PRIMO PIANO. Segue da pag. 1. Quesito di Diritto dell'informatica n /DI (*) CERTIFICAZIONE DI MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
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- Battista Guidi
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1 PRIMO PIANO Segue da pag. 1 Quesito di Diritto dell'informatica n /DI (*) CERTIFICAZIONE DI MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA In risposta alla richiesta, relativa alla possibilità di accertare e certificare che un messaggio di posta elettronica sia stato recapitato in una determinata casella di posta e ad una certa data ed ora, valgono le considerazioni che seguono. Si ritiene opportuno anzitutto prendere le mosse dall intento di definire il valore giuridico di un messaggio di posta elettronica, anche in relazione alla possibilità che lo stesso assurga a prova in un eventuale giudizio. Se, infatti, per le caratteristiche di seguito definite, non si porrebbero particolari problemi nel caso in cui si trattasse di un messaggio di posta elettronica certificata, diversamente, la definizione del valore giuridico della posta elettronica ordinaria presenta profili di maggiore criticità e rappresenta una tematica più controversa e dibattuta anche in giurisprudenza. In tale seconda ipotesi, infatti, partendo dalla circostanza che l tradizionale è indubbiamente riconducibile alla categoria dei documenti informatici, in ragione della definizione che di essi viene fornita all art. 1, comma 1, lettera p), del CAD (Codice dell amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005), quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, è bene far presente che, da un lato, c è stato chi ha ritenuto che la stessa sia da considerarsi semplice documento informatico privo di firma, attesa la quasi completa assenza di garanzie 1 / 5
2 che consentano di attribuire al messaggio di posta elettronica una paternità certa. A nulla rileverebbe, secondo tale orientamento, il dispositivo di riconoscimento tramite e per l accesso alla posta elettronica, dal momento che quest ultimo sarebbe privo della necessaria connessione logica con i dati elettronici che costituiscono il messaggio (si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera q), del CAD, per firma elettronica si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ). Per tale motivo, il valore probatorio dell ordinaria, in quanto documento privo di firma, sarebbe da rinvenirsi nell art c.c., alla stregua del quale le riproduzioni informatiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate solo se colui contro il quale sono prodotte non le contesta tempestivamente disconoscendone la conformità ai fatti o alle cose medesime (in questo senso, Tribunale di Roma - 27 maggio 2010). Dall altro lato, invece, è stato sostenuto che l ordinaria è, a tutti gli effetti, un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice e, in quanto tale, liberamente valutabile dal giudice sia in ordine all idoneità della medesima a soddisfare il requisito della forma scritta sia pure per ciò che riguarda il suo valore probatorio, ai sensi degli artt. 20, comma 1-bis e 21, comma 1, del CAD. Tale impostazione si fonderebbe sul presupposto che lo e la utilizzati per accedere alla casella di posta elettronica rappresentano mezzi di identificazione informatica e, come tali, rientrerebbero nella definizione di firma elettronica prevista dal legislatore (si vedano, sul punto, tra gli altri, Tribunale di Termini Imerese 22 febbraio 2015; Tribunale di Prato -15 aprile 2011; Tribunale di Ancona - 9 aprile 2005; Tribunale di Mondovì - 7 giugno 2004; Tribunale di Cuneo - 15 dicembre 2003). Al di là della pur concreta possibilità di eccepire che l ordinaria rappresenti un documento informatico sottoscritto con firma leggera, sul presupposto che l immissione di uno ed una non comporti alcuna connessione logica con i dati che costituiscono il messaggio di posta, a tale secondo orientamento, si potrebbe comunque obiettare che benché l accesso alla casella 2 / 5
3 di posta elettronica produca l autenticazione dell utente mediante l inserimento e - potrebbe ben accadere che tali informazioni siano state in precedenza memorizzate, in modo tale da permetterne un accesso immediato. In tale eventualità, quindi, la paternità del documento inviato non corrisponderebbe al formale mittente del messaggio. Sussiste, inoltre, la possibilità che il messaggio di posta elettronica ricevuto venga modificato, pregiudicandone l integrità, o, addirittura, che un mai venuta ad esistenza sia addirittura creata ad arte in modo tale da risultare tra i messaggi di posta ricevuti o inviati. I messaggi di posta elettronica ordinaria consistono, infatti, in oggetti digitali che vengono trasferiti da una casella di posta (mittente) ad un altra (destinatario) attraverso sistemi informatici intermedi che provvedono, quindi, a realizzare lo scambio dei predetti messaggi seguendo le regole degli standard internazionali. Tali messaggi risultano memorizzati solo ed esclusivamente nelle caselle di posta, rispettivamente, del destinatario (posta in arrivo) e del mittente (posta inviata), fino all eventuale cancellazione dei medesimi. Nessuno dei sistemi intermedi di posta elettronica mantiene copia del messaggio, ma normalmente tutti conservano un tracciamento delle di passaggio (file di log), che, ad ogni modo, non è obbligatorio ai fini del funzionamento del servizio. I file di log sono solitamente utilizzati dai gestori del servizio di posta elettronica ai fini di diagnostica e statistica e vengono conservati per un periodo piuttosto limitato di tempo; soltanto nel caso di messaggi di posta elettronica certificata, poiché stabilito per legge (art. 11, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), i file di log sono conservati per un periodo di trenta mesi. Si precisa che il percorso del messaggio di posta elettronica ordinaria, comprensivo dell indirizzo del mittente, è tracciato all interno del messaggio di posta elettronica stesso. L oggetto di tale tracciamento, la cui lettura ed interpretazione richiede competenze tecniche specifiche, non è ad ogni modo attendibile in quanto modificabile dai medesimi sistemi intermedi e, peraltro, agevolmente manipolabile da parte del destinatario. Nella posta elettronica tradizionale mancano, in effetti, tre fattori chiave ovverosia l identificazione certa del titolare, la firma elettronica qualificata dei messaggi scambiati tra i server di posta e la conservazione del log dei server in cui transitano i messaggi di posta. Tale circostanza fonda, pertanto, legittimi dubbi in ordine all affidabilità dell tradizionale circa l attribuzione di paternità del messaggio trasmesso e l integrità di quest ultimo. 3 / 5
4 Tali criticità non sussistono invece con riferimento alla posta elettronica certificata (PEC), che, diversamente, consiste in un sistema di comunicazione in grado di attestare l invio e l avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Si ricorda, in proposito, che, istituita con l obiettivo di trasferire regole di uso comune, come quelle sulla raccomandata e sulla notifica, ad un sistema di trasmissione telematica, la PEC rappresenta lo strumento idoneo nei casi in cui la trasmissione telematica di un documento necessiti di una prova legale dell invio e della consegna. Ed infatti nel sistema di posta elettronica certificata, attraverso una procedura regolata dalla legge, è fornita al mittente la documentazione (anche questa in formato elettronico) attestante l invio e la consegna di documenti informatici. Al riguardo, l art. 48 del CAD espressamente prevede che La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ( ). La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche... I gestori autorizzati del servizio PEC garantiscono l invio e la ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, attestando, quindi, non solo l avvenuta trasmissione e la consegna del medesimo ma anche certificandone data e ora. La busta di trasporto è, inoltre, sottoscritta a mezzo di firma digitale che garantisce la provenienza, l integrità e l autenticità del messaggio di posta elettronica certificata. Ne deriva che, sul piano probatorio, la trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata equivale a raccomandata con ricevuta di ritorno, che, dunque, sostituisce a tutti gli effetti di legge la notificazione a mezzo posta (per approfondimenti, cfr. AURIEMMA, La trasmissione del documento notarile informatico, Relazione al Convegno della Fondazione Italiana per il Notariato, L atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs. n. 110/2010, profili sostanziali ed aspetti operativi, Firenze 2010). Conclusivamente, pur volendo assumere che un messaggio di posta elettronica ordinaria si configuri in termini di documento elettronicamente firmato, la mancanza degli elementi chiave sopra descritti (l identificazione certa del titolare, la firma elettronica qualificata dei messaggi 4 / 5
5 scambiati tra i server di posta e la conservazione del log dei server in cui transitano i messaggi di posta) ha indotto alla necessaria conclusione che solamente i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale abbiano l efficacia di scrittura privata prevista dall art c.c. (art. 21, comma 2, CAD). Per quanto concerne, invece, i messaggi di posta elettronica semplice, in assenza di un esatta definizione del valore giuridico, in specie probatorio, da attribuire agli stessi, deve ritenersi che sia demandato al giudice il compito di valutare nel caso concreto se l prodotta in giudizio possa considerarsi attendibile, anche in relazione agli altri elementi probatori acquisiti. Alla luce di ciò, appare possibile concludere che, ai fini della certificazione, è assolutamente prudenziale, e quindi opportuno, procedere alla sola attestazione dell esistenza di una ordinaria; in tal caso, si dovrà, ad ogni modo, prestare attenzione alle modalità in cui l viene esibita, essendo preferibile, ad esempio, che l esibizione avvenga attraverso una webmail. Diversamente, non potendosi appurare con assoluta certezza che il messaggio in questione sia stato recapitato in una determinata casella di posta e ad una certa data ed ora, è assolutamente da evitare, in special modo per le conseguenze che potrebbero derivarne in ambito giudiziale, che la certificazione abbia ad oggetto la spedizione e la ricezione del messaggio di posta di cui trattasi. Maria Concetta Cignarella (*) Le risposte di Diritto dell'informatica si intendono rese, oltre che allo stato della normativa vigente com'è ovvio, anche con riferimento allo stato dell'evoluzione tecnologica applicabile al caso di specie. 5 / 5
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