Corso Avvocato Il METODO Neldiritto. NOME Angelo Mattia COGNOME Greco
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1 NOME Angelo Mattia COGNOME Greco Corso Avvocato 2013 Il METODO Neldiritto
2 Applicazione del metodo
3 Parere motivato in materia regolata dal diritto penale Traccia da consegnare entro il 13/09/2013 Tizio e Caia contraevano matrimonio concordatario in data 19 ottobre Da tale relazione nascevano due figli Sempronio e Mevia. A seguito delle crescenti ed insostenibili incomprensioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, Tizio e Caia decidevano di separarsi legalmente. Il Tribunale civile in data 15 aprile del 2003 dichiarava la separazione personale dei coniugi, affidava i figli minori alla madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e con modalità prestabilite; e disponeva che Tizio avrebbe corrisposto alla moglie un assegno di mantenimento mensile dei minori dell importo di 330,00 per ciascuno rivalutabile, secondo gli indici ISTAT e contribuito al 50% delle spese sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative dei figli. Tizio, nel corso del tempo, vedeva saltuariamente i figli ed a causa di problemi lavorativi, altrettanto saltuariamente, inviava l assegno di mantenimento, senza mai peraltro contribuire alle spese extrascolastiche e sanitarie interamente sopportate dalla madre Caia. In data 26 giugno 2006 il Tribunale, accogliendo il ricorso congiuntamente proposto, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, mantenendo le stesse disposizioni della sentenza di separazione. Accadeva però che Tizio riduceva, autonomamente, l'assegno da lui dovuto per il mantenimento dei due figli, avendo uno di questi raggiunto la maggiore età e continuava a non contribuire nella misura del 50% alle spese extra interamente sopportate da Caia. Caia, esasperata da tale situazione cui aveva fatto fronte con l'aiuto dei familiari, comunicava a Tizio di essersi rivolta ad un legale e di voler sporgere denuncia alla Procura della Repubblica. Preoccupato delle conseguenze del suo comportamento Tizio si rivolge ad un legale di fiducia Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie.
4 Percorso logico A Leggere attentamente la traccia ed evidenziare gli elementi rilevanti Tizio e Caia contraevano matrimonio concordatario in data 19 ottobre Da tale relazione nascevano due figli Sempronio e Mevia. A seguito delle crescenti ed insostenibili incomprensioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, Tizio e Caia decidevano di separarsi legalmente. Il Tribunale civile in data 15 aprile del 2003 dichiarava la separazione personale dei coniugi, affidava i figli minori alla madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e con modalità prestabilite; e disponeva che Tizio avrebbe corrisposto alla moglie un assegno di mantenimento mensile dei minori dell importo di 330,00 per ciascuno rivalutabile, secondo gli indici ISTAT e contribuito al 50% delle spese sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative dei figli. Tizio, nel corso del tempo, vedeva saltuariamente i figli ed a causa di problemi lavorativi, altrettanto saltuariamente, inviava l assegno di mantenimento, senza mai peraltro contribuire alle spese extrascolastiche e sanitarie interamente sopportate dalla madre Caia. In data 26 giugno 2006 il Tribunale, accogliendo il ricorso congiuntamente proposto, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, mantenendo le stesse disposizioni della sentenza di separazione. Accadeva però che Tizio riduceva, autonomamente, l'assegno da lui dovuto per il mantenimento dei due figli, avendo uno di questi raggiunto la maggiore età e continuava a non contribuire nella misura del 50% alle spese extra interamente sopportate da Caia. Caia, esasperata da tale situazione cui aveva fatto fronte con l'aiuto dei familiari, comunicava a Tizio di essersi rivolta ad un legale e di voler sporgere denuncia alla Procura della Repubblica. Preoccupato delle conseguenze del suo comportamento Tizio si rivolge ad un legale di fiducia Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie. B Individuare gli istituti di riferimento Reato di violazione degli obblighi assistenziali. Reato di cui all art. 12-sexies Legge 898/1970. C Individuare le problematiche sottese alla traccia La condotta di Tizio è riconducibile a quale fattispecie delittuosa? Rapporto tra l art. 570, co. 2 c.p. e l art.12-sexies Legge 898/1970.
5 D Risalire ai riferimenti normativi art. 570 c.p.. art. 12-sexies L. 898/1970. E Risalire alla giurisprudenza Giurisprudenza in tema di violazione degli obblighi assistenziali (Art. 570 c.p.). F Scegliere la massima giurisprudenziale attinente al caso Sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, n /2011: integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento. Il principio consegue all estensione alla separazione della previsione dell art. 12-sexies Legge 898/1970 ad opera dell art. 6 Legge 54/2006. Schema di svolgimento 1. La questione breve introduzione sul problema giuridico sotteso alla traccia 2. Il fatto esposizione sintetica degli elementi rilevanti della traccia La questione prospettata dalla traccia, caratterizzata da una certa complessità in ordine alla condotta penalmente rilevante, richiede l analisi delle fattispecie incriminatrici previste dall art. 570 c.p. rubricato reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - e dall art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970 e il relativo raffronto.
6 3. L inquadramento giuridico degli istituti ricostruzione del quadro normativo A tale disamina giova premettere una breve esposizione dei fatti. Viene chiesto parere da Tizio in ordine alle possibili conseguenze penali della propria condotta. Questi nel 1985 contraeva matrimonio concordatario con Caia, nel 2003 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e disponeva che Tizio avrebbe corrisposto alla moglie un assegno di mantenimento mensile per i minori e contribuito al 50% delle spese sanitarie, extrascolastiche, sportive e ricreative dei figli; nel 2006 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio mantenendo le stesse disposizioni della sentenza di separazione. Tizio nel periodo antecedente il divorzio versava saltuariamente l assegno di mantenimento e non contribuiva alle altre spese, dopo il divorzio, invece, questi ha ridotto autonomamente l ammontare dell assegno, giustificando l operazione con la maggiore età nel frattempo intervenuta di uno dei due figli affidati a Caia. Quest ultima, esasperata dalla situazione, comunicava a Tizio l intenzione di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica. Come accennato all inizio del presente parere, la complessiva condotta di Tizio, afferente, da un lato, al mancato versamento in favore dei figli minori dell assegno di mantenimento e, dall altro, alla riduzione in via autonoma del quantum del predetto assegno, assume una duplice rilevanza penalistica. La condotta successiva alla sentenza di separazione e antecedente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è astrattamente riconducibile alla fattispecie delittuosa di cui all art. 570, co. 2 c.p., mentre la condotta successiva a quest ultimo momento caratterizzata da una riduzione dell ammontare dell assegno di mantenimento è riconducibile alla fattispecie di cui all art. 12-sexies Legge n. 898/1970. Un analisi delle singole fattispecie si rende, a questo punto, doverosa. 4. L argomentazione esposizione dei principi di diritto e degli orientamenti interpretativi sul tema Il reato di violazione degli obblighi assistenziali, previsto dall art. 570 c.p., punisce condotte eterogenee accomunate dal contenuto fondamentale tipico dell inosservanza cosciente e volontaria da parte dell agente dei vari obblighi di assistenza familiari scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela (abbandono del domicilio, sottrazione dall obbligo di assistenza e omessa prestazione dei mezzi di sussistenza). L oggetto di tutela dell art. 570 c.p. sono i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti della famiglia (non il generico ordine familiare), con la conseguenza che chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un familiare risponde di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.
7 5. La giurisprudenza riferimenti e massima virgolettata della sentenza sul caso Ulteriore elemento caratterizzante il delitto in rassegna è la sua natura di reato permanente, lo stato di consumazione, infatti, perdura per tutto il tempo in cui si manifesta la condotta omissiva. Questa dato incide sulla individuazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del reato, coincidente con l azione che interrompe la condotta illecita. Il reato di cui all art. 12-sexies Legge 898/1970 si configura per il solo fatto che il coniuge si sottragga dall obbligo di corresponsione dell assegno di mantenimento stabilito nella sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili. La disposizione in oggetto, operando un mero rinvio alle pene previste dall art. 570 c.p., qualifica in termini di figura autonoma di reato la fattispecie delittuosa ivi prevista equiparandola a quella di cui all art. 570 c.p. limitatamente, appunto, alla pene da applicare. Da ultimo, l art. 3 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) richiama espressamente l art. 12-sexies Legge 898/1970. Su quest ultimo punto è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione Penale (sentenza n /2011) affermando che in tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell art. 12-sexies Legge n. 898/1970, stante il richiamo operato dalla previsione dell art. 3 Legge n. 54/2006, riguarda l inadempimento dell obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni). Più dettagliata, ai fini della vicenda in esame, la sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, n /2011, dove si specifica che integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento. Il principio consegue all estensione alla separazione della previsione dell art. 12-sexies Legge 898/1970 ad opera dell art. 6 Legge 54/2006. La vicenda in esame si caratterizza, ulteriormente, per la circostanza che a sopperire al mancato versamento saltuario dell assegno di mantenimento dei figli minori da parte di Tizio sia stata la stessa Caia, grazie al contributo dei propri genitori. Sul tale specifico punto la Corte di Cassazione con sentenza n /08 ha affermato che fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro coniuge con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che la sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo".
8 6. Le conclusioni applicazione della giurisprudenza al caso di specie Riprendendo quanto già esposto sopra con riferimento alla duplicità del reato configurabile nel caso in esame e in forza della giurisprudenza appena richiamata, vengono proposte le seguenti conclusioni. La condotta di Tizio di omessa corresponsione, seppur saltuaria, dell assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza civile di separazione, configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall art. 570, co. 2 c.p.. Reato, questo, perseguibile in base alla lettera dell art. 570, co. 3 c.p. - d ufficio se commesso, come nel caso in esame, nei confronti di minori. A poco rilevano i problemi lavorativi riferiti dal Tizio e caratterizzanti nello specifico il periodo antecedente il divorzio. Sul tema si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la semplice indicazione dello stato di occupazione non è sufficiente a far venire meno l obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza (Cass., VI Penale, n. 1283/2000). Che Tizio non si sia ritrovato in uno stato di vera e propria indigenza lo dimostra il fatto che questi, in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili, non si sia attivato al fine di modificare le statuizioni patrimoniali determinate con la sentenza di separazione. Da ultimo, per la condotta successiva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili a Tizio è addebitabile il reato anche questo perseguibile d ufficio - di cui all art. 12-sexies Legge n. 898/1970.
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