Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
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1 Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/ ha introdotto, a partire da Gennaio 2013, importanti novità in tema di IVA. Le novità e le modifiche più significative riguardano la modalità di fatturazione delle operazioni intra CEE per la cessione dei beni e le prestazioni di servizi, il momento relativo alla cessione o acquisto intracomunitario, il meccanismo dell inversione contabile ( reverse charge ). In sintesi, viene stabilito che: le cessioni e gli acquisti intra-ue di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione dal Paese di origine a quello (diverso) di destinazione, diventando irrilevante il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo; le fatture relative alle cessioni intra-ue di beni e servizi vanno emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; le fatture relative agli acquisti intra-ue di beni, previa integrazione, vanno annotate distintamente, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, secondo l ordine di numerazione, con l indicazione dell eventuale corrispettivo espresso in valuta estera; ai fini della regolarizzazione, in caso di mancata ricezione della fattura UE entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il cessionario deve emettere autofattura entro il 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Obbligo di emettere fattura per tutte le operazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972. Vediamo nello specifico le novità principali. Termini di fatturazione e registrazione delle operazioni Riguardo alle tempistiche relative all emissione e registrazione delle fatture per le cessioni Intra-UE, il nuovo art. 46 c. 2 DL 331/93 dispone che: la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE) è confermato l obbligo di indicare il titolo di non imponibilità dell operazione, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93); Pertanto, per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura deve indicare, in luogo dell imposta: che si tratta di operazione non imponibile la specifica norma comunitaria o nazionale. 1
2 NORMA PREVIGENTE: la disposizione in vigore fino al 31/12/2012 non prevedeva un termine specifico per l emissione della fattura intra-ue era pertanto applicabile la norma relativa alle cessioni interne: era possibile emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (art. 21 c. 4 Dpr 633/72) se risultante da DDT o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l operazione. NOVITÀ: in ambito comunitario trova dunque sempre applicazione la disciplina della "fatturazione differita" anche in assenza di "idoneo documento di trasporto"; tuttavia, per evidenti esigenze di provare il trasporto nell'altro paese UE, le cessioni intracomunitarie vanno sempre scortate da un documento di trasporto (preferibilmente nella forma della lettera di vettura internazionale, cd. "CMR"). Termini di annotazione acquisti Intra-ue Per quanto riguarda gli acquisti intra-ue, il nuovo art. 47 c. 1 DL 331/93 dispone che le fatture, previamente integrate, siano annotate distintamente nel registro delle fatture emesse: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente secondo l ordine della numerazione con l indicazione dell eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. NORMA PREVIGENTE: fino al 31/12/2012 le fatture di acquisto intracomunitario, dopo la preventiva integrazione, venivano annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23 Dpr 633/72) entro il mese di ricezione della fattura (se ricevute entro i primi 15 giorni del mese) successivamente, ma comunque entro 15 gg (se ricevute nella seconda metà del mese) e con riferimento al mese stesso di ricezione secondo l'ordine della numerazione (in sostanza si applicavano le disposizioni valide per le fatture emesse, nella considerazione che devono essere annotate anche nel registro delle vendite). NOVITÀ: in sostanza, si sostituisce un termine fisso (giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene ricevuta la fattura) rispetto a un termine variabile (fine mese o 15gg dalla ricezione). Spesso nella prassi aziendale il documento viene annotato con riferimento alla data di emissione (al pari di quanto avviene per le cessioni nazionali); Regolarizzazione degli acquisti intra-ue Importanti novità riguardano anche la procedura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari; in particolare, dal 01/01/2013, il nuovo art. 46 del DL 331/93 stabilisce che: Per la mancata ricezione delle fatture intra-ue entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il cessionario deve emettere autofattura: in un unico esemplare entro il 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione 2
3 Per fatture intra- con corrispettivo inferiore al dovuto il cessionario: deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria NORMA PREVIGENTE: secondo la disposizione valida fino al 31/12/2012, l acquirente italiano che non ha ricevuto la relativa fattura intra-ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere autofattura, in unico esemplare. Qualora, invece, abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il 15 giorno successivo alla registrazione della fattura originaria. NOVITA : di conseguenza, il cessionario italiano ha più tempo (2 mesi) per provvedere alla registrazione della fattura; si passa infatti dal 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura al 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Operazioni non rilevanti territorialmente in Italia La legge di stabilità 2013 stabilisce l obbligo di fatturazione anche per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) escluse dall applicazione dell Iva in quanto non rilevanti territorialmente in Italia (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72). La fatturazione sarà obbligatoria se l operazione viene effettuata nei confronti di soggetti passivi Iva debitori di imposta in un altro Stato membro dell Unione Europea. Sulla fattura dovrà essere specificato se si tratta di: inversione contabile per cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate a soggetti passivi UE; operazione non soggetta per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE. L obbligo di fatturazione rimane escluso solo per le operazioni esenti ex art.10, co. 1, n. da 1 a 4 DPR 633/1972 (operazioni bancarie, assicurative e finanziarie rese a soggetti passivi UE). Fino al 31/12/2012 l obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat). Inversione Contabile: Autofattura e Integrazione Per effetto delle modifiche apportate alla formulazione del comma 2 dell'art.17 del DPR n.633/72, a partire dal 1 gennaio 2013, per tutte le operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) territorialmente rilevanti in Italia e poste in essere da soggetti passivi stabiliti in altro Paese, gli obblighi di assolvimento dell'imposta fanno capo al cessionario/committente utilizzando obbligatoriamente la procedura dell integrazione della fattura. 3
4 Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla predetta data, infatti, tale soggetto è tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni contenute negli artt.46 e 47 del D.L. n.331/93, e cioè adottando la procedura già prevista in passato per gli acquisti intracomunitari di beni. La stessa consiste, infatti, nell integrazione della fattura emessa dal fornitore comunitario con aliquota e imposta applicabili all operazione e previa individuazione della corretta base imponibile, se espressa in valuta diversa dall'euro Dal 1 gennaio 2013, la modalità dell integrazione in luogo della emissione dell autofattura, diventa tanto per le prestazioni di servizi (sia generici che specifici) quanto per le cessioni di beni l unica modalità ammessa per assolvere l imposta mediante l inversione contabile. Restano invariati gli obblighi per le operazioni poste in essere da soggetti passivi Extra-, per le quali gli obblighi sono assolti dal cessionario o dal committente nazionale mediante emissione di autofattura. Annotazioni obbligatorie da indicare in fattura: Per le cessioni/prestazioni comunitarie: riportare la dicitura «Inversione contabile», salvo quelle esenti in base all'articolo 10, numeri da 1 a 4 e 9, relative a cessioni o per le prestazioni fuori campo Iva perché non territoriali ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, emesse nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altri Stati comunitari. Per le autofatture: riportare la dicitura AUTOFATTURAZIONE ai sensi degli art. 17, comma 2, primo periodo e 21 comma 5 del DPR n. 633/1972 Per le cessioni all esportazione: OPERAZIONE NON IMPONIBILE operazioni di cui all'art. 8, 8- bis, 9 e 38-quater. 4
5 Modalità applicazione inversione contabile tra cedente/prestatore estero e cessionario/committente italiano (rapporti B2B) per operazioni territorialmente rilevanti in Italia Natura dell operazione Operatore estero che pone in essere l'operazione territorialmente rilevante in Italia Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile Fino al Dall' Servizi generici (art.7-ter, DPR n.633/72) Extra- fattura del soggetto fattura del soggetto fattura del soggetto Servizi diversi da quelli generici (artt.7-quater e 7-quinquies, DPR n.633/72) Extra- fattura del soggetto Cessione di beni (art.7-bis, DPR n.633/72) Extra- fattura del soggetto 5
6 FACSIMILE AUTOFATTURA Denominazione o ragione sociale Residenza o domicilio Partita IVA Denominazione o ragione sociale Residenza o domicilio Partita IVA AUTOFATTURA N. DEL Descrizione Imponibile % Iva o Art. esenzione Importo IVA Autofattura emessa in unico esemplare ai sensi dell art. 17, comma 2, e 21, comma 5 D.P.R. n. 633/1972 Tot. Imponibile IVA Totale Fattura Distinti Saluti 6
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