LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

Транскрипт

1 Prot. n. (ABF/96/D1124AA) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare gli artt. 4 e 5, a norma dei quali è consentita l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione, a fini di richiamo, di uccelli appartenenti a specie ivi individuate; Richiamata altresì la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che all'art commi 1 e 2 - prevede e consente la detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie suddette, ai cacciatori che esercitino l'attività venatoria da appostamento, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della sopracitata legge statale n. 157/92; Richiamate infine le proprie "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo" emanate con deliberazione n del 6 settembre 1994, che disciplinano le attività di cattura e di cessione dei volatili catturati prevedendo, in particolare, la marcatura con contrassegno inamovibile di tutti i soggetti catturati; Preso atto che l'attività venatoria da appostamento con l'uso dei richiami si esplica esponendo nei luoghi prescelti le gabbie in cui sono detenuti gli esemplari legittimamente posseduti, in modo che i medesimi con il canto attirino verso il cacciatore, specie di fauna selvatica migratrice; Considerato che tali esemplari da richiamo sono trasportati e detenuti in gabbie le cui limitate dimensioni tradizionalmente consolidate sono stabilite in relazione alle dimensioni degli uccelli in esse rinchiusi; Preso atto che la legge 22 novembre 1993, n. 473 ha modificato l'art. 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali e che tali nuove disposizioni, - 1 -

2 applicandosi anche all'attività venatoria in tutti i suoi aspetti e, nella fattispecie alla detenzione dei richiami vivi, hanno ingenerato perplessità e difficoltà interpretative in merito alle corrette dimensioni delle gabbie di detenzione; Atteso che il parere tecnico-scientifico espresso in materia dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel manuale "Cattura di uccelli a fini di richiamo" ed in particolare nel capitolo "Mantenimento e cura degli uccelli" depone decisamente a favore delle gabbie tradizionali comunemente usate le cui dimensioni sono corrispondenti a quelle indicate nella letteratura tecnica sull'argomento e qui di seguito riportate: - 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza) cm. nel caso di Allodola, Passera d'italia e Passera mattugia; - 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25 (altezza) cm. nel caso di Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno; Atteso che l'istituto medesimo definisce indicative le suddette dimensioni per cui leggeri scostamenti sono da ritenersi accettabili in quanto non esistono nella letteratura valori assoluti imprescindibili; Considerato che, per quanto attiene agli esemplari appartenenti alle specie Pavoncella e Colombaccio, il trasporto degli stessi deve avvenire utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati; Ritenuto di condividere le valutazioni e le indicazioni fornite dall'istituto in quanto le limitate dimensioni delle gabbie, trasportate spesso lontano dal luogo di detenzione, rappresentano una tipologia di struttura che consente una maggior tranquillità degli uccelli detenuti evitando loro pericolosi sobbalzi e potenziali ferite al capo ed alle ali; Considerata pertanto la necessità di confermare la liceità dell'utilizzo di tali strutture da ritenersi non in contrasto con le finalità della legge 473/93; - 2 -

3 Richiamata inoltre la legge 12 febbraio 1992, n. 157 che, all'art. 21 lett. r), fa assoluto divieto di usare richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, mentre nulla dice in merito agli zimbelli, ammettendo pertanto il loro utilizzo venatorio, qualora, naturalmente, ciò non ne implichi maltrattamento o sofferenza; Ritenuto, a tal fine, che l'uso di zimbelli regolarmente imbracati, non sottoposti a violenti strattonamenti tramite il filo o legaccio mosso a distanza dall'appostamento sia da ritenersi conforme tanto alla vigente normativa nazionale e regionale in materia faunistico-venatoria quanto al recentemente modificato art. 727 del codice penale in materia di maltrattamento agli animali; Ritenuto pertanto necessario fornire alle Province precisi indirizzi e criteri di riferimento in merito alle dimensioni delle gabbie utilizzate per la detenzione e l'uso dei richiami vivi nonchè all'uso degli zimbelli nell'esercizio venatorio - secondo quanto indicato nel presente provvedimento - al fine di uniformare i comportamenti sull'intero territorio regionale; Acquisito in merito il parere dell'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota prot. n. 3793/T-A 62 del 17 luglio 1996, che si allega in visione al presente atto; Vista la deliberazione della Giunta regionale n in data 4 luglio 1995, esecutiva; Vista, altresì, la propria deliberazione n dell'1 agosto 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono attribuiti gli incarichi di responsabilità di Servizio; Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n del 20 giugno 1996 recante "Incarichi di sostituzione per assenza o impedimento dei Responsabili di Servizio della Direzione Generale Agricoltura"; Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'ufficio Infrastrutture, Ing. Paolo Toschi in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi della determinazione n. 4347/96, dell'art. 4, sesto comma, della L.R. n. 41/92 e della deliberazione n. 2541/95; - 3 -

4 Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi del medesimo articolo di legge; Su proposta dell'assessore all'agricoltura; A voti unanimi e palesi d e l i b e r a 1) di stabilire che, per il trasporto e l'uso degli uccelli da richiamo nella caccia, vengano utilizzati contenitori le cui forme e dimensioni interne sono qui di seguito riportate: a) per le specie Allodola, Passera d'italia e Passera mattugia gabbia in legno e plastica di cm. 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza); b) per le specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno gabbie in legno o plastica di cm. 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25 (altezza); c) per le specie Pavoncella e Colombaccio ceste o cassette, con tetto in tela, le cui dimensioni vanno rapportate al numero di soggetti trasportati; 2) di stabilire altresì che minimi scostamenti delle dimensioni soprariportate - fino ad un massimo di cm. 2 - possano essere consentiti; 3) di stabilire inoltre che l'adeguamento delle gabbie finora utilizzate ed eventualmente non conformi alle suddette dimensioni, debba essere effettuato entro il ; 4) di dichiarare legittimo l'uso dello zimbello nell'esercizio venatorio, purchè legittimamente detenuto, regolarmente imbracato e non sottoposto a strattonamenti che possono arrecargli sofferenza; 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna

5

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Prot. n. (ABF/03/20662) ------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della

Подробнее

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Prot. n. (ABF/08/119268) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste: - la Legge n. 157/1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l art.

Подробнее

REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Delibera 1519/2003 DIRETTIVE VINCOLANTI CONCERNENTI ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Delibera 1519/2003 DIRETTIVE VINCOLANTI CONCERNENTI ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI REGIONE EMILIA-ROMAGNA Delibera 1519/2003 DIRETTIVE VINCOLANTI CONCERNENTI ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO, ALIMENTARE, ORNAMENTALE ED AMATORIALE (L.R. 8/94, ART 62, CO. 1, LETT.C).

Подробнее

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Pagina 1 di 10 Prot. n. (ABF/03/20954) ------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione

Подробнее

APPOSTAMENTI E RICHIAMI VIVI. 58 lett. q L.R.3/94 100 50-300

APPOSTAMENTI E RICHIAMI VIVI. 58 lett. q L.R.3/94 100 50-300 Caccia da appostamento fisso non autorizzato dalla Provincia Mancato pagamento della tassa di concessione regionale dell app.to Accesso all app.to fisso con armi proprie, quale cacciatore opzionista lett.

Подробнее

APPOSTAMENTI E RICHIAMI VIVI. 6 L.R. 54/80 Recupero tassa evasa da parte della Regione

APPOSTAMENTI E RICHIAMI VIVI. 6 L.R. 54/80 Recupero tassa evasa da parte della Regione Caccia da appostamento fisso non autorizzato 59 Mancato pagamento della tassa di concessione regionale dell app.to 6 L.R. 54/80 Recupero tassa evasa da parte della Regione Accesso all app.to fisso con

Подробнее

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 3-08-2005 REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 3-08-2005 REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 3-08-2005 REGIONE LOMBARDIA DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 2 APRILE 1979, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI

Подробнее

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - l art. 9 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva

Подробнее

Regolamento n. 29. Art. 1 Appostamenti fissi di caccia - Definizione. Art. 2 Appostamenti fissi di caccia con richiami vivi - Definizione

Regolamento n. 29. Art. 1 Appostamenti fissi di caccia - Definizione. Art. 2 Appostamenti fissi di caccia con richiami vivi - Definizione Regolamento n. 29 APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA CON O SENZA RICHIAMI VIVI Art. 1 Appostamenti fissi di caccia - Definizione 1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura,

Подробнее

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICA-VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA,

Подробнее

PROVINCIA DELLA SPEZIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA PROVINCIA DELLA SPEZIA VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. Prot.Gen.N. OGGETTO: TESTO COORDINATO DELLE NORME PER LA DETENZIONE ED USO DEI RICHIAMI VIVI PER L ESERCIZIO VENATORIO

Подробнее

Regolamento n. 29. Art. 1 Appostamenti fissi di caccia Definizione. Art. 2 Appostamenti fissi di caccia con richiami vivi Definizione

Regolamento n. 29. Art. 1 Appostamenti fissi di caccia Definizione. Art. 2 Appostamenti fissi di caccia con richiami vivi Definizione Regolamento n. 29 APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA CON O SENZA RICHIAMI VIVI Art. 1 Appostamenti fissi di caccia Definizione 1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura,

Подробнее

133 della specie minilepre (Sylvilagus floridanus) in Regione Toscana ai sensi dell art. 37 L.R. 3/1994. LA GIUNTA REGIONALE

133 della specie minilepre (Sylvilagus floridanus) in Regione Toscana ai sensi dell art. 37 L.R. 3/1994. LA GIUNTA REGIONALE 19.7.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 del D.Lgs. 198/2006 in euro 4.459,14 (per un totale per il quadriennio pari ad euro 17.836,56), limite oltre il quale la Regione Toscana non

Подробнее

Prot. n. (ABF/03/20954) ------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. n. (ABF/03/20954) ------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Prot. n. (ABF/03/20954) ------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della

Подробнее

REGOLAMENTO PER LA CACCIA E LA PESCA NELL AREA CONTIGUA ALLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE PADULE DI FUCECCHIO

REGOLAMENTO PER LA CACCIA E LA PESCA NELL AREA CONTIGUA ALLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE PADULE DI FUCECCHIO REGOLAMENTO PER LA CACCIA E LA PESCA NELL AREA CONTIGUA ALLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE PADULE DI FUCECCHIO Testo approvato dalla Consulta per la Riserva Naturale il 17/07/2006 Nell Area Contigua alla

Подробнее

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Prot. n. (TUR/05/12194) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: l'art. 4 della L.R. 7/98, che riconosce ai Comuni la valorizzazione dell'economia turistica del territorio, anche attraverso i servizi

Подробнее

PROBLEMI DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI, UTILIZZATE COME RICHIAMI. Marco Gustin - Responsabile Specie Ricerca LIPU

PROBLEMI DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI, UTILIZZATE COME RICHIAMI. Marco Gustin - Responsabile Specie Ricerca LIPU PROBLEMI DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI, UTILIZZATE COME RICHIAMI Marco Gustin - Responsabile Specie Ricerca LIPU QUALE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO SUI RICHIAMI VIVI? La legislazione Nazionale

Подробнее

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2017 (punto N 35 ) Delibera N 1503 del 27-12-2017 Proponente MARCO REMASCHI DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO

Подробнее

Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate.

Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate. REGIONE SICILIA Questa Regione prevede per chi inizi ad allevare anche la possibilita' di munirsi dei riproduttori attraverso la cattura da effettuarsi sotto controllo DECRETO 30 giugno 1998 G.U.R.S. 26

Подробнее

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL IMPIANTO E ALL ESERCIZIO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO O A SCOPO ALIMENTARE. (ART. 22 L.R. 4 SETTEMBRE

Подробнее

REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA D.A. n. 43/GAB DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE Servizio 7- U.O. 2 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA

Подробнее

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 9 del 03.07.2007

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 9 del 03.07.2007 L Assessore D E C R E T O N 9 del 03.07.2007 Oggetto: Calendario venatorio 2007/08. Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;

Подробнее

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Prot. n. (ABF/08/108473) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio dell attività venatoria,

Подробнее

R.R. 23 marzo 1995, n. 15. Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi.

R.R. 23 marzo 1995, n. 15. Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi. R.R. 23 marzo 1995, n. 15 Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA n. 19 del 10 aprile 1995

Подробнее