2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI POSSIBILI FINALITA EVASIVE

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1 Ai signori clienti loro sedi Oggetto: Gentile Cliente, Lissone, 13 gennaio 2011 Circolare n 04 / 2011 NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA IN TEMA DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE con due provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate emanati in data 29 dicembre 2010, il numero e , ha trovato attuazione il regime di autorizzazione dell effettuazione delle operazioni intracomunitarie introdotto dal Dl 78/2010. L articolo 27 del sopraccitato Dl ha introdotto un nuovo regime autorizzatorio per l effettuazione delle operazioni intracomunitarie e ha l obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell Agenzia delle entrate. In base all art. 35, comma 2, lett. e-bis, del Dpr n. 633/1972, i soggetti intenzionati 1 ad effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni - le operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del Dl 331/ devono essere autorizzati dall Agenzia delle Entrate. Si sottolinea quindi che sono escluse da tale obbligo le prestazioni di servizi intra-ue. Lo scopo, per l Agenzia delle Entrate, è quello di valutare in via preliminare il rischio di frode e questo è in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi. Di seguito si fornisce una succinta esposizione delle nuove disposizioni introdotte in materia di preventiva comunicazione, secondo il seguente indice-sommario: 1. Premessa Pag La valutazione del rischio di possibili finalita evasive Pag Regime autorizzatorio per le operazioni intracomunitarie Pag Soggetti che richiedono l attribuzione della partita iva Pag Soggetti già titolari di partita iva Pag Riepilogo dei nuovi obblighi di comunicazione Pag Controlli periodici Pag Impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca Pag Regime sanzionatorio Pag Nel Provvedimento /2010 del Direttore dell Agenzia delle Entrate per soggetti si fa riferimento a coloro che intraprendono l esercizio di un impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione; Pagina 1 di 7

2 1. PREMESSA Con i sopra menzionati provvedimenti dell Agenzia delle Entrate del sono state definite: le modalità di diniego o di revoca dell autorizzazione necessaria per effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni; i criteri e le modalità per l inserimento degli operatori economici nell archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario (banca dati VIES). 2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI POSSIBILI FINALITA EVASIVE Il Provvedimento n pubblicato il 29/12/2010 ha previsto quattro tipologie di elementi a rischio, che l Agenzia valuterà al fine di autorizzare il soggetto richiedente all effettuazione di operazioni intracomunitarie. Gli elementi che saranno giudicati dall Agenzia sono: Elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; Elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; in particolare, omissioni e\o incongruenze nell adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi ; Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; Elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi. 3. REGIME AUTORIZZATORIO PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE I soggetti che intendono effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni devono rendere nota tale volontà: in sede di dichiarazione di inizio attività; ovvero, per i soggetti già titolari di partita IVA, attraverso un apposita istanza. 4. SOGGETTI CHE RICHIEDONO L ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA I soggetti che avviano un attività nel territorio dello stato, oppure vi istituiscono una stabile organizzazione, qualora intendano effettuare le operazioni intracomunitarie, dovranno esprimere tale volontà compilando il quadro I Operazioni Intracomunitarie della dichiarazione di inizio attività modello AA7 o AA9; In particolare dovranno essere compilati i modelli: AA7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; AA9, per le persone fisiche. Gli enti non commerciali non soggetti passivi, invece, compilano la casella C del Quadro A del modello AA7. Pagina 2 di 7

3 4.2. Provvedimento di diniego All Amministrazione finanziaria è attribuito il potere di negare l autorizzazione a effettuare operazioni in ambito intracomunitario, poiché si tratta, in buona sostanza, di un sistema basato sul concetto si silenzio assenso che matura dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà; Le suddette operazioni intracomunitarie possono essere effettuate decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, salvo che entro tale termine l Agenzia delle Entrate abbia negato l autorizzazione. 4.3 Esito negativo dei controlli Il provvedimento di diniego, in particolare, viene emesso in caso di esito negativo dei controlli sull esattezza dei dati forniti e/o a seguito dell analisi del rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente. Il provvedimento di diniego può essere basato su una serie di elementi che, per completezza si propongono: mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi, che comportano cessazione d ufficio della partita Iva; mancanza dei requisiti che legittimano l inclusione nell archivio informatico dei soggetti autorizzati; analisi del rischio in base ai criteri individuati nel provvedimento Vies; riscontro dell esattezza e completezza dei dati forniti per l identificazione Iva; soggetto non più attivo; soggetto che abbia dichiarato dati falsi o abbia emesso di dichiarare dati rilevanti per l identificazione; gravi inadempimenti agli obblighi Iva nei cinque periodi d imposta precedenti; coinvolgimento in frodi fiscali del titolare dell impresa individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dai soci; altri elementi di criticità in possesso dell amministrazione. 4.4 Iscrizione nella banca dati VIES L Amministrazione finanziaria, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione senza che sia stata negata l autorizzazione, include il soggetto passivo nell archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario, il c.d. Vies. 5. SOGGETTI GIÀ TITOLARI DI PARTITA IVA I soggetti già in attività esprimono la volontà presentando apposita istanza ad un ufficio dell Agenzia delle Entrate; con la medesima modalità dovrà essere comunicata l eventuale revoca 2 ; Entro 30 giorni dal ricevimento della manifestazione di volontà (durante i quali il soggetto deve astenersi dal compiere operazioni intra-ue), l Agenzia delle Entrate verifica l esattezza e completezza dei dati ed effettua una valutazione preliminare del rischio. 2 Queste stesse modalità devono essere adottate dai soggetti non residenti identificati direttamente, per i quali è però competenze il Centro operativo di Pescara; Pagina 3 di 7

4 5.1 Provvedimento di revoca L Agenzia delle Entrate, decorso il periodo di 30 giorni durante il quale opera la sospensione della soggettività attiva e passiva intracomunitaria, può revocare l autorizzazione: con apposito provvedimento; avente effetto dalla data di emissione. Per i soggetti inclusi nell archivio informatico, l Agenzia delle Entrate, nei 6 mesi successivi alla dichiarazione di volontà, svolge controlli più approfonditi sulla posizione dell operatore, i quali possono determinare l esclusione dall archivio informatico. 5.2 Esclusione dalla banca dati VIES Per i soggetti già titolari di partita IVA, il nuovo regime opera in modo differenziato a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività. 5.3 La dichiarazione di inizio attività e le due casistiche possibili Per il passaggio al nuovo regime è stata prevista una distinzione delle casistiche a seconda del periodo di presentazione della dichiarazione di inizio attività: Dichiarazione di inizio attività presentata prima del ; Dichiarazione di inizio attività presentata dal Dichiarazione di inizio attività presentata prima del I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010, indipendentemente dall anno di inizio dell attività, saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati, entro la data del 28 febbraio 2011, qualora: non abbiano presentato gli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi 3 negli anni 2009 e 2010, ovvero pur avendo presentato i modelli INTRASTAT 2009/2010, non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il In tali ipotesi, laddove si intendano effettuare operazioni intracomunitarie, occorrerà richiedere esplicitamente l inclusione nell archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario. Riguardo al contenuto e alle modalità di presentazione della relativa istanza, nulla è specificato dall Agenzia; pare, tuttavia, plausibile ritenere che tale domanda possa essere redatta in forma libera, fornendo gli stessi dati identificativi previsti nel frontespizio della dichiarazione di inizio attività. Si rinvia all Allegato 1 per l esposizione di un modello di domanda. 3 Si osserva che il riferimento agli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute, in aggiunta a quello delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, che costituiscono l oggetto del regime autorizzatorio, amplia le possibilità di non essere cancellati dall archivio. Pagina 4 di 7

5 Il riferimento agli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute, in aggiunta a quello delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, che costituiscono l oggetto del regime autorizzatorio, opera a favore dei contribuenti, ampliando le possibilità di non vedersi cancellati dall archivio Dichiarazione di inizio attività presentata dal Analoga esclusione dall archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, entro la data del 28 febbraio 2011, è prevista per coloro che abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010, qualora: non abbiano manifestato, barrando le apposite caselle previste dai modelli AA7 o AA9, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero non abbiano comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT. In tali ipotesi, se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie, è possibile richiedere l inclusione nell archivio dei soggetti autorizzati presentando un apposita istanza direttamente all Agenzia delle Entrate (entro il , se si vuole che i 30 giorni trascorrano prima del ). 5.4 Le esclusioni dall archivio un riepilogo Entro il 28 febbraio 2011 saranno esclusi dall archivio: i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare, secondo le citate modalità, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero quelli che, in mancanza, non hanno effettuato nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT; i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010 e che non hanno presentano i modelli INTRASTAT negli anni 2009 e 2010 o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il RIEPILOGO DEI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Non avranno obblighi di comunicazione: I titolari di P.Iva che hanno iniziato l attività dopo il 31/05/2010 e che hanno comunicato l intenzione di effettuare le operazioni intracomunitarie nel modello AA7 o AA9; I titolari di P.Iva che hanno iniziato l attività tra il 31/05/2010 e il 28/02/2011, e effettuato nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentate negli elenchi intrastat; I titolari di P.Iva che hanno presentato gli elenchi intrastat per 2009 e per 2010 e hanno presentato la dichiarazione Iva per il Chi deve presentare il modello per ottenere il silenzio assenso entro il 28/02/2011: I titolari di P.Iva con inizio attività fra il 31/05/2010 e il 28/02/2011, se non hanno compilato lo spazio dedicato alle operazioni comunitarie; Pagina 5 di 7

6 I titolari di P.Iva con inizio attività ante 31/05/2010 che non hanno mai effettuato operazioni intracomunitarie e che, pertanto, non sono mai stati tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat. 7. CONTROLLI PERIODICI Le posizioni registrate nell archivio saranno periodicamente verificate sulla base degli stessi criteri di valutazione del rischio previsti per i controlli effettuati nei 6 mesi successivi all opzione. Gli esiti di tali verifiche potranno essere utili per: l avvio di eventuali attività di controllo; l emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell archivio dei soggetti autorizzati. 8. IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E REVOCA I suddetti provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili: innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente; entro 60 giorni dalla data di notificazione, che può avvenire anche a mezzo posta. 9. REGIME SANZIONATORIO va rilevato che l eventuale violazione del termine di 30 giorni, in conseguenza dell effettuazione di cessioni e acquisti intracomunitari, non fa venire meno la natura stessa dell operazione posta in essere, fondata sulla sola tassazione a destinazione; tale circostanza potrebbe tuttavia determinare l irrogazione delle sanzioni relative all omissione delle comunicazioni, di cui all art. 11 del DLgs. 471/97 (da 258,00 a 2.065,00 euro). AVVERTENZA Per le imprese che non hanno mai posto in essere operazioni intracomunitarie e che pertanto non hanno mai presentato gli elenchi obbligatori ai fini Intrastat è importante effettuare una comunicazione preventiva. Qualora si ravvisi l opportunità di porre in essere nel prossimo futuro operazioni con soggetti comunitari, lo Studio consiglia di procedere in via preventiva con la presentazione dell istanza: in caso contrario, non si potranno porre in essere transazioni in ambito comunitario se non dopo 30 giorni dalla data di presentazione dell istanza. Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento e cogliamo l occasione per porgervi i saluti più cordiali. Pagina 6 di 7

7 Allegato alla circolare 04/2011 del 13/01/2011 Oggetto: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA IN TEMA DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE. Si propone un modello di istanza per richiedere esplicitamente l inclusione nell archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario. Spett.le Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di. Il sottoscritto, nato a, il / /, residente a ( ), in via N, avente C.F., nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della impresa individuale / società con sede in ( ) via, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di, P.IVA dichiara di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 per i seguenti importi: - Euro (acquisto di beni) - Euro (acquisto di servizi) La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/ del 29 dicembre A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata anteriormente / posteriormente alla data del 31 maggio (luogo e data) Società / Impresa individuale (Legale rappresentante / Titolare) Pagina 7 di 7

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