11 febbraio 2011 Le operazioni con l estero Le operazioni intracomunitarie Il reverse charge Dr. Michele La Torre
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1 Primo Corso Base di Contabilità Bilancio e Diritto Tributario febbraio 2011 Le operazioni con l estero Le operazioni intracomunitarie Il reverse charge Dr. Michele La Torre
2 Territorialità art. 7 e segg. DPR 633/1972 Il decreto Iva definisce il Territorio dello Stato come Territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Nel concetto di territorio rientrano lo spazio terrestre compreso negli attuali confini, il soprassuolo e il sottosuolo in corrispondenza del confine terrestre e delle c.d. acque territoriali. Restano fuori dal concetto di Stato la Repubblica di S. Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Le operazioni con l estero
3 Cessioni di beni: art. 7-bis Il criterio della determinazione della territorialità relativamente alla cessione di beni è il luogo di esistenza fisica dei beni stessi, vale a dire il luogo dove questi si trovano al momento della cessione. Se i beni sono ubicati o si trovano nel territorio dello Stato la cessione è territorialmente rilevante, diversamente l operazione è c.d. fuori campo Iva. Questo vale sia per i beni immobili che per i beni mobili. Sono soggette ad Iva in Italia le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nazionali ed esteri nel corso di un trasporto a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio in Italia. Le operazioni con l estero
4 Prestazioni di servizi: art. 7-ter Dal sono cambiate le regole Iva per la tassazione dei servzi internazionali (Direttiva 2008/8/Ce e C.M. 58/E72009) Da tale data le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, se sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (criterio del luogo del committente ) Diversamente, se rese a soggetti privati o soggetti passivi, ma per uso personale, sono imponibili nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (criterio del luogo del prestatore) Le operazioni con l estero
5 Prestazioni di servizi: Deroghe Art. 7-quater, quinquies, sexies, septies decreto Iva Beni immobili: si considerano effettuate in Italia le prestazioni di servizi relativi a beni immobili (perizie, prestazioni d agenzia, fornitura d alloggio nei settori alberghieri, ecc., quando l immobile è situato nel territorio dello Stato) Altre deroghe per specifici settori di attività o per specifici soggetti (prestazioni di intermediazione, servizi culturali, artistici, ricreativi, sportivi, locazione finanziaria, noleggio e simili), se messi a disposizione del destinatario in Italia e utilizzati all interno della Comunità. Le operazioni con l estero
6 Le esportazioni: art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72 Costituiscono esportazioni le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio UE. Tra le esportazioni rientrano le operazioni di esportazione definitiva e quella di esportazione temporanea o di riesportazione. Ad esse sono assimilate le operazioni con Città del Vaticano, S. Marino e quelle effettuate i base a trattati internazionali. Per le cessioni all esportazione, le operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, le prestazioni di servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali sono effettuate in regime di non imponibilità, cioè senza applicazione dell Iva. Principio della tassazione dei beni nel luogo dove essi sono consumati (principio della destinazione) Le importazioni (quindi introduzione di beni provenienti da paesi extra-ue) da chiunque effettuate sono imponibili ai fini Iva in Italia. Le operazioni con l estero
7 Le esportazioni: art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72 Adempimenti: Le esportazioni concorrono a formare il volume d affari, devono essere fatturate, registrate e dichiarate. Anche se su tali operazioni non si applica l Iva, la detrazione dell Iva sugli acquisti non subisce limitazioni, anzi, in determinati casi è consentito all esportatore l acquisto di beni e servizi senza l applicazione dell Iva, nonché il rimborso o la compensazione del credito Iva anche infrannuale (c.d. esportatore abituale ) Le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, a decorrere dall devono essere segnalate telematicamente all Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione. Sono Paesi a fiscalità privilegiata quelli indicati nei D.M e con esclusione di Cipro, Malta e Corea del Sud. Le operazioni con l estero
8 Operazioni assimilate alle esportazioni Si considerano operazioni assimilate alle esportazioni, e quindi non imponibili Iva, le cessioni effettuate nel territorio dello Stato dei seguenti beni: Navi destinate ad attività commerciali; Navi ed aeromobili, ad organi dello Stato; Aeromobili ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali Apparati motori, componenti, parti di ricambio di navi e aeromobili; Dotazioni di bordo, compresi i containers e forniture varie Prestazioni di sevizi relative alle operazioni precedenti Le operazioni con l estero
9 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali I servizi elencati nell art. 9 del decreto Iva, pur rientrando nella sfera di applicazione dell Iva, godono del regime di non imponibilità: Tra questi: trasporti di persone eseguiti parzialmente in Italia ed all estero; La tratta italiana dei trasporti di merci in esportazione, in transito, in importazione temporanea; Noleggi, locazioni di navi, aerei, auto, ecc, adibiti ai trasporti di persone di cui ai punti precedenti Le operazioni con l estero
10 Esportatore abituale Lo status di esportatore abitale lo acquisisce l operatore che effettua operazioni non imponibili per più del 10% del volume d affari nell anno solare o nei dodici mesi precedenti L agevolazione consiste nel fatto che essi possono acquistare determinati beni e servizi senza applicazione dell Iva, per un ammontare (c.d. plafond) pari alla somma di tali operazioni registrate nell anno solare o nei 12 mesi precedenti (per tale motivo esiste un plafond fisso ed il plafond mobile) Obblighi: consegnare ai fornitori apposita dichiarazione d intento di usufruire della non imponibilità prima dell effettuazione dell operazione agevolata. L utilizzo del plafond e l esistenza del requisito di esportatore abituale devono risultare dalla dichiarazione annuale Iva (quadro VC) Il fornitore ha l obbligo di conservare e registrare le dichiarazioni d intento ricevute, e comunicare all Ag. Entrate telematicamente il contenuto di tali dichiarazioni Le operazioni con l estero
11 Operazioni intracomunitarie: D.L. 331/1993 Regime transitorio: a partire dall Non vi sono più formalità al passaggio delle frontiere Date le diversità di aliquote Iva tra i vari Paesi, e per salvaguardare il diritto alla detrazione, gli acquisti effettuati da soggetti passivi Iva sono generalmente assoggettati ad Iva nel paese di destinazione. Il fatto generatore dell operazione intra-cee non è costituito dal passaggio della frontiera (che non esiste più), ma dal trasferimento fisico della merce da uno Stato membro ad un altro. Le prestazioni di servizi dall non sono più oggetto di specifica disciplina nel regime intra-ue, ma disciplinate dagli art. 7 e segg. Del DPR 633/1972. Le operazioni intracomunitarie
12 Acquisti intracomunitari Si considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano, e quindi soggetti all applicazione delle norme Iva: Se hanno per oggetto beni originari di altro stato membro oppure beni ivi immessi in libera pratica, spediti o trasportati dal territorio di un altro stato membro in Italia; Se l acquirente è soggetto Iva in Italia, salvo che sia comprovato che l acquisto è stato assoggettato ad Iva in altro paese Ue di destinazione della merce (triangolazione Ue) La disciplina Iva segue le stesse norme previste dalla normativa interna per operazioni analoghe: imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti Le operazioni intracomunitarie
13 Obblighi contabili art. 47 Dl 331/1993 La fattura di acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l indicazione del controvalore in euro dell imponibile e dell ammontare dell iva, o del titolo di non imponibilità o dell esenzione. La fattura, entro 15 giorni dal ricevimento deve essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l ordine di numerazione attribuito. Entro lo stesso termine la fattura va annotata nel registro degli acquisti. La detrazione dell Iva sugli acquisti intracomunitari di beni segue le regole ordinarie dell art. 19 DPR 633/1972. Le registrazioni relative ad acquisti intracomunitari devono risultare distintamente, pertanto nella dichiarazione annuale Iva (e nella C.D. Iva) sono contenuti appositi righi. Le operazioni intracomunitarie
14 Cessioni intracomunitarie art. 41 Dl 331/93 Pur non essendo cessioni all esportazione, le cessioni intracomunitarie di beni hanno natura di operazioni non imponibili. Nella fattura per le cessioni intracomunitarie non imponibili occorre: indicare la norma di non imponibilità o di non assoggettamento ( non imponibile art. 41 DL 331/1993); indicare il numero identificativo Iva attribuito al cliente dallo Stato membro di appartenenza. Tale indicazione è necessaria per beneficiare della non imponibilità. E ammessa la fatturazione differita anche per le cessioni intracomunitarie, quando la consegna risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo. Le cessioni intracomunitarie devono essere distintamente annotate nel registro delle fatture emesse entro 15 gg. dalla data di emissione. Le operazioni intracomunitarie
15 Elenchi Intrastat Dal 1 gennaio 1993 devono essere compilati elenchi riepilogativi (modello Intrastat) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni. Modello INTRA 1 relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi; Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti. Dalle operazioni riferite a periodi decorrenti dall la presentazione in via telematica è obbligatoria mediante utilizzo del Servizio telematico doganale, oppure mediante il canale Entratel direttamente all Agenzia delle Entrate. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat i soggetti iva che realizzano acquisti e cessioni di beni, o effettuano o ricevono prestazioni di servizi con soggetti iva di altri Paesi. Modelli Intrastat
16 Modello Intra 1 Modelli Intrastat
17 Mod. Intra 1 bis Nozioni di base sul calendario
18 Modello Intra 2 Modelli Intrastat
19 Mod. Intra 2 bis Nozioni di base sul calendario
20 Modelli Intrastat I modelli Intrastat si presentano trimestralmente, se i contribuenti non hanno superato in uno dei quattro trimestri dell anno precedente, la soglia di Se tale importo viene oltrepassato, è necessario presentare mensilmente il modello per almeno 4 trimestri consecutivi, a partire dal mese successivo. La periodicità si determina separatamente per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie di beni e servizi. Con effetto dal 2010 è abrogata la presentazione annuale dei modelli. I modelli Intra contengono anche informazioni di tipo statistico, che sono obbligatorie solo per i soggetti mensili. Dal 2010 occorre indicare nei modd. Intra anche le prestazioni di servizi generiche, rese o ricevute da soggetti comunitari. Modelli Intrastat
21 Reverse Charge art. 17 DPR 633/1972 Meccanismo ai fini Iva c.d. dell inversione contabile Il meccanismo consiste nel fatturare all appaltatore, o ad altro subappaltatore, senza applicazione dell imposta Iva. Il cessionario, ossia il ricevente la fattura, dovrà integrarla con l aliquota, l imposta e il riferimento di legge, e annotarla entro 15 gg. sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti. Originariamente previsto per le cessioni di oro industriale da investimento e metalli preziosi, è stato poi esteso ad altre tipologie di operazioni. Dal è stato esteso al settore dell edilizia, per le operazioni di Subappalto (caso tipico) Reverse Charge
22 Come funziona il reverse charge COMMITTENTE Contratto di appalto APPALTATORE Contratto di subappalto SUBAPPALTATORE Reverse Charge
23 Fatturazione Reverse Charge SUBAPPALTATORE Fattura senza applicazione dell Iva APPALTATORE Integra la fattura ricevuta e registra negli acquisti e nelle vendite Fattura con le regole ordinarie COMMITTENTE Reverse Charge
24 Reverse charge Edilizia Il settore edile cui fa riferimento la norma viene identificato nell attività di costruzione, individuabile nella sezione F della tabbella di classificazione ATECOFIN, che indica i codici riferibili alle attività di costruzione. Il meccanismo si applica solo se si è in presenza di un rapporto di subappalto avente ad oggetto prestazione di servizi, compresa la manodopera, resa nel settore edile. Al contrario, il regime non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione, ovvero nel rapporto tra l impresa edile che costruisce direttamente in proprio e che affida totalmente o parzialmente l esecuzione dei lavori in appalto. Reverse Charge
25 Reverse charge Edilizia In sostanza il meccanismo si applica soltanto: Tra subappaltatore e appaltatore che svolge abitualmente attività di costruzione o ristrutturazione di immobili; Subappaltatore e soggetti che comunque risultano appaltatori di lavori immobiliari; Subappaltatori ed altri eventuali suoi subappaltatori, c.d. subappalto a cascata. Reverse Charge
26 Altri casi Reverse charge A partire dal 1 aprile 2011 si applica il reverse charge anche a: Cessioni di personal computer e loro accessori e componenti; Telefonini e loro componenti e accessori; Materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si applica nella fase del commercio al dettaglio ma solo e unicamente alle cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il dettaglio. Cedente e cessionario devono essere entrambi soggetti passivi Iva. Sono esclusi dal meccanismo i contribuenti minimi. Reverse Charge
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