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1 REPVBBLICA ITALIANA N CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA Iry- FF^G_WE _nt'e.,r aboraztone coordtnata E CONTINUATIVA IN-CNR-IN 10t44t2009 I lil ililt iliil ililt il il ililt ilfi ilil ill Artt e seguenti del c.c. TRA ll Consiglio Nazionale delle Ricerche, codice fiscale n G, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, rappresentato dal Direttore dell'lstituto di Neuroscienze di pisa, Dott.ssa Lucia Galli, E la Dott.ssa Carla Lobina, co t_t: /att t\ n^q^ 7n Ai canr rifn indinrfn cnme "Collaboratore" PREMESSO che sono state espletate le procedure previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato dal Presidente CNR con Prowedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n del ' ; che il CNR ha la necessita di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria ed occasionale ad un professionista parlicolarmentesperto in1 farmacologia compodamentale, in grado di disegnare e svolgere esperimenti atti a valutare l'effetto di sostanze naturali e loro principi attivi e/o di origine sintetica su (a) consumo di alcol, (b) auto-somministrazione orale ed operante di alcol, (c) proprieta motivazionali dell'alcol, (d) alcolemie, (e) iperattività motoria indotta dall'alcol, (f) incoordinazione motoria indotta dall'alcol e (g) severita della crisi d'astinenza da alcol in ratti geneticamente alcol-preferenti ; Pag. 1 di 5
2 che il CNR, ai sensi dell'art 59 del Regolamento di contabilità, ha formalizzato con la "decisione a contrattare" prot del la volontà di prowedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo arl.2: che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in seryizio, allo svolgimento delle attività previste per I'espletamento dell'incarico questione ché occorre potersi awalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia; che, a seguito del procedimento svolto, la Dott.ssa Carla Lobina possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del CNR; SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. ART. 1 _ RAPPORTO Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed itermini di seguito convenuti. ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE L'oggetto della prestazione è il seguente: Studi di farmacologiatti a determinare I'effetto di sostanze naturali e loro principi attivi e/o di origine sintetica su (a) consumo di alcol, (b) auto-somministrazione orale ed operante di alcol, (c) proprietà motivazionali dell'alcol, (d) alcolemie, (e) iperattività motoria indotta dall'alcol, (f) incoordinazione motoria indotta dall'alcol e (g) severità della crisi d'astinenza da alcol in ratti geneticamente alcol-preferenti. ll Collaboratore si impegna a partecipare a tutte le fasi delle sperimentazioni sopracitate, specificatamente, al loro disegno sperimentale, all'esecuzione degli esperimenti previsti ed all'analisi ed alla valutazione dei risultati. Pag. 2 di 5
3 ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ll Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ffi? - nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dal CNR - ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli e stato commissionato. ll Collaboratore, per I'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiaturesistenti presso il CNR e deve garantire la propria presenza presso la sede del Centro di responsabilità ogni qual volta si rendesse n ecessa ria per ass i cu ra re I a realizzazion e d el I' attività. ART. 4 _ DURATA DEL CONTRATTO L'incarico avrà inizio il giorno 15 aprile 2009 e terminerà il giorno 14 agosto 2009 con la consegna di una relazione scientifica riguardante I'attività svolta. L'incarico sarà rinnovabile dietro motivata richiesta da parte del Dirigente. ART. 5 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALED ASSICURATIVO E MODALITA'DI PAGAMENTO Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in euro 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente, da corrispondersi come segue: undici rate mensili posticipate. ll compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenzialed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lettera c bis) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dal CNR: - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 11 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 ("Detrazioni per carichi di famiglia" ed "Altre detrazioni") del predetto TUIR; - alle addizionali regionali e comunali all'irpef ai sensi rispettivamente dell'art. 50 del Dlgs e dell'art. 1 del Dlgs 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni; - al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui 1/3 a carico del collaboratore 213 a carico del CNR: raó.jurj
4 - al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni di cui 113 a carico del collaboratore 213 a carico del CNR. ll compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 del Dlgs446/97 rientra nella basedi calcolo per I'IRAP dovuta dal CNR. ll Collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di missione- gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra. Al Collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione. ll compenso sarà accreditato sul clc bancario di cui al seguente codice IBAN: ll CNR non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del CNR con mezzi idonei. ART. 6 _ SOSPENSIONE E' causa di sospensione dell'incarico la malattia superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione, salvo il caso in cui, al tempo della cessazione della causa di sospensione, l'obbiettivo per il quale è stato conferito I'incarico sia stato raggiunto. E' altresì causa di sospensione dell'incarico la maternità, per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12luqlio ART. 7 _ RECESSO ll CNR si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente lavoro effettivamente svolto. ll Collaboratore puo recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al CNR. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del Collaboratore, senza rispetto del termine di preawiso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante. ART. B _ PROPRIETA' E RISERVATEZZA DEI RISULTATI ll lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Perlanto il Collaboratore non puo avvalersi di detto lavoro per altri scopi ne portarlo a conoscenza di altri Pag.4 di 5
5 Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventivautorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati. ART. 9 _ RESPONSABILITA' ll CNR è esonerato óa ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a person e/o cose in corso di contratto. ART. 1O _ NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt.2222 e seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro lv, titolo ll, capo XIV del codice civile. ART. 11 _ SPESE DI REGISTRAZIONE ll presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R.26 aprile 1986 n ART. 12 _TUTELA DATI PERSONALI Per la tutela del Collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, sarann osservate le disposizioni cui al Dlgs 30 giugno 2003 n ART. 13 _ FORO COMPETENTE Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Cagliari Cagliari, 10 aprile 2009 Letto. confermato. sottoscritto IL CNR I r- ll t--\rt t^ t L"'1 t't^- &iffi'"ffih- Agli effetti dell'art del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 7 - (Recesso) Pag. 5 di 5
6 Art. B - (Proprietà - Risewatezza dei risultati) Art. 9 - (Responsabilità) Art (Foro competente) IL COLLABOR P:o A rlì {
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