ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica

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1 INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Art. 27 Indicazioni obbligatorie Art. 24 Art. 31; Art. 58; Art. 97 Art. 1 Loghi di produzione biologica Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura dei prodotti di origine vegetale in conversione Disposizioni transitorie e finali Art. 25 Art. 57 Art. 1 Art. 26 Art. 62 Art. 40 Art. 95 Pag. 1 di 11

2 USO DI TERMINI RIFERITI ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA 1. Ai fini del Reg. (CE) n. 834/2007, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono descritti con termini che suggeriscono all acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal Reg. (CE) n. 834/2007. In particolare i termini elencati nell allegato del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 o stabilite in virtù del medesimo. Nell etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento. 2. I termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 834/2007, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli, in alimenti o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica. Nell etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 834/ I termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie. 4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco: a) nella denominazione di vendita purché: i) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati, quali: la preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici; nella composizione degli alimenti biologici trasformati, il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l acqua e il sale da cucina aggiunti; Pag. 2 di 11

3 nella composizione degli alimenti biologici trasformati, sono stati utilizzati solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l uso nella produzione biologica. Dei suddetti prodotti e sostanze solo i seguenti possono essere stati utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino: le sostanze elencate nell allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/2008; le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; sostanze aromatizzanti, quali sostanze chimiche dotate di proprietà aromatizzanti ed ottenute con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi) oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione), ed etichettate come sostanze aromatizzanti naturali; preparazioni aromatiche, quali prodotti diversi dalle sostanze aromatizzanti, concentrate o meno, aventi proprietà aromatizzanti ed ottenute con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi), oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione), ed etichettate come preparazioni aromatiche naturali; i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni: ai fini del bollo sanitario e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC; i coloranti utilizzati per la stampigliatura dei gusci d uovo: solo i coloranti elencati nell'allegato I della Direttiva 94/36/CEE possono essere usati per la colorazione decorativa delle uova o per la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dalle norme sulla commercializzazione delle uova; l acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti; le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati; Pag. 3 di 11

4 nella composizione degli alimenti biologici trasformati, gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati, nella trasformazione degli alimenti biologici, solo se autorizzati per l uso nella produzione biologica ed elencati nell allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro; un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione; gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola; non è consentito l impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti; ii) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. Ai fini del calcolo della percentuale del 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologica: gli additivi alimentari elencati nell allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/2008 e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell additivo sono considerati ingredienti di origine agricola; Tuttavia la suddetta prescrizione si applica a decorrere dal 1 luglio le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti, le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali, i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d uovo, le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola; La percentuale del 95% corrisponde alla quantità, in peso, di tutti gli ingredienti biologici del prodotto alimentare al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. b) soltanto nell elenco degli ingredienti, a condizione che: i) la preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici; ii) nella composizione degli alimenti biologici trasformati, il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l acqua e il sale da cucina aggiunti; Pag. 4 di 11

5 iii) nella composizione degli alimenti biologici trasformati, sono stati utilizzati solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l uso nella produzione biologica. Dei suddetti prodotti e sostanze solo i seguenti possono essere stati utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino: le sostanze elencate nell allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/2008; le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; sostanze aromatizzanti, quali sostanze chimiche dotate di proprietà aromatizzanti ed ottenute con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi) oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione), ed etichettate come sostanze aromatizzanti naturali; preparazioni aromatiche, quali prodotti diversi dalle sostanze aromatizzanti, concentrate o meno, aventi proprietà aromatizzanti ed ottenute con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi), oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione), ed etichettate come preparazioni aromatiche naturali; i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni: ai fini del bollo sanitario e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC; i coloranti utilizzati per la stampigliatura dei gusci d uovo: solo i coloranti elencati nell'allegato I della Direttiva 94/36/CEE possono essere usati per la colorazione decorativa delle uova o per la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dalle norme sulla commercializzazione delle uova; l acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti; le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati; Pag. 5 di 11

6 iv) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione; c) nell elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché: i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca; ii) iii) iv) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici; la preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici; il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l acqua e il sale da cucina aggiunti; v) nella composizione degli alimenti biologici trasformati, sono stati utilizzati solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l uso nella produzione biologica. Dei suddetti prodotti e sostanze solo i seguenti possono essere stati utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino: le sostanze elencate nell allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/2008; le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; sostanze aromatizzanti, quali sostanze chimiche dotate di proprietà aromatizzanti ed ottenute con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi) oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione), ed etichettate come sostanze aromatizzanti naturali; preparazioni aromatiche, quali prodotti diversi dalle sostanze aromatizzanti, concentrate o meno, aventi proprietà aromatizzanti ed ottenute con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi), oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione), ed etichettate come preparazioni aromatiche naturali; Pag. 6 di 11

7 i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni: ai fini del bollo sanitario e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC; i coloranti utilizzati per la stampigliatura dei gusci d uovo: solo i coloranti elencati nell'allegato I della Direttiva 94/36/CEE possono essere usati per la colorazione decorativa delle uova o per la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dalle norme sulla commercializzazione delle uova; l acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti; le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati; vi) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione. 5. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati, l elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. 6. In caso di alimenti trasformati in cui i termini riferiti al metodo di produzione biologico quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, sono riportati soltanto nell elenco degli ingredienti, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l elenco degli ingredienti include un indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l indicazione della percentuale compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell elenco degli ingredienti. La percentuale totale di ingredienti biologici corrisponde alla quantità, in peso, di tutti gli ingredienti biologici del prodotto alimentare al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. 7. In caso di alimenti trasformati in cui i termini riferiti al metodo di produzione biologico quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, sono riportati nell elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo e il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l elenco degli ingredienti include un indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l indicazione della percentuale compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell elenco degli ingredienti. La percentuale totale di ingredienti biologici corrisponde alla quantità, in peso, di tutti gli ingredienti biologici del prodotto alimentare al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. 8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l osservanza delle disposizioni relative all uso dei termini riferiti alla produzione biologic. Pag. 7 di 11

8 9. La Commissione può aggiornare l elenco dei termini stabiliti nell allegato del Reg. (CE) 834/2007. INDICAZIONI OBBLIGATORIE I prodotti alimentari etichettati che usano i termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, recano un etichetta che, oltre alle indicazioni eventualmente previste dalla legge in materia di etichettatura, riporta le seguenti indicazioni: 1. il nome e l indirizzo dell operatore e, se diverso da quest ultimo, del proprietario o venditore del prodotto; 2. il nome del prodotto accompagnato: a) da un riferimento al metodo di produzione biologico nella denominazione di vendita, per i prodotti con almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologici; b) da un riferimento al metodo di produzione biologico soltanto nell elenco degli ingredienti, per i prodotti con meno del 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologici; c) da un riferimento al metodo di produzione biologico nell elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, per i prodotti in cui l ingrediente principale sia un prodotto della caccia o della pesca; 3. il numero di codice, attribuito dagli Stati membri, dell autorità o dell organismo di controllo cui è soggetto l operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Condizioni per l utilizzo del numero di codice: il numero di codice dell autorità o dell organismo di controllo deve essere indicato nel modo seguente: a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni); b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco; c) comprende un numero di riferimento stabilito dall autorità competente; e d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta. Tuttavia la suddetta prescrizione si applica a decorrere dal 1 luglio 2010; 4. compare sulla confezione anche il logo comunitario, secondo il modello riportato nell allegato XI del Reg. (CE) n. 889/2008, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati. Tuttavia la suddetta prescrizione si applica a decorrere dal 1 luglio 2010; Pag. 8 di 11

9 5. quando viene usato il logo comunitario, anche un indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e prende, se del caso, una delle forme seguenti: a) «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell UE; b) «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; c) «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo. La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2% della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensione e tipo di carattere che le dia maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto. L uso del logo comunitario e l indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario figura nell etichettatura, questa riporta anche l indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Condizioni per l utilizzo del luogo di origine: il luogo di origine deve essere indicato nel modo seguente: a) compare nello stesso campo visivo del logo; b) è collocata immediatamente sotto il numero di codice dell autorità o dell organismo di controllo; Tuttavia la suddetta prescrizione si applica a decorrere dal 1 luglio 2010; 6. se del caso, l identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con i documenti contabili; Le suddette indicazioni obbligatorie sono apposte, sulle etichette, in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Pag. 9 di 11

10 LOGHI DI PRODUZIONE BIOLOGICA 1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. Il logo comunitario non è utilizzato: a) per i prodotti ottenuti in conversione; b) per gli alimenti trasformati in cui i termini che si riferiscono al metodo di produzione biologico sono riportati nell elenco degli ingredienti, poiché gli ingredienti di origine agricola biologica sono inferiori al 95%; c) per gli alimenti trasformati in cui i termini che si riferiscono al metodo di produzione biologico sono riportati nell elenco degli ingredienti, poiché il principale ingrediente è un prodotto della caccia o della pesca ed i restanti ingredienti di origine agricola sono biologici. 2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. 3. Il logo comunitario riproduce il modello riportato nell allegato XI del Reg. (CE) n. 889/ Il logo comunitario è utilizzato nel rispetto delle norme tecniche di riproduzione che figurano nell allegato XI del Reg. (CE) n. 889/ Tuttavia l uso del logo comunitario, sulle confezioni, sarà obbligatorio a decorrere dal 1 luglio 2010; PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE IN CONVERSIONE La Commissione, con il Reg. (CE) n. 889/2008, ha stabilito delle prescrizioni specifiche in materia di etichettatura dei prodotti di origine vegetale in conversione come di seguito specificato: 1) i prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all agricoltura biologica» alle seguenti condizioni: a) è stato osservare un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto; b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione; c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola; d) la dicitura «prodotto in conversione all agricoltura biologica» rimanda al numero di codice dell autorità o dell organismo di controllo attribuito dagli Stati membri. Pag. 10 di 11

11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica sono state adottate, con il Reg. (CE) n. 889/2008, misure transitorie intese ad agevolare la transizione dal Reg. (CEE) n. 2092/91 al Reg. (CE) n. 834/2007, per quanto concerne le seguenti disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91: 1. durante un periodo transitorio che termina il 1 luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione: i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti; ii) al numero di codice e/o al nome dell autorità o dell organismo di controllo; 2. i prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1 gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento dello scorte. 3. il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1 gennaio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007. Pag. 11 di 11

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