REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N 87 DEL 19/12/1994 1
2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Articolo 2 RIFIUTI URBANI Articolo 3 RIFIUTI SPECIALI Articolo 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI Articolo 5 RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI Articolo 6 DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO Articolo 7 PRINCIPI GENERALI Articolo 8 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE Articolo 9 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI Articolo 10 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI Articolo 11 DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO Articolo 12 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI Articolo 13 TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED ALL INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA Articolo 14 CONFERIMENTO Articolo 15 CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO Articolo 16 RACCOLTA Articolo 17 TRASPORTO DEI RIFIUTI Articolo 18 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Articolo 19 TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI DEFINIZIONE Articolo 20 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO Articolo 21 CONTENITORI PORTA RIFIUTI Articolo 22 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE Articolo 23 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICABILI Articolo 24 PULIZIA DEI MERCATI Articolo 25 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI Articolo 26 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI Articolo 27 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI Articolo 28 ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI Articolo 29 DISPOSIZIONI DIVERSE Articolo 30 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE Articolo 31 2
3 TITOLO IV VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Articolo 32 CONTROLLI Articolo 33 ACCERTAMENTI Articolo 34 SANZIONI Articolo 35 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Articolo 36 NORME TRANSITORIE Articolo 37 ABROGAZIONE Articolo 38 ELENCO DELLE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Allegato A) 3
4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale. Esso viene adottato ai sensi del D.P.R. n 915 del 10/09/1982, art. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al D.Lgs. n 507 del 15/11/1993, art. 59. Le disposizioni del presente Regolamento non applicano: a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modificazioni ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10/05/1976 n 319 e successive modificazioni; e) alle emissioni in atmosfera, disciplinate dalla Legge n 615 del 13/07/1976, e D.P.R. n 203 del 24/05/1988 e relativi regolamenti di attuazione; f) ai materiali esplosivi. ART. 2 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonati o destinati all abbandono. Agli effetti dell applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in: - URBANI; - SPECIALI; - SPECIALI TOSSICO-NOCIVI. ART. 3 RIFIUTI URBANI Sono rifiuti urbani: 1) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche; 2) rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree di insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili); 4
5 3) rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o dei fossi; 4) rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicato al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. n 915 del 1982 e precisamente: - pile e batterie; - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F ; - prodotti farmaceutici. ART. 4 RIFIUTI SPECIALI Per rifiuti speciali si intendono: - residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani; - i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; - i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; - i residui dell attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. ART. 5 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell art. 39 della Legge 22/02/1994 n 146: 1) i rifiuti speciali indicati al n 1 punto lettera a), della deliberazione del 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 10/09/1982 n 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguente titolo esemplificativo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; 5
6 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni; - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982; - imbottiture, isolanti, termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi; 2) gli accessori per l informatica. ART. 6 RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI Si intendono rifiuti speciali tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell allegato al D.P.R. n 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare pericolo per la salute dell ambiente. ART. 7 DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite: - conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; - raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all accumulo in apposita attrezzatura o impianto; - spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici d acqua; - stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento; 6
7 - cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi; - trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento; - trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l innocuizzazione, compreso l incenerimento; - trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti di interramento controllato. ART. 8 PRINCIPI GENERALI L intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento dei cittadino-utente. ART. 9 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: - tutti i rifiuti urbani (rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi); - i residui dell attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane; - i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. Detta attività potrà essere svolta mediante gestione diretta od eventualmente in concessione a enti o imprese specializzate come previsto dall art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n 915. ART. 10 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti. 7
8 ART. 11 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione. ART. 12 DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superficie acque, i rii, i canali, i corsi d acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita. L utenza di servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l opera degli addetti a tali servizi. L inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi del seguente Titolo IV. ART. 13 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI Qualora sia richiesto da eccezionale ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell ambiente, il Sindaco sentito il parere del servizio di Igiene Pubblica dell U.S.L. competente, nell ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell Ambiente e la competente autorità Regionale. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti alla tutela della Sicurezza Pubblica. 8
9 TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED ALL INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ART. 14 DEFINIZIONE Ai sensi dell art. 59 del D.Lgs. n 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria e l estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i limiti previsti dall Allegato A) al presente Regolamento. Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani iterni ed assimilati previsti dall art. 3 ai punti 1) 2) e 4) e all art. 5 del presente Regolamento. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi: 1) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa; 2) tutela dell ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate; 3) opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire il recupero di energia e/o materiali riutilizzabili. ART. 15 CONFERIMENTO I rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilati ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dall Amministrazione Comunale secondo le norme di seguito indicate per ciascuno dei tipi elencati. Rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento: - il conferimento deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabile dall Amministrazione Comunale, ubicati sul ciglio stradale, su marciapiedi o portici; - non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati: i rifiuti ingombranti, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti tossici e nocivi, gli altri rifiuti speciali non assimilati, stanze liquide, materiali accesi, i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia; - se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, comunque, devono essere sempre inseriti all interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi, gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo. Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta ne possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento e l asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità: 9
10 - il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto; - il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente. I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione del 27/07/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di separato conferimento; è vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta e contenitori appositamente istituiti: 1) Pile esauste Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori. Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata le operazioni di raccolta periodica e smaltimento; 2) Farmaci scaduti I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all interno delle farmacie. Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata le operazioni di raccolta periodica, stoccaggio e smaltimento finale per termo-distruzione in impianto autorizzato. ART. 16 CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO Il Comune promuove forme di raccolta differenziata dei rifiuti da cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e/o di energia stabilendone le relative modalità. È vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e contenitori appositamente istituiti. ART. 17 RACCOLTA Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il Comune è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio. Detto perimetro si intende esteso a tutti gli utenti nei confronti dei quali sia effettuato il ritiro periodico dei rifiuti introdotti in appositi contenitori ubicati a distanza tale dal luogo di produzione da essere di fatto utilizzati. Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a mt. 400 dal più vicino contenitore porta rifiuti. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti: ZONE DI RACCOLTA FREQUENZA - Bentivoglio capoluogo e San Marino gg. 4/7 - Industriale gg. 3/7 - Saletto, Castagnolino e S.Maria in Duno gg. 3/7 - Rurale (utenze sparse) gg. 2/7 Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze di svuotamento. Viene mediamente assegnato un cassonetto di capienza variabile da lt a lt ogni 7-8 utenze. L intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all art. 8 del presente Regolamento. In particolare i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino. 10
11 Ai sensi del citato D.Lgs. 507 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale come indicato all art. 36 del presente Regolamento. ART. 18 TRASPORTO DEI RIFIUTI Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie secondo i principi dell art. 8 de Regolamento. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico. I rifiuti ospedalieri, dopo la sopposizione ad idonei trattamenti di disinfestazione o sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistemi di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica. Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica e recare con evidenza la dicitura RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI. Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteirori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori, ecc. ART. 19 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n 915/
12 TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI ART. 20 DEFINIZIONE Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi (art. 3 punto 3 del presente Regolamento). ART. 21 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati a cura dell Amministrazione Comunale entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente: a) le strade e piazze classificabili comunali, ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992; b) le strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992; c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati); d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti: - devono essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta (cartelli-sbarre, cartelli, catene, cippi, ecc.); - devono essere dotate di regolare pavimentazione permanente sulla careggiata e sui marciapiedi; - devono essere dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.). Fanno eccezione il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d acqua, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale, che sono a carico degli Enti competenti. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono demandati all Autorità Comunale che provvederà in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei servizi generali garantendo le norme di cui all art. 8 del presente Regolamento. ART. 22 CONTENITORI PORTA RIFIUTI Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura dell Amministrazione Comunale appositi contenitori. È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili. 12
13 ART. 23 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l igiene pubblica o per l ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell U.S.L. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori, di pulizia e di riassetto necessari. ART. 24 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICABILI I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. ART. 25 PULIZIA DEI MERCATI I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione, come indicato all art. 36 del presente Regolamento, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti. ART. 26 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. 13
14 All orario di chiusura l area in dotazione deve risultare perfettamente pulita. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione, come indicato all art. 36 del presente Regolamento, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti. ART. 27 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento. ART. 28 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi. ART. 29 ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario e ambientale, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica U.S.L. competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti. ART. 30 DISPOSIZIONI DIVERSE Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Chi imbratta con l affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l Igiene Urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei Regolamenti comunali. 14
15 Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti all Amministrazione Comunale relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente Regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti. ART. 31 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti all Amministrazione Comunale relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette. 15
16 TITOLO IV VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI ART. 32 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 925/ 82 e le relative norme tecniche di attuazione la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana. ART. 33 CONTROLLI In attuazione al disposto dal D.P.R. n 616 del 24/07/1977, art. 104, comma 2 e dal D.P.R. n 915/ 82, art. 7, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi della U.S.L., ai sensi della Legge Regionale n 19 del 04/05/1982 art. 19. ART. 34 ACCERTAMENTI Alla pressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell U.S.L. competente. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. ART. 35 SANZIONI Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. n 915 del 10/09/1982, le violazioni al presente Regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale ART. 36 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani di cui all art. 5 del presente Regolamento, nelle sue varie fasi, è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni. 16
17 La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento comunale per l applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni vigente, ai sensi del citato D.Lgs. n 507/1993 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tariffa da applicare, e successive modificazioni. ART. 37 NORME TRANSITORIE Sino al 31/12/1995 continuano ad applicarsi ledisposizioni di cui all art. 2, lettera B.1.2. del regolamento adottato con delibera consiliare n 121 del 17/10/1988 riguardante l assimilazione ai rifiuti urbani dei residui derivanti da attività agricole, commerciali, artigianali, e dei servizi allo smaltimento dei quali continua a provvedere il Comune in regime di privativa con tassabilità delle superfici in cui si producono in relazione a quanto disposto dal D.L. 619/ 94, art. 20, comma 2. ART. 38 ABROGAZIONE Viene abrogato il Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n 121 del 17/10/
18 ALLEGATO A) ELENCO DELLE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CAPOLUOGO Via Marconi dal n 2 al n 64/2 Via Marconi dal n 3 al n 41 con esclusione dei nn 35, 37, 39, 47/2, 47/2bis, 47/3, 47/4, 49 Via Marconi n 66, 76, 78 Via Aldo Moro Via Marconi n 45/2 e tutti gli edifici che sorgeranno in questa zona artigianale, come è delimitata nel P.R.G. foglio 26 mappali 13, 14, 199, 215, 200 Via Saliceto nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11 Via Asinari dal n 2 al n 8/2 (pari) 16 Via Asinari dal n 3 al n 5 Via Vietta dal n 2 al n 8/4 (numeri pari) P.zza dei Martiri P.zza della Pace Via Lipparini Via Ho Chi Min Via F.lli Cervi Via Sandro Pertini SALETTO Via Asinari dal n 7 al n 43 e 45/2 (dispari) Via Asinari dal n 10 al n 14/4 (pari) Via Saletto dal n 73/2 al n 80 (pari e dispari) e n 25 Via Saletto dal n 33 al n 47/5 (dispari) Via Saletto dal n 54 al n 68 con esclusione dei nn 56, 58 Via Saletto dal n 91 al n Via Bassa Castellina (Comune di Malalbergo) SAN MARINO Via Saletto dal n 1 al n 11/3 e dal n 2 al n 10/9, dal n 22 al n 26 e n 50 20/2 e 52/3 Via Saletto dopo il n 11: scuole tutti gli edifici che sorgeranno in questa zona residenziale come delimitata nel P.R.G. foglio 42 mappali 389, 393, 392, 390, 391 Via Saletto n Via della Pace Via Mezzo di Saletto dal n 1 al n 89/2 (dispari) Via Mezzo di Saletto dal n 2 al n 10 e dal n 22 al n Via Canale Crociali dal n 1 al n 4 18
19 continua SAN MARINO Via Capo d Argine dal n 1 al n 12/2 Via Larghe n 1 e ½ Via Larghe dal n 2 al n 7/2 (pari e dispari) Via Larghe dal n 9 al n 29/2 (dispari), 31 al 35 Via di Vittorio Via Morandi Via S.Marina n 35 e 39 (Villa Smeraldi) Via S.Marina n 6/2 Via S.Marina dal n 5 al n 17 (dispari) Via S.Marina dal n 8 al n 14 (pari) e n Via S.Marina dal n 55 al n 65 (dispari) Via S.Marina nn 36, 49, 26 Via Venture esclusi i nn 2 e 3 Via Barche nn 9 e 13 Via Romagnoli Via Monari Sardè Vicolo Stradellazzo nn 1 e 3 CASTAGNOLINO Rotonda Segnatello nn 2, 3, 7, 9, 11, 15, 17 Via Castagnolino dal n 1 al n 23 (dispari) Via Castagnolino dal n 4 al n 38 Via S.Maria in Duno all altezza del n 13, 15, 17, tutti gli edifici che sorgeranno in questa zona residenziale come delimitata dal P.R.G. foglio 52, mappale 15 parte Via S.Maria in Duno nn 11, 11/2, 11/3, 11/4 Via S.Maria in Duno n 10 e 10/3 e 4 Via S.Maria in Duno dal n 21 al n 27 Via S.Maria in Duno n 10/2 e dal 12/2 al n 12/7 Via Lepre Castiglia dal n 8 al n 26 (pari) Via Lepre dal n 5 al n 9 (dispari) Via S.Maria in Duno dal n 33/2 al n 33/6 Via la Torre Via Ringhiera dal n 5 al n 11 (dispari), dal n 2 al n 4 e 15 e dal n 25 al n 45 Via Renata Viganò Via Galliera dal n 1 al n 11 (pari e dispari) esclusi i nn 5/2 e 5/3 Tutti i locali posti nell area Interporto Via S.Martino Ramo Barchetta 2 Via S.Marta Via Galliera n 1 Via Casa Rossa 19
20 SANTA MARIA IN DUNO Via Armaroli Via Ringhieri dal n 1 al n 11 (dispari) e n 2 Via Ringhieri nn 17 e 19 Via Paleotto n 2/2 Via Pasqualino nn 1, 5, 15, 17 Via S.Maria in Duno dal n 16/2 al n 70 (pari) Via S.Maria in Duno dal n 41 al n 211 con esclusione dei nn 123 e 151 Via Mezzo di S.Maria in Duno dal n 1 al n 19 (dispari) 21/2 Via Mezzo di S.Maria in Duno nn 2, 2/21, 4 e 6 Vicolo Cussini dal n 2 al n 10 (pari) e dal n 1 al n 17 (dispari) con esclusione del n 7 Vicolo Otto n 1 20
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