Nuova Direttiva Macchine:
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- Orazio Ruggeri
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1 Nuova Direttiva Macchine: 2006/42/CE che modifica anche la Direttiva 95/16/CE Il 9 giugno 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il testo della Direttiva 2006/42/CE relativa alle Macchine che modifica anche la direttiva ascensori 95/16/CE. QUESTE LE SCADENZE PIÙ IMPORTANTI: a. Pubblicazione Gazzetta ufficiale dell'unione europea: 09 giugno 2006 b. Entrata in vigore: 29 giugno 2006 c. Adozione e pubblicazione delle disposizioni di ogni stato membro di attuazione: entro 29 giugno 2008 d. Applicazione obbligatoria: a partire dal 29 dicembre 2009 e. Entrata in vigore per pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare: 29 giugno 2011 CONSIGLIO Visto che i contenuti della nuova Direttiva 2006/42/CE, non è possibile la semplice sostituzione dei riferimenti numerici. È indispensabile verificare la corretta applicazione dei relativi contenuti: i. negli aspetti progettuali = ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI ii. negli aspetti costruttivi = CORRETTA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA SULLA BASE DELL ATTUALE STATO DELLA TECNICA iii. nella conformità ai requisiti essenziali = VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE iv. nei contenuti del fascicolo tecnico = DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA v. nei contenuti del manuale delle istruzioni per l uso = REDIGERE ED AGGIORNARE LE ISTRUZIONI vi. espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12 = ESPLETARE LA CORRETTA PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA vii. redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina = AGGIORNARE I CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA viii. appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16 = APPORRE MARCATURA CE
2 Per. Ind. Valeri Vanni, referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU, nei termini in cui l azienda possa essere interessata, è a disposizione per approfondire i contenuti, attraverso: INCONTRI TECNICI; CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI DEI RISCHI IN RIFERIMENTO AI MODIFICATI REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA, AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI TECNICI, AGGIORNAMENTO DEI MANUALI DELLE ISTRUZIONI PER L USO Il nostro Studio di consulenza è in grado di assistervi per le attività necessarie all ottenimento della marcatura CE del Vostro prodotto.
3 La nuova direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Ai fini della direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f). a) «macchina»: i) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; ii) insieme di cui al punto i), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; iii) insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; iv) insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di quasi-macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; v) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; c) «componente di sicurezza»: componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, e immesso sul mercato separatamente, e il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
4 Definizione di quasi macchina g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina (drive system). Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva Esclusioni dal campo di applicazione: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; e) i seguenti mezzi di trasporto k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione: elettrodomestici destinati a uso domestico, apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, macchine ordinarie da ufficio, apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione, motori elettrici; Nuove definizioni più puntuali: «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasimacchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva; «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione; «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;
5 Immissione sul mercato e messa in servizio di macchine Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I = ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI + CORRETTA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile = DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni = REDIGERE IL MANUALE DELLE ISTRUZIONI d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12 = ESPLETARE LA CORRETTA PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina = REDIGERE LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16 = APPORRE MARCATURA CE Immissione sul mercato di quasi macchina Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B = DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI = REDIGERE LE ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE QUASI-MACCHINE DEVONO CONTENERE UNA DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER EFFETTUARE UNA CORRETTA INCORPORAZIONE NELLA MACCHINA FINALE c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B = REDIGERE LA DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
6 Le principali modifiche riguardano: a. Modifica del definizione di macchina, che nella nuova Direttiva si riferisce anche alle macchina prive di un sistema di azionamento b. Introduzione del concetto di quasi-macchina con precisi obblighi inerenti: i. effettuazione dell analisi dei rischi e redazione della documentazione tecnica pertinente, ii. redazione delle istruzioni di assemblaggio; iii. redazione di una specifica dichiarazione di incorporazione; iv. non applicazione della clausola di salvaguardia, etc c. Inclusione nel campo di applicazione degli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose, sino ad oggi esclusi d. Inclusione nel campo di applicazione degli apparecchi portatili a carica esplosiva ove la carica esplosiva non ha un azione diretta sul pezzo (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare) e. Esclusione degli apparecchi appartenenti al campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione dettagliatamente elencati f. Inclusione degli apparecchi elettrici che rientrano nella definizione di macchina e destinati all uso collettivo e professionale che sono esclusi dalla 98/37/CE g. Introduzione di una nuova definizione di componente di sicurezza h. Costituzione di un elenco non esaustivo dei componenti di sicurezza i. Modifica del campo di applicazione della Direttiva Ascensori j. Inclusione nel campo di applicazione di catene, funi e cinghie di sollevamento k. Modifica delle procedure di valutazione della conformità: i. Macchine in allegato IV con rispetto delle norme armonizzate di tipo C che coprono tutti i rischi pertinenti della macchina: possibilità di certificazione con controllo interno della fabbricazione senza intervento dell Organismo notificato ii. Per le macchine in allegato IV possibilità di agire in regime di Garanzia Qualità Totale: sistema della qualità della progettazione, fabbricazione, ispezione finale e prove, approvato da un Organismo notificato (non è il sistema ISO 9001), applicabile per una o più categorie di macchine. l. Introduzione di una scadenza degli attestati CE di conformità rilasciati da Organismi Notificati m. Obbligo di introdurre nel fascicolo tecnico documentazione relativa alla valutazione del rischio che dimostri la procedura seguita (con la 98/37/CE non era obbligatorio) n. Modifiche dei contenuti della dichiarazione CE di conformità e della dichiarazione d incorporazione o. Modifiche del contenuto dell allegato IV p. Modifica delle procedure di salvaguardia per le macchine e per le procedure di contestazione di una norma armonizzata q. Introduzione di misure specifiche per le macchine potenzialmente pericolose, ovvero quelle simili alla macchina per le quali è stata inoltrata una procedura di salvaguardia, o perché costruite conformemente ad una norma armonizzata ritenuta non più rispondente ai requisiti essenziali della direttiva (de armonizzata)
7 r. Modifiche all allegato I Definizione puntuale dell iter di Valutazione dei rischi. Con il processo di valutazione e riduzione dei rischi il fabbricante: - stabilisce i limiti della macchina (uso previsto o scorretto ragionevolmente prevedibile) - individua pericoli e situazioni pericolose ai quali può dare origine la macchina - stima i rischi (gravità di eventuale lesione, danno a salute e probabilità che il rischio si verifichi) - valuta i rischi per stabilire se ne è richiesta una riduzione secondo l'obiettivo della direttiva, - elimina i pericoli o riduce i rischi applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b) (principi di integrazione della sicurezza) contenuti del manuale delle istruzioni per l uso modifica di termini nuovi requisiti per ascensori da cantiere e quelli con velocità inferiore a 0,15 m/sec e per macchine da impatto definizione precisa della procedura di valutazione del rischio, precisi concetti riguardanti l ergonomia necessita di impiegare protezioni interbloccate con blocco anche per gli organi di trasmissione e non solo per gli utensili modifica dei requisiti per le macchine specifiche con operazioni di sollevamento cose, persone, etc Avviamento: è stata introdotta la possibilità, purchè ciò non ingeneri situazioni pericolose, di effettuare la rimessa in marcia tramite un azione volontaria su un dispositivo di comando diverso dal comando di marcia. Per esempio il riavviamento della macchina alla chiusura dei ripari che prima non era consentito Arresto: è stato introdotto il concetto di arresto operativo, che consente di fermare la macchina senza togliere energia agli attuatori, purche tale condizione sia monitorata e mantenuta in sicurezza Ripari: è stata eliminata la distinzione tra ripari mobili di tipo A e B. I sistemi di fissaggio dei ripari fissi devono rimanere sulla macchina anche quando viene rimosso il riparo Energia elettrica: La novità è costituita dalla precisazione che, anche se si applicano gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva bassa tensione 73/23/CE, gli obblighi concernenti la valutazione della conformità sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine. Perciò si applicherà un unica procedura per entrambe le direttive. Rumore e vibrazioni: E stata aggiunta la precisazione che il rumore e le vibrazioni possono essere valutati in base ai dati comparativi di macchine simili. Il livello di rumore per cui diventa obbligatorio fornire il dato di potenza acustica, è stato portato da 85 a 80 db(a). Emissioni di sostanze: E stato specificato che l aspirazione non è l unico sistema di captazione, ma che il fabbricante può adottare anche altri sistema purché ottengano lo stesso effetto. Informazioni sulla macchina: La nuova direttiva invita ad usare preferibilmente immagini e pittogrammi. Marcatura: Indicazione del mandatario se previsto Istruzioni per l uso: La macchina deve essere corredata di Manuale istruzioni originale (nella lingua del fabbricante) e di una traduzione nella lingua dell utilizzatore. s. Modifiche ai contenuti del manuale delle istruzioni per l uso t. Per ogni tipo rappresentativo di macchina della serie: Definizione della procedura secondo la quale il fabbricante assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva. Il fabbricante elabora il fascicolo tecnico e deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata a tale fascicolo e ai requisiti della direttiva u. Modifica del concetto di norma armonizzata
8 v. Modifica della direttiva ascensori 95/16/CE: i. Il confine tra le due Direttive (Macchine e Ascensori) è stato indicato nella velocità del supporto del carico: Direttiva Macchine v 0, 15 m/s - Direttiva Ascensori v > 0, 15 m/s ii. Saranno considerati "Ascensori" e dovranno avere, come fatto fino ad ora, una cabina (supporto del carico completamente chiuso) tutti gli elevatori con velocità superiore a 0.15 m/s. Questi elevatori saranno soggetti alla Direttiva Ascensori 95/16/CE e dovranno rispettarne i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES). iii. Saranno considerati "Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose e potranno non avere una cabina tutti i sollevatori con velocità inferiore o uguale a 0.15 m/s. Questi elevatori saranno soggetti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e dovranno rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) di tale Direttiva iv. Per supporto del carico si intende la parte dell ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle v. Vengono aggiunte le seguenti esclusioni: - gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s - gli apparecchi di sollevamento dai quali possano essere effettuati lavori - le scale mobili e i marciapiedi mobili
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