REGOLAMENTO PER LA MOBILITA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

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1 REGOLAMENTO PER LA MOBILITA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO TIT. 1 Art. 1 Assegnazione dei nuovi posti 1. I nuovi posti di personale tecnico e amministrativo, con esclusione di quelli assegnati ai sensi del II c. dell art. 9 della L. 23/86, assegnati all Università dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica vengono ripartiti dal Consiglio di Amministrazione tra le singole strutture dell ateneo. 2. Agli effetti di cui al I c. costituisce singola struttura dell ateneo: ogni singolo ufficio dell amministrazione centrale, ogni singola segreteria di presidenza di facoltà, ogni singolo dipartimento, istituto, seminario, centro e la biblioteca centrale. Le segreterie studenti delle varie facoltà, compreso l ufficio pratiche generali, costituiscono una struttura unica. Per quanto riguarda il personale addetto alla portineria l assegnazione dovrà avvenire rispetto a ciascuna portineria di ogni singola sede. 3. La ripartizione avviene, nel rispetto della qualifica e del profilo, sulla base delle carenze di organico individuate dalla pianta organica di Ateneo, tenuto conto delle sottoelencate esigenze in ordine di priorità: a) maggior apertura delle strutture all utenza; b) creazione di nuove strutture; c) ampliamento delle strutture esistenti determinato da acquisizione di nuove competenze o aumento documentabile di carichi di lavoro, privilegiando i compiti istituzionali rispetto a quelli derivanti da prestazioni conto terzi 4. La proposta di ripartizione, definita dal Rettore, sarà presentata alle OO.SS. con anticipo di almeno 15 giorni rispetto all adunanza del Consiglio di Amministrazione per consentire alle stesse OO.SS. di avanzare per iscritto eventuali richieste di modifica e/o osservazioni in merito, che dovranno essere sottoposte all esame del Consiglio di Amministrazione congiuntamente alla proposta di ripartizione. Art. 2 Trasferimenti a domanda 1. Agli effetti del presente articolo sono considerati posti vacanti esclusivamente i nuovi posti assegnati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 1 e quelli rimasti vacanti in seguito a cessazione dal servizio e trasferimento ad altro ateneo. Non sono peraltro ammessi a trasferimento a domanda i posti riferiti a funzioni di capo ufficio dell amministrazione centrale o di funzione superiore e quelli assegnati alla segreteria del rettorato e della direzione amministrativa, la cui vacanza dovrà comunque essere pubblicizzata. 2. Dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alla ripartizione dei nuovi posti, o all atto delle cessazioni dal servizio che determinino vacanze di posti copribili, il Rettore dichiara la vacanza del posto. L avviso di vacanza viene affisso all albo di tutte le sedi universitarie e trasmesso a tutto il personale appartenente alla qualifica del osto vacante e alle OO.SS. 3. Hanno titolo a presentare domanda di trasferimento per i posti vacanti i dipendenti inquadrati nel profilo del posto vacante e quelli appartenenti a profili diversi della stessa qualifica aventi i requisiti previsti: per i profili dalla III alla VI qualifica nell allegato C titolo MOBILITA al DPCM 24/9/81 e per i profili della VII e VIII qualifica nell art. 22 del DPR 319/ Le domande di trasferimento, debitamente motivate, dovranno pervenire all Ufficio Personale tecnico e amministrativo entro 15 giorni dalla data di affissione all albo dell avviso di vacanza.

2 5. Le domande corredate dal visto ed eventuali osservazioni del responsabile della struttura di afferenza degli aspiranti al trasferimento saranno sottoposte all esame della Commissione per il personale, formata da tre componenti di parte pubblica, designati dal Consiglio di Amministrazione e da tre componenti di parte sindacale, designati da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative nell ateneo. Tale commissione delibera in merito entro 30 giorni dalla comunicazione di arrivo delle domande da parte dell Ufficio del Personale Tecnico e Amministrativo, nel rispetto, in caso di più domande delle procedure previste dal successivo comma. Ove non si raggiunga la maggioranza dei voti delibera nel merito il Consiglio di Amministrazione. 6. In presenza di più domande la Commissione per il personale formula la graduatoria degli aspiranti al trasferimento sulla base dei criteri sottoelencati: a) professionalità specifica acquisita per avere, nella struttura di provenienza, svolto in tutto o in parte compiti o eseguito procedure in atto nel posto vacante; b) anzianità di permanenza nella struttura di provenienza tenendo anche in considerazione eventuali trasferimenti d ufficio c) anzianità nella qualifica d) anzianità di servizio in istituzioni universitarie e) anzianità di servizio complessiva presso lo Stato f) altre condizioni particolari del richiedente, indicate nella domanda oggettivamente accertabili. La Commissione può decidere di non accogliere alcuna domanda ove giudichi i richiedenti privi della professionalità necessaria o perché valuti il loro trasferimento in contrasto con le esigenze di funzionalità e di efficienza delle struttura. 7. il richiedente, collocato al primo posto della graduatoria, viene trasferito sul posto vacante, previo superamento, laddove richiesto, del corso o tirocinio disposto dall Amministrazione nei casi di mobilità tra profili diversi. Circa il contenuto del corso dovrà essere preventivamente sentita la Commissione perla formazione del personale 8. Il trasferimento avrà decorrenza dalla data in cui assumerà servizio il dipendente che sostituirà quello da trasferire. 9. Sono consentiti trasferimenti per scambio di posti tra dipendenti, appartenenti allo stesso profilo, che presentino apposita domanda al Rettore. Le domande corredate dal visto e dalle eventuali osservazioni dei responsabili delle strutture di appartenenza dei richiedenti sono sottoposte all esame della Commissione per il personale che delibera in merito. 10. Al fine di verificare la possibilità di trasferimenti per scambio di posti, la Commissione per il personale, prenderà in esame, con cadenza semestrale, eventuali domande di trasferimento non riferite a dichiarazioni di vacanza. 11. I trasferimenti sono disposti con Decreto Rettorale. Il Rettore può rifiutare l emissione del provvedimento di trasferimento quando ritenga che questo costituisca pregiudizio all efficienza e alla funzionalità delle strutture, dandone motivata comunicazione all interessato, alla Commissione per il personale e alle OO.SS. In questo caso la competenza a deliberare in via definitiva sul trasferimento è del Consiglio di Amministrazione che dovrà pronunciarsi nella prima seduta successiva alla data della riunione in cui la Commissione per il personale ha deciso in merito. 12. Il decreto di trasferimento, coredato dalla relativa delibera della Commissione per il personale, sarà notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda per il posto, al responsabile della struttura di provenienza del dipendente trasferito e di quella adita, e sarà inviato alle OO.SS. Del pari sarà notificata agli stessi destinatari e inviata alle OO.SS. la delibera con cui la Commissione per il personale decide di non accogliere alcuna delle domande presentate.

3 13. Avverso il Decreto di trasferimento, o la delibera della Commissione per il personale con cui vengono respinte le domande di trasferimento, è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione da parte: a) di quanti, avendone titolo come previsto dal 3 c. del presente articolo, hanno presentato domanda di trasferimento b) del responsabile della struttura di provenienza del dipendente trasferito, ove abbia espresso parere contrario al trasferimento 14. I ricorsi indirizzati al Presidente del Consiglio di Amministrazione devono essere presentati all Ufficio personale tecnico e amministrativo, che rilascerà ricevuta, entro 15 giorni dalla data di notifica del Decreto di trasferimento e della delibera della Commissione per il personale. 15. Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame i ricorsi entro la seconda seduta successiva alla data di decorrenza dei termini di presentazione dei ricorsi, e dovrà comunque deliberare entro la successiva seduta. Art. 3 Trasferimenti d ufficio 1. Possono essere disposti d ufficio trasferimenti di personale da una all altra struttura dell Università solo per comprovate esigenze di servizio, nel rispetto delle mansioni proprie del profilo di appartenenza nonché della professionalità acquisita dal dipendente. Sono considerate esigenze di servizio agli effetti del presente articolo: a) l efficienza e la funzionalità delle strutture b) la migliore utilizzazione del dipendente in relazione ai requisiti posseduti e alla professionalità acquisita c) l avvicendamento del personale per favorirne la formazione e la qualificazione 2. I trasferimenti d ufficio sono disposti con Decreto Rettorale, sentito il dipendente da trasferire i responsabili delle strutture interessate e previo parere della Commissione per il personale, che comunque deve essere espresso entro 30 giorni dalla comunicazione rettorale. 3. Il parere contrario della Commissione per il personale non sospende l efficacia del provvedimento di trasferimento, che ha effetto immediato, ma il provvedimento stesso dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla data del provvedimento stesso. 4. Il decreto di trasferimento, corredato dalla relativa delibera della Commissione per il personale, sarà notificato al dipendente interessato, al responsabile della struttura di provenienza del dipendente trasferito e di quella adita, e sarà inviato alle OO.SS. 5. Avverso il Decreto di trasferimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione da parte del dipendente trasferito, e dei responsabili delle strutture interessate che abbiano espresso parere contrario al trasferimento 6. I ricorsi, indirizzati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentati all Ufficio personale tecnico e amministrativo, che rilascerà ricevuta, entro 15 giorni dalla data di notifica del Decreto di trasferimento. 7. Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame il ricorso entro la seconda seduta successiva alla data di decorrenza dei termini di presentazione dei ricorsi, e dovrà comunque deliberare entro la successiva seduta. 8. Nel caso in cui il trasferimento riguardi personale dell Amministrazione Centrale, e nell ambito della stessa, i trasferimenti vengono disposti con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo, sentita la Commissione per il personale che comunque dovrà esprimersi nei limiti temporali di cui al 2 c. del presente articolo e non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7, del presente articolo. Art. 4

4 Assegnazioni e distacchi temporanei 1. Per supplire personale assente per maternità e per servizio militare in strutture in cui le assenze stesse abbiano determinato una diminuzione del personale in servizio tale da non consentire un minimo di funzionalità sono consentite assegnazioni per un periodo di tempo predeterminato, prioritariamente di personale di nuova nomina per il quale dovrà comunque essere definita la struttura di assegnazione definitiva, e che potrà essere distaccato una sola volta. Le supplenze di personale assente per maternità sono limitate al periodo di astensione obbligatoria e a quello di assenza facoltativa che segua, senza soluzioni di continuità o comunque senza rientro effettivo in servizio. 2. Le assegnazioni temporanee vengono deliberate dalla Commissione per il personale, su richiesta motivata del responsabile della struttura, sentito il responsabile della struttura cui è assegnato in via definitiva il personale da distaccare, nel rispetto delle mansioni proprie del profilo del personale, e vengono disposte con Decreto Rettorale 3. E ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione da parte del responsabile della struttura di afferenza del personale da distaccare da presentarsi entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione temporanea, all ufficio personale tecnico e amministrativo, che rilascerà ricevuta. 4. Per assicurare l apertura e la guardiania delle varie sedi universitarie, in occasione di assenze temporanee per aspettative e congedi del personale appartenente al gruppo dei servizi generali ausiliari addetto alle portinerie, verrà costituita una squadra di pronto intervento, composta da n. 7 addetti, che dovranno supplire i titolari. 5. Fintantoché non sarà possibile costituire la squadra di cui la precedente comma, i distacchi di personale dalle altre sedi continueranno ad essere disposti con ordine verbale del coordinatore del servizio del personale ausiliario, nel rispetto di una equa turnazione, tenuto conto, ove possibile, delle disponibilità e delle esigenze dei singoli dipendenti. Il coordinatore darà immediata comunicazione scritta all ufficio personale tecnico e amministrativo Art. 5 Assegnazioni d urgenza 1. In caso di urgenza il Rettore può provvedere, con proprio decreto, al distacco temporaneo, per un periodo massimo di 90 giorni, di personale da una struttura all altra, nel rispetto delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. 2. Il Decreto Rettorale, con cui viene disposto il distacco temporaneo per motivi di urgenza dovrà essere notificato all interessato, al responsabile della struttura di afferenza e di quella presso la quale avviene il distacco, e trasmesso alle OO.SS. 3. L avvio del distacco dovrà essere inserito nell o.d.g. della seduta immediatamente successiva della Commissione per il personale che esprimerà il proprio parere in merito entro 30 giorni dalla comunicazione rettorale, sentito il dipendente distaccato e il responsabile della struttura di provenienza. 4. Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione da parte del dipendente distaccato e del responsabile della struttura di appartenenza. 5. I ricorsi indirizzati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentati all Ufficio personale tecnico e amministrativo, che rilascerà ricevuta, entro 15 giorni dalla data di notifica del Decreto di distacco. 6. Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame il ricorso nella prima seduta successiva alla data di decorrenza dei termini di presentazione dei ricorsi, e dovrà comunque deliberare entro la successiva seduta, tenuto conto anche dei pareri di cui al 3 c. del presente articolo. 7. La disposizione di cui al presente articolo e quelle dell art. 4 non si applicano al personale dell Amministrazione Centrale nei casi di assegnazioni e distacchi nell ambito della stessa.

5 Su richiesta del dipendente oggetto del provvedimento la Commissione per il personale esprimerà entro 30 giorni un parere. Art. 6 Trasferimenti ad altra università 1. I trasferimenti del personale ad altro ateneo sono disposti ai sensi dell art. 18, 2 e 3 co. Del DPR 319/ Il nulla osta per trasferimento ad altra università non sarà concesso prima che l interessato abbia svolto 5 anni di effettivo servizio presso l Università Studi di Venezia. Sono ammesse deroghe solo per cause eccezionali documentabili, determinatesi dopo la nomina, da sottoporre alla valutazione della Commissione per il personale, che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla comunicazione rettorale. 3. Trascorsi i 5 anni di servizio effettivo, il nulla osta, sarà concesso tempestivamente. La concessione del nulla osta al trasferimento potrà essere rinviata esclusivamente nei casi di professionalità difficilmente sostituibili. Su tutte le controversie relative alla concessione di nulla osta per i trasferimenti di cui al presente comma è competente la Commissione per il personale, che dovrà pronunciarsi entro i limiti temporali di cui al precedente comma. Art. 7 Norme transitorie Il personale del gruppo dei servizi generali ausiliari, con funzione di addetto alla portineria, sarà assegnato, previo parere della Commissione per il personale, alle singole sedi una volta definita la pianta organica nel suo assetto di funzionalità essenziale.

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