LIBRO QUARTO. Titolo I Misure cautelari personali (1) Capo I Disposizioni generali

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1 LIBRO QUARTO MISURE CAUTELARI Titolo I Misure cautelari personali (1) (1) Per l applicabilità delle misure cautelari previste per i reati commessi da persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cfr. artt , d.lgs , n Capo I Disposizioni generali 272. Limitazioni alle libertà della persona. 1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [Cost. 13] (1). (1) Per i reati ministeriali, cfr. l. cost , n. 1 (art. 10) recante norme in materia di procedimenti per i reati di cui all art. 96 della Costituzione. Si tratta di una norma che ha la funzione di creare un fondamento di ordine generale all esercizio del potere cautelare ed una delimitazione, anch essa di ordine generale, all esercizio di tale potere Condizioni generali di applicabilità delle misure. 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 (1). 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione [c.p ] o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato [c.p. 150 ss.] ovvero una causa di estinzione della pena [c.p. 171 ss.] che si ritiene possa essere irrogata. (1) Comma inserito ex art. 11, l , n. 63 (cd. Giusto processo). Cfr. art. 26 della legge 63/2001 cit., per l applicabilità ai processi in corso. Il termine indizio di colpevolezza in questa sede non ha il significato di prova indiretta (cfr. art. 192, c. 2), bensì è costituito da quegli elemen-

2 274 Libro IV - Misure cautelari 214 ti di prova (o fonti di prova se la misura è adottata in sede di indagini preliminari) che inducono a ritenere estremamente probabile che l imputato sia effettivamente responsabile del fatto contestato. La giurisprudenza ha precisato che gli indizi necessari per l adozione di una misura cautelare non coincidono con quelli necessari per l eventuale successiva condanna, ma devono lasciar ritenere probabile la colpevolezza dell imputato. Non sono utilizzabili come fonti di prova le dichiarazioni dei coimputati, o di imputati in procedimento connesso, in assenza di riscontri (art. 192, c. 3-4); la testimonianza indiretta, senza indicazione della fonte della notizia (art. 195, c. 7); le fonti confidenziali (art. 203); le intercettazioni illegittimamente captate (art. 271, c. 1) Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l acquisizione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d ufficio [292]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti (1); b) quando l imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede (2); c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell imputato, non

3 215 Titolo I - Misure cautelari personali 275 possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede (3) (4). (1) Lettera prima sostituita ex art. 3, l , n (2) Lettera così modificata ex art. 1, l , n. 47, in materia di misure cautelari personali. (3) Vedi, però, i nuovi commi 1bis, 1ter e 1quater dell art. 8, l , n. 401, come sostituiti dal d.l , n. 28, conv. in l , n. 88 e da ultimo modificati dal d.l , n. 8, conv. in l , n. 41, nonché il comma 1quinquies, introdotto dal d.l , n. 187, conv. in l , n. 217 (Decreto sicurezza) e successivamente, così modificato ex art. 1, c. 1, d.l , n. 78, conv. in l , n. 94, in materia di esecuzione della pena. (4) Lettera così modificata ex art. 2, l. 47/2015 cit. In precedenza, era stata già modificata ex art. 1, d.l , n. 78, conv., con modif., in l , n. 94 ed ex art. 3, l. 332/1995 cit. Le misure cautelari non costituiscono un anticipazione della pena, in quanto non vi è ancora un giudicato che abbia accertato la responsabilità penale dell imputato. È appunto la presenza di almeno una delle esigenze cautelari che giustifica l applicazione in via preventiva (rispetto alla condanna) di limitazione alla libertà dell imputato. Quest ultima riforma, affianca in relazione sia al pericolo di fuga dell imputato (lett. b), sia al pericolo di reiterazione del reato (lett. c), la necessità, oltre che della concretezza, dell attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato, nonché, in entrambe le ipotesi, che le situazioni di concreto e attuale pericolo non possano essere desunte in via esclusiva dalla gravità del reato per cui si procede. Significativo è anche il riferimento al delitto di finanziamento illecito dei partiti quale indice sintomatico di pericolosità sociale Criteri di scelta delle misure. 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto. 1bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell esito del procedimento delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell articolo 274, comma 1, lettere b) e c) (1). 2. Ogni misura deve essere proporzionata all entità del fatto e alla sanzione che sia stata o (2) si ritiene possa essere irrogata. 2bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l applicabilità degli articoli 276, comma 1ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della cu-

4 275 Libro IV - Misure cautelari 216 stodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423bis, 572, 612bis e 624bis del codice penale, nonché all articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell articolo 284, comma 1, del presente codice (3). 2ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all esito dell esame condotto a norma del comma 1bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (4). 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270bis e 416bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all articolo 51, commi 3bis e 3quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600bis, primo comma, 600ter, escluso il quarto comma, 600quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609bis, 609quater e 609octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. [Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609bis, 609quater e 609octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate] (5) (6). 3bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all articolo 275bis, comma 1 (7). 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano

5 217 Titolo I - Misure cautelari personali 275 esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l età di settanta anni (8). 4bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell articolo 286bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (9). 4ter. Nell ipotesi di cui al comma 4bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (9). 4quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4bis e 4ter. In tal caso il giudice dispone che l imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l assistenza necessarie (9). 4quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (9). [5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell ambito di una struttura autorizzata, e l interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3] (10).

6 275 Libro IV - Misure cautelari 218 (1) Comma così sostituito ex art. 14, l , n. 128 (Norme in materia di tutela della sicurezza dei cittadini). Precedentemente il comma era stato inserito ex art. 16, d.l , n. 341, conv. in l , n. 4 (in vigore dal ). (2) Le parole «sia stata o» sono state inserite ex art. 14, l. 128/2001 cit. (3) Comma prima aggiunto ex art. 4, l , n. 332 e successivamente così sostituito ex art. 8, d.l , n. 92, conv. in l , n. 117 (sui rimedi risarcitori da sovraffollamento carcerario e sui limiti della custodia cautelare), in vigore dal Il testo previgente così disponeva: «2bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena». (4) Comma inserito ex art. 14, l. 128/2001 cit. (5) Comma prima sostituito ex art. 5, l. 332/1995 cit. e successivamente modificato ex art. 2, c. 1, lett. a) e a-bis), d.l , n. 11, conv. in l , n. 38. Da ultimo, l art. 4, l , n. 47, in materia di misure cautelari personali ha così modificato il primo e il secondo periodo, e soppresso il terzo periodo. V. anche art. 7, c. 4, d.l n. 419, conv. con modif., nella l , n. 172 (Istituzione di un fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive). (6) Precedentemente all ultima modifica, la Corte cost., è intervenuta con varie sentenze. Con sent , n. 48, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del secondo periodo di tale comma «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all art. 416bis c.p., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ne fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Con sent , n. 232, ha dichiarato l illegittimità di tale comma, terzo periodo, «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all art. 609octies c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Con sent , n. 213, ha dichiarato l illegittimità di tale comma, secondo periodo, «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all art. 630 c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Con sent , n. 57, ha dichiarato l illegittimità di tale comma «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall articolo 416bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Con sent , n. 110, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

7 219 Titolo I - Misure cautelari personali 275 Con sent , n. 231, ha dichiarato, tra l altro, l illegittimità del secondo periodo del presente comma, «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Con sent , n. 164, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo del presente comma «nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per omicidio volontario (art. 575 c.p.), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Con sent , n. 265, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo del presente comma «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600bis, primo comma, 609bis e 609quater c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». (7) Comma inserito ex art. 4, c. 3, l. 47/2015 cit. (8) Comma prima sostituito ex art. 5, l , n. 332, e poi così modificato ex art. 1, lett. a), l , n Successivamente, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il comma è stato così sostituito ex art. 1, c. 3, l , n. 62 (Tutela del rapporto tra detenuti madri e figli minori). Il comma previgente così disponeva: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l età di settanta anni». (9) Comma aggiunto ex art. 1, lett. b), l , n (10) Comma abrogato ex art. 5, d.l n. 139, conv. in l n La presenza di gravi indizi (art. 273) e delle esigenze cautelari (art. 274) consente l applicazione di una misura cautelare. È compito del giudice scegliere quale applicare secondo i parametri dell adeguatezza all esigenza da tutelare e della proporzionalità rispetto al fatto commesso. La discrezionalità del giudice con riferimento all adeguatezza incontra dei limiti fissati dal legislatore con riguardo all imposizione della più grave misura della custodia in carcere. Il legislatore ha previsto due ordini di ipotesi: ragioni legate a particolari condizioni familiari e o di salute dell imputato; motivi legati alla particolare gravità dei reati per i quali si procede. Tra i casi in cui è vietato il ricorso alla custodia cautelare in carcere occorre distinguere quelli previsti dal comma 4bis. Tuttavia, anche in presenza di questi casi, laddove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza il giudice può disporre il ricovero presso idonea struttura sanitaria penitenziaria o gli arresti domiciliari presso strutture adeguate. Altri casi in cui la misura è vietata, ma non in modo assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rile-

8 275/2 Libro IV - Misure cautelari 220 vanza e applicare la custodia in carcere, sono quelli previsti dal comma 4 (donna incinta madre di bambini di età inferiore a tre anni o padre nel caso in cui la madre sia assente o persona ultrasettantenne). I divieti di applicazione della custodia cautelare in carcere stabiliti dai commi 4 e 4bis sono basati sulla tutela di altri interessi correlati ai fondamentali diritti della persona sanciti dall art. 2 Cost. (diritto alla salute). Un recente intervento legislativo (D.L. 92/2014, conv. in L. 117/2014) sul risarcimento dei detenuti vittima di sovraffollamento (con una importante modifica in materia di custodia cautelare in carcere) ha sostituito il co. 2bis introducendo un generale divieto di applicare la custodia cautelare in carcere. La legge di conversione ha altresì sostituito l inciso «pena detentiva da eseguire» con quello di «pena detentiva irrogata». In seguito, dunque, alle nuove modifiche il divieto generale introdotto soggiacerà ad una serie di deroghe, non applicandosi: ai casi previsti dal co. 3 dell art. 275; all ipotesi in cui l imputato agli arresti domiciliari abbia trasgredito le relative prescrizioni (art. 276, co. 1ter); all ipotesi in cui l imputato abbia trasgredito le prescrizioni inerenti ad altra misura cautelare (art. 280, co. 3); ai procedimenti per i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, furto in abitazione e furto con strappo, nonché per tutti i (numerosissimi) delitti contemplati dall art. 4bis della legge sull ordinamento penitenziario; in tutte le ipotesi infine in cui, rilevata l inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza di luogo di esecuzione idoneo ai sensi dell art. 284, co. 1. La riforma delle misure cautelari personali, ribadisce il carattere residuale della custodia cautelare in carcere, specificando in via ulteriore che tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive (in luogo di ogni altra misura), anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Una ulteriore modifica riguarda l applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità, specificando, così, i casi in cui vige una presunzione (relativa) di idoneità di tale misura coercitiva (salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari). Infine, il legislatore nel nuovo comma 3bis introduce l obbligo del giudice, nel disporre la custodia cautelare in carcere, di spiegare i motivi dell eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici (ovvero le procedure di controllo di cui all art. 275bis, comma 1). Nonostante la norma non lo espliciti, tali motivi dovrebbero essere enunciati nelle motivazioni dell ordinanza che dispone la misura carceraria (art. 292). 275bis. Particolari modalità di controllo. (1) 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie (2) in relazione

9 221 Titolo I - Misure cautelari personali 276 alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (3), quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l imputato neghi il consenso all adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all ufficiale o all agente incaricato di eseguire l ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall articolo 293, comma L imputato che ha accettato l applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. (1) Art. inserito ex d.l , n. 341 (art. 16, c. 2), conv., con modif., in l , n. 4. (2) Le precedenti parole «se lo ritiene necessario» sono state sostituite dalle seguenti «salvo che le ritenga non necessarie» ex art. 1, c. 1, lett. a), d.l , n. 146, conv., con modif., in l , n. 10 (cd. decreto svuotacarceri), in vigore dal (3) Per le modalità di installazione ed uso dei mezzi elettronici di cui al presente articolo, cfr. d.m (G.U , n. 38). La disciplina in esame si inquadra nel novero di un complesso di interventi in materia di libertà personale fondati sulla diffusa opinione della sostanziale inefficacia delle misure diverse dal carcere, in particolare degli arresti domiciliari, a causa della loro agevole eludibilità. Il D.L. 146/2013, conv. in L. 10/2014 (cd. Decreto svuotacarceri) è intervenuto in tema di arresti domiciliari in modo da rendere «ordinaria» l applicazione di «procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» quando viene disposta la misura degli arresti domiciliari: il giudice, infatti, deve prevedere queste modalità di sorveglianza non più «se lo ritiene necessario», ma in linea generale, «salvo che le ritenga non necessarie». È evidente l intento di far diventare più incisiva ed affidabile a fini cautelari la misura della custodia domiciliare e, quindi, per questa via, di ridurre la necessità di ricorrere, al medesimo fine, alla custodia carceraria. Non può rilevarsi, tuttavia, che questa previsione richiede un adeguata disponibilità di risorse tecniche, nonché di personale per monitorare effettivamente le persone sottoposte a tale misura di coercizione, e, quindi, un significativo sforzo organizzativo dell Amministrazione Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte. 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più gra-

10 229 Titolo I - Misure cautelari personali 284 esigenze cautelari previste dall articolo 274, l obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. 3. Quando dispone l obbligo di dimora, il giudice indica l autorità di polizia alla quale l imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all imputato di dichiarare all autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all imputato di non allontanarsi dall abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro [284 3 ]. 5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell ambito di una struttura autorizzata [286bis], il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. 6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all autorità di polizia competente, che ne vigila l osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione [276]. Le misure in esame hanno natura non custodiale per cui il periodo di assoggettamento a obbligo o divieto di dimora non è computabile agli effetti della pena da scontare (cfr. art. 657) Arresti domiciliari. 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta (1). 1bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato (2). 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto

11 285 Libro IV - Misure cautelari 230 per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa [283 4 ]. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l osservanza delle prescrizioni imposte all imputato. 5. L imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [285] (3) (4). 5bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie (5). (1) Le parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta» sono state aggiunte ex art. 1, c. 2, l , n. 62 (Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), a decorrere dal (2) Comma aggiunto ex art. 1, lett. a), d.l , n. 78, conv., con modif., in l , n. 94 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), in vigore dall (3) Cfr. art. 9 Reg. (4) Cfr. Disp. att. art. 97bis. (5) Comma così sostituito ex art. 5, l , n. 128 (Norme in materia di tutela della sicurezza dei cittadini). Successivamente il primo periodo è stato così modificato ex art. 6, l , n. 47, in materia di misure cautelari personali. Gli arresti domiciliari costituiscono una misura coercitiva custodiale privativa della libertà personale duttile, idonea a tutelare non solo le esigenze cautelari, ma anche quelle di vita dell imputato e delle persone a lui legate. Nella prospettiva di tutela della persona offesa dal reato è intervenuto il decreto in materia di esecuzione della pena, stabilendo che il giudice deve tener conto e quindi assicurare alla persona offesa dal reato, proprio le esigenze di tutela. Con l ultimo intervento legislativo, viene incentivata la concessione degli arresti domiciliari, a discapito della custodia cautelare in carcere Custodia cautelare in carcere. (1) 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell autorità giudiziaria. 2. Prima del trasferimento nell istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. 3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell articolo 657, anche quando si tratti di custodia caute-

12 231 Titolo I - Misure cautelari personali 285/2-286 lare subita all estero in conseguenza di una domanda di estradizione [722] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell articolo 11 del codice penale (2). (1) Cfr. art. 13, c. 13 e 14, d.l , n. 8 (conv. in l , n. 82) come modif. ex l , n. 45 (Collaboratori di giustizia) (art. 6), sanzionato ex art. 15 con l inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni raccolte. Si veda anche l art. 89, d.p.r , n. 309, t.u. sugli stupefacenti. (2) Cfr. disp. att. artt. 94 (Ingresso in istituti penitenziari), 95 (Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell internato per misura di sicurezza), 96 (Separazione degli imputati detenuti), 216 (Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza) e 240 (Trattamento sanitario del detenuto). Reg. artt. 6 e 7. In conformità con i principi di gradualità, proporzionalità, personalizzazione delle misure cautelari, la custodia cautelare in carcere rappresenta la misura maggiormente limitativa della libertà personale e, pertanto, costituisce la extrema ratio, applicabile soltanto quando ogni altra misura si riveli inidonea alla salvaguardia delle esigenze cautelari. 285bis. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri. (1) 1. Nelle ipotesi di cui all articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. (1) Art. inserito ex l , n. 62 (Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori) (art. 1, c. 3), in vigore dall Custodia cautelare in luogo di cura. 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [73]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l imputato non è più infermo di mente. 2. Si applicano le disposizioni dell articolo 285 commi 2 e 3. La custodia in luogo di cura non è misura cautelare diversa dalla custodia in carcere trattandosi infatti di un unica misura attuata con diverse modalità, allo scopo di accordare protezione a soggetti incapaci di determinarsi e di agire consapevolmente.

13 286/2-288 Libro IV - Misure cautelari bis. Divieto di custodia cautelare. (1) [1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l abitazione dell imputato] (2). 2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento (3) (4). 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all articolo 275, comma 4bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell articolo 275 (3). (1) Art. introdotto ex d.l , n. 139 conv. in l , n. 222 (art. 1). (2) Comma abrogato ex art. 3, c. 1, lett. a), l , n (3) Comma così sostituito ex art. 3, c. 1, lett. b), l. 231/1999 cit. (4) Cfr. d.m (G.U , n. 299), come modif. dal d.m (G.U , n. 244). Vedi anche art. 275, c. 4bis. Capo III Misure interdittive 287. Condizioni di applicabilità delle misure interdittive. 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari [288 2, 289 2, ], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni Sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale (1). 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall esercizio del-

14 416 Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare 344 (1) Art. inserito ex l , n. 479 (art. 17). (2) Comma così modificato ex art. 2, c. 1, lett. h), d.l , n. 93, conv. in l , n. 119 (Femminicidio). L obbligo per il P.M. di notificare l avviso di conclusione delle indagini preliminari appare finalizzato a consentire all indagato un contraddittorio anticipato allo scopo di evitargli incriminazioni infondate o non adeguatamente ponderate. Per potenziare il ruolo della persona offesa nel procedimento penale, il decreto cd. femminicidio ha introdotto per i reati di maltrattamenti e stalking l avviso di conclusione indagini, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa. L inosservanza di detta norma produce la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio o del successivo decreto di citazione diretta a giudizio (artt. 416, c. 1 e 552, c. 2). Titolo IX Udienza preliminare (1) (1) Cfr. art. 220, d.lgs. 51/1998, come modificato dal d.l , n. 145 conv. in l , n. 234, che così dispone: «1. Se, alla data indicata dal comma 2bis dell articolo 247, è stata fissata o è iniziata l udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l udienza è tenuta con l applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica» Presentazione della richiesta del pubblico ministero. 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall avviso previsto dall articolo 415bis, nonché dall invito a presentarsi per rendere l interrogatorio ai sensi dell articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all articolo 415bis, comma 3 (1). 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [ ] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401]. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [253] sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [259] (2). 2bis. Qualora si proceda per il reato di cui all articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (3). (1) Comma prima modificato ex art. 2, c. 2, l , n. 234 e successivamente così modificato ex art. 17, c. 3, l , n Si riporta di seguito il testo previgente: «1. La ri-

15 345 Titolo IX - Udienza preliminare 417 chiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall invito a presentarsi per rendere l interrogatorio ai sensi dell articolo 375, comma 3». Ai sensi dell art. 3, l. 234/97 cit., il comma 1 del presente articolo, come modificato dall art. 2, l. 234/97 cit., non si applica ai procedimenti penali nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio. (2) Cfr. Disp. att. art. 130 (Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio) e Reg. art. 3. (3) Comma aggiunto ex art. 4, c. 2, l , n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali). La richiesta di rinvio a giudizio è uno dei modi di esercizio dell azione penale (art. 405) ed è l atto con il quale il Pubblico Ministero chiede al giudice che l imputato, previa celebrazione dell udienza preliminare, sia rinviato al giudizio dibattimentale perché in tale sede venga acclarata la sua colpevolezza ed irrogata la condanna. L udienza preliminare è anche la sede in cui l imputato può chiedere la celebrazione del giudizio abbreviato o l applicazione di pena (ove ne ricorrano le condizioni). In tali casi l imputato rinuncia al dibattimento, chiedendo al G.U.P. di definire il primo grado di giudizio. Il G.U.P. non può essere quel magistrato che ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento. Infatti, l art. 34, comma 2bis, pone di regola una incompatibilità che può essere superata soltanto quando il giudice per le indagini preliminari si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio (commi 2ter e 2quater). Pertanto, un magistrato può esercitare le attività di g.i.p. e di g.u.p. in procedimenti differenti, ma non nel medesimo procedimento. Quando si tratta di procedimenti per delitti di associazione mafiosa o assimilati (terrorismo internazionale, tratta di persone e criminalità informatica, di cui all art. 51, commi 3bis, 3quater e 3quinquies), le funzioni di G.U.P. sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 328). Infine, per tali delitti le funzioni del P.M. sono svolte dal Procuratore distrettuale antimafia Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio. 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le generalità dell imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l identificazione; b) l enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l applicazione di misure di sicurezza, con l indicazione dei relativi articoli di legge (1); c) l indicazione delle fonti di prova acquisite [187];

16 Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare 346 d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [429]; e) la data e la sottoscrizione [110, 111]. (1) Lettera così sostituita ex art. 18, l , n Fissazione dell udienza. 1. Entro cinque (1) giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l ora e il luogo dell udienza in camera di consiglio [127], provvedendo a norma dell articolo 97 quando l imputato è privo di difensore di fiducia. 2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [419 4 ]. (1) La parola «due» è stata sostituita dalla parola «cinque» ex art. 19, l , n Atti introduttivi. 1. Il giudice fa notificare all imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l identità e il domicilio [att. 23], l avviso del giorno, dell ora e del luogo dell udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio [416] formulata dal pubblico ministero e con l avvertimento all imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420bis, 420ter, 420quater, 420quinquies (1). 2. L avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell imputato con l avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti [127 2 ] (2). 3. L avviso [comunicato al pubblico ministero] (3) contiene inoltre l invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell udienza [174]. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [83] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89]. 5. L imputato può rinunciare all udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [458 3 ] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], almeno tre giorni prima della data dell udienza. L atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell imputato. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [ ; ].

17 347 Titolo IX - Udienza preliminare /2 (1) Comma modificato ex art. 2quinquies, d.l , n. 82, conv. in l , n Successivamente le parole «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite ex art. 9, c. 1, l , n. 67 in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irresponsabili. Per la disciplina transitoria, cfr. art. 15bis, l. 67/2014 cit., inserito ex l , n. 118, in vigore dal , che così dispone: «15bis. Norme transitorie. 1. Le disposizioni di cui al presente capo [n.d.r. Capo III, l. 67/2014] si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». (2) Cfr. Disp. att. art. 131 (Deposito degli atti per l udienza preliminare). (3) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse dalla l , n. 397 (art. 13) Costituzione delle parti. (1) L udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. 3. Se il difensore dell imputato non è presente il giudice provvede a norma dell articolo 97, comma Il verbale dell udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. (1) Art. così sostituito ex l , n. 479 (art. 19). 420bis. Assenza dell imputato. (1) 1. Se l imputato, libero o detenuto, non è presente all udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall articolo 420ter, il giudice procede altresì in assenza dell imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell avviso dell udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l impu-

18 420/2 Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare 348 tato che, dopo essere comparso, si allontana dall aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. 4. L ordinanza che dispone di procedere in assenza dell imputato è revocata anche d ufficio se, prima della decisione, l imputato compare. Se l imputato fornisce la prova che l assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l udienza e l imputato può chiedere l acquisizione di atti e documenti ai sensi dell articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l imputato dimostra che versava nell assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. 5. Il giudice revoca altresì l ordinanza e procede a norma dell articolo 420quater se risulta che il procedimento, per l assenza dell imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo. (1) Art. inserito ex l , n. 479 (art. 19, c. 2). Successivamente così sostituito ex art. 9, c. 2, l , n. 67, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Il testo previgente così disponeva: «420bis. Rinnovazione dell avviso. 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l avviso dell udienza preliminare a norma dell articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e La probabilità che l imputato non abbia avuto conoscenza dell avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puó formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione». Per la disciplina transitoria, cfr. art. 15bis, l. 67/2014 cit., inserito ex l , n. 118, riportato sub art. 419 nt. (1). La l. 16 dicembre 1999, n. 479 aveva introdotto anche per l udienza preliminare l istituto della contumacia dell imputato e della rilevanza dell impedimento a comparire dell imputato e del difensore. Si trattava di una novità finalizzata all esigenza di realizzare una rinnovata funzione dell u.p. destinata così ad attuare il pieno sviluppo del contraddittorio. L articolo è stato completamente sostituito a seguito della eliminazione dell istituto della contumacia e della nuova disciplina del processo in assenza operata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. Al primo comma viene prevista l ipotesi in cui sia lo stesso imputato assente, libero o detenuto, a manifestare espressamente la volontà di rinunciare a partecipare alla udienza. In tali casi il processo potrà essere celebrato in assenza, non si porrà il tema del legittimo impedimento a comparire dell imputato, attesa l intervenuta rinuncia, e non dovrebbero operare i rimedi

19 349 Titolo IX - Udienza preliminare 420/3 restitutori. La rinuncia deve essere espressa. Al comma 2 è prevista l ipotesi in cui l imputato non è presente in udienza, non vi è alcuna manifestazione di volontà di rinuncia e, tuttavia, vi è la prova certa della sua conoscenza della udienza, per essere stato l avviso o il decreto di citazione a giudizio notificato ritualmente e personalmente, anche a mezzo posta, allo stesso imputato. In tal caso il processo potrà essere celebrato in assenza, salvo, in mancanza di una dichiarazione di rinuncia, che non sussista un legittimo impedimento ex art. 420ter. Allo stesso comma vengono previste altre ipotesi di procedibilità in assenza. In particolare, il processo viene celebrato in «assenza» se: 1) nel corso del procedimento l imputato abbia dichiarato o eletto domicilio; 2) l imputato sia stato, nell ambito del procedimento, arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare; 3) se l imputato abbia nominato un difensore di fiducia; 4) se risulti «comunque» con certezza che l imputato sia a conoscenza del procedimento o che l imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Il nuovo comma 4, stabilisce che se l imputato compare nel corso della udienza preliminare prima della decisione ed è in grado di dimostrare di non aver avuto colpa nella ignoranza della celebrazione del processo, il giudice dispone il rinvio dell udienza; il raggiungimento della prova consentirà all imputato di chiedere l acquisizione di atti e documenti ai sensi dell art. 421, co. 3 (primi due periodi): gli atti sono quelli di indagine compiuti dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e le eventuali memorie (art. 121) anche dei consulenti di parte; i documenti sono quelli di formazione extraprocessuale (art. 234). Ove, invece, l imputato, assente all udienza preliminare, compaia nel giudizio di primo grado, può formulare richieste istruttorie ai sensi dell art. 493 (art. 420quater, terzo periodo). Il quarto periodo dell art. 420bis riconosce, infine, all imputato, ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti, il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte. 420ter. Impedimento a comparire dell imputato o del difensore. (1) 1. Quando l imputato, anche se detenuto, non si presenta all udienza e risulta che l assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l avviso all imputato, a norma dell articolo 419, comma 1 (2). 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l assenza dell imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

20 444 Libro VI - Procedimenti speciali 370 Titolo II Applicazione della pena su richiesta delle parti La disciplina del patteggiamento è stata oggetto di riforma ad opera della L , n. 134, che ha elevato a cinque anni il limite massimo di pena entro cui è applicabile l istituto in esame (patteggiamento allargato) (mentre prima della novella tale limite era di due anni: patteggiamento tradizionale). Tale procedimento speciale si instaura con la finalità di omettere la fase del dibattimento. L imputato oppure il P.M. possono chiedere l applicazione della pena sino alla presentazione delle conclusioni nell udienza preliminare. Se la richiesta è presentata dall imputato e il P.M. non consente, il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario. Se la richiesta è presentata dal P.M. e l imputato non consente, il procedimento prosegue. Esistono due tipi di patteggiamento. Il patteggiamento tradizionale si applica alla pena detentiva sino a due anni da sola o congiunta a pena pecuniaria, diminuita sino a un terzo e si applica a tutti i tipi di reato. Alla concessione del patteggiamento allargato sono subordinati alcuni benefici: concessione della sospensione condizionale, sentenza senza il pagamento delle spese processuali e senza applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo confisca. Esso si applica alla pena detentiva superiore a due anni e sino a cinque anni sola o congiunta a pena pecuniaria, diminuita sino a un terzo. A differenza del patteggiamento tradizionale, il patteggiamento allargato non si applica in alcuni casi e precisamente: ai delitti di criminalità mafiosa, terrorismo e ai delitti assimilati (ad esempio pornografia); ai delinquenti abituali professionali e per tendenza o recidivi reiterati a norma dell art. 99, comma 4, c.p Applicazione della pena su richiesta. 1. L imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria (1). 1bis. Sono esclusi dall applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all articolo 51, commi 3bis e 3quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600quater, secondo comma, 600quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600quinquies, nonché 609bis, 609ter, 609quater e 609octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per

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