Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino
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- Ilaria Guerra
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1 1 Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino Latina - Corso G. Matteotti n. 101 COMITATO ESECUTIVO ESTRATTO DAL VERBALE N. 74 DELLA SEDUTA DEL 22/02/2016 L anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 10,15, in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot. n del OMISSIS DELIBERAZIONE N OGGETTO: Dilazioni consortili nuova regolamentazione. Presenti, al momento dell adozione del presente provvedimento, i Signori: CROCETTI Carlo - Presidente PERFILI Argeo - Vice Presidente CELEBRIN Pietro Gregorio - Componente NARDONI Antonio - Componente ZANARELLA Luca - Componente Assente il Sig. Sono altresì presenti: ROMAGNOLI Carlo CORBO Natalino ZOCCHERATO Cristina Presidente del Collegio dei Revisori Contabili Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Presidente il Sig. CROCETTI Carlo Segretario la Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina
2 2 Segue deliberazione 1076/C.E. PREMESSO: IL COMITATO ESECUTIVO CHE, all art. 48 dello Statuto consortile, sono disciplinati i ruoli di contribuenza del Consorzio di Bonifica come di seguito riportato: I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al Servizio Riscossione Tributi competente nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette ; CHE i contribuenti consortili, che si trovano in una temporanea situazione di difficoltà economica, e quindi nell impossibilità di pagare in un unica soluzione i contributi iscritti a ruolo indicati nelle cartelle di pagamento pervenutegli (ad esempio: per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi), possono rivolgersi al Consorzio per ottenere la dilazione del debito; CHE, con deliberazione n. 726/C.E. del , il Consorzio stabilì di elevare a n. 60 le rate delle dilazioni di pagamento e ad. 100,00 l importo minimo di ciascuna rata delle dilazioni; CHE, da una recente verifica effettuata delle dilazioni concesse dall anno 2014, è emerso che almeno un terzo delle dilazioni concesse non risulta regolare nella maggior parte dei casi perché non è stato effettuato alcun pagamento e in minor parte perché sono stati effettuati solo alcuni dei pagamenti previsti dal piano di rientro; CHE, inoltre, persiste la situazione di difficoltà finanziaria del Consorzio che non consente di effettuare con regolarità i pagamenti dovuti per acquisti di beni e servizi per lo svolgimento delle attività istituzionali dell Ente; CHE, pertanto, si ritiene necessario stabilire una nuova regolamentazione della concessione delle dilazioni di pagamento dei contributi consortili; CHE, a tal fine, è stato predisposto dall Area Amministrativa del Consorzio un nuovo regolamento per la concessione delle dilazioni di pagamento in questione, che si allega; RITENUTO, pertanto, di stabilire che le dilazioni di pagamento dei contributi consortili siano disciplinate dall allegato nuovo regolamento; VISTO il vigente Statuto Consortile; a voti unanimi D E L I B E R A LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; DI stabilire che le dilazioni di pagamento dei contributi consortili siano disciplinate dall allegato nuovo regolamento; LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall art. 17 della L.R. n. 50/94, dall art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall art. 120 della L.R. 10/2001. IL PRESIDENTE f.to (Carlo CROCETTI) IL SEGRETARIO f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
3 Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino LATINA - C.so G. Matteotti, Tel. (0773) Fax (0773) Casella postale n Codice Fiscale [email protected] - posta certificata: [email protected] REGOLAMENTO DELLE DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI Art. 1 - Ambito di applicazione La dilazione può essere concessa per il pagamento dei seguenti contributi consortili iscritti a ruolo e non pagati: _ contributo ordinario; _ contributo di utenza irrigua. L'importo minimo dilazionabile è pari ad 500,00. La dilazione deve essere richiesta per tutti i contributi su cartella che risultino non pagati e, in caso di precedenti dilazioni, solo se queste sono state completamente assolte. Art. 2 - Presentazione delle istanze L'istanza di dilazione deve essere presentata al Consorzio dal contribuente, direttamente o tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, secondo il modello predisposto dal Settore Catasto dell'ente, debitamente sottoscritta, menzionando tutte le cartelle per le quali si chiede la dilazione e allegando copia di un documento di identità. Nel caso delle società, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con allegati la visura della Camera di Commercio o l estratto del verbale dell assemblea dei soci dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale ed il relativo documento di identità. Art. 3 - Effetti sulle procedure di riscossione coattiva La concessione della dilazione, relativamente ai contributi dilazionati, non determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, inibisce l'avvio di nuove azioni cautelari ed esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate.
4 Gli interessi di mora e gli oneri accessori maturati sino alla data di inizio della dilazione devono essere corrisposti in occasione del versamento della prima rata. Art. 4 - Piano di dilazione La dilazione è calcolata sul debito per contributi relativo alle annualità ammesse al beneficio, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, aventi cadenza mensile, nel numero sotto indicato da intendersi come numero massimo di rate: _ importi da 500,00 a 1.999,996 rate mensili _ importi da 2.000,00 a 4.999,9912 rate mensili _ importi da 5.000,00 a 9.999,9924 rate mensili. Per importi da ,00, in su la dilazione sarà concessa previa deliberazione del Comitato Esecutivo dell Ente. Inoltre per ogni richiesta di dilazione è richiesto il versamento di un acconto almeno del 20% del valore dei contributi da cartella da pagare. Il pagamento della prima rata è fissato per l'ultimo giorno del mese di inizio della dilazione. La scadenza delle rate successive è fissata per l'ultimo giorno di ciascun mese previsto nel piano. Art. 5 - Interessi Il tasso di maggiore dilazione applicato all'importo dilazionato è pari al 5% annuo pari alla media dei tassi applicati dal Tesoriere sulle anticipazioni degli ultimi due anni. Gli interessi sono calcolati dalla data di inizio del piano di dilazione fino alla scadenza dell ultima rata ed i relativi dietimi sono corrisposti unitamente a ciascuna rata dovuta. Il tasso di dilazione sarà modificato con deliberazione del Comitato Esecutivo. Art. 6 - Mancato pagamento Il mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, successive alla prima fanno decadere il consorziato dal beneficio della dilazione e l'importo ancora dovuto sarà riscuotibile immediatamente in un'unica soluzione.
5 A seguito della decadenza di una dilazione, sarà possibile richiedere per una sola volta la dilazione per i medesimi contributi. A seguito della decadenza si provvederà alla ripresa dell'azione di recupero coattivo. Ai fini della determinazione dell'importo da riscuotere si terrà conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato ed il debitore sarà considerato in mora dalla scadenza dell'ultima rata pagata. Da tale data sono dovuti gli interessi moratori sulla parte residua dell'importo iscritto a ruolo conteggiati al tasso di dilazione stabilito dall Ente. Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego Il Consorzio, effettuata l'istruttoria, compresa la verifica della regolarità o meno di una precedente dilazione, adotta il provvedimento di concessione della dilazione, ovvero di diniego, a firma del legale rappresentante. Della dilazione sarà data comunicazione al consorziato, indicando, in caso di esito favorevole, la data di inizio della dilazione, la scadenza della prima rata, le successive scadenze ed il tasso di interesse applicato. Art. 8 - RILASCIO CERTIFICATI La presentazione della domanda di dilazione dei tributi consortili, interrompe eventuali provvedimenti di chiusura contatori per morosità in atto; l'accettazione della domanda di dilazione comporta (previo pagamento dei costi di riallaccio contatori previsti) la riapertura dei contatori stessi. All'utente non in regola con il pagamento dei contributi consortili non verrà rilasciato alcun certificato. Il Consorzio provvederà al rilascio del certificato, in seguito al pagamento anche solo della prima rata del piano di rateizzazione, a condizione che i pagamenti pregressi siano stati ultimati. Art. 9 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.
6 Art. 10 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO Al presente Regolamento dovrà essere data adeguata pubblicità tramite inserzione nel sito istituzionale del Consorzio (
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