CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO CON ESTINZIONE MEDIANTE L ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

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1 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO CON ESTINZIONE MEDIANTE L ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO La Provincia di Salerno, codice fiscale , nella persona del Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane, dott. Gerardo Bellino, di seguito Amministrazione, e con sede legale in (codice fiscale e iscrizione all albo degli intermediari finanziari al n. ), di seguito Istituto, nella persona di, nato il a prov. ( ), in qualità di PREMESSO CHE La Provincia di Salerno intende, sia nel caso di delegazioni per contratti di assicurazioni sia in caso di delegazione per contratti di finanziamento, disciplinare in modo organico ed uniforme la prassi del ricorso ad istituti bancari, assicurativi, previdenziali e similari, con l obiettivo di : ampliare la tipologia dei servizi e prodotti offerti al personale dipendente della Provincia di Salerno; ottenere condizioni particolari e più vantaggiose rispetto a quelle generalmente reperibili sul mercato; ottenere uniformità ed organicità della disciplina applicabile. il dipendente pubblico può contrarre prestiti avvalendosi dell istituto della delegazione di pagamento previa stipulazione di apposita convenzione tra l Amministrazione di appartenenza e gli istituti in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la delegazione di pagamento è disciplinata dagli artt e ss. del codice civile e nelle previsione del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, recante l approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

2 sono soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività le Banche che abbiano la qualifica di imprese bancarie ai sensi degli artt. 10, 13, 14 o 16 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell elenco tenuto dall Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l esercizio dell attività di concessione di finanziamenti; l Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della Provincia di Salerno, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950; i suddetti prestiti non sono garantiti dall Amministrazione; i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all art. 32 del D.P.R. n.180/1950; l Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi; Considerato che l art.4, comma 4, del CCNL Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data ha chiarito che sono destinate alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane (nello specifico al Servizio Trattamento Economico) e per la produttività di cui all art.15 del CCNL dell i contributi dell utenza per servizi pubblici non essenziali, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali e pertanto di porre a carico degli Istituti delegatari gli oneri relativi ai costi informatici e delle risorse umane impiegate e sostenute dalla Provincia di Salerno.

3 VISTI il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare le circolari del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, e la n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE La premessa forma parte sostanziale del presente atto Art. 1 La presente convenzione disciplina la concessione di prestiti mediante l istituto della delegazione di pagamento ai dipendenti provinciali che ne facciano richiesta (deleganti), da parte di banche e intermediari finanziari in possesso dei requisiti previsti dalla legge e firmatari della presente (delegatari), con estinzione mediante ritenuta mensile sulle competenze erogate dalla Provincia di Salerno (terzo delegato). Art. 2 La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad 1/5 dello stipendio mensile netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili e della tredicesima mensilità. La quota ammissibile relativa all istituto della delegazione deve essere unica, non sono ammesse doppie deleghe. La Provincia di Salerno autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l attività di garanzia, e/o con altre

4 delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. Si precisa, quindi, che la quota relativa all istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili. Art. 3 Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, la Provincia di Salerno, fatta salva la comunicazione di cui all art. 61 del D.P.R. 895/1950, non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili. Nel caso di riduzione dello stipendio per qualunque causa, la quota contrattualmente determinata continua ad essere trattenuta a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la predetta quota verrà rideterminata in riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto, dandone contestuale comunicazione al dipendente e all istituto contraente. L Amministrazione provinciale è esonerata da ogni responsabilità conseguente a variazioni della quota cedibile. Art.4 L Istituto si impegna, a fronte dell attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e circolare n. 30/RGS del 20 ottobre Nello specifico, per ciascuna delegazione convenzionale, l onere annuo da considerare è, relativamente ai contratti di finanziamento, di 24,60 pari a 2,05 (euro due/05) per dodici mensilità, nonché di 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni nuova attivazione, e, in relazione ai contratti di assicurazione, di 7,80 ( euro sette/80) pari ad 0,65 per dodici mensilità, oltre ad 9,00 ( nove/00) una tantum per ogni nuova delegazione. A tal proposito si precisa che eventuali variazioni potrebbero comportare in futuro un aumento o una riduzione degli oneri di cui trattasi ( ad esempio, per la

5 diminuzione dei costi informatici, per l ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.) allo scopo di fornire garanzie agli operatori economici dei settori interessati, istituti finanziari e società di assicurazione, saranno fissati dei limiti massimi legati a parametri oggettivi per i potenziali incrementi degli oneri amministrativi. Suddetti limiti possono essere stabiliti dalla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ( indice dei prezzi al consumo FOI ) rilevato con cadenza mensile dall Istat ed in relazione agli effettivi costi procedimentali sostenuti. Si precisa altresì che per le modalità di versamento dei suddetti oneri amministrativi e previsto il nuovo meccanismo di ritenzione diretta sulle trattenute stipendiali. Fermo restando l esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere nonché alle richieste di finanziamento che avranno esito negativo. Art.5 La Provincia di Salerno si impegna ad effettuare le ritenute non oltre il secondo mese successivo alla notificazione del contratto di delegazione. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l applicazione di una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n Art. 6 È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Agli atti dell Amministrazione dovrà pervenire la liberatoria a dimostrazione dell estinzione del prestito. L Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell attestazione dell avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell erogazione del nuovo finanziamento.

6 Art. 7 La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall avvenuta cessazione. Art.8 La durata dei prestiti ammessi sarà di un massimo di anni 10 e non oltre la vita lavorativa del dipendente. La Banca/Intermediario finanziario firmatario si impegna a garantire che a tutti i dipendenti in servizio presso la Provincia di Salerno siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose. Le proposte di finanziamento delle Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate ivi compresi i tempi di erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento e, in particolare: spese di istruttoria e apertura pratica spese di estinzione anticipata tasso di interesse applicato premio assicurativo (eventuale) interessi di mora T.A.E.G. complessivo. A riguardo, va ricordato che l art. 2 comma 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 prevede che le operazioni finanziarie al fine della rilevazione del Tasso effettivo globale medio - TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del Ministero dell economie e delle finanze, sentita la Banca d Italia. La Banca d Italia nelle richiamate istruzione per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura ha operato una classificazione delle operazioni per categoria che distingue i Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione costituenti la categoria 8, dagli altri finanziamenti categoria 10, specificando che in quest ultima rientrano i

7 crediti concessi con delegazioni di pagamento. Siffatta distinzione è indispensabile anche per l eventuale richiesta di una garanzia assicurativa obbligatoria per le ipotesi della cessione del quinto dello stipendio, ma facoltativa per la delegazione di pagamento fermo restando il dovere da parte dell istituto finanziario di informare il richiedente sugli eventuali rischi connessi alla mancata stipula dell assicurazione. Si allega alla presente convenzione il prospetto informativo sui tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 108/96 diramato dalla Banca d Italia il 27 settembre 2011 ed eventuali successivi aggiornamenti. La Provincia di Salerno si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione con Banche/Intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente trasparenti e vantaggiose. Le domande di finanziamento vanno presentate dai richiedenti direttamente alle Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione che provvederanno all istruttoria delle relative pratiche. La Provincia di Salerno non assume alcuna responsabilità in ordine al buon esito del finanziamento. Art. 9 La presente convenzione ha durata biennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti. La cessazione della convenzione non fa venire meno l obbligo della Provincia di Salerno di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all art. 4 In caso contrario l obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente. E escluso il tacito rinnovo della presente convenzione, salvo, con atto espresso, proroga per uguale periodo. Art. 10 E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni mediante lettera raccomandata con A/R. rispetto alla scadenza prevista dall art. 9.

8 Art. 11 L Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest ultimo caso dell anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell Amministrazione comprendente le sotto indicate voci: - nominativo debitore - importo lordo e netto erogato - numero ratei - importo mensile ratei - T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C. - decorrenza e scadenza finanziamento. Art. 12 La presente convenzione potrà essere risolta dall Amministrazione provinciale qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste. Al manifestarsi dei predetti casi l Amministrazione provinciale chiederà, mediante lettera raccomandata con A/R o via fax, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti dovranno essere fatti pervenire, con le medesime modalità, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili, l Amministrazione provinciale eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Art. 13 Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all art. 8, l Istituto si impegna a comunicare all Amministrazione provinciale, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l Istituto stesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l avvenuta cessione del credito nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

9 Art. 14 Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione è demandata alla competenza dell autorità giudiziaria di Salerno. Art. 15 Il presente atto è esente dall imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione. Art. 16 Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione della presente convenzione. La Provincia di Salerno si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità connesse all attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell Ente. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia Letto, confermato e sottoscritto. Salerno, Per l Istituto Per l Amministrazione

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