Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)"

Transcript

1 Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)

2

3 MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). (Estratto) Libro I DEI REATI IN GENERALE Titolo VI DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA Capo I DELLA ESTINZIONE DEL REATO 157. ( 1 ) ( 2 ) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis ( 3 ) ( 4 ), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, ( 5 ) per il reato di cui all articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell articolo 609 quater ( 6 ). La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n ( 2 ) Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo: «2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3

4 582 «3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (*)». (*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». ( 3 ) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all art. 423 del codice penale). ( 5 ) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 6 ) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1 ottobre 2012, n Libro II DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE MODIFICHE AL CODICE PENALE 582. Lesione personale ( 1 )( 2 ) ( 3 ). Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi ( 4 ) a tre anni (583, 585, ; 1151 c.n.) ( 5 ). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall'art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all'art. 582 del codice penale. ( 2 ) L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa. ( 3 ) Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. ( 4 ) Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 5 ) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 7 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n Per l'entrata in vigore si vedano gli artt del medesimo provvedimento. ( 8 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile Tuttavia la competenza per tali reati è del Tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n ( 9 ) Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una per- 4

5 R.D. 19 ottobre 1930, n sona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 1 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ). [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] ( 5 ). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ( 6 ) ( 3 ) ( 7 )( 8 ). ( 1 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 2 ) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sette» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 3 ) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma. ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n ( 5 ) Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 6 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 7 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 8 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n bis Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), salvo le deroghe riportate in nota. Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 bis. ( 1 ) Omicidio stradale. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una 5

6 589 ter velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 m quater c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). MODIFICHE AL CODICE PENALE Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. 1. Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa (43), una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 ( 5 ) ( 6 ). Se la lesione è grave (583 1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 ( 5 ) ; se è gravissima (583 2 ), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a ( 5 ) ( 7 ). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 8 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostan- 6

7 R.D. 19 ottobre 1930, n ze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] ( 9 ) ( 10 ). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque ( 11 ). Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( 12 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n ( 2 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 258 a 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett.a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n Per l'entrata in vigore si vedano gli artt del medesimo provvedimento. ( 3 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n ( 4 ) A norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, 590 tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ( 5 ) Le multe stabilite dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall'art della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 6 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 7 ) L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2),o dal secondo comma dell'articolo 583 del presente codice. ( 8 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 9 ) Questo periodo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 10 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n ( 11 ) Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l'esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario, mantenuto in vigore dall'art delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale. ( 12 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite. Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p. 7

8 590 bis MODIFICHE AL CODICE PENALE 590 bis. ( 1 ) Lesioni personali stradali gravi o gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. ( 1 ) Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Arresto: primo comma, non consentito; secondo, terzo, quarto e quinto comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo comma, ipotesi lesioni gravi, terzo comma, ipotesi lesioni gravi, quarto e quinto comma non consentito, secondo e terzo comma, ipotesi lesioni gravissime, consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma consentite (280, 287 c.p.p.); quarto comma, ipo- 8

9 R.D. 19 ottobre 1930, n tesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Arresto: non consentito in relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi all'art. 590 bis, con esclusione del settimo comma (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 ter 590 quater. ( 1 ) Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo quinquies. ( 1 ) Definizione di strade urbane e extraurbane. Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2 ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo

10

Omicidio stradale: il testo approvato dalla Camera

Omicidio stradale: il testo approvato dalla Camera Omicidio stradale: il testo approvato dalla Camera Autore: Redazione In: Disegni di legge La Camera dei deputati ha approvato, il 28 ottobre 2015, la proposta di legge C. 3169-A, che introduce nel codice

Dettagli

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio

Dettagli

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato DISEGNO DI LEGGE RECANTE Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento

Dettagli

XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al

Dettagli

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI)

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI) AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI) MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice

Dettagli

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

Dettagli

Appendice di aggiornamento al Codice Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41

Appendice di aggiornamento al Codice Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41 Appendice di aggiornamento al Codice Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice

Dettagli

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO SULL OMICIDIO STRADALE La riforma è entrata in vigore.

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO SULL OMICIDIO STRADALE La riforma è entrata in vigore. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO SULL OMICIDIO STRADALE La riforma è entrata in vigore. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è pubblicata la legge sull omicidio stradale. Il provvedimento è entrato

Dettagli

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA POCKET)

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA POCKET) AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA POCKET) MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2633 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA e QUAGLIARIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016 Modifiche alle disposizioni

Dettagli

Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE. Legge 23 marzo 2016 n. 41. a cura di Eugenio Amorosa

Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE. Legge 23 marzo 2016 n. 41. a cura di Eugenio Amorosa Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE Legge 23 marzo 2016 n. 41 a cura di Eugenio Amorosa LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME Art. 590-bis Codice Penale LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI

Dettagli

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

Dettagli

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015 LAVORI PREPARATORI Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015 NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553

Dettagli

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET)

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET) AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET) MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo

Dettagli

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE a cura di Fabiana Pierbattista 2 marzo 2016 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-D Introduzione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 marzo 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall unificazione dei disegni

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 10 giugno 2015 (v. stampato Camera n.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 10 giugno 2015 (v. stampato Camera n. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3169-B PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dettagli

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI) AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI) MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA 1. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 2015 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 859-1357-1378-1484-1553-B DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato della Repubblica il 10 giugno 2015, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

Dettagli

Il reato di omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale Il reato di omicidio stradale Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni

Dettagli

Legge n. 41/ Omicidio stradale e lesioni personali stradali

Legge n. 41/ Omicidio stradale e lesioni personali stradali Legge n. 41/2016 - Omicio stradale e lesioni personali stradali Autore: Redazione LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato omicio stradale e del reato lesioni personali stradali, nonche' sposizioni

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 giugno 2015, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall unificazione dei disegni di legge n. 859, d iniziativa del senatore

Dettagli

nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2015 (V. Stampato Camera n. 3169-B)

nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2015 (V. Stampato Camera n. 3169-B) Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 859-1357-1378-1484-1553-D DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato della Repubblica il 10 giugno 2015, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

Dettagli

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO. a cura di Fabiana Pierbattista

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO. a cura di Fabiana Pierbattista Ufficio legislativo SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO a cura di Fabiana Pierbattista 11 dicembre 2015 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-B

Dettagli

OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI Ufficio legislativo SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO a cura di Fabiana Pierbattista 9 dicembre 2015 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-B Introduzione

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CIRCOLARE N. 34 Informativa OGGETTO: Circolazione Stradale Polizia Giudiziaria.

Dettagli

Sinistrosità stradale in Italia

Sinistrosità stradale in Italia Sinistrosità stradale in Italia http://dati.istat.it/index.aspx?datasetcode=dcis_mortiferitistr1 anno 2008 Sinistri con lesioni ITALIA 218 963 Sinistri con lesioni LOMBARDIA Sinistri con lesioni Prov CREMONA

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 23 marzo 2016, n. 41. Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo

Dettagli

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato; WORLD S VEHICLE DOCUMENTS MODIFICA AL C.P. Dl 92/ CODICE PENALE Gli articoli modificati dal Dl 92/: Articolo 61 - Circostanze aggravanti comuni Articolo 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero

Dettagli

POLIZIA LOCALE PERUGIA

POLIZIA LOCALE PERUGIA manuale operativo ipotesi di reato lesioni colpose, lesioni stradali gravi e gravissime, omicidio stradale N.B.: le ipotesi previste si riferiscono a soggetti che per colpa provochino lesioni ovvero la

Dettagli

- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_

- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_ L art. 186 del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n 285) fa DIVIETO generico di porsi alla GUIDA di veicoli (di qualsiasi genere, anche non a motore) in STATO D EBBREZZA, ovvero quella alterazione psicofisica dovuta

Dettagli

Legge 23 marzo 2016, n. 41

Legge 23 marzo 2016, n. 41 Legge 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al

Dettagli

ISTANZE SOTTESE ALL ADOZIONE DELLA LEGGE SULL OMICIDIO STRADALE

ISTANZE SOTTESE ALL ADOZIONE DELLA LEGGE SULL OMICIDIO STRADALE ISTANZE SOTTESE ALL ADOZIONE DELLA LEGGE SULL OMICIDIO STRADALE Rischio di sostanziale impunità del reo a fronte della lesione di beni giuridici di primaria rilevanza Sfiducia nel complessivo assetto sanzionatorio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BARBARO Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio

Dettagli

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del LAVORI PREPARATORI XVI Legislatura Camera dei deputati Atto n. 3274 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 22.12.2010 L atto n. C 3274 recante Modifiche agli articoli 589, 590

Dettagli

La legge n. 41 del 25.03.2016: omicidio e lesioni personali stradali

La legge n. 41 del 25.03.2016: omicidio e lesioni personali stradali P a g. 1 La legge n. 41 del 25.03.2016: omicidio e lesioni personali stradali di Mauro Masnaghetti Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016 n.41 che è

Dettagli

I Reati di Omicidio e Lesioni stradali

I Reati di Omicidio e Lesioni stradali I Reati di Omicidio e Lesioni stradali Argomento: Le novità introdotte dal legislatore con riferimento al Codice della strada, Codice Penale e Codice di Procedura Penale Docente: Ferdinando Longobardo

Dettagli

1 Per la distinzione fra lesioni gravi e gravissime si rimanda al dettato dell art. 583 c.p.

1 Per la distinzione fra lesioni gravi e gravissime si rimanda al dettato dell art. 583 c.p. Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016, n.41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché

Dettagli

MODIFICHE AL CODICE PENALE. Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)

MODIFICHE AL CODICE PENALE. Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere) MODIFICHE AL CODICE PENALE Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere) Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere) La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente

Dettagli

- SCHEMA OPERATIVO -

- SCHEMA OPERATIVO - - SCHEMA OPERATIVO - OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME (Artt. 589-bis e 590-bis C.P.) UFFICIO STUDI ASAPS 1 - OMICIDIO STRADALE - (Art. 589 bis C.P.) Chiunque cagioni per

Dettagli

Il nuovo reato di omicidio stradale: quali intenzioni del legislatore?

Il nuovo reato di omicidio stradale: quali intenzioni del legislatore? Il nuovo reato di omicidio stradale: quali intenzioni del legislatore? Habemus Papam, veniva esclamato nel 1417, allorquando Martino V Colonna veniva eletto quale nuovo Pontefice; Habemus iustitiam, potranno

Dettagli

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; Modifiche normative Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella l. 24 luglio 2008, n.125), nell introdurre misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha recato alcune modifiche al codice

Dettagli

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,

Dettagli

PRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE

PRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE Sovr. Bruno Malusardi POLIZIA LOCALE DI MILANO UFFICIO CENTRALE ARRESTI E FERMI PRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE Legge 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016) ce introduce

Dettagli

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B Dossier n 341/4 - Elementi per l'esame in Assemblea 18 gennaio 2016 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3169-B

Dettagli

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)

Articolo 1 (Modifiche al codice penale) Articolo 1 (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 157 è sostituito dal seguente: «Articolo 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).

Dettagli

L.n. 41 del L introduzione del reato di omicidio stradale. Avv. Paolo Malaguti Avv. Alessandra Ceni

L.n. 41 del L introduzione del reato di omicidio stradale. Avv. Paolo Malaguti Avv. Alessandra Ceni L.n. 41 del 23.03.2016 L introduzione del reato di omicidio stradale Avv. Paolo Malaguti Avv. Alessandra Ceni L.n. 41/2016 del 23.03.2016 - Pubblicata in G.U. nr. 70 del 24.03.2016 - Entrata in vigore

Dettagli

Codice penale

Codice penale Www.carelladarcangelo.com Nuovo testo Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita

Dettagli

Approfondimenti. A cura della dott.ssa Maristella Giuliano, Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI

Approfondimenti. A cura della dott.ssa Maristella Giuliano, Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI Approfondimenti Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1484 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014 Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale,

Dettagli

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia

Dettagli

Art. 12. Esercizio abusivo di una professione

Art. 12. Esercizio abusivo di una professione Art. 12 Esercizio abusivo di una professione 1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione

Dettagli

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI Lavori preparatori XVI Legislatura Senato della Repubblica Atto N. 692 Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge

Dettagli

*(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE

*(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3247-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati CIRIELLI *(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI

Dettagli

D.D.L. N. 859 del 2016

D.D.L. N. 859 del 2016 VECCHIA DISCIPLINA Art. 589 c.p. Omicidio colposo. NUOVA DISCIPLINA D.D.L. N. 859 del 2016 Art. 589 bis c.p. Omicidio stradale. 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione

Dettagli

Scritto da Redazione Lunedì 14 Marzo :40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Marzo :05

Scritto da Redazione Lunedì 14 Marzo :40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Marzo :05 In data 02 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto l introduzione nel nostro codice penale del reato di omicidio stradale e del reato di l esioni personali

Dettagli

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-A

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-A Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-A Dossier n 341/2 - Elementi per l'esame in Assemblea 23 ottobre 2015 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3169-A

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A Relazione orale Relatore CUCCA TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 27 maggio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale,

Dettagli

CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale, al

Dettagli

DEPENALIZZAZIONE D.Lgs 15 gennaio 2015 n. 7 D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8 In vigore dal 6 febbraio a cura del Dott.

DEPENALIZZAZIONE D.Lgs 15 gennaio 2015 n. 7 D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8 In vigore dal 6 febbraio a cura del Dott. DEPENALIZZAZIONE D.Lgs 15 gennaio 2015 n. 7 D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8 In vigore dal 6 febbraio 2016 a cura del Dott. Andrea Vicini 1 2 tipi di depenalizzazione Sostituzione di SANZIONE AMMINISTRATIVA

Dettagli

OMICIDIO STRADALE 02/03/2016. OMICIDIO STRADALE: ecco tutte le novità introdotte dalla nuova legge

OMICIDIO STRADALE 02/03/2016. OMICIDIO STRADALE: ecco tutte le novità introdotte dalla nuova legge OMICIDIO STRADALE L'omicidio stradale è legge dal 2016: sei anni dopo la presentazione in Parlamento della prima proposta, cinque passaggi nelle due Aule e due voti di fiducia, il Senato ha dato l ok definitivo.

Dettagli

Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino Avv. Neva Monari Studio avvocati Monari e Vinai Avvocati per l impresa

Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino Avv. Neva Monari Studio avvocati Monari e Vinai Avvocati per l impresa Tavola Rotonda Tavola Rotonda Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino Avv. Neva Monari Studio avvocati Monari e Vinai Avvocati per l impresa NORME PRESCRITTIVE NORME SANZIONATORIE Generali:

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3247-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati CIRIELLI *, AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI Giulio,

Dettagli

L omicidio stradale In 11 punti. Quando cambia tutto non cambiando niente

L omicidio stradale In 11 punti. Quando cambia tutto non cambiando niente L omicidio stradale In 11 punti Quando cambia tutto non cambiando niente Cosa c era prima: I principali reati relativi al codice della strada non avevano una disciplina autonoma rubricati nella disciplina

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Vigente dal 25/03/2016 LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore: AUTOTRASPORTO CIRCOLARE N. 084 01.04.2016 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Omicidio stradale - pene più severe per i conducenti professionali. Dal 25 marzo 2016 sono in vigore i reati di omicidio

Dettagli

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

Dettagli

L'Omicidio stradale è diventato legge dello Stato

L'Omicidio stradale è diventato legge dello Stato L'Omicidio stradale è diventato legge dello Stato Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale L'Aula del Senato di recente ha detto "si'" al voto di fiducia chiesto dal governo sul disegno di legge per

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Art. 1 (Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale)

DISEGNO DI LEGGE. Art. 1 (Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale) Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge intende introdurre, quale autonoma fattispecie di reato, la figura dell'omicidio e delle lesioni personali conseguenti alle violazioni delle norme sulla

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

Dettagli

Camera penale di Monza 23 maggio 2016

Camera penale di Monza 23 maggio 2016 Camera penale di Monza 23 maggio 2016 CAMERA PENALE DI MONZA Lunedì 23 maggio 2016 ore 15.00-18.00 Istituto Scolastico Leone Dehon Sala Grande Monza - Via Appiani n.1 L INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO

Dettagli

306 PARTE II - CODICE PENALE 584

306 PARTE II - CODICE PENALE 584 306 PARTE II - CODICE PENALE 584 Tentativo: cfr. art. 582. * È controverso se la figura sia reato autonomo oppure circostanza aggravante: con preferenza alla seconda ipotesi, atteso che non è mentovata

Dettagli

LIBRO II LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

LIBRO II LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 7 CAPO IV DEI DELITTI CONTRO L ASSISTENZA FAMILIARE 70. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [c.c.,, 6],

Dettagli

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

Dettagli

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Parte Speciale

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Parte Speciale Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

Dettagli

Penale-Circolazione stradale-articoli e commenti Omicidio stradale: tutte le modifiche ai codici

Penale-Circolazione stradale-articoli e commenti Omicidio stradale: tutte le modifiche ai codici Penale-Circolazione stradale-articoli e commenti Omicidio stradale: tutte le modifiche ai codici Articolo, 04/03/2016 Pubblicato il 04/03/2016 Pubblichiamo le modifiche al codice penale, al codice di procedura

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZE DI STAMPA 1º dicembre 2015 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento

Dettagli

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C B

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C B Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B Dossier n 341/3 - Schede di lettura 16 dicembre 2015 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3169-B Titolo: Introduzione

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE N. 2055

PROGETTO DI LEGGE N. 2055 PROGETTO DI LEGGE N. 2055 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi

Dettagli

260 PARTE II - CODICE PENALE

260 PARTE II - CODICE PENALE 60 PARTE II - CODICE PENALE 37 Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Tipologia: comune. Forma di esecuzione del reato: vincolata. Natura: istantaneo. Prescrizione: 6 anni. Tentativo: configurabile.

Dettagli

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vigente al: 03-01-2011 Titolo

Dettagli

Presentazione... pag. 5

Presentazione... pag. 5 INDICE SOMMARIO Presentazione... pag. 5 1. La condotta.....................................» 17 1.1. Il reato di guida in stato di ebbrezza...................» 17 1.2. La guida di veicoli: il caso dei

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 23 marzo 2016, n. 41. Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo

Dettagli

REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ

REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ L OMICIDIO E TUTTI GLI ALTRI REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ di Alessandro Buzzoni IMPORTANTE Le formule riportate in questo testo sono disponibili online e sono personalizzabili Le istruzioni

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MOSCARDELLI, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1475 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CARRESCIA, GANDOLFI, BIONDELLI, CARRA, CASATI, CA- SELLATO, COCCIA, MARCO DI MAIO, D INCECCO,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI N. 3169-361-562-959-1430-1475-1643-1646-1677-2068-2192-2263-3366-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Dettagli

I REATI DI OMICIDIO. del Prof. Matteo Marcattili

I REATI DI OMICIDIO. del Prof. Matteo Marcattili I REATI DI OMICIDIO del Prof. Matteo Marcattili Per quanto riguarda le violazioni più gravi al diritto alla vita, merita sicuramente un posto di primo piano la categoria dei reati di omicidio, in quanto

Dettagli

OMICIDIO E LESIONI STRADALI

OMICIDIO E LESIONI STRADALI Proposta di legge popolare ex articolo 71, secondo comma, della Costituzione (articoli 7,8, 48 e 49 l. 25 maggio 1970, n. 352, e articolo 14, comma 1, l. 21 marzo 1990, n. 53) OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Dettagli

SCHEMI OPERATIVI. Docente V. Commissario Dott. Gianni Sansonne

SCHEMI OPERATIVI. Docente V. Commissario Dott. Gianni Sansonne SCHEMI OPERATIVI Docente V. Commissario Dott. Gianni Sansonne SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE SANZIONI ACCESSORIE IL CODICE PUO PREVEDERE CONFISCA FERMO AMMINISTRATIVA

Dettagli

Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2)

Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2) Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2) 1. E vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche.

Dettagli