GUIDA ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA 2014: SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale
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- Marcella Arcuri
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1 GUIDA ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA 2014: SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il 28 febbraio 2014 i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale Iva per via telematica all'agenzia delle Entrate. Tale comunicazione non è equiparata ad una dichiarazione fiscale ma ha solamente uno scopo statistico ad uso comunitario e, in effetti, la comunicazione dati IVA è finalizzata alla determinazione del calcolo delle risorse che ciascuno Stato membro è tenuto a destinare al bilancio comunitario (Direttiva CE 112/2006). La presentazione della Dichiarazione IVA annuale entro la data del 28 febbraio 2014 esonera dalla compilazione e dall'invio della Comunicazione annuale dati Iva per il 2013 ed inoltre la presentazione della Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma ovvero sganciata dal modello Unico 2014 è utile per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso IVA e per i soggetti interessati alle compensazioni orizzontali del credito IVA (utilizzo libero fino ad euro 5.000, sottoposto alla presentazione della dichiarazione Iva per importi da euro e fino a euro e al visto di conformità del professionista per importi di credito IVA superiori ai euro). ll modello può essere trasmesso esclusivamente in via telematica e le sanzioni relative all omessa, incompleta od inesatta presentazione della comunicazione annuale dati IVA, sono previste da un minimo di 258 euro e un massimo di euro e non è prevista l applicazione del ravvedimento operoso per la rettifica di eventuali errori od omissioni in quanto si è in presenza di una comunicazione meramente riepilogativa e non di una dichiarazione fiscale vera e propria. Con il provvedimento n. 4877/2014 del 15 gennaio 2014 sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle operazioni del 2013 al fine di tenere conto della nuova disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2013, che prevede l obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni carenti del requisito territoriale. Soggetti obbligati alla presentazione del modello
2 In via generale sono obbligati : - tutti i soggetti titolari di partita IVA compresi i soggetti che adottano il Regime delle nuove iniziative produttive e i soggetti ex minimi che hanno aderito al nuovo regime semplificato di cui all'art.27 c. 3 D.L ; - tutte le Società di Capitali e di persone indipendentemente dal volume d affari realizzato. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello I soggetti esonerati sono : -le persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) con volume d affari per l anno 2013 non superiore a euro ( il volume non va ragguagliato ad anno) ; -i soggetti che presentano entro il 28 febbraio 2014 la Dichiarazione Iva autonoma; -i soggetti che nel 2013 si trovano nel regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (l'esonero permane se il soggetto fuoriesce dal regime in quanto raggiunge ricavi o compensi superiori a euro ma non a euro , mentre decade se supera ricavi o compensi nel limite massimo dei euro); IMPORTANTE: nel secondo caso il contribuente deve inviare la Comunicazione dati Iva; -i soggetti che hanno effettuato nel 2013 solo operazioni esenti IVA art. 10 (esempio dentista che ha svolto solo operazioni esenti); si ricorda che nel caso in cui il dentista abbia emesso una fattura per una prestazione soggetta ad IVA ovvero abbia acquistato oro industriale per una protesi tali situazioni impongono l'obbligo di adempiere alla comunicazione annuale dati IVA o alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva; -produttori agricoli con volume affari inferiore ai euro; -soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc); -Comuni, Province, Regioni e Amministrazioni dello Stato; Aziende sanitarie locali; Enti Pubblici e le -l imprenditore individuale con affitto dell'unica azienda; -soggetti non residenti nella UE e soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea che esercitano attività di e-commerce e che effettuano servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE; -soggetti che nel 2013 hanno effettuato solo operazioni escluse ovvero: cessione di tabacchi,cessione di giornali, lotto e lotterie,sale giochi ); -soggetti con detrazione IVA forfettaria ex art. 74 ovvero: imprese che esercitano attività di intrattenimento (fatto salvo che non abbiamo optato per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari); -Associazioni sportive che applicano la legge ( sempre se non superano il limite di ricavi previsto dalla Legge in euro /anno);
3 -Soggetto UE con rappresentante fiscale leggero: i soggetti residenti in altri Stati UE privi di stabile organizzazione in Italia che hanno nominato ai sensi del Decreto Legge n il rappresentante fiscale leggero sono esonerati dalla Comunicazione dati IVA. Si ricorda che il rappresentante fiscale leggero può compiere solo operazione escluse da IVA a differenza del rappresentante fiscale pesante che compie operazioni imponibili IVA con il conseguente adempimento della presentazione della Comunicazione dati Iva / Dichiarazione annuale Iva. LA COMPILAZIONE IN PRATICA DEL MODELLO Non vengono segnalati nella Comunicazione annuale dei dati Iva: -i versamenti,le compensazioni, le eventuali rettifiche d imposta o richieste di rimborso ; - non vanno indicate le operazioni escluse da IVA ( art.2, art. 15 e fuori campo ), i dati relativi all'eventuale pro-rata IVA annuale ; -vanno indicate le operazioni effettuate in regime di reverse charge (sia nelle operazioni attive che nelle operazioni passive); - operazioni con esigibilità differita ( IVA per cassa ) : l imponibile entra a far parte delle operazioni attive ma non viene indicata la relativa imposta nel rigo dell imposta a debito (tale imposta dovrà essere indicata il prossimo anno pur in assenza del relativo imponibile ); -Contabilità presso terzi: nella Comunicazione dati IVA non rilevano le operazioni emesse relative al mese di Dicembre 2012 (rilevano solo per la Dichiarazione IVA annuale); -Autotrasportatori: la Comunicazione dati IVA coincide con la Dichiarazione IVA annuale anche se, dal punto di vista operativo, vi è uno spostamento nella determinazione delle operazioni a debito concesso dalla normativa per tale categoria di contribuenti; -i soggetti che esercitano più attività devono presentare un solo modello di Comunicazione dati IVA ; - presenza di operazioni straordinarie (Conferimenti,donazioni,successioni, fusioni e scissioni) : in caso di soggetti che hanno dato vita ad operazioni straordinarie vanno presentati più moduli per i relativi periodi (si devono quindi presentare diverse Comunicazioni prima e dopo le suddette operazioni ). DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO La Comunicazione annuale dati IVA richiede in sostanza l'indicazione dei seguenti dati : -DATI GENERALI : -Anno Imposta, Dati del Contribuente con indicazione della Partita Iva e del codice di attività esercitata, indicazione dei Dati del Dichiarante se diverso dal Contribuente stesso; DATI CONTABILI OPERAZIONI ATTIVE : -campo CD1 - Rigo CD1, campo 1, indicare l ammontare complessivo, al netto dell IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis. Nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto
4 territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto (non devono essere comprese tra le operazioni attive gli acquisti intra annotati anche nel registro delle fatture emesse e le autofatture ex art. 17 DPR 633/72); -Rigo CD1, campo 2, indicare l ammontare complessivo delle operazioni non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo: esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Non devono essere invece comprese le cessioni intracomunitarie che devono essere indicate nel successivo campo 4; operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento; altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond e le operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato d.l. n. 41 del 1995 (beni usati, ecc.); -Rigo CD1, campo 3, indicare l ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle operazioni esenti di cui all art. 10 ; -Rigo CD1, campo 4, indicare l ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi ; - Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti; DATI CONTABILI OPERAZIONI PASSIVE : -Rigo CD2, campo 1, indicare l ammontare complessivo, al netto dell imposta, degli acquisti all interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell IVA, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi ; -Rigo CD2, campo 2, indicare l ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1 del medesimo rigo: - acquisti all interno e importazioni effettuati senza pagamento dell imposta, con utilizzo del plafond di cui all art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28; acquisti all interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond (nel rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili, che devono invece essere indicati nel successivo campo 4); -Rigo CD2, campo 3, indicare l ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli acquisti all interno esenti, delle importazioni non soggette all imposta nonché delle importazioni di oro da investimento; -Rigo CD2, campo 4, indicare l ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo 1 del medesimo rigo (vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all art. 42, comma 1 del d.l. n. 331 del 1993 nonché quelli di cui all art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge ;
5 -Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti ( si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni); -Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d argento puro, nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell art. 25; -Rigo CD4, indicare l ammontare dell IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione; -Rigo CD5, indicare l ammontare dell IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento; -Rigo CD6, campo 1, indicare l ammontare dell IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5; -Rigo CD6, campo 2, indicare l ammontare dell IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4. NOVITA' 2013 : EMISSIONE FATTURE PER OPERAZIONI NON SOGGETTE (CARENZA DEL REQUISITO TERIITORIALE) Come noto dal 1 gennaio 2013 è stato introdotto l obbligo di emissione della fattura per le operazioni non soggette all imposta per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (articolo 21, comma 6-bis DPR 633/72 introdotto dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012). Vanno pertanto incluse nel campo CD1 CAMPO 1 : - l ammontare complessivo, al netto dell IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis. I contribuenti per i quali ha avuto effetto tale dispensa devono comunque indicare l ammontare delle operazioni di cui ai numeri 11, 18 e 19 dell art. 10, per le quali resta in
6 ogni caso fermo l obbligo di fatturazione e registrazione. Nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 per le quali è obbligatoria dal 1 gennaio 2013 l emissione della fattura. Quindi una fattura emessa per un servizio generico ad un soggetto passivo extra-comunitario come operazione non soggetta articolo 7-ter va inserita nel campo CD 1 campo 1 (dal 1 gennaio 2013 e contribuisce a formare il volume d affari della dichiarazione annuale IVA). Anche l'acquisto di servizi generici intracomunitari ed extracomunitari per cui viene fatta l integrazione della fattura con IVA nel primo caso e l autofattura con IVA nel secondo caso, con doppia registrazione nel registro iva acquisti e vendite debbono essere indicate nel seguente modo : - campo CD 2, campo 1 indicazione dell imponibile; campo CD 4 indicazione dell IVA a debito; campo CD 5 indicazione dell IVA a credito. Nel caso di acquisto intracomunitario di beni per cui viene fatta l integrazione della fattura con IVA e doppia registrazione nel registro iva acquisti e iva vendite: - campo CD 2, campo 1 indicazione dell imponibile; campo CD 2, campo 2 indicazione dell imponibile già indicato nel campo precedente; campo CD 4 indicazione dell IVA a debito; campo CD 5 indicazione dell IVA a credito. CELESTE VIVENZI
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