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2 Itinerari di Diritto Penale Collana diretta da Giovanni Fiandaca - Enzo Musco - Tullio Padovani - Francesco Palazzo Sezione Saggi - 15

3 Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative che l attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare. Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali relative ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata tra dogmatica e scienze empirico-sociali. Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale reale che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi. La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d orizzonte e dunque forse con una maggiore distanza prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente trascorrere del penale.

4 ROBERTO BARTOLI IL PROBLEMA DELLA CAUSALITÀ PENALE DAI MODELLI UNITARÎ AL MODELLO DIFFERENZIATO G. GIAPPICHELLI EDITORE TORINO

5 Copyright G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL FAX ISBN/EAN Composizione: Compograf Torino Stampa: Stampatre s.r.l. Torino Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, Milano, telefax , aidro@iol.it

6 Indice pag. CAPITOLO I Una breve premessa 1. Le conseguenze dirompenti derivanti dalla eventuale adozione di un modello differenziato di causalità penale 2. e i pochi profili unitarî che residuerebbero 3. I modelli di causalità penale e le loro varianti. Cenni CAPITOLO II I modelli unitarî di causalità penale 1. Il modello unitario di causalità penale forgiato sull azione 1.1. Rilievi critici 2. Il modello unitario di causalità penale forgiato sull omissione 2.1. Rilievi critici 3. Il modello unitario di causalità penale elaborato dalla giurisprudenza mediante la sentenza Franzese 3.1. Rilievi critici 3.2. Il dopo Franzese: cenni agli sviluppi più recenti della giurisprudenza CAPITOLO III Il modello differenziato di causalità penale 1. Il modello differenziato di causalità penale. Dalla dicotomia causalità attiva/causalità omissiva alla dicotomia decorso reale/decorso ipotetico 2. Il decorso causale reale. Alcune precisazioni preliminari 2.1. (Segue) Il problematico rapporto tra il paradigma esplicativo nomologico-scientifico e quello normativo della causalità umana o adeguata

7 VI Il problema della causalità penale pag La fase sostanziale consistente nella formulazione di una ipotesi in prospettiva ex post mediante spiegazione scientifica dell iter causale storicamente verificatosi 2.3. La fase processuale consistente nella prova del decorso ipotizzato. Il concetto di decorso causale alternativo L esclusione dei decorsi causali alternativi in presenza di leggi universali L esclusione dei decorsi causali alternativi in presenza di leggi statistiche. I decorsi multifattoriali lineari I decorsi multifattoriali cumulativi 3. Il decorso causale ipotetico 3.1. La fase ex ante consistente nella formulazione di un ipotesi mediante giudizi prognostico-probabilistici dell efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito 3.2. La fase ex post consistente nella verifica della efficacia impeditiva ipotizzata. La c.d. corroborazione dell ipotesi Il fallimento in astratto del comportamento alternativo lecito La c.d. concretizzazione del rischio Il fallimento in concreto del comportamento alternativo lecito 4. Le ipotesi di aumento o mancata diminuzione del rischio Bibliografia 111

8 CAPITOLO I Una breve premessa SOMMARIO: 1. Le conseguenze dirompenti derivanti dalla eventuale adozione di un modello differenziato di causalità penale 2. e i pochi profili unitarî che residuerebbero. 3. I modelli di causalità penale e le loro varianti. Cenni. 1. Le conseguenze dirompenti derivanti dalla eventuale adozione di un modello differenziato di causalità penale Il pilastro centrale dal quale si dirameranno queste riflessioni è tanto semplice, quanto, a mio avviso, dirompente, se pensato fino in fondo, se pensato, cioè, fino alle sue ultime conseguenze: non ha senso parlare di causalità penale al singolare, ma occorre parlare di causalità penale al plurale, nel senso che non esiste un modello di causalità unitario, valido al contempo per l azione e per l omissione, dovendosi piuttosto parlare di un modello di causalità differenziato, basato su due diversi paradigmi a seconda che si abbia a che fare con l azione (e più precisamente, come vedremo, con il decorso reale fattualmente e storicamente verificatosi) oppure con l omissione (e cioè con il decorso ipotetico, vale a dire con l efficacia impeditiva dell evento di un comportamento mai posto in essere perché omesso, che si ipotizza realizzato in quanto dovuto). Prima di affrontare questa complessa vicenda è interessante notare come l eventuale adozione di un siffatto modello differenziato sia destinato a produrre conseguenze davvero dirompenti, in quanto già gli stessi concetti basilari che sovente sono esposti in termini generali (in quanto assunti come unitarî) per introdurre il problema della causalità penale, finirebbero per essere del tutto relativi e parziali, attagliandosi quasi sempre solo ed esclusivamente a una delle due varianti, e più precisamente alla causalità attiva. Ed infatti, anzitutto è opinione da tutti condivisa che il nesso tra condotta ed evento non può essere stabilito mettendo per così dire

9 2 Il problema della causalità penale direttamente in relazione la prima con il secondo e che quindi non avrebbe senso interrogarsi, ad esempio, se il cioccolatino offerto da Tizio a Caio e da questi ingerito, sia fattore causante la morte di Caio avvenuta da lì a poco, essendo piuttosto necessario ricostruire quello che si può definire l intero iter causale, l intera catena di fattori che si sviluppa e si dipana tra l evento e il comportamento umano. E a sostegno di questa affermazione si portano due argomenti fondamentali. Da un lato, si osserva che tale iter è sempre necessariamente, naturalisticamente un insieme di fattori, ragion per cui, posto che l evento si può considerare l ultimo anello-fattore dell intera catena causale e che la condotta umana è da qualificare come il primo, non v è alcun dubbio che nel mezzo a queste due estremità si pone una pluralità di ulteriori condizioni necessarie, ciascuna delle quali deve avere un legame con la precedente e la successiva 1. Dovendosi, tra l altro, precisare fin d ora che alla pluralità di fattori corrisponde anche una pluralità di legami e che, come vedremo, questi legami possono rispondere a criteri assai diversi, visto che possono basarsi su leggi scientifiche universali o statistiche oppure, secondo la giurisprudenza e una parte della dottrina, addirittura su massime d esperienza e rilevazioni epidemiologiche. Dall altro lato, sempre al fine di evidenziare come la condotta non possa essere messa direttamente in relazione con l evento, si precisa che se si procedesse in tal senso si finirebbe per adottare una prospettiva prognostica ex ante, nella sostanza normo-valutativa, perché volta a dare rilevanza soltanto ad alcuni fattori selezionati sulla base di criteri diversi dalle leggi scientifiche. Prospettiva prognostica, tuttavia, che non può essere assunta nell ambito della causalità, in quanto, trattandosi di un elemento di imputazione oggettiva dell evento, non può che essere ricostruita attraverso un ragionamento esplicativo in una prospettiva ex post, volta per l appunto alla ricostruzione-spiegazione dell intera catena. Ebbene, tutte queste considerazioni che si vogliono far passare per aventi un carattere generale e unitario, a ben vedere, in una prospettiva differenziata, si confanno solo ed esclusivamente alla causalità c.d. attiva. Ed infatti, come cercheremo di mettere in evidenza meglio in seguito, esiste una sorta di corrispondenza tra la tipologia, la natura dei fattori che si prendono in considerazione e la prospettiva che si decide 1 V. per tutti, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, III ed., Torino, 2008, 254, il quale distingue tra singole condizioni necessarie e causa sufficiente, intesa come l insieme delle condizioni necessarie.

10 Una breve premessa 3 di adottare, nel senso che soltanto in presenza di fattori reali effettivamente verificatisi è possibile adottare una prospettiva ex post, mentre al contrario in presenza di un azione ipotizzata, la stessa idea di prendere in considerazione tutti i fattori che si sarebbero per così dire sviluppati a seguito della realizzazione della condotta non ha alcun senso, e ciò per la semplice ragione che tutti questi fattori in realtà non esistono, non potendosi quindi che attribuire rilevanza soltanto alla condotta ipotizzata e quindi assumere una prospettiva necessariamente ex ante. Vero è che, rispetto al ragionamento esplicativo in prospettiva ex post concernente la dimensione reale del nesso, è possibile adottare eventuali correttivi normativi (causalità umana e causalità adeguata) vòlti a valutare per così dire il peso della responsabilità di determinati fattori nella produzione dell evento, compiendosi così giudizi che selezionano come rilevanti e preminenti alcuni fattori e scartandone altri. Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, questi correttivi, a rigore, non possono che essere impiegati soltanto dopo la ricostruzione-spiegazione dell intero decorso causale in una prospettiva ex post, fondata su criteri che consentono una spiegazione causale di tipo scientifico-nomologico. Alla stessa stregua, è vero che in una prospettiva predittiva ipotetica ex ante si potranno comunque prendere in considerazione eventuali fattori capaci di incidere sulla efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito ipotizzato, tuttavia questi fattori saranno pur sempre presi in considerazione in una prospettiva ipotetica, visto che la loro capacità invalidante può essere ancora una volta soltanto ipotizzata. Sempre a fini introduttivi, si è soliti compiere un altra affermazione unitaria: a differenza dell attività dello scienziato, diretta a ricostruire l intera catena causale, quella del giudice si afferma sarebbe orientata a verificare se la condotta costituisca uno dei fattori della catena causale, e ciò nel senso che il giudice ha come scopo quello prettamente giuridico di imputare ad un comportamento un determinato evento al fine di emettere un giudizio di responsabilità, mentre la ricostruzione dell intero procedimento causale mediante l ausilio dello scienziato costituisce una sorta di strumento di cui il giudice si avvale ai fini di una corretta imputazione 2. Ebbene, anche questa affermazione, a ben vedere, risulta essere in definitiva relativa e parziale, visto che si adatta alla causalità attiva, mentre non può essere estesa anche 2 Si v. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, VI ed., Bologna, 2009, 228; F. PALAZZO, Corso, cit., 254.

11 4 Il problema della causalità penale a quella omissiva. Ed infatti, l intera catena causale viene in gioco soltanto in presenza di fattori reali, con la conseguenza che è soprattutto rispetto a tale decorso che si apre la problematica dei rapporti tra scienza e diritto, tra scienziato e giudice, tra logica naturalistica della descrizione e logica giuridica dell imputazione. Al contrario, quando si tratta di fattori ipotetici, non solo permane in capo al giudice l interesse a stabilire se la condotta è condizione necessaria, ma l apporto che può dare la scienza in una prospettiva prognostico-ipotetica risulta decisamente diverso da quello offerto quando si tratta di spiegare un fenomeno ex post, proprio perché muta la stessa prospettiva da esplicativa a predittiva, con la conseguenza che sono destinati ad assumere un ruolo determinante il giudice e la coerenza del suo ragionamento logico-argomentativo. Ed ancora. Sempre all interno di un discorso generale sulla causalità fatto a fini introduttivi, si è soliti mettere in evidenza come la causalità penale presenti delle specificità che la rendono particolarmente problematica. Così, ad esempio, si sottolinea come, a differenza di ciò che accade nell ambito scientifico, dove lo scienziato può ripetere il fatto, l esperimento, nell ambito giuridico-penalistico si sia in presenza di fatti che appartengono al passato e come tali irripetibili, con il duplice risultato che, da un lato, da un punto di vista per così dire del diritto sostanziale, il giudice, diversamente dallo scienziato, non forgia le leggi scientifiche ma si limita a fruirne 3 ; dall altro lato, da un punto di vista probatorio-processuale, la conferma, la prova del decorso causale reale ipotizzato, si colora per così dire di considerazioni normo-valutative a base induttiva, a differenza della conferma dell ipotesi che ottiene lo scienziato, la quale è per così dire empirico-fattuale. Ebbene, non solo anche questo modo di ragionare è riferibile soltanto alla causalità attiva, ma, come vedremo, se compiuto in termini unitarî, rischia di essere addirittura fuorviante. In particolare, per quanto riguarda il profilo sostanziale del rapporto del giudice con le leggi scientifiche, un problema di irripetibilità del fatto si pone soltanto per il decorso reale, non anche per quello ipotetico, e ciò proprio in ragione del fatto che quest ultimo è meramente ipotizzato: nulla essendo accaduto, nulla può (abbisogna di) essere riprodotto e spiegato. Con la 3 Sul giudice quale fruitore e non creatore di leggi, v. ampiamente F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, II ed., Milano, 2000, 80 ss. e 153 ss. Nella manualistica v. per tutti D. PULITANÒ, Diritto penale, III ed., Torino, 2009, 208; G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2008, 214.

12 Una breve premessa 5 conseguenza che mentre rispetto al decorso reale il giudice si trova in buona parte a dipendere dai risultati della scienza, al contrario, rispetto al decorso ipotetico non ci pare del tutto azzardato affermare che le leggi che vengono in gioco, a rigore, non possono nemmeno definirsi scientifiche, non essendo riconducibili né alle leggi universali, ma neppure a quelle statistiche: com è stato efficacemente notato, «il criterio di verifica dell efficacia condizionante della condotta omissiva, essendo riferito alla (immaginaria) azione impeditiva doverosa sarà solo e necessariamente probabilistico. Si dice: lo è spesso ma non necessariamente anche per la causalità attiva [ ] Questo modo di ragionare, però, identifica arbitrariamente, a mio avviso, i due concetti di statistico e probabilistico» perché «nel primo caso (fonte statistica) permaniamo nell ambito di un paradigma nomologico, nel secondo caso trasmigriamo invece in un paradigma stocastico (congetturale)» 4. Risultando così confermato come rispetto al decorso ipotetico, l attività logico-argomentativa del giudice finisca per assumere un ruolo particolarmente pregnante e significativo. Leggermente più complesso il discorso rispetto al piano probatorio. Ed infatti, in prima battuta si potrebbe essere indotti a credere che un problema di prova si ponga soltanto rispetto alla causalità attiva, proprio in virtù del fatto che soltanto ciò che si è storicamente verificato necessita di (e può) essere provato. Tuttavia, a ben vedere, occorre notare come un problema di prova si ponga anche rispetto al decorso causale ipotetico tutte le volte in cui si apra la problematica dell eventuale presenza di fattori invalidanti l efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito ipotizzato: vero infatti che la forza invalidante di tale fattore può essere misurata soltanto in termini ipotetico-prognostici (v. infra, cap. III, par ), è anche vero che esso deve essere reale e quindi effettivamente presente nel fatto storico, ponendosi così l esigenza di provarlo in modo analogo a quello con cui si provano i fattori reali del decorso causale reale. E come vedremo, il ragionamento probatorio finisce quasi sempre per essere un ragionamento a carattere normo-valutativo la cui conclusione è caratterizzata da un alta credibilità razionale, trattandosi quindi di una certezza induttiva. Ma sul punto torneremo in seguito (v. infra, cap. II, par. 1.1). 4 C.E. PALIERO, La causalità dell omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, 844.

13 6 Il problema della causalità penale 2. e i pochi profili unitarî che residuerebbero Quanto detto fin qui non esclude che all interno della causalità penale vi siano profili unitarî, che cioè si possano individuare componenti comuni a entrambe le tipologie di decorso causale, ma a ben vedere si tratta davvero di poche cose. Per quanto riguarda il problema della causalità penale, l unica affermazione a carattere unitario che può essere formulata è nella sostanza quella secondo cui la questione centrale consiste nello stabilire quando una certa condotta possa essere considerata anello di una catena causale che ha come esito finale un determinato evento naturalistico, inteso come modificazione fisico-materiale della realtà, concettualmente, cronologicamente e spazialmente separato dalla condotta. Al di là di ciò, ci si deve sùbito confrontare con la differenza tra azione (decorso reale) ed omissione (decorso ipotetico). E come si può vedere si tratta di una conclusione di scarso significato esplicativo. Per quanto riguarda le specificità della causalità penale, si possono invece mettere in evidenza due diversi profili unitarî, a dire il vero di un certo rilievo. Anzitutto, occorre notare la particolarità del fattore consistente nella condotta umana, la quale, essendo per l appunto riferibile all uomo e al suo dominio, non può essere considerata un fattore prettamente naturalistico, con la conseguenza che in ordine alla condotta come condizione di una catena causale, anche quando si tratta di condotta avente la forma dell azione, non esistono vere e proprie elaborazioni scientifiche, visto che la scienza naturale studia fenomeni per l appunto naturali (inorganici o biologici) e non comportamenti umani. Detto diversamente, poiché si ha a che fare con un comportamento umano è difficile potersi schiacciare interamente su una prospettiva rigorosamente naturalistico-scientifica, emergendo fin d ora due profili del tutto peculiari. Da un lato, su un piano del diritto per così dire sostanziale, il legame che intercorre tra il comportamento umano e il primo fattore naturalistico della catena causale appare quasi sempre fondato più su massime d esperienza che su leggi scientifiche. E ciò, a maggior ragione, nelle ipotesi particolarmente ricorrenti in cui non si tratta di legare un comportamento umano a un fattore naturalistico, ma piuttosto di stabilire il nesso che intercorre tra due comportamenti umani oppure tra un fattore reale e un comportamento omissivo avente natura prettamente normativa. Dall altro lato, sul piano processuale, il fattore umano sembra essere quello esposto più di ogni altro a problemi di prova. Vero questo, vero cioè che nel momento in cui en-

14 Una breve premessa 7 tra in gioco un fattore consistente in un comportamento umano si tende a formulare considerazioni alla fin fine normo-valutative ispirate alla logica del peso della responsabilità e dell imputazione, tuttavia è anche vero che, ancora una volta, siffatta normo-valutazione è destinata a mutare, a seconda che si sia in presenza di un azione oppure di un omissione: nella prima ipotesi, infatti, la normo-valutazione è minore perché comunque ancorata a una base naturalistica apprezzabile da un punto di vista empirico e quindi scientifico; nella seconda è invece maggiore, perché muta la prospettiva da reale a ipotetica, costringendo per così dire ad emanciparsi dalle leggi scientifiche in una logica esplicativa, e riemergendo così la differenza tra i due paradigmi. In secondo luogo, non si possono nascondere le peculiari esigenze unitarie dell imputazione giuridico-penalistica. Si tratta della componente che io definirei necessariamente normativa della causalità penale unitariamente intesa 5. Nella ricostruzione del nesso causale in ambito penalistico, al momento della scelta del criterio da impiegare per l affermazione dell esistenza del legame, interviene sempre e comunque una valutazione guidata dalle precipue esigenze di imputazione prettamente punitive. E come vedremo queste esigenze del tutto peculiari tendono a porsi in tensione tra loro, se non addirittura a confliggere: da un lato, infatti, si avverte un esigenza di certezza della imputazione dell evento nel nome della necessità di rispettare alcuni principi giuridici di garanzia vòlti a contenere l inclinazione a eccedere propria della logica punitiva; dall altro lato, non si possono trascurare le esigenze preventivo-repressive che caratterizzano il diritto penale e che spingono verso una dilatazione della responsabilità. Ecco allora che all interno di questo istituto si agita (e come poteva 5 G. FIANDACA, voce Causalità, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, 120, e più di recente, ID., Riflessioni problematiche tra causalità e imputazione obiettiva, in Indice pen., 2006, 946, dove si afferma: «non essendo noi penalisti dei fisici o degli epidemiologi di professione, il nesso ci interessa pur sempre quale presupposto di una iscrizione giuridica: e in questo senso esso ci interessa forse è superfluo esplicitarlo perché l esistenza di un rapporto eziologico tra una condotta tipica e un evento lesivo comprova, almeno nei casi normali della prassi giudiziaria, che l evento è opera dell agente e che, dunque, può essergli imputato nell ottica specifica della responsabilità penale. Ma, se di imputazione giuridico-penale deve trattarsi, è giocoforza l intrusione di componenti valutative: l imputazione dell evento a un uomo come sua opera non può che essere effettuata sulla base di criteri non solo logico-empirici, ma anche giuridici di valutazione». Nello stesso senso, A. PA- GLIARO, voce Causalità (rapporto di), in Enc. dir., Annali, Milano, 2007, 153 s.

15 8 Il problema della causalità penale essere altrimenti?) la classica e inestirpabile tensione tra prevenzione generale e garanzia, la quale tuttavia ancora una volta mi pare si atteggi in termini assai diversi a seconda che si tratti di azione (decorso reale) oppure di omissione (decorso ipotetico). Rispetto al principio della personalità della responsabilità penale occorre infatti notare che, per quanto riguarda il decorso reale, la tensione si fa particolarmente consistente proprio in virtù del substrato naturalistico che caratterizza tale decorso, nel senso che la certezza dell imputazione è strettamente connessa al ragionamento esplicativo e quindi o c è oppure non c è, finendo così il principio per giocare un ruolo molto stringente: la tensione, in sostanza, sembra essere tra principio della responsabilità per fatto proprio ed esigenze preventive. Al contrario, in presenza del decorso causale ipotetico, trattandosi di una realtà fortemente normativa, la tensione si rivela diversa, per certi aspetti più tenue, e il rapporto tra il principio e la disciplina più duttile e flessibile, venendo in gioco per così dire più il principio di colpevolezza che il divieto di responsabilità per fatto altrui. E non mancando tuttavia la possibilità, a seconda di come si concepisce il decorso ipotetico, di individuare un contrasto ben più radicale con lo stesso principio di materialità o con quello di determinatezza sotto il profilo della verificabilità empirica della fattispecie (v. infra, cap. III, par. 3). Rispetto al principio di legalità, poi, mentre per ciò che attiene al decorso reale la conformità a tale principio passa attraverso il contenimento dell intuito e dell arbitrio del giudice e quindi attraverso l impiego delle leggi scientifiche che stanno fuori dall ambito normativo, al contrario per ciò che attiene al decorso ipotetico si pone il problema se la configurazione di un giudizio inevitabilmente ex ante non determini addirittura una trasformazione della fattispecie da ipotesi di danno con evento come elemento costitutivo a ipotesi di mero pericolo con evento come condizione obiettiva di punibilità. 3. I modelli di causalità penale e le loro varianti. Cenni Tutto ciò premesso, come abbiamo accennato all inizio, la questione centrale da cui si deve partire attiene alla distinzione tra causalità attiva (o decorso causale reale) e causalità omissiva (o decorso causale ipotetico). Esistono infatti da sempre due diverse concezioni della causalità: da un lato, v è chi ritiene che la causalità sia un concetto unitario, per

16 Una breve premessa 9 cui causalità attiva e causalità omissiva non differiscono, né sul piano strutturale, né in ordine ai criteri che vengono in gioco per l affermazione dell esistenza del nesso, né, infine, ma potremmo dire prima ancora, per quanto attiene alla certezza della imputazione-attribuzione dell evento, vale a dire in ordine al risultato dell operazione di ricostruzione astratta del nesso causale; dall altro lato, v è invece chi afferma che causalità attiva e causalità omissiva differiscono anzitutto sul piano strutturale e conseguentemente sul piano dei criteri, come anche della certezza dell imputazione. In particolare, per quanto riguarda il modello unitario, occorre distinguere due varianti, a seconda che il modello unitario sia per così dire forgiato sulla causalità attiva oppure su quella omissiva. Ed infatti, nella prima prospettiva il ragionamento che si compie è nella sostanza il seguente: in primo luogo, si va a ricostruire il paradigma della causalità in ordine all azione e in un secondo momento si verifica se tale paradigma possa essere esteso anche all omissione, verifica che si conclude con un esito positivo. Nella seconda prospettiva, invece, il ragionamento è per così dire rovesciato, perché, dopo aver messo in evidenza le peculiarità della causalità omissiva, si tende a minimizzare le differenze che intercorrerebbero tra quest ultima e la causalità attiva, la quale, alla fin fine, si caratterizzerebbe per un paradigma induttivo praticamente identico a quello della causalità omissiva. E come vedremo, una sorta di ulteriore variante di questa seconda prospettiva può essere considerato il modello di causalità penale configurato dalla giurisprudenza mediante la sentenza Franzese. Per quanto riguarda il modello differenziato, non solo non è dato riscontrare particolari articolazioni interne, ma soprattutto occorre notare come fino ad ora non si sia mai proceduto al tentativo di una sua razionale e sistematica configurazione, tentativo che cercheremo quanto meno di impostare nell ultimo capitolo di questo lavoro.

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18 CAPITOLO II I modelli unitarî di causalità penale SOMMARIO: 1. Il modello unitario di causalità penale forgiato sull azione Rilievi critici. 2. Il modello unitario di causalità penale forgiato sull omissione Rilievi critici. 3. Il modello unitario di causalità penale elaborato dalla giurisprudenza mediante la sentenza Franzese Rilievi critici Il dopo Franzese: cenni agli sviluppi più recenti della giurisprudenza. 1. Il modello unitario di causalità penale forgiato sull azione Per quanto riguarda la prima variante di modello unitario, come accennato, essa è forgiata sulla causalità attiva (ovvero sul decorso reale), nel senso che assume come paradigma cardine quello esplicativo in prospettiva ex post elaborato per l appunto per la causalità attiva, venendo poi in pratica esteso alla causalità omissiva (ovvero al decorso ipotetico) 1. Più in dettaglio, circa l azione, il punto da cui si muove è 1 In questa prospettiva, si v. F. STELLA, Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali. L attività medico-chirurgica, in Cass. pen., 2005, 1062 ss.; F. CENTONZE, Causalità attiva e causalità omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 289 ss.; ID., Il nuovo corso della giurisprudenza di Cassazione sulla spiegazione causale: la necessità del ricorso a leggi universali o statistiche con coefficiente percentualistico vicino a cento, il ruolo del giudice e del consulente medico-legale, in Riv. it. med. leg., 2002, 589 ss.; F. D ALESSANDRO, La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione moderna della Corte di cassazione sull oltre ogni ragionevole dubbio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 743 ss.; ID., Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra omissione ed evento, in Cass. pen., 2007, 4812 ss. Nella stessa direzione, ma con sfumature diverse, sembra muoversi di recente anche G. MARINUCCI, Causalità reale e causalità ipotetica nell omissione impropria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 528 ss. In argomento v. altresì L. EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1061 ss. In giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. IV, 28 settembre marzo 2001, n. 9780, Baltrocchi, in Cass. pen., 2002, 159, con note di G. IADECOLA, In tema di verifi-

19 12 Il problema della causalità penale costituito dalla formula della condicio sine qua non, vale a dire, trattandosi di azione, dal procedimento di c.d. eliminazione mentale, che costituirebbe il procedimento ipotetico dal cui impiego non si può prescindere, quale che sia il tipo di causalità che viene in gioco, e quindi anche quando si parla di causalità giuridico-penalistica 2. D altra parte, è del tutto agevole e immediato accorgersi che la formula della condicio sine qua non, di per sé presa, non è in grado di funzionare, o meglio ci si rende conto che ciò che si ritiene essere un procedimento di verifica che approda a un risultato (eliminando mentalmente l azione si verifica se l evento si sarebbe o meno prodotto egualmente), in realtà altro non è che la mera e diretta enunciazione dello stesso risultato a cui dovrebbe approdare il procedimento di verifica, nel senso che non si elimina l azione al fine di verificare la sua efficacia eziologica, ma già prima dell eliminazione si sa in anticipo se l evento si sarebbe verificato ugualmente o meno 3 : in sostan- ca della causalità omissiva nell attività medico-chirugica in recenti interventi della Corte di cassazione, ivi, 2002, 174 ss. e R. BLAIOTTA, La causalità ed i suoi limiti: il contesto della professione medica, ivi, 2002, 181 ss.; in Dir. pen. proc., 2002, 311, con nota di C. PIEMONTESE, Responsabilità penale del medico e giudizio sul nesso, ivi, 2002, 318 ss.; in Foro it., 2001, II, 420, con osservazioni di E. NICOSIA, ivi, 2001, II, 420 ss.; in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 277, con nota di F. CENTONZE, Causalità attiva e causalità omissiva, cit.; in Riv. it. med. leg., 2001, 805, con nota di A. FIORI-G. LA MONACA, Una svolta della Cassazione penale: il nesso di causalità materiale nelle condotte mediche omissive deve essere accertato con probabilità vicina alla certezza, ivi, 2001, 818 ss.; Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre marzo 2001, n. 9793, Musto, in Cass. pen., 2002, 168; in Dir. pen. proc., 2002, 315 ss., con nota di C. PIEMONTESE, Responsabilità penale, cit.; in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 277, con nota di F. CEN- TONZE, Causalità attiva e causalità omissiva, cit.; in Riv. it. med. leg., 2002, 582, con nota di F. CENTONZE, Il nuovo corso della giurisprudenza, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre febbraio 2002, n. 5716, Covili, in Foro it., 2002, II, 289, con osservazioni di G. FIANDACA, ivi, 2002, II, 289; in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 737, con nota di F. D ALESSANDRO, La certezza del nesso causale, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre gennaio 2002, n. 1585, Sgarbi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 737, con nota di F. D ALESSANDRO, La certezza del nesso causale, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 28 novembre aprile 2001, n , Di Cintio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 277, con nota di F. CENTONZE, Causalità attiva e causalità omissiva, cit.; in Riv. it. med. leg., 2002, 581, con nota di F. CENTONZE, Il nuovo corso della giurisprudenza, cit. 2 F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, cit., 111 ss.; ID., Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 772 ss.; ID., Giustizia e modernità. La protezione dell innocente e la tutela delle vittime, III ed., Milano, 2003, V è unanimità nel riconoscere che il primo a precisare questo aspetto è stato K. ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, Tübingen, 1931, 18 ss.

20 I modelli unitarî di causalità penale 13 za, quando si elimina un determinato fattore già si sa se è condicio o meno. Ecco allora che l attenzione non si deve soffermare sul procedimento di eliminazione mentale ma sul criterio esplicativo in virtù del quale già si sa che il fattore (che poi si andrà ad eliminare mentalmente) è condizione o meno. E questo criterio non può che essere offerto dalle leggi scientifiche, le uniche che sono in grado di spiegare perché il fattore che si andrà a eliminare è fattore condizionante. Con la conseguenza che si dice la formula della condicio deve essere corretta, integrata mediante le leggi scientifiche 4. Non solo, ma poiché all interno del diritto penale basato sul principio della personalità della responsabilità penale non può esservi incertezza nella attribuzione dell evento, la conseguenza è che possono essere utilizzate soltanto leggi scientifiche universali, vale a dire leggi che esprimono un coefficiente di regolarità tra due fattori assai prossimo a cento, senza con ciò negare si afferma l inevitabile struttura probabilistica della spiegazione causale dell evento 5. Questo modello, pertanto, oltre a rendere funzionante la formula della condicio sine qua non che altrimenti resterebbe vuota e priva di operatività esplicativa, si attaglia perfettamente anche alla logica penalistica, per cui l imputazione deve essere certa 6 : com è stato ribadito 4 F. STELLA, Leggi scientifiche, cit., 88 ss. 5 F. STELLA, Etica e razionalità del processo penale, cit., 788 ss. e 814 s.; ID., Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di eventi, ivi, 2002, 1231 ss.; ID., Giustizia e modernità, cit., 346 ss. e 361 ss.; ID., Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali (Cass. Sez. IV pen.), ivi, 2004, 39 ss.; ID., Causalità omissiva, cit., 1071 ss.; ID., Causalità e probabilità: il giudice corpuscolariano, in Riv. it. di proc. pen., 2005, 119 ss.; ID., Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove, Milano, 2005, 101 ss.; F. D ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse, cit., 4828 ss. 6 F. STELLA, Causalità omissiva, cit., 1076, in cui si afferma che «in via conclusiva si può asserire che l enunciato causale singolare, legato alla prova particolaristica, deve essere provvisto, nel processo penale, di una probabilità ex post del 99,9% [ ] Per raggiungere una spiegazione che sia fornita di un grado così elevato di probabilità ex post, la prova particolaristica deve costituire la concretizzazione di una legge causale, cioè di una legge universale, o di una legge statistica con frequenza vicinissima a 100». Tuttavia dello stesso Autore si v. anche La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1243, in cui si afferma: «la verità, ancora una volta, è che il concetto di causa penalmente rilevante non coincide con il concetto nomologico-funzionale di causa in uso nella scienza, e che perciò, quando si affronta il problema del fondamento dei giudizi controfattuali compiuti dal giudice, la contrapposizione fra spiegazioni causali (deduttive) e spiegazioni statistiche deve essere abbandonata: per il diritto penale, si

21 14 Il problema della causalità penale di recente, «il modello nomologico-deduttivo si presta in modo particolarmente calzante a soddisfare le esigenze di certezza tipiche del contesto del diritto penale: esso, infatti, è quello che meglio di ogni altro è in grado di garantire al giudice la possibilità di arrivare a una spiegazione certa dell evento verificatosi, consentendo di assumere decisioni effettivamente coerenti con i fondamentali principi di garanzia del nostro ordinamento penale» 7. In sostanza, rispetto all azione, la causalità si basa sulla formula della condicio sine qua non, su una certezza dell imputazione dell evento praticamente assoluta sul piano empirico-fattuale e sul criterio delle leggi scientifiche universali. E per quanto riguarda l omissione? Secondo la concezione in esame, quanto si è appena detto per l azione non può che valere anche per l omissione (ed ecco perché si tratta di un modello unitario forgiato sull azione) 8. In particolare, sul piano strutturale si nota anzitutto che azione e omissione sarebbero da trattare in termini nella sostanza identici, essendo condizioni entrambe reali: in una visione moderna della causalità, infatti, si devono considerare fattori fattualmente condizionanti non soltanto le forze e le energie materiali, ciò che in un certo senso sprigiona dinamicità, ma anche i processi statici, vale a dire ciò che permane, potremmo dire sta, e permanendo consente ai processi dinamici di esplicarsi: e tra queste condizioni statiche rientrerebbe anche l omissione, che lascia che le cose siano così come sono 9. Inoltre, si osserva come anche rispetto all omissione si continui a impiegare la formula della condicio sine qua non e quindi un giudizio nella sostanza ipotetico come quello utilizzato per l azione 10. Certo si precisa una differenza tra causalità attiva e causalità omissiva esiste, ma si tratterebbe di una differenza meramente estrinseca, che non in- ha ragione di credere al giudizio controfattuale anche quando, nella spiegazione, vengano usate leggi statistiche. Il compito del giudice penale dovrebbe ormai essere abbastanza chiaro: attraverso il giudizio controfattuale, egli deve stabilire se la condotta è una condizione contingentemente necessaria; il risultato al quale approderà, però, non sarà mai deduttivamente certo, posto che l incompletezza delle premesse esplicative (l incompletezza delle leggi e delle condizioni empiriche enunciate) e l uso di leggi statistiche nella spiegazione caratterizzeranno sempre la sua argomentazione come probabilistica, ossia razionalmente credibile». 7 F. D ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse, cit., F. STELLA, La nozione penalmente rilevante di causa, cit., 1249 ss.; ID., voce Rapporto di causalità, in Enc. giur. Treccani, vol. XXV, Roma, 1991, 14 ss.; ID., Causalità omissiva, cit., 1078 ss.; F. D ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse, cit., 4842 ss. 9 F. STELLA, La nozione penalmente rilevante di causa, cit., 1251 ss. 10 F. STELLA, La nozione penalmente rilevante di causa, cit., 1254 ss.

22 I modelli unitarî di causalità penale 15 cide in termini sostanziali sulla struttura del procedimento e quindi sul criterio e sulla certezza dell imputazione. Ed infatti, ciò che strutturalmente distingue la causalità attiva da quella omissiva sarebbe soltanto il fatto che mentre nella prima la condicio opera mediante l eliminazione dell azione, al contrario nella seconda la condicio opera attraverso l aggiunzione della condotta dovuta. Tuttavia, come accennato, si ritiene si tratti di una differenza estrinseca e priva di riflessi pratico-applicativi, dovuta soltanto alla diversa natura e consistenza della condizione, perché mentre l azione è condizione dinamica che non può che essere eliminata, l omissione è condizione statica che può essere giuridicamente apprezzata soltanto mediante l aggiunzione della condotta dovuta: ma in entrambi i casi si tratta di giudizi ipotetici. Sul piano del criterio, poi, non possono che tornare in gioco le leggi scientifiche che continuano a svolgere una funzione esplicativa del fenomeno e correttiva della condicio. E poiché anche quando si tratta di omissione permane in ordine all imputazione un esigenza di certezza praticamente identica a quella che si ha rispetto all azione, si deve concludere che il criterio per affermare l esistenza del nesso causale è offerto ancora una volta sempre e solo dalle leggi scientifiche universali 11. Quindi, in sintesi, anche rispetto all omissione, la causalità si 11 F. STELLA, Causalità omissiva, cit., 1080, secondo il quale «analogamente, in questa ricostruzione [della causalità omissiva], bisognerà fare riferimento all incapacità della probabilità ex ante a darci informazioni su ciò che sarebbe accaduto se fosse stato realizzato il comportamento omesso, come bisognerà fare riferimento al grado elevato di probabilità ex post (99,9%) raggiungibile solo con l impiego di leggi statistiche con frequenze vicinissime a 100. In altre parole, l enunciato causale singolare su ciò che sarebbe accaduto in assenza dell omissione deve essere provvisto delle stesse elevatissime probabilità ex post richieste per la causalità commissiva». Tuttavia dello stesso Autore si v. anche La nozione penalmente rilevante di causa, cit., 1256, in cui si afferma che «illustrando il nesso di condizionamento fra azione ed evento, abbiamo avuto modo di sottolineare che ciò che si richiede al giudice penale è unicamente di formulare una argomentazione probabilistica: non, dunque, un enunciato deduttivamente certo, ma una argomentazione provvista di un alto grado di credibilità razionale (o probabilità logica); illustrando d altra parte le caratteristiche della causalità omissiva, abbiamo visto che i processi esplicativi utilizzabili nella sua analisi sono identici a quelli ai quali si ricorre per dimostrare la causalità dell azione: non resta perciò che ritenere del tutto arbitraria la formula della probabilità confinante con la certezza, essendo evidente che anche gli enunciati causali relativi all omissione debbono soddisfare unicamente il requisito dell alto grado di credibilità razionale». Nello stesso senso, F. D ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse, cit., 4851; F. CENTONZE, L accertamento della responsabilità penale nell esercizio della professione medico-chirurgica, in S. ALEO-F. CENTONZE- E. LANZA, La responsabilità penale del medico, Milano, 2007, 227 ss.

23 16 Il problema della causalità penale basa sulla formula della condicio sine qua non, su una certezza dell imputazione dell evento nella sostanza empirico-fattuale di tipo assoluto e sul criterio delle leggi scientifiche universali Rilievi critici Nell esaminare criticamente questa concezione, non si possono non mettere in evidenza alcuni punti di forza, ma anche alcuni punti deboli di rilevanza tale da gettare pesanti dubbi sulla sua plausibilità. In particolare, con riferimento all azione, mi pare davvero difficilmente contestabile l idea che il risultato dell imputazione si debba caratterizzare per una sorta di certezza che non esito a definire, da un lato, empirico-fattuale e scientificamente apprezzabile, dall altro lato, assoluta, vale a dire prossima al 100%, dovendo risultare così perché in definitiva normativamente imposta dal principio della personalità della responsabilità penale. Ed infatti, sotto il primo profilo dell empirìa scientificamente apprezzabile, là dove si è in presenza di un decorso causale reale, là dove, cioè, l iter causale si realizza materialmente, non c è dubbio che ciò che viene in gioco è il legame tra i fattori condizionanti, il quale ha natura e consistenza empirico-fattuale, potendo essere conosciuto e spiegato soltanto attraverso il sapere scientifico: è la realtà dei fattori che in un certo qual modo postula la spiegazione mediante leggi scientifiche. Sotto il secondo profilo, poi, avente carattere più normativo, il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale non può che passare dalla sussistenza di un legame assolutamente certo, e ciò per la semplice ed ovvia ragione che una spiegazione scientifica o è certa oppure non è una spiegazione, con la conseguenza che se venisse a mancare questa certezza senza dubbio si agiterebbe lo spettro di una responsabilità per fatto altrui. Così, ad esempio, in presenza di una morte che si ritiene connessa a un sovradosaggio di farmaci, si deve essere in grado di spiegare sul piano empirico-fattuale, e quindi deve esserci certezza in ordine alle leggi scientifiche astratte che fanno parte dell explanans, che una morte può essere dovuta ad una compromissione del fegato, che il fegato può essere compromesso dalle sostanze chimiche di cui è composto un determinato farmaco, che tale farmaco può essere assunto per via parenterale etc. Quanto appena affermato ci consente di compiere un importante precisazione, che ci sarà utile per varie questioni e sulla quale non mancheremo di tornare più volte in seguito, e cioè di precisare la di-

24 I modelli unitarî di causalità penale 17 stinzione tra la certezza dell imputazione in astratto (causalità c.d. generale o sostanziale) e la certezza dell imputazione in concreto (causalità c.d. individuale o processuale). Ed infatti, mentre la prima attiene al diritto penale sostanziale ed ha ad oggetto la spiegazione causale, la seconda riguarda il diritto processuale penale ed ha come oggetto la prova dell esistenza storica del decorso causale ipotizzato: com è stato di recente autorevolmente notato, «la legge causale non è propriamente la Hauptsache da provare. Da provare è [ ] il rapporto causale tra condotta ed evento, o meglio il nesso tra specifica, singola, concreta condotta e lo specifico, singolo concreto evento. La questione si sposta allora su come si arriva ad accertarlo in concreto, prospettando così il versante processuale del problema» 12. Ed ancora, mentre la causalità c.d. generale, proprio perché ha ad oggetto la spiegazione causale, è empirico-fattuale e fondata sulle conoscenze nomologico-scientifiche, la causalità c.d. individuale finisce invece per essere anche e prevalentemente normo-valutativa, in quanto, trattandosi di provare l esistenza storica del decorso rispetto al quale è praticamente impossibile una riproduzione del fatto storico, non può che sussistere sempre ed inevitabilmente un margine di dubbio, colmabile attraverso una sorta di criterio esterno e di chiusura, e cioè mediante un ragionamento logico, argomentativamente fondato, idoneo a valutarne la ragionevolezza/irragionevolezza. Con la conseguenza che, infine, mentre l imputazione in astratto è regolata dal principio della personalità della responsabilità penale e non ammette alcun dubbio in ordine al risultato raggiunto, alla base dell imputazione in concreto v è invece proprio il principio dell oltre ogni ragionevole dubbio, il quale, rispetto alla ricostruzione del fatto esclude per l appunto soltanto l esistenza di quel dubbio che va al di là di una certa soglia di ragionevolezza, ammettendo pertanto la permanenza di dubbi reputati tuttavia ragionevoli 13. D altra parte, sempre in ordine all azione, accanto a questo punto di forza la concezione in esame presenta un punto di estrema debolezza. Proprio anche in virtù di quanto abbiamo appena detto e precisato, non ci sembra infatti condivisibile l idea che, una volta affermata giustamente la necessità di una certezza in senso esplicativo prati- 12 M. ROMANO, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale, in AA.VV, Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, 2007, In argomento, cfr. per tutti P. FERRUA, Epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interazioni, in AA.VV., La prova scientifica nel processo penale, a cura di L. DE CATALDO NEUBURGER, Padova, 2007, 13 ss.

25 18 Il problema della causalità penale camente assoluta del legame tra fattori e quindi dell imputazione in astratto, si faccia poi in definitiva coincidere tale certezza con l impiego delle sole leggi universali, creando così una corrispondenza, o meglio una identificazione tra certezza dell imputazione e universalità della legge scientifica come criterio. Ed infatti, debole mi pare anzitutto l argomento che si impiega, fondato sulla regola processuale dell oltre ogni ragionevole dubbio, ragion per cui se si ammettessero le leggi statistiche si determinerebbe sempre e comunque la violazione di siffatto principio 14 : nell affermare l esistenza di un legame tra fattori sulla base di una legge fondata su un coefficiente diverso da cento (es. 80%), si finirebbe, infatti, per accollare al soggetto anche una responsabilità per il quantum di coefficiente necessario ad arrivare a cento (20%). Detto diversamente, un ragionevole dubbio sussisterebbe tutte le volte in cui l imputazione non è pari a cento, proprio perché in tali ipotesi residuerebbero sempre coefficienti in cui si concretizza un ragionevole dubbio. Tuttavia, come già accennato, ciò di cui si dibatte a questo livello non è la prova del fatto, la prova dell esistenza del fattore, ma la determinazione di ciò che in astratto, collocandosi prima delle problematiche probatorie, deve sussistere ai fini dell affermazione dell esistenza del legame sotto il profilo giuridico-sostanziale. Insomma, il principio dell oltre ogni ragionevole dubbio è un principio processuale che attiene per l appunto alla prova dell esistenza dei fatti, non avendo nulla a che fare con la problematica tutta sostanziale e potremmo dire interpretativa (di diritto) della individuazione delle leggi ammissibili ai fini della spiegazione del decorso causale 15. Ed infatti, per renderci conto di questo è sufficiente ribadire che mentre può rimanere un dubbio in ordine all esistenza storica di un fattore della catena causale, con la conseguenza che l ordinamento escogita una sorta di principio di chiusura consistente per l appunto nell assoluzione in caso di ragionevole dubbio, rispetto alla problematica giuridica relativa all esistenza del legame tra fattori un dubbio non può 14 V. ampiamente, F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 56 ss., 67 ss., 116 ss., 140 ss., 195 ss., 366 ss., 424 ss., 468 ss. 15 In questa prospettiva, v. G.A. DE FRANCESCO, Modelli scientifici e cultura dei principi nel rapporto di causalità in diritto penale, in Studium Iuris, 2002, 455; ID., L eterno ritorno. Note problematiche in tema di rapporto causale, alla luce di una recente indagine di Federico Stella su Giustizia e modernità. La protezione dell innocente e la tutela delle vittime, in Critica dir., 2003, 353 s.; C. PIEMONTESE, Il principio dell oltre il ragionevole dubbio, tra accertamento processuale e ricostruzione dei presupposti della responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 2004, 757 ss.

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