Di seguito l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS.

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1 Roma, 12 febbraio 2009 Le pensioni nel 2009 Di seguito l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile nel 2009 sale da ,00 a ,00. Tale incremento, inizialmente stabilito in misura del 3,3%, è stato poi riveduto dall INPS che, con circolare n. 14 del 2 febbraio 2009, l ha definitivamente fissato al 3,2%, ai soli fini contributivi, senza quindi modificare i criteri di calcolo della perequazione per il PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Grazie anche al notevole impegno profuso da Manageritalia negli scorsi mesi, nessuna penalizzazione è prevista, per l anno 2009, in tema di adeguamento ISTAT dei trattamenti pensionistici. L INPS, con circolare n. 1 del 2 gennaio 2009, ha infatti dato disposizioni alle proprie sedi affinché provvedano a corrispondere gli aumenti, precisando che la sospensione dell indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista per l anno 2008 dal comma 19 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, non opera per l anno Per l anno 2009, la percentuale di aumento per variazione del costo vita viene quindi applicata con le seguenti modalità: per intero (3,3%), sull importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cioè sulla quota di pensione mensile che va da 0 a 2.217,80 euro); per il 75% (corrispondente ad un adeguamento pari al 2,475%), per l importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo. La percentuale di adeguamento del 3,3% da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009 è stata fissata con decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 12 dicembre Tale decreto ha, inoltre, stabilito in via definitiva nella misura dell' 1,7% l aumento di perequazione automatica per l anno 2008, con conseguente diritto a percepire una differenza di perequazione pari allo 0,1% relativa all'anno 2008, diritto naturalmente riservato solo a quei pensionati che nel 2008 non sono incorsi nel blocco della perequazione. Sede Roma: Roma - Via Nazionale, Tel Fax Ufficio Milano: Milano - Via Stoppani, 6 - Tel Fax Codice Fiscale website: info@manageritalia.it

2 CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO Il calcolo della pensione interamente con il sistema retributivo si applica a coloro che al avevano maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni. Chi a tale data risultava già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si vedrà invece applicare il calcolo in pro-rata (con il sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e con il sistema contributivo per il restante periodo). L'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A quota B si calcola in base all anzianità contributiva maturata sino al , secondo la normativa vigente a quella data, utilizzando le retribuzioni relative agli ultimi cinque anni precedenti la cessazione; corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in avanti, calcolata in base alle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi (rif. art. 21 Legge n.67/88), sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è stato aggiornato per il 2009 a ,00. Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a ,00 2,00% 2,00% oltre ,00 e fino a ,77 1,50% 1,60% oltre ,77 e fino a ,54 1,25% 1,35% oltre ,54 e fino a ,10 1,00% 1,10% oltre ,10 1,00% 0,90% REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a partire dal 2008 sono stati profondamente modificati dalla legge n. 247/2007, che ha eliminato il cosiddetto scalone previsto dalla legge n.243/2004 (Riforma Maroni), che avrebbe comportato dal 1 gennaio 2008 un aumento immediato di tre anni (da 57 a 60 anni) dell età minima per il diritto alla prestazione, sostituendolo con un sistema di aumenti graduali dell età e a decorrere dal 1 luglio 2009 di cosiddette quote, date dalla somma tra soglie di età minima e anni di anzianità contributiva. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, i requisiti per accedere alla pensione anticipata per anzianità sono 58 anni di età e 35 anni di contribuzione (non è prevista la quota), mentre per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico è pari a 59 anni di età. Rimane ferma la possibilità, per entrambe le categorie, di perfezionare il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall età, al raggiungimento di un anzianità contributiva di almeno 40 anni. Per i requisiti in vigore dal 1 luglio 2009, rinviamo alle tabelle riepilogative riportate di seguito. 2

3 Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori dipendenti Anno età ed anzianità anzianità e dall' al (*) 58 e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 59 anni) dall' al e (età minima 60 anni) dal e (età minima 61 anni) (*) Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori autonomi Anno età ed anzianità anzianità e dall' al e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 60 anni) dall' al e (età minima 61 anni) dal e (età minima 62 anni) E da sottolineare che la legge n. 247/2007 non ha modificato le norme contenute nella legge n.243/2004 relative alla salvaguardia del diritto a pensione per gli assicurati che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, a prescindere dal momento di apertura della finestra. I requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica in vigore al 31 dicembre 2007 (anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e età anagrafica pari a 57 anni) si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ Lavoratori con meno di 40 anni di anzianità contributiva Si applica la disciplina restrittiva introdotta dall art. 1, comma 6, lettera e) della legge n. 243/2004 che ha ridotto da 4 a 2 le finestre di accesso, eliminando le decorrenze di aprile e di ottobre. Rimangono quelle del 1 gennaio dell anno successivo per coloro che risultino in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell anno e quelle del 1 luglio dell anno successivo per coloro che risultino in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell anno. Lavoratori con meno di 40 anni di anzianità contributiva Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 30 giugno 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo 1 gennaio secondo anno successivo Lavoratori con almeno 40 anni di anzianità contributiva 3

4 La legge n. 247/2007 prevede che tali soggetti, in attesa di una eventuale revisione del regime delle decorrenze delle pensioni da stabilire entro il 31 dicembre 2011, possono accedere al pensionamento sulla base del più favorevole regime previgente, continuando a fruire di quattro finestre di uscita. Lavoratori con almeno 40 anni di anzianità contributiva Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 31 marzo 1 luglio stesso anno (*) 1 ottobre stesso anno 30 giugno 1 ottobre stesso anno (**) 1 gennaio anno successivo 30 settembre 1 gennaio anno successivo 1 aprile anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo 1 luglio anno successivo (*) Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno (**) Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre La pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA Per la pensione di vecchiaia da liquidare con il sistema retributivo (o misto) restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini e 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni. Il diritto alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, introdotta dall art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995, può invece essere perfezionato al compimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni per le donne, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione, ovvero, a prescindere dall età, con un anzianità contributiva di almeno 40 anni. Si ricorda, infine, che la pensione con il calcolo esclusivamente contributivo potrà essere ottenuta anche dai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che esercitino la facoltà di opzione per tale sistema di calcolo, potendo far valere 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti). LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA La legge n. 247/2007, con l art. 1, comma 5, lettera b), ha introdotto una radicale modificazione in tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, da sempre fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell età pensionabile, stabilendo quattro finestre nell anno con gli stessi criteri precedentemente indicati per le pensioni di anzianità maturate con almeno 40 anni di contribuzione. Le finestre per le pensioni di vecchiaia non si applicano alle lavoratrici che, almeno sei mesi prima del compimento dei 60 anni di età, esercitino l opzione per il proseguimento dell attività lavorativa fino al compimento del 65 anno di età, ai sensi e per gli effetti dell art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54, dal momento che il requisito anagrafico che viene preso in considerazione ai fini della decorrenza del pensionamento rimane quello dei 60 anni di età, che quindi sarà ampiamente superato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. CUMULO PENSIONE / REDDITI DI LAVORO A decorrere dal 1 gennaio 2009 i trattamenti pensionistici di vecchiaia e quelli anticipati per 4

5 anzianità, se liquidati con il sistema retributivo o misto sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro sia dipendente che autonomo (rif. articolo 19 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133). Con tale intervento, il legislatore ha inoltre eliminato la disparità di trattamento in materia di cumulo riservata a coloro che avendo iniziato l attività di lavoro dipendente successivamente al 31 dicembre 1995, si vedranno calcolare integralmente la pensione con il sistema contributivo, in aggiunta alle ben note penalizzazioni insite nel sistema di calcolo della pensione. Per effetto della nuova normativa, quindi, dal 1 gennaio 2009, anche per le pensioni contributive è previsto il cumulo totale a condizione che siano liquidate: - con almeno 40 anni di anzianità contributiva - oppure a soggetti con età pari o superiore a 65 anni se uomini e a 60 se donne. Per i trattamenti liquidati in anticipo rispetto alle età suddette il cumulo totale è previsto solo a favore di coloro che al momento del pensionamento risultano comunque in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per il pensionamento anticipato di anzianità con il sistema retributivo o misto, riepilogati nella tabella a pag. 3. Per gli altri casi, l INPS si è riservato di fornire successive indicazioni sul regime di cumulo da applicare (rif. Circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008). L abolizione del divieto di cumulo non dovrebbe riguardare quelle lavoratrici che si sono avvalse della possibilità introdotta in via sperimentale dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2015 di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione di optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Nulla cambia, infine, per i titolari di pensione di reversibilità, per i quali restano gli attuali limiti per la cumulabilità: si perde il 25%, il 40% o il 50% dell assegno pensionistico (già ridotto al 60% rispetto alla pensione percepita dal defunto, nel caso in cui il beneficiario sia il solo coniuge) se si percepiscono redditi di qualsiasi natura che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo INPS. Anche sugli assegni di invalidità continuerà ad essere applicata la trattenuta del 25% o del 50% nel caso in cui l eventuale reddito (da lavoro dipendente, autonomo o di impresa), percepito dal titolare, sia superiore a quattro o cinque volte il trattamento minimo INPS. Non è stata inoltre, modificata la normativa che impedisce il cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici. La circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008, intervenuta sulle novità in tema di cumulo pensioni e redditi di lavoro, ha infine confermato che nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente richiesto in via genera per il diritto a percepire la pensione di vecchiaia o quella anticipata per anzianità. 5

6 TOTALIZZAZIONE Non sono state apportate modifiche alla normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, la normativa che consente ai lavoratori che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un unica pensione sommando i diversi periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede i suddetti requisiti: - almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa; - almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure - 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall età. Per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 8 della circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006). Ai fini dell accertamento dell anzianità contributiva minima di 3 anni, l Assicurazione Generale Obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni e, quindi, i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi possono essere cumulati fra loro al fine del raggiungimento dell anzianità contributiva, pari ad almeno 3 anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi. Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall INPS, ma l onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL AGO DAL 1 GENNAIO 1996 Riportiamo di seguito un riepilogo dei massimali annui (dal 1996 al 2009), base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 1996 in avanti e per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo: Anno Massimale 1996 L L L L L L , , , , , , , ,00 6

7 CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno Secondo quanto comunicato dall INPS con messaggio n del 26 gennaio 2009, il calcolo del suddetto montante contributivo individuale deve essere effettuato come segue: - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,043698; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a 1,041614; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a 1,039272; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l anno 2005, pari a 1,040506; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2005 per il coefficiente previsto per l anno 2006, pari a 1,035386; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2006 per il coefficiente previsto per l anno 2007, pari a 1,033937; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2007 per il coefficiente previsto per l anno 2008, pari a 1, Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2008 e quella versata nel 2009, anteriormente alla decorrenza della pensione. Vedi i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo aventi decorrenza nel corso dell anno 2009, comunicati dall INPS in data 4 febbraio 2009, con messaggio n

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