RAPPORTO SULLE GRAVISSIME VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E DEI DIRITTI DEI FANCIULLI IN ITALIA Sommario

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1 RAPPORTO SULLE GRAVISSIME VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E DEI DIRITTI DEI FANCIULLI IN ITALIA 2006 TRATTA DEI MINORI ATTRAVERSO I TRIBUNALI DEI MINORI, I SERVIZI SOCIALI E LA CARITAS Violenze, torture e abusi sui minori da parte dei servizi sociali, degli operatori socioassistenziali, della Caritas e dei giudici dei tribunali per i minori IMPOSSIBILITA DI AVERE PROCESSI REGOLATI DALLA LEGGE IN ITALIA, CORRUZIONE, FALSITÀ, MANCATA EQUITÀ E MANCATA IMPARZIALITÀ DI GIUDICI Anche se l'italia è già stata condannata dalla Corte Europea per Diritti dell'uomo la situazione non si cambia 1. Definizione dei termini usati 2. Introduzione di riflessione 3. Legislazione nazionale italiana relativa ai minori Sommario 4. Difetti delle leggi, dei quali abusano giudici minorili e servizi sociali 5. Imperfezione della legge italiana che prevede l impossibilita di avere i gradi superiori di giudizio 6. Doveri dei Servizi sociali. 7. Doveri dei periti 8. Doveri dei giudici e dei pubblici ministeri 9. Descrizione schematica di come avvengono abusi sui minori e come si attuano sequestri dei minori 10. Descrizione schematica di come avvengono abusi sui minori e come si attuano sequestri dei minori 11. Inesistenza delle statistiche 12. Interesse economico da parte dei giudici, assistenti sociali e istituti religiosi 13. Alcuni casi di esempio di sequestri e sottrazioni dei bambini 14. Descrizione delle tecniche e metodiche per organizzare reati di sequestro e sottrazione dei minori da parte dei servizi sociali e della Caritas 15. Trattamenti disumani e degradanti ai bambini da parte dei servizi sociali, uso delle tecniche settarie di plagio 16. Strutture di detenzione italiane (casefamiglia, strutture protette, strutture idonee, istituti, case di accoglienza, centri sociali). 17. Comportamento delle famiglie affidatarie 18. Sequestri dei bambini subito dopo il parto 19. Chi è un assistente sociale in Italia 20. Violazioni e reati dei giudici dei tribunali dei minori 21. False perizie psichiatriche 22. Pubblici ministeri e giudici dei tribunali ordinari procurano l impunità agli assistenti sociali, giudici dei tribunali dei minori e altri cittadini coinvolti nella tratta dei minori 23. Elenco degli articoli violati della convenzione per la salvaguardia dei diritti dei fanciulli solitamente violati 24. Conclusioni Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

2 Sentendo la parola "sequestro", immaginiamo un gruppo di criminali feroci di brutta presenza. Nella triste realtà italiana, purtroppo, il reato di sequestro dei bambini va compiuto non solo dalle bande dei criminali ma anche dai servizi sociali e giudici dei tribunali dei minori. La legge italiana è molto giusta e molto buona e tutela molto bene i bambini. Purtroppo, molto spesso, i servizi sociali e i magistrati violano la legge, compiendo reati raccapriccianti e brutali contro bambini e loro famiglie. La legge prevede l'allontanamento dei bambini dalle famiglie quando queste abusano o trascurano bambini. Quando non ci sono motivi per allontanamento previsto dalla legge e quando bambini vanno deprivati della loro libertà personale e ridotti nella schiavitù senza diritto di parola, abbiamo il reato di sequestro di persona e il reato di sottrazione dei minori, nonché trattamento degradante e disumano al bambino. Accade più spesso che possiamo immaginare. Il rapporto si basa sull ascolto di circa 1200 famiglie, negli , provenienti da tutte le parti d Italia, le quali si erano rivolte per consulenza a causa di trattamenti illegali e contrari alla legge ricevuti dai servizi sociali e tribunali dei minori. L ascolto è stato sia anonimo sia non anonimo. I problemi sussistenti, gravissimi, nell ambito di tutela, affidamenti e adozioni dei minori si trascurano da parte delle autorità e organizzazioni statali italiane che producano rapporti sulle condizioni dell infanzia, quindi il presente rapporto rappresenta in sé una integrazione ai rapporti ufficiali esistenti, per esempio quelli del Telefono Azzurro e della Commissione Parlamentare per l infanzia, e ai rapporti dei privati e delle associazioni dei cittadini che trattano problematiche trascurate dalle organizzazioni statali, per esempio al Controrapporto sulle condizioni dell infanzia in Italia del sig. Gabriele Cervi e al rapporto del Comitato dei Genitori dei Figli Sequestrati. Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

3 1. Definizione dei termini usati Definizione del termine VENDITA Il Protocollo Opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, ratificato dall Italia con la L. 46/2002 del 11 marzo, definisce vendita di bambini qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino ( ) dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio. Costituisce vendita di minori anche il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi alle adozioni. Definizione del termine TRATTA L organizzazione Censis definisce così la tratta dei minori: Perché si configuri il reato di tratta il reclutamento ed il trasporto dei minori deve avvenire tramite l impiego o la minaccia di forza o di altre forme di coercizione, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità (La tratta di esseri umani a scopo di adozioni illegali internazionali, sintesi a cura del Censis). Definizione del termine SOTTRAZIONE DEI MINORE Il codice penale del reato di sottrazione di persone incapaci: Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi. Definizione del termine SEQUESTRO DI PERSONA E semplicemente la privazione della libertà personale. La legge prevede allontanamenti dei minori nei casi quando famiglie o affidatari trascurino o maltrattino bambini e quando le condizioni ambientali sono insalubri e pericolosi. Cittadini accusati devono ricevere un atto di accusa (ricorso di un pubblico ministero o citazione da parte di un altro cittadino interessato) contenente le prove testimoniali e documentali, in base dell atto di accusa i cittadini accusati devono costituire la parte civile nel processo presentando, la propria versione dei fatti e le prove a discarico, querelando la controparte per falso e calunnia se ci sono, il giudice ha il dovere di effettuare un processo in contraddittorio tra le parti, l accusato ha il diritto di esaminare l accusatore tramite interrogazione davanti al giudice, il giudice ha il dovere di valutare le prove. Il servizio sociale interessato ha il dovere di preparare il progetto d assistenza per le famiglie, con la proposta di più vie di risoluzione possibili e orientato al rientro più veloce possibile del minore nella famiglia d origine. Decreti di affidamento devono corrispondere ai requisiti previsti dalla legge. Nel caso quando un processo, o un affidamento, o un adozione, non corrispondono ai requisiti previsti dalla legge, abbiamo il reato di sottrazione del minore con abuso d ufficio. Se un bambino sottratto è deprivato della propria libertà personale, tra cui della libertà di espressione e di rimanere in contatto con la propria famiglia e con il proprio ambiente sociale, abbiamo il reato di sequestro di persona. 2. Introduzione di riflessione Il 20 novembre è la giornata internazionale per i diritti dell infanzia. E un occasione giusta per riflettere su quello che accade in Italia, sulla disgregazione quasi totale della società, sul trionfo totale, o quasi, della criminalità, sulla pesante violazione dei diritti umani, sul raccapricciante trattamento riservato ad alcuni fanciulli vittime dei crimini dei servizi sociali e dei giudici dei tribunali dei minori. Secondo notiziari TV, di questi fanciulli ne sono decine o centinaia di migliaia all anno, non esistono statistiche ufficiali serie e affidabili. E un tema tabù. Oggi si fanno delle lotte per diritti degli animali ben pubblicizzate, facendo finta che non esista alcun tipo di problema con violazione dei diritti dei fanciulli, di fatto animali diventano più importanti dei bambini. Questo rapporto parla di cui non parla nessuno, o quasi. E un rapporto scomodo, che viola la regola dell omertà e degli prosciutti sugli occhi. Questo rapporto è stato creato per le famiglie colpite dalla malagiustizia minorile e per cittadini impegnati nel settore dei diritti. Ovviamente, anche per i difensori dei diritti degli animali per farli riflettere almeno un giorno all anno, il 20 di novembre. Gli altri 364 giorni potete continuare a pensare degli animali. Un giorno è sempre meglio di niente. Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

4 L essenza della questione degli abusi sui fanciulli da parte delle istituzioni italiane statali e private è stata presentata al livello internazionale per la prima volta con il caso di Scozzari/Giunta, giudicato dalla Corte Europea di Strasburgo per i diritti umani (Sentenza del 13 luglio 2000 sul ricorso n /98 e 41963/98). I fatti del caso Scozzari/Giunta sono più che raccapriccianti: assistenti sociali e affiaterai pedofilia, maltrattamenti incredibili nella loro brutalità ai bambini, collocazione dei bambini in un istituto accusato dalla cittadinanza di essere gestito da una setta e di essere sospettato essere collegato con delitti tristemente famosi sotto il nome il mostro di Firenze (istituto fondazione Forteto), mancata esecuzione della condanna penale di detenzione carceraria inflitta per maltrattamenti dei minori ai gestori dell istituto (neanche un giorno di carcere). Sono state presentate alcune questioni di maltrattamenti ai minori, di riduzione dei minori in ruolo dei succubi (plagio) all interno dell istituto, delle tecniche di plagio della matrice settaria applicate ai bambini nell istituto sia dai gestori dello stesso sia dagli assistenti sociali, del diniego dell accesso al servizio medicopsichiatrico qualificato ai bambini, diniego dell accesso dei bambini al servizio di un avvocato, della cessione illegale dei rapporti tra genitori e figli, delle diffamazioni e calunnie contro la madre dei bambini da parte della Caritas e dei servizi sociali, del totale rifiuto di aiuto e di assistenza alla madre dei bambini, della totale assenza degli interventi volti a tutelare i bambini e risolvere la situazione, del processo irregolare al tribunale dei minori, del favoreggiamento dei giudici agli affidatari dei minori in danno ai minori e alla giustizia. La Caritas aveva diffamato la madre dei bambini di essere una malata mentale segreta non presente nella clasifica psichiatrica, compiendo il reato penale di esercizio abusivo del mestiere di medicopsichiatra, per il che non è stata punita dalle Autorità Giudiziarie italiane. Gestori dell istituto hanno estorso dai minori dichiarazioni di non volere vedere la propria madre, ovviamente tramite violenze e minacce, però appena si era presentata la prima occasione di parlare liberamente i bambini hanno dichiarato di voler tornare dalla loro madre. L adoperato dei servizi sociali è stato quello di sfruttare i minori sessualmente (reati di pedofilia compiuto dal primo assistente sociale e l affidamento ad un istituto con precedenti di violenza sui bambini e con l ambiente e lo stile di organizzazione e dei trattamenti del tipo settario, come si sa negli ambienti con gerarchia settaria si praticano abusi sessuali sia sugli adulti sia sui minori) ed economicamente (contributi dello Stato all istituto e agli affidatari). Tutte le istituizioni coinvole hanno omesso di tutelare gli interessi dei bambini e il loro benessere. Secondo criteri internazionali (guardi il punto 1) il trattamento riservato a questi bambini può essere definito come spostamento illegale, tratta e, nel caso se vi sono stati giri di sussidi e contributi dello Stato ai servizi sociali, gestori dell istituto e affidatari, come vendita. In questa causa l Italia è stata condannata per la violazione dell art.8 della Convenzione europea per i diritti umani (illegale cessione dei rapporti tra genitori e figli), purtroppo altre questioni gravissime come violazioni processuali e altro non sono state giudicate a causa di mancata richiesta da parte dell avvocato. Questa condanna non è servita a nulla, in quanto fino ad oggi NULLA si è cambiato: i bambini vanno illegalmente sequestrati, trafficati e maltrattati dai servizi sociali, tribunali e affidatari con le stesse modalità di prima: la legge non si osserva, ai bambini e alle familgie non si presentano accuse concrete addibite con le prove chiare, precise e concordate; si diniega il diritto costituzionale alla difesa; ai bambini si nega di avere contatti coi genitori e in più la maggioranza dei bambini viene deprivata di ogni tipo di libertà personale e quella di opinione e spressione. I giudici dei Tribunali dei minori violano la legge e abusano della loro posizione sociale come prima, né assistenti sociali né giudici né istituti affidatari non vengono puniti né nella sede penale né in quella civile, godendo della ingiusta impunità, nessuno è stato interdetto dai pubblici uffici e/o licenziato, tutti i personaggi disonensti possono occupare loro posti di lavoro e continuare a delinquere, abusando dei bambini a loro completo piacimento. Una situazione gravissima sussiste nei casi di separazioni coniugali, bambini continuano a subire ingiustizie inverosimili: spesso giudici proibiscano loro di avere contatti con uno dei genitori senza un processo regolato dalla legge e senza una coerente e valida motivazione, o usando perizie non corrisponendenti ai requisiti previsti per le perizie. Tanti bambini maltrattati nelle familgie rimangono senza aiuto alcuno, alcuni di questi vanno messi nelle condizioni ancora più pregiudiziaevoli: negli istituti famosi per violenze carnali e abusi di tutti i tipi o in affidamento alle famiglie con problemi (però aventi rapporti di amicizia coi servizi sociali). Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

5 Tanti bambini dalle famiglie per bene o con problemi facilmente risolvibili tramite interventi dei servizi sociali (previsti dalle leggi) vengono messi in detenzione negli istituti senza un processo e senza un coerente motivo. A questi bambini si negano contatti con parenti e amici, i più fortunati possono vedere genitori 1 volta al mese o in due settimane per un ora in presenza degli operatori sociali che controllano attentamente quello che dice il bambino e gli impedisce di raccontare degli abusi e maltrattamenti subiti. I genitori e le famiglie di questi bambini vanno calunniate e diffamate come inidonei, violenti, malati mentali delle malattie mentali segrete non presente nella classifica delle malattie psichiatriche DSMIV e altro simile, in base della cattiveria malsana del calunniatore del caso. Tutto ciò senza possibilità di difesa prevista dalla legge e senza un processo regolare. Questi bambini sono messi in detenzione negli istituti esclusivamente per riempire istituti e per mantenere il rilascio dei contributi dello Stato. Quando bambini provengono dalle famiglie benestanti gli istituti richiedono il denaro ( pagamento ) anche dalle famiglie (piùmeno come aviene con gli anziani: servizi sociali sollocano anziani ammalati negli istituti sul posto degli ospedali, che sono gratuiti, e dopo richiedono somme consistenti di denaro, svuotando conti bancari degli anziani e in alcuni casi portando via anche le case). Nei processi i bambini non hanno un avvocato per la propria difesa, loro interessi e opinioni non si prendono in considerazione alcuna. Molto spesso giudici omettono di nominare un tutore e un protutore al bambino quando levano la patria potestà ai genitori e non osservano le disposizioni della legge. Tanti affidatari si autoproclamano di essere benefattori dei bambini mentre di fatto sono carnefici e maltrattatori. Pochi affidatari cercano di capire se il processo presso il tribunale dei minori è stato regolare, se giudici e assistenti sociali hanno osservato la legge, se sui decreti è trascritta la verità e non falsità, se il bambino è stato veramente abbandonato e/o maltrattato dalla famiglia d origine, se la famiglia d origine è veramente incapace a svolgere il ruolo genitoriale e crescere il bambino. Nessuno guarda se decreti di affidamento sono regolari, se hanno efficacia legale, nessuno si interessa delle prove presentate dalle famiglie d origine e della loro versione dei fatti, nessuno è interessato a stabilire la verità dei fatti, anzi, gli affidatari e famiglie adottive partecipano allegramente nella denigrazione e molto spesso anche nella diffamazione e calunnia della famiglia d origine del bambino che hanno in affidamento o adozione, e impediscono con tutte le forze ai contatti tra il bambino e la sua famiglia, arrivando anche a compiere reati. In tutto questo carosello di menzogne e falsità i bambini sono ridotti agli oggetti senza diritto della parola e senza diritto alla dignita personale. I crimini dei servizi sociali, degli esponenti della Caritas e dei giudici dei tribunali dei minori nell arco degli ultimi 2530 anni rappresentano in sostanza un crimine contro il popolo italiano, paragonabile con un crimine contro l umanità, vista la quantità enorme dei bambini e delle famiglie colpite. Si può parlare dei spostameti massicci illeciti dei bambini dalle classi più povere della popolazione a quelle più ricche e/o raccomandate. Non esistono statistiche precise sulla quantità dei bambini in affidamento e adozione, diventati orfani sociali in seguito ai processi irregolari, nessuno sa di preciso quanti bambini sono detenuti negli istituti: fonti diverse indicano numeri diversi, non esiste registro pubblico né alcun tipo di controllo serio. Nel 1999, la Commissione affari sociali, salute e famiglia del Consiglio d Europa ha denunciato la trasformazione dell adozione internazionale in un vero e proprio mercato, governato da leggi del capitalismo della domanda e dell offerta e caratterizzato dal flusso unico dei bambini provenienti dai Paesi poveri o in via di sviluppo verso i Paesi più sviluppati (Rapporto della Commissione Affari Sociali, Salute e Famiglia del Consiglio d Europa «Pour un respect des drots de l enfants dans l adoption internazionale», documento n del 2 dicembre 1999). La stessa situazione sussite anche al livello nazionale italiano, in quanto bambini dalle famiglie povere e/o quelle non raccomandati vengono spostati nelle famiglie più ricche e/o raccomandate. Punti 3 e 4 descrivono le leggi violate solitamente dai giudici dei tribunali dei minori e servizi sociali. Il fatto di violazioni delle leggi può essere controllato tramite ispezioni presso tribunali dei minori e servizi sociali, ci saranno pochissimi casi corrispondenti ai requisiti previsti dalle legge. Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

6 3. Legislazione nazionale italiana relativa ai minori I diritti dei fanciulli sono tutelati dalla Costituzione, dai codici civile e di procedura civile, dal codice penale e dalle leggi speciali, tra cui L. 184/1983 modificata in L. 149/2001 Diritto del minore ad una famiglia. L.328/2000, L.285/97 e D. LGS. 130/2000 che regolano il lavoro dei servizi sociali. L 180/1978 regola accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori. L Italia ha ratificato la convenzione per diritti dei fanciulli con la L. 176/1991 e Convenzioni dell Aja. Il lavoro degli assitenti sociali, dei giudici e delle altre figure del settore è regolato dai codici deontologici. I periti del tribunale, psichiatri e psicologi, devono osservare anche le Linee guida per lo psicologo forense, la Carta di Noto, usare accuratamente il DSMIV e altre metodologie scientifiche. Il codice penale e le leggi prevedono la possibilità di punizione dei giudici, assitenti sociali, periti, affidatari e famiglie adottive nei casi quando questi violano la legge, maltrattino e abusino dei bambini, però nella prassi italiana queste figure rimangono non punite. L. 117/1988 della responsabilità civile dei magistrati prevede la possibilità di agire contro lo Stato nei casi dei reati e degli sbagli dei giudici, di fatto i giudici che violano la legge e abusano del loro potere non hanno responsabilità civili personali. Segue glossario delle leggi principali relative ai minori: Doveri verso i figli: Costituzione art. 30: E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ; art. 147 c.c. Il matrimonio impone ad ambedue congiugi l obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli Esercizio di patria potesta: artt c.c. Decadenza della potestà sui figli e la nomina del tutore: art. 330 c.c.: Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (art. 30 cost., art. 147 c.c., art. 570 c.p.) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri (artt. 320, 323, 324 c.c.; artt. 571, 572 c.p.) con grave pregiudizio per figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l allontanamento del figio dalla residenza familiare ovvero l allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, art. 317 bis c.c. comma 2: Il giudice può anche escludere dall esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendoalla nomina di un tutore ; art. 343 c.c.: Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi dei minori ; art. 346 c.c.: Il giudice tutelare, appena avuta la notizia del fatto di cui deriva l apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore ; art. 348 c.p: scelta del tutore: la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Inogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all ufficio, di ineccepibile condotta ; art. 354 c.c. tutela affidata a enti di assitenza: La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all ospizio in cui questi è ricoverato ; art. 389 c.c. prevede registro delle tutele presso ogni giudice tutelare e la trasmissione delle comunicazioni realtive all apertura, modifiche e chiusura all ufficio dell anagrafe per l annotazione sull atto di nascita; artt c.c. regolano la tutela dei minori, art. 402 c.c. poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza, comma 1: istituti esercitano i poteri tutelari sul minore ai sensi dell art. 343 e seguenti c.c. se o finché il giudice non decide diversamente, comma 2: quando il genitore riprenda l esercizio della potesta dei genitori l istiuto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio ; art. 3 L. 149/2001. Poteri dei genitori non esercitanti la potesta genitoriale: art. 317 bis c.c. comma 3: Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull istruzione, sull educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli: art. 333 c.c.: Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole all figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l allontanamento del genitore o convivente che maltrata o abusa del minore. Tali provvedimento sono revocabili in QUALSIASI MOMENTO (art. 742 c.p.c.). Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

7 Procedimento per la decadenza della potestà e condotta pregiudizievole (artt c.c.): art. 336 c.c.: I provvedimenti degli artt c.c. sono adottati su ricorso (artt. 125, 737 c.p.c.) dell altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche dal genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, ASSUNTE INFORMAZIONI E SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO. Nei casi quando il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In casi di urgente necessita il tribunale può adottare, anche d ufficio, provvedimenti temporanei nell interesse del figlio. i genitori e il minore sono assistiti da un difensore (anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge). Viglianza del giudice tutelare: art. 337 c.c.: Il giudice tutelare deve vigilare sull osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l esercizio della potesta. Citazione requisiti: art. 163 c.p.c. contenuto della citazione: L atto di citazione deve contenere: 2) il nome, il cognome, la residenza dell attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto o delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l autore intende valersi e in particolare documenti che offre in comunicazione 6) l invito al convenuto a costituirsi nei termini di venti fiorni prima dell udienza ai sensi e nelel forme stabilite dall art.166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini. Nullità della citazione: art. 164 c.p.c.: La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell art se manca l avvertimento previsto dal numero 7). Costituzioni delle parti: artt c.p.c. Comparsa di risposta: art. 167 c.p.c.: Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni, A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori: art. 403 c.c.: Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri e pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in mofo definitivo alla sua protezione. Contenuto di citazioni, ricorsi, comparse e controricorsi: art. 125 c.p.c.: devono indicare l ufficio giudiziario, le parti, l oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l istanza Separazioni: art. 155 c.c., L. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio, L.151/1975 Riforma del diritto di famiglia; Assistenza ai minori e alle famiglie: art. 30 Cost.; L. 405/1975 Istituzione dei consultori familiari, L. 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia art. 1 p.2: Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente lapotestà genitoriale non posono essere ostacoloall esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore delal famiglia sono disposti interventi di sistegno e di aiuto, L. 328/2000 prevede proggetti d assitenza orientati alla soluzione dei problemi delle famiglie e vari tipi di interventi. Interdizioni e inabilitazioni: artt c.c., art. 419 c.p.: Non si può pronunziare l interdizione o l inabilitazionesenza che si sia proceduto all esame dell interdicendo o dell inabilitando (artt. 713, 714 c.p.c). Il giudice può in questo esame farsiassistere da un consulente tecnico. Può anche d ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Accesso agli atti: art. 76 Disp. Att. c.p.c.: Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esamninare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo. Divieto di private informazioni: art. 97 Disp. Att. c.p.c.: Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria. Corrispondenza tra chiesto e pronunciato: art. 112 c.p.c.: Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa; e non può pronunciare d ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. Valutazione delle prove: art. 116 c.p.c.: Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altirmenti. Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

8 Principio del contradditorio: art. 101 c.p.c.: Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa ; art. 117 c.p.c.: Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizone delle parti in contradditorio tra loro per interrogarle lineramente sui fatti della causa, art. 111 Costituzione. Ascolto dei minori: art. 4 p.1 L. 149/2001: sentito il minore che compiuto gli anni docici e anche il minore di età inferiore, in cosniderazione della sua capacità di discernimento, art. 12 L. 176/1991. Disposizioni sulla posizione geografica dell istituto di collocazione dei minori in caso di allontanamento dalla famiglia: L.149/2001 art. 2 p.2: un istituto pubblico o privato, che abia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Dovere dei servizi sociali di agevolare il rientro dei minori nelle famiglie d origine: art. 5 p. 2 L. 149/2001: Il servizio sociale, nell ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svole opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore. Adottabilità dei minori: art. 821 L.149/2001 Requisiti di un decreto di affidamento: art. 4 p.3 L.140/2001: Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicare specificamente le motivazioni di ess, nonché i tempi e i modi dell esercizio dei poteri riconosciuti all affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altreì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilita del programma di assistenza, nonché di vigilanza durante l affidamento, art. 4 p. 4 L. 149/2001: Nel provedimento deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d origine. Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio Forma della domanda e del provvedimento: art 737 c.p.c.: I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti (artt. 724, 728, 750, 779 c.p.c., artt. 84, 87,89, 250, 288, 305, 314 c.c.). Conclusioni del pubblico ministero: art. 738 c.p.c.: stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Reclami delle parti: art. 739 c.p.c. Efficacia dei provvedimenti: art. 741 c.p.c.: I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono ragioni d urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. Termini per reclamo: art. 739 comma 3: Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Revocabilità dei provvedimenti: art. 742 c.p.c.: I decreti possono essere in ogni momento modificati o revocati. 4. Difetti delle leggi, dei quali abusano giudici minorili e servizi sociali Mancata definizione del termine ambiente familiare non idoneo crea condizioni per abusi di ogni tipo. Di fatto non si indica quale ambinete familiare va ritenuto idoneo e quale no. Le famiglie si proclamano idonei o non idonei senza alcun criterio fisso logico e scientifico. Molto spesso il termine si usa per diffamare le famiglie. In alcuni casi le famiglie con gravi problemi esistenziali, comportamentali e di salute mentale si dichiarano idonei e viceversa, le famiglie per bene vengono diffamate da non idonei. Il servizio sociale deve presentare una relazione semestrale sull andamento del programma di assistenza, il che permette ai servizi sociali di pensare del minore solo una volta in mezz anno, deprivandolo di tutti i diritti e segregandolo in qualche istituto di detenzione in una situazione altamente pregiudizievole. Art. 5 p.4 L. 149/2001: Lo Stato, le regioni ed gli enti locali, nell ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria tale formulazione permette la cricolazione del denaro intorno ai bambini Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

9 in affidamento e ingiusti profitti e appropriazioni del denaro, in quanto non sono previsti resoconti pubblici del denaro ricevuto e speso. I problemi di vendita dei minori e di loro tratta si basano proprio sui controbuti e sullo sostegno economico da parte dello Stato. Il bambino diventa il mezzo tramite quale guadagnare denaro. 5. Imperfezione della legge italiana che prevede l impossibilita di avere i gradi superiori di giudizio L art. 4 comma 5 L.149/2001 prevede che l affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto. Quindi le corti d appello e di cassazione non possono revocare gli affidamenti irregolari e illegali. Di fatto il tribunale dei minori è un organo di dittatura, i cittadini sono privi del doppio grado di giudizio. Questa legge è usata dai giudici dei tribunali per minori per non eseguire le sentenze delle autorità superiori. 6. Doveri dei Servizi sociali. Prima di rivolgere al Tribunale dei minori l assistente sociale ha il dovere di effettuare un accurato studio della famiglia, compilando le schede previste, e deve offrire alla famiglia i vari tipi d assistenza possibile orientata alla soluzione dei problemi esistenti, tra cui la famiglia ha il diritto di scelta (artt.2,3,12,16,22 L.328/2000). Una volta scelto l intervento, l assistente sociale deve stendere il progetto d assistenza che si firma come un contratto da tutte le parti. L assistente sociale deve effettuare le verifiche periodiche dell andamento dell assistenza e di valutare l assistenza in termini di qualità ed efficacia (rif. L intervento sistematico di Anna Maria Campanini, art. 3 L. 328/2000, codice deontologico). Preparando la relazione per il Tribunale dei minori l assistente sociale deve indicare esplicitamente le questioni in causa, allegando il progetto d assistenza orientato alla soluzione elaborato per la famiglia, descrivere che cosa e perché va ritenuto come pregiudizio per il minore, descrivere le varie vie di risoluzione possibili con l analisi dei vantaggi e degli svantaggi delle alternative decisionali (rif. L intervento sistematico di Anna Maria Campanini, manuale Cure genitoriali a rischio d abuso di P.Reder e C.Lucey). Prima di porre le critiche alla famiglia e ai genitori i Servizi sociali devono effettuare una accurata valutazione dei ruoli genitoriali, seguendo le indicazioni di schemi di valutazione previsti. In caso di sbaglio o omissione un assistente sociale ha il dovere di esperire ogni tentativo per rimediare (art.15 Codice deontologico). La prima relazione al tribunale dei minori deve essere preparata in forma di ricorso (art.125 C.P.C.) o in forma di citazione (artt C.P.C.), devono essere indicati esplicitamente le questioni, le fonti del diritto, i mezzi di prova. Nei casi di allontanamento dalle famiglie i servizi sociali hanno il dovere di organizzare il più urgente rientro del minore nella famiglia d origine, agevolare i rapporti dei minori con le famiglie d origine, preparare un complesso di interventi per la famiglia d origine, la struttura di detenzione dei minori deve essere il più vicino possibile al domicilio dei genitori. 7. Doveri dei periti Nell ambito delle C.T.U./C.T.P. presso i tribunali dei minori i periti (psicologi, psichiatri, pedagositi, educatori e altre figure professionali) di fatto devono effettuare lo studio delle famiglie non fatto dagli assistenti sociali a causa di mancata preparazione professionale e/o del livello di cultura troppo basso. Quindi, i periti devono effettuare visite domicliari, conoscere la famiglia e parenti, definire problemi, se ci sono, e modalità di loro risoluzione. Ovviamente, quando hanno un titolo di studio permettente di valutare lo stato si salute mentale, i periti lo devono valutare in sistema scientifica, cioè avvalendosi dei criteri scientifici (tra cui la descrizione e l analisi dei sintomi in sistema di 5 assi). Talvolta, nei casi più complicati del solito, i periti devono fare vere perizie psichiatriche per capire il grado di pericolosità dei soggetti e le loro capacità di essere genitori. Nei processi penali presso tribunali ordinari i periti devono cercare a capire il grado di onestà del minore, se è stato manipolato per rendere dichiarazioni false o meno. I periti devono fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi le responsabilità decisionali. Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

10 8. Doveri dei giudici e dei pubblici ministeri I giudici devono organizzare un processo previsto dalla legge con lo scopo di capire la situazione, controllare la veridicità delle contestazioni e di provvedere per la tutela degli interessi dei minori. Quando una delle parti non presenta le prove al proprio dichiarato, il giudice ha il dovere di chiederle. Quando gli assistenti sociali sono la parte del processo richiedende l affidamente dei minori, il giudice ha il dovere di obbligarli alla costituzione della parte civile e deve trattarli come una delle parti del processo. Quando assitenti sociali non presentano lo studio familiare effettuato con le modalità previste dalle leggi e il progetto d assistenza, i giudici e i pubblici ministeri hanno il dovere di provvedere ai sensi dell art. 328 C.P. (omissione e rifiuto di atti d ufficio) contro servizi sociali. Il pubblico ministero ha il dovere di svolgere l azione penale nei casi quando apprende le notizie dei reati nel corso dei procedimenti. 9. Doveri delle famiglie affidatarie e addotive La L. 149/2001 art. 5 p.1 dice: L affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 33 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall autorità affidante. In ogni caso l affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale il realzione agli ordinari rapporti con la istruzione scolastica e con le autorità sanitarie. La L. 149/2001 art. 2 p.1 prevede: Il minore temporaneamente privo di n ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell articolo 1, è afidato ad una famiglia, preferibilmente coi figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l educazione, l istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Il punto 2 dello stesso articolo indica che sono possibili affidamenti anche agli istituti. Dr. Salvatore Grimaldi, neuropsochiatra infantile, membro ordinario AipsiIpa, giudice onorario del tribunale per minori di Roma, definisce il compito degli affidatari: Dal mio punto di vista l affidamento familiare consiste nel prendersi in affidamento (prendersi cura di) tutta la famiglia in difficoltà, della cui difficoltà, beninteso, risente maggiormente il bambino. Non è possibile risolvere alcun problema se non si provvede a risanrne l origine. In corrispondenza con la Convenzione per diritti dei fanciulli le famiglie affidatarie e adottive devono controllare la regolarità dell affidamento o adozione onde evitare di diventare partecipi della tratta dei minori. 10. Descrizione schematica di come avvengono abusi sui minori e come si attuano sequestri dei minori 1. Assistente sociale si rifiuta di effettuare lo studio familiare e di stendere il progetto d assistenza orientato alla soluzione dei problemi. 2. Assistente sociale si rivolge al tribunale dei minori, calunniando e diffamando la famiglia, mentendo che avrebbe proposto qualche assistenza e che la famiglia si sarebbe rifiutata di collaborare, senza allegare atti di prova e chiedendo dal tribunale di compiere azioni persecutorie verso la famiglia, tra cui affidamento del minore ai servizi sociali, detenzione carcerarea negli istituti e altro simile. 3. I giudici ommettono di presentare alle famiglie la citazione o il ricorso con le accuse e con l elenco delle prove. 4. Famiglie devono difendersi alla cieca senza sapere accuse concrete. Tanti avvocati costituiscono la parte civile per le famiglie alla cieca sul posto di richiedere dai giudici la citazione o il ricorso previsti dalla legge. 5. I giudici omettono di obbligare gli assistenti sociali interessati di costitutuire la parte civile, creando le condizioni di controparte segreta e di trattamento non pari tra le parti. 6. I giudici non organizzano mai le udienze in contradditorio tra le parti e non permettono alle famiglie accusate di sottoporre la controparte (servizio sociale) all esame tramite interrogatorio. 7. E quasi impossibile obbligare i giudici a sentire i testimoni e le persone informate sui fatti. 8. Bambini non vanno mai sentiti. Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

11 9. I giudici omettono di indicare sui decreti le versioni dei fatti di tutte le parti e di descrivere le prove presentate da tutte le parti. 10. Spesso sui decreti non si indica la legge applicata o quella indicata non corrisponde al testo del decreto. 11. Quando i giudici si trovano davanti agli assitenti sociali di basso livello di cultura e incapaci a svolgere il mestiere, si ordina una C.T.U. dalla quale si chiede di svolgere il lavoro non svolto dal servizio sociale, cioè effettuare lo studio della situazione, di valutarla e di valutare anche le capacità/qualità genitoriali. Di solito i periti omettono di effettuare le visite domiciliari e di svolgere il lavoro di studio e scivono menzogne e fantasticherie nei testi delle perizie. Abbastanza spesso cittadini si diffamano di essere malati mentali e contemporaneamente non si descrivono presunti sintomi e non si effettua la loro classifica nella sistema degli assi prevista dalle metodiche scientifiche. Spesso periti usano test di personalità inaffidabili e basano tutta la perizia sui tali test. I periti italiani compiono anche le perizie sui cittadini stranieri, ben sapendo che non lo possono fare a causa delle differenze culturali, in quanto ogni popolo ha prorpi adattamenti dei test e delle metodiche scientifiche, quindi qualsiasi valutazione di uno straniero è sbagliata e falsa in partenza. Le C.T.U. si usano con lo scopo poco nobile di allungare i tempi del processo e far girare il denaro (parcelle agli avvocati e periti). Nella maggioranza dei casi le C.T.U. favoriscano illegalmente servizi sociali con lo scopo di procurare loro l affidamento dei bambini e, conseguentemente, attuare il giro di contributi per il minore. Di solito le conclusione delle C.T.U. sono contrarie alle conclusioni di C.T.P., il che attesta che queste perizie non sono una cosa seria ma solo falsità non basate sulla scienza. 12. Nei casi delle opinioni favorevoli dei periti alla parte accusata, spesso i giudici ignorano l opinione dei periti, pur di favoreggiare il servizio sociale e mantenere il giro di contributi sul minore. 13. Una volta bambini affidati ai servizi sociali, questi cercano di allontanare il bambino dalla famiglia e di metterlo in detenzione/segregazione in un istituto, compiendo spesso anche reati. I bambini messi in detenzione negli istituti vanno sottomesse sotto le techniche di plagio mentale usate dalle sette, con lo scopo di ottenere l ubbidienza cieca, il ripudiamento dai genitori, le false dichiarazioni, il silenzio dei maltrattamenti ricevuti dai servizi sociali e gestori del posto di detenzione. 14. Di solito le famiglie non sanno dove sono detenuti i figli, in queste condizioni gli assitenti sociali negano contatti dei minori con i genitori, i parenti e gli amici, però dichiarano al tribunale il falso che il minore sarebbe abbandonato dalla famiglia. 15. Spesso i giudici dichiarano bambini adottabili quando non lo sono. 16. In alcuni casi i genitori ottengono il diritto di vedere il figlio attraverso il vettro specchiato e di avere brevi appuntamenti in presenza degli operatori sociali di durata di un ora, in media una volta al mese. Di solito su questi appuntamenti operatori sociali umiliano, insultano e maltrattano genitori davanti al bambino. Solo nei casi quando appuntamenti sono gestiti dagli psicologi ben preparati e corretti, si ha un ambiente tranquillo. 17. Quando la parte accusata riesce ad obbligare i giudici di osservare la legge, questi restituiscono i minori, lasciandoli però affidati al servizio sociale, anche qua con lo scopo di mantenere il più possibile il giro di contributi per i minori in questione. 18. Una volta il minore è tornato in famiglia, il servizio sociali cerca di ottenere il minore indietro, creando situazioni conflittuali e umilianti per la famiglia. 11. Inesistenza delle statistiche Di fatto è impossibile sapere la quantità dei processi nei tribunali dei minori, la quantità dei bambini affidati e adottati, la quantità dei bambini detenuti negli istituti (ovviamente con suddivisione per tipi delle strutture) e qualsiasi altro dato relativo all adoperato dei servizi sociali e tribunali dei minori. Sull internet nelle fonti diverse si indicano numeri diversi, per esempio la quantità dei bambini negli istituti varia da a I motori di ricerca aprono le pagine con le statistiche russe, lituane e di altri paesi, però le statistiche italiane sono introvabili. Nei tempi dell URSS tale segretezza vigeva nei confronti del Gulag, infatti tutto il sistema degli istituti italiani ha tante somiglianze con il sistema del Gulag sovetico, il quale però esisteva solo fino al Il fatto che 50 anni dopo la chiusira definitiva del Gulag, in un paese che si definisce Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

12 democratico, esistono ancora strutture simili con lo stesso tipo di segretazione dell informazione, fa l impressione bruttissima. 12. Interesse economico da parte dei giudici, assistenti sociali e istituti religiosi La legge italiana (art.5 comma 4 L.149/2001) prevede il rilascio dei contributi economici agli affidatari. Questi contributi sono enormemente sostanziosi, si parla di circa 150 Euro al giorno per un bambino, il che vale euro circa al mese (rif. Senatore Augusto Cortelloni). E chiaro che è impossibile spendere questo denaro per un bambino: sono troppi soldi, si può letteralmente coprire il bambino d oro. Nell intervista al giornale Panorama del 13 Maggio 1999 Se li Stato si prende i bambini pagg il Senatore Augusto Cortelloni dichiara: I bambini hanno un mercato, con prezzi che sono variabili: dalle 900 mila lire al mese corrisposte alle famiglie affidatarie alle 60 mila lire al giorno agli istituti religiosi, alle 250 mila al giorno per le comunità gestite dalle cooperative. Nel 2003, nella lettera aperta al ministro della Giustizia l avvocato Andrea Emilio Falcetta dichiara: Ossia bambini in tutta Italia, ospiti di case famiglia gestite dai privati i quali, grazie ad una incredibilmente efficiemte rete di convenzioni con gli Enti Locali, si spartiscono una torta di complessivi duemila (dico duemila) miliardi di lire ogni anno. Proprio come le macchine rubate, non sempre un bambino rubato viene rivenduto tutto intero, spratutto se figlio di extracomunitari non censiti. A piccoli pezzeti, infatti, i bambini valgono molto, ma molto di più di duemila miseri miliardi di vecchie lire, ed è proprio questa, signor ministro, la vdrita scomoda si cui le chiedo di aprire gli occhi: e cioè che i bambini sono diventati il business del nuovo millenio. Si può presumere che nel corso di ultimi anni la cifra è aumentata. Di fatto, le famiglie d origine non ricevono alcun tipo di contributi dallo Stato mentre gli affidatari ne ricevono in strabbondanza. Ovviamente, il motivo di sequestro dei bambini dalle famgilie con dei comportamenti corretti verso figli è l ottenimento dei contributi dello Stato. Il fatto di mancato allontanamento dei figli dalle famiglie che trascurano o maltrattano bambini si spiega del fatto che i bambini cosidetti problematici richiedono più cure, più attenzione e maggiori spese, invece, come pare, servizi sociali e affidatari vorrebbero spendere il meno possibile per bambini in affidamento ovviamente, meno spese per bambini vale a dire più denaro nelle tasche. In Italia la contabilità dei servizi sociali è segretata, nessuno sa come servizi sociali e affidatari gestiscono il denaro. Un assistente sociale non ha dovere di presentare il resoconto giustificato delle spese effettuate, idem gli istituti. Si può ipotizzare (anche in base di alcune dichiarazioni di alcuni assistenti sociali e alcuni gestori degli istituti) che le somme ottenute dallo Stato per i bambini affidati vanno divisi tra servizio sociale, giudice e subaffidatario (istituto o famiglia). Si precisa che si tratta dei milliardi, per esempio alla casafamiglia di Corlo di Formigine (Modena) la Regione Emilia ha consegnato una somma di 7 milliardi di lire nel periodo dal 1989 al 1999 (rif. articolo Se lo Stato si prende i bambini sul giornale Panorama del 13 Maggio 1999). Tali somme di denaro incitano i servizi sociali ad avere in affidamento il maggior numero possibile dei bambini e di mettere questi bambini negli istituti per ottenere il prezzo massimo possibile. Per lo stesso motivo pochi bambini si collocano in affidamento familiare: in affidmaento familiare i prezzi sono molto minori che negli affidamenti agli istituti. Gli istituti di detenzione dei bambini ricevano il denaro non solo dallo Stato ma anche dai benefattori e dalle fondazioni varie, però stranamente, le condizioni di detenzione delle persone rimangono indecorose, insalubri e spesso antigienici. Nonostante la legge prevede che bambini devono essere allontanati dagli ambienti insalubri e pericolosi, nessuno allontana bambini dagli istituti. Come si vede, la legge va applicata unidirezionalmente solo contro le famiglie d origine e mai o quasi contro affidatari, mai contro istituti. Bambini detenuti negli istituti si soccorrono solo nei casi di scandali pubblici e sussistenza dei mltrattamenti particolarmente terrificanti e disumani. Le adozioni sono un altro lato oscuro, sembra che le famiglie pagano le cifre molto alte per avere bambini in adozione, in particolare alle associazioni che si occupano delle adozioni, quindi l adozione diventa la compera Rapporto violazione dei diritti dei fanciulli in Italia, W.V.R., Olga Babenko,

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