CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, GARANZIA DEL TFR E PREVIDENZA. A cura di Anna Ilaria Orlando
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1 CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, GARANZIA DEL TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE. A cura di Anna Ilaria Orlando Premesse generali. La cessione del quinto dello stipendio è una forma di prestito garantito a tasso fisso, svincolato da particolari finalità, nel quale i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto, dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro. Il prestito erogato al lavoratore, dunque, viene restituito in rate costanti dal proprio datore di lavoro il quale provvede mensilmente a versare alla Società Finanziaria che eroga il prestito la quota fissa e concordata, della retribuzione, nel rapporto di un quinto della stessa, fino all estinzione del debito. Il prestito si considera non finalizzato in quanto l importo ricevuto può essere utilizzato per qualsiasi motivo senza alcun giustificativo di spesa né finalità richiesta dall ente erogatore. In pratica il prestito può essere richiesto per l acquisto di una casa, di un auto, per una qualsiasi ristrutturazione, per dei viaggi, per motivi di salute o per altre necessità. Il credito si considera, inoltre, garantito in quanto, ai sensi dell Art. 1, comma 5, D.P.R. n. 180/1950, i prestiti devono avere la garanzia dell assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del credito residuo in caso di decesso del lavoratore o la garanzia del TFR per l eventuale interruzione del rapporto di lavoro precedente all estinzione dell intero debito. Se il rapporto di lavoro cessa, difatti, il datore di lavoro interrompe i pagamenti alla Società Finanziaria per il venir meno della qualità di debitore nei confronti del lavoratore. Per questa ragione i contratti di finanziamento con cessione del quinto prevedono, inoltre, l estensione della cessione ad altri crediti che lo stesso lavoratore vanta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ossia: - il TFR: nel senso che il datore di lavoro versa il TFR che deve al lavoratore alla Società Finanziaria fino a copertura dell intero debito; - le somme ricevute da enti pensionistici, tra queste anche le prestazioni dei Fondi Pensione. A tal proposito, uno dei profili più delicati, evidenziato con l introduzione delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare (D. Lgs. n. 252 del 2005), è rappresentato dalla compatibilità e coesistenza di quest ultima con l eventuale accensione di posizioni debitorie che si configurino come cessione dello stipendio (ad esempio la cessione 1
2 del quinto) e conseguente garanzia del TFR. La problematica sorge proprio perché il TFR è una delle figure che contribuiscono a fondare la posizione di previdenza complementare. Cenni sulla disciplina della cessione del quinto. Prima di addentrarsi nell esame delle decisioni e soluzioni prospettate da Covip e Ministero del Lavoro sulla problematica del rapporto tra cessione del quinto e previdenza complementare, è opportuno fare un breve cenno sulla normativa che regola la cessione del quinto, partendo dal Testo Unico il D.P.R. n. 180 del 1950, modificato diverse volte ma ancora oggi in vigore, per giungere alla L. n. 80 del 2005 c.d. Decreto competitività. Le fondamenta sulle quali è basato il Testo Unico sulle cessioni del credito e sulle quali si sono avuti i maggiori emendamenti attengono: a) all ambito soggettivo, limitato inizialmente ai soli dipendenti pubblici; b) alla riserva dell attività di concessione dei prestiti ai soli soggetti aventi determinate caratteristiche e legalmente previsti; c) all obbligatorietà della garanzia a favore degli enti erogatori per i rischi morte, cessazione dal servizio o riduzione dello stipendio. Nel tempo la prassi, la giurisprudenza ed il legislatore hanno parzialmente modificato l impianto normativo estendendo ai dipendenti delle aziende private la normativa in esame. Considerato, altresì, il mutato assetto economico e sociale e la diffusa richiesta di credito da parte delle famiglie sono state superate alcune limitazioni, tra cui quelle legate al requisito della necessaria anzianità del servizio prestato ai fini della stipulazione del contratto di cessione. E stata introdotta, inoltre, una maggiore flessibilità riguardo alla durata dei prestiti prevedendo, come limite massimo del rimborso del prestito, 10 anni. Per agevolare i lavoratori a tempo determinato e i parasubordinati il finanziamento con cessione del quinto è stato previsto inserendo un ulteriore limite di durata massima legata al tempo residuo del contratto. Infine, la legge finanziaria 2006, alla luce di una decisione della Corte Costituzionale, ha previsto che anche i pensionati possano cedere un quinto della loro pensione purchè la parte residua sia superiore al c.d. trattamento minimo. Cessione del quinto e previdenza complementare. Considerando, da un lato, che il TFR rappresenta la maggior fonte di contribuzione alla previdenza complementare, e, dall altro lato, che sempre il TFR ha una funzione di garanzia 2
3 per le operazioni di prestito con cessione del quinto dello stipendio, è evidente che sorge la necessità di regolare i rapporti tra le due funzioni. L orientamento COVIP sul diritto di aderire alla previdenza complementare conferendovi il TFR anche in caso di cessione in garanzia dello stesso. Sul punto è importante ricordare anzitutto l Orientamento COVIP del 30 maggio 2007, il quale, ripercorrendo i limiti normativi alla cedibilità, della pensione obbligatoria, disciplinati dal D.P.R. n. 180/1950 così come modificato dall Art. 13bis del D.L. n. 35/2005 e all Art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005, ha ritenuto che la cessione in garanzia del TFR non possa considerarsi pregiudizievole al diritto del lavoratore di aderire alla previdenza complementare e di conferirvi il TFR sia in forma esplicita che tacita. In effetti, a supporto di tale orientamento v è che il D. Lgs. n. 252 del 2005, all Art. 11, comma 10, ha previsto che le operazioni pensionistiche in capitale e rendita erogate dai Fondi Pensione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità a carico delle pensioni obbligatorie. Soltanto le somme conseguenti alle richieste di anticipazioni per l acquisto della prima casa, ovvero per ulteriori esigenze degli aderenti (art. 11, comma 7, lett b e c), nonché dei riscatti parziali e totali, ivi compresi quelli per cause diverse (art. 14, comma 2, lett. b e c) e 5 non sono soggette ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Per cui appare condivisibile l analogia posta nell Orientamento COVIP tra cedibilità della pensione di base e cedibilità del TFR, anche se conferito alla previdenza complementare. Secondo la COVIP: la cessione in garanzia del TFR non può considerarsi preclusiva della possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita, in attuazione delle disposizioni dell art. 8, comma 7, del d. lgs. n. 252/2005. Ovviamente, nell effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare anche le possibili implicazioni derivanti dall applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alle fattispecie di inadempimento contrattuale, nonché gli effetti, sempre sotto il profilo del rapporto contrattuale con la società finanziaria, delle possibili riduzioni della garanzia prestata. Resta, inoltre, ferma l opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, diano informativa all istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, che determina il venir meno dell accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei flussi futuri di TFR. 3
4 Inoltre, sempre la COVIP ha esaminato le conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro tanto nel caso in cui il lavoratore risolva il rapporto di lavoro non avendo maturato il diritto alla prestazione pensionistica tanto nel caso in cui abbia già maturato tale diritto. a) Elaboriamo le due distinte ipotesi partendo dall esame della cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per la prestazione di previdenza complementare. A tale riguardo va notato che il lavoratore in occasione della stipula del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio cede alla Società Finanziaria i diritti patrimoniali verso le forme di previdenza complementare cui si è iscritto. La Società Finanziaria a sua volta notifica la cessione del credito al Fondo Pensione. Se il lavoratore chiede il riscatto della posizione presso il Fondo Pensione quest ultimo dovrà chiedere alla Società Finanziaria il benestare alla liquidazione per verificare se il debito non sia stato già estinto o, in alternativa, potrà essere l iscritto stesso che contemporaneamente alla domanda di riscatto presenterà il benestare della finanziaria alla liquidazione delle somme. Dal momento che le somme dovute per il riscatto sono cedibili senza limitazioni, ex Art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 252/2005, qualora il debito non sia stato estinto, il Fondo Pensione potrà, nel caso in cui fossero state concordate modalità diverse di pagamento del debito residuo, liquidare alla Società Finanziaria anche l intero debito dovuto dall aderente fino a concorrenza del debito residuo. b) Invece, nella diversa ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro avendo maturato il diritto alla prestazione pensionistica, il Fondo Pensione, parimenti, potrà chiedere alla Società Finanziaria il benestare alla liquidazione o in alternativa sarà l iscritto stesso a presentare il benestare della finanziaria per la liquidazione (nel frattempo il lavoratore avrebbe potuto estinguere il debito). Nel caso, invece, in cui il debito non sia stato estinto, essendo le prestazioni pensionistiche complementari sottoposte agli stessi limiti previsti per la previdenza obbligatoria, il Fondo Pensione potrà erogare alla Società Finanziaria soltanto una somma entro i limiti del quinto della prestazione in capitale o in rendita (o di entrambe) fino alla soddisfazione del credito residuo. Il parere del Ministero del Lavoro sulla adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR anche in caso di cessione in garanzia dello stesso e sulla invalidità delle clausole limitative di tale diritto. Sempre sulla problematica della devoluzione a previdenza complementare del TFR da parte di lavoratori che abbiano sottoscritto contratti di finanziamento con cessione di un quinto 4
5 della retribuzione a saldo del debito e contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando, è intervenuto un provvedimento del Ministero del Lavoro in data 19/12/2008, in risposta all interpello formulatogli da CGIL, CISL, UIL e Confindustria. Nell interpello il Ministero fornisce chiarimenti tra l altro sulla legittimità delle clausole contenute nei contratti di cessione del quinto poste in essere dalle Società Finanziaria al fine di limitare l esercizio della libertà di devoluzione del TFR a forme pensionistiche complementari nonché sull estinzione del debito mediante escussione della garanzia. In merito secondo il Ministero occorre anzitutto tener presente che il contratto di cessione del quinto dello stipendio integra gli estremi di una fattispecie contrattuale a struttura complessa, in quanto diversi sono i negozi sottesi, ossia, in particolare: a) Il contratto di cessione del quinto dello stipendio: il lavoratore (cedente) cede il proprio futuro credito retributivo verso il datore di lavoro (ceduto) a favore della società finanziaria (cessionario); il datore di lavoro non può opporsi alla cessione e diviene soggetto obbligato verso la società finanziaria; b) Il contratto di garanzia del credito: la garanzia del credito da parte del lavoratore cedente avviene con modalità diverse, in base alla tipologia di rischio che può verificarsi, trattandosi di un credito a maturazione progressiva nel tempo in conseguenza del rapporto di lavoro. Devesi poi considerare che si rinvengono le seguenti ipotesi di rischio: 1) morte del lavoratore, invalidità, inabilità: in tali casi il D.P.R. n. 180/1950 prevede espressamente la stipula di una polizza assicurativa che possa garantire il soggetto creditore al verificarsi di tali ipotesi di rischio; 2) cessazione del rapporto di lavoro: per far fronte a tale ipotesi di rischio, i contratti di finanziamento accendono una garanzia sul TFR maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto. Nella specie, dunque, la garanzia del credito costituisce un obbligazione accessoria al contratto di cessione del quinto dello stipendio, che lega il lavoratore alla società finanziaria. Pertanto, sempre secondo il Ministero nel predetto parere reso su interpello delle parti sociali, la scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare implica un mutamento del soggetto depositario del TFR, che diviene la forma pensionistica in luogo del datore di lavoro; l oggetto della garanzia non viene meno, ma cambia solo il soggetto depositario della garanzia medesima e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all obbligazione principale del contratto (saldo della rata di finanziamento). 5
6 Più correttamente, sia il TFR che il montante contributivo accumulato presso la forma pensionistica costituiscono diritti di credito del lavoratore. Nel caso di adesione del lavoratore ad una forma pensionistica, quindi, possono mutare le modalità con cui il lavoratore, in caso di cessazione dell attività lavorativa, può acquisire le somme derivanti dal TFR. Tuttavia, ciò non esclude, di per sé, la possibilità di ottenere una somma liquida ed esigibile al fine di ottemperare all obbligazione creditizia, vista la disciplina in materia di anticipazione e riscatto prevista dal D. Lgs. n. 252/2005. Da tali considerazioni risulta evidente che il mutamento soggettivo del depositario del TFR non necessariamente implica una diminuzione della possibilità di veder soddisfatte le pretese debitorie. Sia nell ipotesi in cui il TFR rimanga presso il datore di lavoro che nell ipotesi in cui venga devoluto alla forma pensionistica complementare possono, infatti, verificarsi situazioni di mancata copertura della garanzia richiesta. A ciò si aggiunga che, in punto di diritto, il mutamento soggettivo del soggetto depositario del TFR si verifica anche nel caso in cui il lavoratore non opti per la previdenza complementare, in quanto in tal caso il depositario diviene, sussistendone i presupposti, il Fondo di Tesoreria. In relazione, invece, ai tempi per ottenere il rimborso, il Ministero ritiene che: laddove essa possa essere considerata come un elemento valutabile ai fini dell impugnazione del mutamento soggettivo del soggetto detentore del TFR, occorre ricordare che nel caso di cessione di un credito pecuniario, l obbligazione di garanzia, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione, ha l identica natura di debito di valuta, produttivo dell obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art c.c. solo dal giorno della mora, che si determina dall ordine di pagamento rivolto dal creditore ex art. 1183, c. 1, c.c. e, pertanto, solo dall intimazione fatta per iscritto (notifica della citazione a giudizio). Sulla scorta della argomentazioni ricordate, il Ministero ha concluso che essendo limitate le ipotesi di perdita della garanzia costituita dal TFR, realizzabili sia nel caso di devoluzione del TFR a previdenza complementare che di permanenza dello stesso presso il datore di lavoro il principio di continuazione del rapporto giuridico sottostante prevale sul teorico rischio residuale del venir meno della garanzia prestata. Ed in ogni caso, la copertura del teorico rischio di mancata solvibilità può condurre alla sottoscrizione di un ulteriore accordo fra le parti per ciò che concerne il limitato profilo della garanzia prestata. 6
7 Per ciò che attiene alle clausole limitative della possibilità di devolvere il TFR a previdenza complementare, ossia di quelle pattuizioni contrattuali che contengono l impegno del lavoratore a non devolvere in futuro il proprio TFR a previdenza complementare, oppure che richiedono al datore di lavoro di sottoscrivere dichiarazioni in cui ci si impegna, pro futuro, a non versare il TFR del proprio dipendente a forme pensionistiche complementari, il parere del Ministero è che esse sono affette da nullità. Tali clausole infatti sono contrarie a norme imperative, nonché all interesse pubblico tutelato dall art. 38, comma 2, Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori a vedersi assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione volontaria. Il principio implica il diritto del singolo lavoratore di conferire il TFR, in forma esplicita o tacita, alle forme pensionistiche complementari. La nullità delle singole clausole non implica, tuttavia, la nullità dell intero contratto di finanziamento, trattandosi di nullità relativa. Simili clausole possono, altresì, condurre ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, i quanto restrizioni della libertà contrattuale nei rapporti con terzi (nel caso di specie le forme pensionistiche complementari) e come tali essere considerate vessatorie ai sensi della normativa a tutela del consumatore. In tal senso vanno interpretate anche le clausole che contengono l impegno del lavoratore a non incrementare i versamenti al fondo pensione o a chiedere anticipazioni o riscatti, in quanto incidono sulla sua libertà contrattuale. Del pari illegittima, sempre a parere del Ministero, per motivi mutatis mutandis corrispondenti a quelli visti in precedenza, è da ritenere l eventuale richiesta al datore di lavoro di formalizzare un impegno a non versare pro futuro il TFR del proprio dipendente a previdenza complementare. Per ciò che concerne, infine, l estinzione del debito mediante escussione della garanzia si fa riferimento all ipotesi in cui il lavoratore abbia parte del proprio TFR presso il datore di lavoro e parte sia stato versato alla forma pensionistica complementare. In caso di insolvenza del lavoratore, la società creditrice può sia rivalersi sul TFR depositato presso il datore di lavoro, sia aggredire la posizione individuale del lavoratore presso la forma pensionistica complementare, nei limiti previsti dalla legge. In mancanza di una disciplina specifica circa le modalità di escussione della garanzia, si può affermare che la scelta in capo alla società creditrice possa essere discrezionale nei confronti anche di entrambi i soggetti contemporaneamente. Tuttavia, principi di buona fede, correttezza e solidarietà nell adempimento delle obbligazioni contrattuali comprendono in sé: 7
8 a) assoluta trasparenza nelle modalità di escussione della garanzia, soprattutto quando diversi sono i soggetti coinvolti, sì che le richieste di pagamento del debito del lavoratore vengano indirizzate contemporaneamente a tutti i soggetti coinvolti (datore di lavoro e forma pensionistica complementare) e che venga consentito a questi, nel pieno rispetto del diritto di credito vantato dalla società creditrice, di definire le modalità con cui adempiere all obbligazione creditizia per conto del lavoratore; b) nel caso in cui il debito possa essere saldato con il TFR accantonato presso i datori di lavoro, la garanzia debba essere escussa sul TFR e non sulla posizione individuale del lavoratore presso la forma pensionistica complementare. Intaccare la posizione individuale del lavoratore seppur nei limiti previsti dalla legge quando il debito possa essere saldato in tutto o in parte con il TFR accantonato presso il datore di lavoro, avrebbe come effetto una lesione dell interesse del lavoratore a maturare prestazioni previdenziali. In questi casi è opportuno che l Intermediario finanziario provveda a rivalersi sul TFR maturato presso il datore di lavoro e non agisca contemporaneamente su questi e sul Fondo Pensione o solo sul Fondo Pensione. A parità di soddisfacimento del proprio diritto di credito, infatti, rivalersi sulla posizione previdenziale del lavoratore creerebbe un danno al lavoratore che non avrebbe se si utilizzasse il TFR maturato presso il datore di lavoro. E bene evidenziare che il Ministero sottolinea l importanza dei principi su ricordati soprattutto nella valutazione della legittimità delle clausole che contengono il mandato a riscatto o l anticipazione sulla posizione individuale del lavoratore in caso di dimissioni. Le linee guida sulla cessione del quinto con garanzia del TFR alla luce della disciplina della previdenza complementare. Considerati i molteplici metodi utilizzati dagli attori coinvolti nelle procedure di finanziamento, ossia finanziarie, fondi pensione, datori di lavoro e lavoratori, e le controversie che sono emerse, si è avvertita l esigenza di sottoscrivere delle linee guida per la regolamentazione delle procedure di cessione del quinto con garanzia del TFR. Assofondipensione, MEFOP e UFI (Unione Finanziarie Italiane) hanno tentato di creare degli schemi di procedure ottimali, c.d. best practice, finalizzate a fornire delle indicazioni riguardanti lo scambio di comunicazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, al fine precipuo di garantire l esercizio dei diritti degli aderenti ai Fondi Pensione ed il loro accesso al credito. 8
9 Le linee guida prevedono, quindi, nel rispetto della normativa vigente in materia di cessione del quinto e in materia di previdenza complementare, lo scambio di comunicazioni, tra Fondo Pensione e finanziaria o datore di lavoro, ogni qualvolta, per motivazioni diverse, il lavoratore richiede prestazioni al Fondo Pensione che possano ridurre la garanzia del credito nei confronti della finanziaria. Le comunicazioni dall Intermediario finanziario alle forme pensionistiche complementari, descrivendole brevemente, riguardano la notifica del contratto di finanziamento con allegata la delega al riscatto, l estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la cessione del contratto di finanziamento, la richiesta di riscatto parziale o totale senza che vi sia interruzione del rapporto di lavoro, benestare o divieto al benestare. Invece, le comunicazioni dalle forme pensionistiche complementari all Intermediario finanziario interessano il riscontro sull adesione o meno al Fondo Pensione, le richieste dell aderente al Fondo Pensione in costanza del rapporto di lavoro e la risoluzione del rapporto di lavoro. Le suddette comunicazioni sono importanti anche per il lavoratore, e perciò sono inviate a quest ultimo qualora riguardino l esito della richiesta delle prestazioni e la richiesta di riscatto presentata dall Intermediario Finanziario. Lo scambio di comunicazioni tra i soggetti interessati potranno essere inviate con raccomandata a/r, con posta elettronica certificata o con scambio accentrato via web. Qualora, invece, sia necessaria una data certa al fine di far decorrere un termine previsto per legge le comunicazioni dovranno essere inviate con raccomandata o posta elettronica certificata o posta accentrata via web. Lo scambio di comunicazioni tra i Fondi Pensione, gli Intermediari finanziari e il lavoratori hanno ad oggetto le diverse richieste di prestazioni dell aderente sia in costanza del rapporto di lavoro sia in caso di interruzione dello stesso. In base alle diverse richieste i Fondi Pensione e gli Intermediari finanziari utilizzeranno moduli diversi contenenti una serie di informazioni utili per ottemperare o meno alle richieste dei lavoratori. In caso di richiesta di trasferimento ad altro Fondo Pensione, il Fondo Pensione che riceve la richiesta di trasferimento, comunicherà all Intermediario Finanziario il nominativo del Fondo Pensione presso il quale l iscritto intende trasferirsi affinché l Intermediario Finanziario possa rinotificare tempestivamente il contratto al nuovo Fondo Pensione. L Intermediario Finanziario non potrà opporsi al trasferimento. In caso di anticipazione per spese sanitarie il Fondo Pensione verserà all aderente l anticipazione, a condizione che l importo dell anticipazione richiesta non superi il 60% 9
10 della posizione accumulata all atto della richiesta di anticipazione. Il Fondo Pensione comunicherà all Intermediario Finanziario l avvenuto versamento. Nel caso in cui l importo dell anticipazione richiesta superi il 60% della posizione accumulata all atto della richiesta di anticipazione, il Fondo Pensione comunicherà all Intermediario Finanziario la richiesta di anticipazione, dando evidenza dell importo dell anticipazione stessa e della posizione che residuerebbe presso il Fondo Pensione. Nel caso in cui sia presente un solo contratto di finanziamento notificato al Fondo Pensione, qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, l Intermediario Finanziario, nella sua comunicazione, non potrà opporsi alla liquidazione dell intero importo richiesto. Qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito residuo, indicato nella comunicazione dell Intermediario Finanziario, sarà facoltà dell Intermediario Finanziario rilasciare il benestare per l erogazione totale. In caso di anticipazione per altre cause il Fondo Pensione verserà all aderente l anticipazione richiesta a condizione che tale anticipazione non pregiudichi la garanzia dell'intermediario Finanziario. A tali fini il Fondo comunicherà all Intermediario Finanziario la richiesta di anticipazione, dando evidenza dell importo dell anticipazione stessa e della posizione che residuerebbe presso il Fondo Pensione. Nel caso in cui sia presente un solo contratto di finanziamento notificato al Fondo Pensione, qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, l Intermediario Finanziario, nella sua comunicazione, non potrà opporsi alla liquidazione dell intero importo richiesto. Qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito residuo, indicato nella comunicazione dell intermediario finanziario, sarà facoltà dell intermediario finanziario rilasciare il benestare per l erogazione, anche parziale. In caso di Riscatto (esercitato in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione senza che vi sia stata risoluzione del rapporto di lavoro) il Fondo Pensione verserà all aderente l importo oggetto di riscatto a condizione che tale versamento non pregiudichi la garanzia dell'intermediario Finanziario. A tali fini il Fondo Pensione comunicherà all Intermediario Finanziario la richiesta di riscatto, specificando nel caso di riscatto parziale l importo del riscatto e l ammontare della posizione che residuerebbe presso il Fondo Pensione. Nel caso in cui sia presente un solo contratto di finanziamento notificato al Fondo Pensione, qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, l Intermediario Finanziario, nella sua comunicazione, non potrà opporsi alla liquidazione dell intero importo richiesto. Qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito 10
11 residuo, indicato nella comunicazione dell Intermediario Finanziario, sarà facoltà di quest ultimo rilasciare il benestare per l erogazione, anche parziale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e in caso di richiesta di prestazione ad avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il Fondo Pensione comunica, ove conosciuta, la motivazione dell interruzione del rapporto di lavoro (pensione, decesso, licenziamento, dimissioni). L Intermediario Finanziario, dopo aver richiesto il TFR maturato presso il datore di lavoro, eserciterà il riscatto giusta delega irrevocabile acquisita, ora per allora, in sede di stipula del contratto di finanziamento. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, la richiesta di riscatto deve riportare l indicazione della causa e della data dell interruzione del rapporto di lavoro nonché la data dell ultimo versamento al fondo pensione effettuato dal datore di lavoro, ove conosciute. Il Fondo Pensione, ricorrendone i presupposti, verserà l importo all Intermediario Finanziario, nei limiti del debito residuo. La parte restante sarà versata all aderente. In presenza di una richiesta da parte del lavoratore di prestazione pensionistica complementare interamente in capitale, se non è stato già estinto il debito contratto con un Intermediario finanziario contro cessione del quinto dello stipendio, il Fondo Pensione verserà: - all'aderente i 4/5 delle somme erogate in capitale; - all intermediario 1/5 (un quinto) delle somme erogate in capitale (nei limiti del debito residuo e previa richiesta al datore di lavoro del TFR accantonato in azienda). In caso di richiesta di prestazione pensionistica da erogare in forma di rendita: Il Fondo Pensione, anche tramite la compagnia assicurativa delegata, verserà: - all'aderente i 4/5 della rendita; - all Intermediario Finanziario 1/5 (un quinto) della rendita, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nelle Convenzioni per l erogazione delle prestazioni in forma di rendita tempo per tempo vigenti (nei limiti del debito residuo e previa richiesta al datore di lavoro del TFR accantonato in azienda). Sono escluse dalla cessione eventuali somme erogate agli aderenti in conseguenza di coperture assicurative accessorie (es. Long Term Care). 11
12 Il Regolamento ISVAP sulle modalità di copertura del rischio insolvenza del debitore finanziato. Per quanto riguarda le garanzie assicurative che obbligatoriamente accedono ai contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio nei limiti del quinto, è importante mettere in evidenza il funzionamento e le procedure per l attivazione delle coperture al verificarsi degli eventi assicurati. Il Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, in materia di classificazione dei rischi all interno dei rami di assicurazione, ha introdotto significative innovazioni in ordine alla problematica in esame. Al riguardo, occorre ricordare che l Art. 54 del D.P.R. n. 180 del 1950 prevede che le cessioni di quote di stipendio o di salario devono avere la garanzia dell assicurazione sulla vita e contro i rischi d impiego, o altre garanzie che ne assicurino il recupero da parte degli Intermediari Finanziari nei casi in cui, per cessazione del rapporto di lavoro o riduzione dello stipendio o per i casi di liquidazione di un TFR insufficiente a coprire il debito, non sia possibile recuperare il credito residuo. Il Regolamento ISVAP appena richiamato prevede allora, all Art. 10, che L assicurazione sulla vita dell assicurato/debitore prestata in funzione dell erogazione di prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione, quando abbinata alle garanzie danni che allo stesso fine coprono il rischio di impiego di cui all articolo 14, comma 2, è classificata nel ramo vita I. Sul punto si evidenzia come, ai fini dell operatività della garanzia assicurativa, il testo delle Linee Guida preveda che: In caso di premorienza del finanziato/aderente al fondo, l'intermediario finanziario non ha nulla a che pretendere dal fondo pensione. In particolare, per quanto concerne il comparto della cessione del quinto dello stipendio, vengono riconosciuti due schemi negoziali che prevedono, a copertura dell operazione di finanziamento, una polizza vita che tuteli il decesso del debitore assicurato ed una polizza rischio impiego. Quest ultima è riconducibile, ai sensi dell Art. 14 del Regolamento in esame, o al ramo perdite pecuniarie, ossia la polizza è stipulata dal debitore/ assicurato per garantirsi dall impossibilità di adempiere alla obbligazione di pagamento a favore dell ente finanziatore a causa della perdita dell impiego, oppure al ramo credito, ossia la polizza è stipulata dall ente finanziatore per garantirsi dal rischio del mancato adempimento dell obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. 12
13 Nel caso di finanziamenti a dipendenti, la copertura del rischio impiego si differenzia: se l interesse tutelato è quello del cedente /lavoratore debitore (ramo perdite pecuniarie) sarà a suo carico il pagamento del premio ed il contratto assicurativo non potrà prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell assicurato in quanto, scegliendo questo schema negoziale, cedente ed assicurato sono lo stesso soggetto; se invece l interesse tutelato è quello dell Intermediario Finanziario (ramo credito), il premio dovrà essere posto a carico dell Intermediario e non potrà essere ribaltato a titolo di costo assicurativo sul debitore/cedente. In quest ultimo caso è possibile prevedere la surrogazione dell Impresa assicuratrice nei diritti e nei privilegi vantati dall Intermediario finanziario nei confronti del debitore principale /lavoratore. Al contrario, quando il premio è pagato dal lavoratore il contratto non può prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell assicurato in quanto svuoterebbe la copertura assicurativa offerta e pagata dallo stesso. Resta ferma la possibilità per l Impresa assicuratrice di ricorrere agli strumenti civilistici come per esempio l esclusione della copertura in caso di dolo ex art c.c., dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex Art e 1893 c.c.. Da tutte queste considerazioni emerge chiaramente che il lavoratore, che stipula con uno o più Intermediari Finanziari un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e garanzia del TFR, deve prestare particolare attenzione alle coperture assicurative presenti nel contratto di finanziamento. E facile riconoscere la tipologia di copertura assicurativa acquistata attraverso una voce di costo presente nel contratto di finanziamento. Per fare un esempio: se nel contratto di finanziamento è ben riportato l importo del premio assicurativo pagato, ciò significa che l interesse tutelato è quello del lavoratore e quindi al verificarsi dell evento assicurato la compagnia assicuratrice non agirà in rivalsa nei confronti del lavoratore. Pertanto, se il rischio assicurato consiste nell evento morte del lavoratore al verificarsi di ciò l Intermediario finanziario sarà liquidato dalla compagnia assicuratrice e nulla potrà pretendere dagli eredi del lavoratore. Diversamente, qualora non sia indicato nel contratto di finanziamento l importo del premio, ciò significa che il premio è pagato dall Intermediario finanziario il quale non può ricaricarlo (ribaltarlo) come costo sul lavoratore e quindi al verificarsi di un impossibilità nell adempimento del debito, a causa della perdita dell impiego o della riduzione dello stipendio, la compagnia assicuratrice pagherà direttamente all Intermediario finanziario il capitale prestato e avrà anche la possibilità, come già detto, di rivalersi sul debitore. 13
Implicazioni con la previdenza complementare. Anna Ilaria Orlando 23/10/2009 1
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