OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014
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- Teresa Pini
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1 c o p i a COMUNE DI CAROLEI (Provincia di Cosenza) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 12 DEL 21/06/2014 OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 L anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 16,30 in Carolei e nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge. Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 1) Franco GRECO... presente 2) Anacleto FRANZOI... presente 3) Francesco DE LUCA... presente 4) Elio GIORNO... presente 5) Rodolfo LEONETTI... presente 6) Giorgio DE ROSE... assente 7) Francesco IANNUCCI... presente 8) Raffaella DAMIANO... presente Totale presenti n 07 Totale assenti n 01 Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Falvo, incaricata della redazione del verbale della seduta. La seduta è pubblica. Considerato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Franco GRECO dichiara aperta la seduta; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 ;
2 SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE; Con voti favorevoli n 5, n 1 contrario (Consigliere di minoranza Iannucci) e n 1 astenuto (Consigliere di minoranza Damiano) espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 2) Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 ; 3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi dell art.1 comma 3, del D.Lgs. n 360/98, come modificato dall art. 11 comma 1, della legge 383 del 18/10/2001, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31/5/2002. Indi IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli n 5, n 1 contrario (Consigliere di minoranza Iannucci) e n 1 astenuto (Consigliere di minoranza Damiano) espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO IL SINDACO f.to Franco GRECO
3 COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2014 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI PREMESSO che con deliberazione n. 001 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/04/2002, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita l Addizionale Comunale I. R. P. E. F. a decorrere dallo ; RICHIAMATA la legge n. 296 del (legge finanziaria per l anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del , che all articolo 1, commi espressamente recita: Comma 142: All articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale Comunale all I. R. P. E. F., a norma dell articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a)- il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell aliquota di comparte-cipazione dell addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; b)-dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»; c)-al comma 4: 1)-le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all articolo 165»; 2)-sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;
4 d)- il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; e)- il comma 6 è abrogato. Comma 143: A decorrere dall anno d imposta 2007, il versamento dell Addizionale Comunale all I. R. P. E. F. è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Comma 144: All articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse. Comma 169: Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine dinnanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; RILEVATO che, a norma dei sopra riportati commi, è consentito ai Comuni di variare la Aliquota facoltativa dell Addizionale I. R. P. E. F. nella misura massima di 0,8 punti percentuali, anziché, come previsto dal decreto legislativo n. 360 del 1998, nella misura massima di 0,5 punti. Inoltre, i medesimi commi prevedono che il versamento da parte dei contribuenti dovrà essere effettuato, in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell importo ottenuto applicando l Aliquota all imponibile I. R. P. E. F. dell anno fiscale precedente. Possono accedere all acconto, sia i Comuni che abbiano deliberato un aumento dell Aliquota entro il 15 febbraio e sia i Comuni che l abbiano lasciata inalterata. RILEVATO, altresì, che in virtù delle norme citate i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; CONSIDERATO che la finanziaria 2007, stabilendo un collegamento tra Regolamento ed Aliquota attribuisce di fatto al Consiglio Comunale la competenza in ordine all adozione del provvedimento di cui trattasi; ATTESO:
5 1) - che con deliberazione n. 003 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/02/2007 è stata disposta l approvazione del Regolamento relativo dell Addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche e contestualmente determinata, per l'anno 2007, l'aliquota della Addizionale Comunale all' I. R. P. E. F. nella misura del 0,8%; 2) - che con deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/11/2013 è stata confermata per l anno 2013, con effetto dal 01/01/2013, la percentuale dell' Aliquota della Addizionale Comunale all' I. R. P. E. F., già in vigore nell anno 2012, nella misura del 0,8%; CONSIDERATO che nel corso dell anno 2008 sono intervenuti due provvedimenti legislativi che hanno inciso in termini sostanziali sui tributi comunali e nello specifico anche sull Addizionale Comunale all I. R. P. E. F.; si tratta: a)-del D.L , n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie che all art. 1, comma 7, espressamente recita: Art. 1, comma 7: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie. b)-del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria che all art. 77bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali), comma 30, espressamente recita: Art bis, comma 30: Resta confermata per il triennio , ovvero sino all attuazione del federalismo fiscale se precedente all anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T AR SU ). DATO ATTO che ai sensi del Decreto 19 dicembre 2013 Ministero dell Interno- Articolo unico, pubblicato nella G. U. n. 302 del 27/12/2013, che dispone per come di seguito: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014 ai sensi dell articolo 151 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ulteriormente differito al 30 aprile 2014 ed ancora con Decreto del Ministero dell Interno in data 29 aprile 2014, ulteriore differimento al 31 luglio 2014, pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 99 del 30/04/2014;
6 VALUTATE le esigenze di bilancio in relazione alle entrate derivanti dall'applicazione della Legge n. 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014 ); VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( T. U. E. L. ) e successive modificazioni ed integrazioni: VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento comunale di contabilità; VISTO il Regolamento Comunale relativo all Addizionale Comunale I. R. P. E. F., approvato con deliberazione n. 003 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 12/02/2007; RITENUTO doversi confermare per l anno 2014 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all' I. R. P. E. F. già in vigore nell anno 2013; DATO ATTO dell avvenuta acquisizione, ai sensi dell art comma 1, del Decreto Legislativo , n. 267: PROPONE DI DELIBERARE Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono trascritti e riportati : 1) - DI CONFERMARE per l anno 2014, con effetto dall 01/01/2014, la percentuale della aliquota dell'addizionale Comunale all' I. R. P. E. F., già in vigore nell anno 2013, nella misura dello 0,8%; 2) DI DARE ATTO, che per l anno 2014, con l applicazione dell Aliquota deliberata l introito stimato sarà pari ad ,00 come da comunicazione del sito del MEF; 3) DI FAR RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente Addizionale all articolo 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l istituzione della Addizionale Comunale all I. R. P. E. F., e successive modificazioni ed integrazioni; 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 - comma 3, del Decreto Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art comma 1, della Legge 18/10/2001, n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio Il RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott. Giuseppe SICILIA
7 COMUNE DI CAROLEI - (Prov. di Cosenza) SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI o0o OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 PER LA REGOLARITA' TECNICA Settore Economico Finanziario - Tributi Si esprime parere favorevole Carolei, lì 16/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott. Giuseppe SICILIA PER LA REGOLARITA'CONTABILE Settore Economico Finanziario Tributi Si esprime parere favorevole Carolei, lì 16/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott. Giuseppe SICILIA
8 COMUNE DI CAROLEI (Cosenza) P U B B L I C A Z I O N E Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata all Albo Pretorio on-line sul sito internet di questo Comune a partire dal 24/06/2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi; Carolei, 24/06/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2014 Carolei, 24/06/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO ================================================================================ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune dal giorno / /2014 al giorno / /2014. Carolei, / /2014 VISTO: IL SEGRETARIO COM/LE IL MESSO COMUNALE
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