IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016
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1 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista 3 febbraio 2016
2 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPO LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE (D.LGS. 158/2015) ED I NUOVI TERMINI DI DECADENZA (LEGGE 208/2015)
3 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE LA NUOVA DECORRENZA IL TITOLO II DEL DLGS. 158/2015 (ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE) HA RIFORMULATO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE GENERALMENTE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE ART. 32 D.LGS. 158/2015: LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2017 LA LEGGE DI STABILITÀ 2016, INVECE, NE HA ANTICIPATO LA DECORRENZA AL (ART. 1, COMMA 133, L. 208/2015) TALE «ANTICIPO» NON PRODUCE EFFETTI CON RIGUARDO ALLE SANZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE
4 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE SONO GRADUATE IN RAGIONE DELLA GRAVITÀ DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONTRIBUENTE: - PIU LIEVI PER COMPORTAMENTI NON FRAUDOLENTI - PIU PESANTI PER COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI IL FAVOR REI ART. 3 D.LGS. 472/97: SI APPLICHERA IL FAVOR REI DALL ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, CIOE DAL 1 GENNAIO 2016 PERTANTO TUTTE LE SITUAZIONI ANCORA NON DEFINITIVE, ANCHE SE RELATIVE A VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE AL , POTRANNO ESSERE INTERESSATE DALLA RIDETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PREVIA RICHIESTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
5 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 INTRODUCE LA RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 30% PER IL RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEI TRIBUTI PER I VERSAMENTI EFFETTUATI CON UN RITARDO NON SUPERIORE AI 15 GIORNI DI 1/15 PER CIASCUN GIORNO DI RITARDO (= 2% AL GIORNO FINO AL )
6 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 FINO AL IN PRATICA SE UN VERSAMENTO È EFFETTUATO IN RITARDO, MA AL MASSIMO ENTRO 15 GIORNI DALLA RELATIVA SCADENZA, LA SANZIONE ORDINARIA IRROGABILE È PARI AL 2% PER OGNI GIORNO DI RITARDO, FINO AD ARRIVARE, AL QUINDICESIMO GIORNO, ALLA SANZIONE DEL 30%. ESEMPIO: DEBITO EURO RITARDO DI 1 GIORNO: SANZIONE IRROGABILE PARI A 20 EURO RITARDO DI 10 GIORNI: SANZIONE IRROGABILE PARI A 200 EURO RITARDO DI 14 GIORNI: SANZIONE IRROGABILE PARI A 280 EURO RITARDO DI 15 GIORNI: SANZIONE IRROGABILE PARI A 300 EURO
7 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 CIRCOLARE N. 41/E DEL 2011: SI RICORDA INFINE CHE, COME CHIARITO DALLA CIRCOLARE N. 138/E DEL 5 LUGLIO 2000, LA DIMINUZIONE IN ESAME SPETTA INDIPENDENTEMENTE DAL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER IL RAVVEDIMENTO. CIÒ SIGNIFICA CHE ANCHE NEI CASI IN CUI NON OPERA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO L UFFICIO APPLICHERÀ LA SANZIONE DI CUI ALL ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 471 DEL 1997 TENENDO CONTO, AL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI, DELLA RIDUZIONE AD UN QUINDICESIMO PER CIASCUN GIORNO DI RITARDO.
8 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 FINO AL IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO EX ART. 13 D.LGS. 472/97: SE IL VERSAMENTO IN RITARDO È EFFETTUATO CON LE MODALITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIOE PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI RIDOTTE), OLTRE AL CALCOLO DELLA SANZIONE NELLA MISURA DEL 2% GIORNALIERO, SI PUÒ FRUIRE DELLA RIDUZIONE DELLA SANZIONE NELLA MISURA DI 1/10 FINO A 30 GIORNI ESEMPIO: VERSAMENTO DI EURO RITARDO DI 1 GIORNO: SANZIONE DI 2 EURO RITARDO DI 10 GIORNI: SANZIONE DI 20 EURO RITARDO DI 14 GIORNI: SANZIONE DI 28 EURO RITARDO DI 15 GIORNI: SANZIONE DI 30 EURO
9 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 15, COMMA 1, DEL D.LGS. 158/15 NUOVO ART. 13 D.LGS. 471/97 DAL PER I VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO 90 GIORNI LA SANZIONE ORDINARIA VIENE RIDOTTA ALLA METÀ (15% IN LUOGO DEL 30%). RESTA, INOLTRE CONFERMATO CHE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO 15 GIORNI LA SANZIONE BASE È RIDOTTA A UN IMPORTO PARI A 1/15 PER CIASCUN GIORNO DI RITARDO ED E ESPERIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
10 LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 15, COMMA 1, DEL D.LGS. 158/15 NUOVO ART. 13 D.LGS. 471/97 DAL IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO EX ART. 13 D.LGS. 472/97: SE IL VERSAMENTO IN RITARDO È EFFETTUATO CON LE MODALITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIOE PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI RIDOTTE), OLTRE AL CALCOLO DELLA SANZIONE ORDINARIA NELLA MISURA RIDOTTA, SI PUÒ FRUIRE DELLA RIDUZIONE DELLA SANZIONE NELLA MISURA DI 1/10 FINO A 30 GIORNI O 1/9 FINO A 90 GIORNI ESEMPIO: RITARDO DA 1 A 14 GIORNI: SANZIONE = 0,1% AL DI (1/10 DEL 15% X 1/15) RITARDO DA 15 A 30 GIORNI: SANZIONE = 1,5% (1/10 DEL 15%) RITARDO DA 31 A 90 GIORNI: SANZIONE = 1,67% (1/9 DEL 15%) RITARDO OLTRE 90 GIORNI: SANZIONE = 3, 75% (1/8 DEL 30%)
11 I NUOVI TERMINI DI DECADENZA ART. 43 DPR 600/73 ED ART. 57 DPR 633/72 COMMA 1 IL TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO È FISSATO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE COMMA 2 NEL CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE IL TERMINE È FISSATO AL 31 DICEMBRE DEL SETTIMO ANNO SUCCESSIVO COMMA 3 IN CASO DI VIOLAZIONE CHE COMPORTA L OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE PER UNO DEI REATI TRIBUTARI PREVISTI DAL D.LGS. 74/2000 I TERMINI SONO RADDOPPIATI SE LA DENUNCIA È TRASMESSA ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DI ACCERTAMENTO: ABROGATO I NUOVI TERMINI SI APPLICANO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI PERIODI D IMPOSTA 2016 E SUCCESSIVI
12 LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RECLAMO/MEDIAZIONE D.LGS. 156/2015 IN VIGORE DAL
13 IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 (SOSTITUITO DALL ART. ART. 9, COMMA 1, LETT. L), DEL D.LGS N. 156 DECRETO INTERPELLI E CONTENZIOSO ) ESTENSIONE DELL AMBITO APPLICATIVO LA PROCEDURA DEL RECLAMO VIENE RESA OBBLIGATORIA PER: GLI ATTI EMESSI DA TUTTI GLI ENTI IMPOSITORI (ANZICHÉ SOLTANTO DI QUELLI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE), IVI COMPRESI GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E I C.D. CONCESSIONARI LOCALI LE CONTROVERSIE DI VALORE INDETERMINABILE IN MATERIA CATASTALE DI CUI ALL ART. 2, COMMA 2, PRIMO PERIODO, D.LGS. 546/92 (ES., CLASSAMENTO DI TERRENI E UNITÀ IMMOBILIARI URBANE, ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE) RESTA FERMO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA CHE NON DEVE ESSERE SUPERIORE AD EURO
14 IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 (SOSTITUITO DALL ART. ART. 9, COMMA 1, LETT. L), DEL D.LGS N. 156 DECRETO INTERPELLI E CONTENZIOSO ) ESTENSIONE DELL AMBITO APPLICATIVO NOVITÀ LE LITI RECLAMABILI, NELLA SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE, SONO DEFINIBILI ANCHE CON LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (IN PRECEDENZA PRECLUSA PER LE LITI IN OGGETTO)
15 IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 (SOSTITUITO DALL ART. ART. 9, COMMA 1, LETT. L), DEL D.LGS N. 156 DECRETO INTERPELLI E CONTENZIOSO ) CONSEGUENZE OMISSIONE RECLAMO IMPROCEDIBILITÀ SE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVIENE IN DATA ANTERIORE AL TERMINE DI 90 GIORNI (DALLA NOTIFICA DEL RICORSO) PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DEL RECLAMO, VIENE CONFERMATO CHE IL RICORSO È IMPROCEDIBILE NOVITÀ IL SOGGETTO LEGITTIMATO A RILEVARE L IMPROCEDIBILITÀ È LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CHE, NEL CASO, RINVIA LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA PER CONSENTIRE L ESAME DEL RECLAMO (NEL REGIME PREVIGENTE IL RINVIO DELL UDIENZA ERA POSSIBILE SOLO SU ECCEZIONE DELL ENTE IMPOSITORE)
16 IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 (SOSTITUITO DALL ART. ART. 9, COMMA 1, LETT. L), DEL D.LGS N. 156 DECRETO INTERPELLI E CONTENZIOSO ) PERFEZIONAMENTO LA MEDIAZIONE SI PERFEZIONA CON: IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE O DELLA PRIMA RATA ENTRO 20 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL ACCORDO, SE LA LITE HA AD OGGETTO UN ATTO IMPOSITIVO O DI RISCOSSIONE LA SOTTOSCRIZIONE DELL ACCORDO CHE INDICA LE SOMME DOVUTE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO, PER LE LITI DI RIMBORSO. PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 8 D.LGS. 218/97)
17 IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 (SOSTITUITO DALL ART. ART. 9, COMMA 1, LETT. L), DEL D.LGS N. 156 DECRETO INTERPELLI E CONTENZIOSO ) RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MEDIAZIONE NOVITÀ IN CASO DI PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE, LE SANZIONI SONO RIDOTTE AL 35% DEL MINIMO EDITTALE LA PRECEDENTE VERSIONE DELLA NORMA PREVEDEVA INVECE LA RIDUZIONE AL 40%, NON DEL MINIMO EDITTALE MA, STANTE IL RINVIO ALLA DISCIPLINA SULLA CONCILIAZIONE, DELLE SOMME IRROGABILI IN RAPPORTO DELL AMMONTARE DEL TRIBUTO RISULTANTE DALLA CONCILIAZIONE MEDESIMA
18 IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 (SOSTITUITO DALL ART. ART. 9, COMMA 1, LETT. L), DEL D.LGS N. 156 DECRETO INTERPELLI E CONTENZIOSO ) SPESE DI GIUDIZIO NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO ATTI RECLAMABILI LE SPESE DI GIUDIZIO SONO MAGGIORATE DEL 50% A TITOLO DI RIMBORSO DELLE MAGGIORI SPESE DEL PROCEDIMENTO. LA DISCIPLINA, PRECEDENTEMENTE CONTENUTA NELL ART. 17-BIS, È ORA CONFLUITA NELL ART. 15, COMMA 2-SEPTIES, DEL D.LGS. 546/92
19 LA CONCILIAZIONE NUOVI ARTT. 48, 48-BIS E 48-TER D.LGS. 546/1992 ESTENSIONE DELL AMBITO APPLICATIVO PRIMO GRADO SANZIONE RIDOTTA AL 40% DEL MINIMO EDITABILE; IN CASO DI ACCORDO IN SECONDO GRADO SANZIONE RIDOTTA AL 50% DEL MINIMO EDITABILE. NEL SISTEMA PRECEDENTE: - LA RIDUZIONE ERA AL 40% NON DEL MINIMO EDITTALE MA DELLE SOMME IRROGABILI IN RAPPORTO DELL AMMONTARE DEL TRIBUTO RISULTANTE DALLA CONCILIAZIONE MEDESIMA - ERA PRECLUSA IN CASO DI LITI RECLAMABILI - ERA AMMESSA MA NON ERA ESPRESSAMENTE PREVISTA IN APPELLO
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