PROGETTO LAMPEDUSA. Parere del 22 agosto 2014 a cura del Gruppo di studio del Progettoo Lampedusa

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1 PROGETTO LAMPEDUSA Parere del 22 agosto 2014 a cura del Gruppo di studio del Progettoo Lampedusa PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL ART. 12 T.U.I. IN MERITO AL REIMPIEGO DELLE IMBARCAZIONI DEGLI IMMIGRATI. Premessa Il presente elaborato si prefigge di individuare soluzioni alternative, rispetto a quelle attualmente prospettate dalla normativa vigente, in relazione alla destinazione finale dei cosiddetti barconi utilizzati per reati di immigrazione clandestina (rectius i mezzi di trasporto di cui all'art. 12 T.U.I.), evidenziando in particolare le concrete finalità socio-culturali di un possibile reimpiego, e, coerentemente, proporre un emendamento all articolo in epigrafe. In riferimento ai propositi sopra indicati, si procederà a delineare il quadro normativo in tema di sequestro e confisca dei mezzi di trasporto ex art. 12 T.U.I. e, altresì, a richiamare brevemente la disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di riscontrare eventuali analogie con i primi. Si precisa, infine, che il presente parere, ricollegandosi a quello precedente del , espresso dal Gruppo di studio Progetto Lampedusa Il destino delle imbarcazioni degli immigrati tra normativa vigente e proposte di modifica, scaturisce dalla preminente esigenza, manifestata dalla Capitaneria di Porto e dal Comune di Lampedusa, di rinvenire, per la problematica barconi, una proposta di riforma normativa che contempli le procedure più idonee al perseguimento di obiettivi di interesse generale. Riferimenti normativi in tema di sequestro e di confisca dei barconi Peculiare il destino dei barconi degli immigrati. Dopo aver trasportato un carico umano di disperazione e speranza in un futuro migliore concludono, quasi sempre, la loroo vita in una discarica di rifiuti speciali. PRESIDIO AVVOCATURA LAMPEDUSA Tel. (h. 24) Tel presidio@scuolasuperioreavvocatura.it

2 Il comma 8 dell art. 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico in materia di immigrazione, di seguito denominato T.U.I.) dispone che: «I beni sequestrati [...] sono affidati dall autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale». Tale disposizione, quindi, individua i soggetti che possono presentare le eventuali istanze di affidamento. Ovviamente tale forma di affidamento è provvisoria poiché ex art. 12, comma 8- quinquies, T.U.I., le imbarcazioni in oggetto possono essere definitivamente assegnate all amministrazione o trasferiti all ente, che ne abbiano avuto l uso ex comma 8, soltanto a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vale a dire nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato. Qualora non pervengano le suddette istanze di affidamento si procederà ex comma 8-bis alla consegna del bene sequestrato all'agenzia delle dogane per la distruzione, la quale si farà carico delle relative spese 1. Il decreto legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 2002, n. 106, modificando la disciplina dettata dall'art. 12 citato, ha consentito di procedere alla distruzione senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca. Il comma 8-bis, attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (avente ad oggetto i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando), prevede, infatti, la possibilità da parte delle competenti autorità doganali, di procedere, in mancanza di istanze di affidamento, alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni (che possono essere stipulate in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato) direttamente con una o più ditte del settore. 1 Dal sequestro fino all'affidamento o alla consegna del bene ai fini della distruzione le spese sono ripartite con il Ministero della giustizia. Dal punto di vista finanziario la competenza circa l'autorità doganale incaricata della procedura inerente la distruzione, si radica nel momento della consegna materiale del bene (Circ. 13 febbraio 2003, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41). 2

3 La realizzazione dell'intervento di distruzione consta di diverse fasi: messa in sicurezza; operazioni di bonifica ambientale; rimozione del mezzo; smaltimento. È, altresì, rimessa (Circ. 13 febbraio 2003, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41) all'opportuna valutazione dell'agenzia delle dogane, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la competente Capitaneria di porto, di procedere alla sommersione deliberata dell'unità navale, previa verifica dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi per l'ecosistema marino ed individuazione di un idoneo fondale. Inoltre, il comma 8-ter dispone che: «la distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente». La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle comunicazioni concernenti il sequestro e lo stato di conservazione del mezzo, infatti, può intervenire direttamente, dietro segnalazione dell'utg, delle Capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente. Occorre, dunque, evidenziare che il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del T.U.I., «ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale poiché, intervenendo nella fase in cui il procedimento è ancora in corso, distoglie i beni sequestrati dalla loro naturale definizione processuale della confisca o della restituzione agli aventi diritto (art. 262 c.p.p. e art. 240 c.p.), prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a cura delle competenti autorità amministrative» (Circ. 13 febbraio 2003). In codesto regime, di conseguenza, i beni sequestrati diventano inalienabili, ex art. 12, commi 8 e 8-bis, TUI, a differenza, invece, del regime ordinario che prevede la vendita, anche se in circostanze particolari, (quando la custodia dei beni diventa eccessivamente onerosa, ex art. 264, comma 2 c.p.p.). La confisca dei beni delle organizzazioni di tipo mafioso: analisi e spunti di riflessione In merito alla questione del riutilizzo dei barconi si prospetta l opportunità di una modifica normativa dell art. 12 del T.U.I., che allarghi le finalità ivi previste, aggiungendo quelle di carattere sociale e di interesse pubblico. 3

4 Ragione per cui, partendo dal presupposto che i suddetti beni presentino analogie con quelli confiscati alla criminalità organizzata, si ritiene utile richiamare la normativa relativa a questi ultimi; tale disciplina, infatti, ha una grande valenza poiché, attraverso lo strumento normativo, la Politica ha dato riscontro alle istanze della società civile, garantendo il reimpiego di tali beni per finalità etiche e sociali. L'ordinamento giuridico italiano prevede la confisca penale, oltre alle misure di prevenzione patrimoniale, per aggredire ed espropriare le ricchezze illecite accumulate dagli appartenenti alle organizzazioni di tipo mafioso. Nello specifico, si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce i beni che sono direttamente o indirettamente collegati al reato per il quale è stata pronunciata condanna. Per introdurre nell ordinamento il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia per fini sociali sono state necessarie numerose modifiche normative ed un lungo processo di mobilitazione sociale culminato nella raccolta di firme su iniziativa di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. La legge 7 marzo 1996, n , ha segnato una svolta epocale nel contrasto alle mafie nel nostro Paese. Detta normativa introduce, infatti, il riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati definitivamente alle organizzazioni criminali, producendo una separazione netta nell'ambito delle azioni positive che possono essere messe in campo per contrastare le mafie. Il legislatore del 1996 ha modificato la legge 31 maggio 1965 n , che è la normativa di riferimento nel contrasto alla criminalità organizzata, sancendo la devoluzione allo Stato dei beni confiscati, della cui gestione è responsabile Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tale Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da ultimo, solo con la cosiddetta legge di stabilità del 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) sono stati estesi i destinatari dei beni mobili con l inclusione di enti territoriali ed associazioni di volontariato. 2 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. 4

5 In precedenza, fino all'approvazione della L. n. 109/96, l'intervento dello Stato nell'ambito dei patrimoni accumulati illecitamente è stato soprattutto di carattere repressivo: a riprova di ciò, un grande patrimonio immobiliare, strappato alla mafia grazie all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia, introdotte con la legge 13 settembre 1982, n. 646, "Rognoni-La Torre", giaceva in una situazione di totale abbandono mancando una normativa per il suo riutilizzo. In tale ambito si inserisce la L. n. 109/96 che diventa un efficace strumento di contrasto alla criminalità organizzata nel campo culturale, sociale ed economico, prevedendo la restituzione alla collettività di grandi patrimoni accumulati illecitamente. In questo modo l'uso sociale di un bene confiscato diventa fattore di crescita socioeconomica di un territorio, poiché i beni delle organizzazioni criminali non solo vengono espropriati, ma anche restituiti alla collettività cui erano stati illegalmente sottratti. Anche per le aziende si prevedono finalità analoghe, potendo le stesse essere affittate o concesse a cooperative per il migliore riutilizzo. L'intento perseguito dalla legge, quindi, è quello di conferire ai beni confiscati un forte valore etico-simbolico, per costruire imprese prevalentemente dedicate all'azione sociale. L'importanza di siffatto progetto diventa ancora più evidente se si considera il difficile contesto economico in cui sono collocati questi beni, contesto nel quale la logica d'impresa è stata fortemente condizionata dai trasferimenti pubblici e dalla presenza mafiosa. La Legge n. 575/65 ha subito altre importanti modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi ) che, nel modificare l'articolo 2- undecies, ha previsto che i beni immobili confiscati agli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso siano mantenuti al patrimonio dello Stato, oltre che per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Inoltre, si stabilisce che i beni immobili confiscati possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. 5

6 Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. L articolo 2, comma 52, della legge 23 dicembre 2009, n , ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso prevedendo la vendita dei beni immobili confiscati ove non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dalla stessa legge. Sempre in materia di beni confiscati alla mafia, l art. 48 del d.lgs. 6 settembre 2011, n prevede una procedura specifica per i beni mobili, i beni registrati e i beni finanziari, i quali sono venduti e i proventi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia. Il testo dell art. 48, comma 12, prevede che i beni mobili confiscati, anche iscritti in pubblici registri, possano essere: - utilizzati dall Agenzia Nazionale per l'impiego in attività istituzionali; - destinati ad altri organi dello Stato; - destinati agli enti territoriali; - destinati ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. Nel caso in cui la procedura risulti particolarmente antieconomica, i beni possono essere trasferiti gratuitamente o distrutti. Infine, recentemente, è stata emanata la Direttiva UE del 25 febbraio 2014 del Parlamento UE e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca degli strumenti e dei proventi di reato nell UE, che all art. 10, comma 3, recante Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, dispone che: «Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati a fini di interesse pubblico o per finalità sociali». 4 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 5 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n

7 Proposte normative per il riutilizzo dei barconi Si ritiene che una modifica dell art. 12 del T.U.I. sia necessaria, da un lato, per il perseguimento di finalità socio-culturali o di interesse generale, dall altro, per ragioni economiche. Sotto il primo profilo, con riferimento specifico al Comune di Lampedusa e Linosa, si osserva che sono pervenute a quest'ultimo numerose istanze 6 da parte di associazioni ed enti privati, istituti scolastici e musei, per ottenere la consegna, anche a titolo oneroso, dei mezzi di trasporto che si trovano nel c.d. Cimitero dei barconi presente sull isola. I suddetti richiedenti ritengono, infatti, che le imbarcazioni possano essere utilizzate come strumento per sensibilizzare la società civile verso il fenomeno migratorio. Un esempio di tale utilizzo è rappresentato dalla realizzazione di musei dedicati all immigrazione, i quali, come affermato dall UNESCO 7, svolgono principalmente tre funzioni: Riconoscimento: I contributi degli immigrati alle loro società di accoglienza; la diversità e la ricchezza delle culture di origine; il diritto ad una duplice appartenenza. Includere e integrare: favorire il senso di appartenenza; consentire alle comunità di sentirsi parte integrante della nazione; trovare un terreno comune e contribuire ad una identità nazionale. Costruire la consapevolezza ed educare in merito agli eventi che hanno indotto gli individui - e i rifugiati, in particolare - a lasciare la loro terra, sviluppando così l'empatia tra la popolazione ospitante. Più in generale, decostruire stereotipi sull'immigrazione. Esempi paradigmatici di tali tipologie di museo sono costituiti dall Ellis Island Immigration Museum (1990) di New York e, in ambito europeo, dalla Cité Nationale de l Histoire de l Immigration (2007) di Parigi. Dal sito dell UNESCO emerge come, purtroppo, tali realtà non sono presenti in Italia se non con riferimento all emigrazione dei cittadini italiani. La destinazione dei barconi a finalità socio-culturali consentirebbe di promuovere lo sviluppo della cultura, così come previsto dall art. 9, comma 1, della Costituzione 8 ; cultura 6 Ad es. alcune istanze hanno avuto ad oggetto la richiesta di riutilizzare il legno dei barconi per fini artistici o artigianali La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, art. 9 comma 1, Cost. 7

8 che è il presupposto indefettibile per eliminare all interno della società le barriere che impediscono la concreta realizzazione dei principi di dignità della persona ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. Infatti, solo attraverso il riconoscimento di tali principi in capo ad ogni essere umano, è possibile realizzare un integrazione tra popoli che consenta di non vedere nel migrante un qualcuno di altro rispetto a noi. Finalità, questa, che si ritiene debba essere posta alla base del Testo Unico dell Immigrazione. Relativamente al profilo economico, si osserva che il trasferimento dei barconi ad associazioni ed enti privati, istituti scolastici o musei, comporterebbe una notevole diminuzione della spesa pubblica. Infatti, la normativa in vigore impone, come già osservato, la distruzione dei mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti per le finalità di cui all art. 12, comma 8, del T.U.I. A tale scopo è previsto, come osservato in precedenza, che l Agenzia delle Dogane, con costi a proprio carico, stipuli un apposita convenzione con una ditta del settore (Circ. 13 febbraio 2003). La spesa pubblica risulterebbe, invece, sensibilmente inferiore se fosse consentito di trasferire (per finalità di interesse generale o socio-culturale) i mezzi di trasporto agli Enti di cui all art. 12, comma 8, o, attraverso questi, a soggetti privati. Infatti, le spese e gli oneri per la consegna e la successiva gestione dei beni sarebbero esclusivamente a carico dei soggetti richiedenti. L art. 12 del T.U.I. prevede, come già precedentemente illustrato, che i mezzi di trasporto sequestrati o confiscati sono inalienabili 9. La ratio di tale disposizione risiede nel fondato timore che essi possano essere riacquistati dalle organizzazioni criminali dedite al trasporto di stranieri nel territorio dello Stato. Pertanto, si ritiene opportuna un attenta ponderazione nell introdurre l alienabilità dei mezzi di trasporto sequestrati o confiscati. Proposte di emendamento dell'art. 12 T.U.I. 9 Per la ratio di tale divieto si rimanda al parere del Presidio citato in premessa. 8

9 Alla luce delle suesposte considerazioni, si propongono due diverse rielaborazioni dell art. 12 T.U.I.: la prima mantiene l inalienabilità dei mezzi di trasporto; la seconda, invece, introduce la loro alienabilità. L emendamento, inoltre, modifica il comma 8-bis nel senso di rendere possibili istanze di affidamento tardive, intervenute successivamente alla presa in custodia dei barconi da parte dell Agenzia delle dogane ai fini della distruzione. Tuttavia, si ritiene che il comma così emendato non sia di facile applicazione relativamente ai barconi presenti attualmente sull isola posto che sono stati dissequestrati con provvedimento del Tribunale competente, che contestualmente ne ha disposto l affidamento in custodia all Agenzia delle dogane ai fini della distruzione. Infine, si osserva che successivamente alla modifica normativa sarà necessario che intervenga una Circolare che individui i principi e i criteri direttivi in ordine alle procedure da rispettare per trasferire i barconi dall amministrazione o dagli enti pubblici ad associazioni ed enti privati, istituti scolastici e musei per il perseguimento delle finalità sopra delineate. Nella pagine che seguono si riportano le due versioni emendate. 9

10 Art. 12 T.U.I. con previsione di inalienabilità: Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 8- I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 8- I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici, per finalità di giustizia, di protezione civile, di tutela ambientale, di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono alienati o distrutti ovvero, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 o che ne abbiano fatto richiesta, per le finalità di cui al comma 8, successivamente al provvedimento definitivo di confisca ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8 o del presente comma, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell' articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 10

11 Art. 12 T.U.I. con previsione di alienabilità. Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 8- I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 8- I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici, per finalità di giustizia, di protezione civile, di tutela ambientale, di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni ed i mezzi di trasporto acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono alienati o distrutti ovvero, a richiesta ed in via prioritaria, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 o che ne abbiano fatto richiesta anche successivamente al provvedimento definitivo di confisca ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8 sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell' articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 11

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