I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

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1 I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO 1

2 CODICE PENALE Articolo Abuso d ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca a ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. 2 Articolo 323-bis 3 Circostanza attenuante. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 1 Articolo così sostituito, prima, dall'art. 13, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione, e poi dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172). Si riporta il vecchio testo dell articolo 323 del Codice Penale: Articolo Abuso d ufficio - Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni. 2 La Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1998, n. 447 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1999, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 79 Cost. 3 Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Successivamente l'art. 6, L. 29 settembre 2000, n. 300 ha inserito i riferimenti agli articoli 316-ter e 322-bis rispettivamente dopo le parole 316-bis e

3 CODICE DI PROCEDURA PENALE Articolo Sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione 5, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all interrogatorio dell indagato, con le modalità indicate agli artt 64 e La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. 7 Articolo Presentazione della richiesta del pubblico ministero 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma Si riporta il vecchio testo dell articolo 289 del Codice di Procedura Penale: Articolo Sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall articolo 287 comma La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. 5 Vedi gli artt e gli artt. 358, 359, 360 del c.p.p. 6 Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 16 luglio 1997, n. 234 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172). 7 La Corte Costituzionale, con sentenza gennaio 1994, n. 5 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1994, n. 6, Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in relazione all'art. 3 Cost. 8 Si riporta il vecchio testo dell articolo 416 del Codice di Procedura Penale: Articolo Presentazione della richiesta del pubblico ministero - 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 9 Comma così modificato dall'art. 17, L. 16 dicembre 1999, n Il testo precedentemente in vigore, in cui il secondo periodo era stato aggiunto dall'art. 2, L. 16 luglio 1997, n. 234 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172) - e le disposizioni non si appicavano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o fosse già stato emesso decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 234 del 1997, così disponeva: 1. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3. 3

4 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 10 Articolo Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta. 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. 2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione. 3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. 4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare 10 La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo-5 aprile 1991, n. 145 (Gazz. Uff. 10 aprile 1991, n Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost. 11 L'intero libro VIII, originariamente composto dagli articoli da 549 a 567, è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 549 a 559, ai sensi dell'art. 44, L. 16 dicembre 1999, n Il testo dell'art. 555, come modificato dall'art. 2, L. 16 luglio 1997, n. 234 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 234) e dall'art. 192, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247, dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188, così disponeva: Articolo 555. Decreto di citazione a giudizio. 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione; f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio; g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), f). 3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.. In merito a tale formulazione la Corte costituzionale si è così pronunciata: con sentenza gennaio 1993, n. 10 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1993, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del terzo comma, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa; con sentenza gennaio 1995, n. 27 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 2, in relazione all'art. 414 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 Cost.; con sentenza 23 novembre-11 dicembre 1995, n. 497 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e). 4

5 l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. 5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili 5

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