Relazione tecnico-normativa
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- Massimo Pastore
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1 Relazione tecnico-normativa Titolo: Sddl concernente Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. L Accordo tra l Italia e l Iran contro le doppie imposizioni ha l obiettivo di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra i due Paesi, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. 2) Analisi del quadro normativo nazionale Per quanto concerne l Italia, l Accordo riguarda, come indicato dall Articolo 2, Paragrafo 3, lettera (a): 1. l Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 2. l Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), che ora deve intendersi sostituita dall Imposta sul reddito delle società (IRES di cui al Titolo II del TUIR), secondo le modifiche introdotte nel Testo Unico delle imposte sui redditi dal D.lgs. 12 dicembre 2003, n.344, considerato inoltre l Articolo 2, Paragrafo 4, che specifica che l Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma dell Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. 3. l Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con D.lgs. 15 dicembre 1997, n ) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall Articolo 75 (Accordi internazionali Nell applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dall Articolo 169 (Accordi internazionali Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), le disposizioni dell Accordo in
2 questione, al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti, salva la possibilità di derogare a tale disciplina qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente. Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all ordinamento interno. 4) Analisi della compatibilità dell intervento con i principi costituzionali. L intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quelli stabiliti all Articolo 80 della Costituzione e con quelli di cui all Articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che riserva la materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato; alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 5) Analisi delle compatibilità dell intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. L Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni. 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non emergono profili di incompatibilità con i succitati principi ex Articolo 118 della Costituzione. 7) Verifica dell assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Ai sensi dell Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l Articolo 80 della Costituzione prescrive l intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali. Nel caso di specie, pertanto, non esiste possibilità di delegificazione. Per l entrata in vigore della Convenzione in esame è quindi obbligatoria l approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. 2
3 8) Verifica dell esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all esame del Parlamento e relativo stato dell iter. Non vi sono attualmente all esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di Accordi della specie con l Iran. 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Non esistono giurisprudenza significativa né giudizi di costituzionalità in materia di doppie imposizioni. Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale 10) Analisi della compatibilità dell intervento con l ordinamento comunitario. L Accordo Italia-Iran per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall Italia, è basato fondamentalmente sul Modello OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta della nazione più favorita ; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Iran, cui sarà applicabile l Accordo, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall Italia con Stati membri dell Unione europea o in altri accordi conclusi dall Italia con altri Stati. Il Modello OCSE è riconosciuto in ambito internazionale, ispirando la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell Unione Europea. Per le suddette ragioni si può considerare che l entrata in vigore della Convenzione tra l Italia e l Iran per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull attuale ordinamento comunitario. 11) Verifica dell esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea su questo o analogo oggetto. 12) Analisi della compatibilità dell intervento con gli obblighi internazionali. In considerazione della specificità della materia oggetto dell intervento, lo stesso non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. 3
4 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono allo stato attuale linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee su questo o analogo oggetto. 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono allo stato attuale linee prevalenti della giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell uomo su questo o analogo oggetto. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell Unione Europea. Gli Stati membri della UE, nella stipula di accordi della specie, si ispirano per lo più al Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE. Inoltre, il paragrafo 2 dell Articolo 3 dell Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto dell Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. La verifica è stata effettuata con esito positivo. 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Non essendo necessaria l introduzione di disposizioni di adeguamento, non è stata adottata la tecnica della novella. 4
5 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi. 5) Individuazione di disposizioni dell atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Non sono previste disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate. 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto. 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. Dopo la ratifica con legge dell accordo in esame, ai sensi dell Articolo 80 della Costituzione, non sono previsti successivi atti attuativi. 8) Verifica della piena utilizzazione e dell aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Sono stati utilizzati dati in possesso delle competenti Amministrazioni. 5
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia
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