ciascun organismo di mediazione.

6 Il regolamento deve contenere le modalità di nomina del mediatore (in modo che ne sia assicurata l'idoneità e l'imparzialità) e garantire la riservatezza del procedimento. Non sono previste formalità per gli atti del procedimento e la mediazione può anche svolgersi secondo modalità telematiche, purchè sia previsto e disciplinato dal regolamento. Accesso alla mediazione Si accede alla mediazione mediante semplice domanda scritta che va depositata presso l organismo scelto. Se per la stessa controversia sono presentate più domande, la mediazione si svolge dinanzi all'organismo che per primo ha ricevuto la domanda. La domanda deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (requisito formale minimo che permette di individuare la controversia agli effetti della prescrizione e della decadenza). Ogni avvocato, al quale una parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la riguarda, ha il dovere di informarla, per iscritto e all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla mediazione civile e delle agevolazioni fiscali previste. L'avvocato informa l'assistito anche dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il professionista non provvede a tali obblighi di informazione, il contratto concluso con l'assistito è annullabile. Tale comunicazione è sottoscritta dall assistito e deve essere allegata all atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Procedimento Una volta ricevuta la domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. Quindi, ne dà comunicazione all'altra parte con qualunque mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari (dove non sia possibile, egli può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, ai quali spetta un distinto compenso aggiuntivo). Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede

7 dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento e il mediatore deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la soluzione della controversia. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi: Viene presentata la domanda di mediazione il responsabile dell organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda) viene data comunicazione all altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l organismo nomina uno o più mediatori ausiliari) il mediatore cerca un accordo amichevole: 1) 2) se si raggiunge l accordo se non si raggiunge l accordo (conciliazione), il mediatore redige (conciliazione), il mediatore forma processo verbale, sottoscritto dalle processo verbale con l indicazione della parti proposta e delle ragioni del mancato accordo l accordo (non contrario all ordine pubblico o a norme imperative), che inizia il processo civile può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore quando il provvedimento che definisce il o inosservanza, viene omologato con giudizio corrisponde interamente al

8 decreto del Presidente del Tribunale, contenuto della proposta conciliativa, il nel cui circondario ha sede l organismo, giudice: previo accertamento della regolarità a) esclude la ripetizione delle spese formale; della parte vincitrice che ha rifiutato la il verbale omologato è titolo esecutivo proposta, relativamente al periodo per l espropriazione forzata, per successivo alla stessa; l esecuzione in forma specifica e per b) condanna al pagamento delle spese l iscrizione di ipoteca giudiziale; processuali di controparte; c) condanna al versamento di un ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Dovere di riservatezza Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo è tenuto all obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9. Il mediatore è inoltre tenuto, salvo consenso della parte dalla quale provengono le informazioni, alla riservatezza nei confronti delle altre parti circa le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di colloqui separati. Inutilizzabilità e segreto professionale Salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate in un giudizio avente lo stesso oggetto anche parziale, che sia stato iniziato o riassunto in seguito all'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere costretto a deporre davanti ad alcuna autorità sulle dichiarazioni e sulle informazioni apprese nel corso della mediazione.

9 Durata Il procedimento di mediazione non può durare più di 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione (oppure dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa), non è soggetto a sospensione feriale e non si computa ai fini delle disposizioni sulla cd ragionevole durata del processo. La mediazione può avere 3 potenziali esiti: esito positivo (accordo amichevole); esito negativo con successiva adesione delle parti alla proposta del mediatore; esito negativo (per mancato accordo amichevole o per mancata adesione alla proposta del mediatore). 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore (in veste di semplice facilitatore dell accordo) forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti. 2. Se l'accordo non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione informandole prima delle possibili conseguenze relative al pagamento delle spese processuali. Egli può comunque formulare la proposta in qualunque momento del procedimento, se le parti gliene fanno concorde richiesta. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto ed esse, sempre per iscritto ed entro 7 giorni, fanno pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta (in mancanza di una risposta nel termine, la proposta si considera rifiutata). Se tutte le parti aderiscono alla proposta, il mediatore forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. L'accordo raggiunto (sia quello amichevole, che quello su proposta del mediatore) può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo degli obblighi stabiliti. Se con l'accordo, sono conclusi contratti o atti previsti di cui all'art del codice civile, per la trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.

10 3. Qualora la conciliazione non riesca, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; anche in questo caso, il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Nello stesso verbale, il mediatore indica la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo ed una copia viene rilasciata alle parti che la richiedono. Efficacia esecutiva ed esecuzione Se il contenuto del verbale di accordo non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, l atto può essere omologato dal Presidente del Tribunale competente su istanza di parte, previo accertamento della regolarità formale. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Spese processuali Qualora vi sia piena corrispondenza tra il contenuto della proposta formulata dal mediatore e il provvedimento che in seguito definisce il giudizio, è prevista una rilevante eccezione al principio della soccombenza. Il Giudice, infatti, esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente (quelle riferibili al periodo successivo alla formulazione della proposta), nonché al pagamento di un'ulteriore somma a favore dello Stato a titolo di sanzione. La disposizione si applica anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto agli esperti. Se invece il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore, il Giudice può comunque, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, escludere (indicandone esplicitamente i motivi) la restituzione alla parte vincitrice delle spese sostenute per l'indennità del mediatore e il compenso degli esperti.

11 Obblighi del mediatore Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli proporrà alle parti una soluzione della controversia (come tale fondata sulla logica della distribuzione delle ragioni e dei torti). Il mediatore e i suoi ausiliari non possono percepire compensi direttamente dalle parti oppure assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati (con l esclusione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio). Il mediatore, inoltre, deve: sottoscrivere, per ciascuna mediazione per la quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità; informare subito l'organismo e le parti quando esistono ragioni che pregiudichino l'imparzialità nello svolgimento della mediazione; formulare le proposte di conciliazione rispettando l'ordine pubblico e le norme imperative; corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. Su istanza di una delle parti, il responsabile dell'organismo può sostituire il mediatore. Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, il regolamento individua l organo competente a decidere sull'istanza. Mediazione nell'azione di classe La mediazione non costituisce condizione di procedibilità relativamente all azione di classe prevista dal codice del consumo. Al tempo stesso, l azione di classe non preclude la mediazione civile. La conciliazione avvenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione alla classe, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. Risorse, regime tributario e indennità

12 Al di là delle ipotesi in cui sia obbligatorio il ricorso a questo istituto o in cui sia il Giudice ad invitare le parti a ricorrervi, sono previsti degli strumenti finalizzati ad incentivare i privati a comporre i loro conflitti tramite la mediazione civile. In particolare è prevista un agevolazione fiscale in forma di credito di imposta. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla mediazione civile sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Con decreto ministeriale sono determinati: l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; i criteri per l'approvazione delle indennità proposte dagli organismi di mediazione privati; le maggiorazioni massime (comunque non superiori al 25%) delle indennità dovute nell'ipotesi di successo della mediazione; le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria. Soltanto nei casi di mediazione obbligatoria (in quanto condizione di procedibilità del giudizio), le parti ammesse al gratuito patrocinio sono esonerate dal pagamento dell'indennità del mediatore. A tal fine, la parte esonerata è tenuta a depositare presso l'organismo di conciliazione un apposita dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta del mediatore, la documentazione necessaria a comprovarlo. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione al variare del costo delle vita su base Istat. Credito d'imposta Alle parti che hanno corrisposto l'indennità ai mediatori è riconosciuta, in caso di successo della mediazione, un agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta fino a 500 euro, che deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. In caso di insuccesso della mediazione, il credito

13 d'imposta è ridotto della metà. Esso non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. DEFINIZIONI Il D.Lgs. 28/2010 inizia delineando alcuni concetti basilari al fine di delimitare l istituto rispetto ai fenomeni della conciliazione giudiziale e dell'arbitrato. Vengono infatti definiti: DIRITTI INDISPONIBILI: i diritti che non possono essere liberamente esercitati, ma che il titolare non può alienare (trasferire), e a cui non può rinunciare. Ne sono esempi i diritti della personalità (il diritto alla libertà personale, il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ecc.). DIRITTI DISPONIBILI: i diritti che il titolare può alienare o a cui può rinunciare (ne sono un esempio il diritto di proprietà, i diritti di obbligazione, i diritti patrimoniali sui beni immateriali, ecc.). MEDIAZIONE: l attività svolta da un terzo imparziale finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia o ad una proposta di risoluzione; CONCILIAZIONE: intesa come esito positivo (composizione di una controversia) dell attività di mediazione; MEDIATORE: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti (caratteristica che allontana la mediazione da forme arbitrali o pararbitrali di risoluzione delle controversie); ORGANISMO: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione Avv. Elena Pauselli

14 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto,

15 nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n Art. 2 Controversie oggetto di mediazione 1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'. 4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo. Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Art. 4 Accesso alla mediazione 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per

16 determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. 2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione. Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a

17 procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. Art. 6 Durata 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

18 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale. Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Art. 8 Procedimento 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. 4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Art. 9 Dovere di riservatezza 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

19 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Art. 10 Inutilizzabilita' e segreto professionale 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. Art. 11 Conciliazione 1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere

20 autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Art. 13 Spese processuali 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese

21 sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 3. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 4. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. Art. 14 Obblighi del mediatore 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. 3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo. Art. 15 Mediazione nell'azione di classe 1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE Art. 16

22 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23 Art. 17 Risorse, regime tributario e indennita' 1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

24 7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. Art. 18 Organismi presso i tribunali 1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

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