Il Mod. 730/2011 integrativo

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1 Il Mod. 730/2011 integrativo di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 gia` presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, puo` presentare una dichiarazione integrativa. Il Mod. 730 integrativo deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2011, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d imposta. Specifiche istruzioni sono state fornite nel particolare caso di rettifica dei dati inerenti la richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttivita` negli anni 2008 e " Riferimenti Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2011 Agenzia delle Entrate, circolare 14 marzo 2011, n. 14/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 agosto 2011, n. 85/E Con provvedimento 17 gennaio 2011 sono stati approvati i seguenti modelli: a) 730/2011, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell assistenza fiscale, devono presentare nell anno 2011, per i redditi prodotti nell anno 2010; b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille dell IRPEF; c) per il sostituto d imposta e per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente; d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all assistenza fiscale prestata; e) e integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d imposta; f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o Rettifica del Mod. 730 successiva ai termini ordinari di presentazione Se il contribuente riscontra di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, scaduti i termini ordinari può presentare una dichiarazione integrativa; le modalità di integrazione del Mod. 730/2011 sono diverse se l integrazione comporta un maggior credito/minor debito o un minor credito/maggior debito (si veda la Tavola n. 1). In particolare il Mod. 730/2011 integrativo non può essere presentato in caso di minori importi a credito o di maggiori debiti. Le modalità per la correzione del Mod. 730, in caso di errori od omissioni commessi nel modello già (*) Dottori commercialisti in Bergamo Tavola n. 1 - Codici da indicare nel Mod. 730-integrativo PRATICA FISCALE e Professionale 41 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

2 presentato e decorsi i termini ordinari, possono essere le seguenti: il Mod. 730/2011 integrativo; il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche; come meglio dettagliato di seguito. Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF/professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria deve esibire la sola documentazione relativa all integrazione effettuata e necessaria per il controllo di conformità. Se l assistenza era stata prestata dal sostituto d imposta o da un altro CAF/professionista abilitato, il contribuente deve invece esibire tutta la documentazione. Attenzione La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730 originario. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un imposta invariata Se l integrazione della dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario può essere presentato, a scelta, un Mod. 730 integrativo oppure un Mod. UNICO 2011 Persone fisiche. Mod. 730/2011 integrativo Il Mod. 730/2011 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre 2011 esclusivamente ad un CAFdipendenti o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto. Il Modello deve essere presentato utilizzando un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti ed indicando il codice 1 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio (Cfr. Tavola n. 2). I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative vengono effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. UNICO 2011 Persone fisiche In alternativa alla presentazione del Mod. 730 integrativo, il contribuente può presentare un Mod. UNI- CO 2011 Persone fisiche, utilizzando l eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche poteva essere presentato entro il 30 settembre 2011, correttiva nei termini (barrando l apposita casella nel frontespizio UNICO 2011 PF) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo, dichiarazione integrativa a favore (barrando l apposita casella nel frontespizio UNICO 2011 PF). Nel caso in cui siano spirati i termini per predisporre una dichiarazione integrativa è possibile presentare apposita istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 (Cfr. Parere n. 14 del 16 novembre 2009 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24 del 14 febbraio 2007). Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d imposta Il Mod. 730 integrativo può essere presentato anche per fornire i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio nel caso in cui gli stessi non siano stati forniti o siano stati forniti in modo inesatto. In tal caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio (Cfr. Tavola n. 2). In tal caso, il nuovo Mod. 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad Tavola n. 2 - Stralcio frontespizio Mod integrativo PRATICA FISCALE e Professionale 42 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

3 eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d imposta sia ad altri dati Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio (Cfr. Tavola n. 2). In tale ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto, per i pensionati a partire dal mese di settembre. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito Infine, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche seguendo le tempistiche indicate nella Tavola n. 3, rimanendo preclusa la presentazione del modello 730 integrativo. In caso di dichiarazione integrativa se dall integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento di: tributo dovuto; interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera (pari all 1,5% con decorrenza dal 1º gennaio 2011); sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso: sanzione del 30% ridotta al 3% per i pagamenti avvenuti entro 30 giorni dal termine ordinario (6 luglio o 5 agosto con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo) o 3,75% se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il Modello di pagamento unificato (F24). In tutti i casi di presentazione di UNICO per la correzione del Mod. 730 entro il 30 settembre 2011 il contribuente doveva indicare nel frontespizio la barratura della casella Correttiva nei termini posta nel rigo Tipo di dichiarazione ; se oltre i termini ordinari, ed entro il 30 settembre 2012, dovrà indicare nel frontespizio la barratura della casella Dichiarazione integrativa posta nel rigo Tipo di dichiarazione. Attenzione Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità ei termini di presentazione previste per il modello stesso. Compilazione quadro F - Sezione VII La sezione VII del Quadro F è da compilare esclusivamente da parte dei contribuenti che presentano il Tavola n. 3 - Termini per effettuare la rettifica dei dati in caso di maggior debito o minor credito PRATICA FISCALE e Professionale 43 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

4 Mod. 730/2011 integrativo e che, nella casella 730 integrativo presente nel frontespizio è stato indicato il codice 1. Nel rigo F9 Importi rimborsati dal sostituto d imposta è necessario indicare: nella colonna 1 l importo del credito IRPEF rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/ Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/ 2011; nella colonna 2 l importo del credito relativo all addizionale regionale all IRPEF rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2011. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2011; nella colonna 3 l importo del credito relativo all addizionale comunale all IRPEF rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2011. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2011. Nel rigo F10 Crediti utilizzati con il modello F24 per i versamenti dell ICI è invece necessario indicare: nella colonna 1 l ammontare del credito IRPEF indicato nella colonna 3 del rigo 91 (ovvero nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod /2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell ICI; nella colonna 2 l ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 92 (ovvero nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod /2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell ICI; nella colonna 3 l ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 3 del rigo 93 (ovvero nella colonna 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod /2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell ICI. Rettifica dei dati per la richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento produttività negli anni 2008 e 2009 I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività, potevano richiedere mediante compilazione del Mod. 730/2011 il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all imposta sostitutiva del 10% (rigo F13 del Quadro F). Il rimborso in oggetto può essere richiesto con le seguenti modalità tra loro alternative: 1) compilazione del rigo F13 nel modello 730/2011: in tal caso, chi presta assistenza fiscale calcola l ammontare del rimborso spettante e il dipendente ottiene il rimborso in busta paga; 2) compilazione del quadro QR nel modello UNI- CO PF 2011; 3) istanza di rimborso presentata all ufficio dell Agenzia, ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/ In caso di presentazione del modello UNICO PF correttivo o integrativo con riferimento alla precedente compilazione del rigo F13 del Mod. 730/ 2011 si possono presentare diverse problematiche per le quali l Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche delucidazioni con Risoluzione 12 agosto 2011, n. 85/E, meglio dettagliate di seguito. Presentazione UNICO PF integrativo nel quale non vengono modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso Nel caso in cui il contribuente intenda presentare un Modello UNICO 2011 Persone fisiche integrativo (se non è riuscito a presentare un modello correttivo nei termini) per rettificare o integrare i dati contenuti in un modello 730/2011 precedentemente presentato senza modificare quanto indicato nel rigo F13, il Modello UNICO Persone fisiche 2011 deve essere compilato, completo di tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR (Richiesta di rimborso PRATICA FISCALE e Professionale 44 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

5 incremento produttività 2008 e 2009) che in tale ipotesi non deve essere compilato, avendo cura di barrare nel frontespizio del modello la casella Dichiarazione integrativa a favore o Dichiarazione integrativa (in relazione agli effetti della rettifica). Nel rigo RN40 del Modello UNICO PF 2011 va riportato l importo dell IRPEF già trattenuta o rimborsata dal sostituto d imposta, risultante dal modello 730-3/2011 (prospetto di liquidazione). Attenzione Nel caso specifico, considerato che l importo indicato nel rigo 91 del modello 730-3/2011 risulta comprensivo del rimborso riconosciuto in relazione alle somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009, per determinare gli importi da indicare nelle singole colonne del rigo RN40 è necessario sterilizzare dall esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 la parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività. A tal fine, è necessario fare riferimento alle istruzioni di seguito fornite, che distinguono: a) il caso in cui dalla liquidazione del modello 730 emerga un importo IRPEF a credito, da b) il caso nel quale emerga, invece, un importo IR- PEF a debito. Analoghe modalità devono essere adottate anche per la compilazione dei righi RV6 e RV14 in relazione agli importi delle addizionali regionale e comunale. Qualora sia stato compilato il quadro ICI del Mod. 730 con la conseguente esposizione del credito da utilizzare in compensazione nel modello F24 nella colonna 3 dei righi 91, 92 e 93 del Mod , il credito derivante dalla liquidazione del Mod. 730 è considerato sempre nel suo ammontare complessivo, senza distinguere, pertanto, tra credito da rimborsare a cura del sostituto d imposta e credito da utilizzare con il Mod. F24. Si riportano di seguito le istruzioni fornite dall Agenzia delle Entrate per la rettifica dei dati nelle seguenti fattispecie: integrazione tramite il modello UNICO PF di un modello 730 con IRPEF a credito; integrazione con il modello UNICO PF di un modello 730 con IRPEF debito o con esito pari a zero; integrazione con il modello UNICO PF di un modello 730: compilazione dei righi RV6 e RV14 relativi alle addizionali regionale e comunale. Integrazione tramite Mod. UNICO PF di un Mod. 730 con IRPEF a credito Per l integrazione di un Mod. 730 con IRPEF a credito è necessario effettuare il seguente calcolo: rigo 91 col. 2 (rigo 81 col. 1 + rigo 82 col. 1 rigo 81 col. 4 rigo 82 col. 4) Nel caso di dichiarazione 730 presentata in forma congiunta, per la compilazione del modello UNICO PF integrativo relativo al coniuge dichiarante si deve fare riferimento invece alla seguente formula: rigo 111 col. 2 (rigo 83 col. 1 + rigo 84 col. 1 rigo 83 col. 4 rigo 84 col. 4) È necessario distinguere il caso nel quale l ammontare complessivo del credito presente nella dichiarazione 730 sia costituito per intero dal rimborso per incremento della produttività (Esito Senza Rimborso minore o uguale a zero), dal caso nel quale il credito presente nel Mod. 730 sia costituito in parte dal suddetto rimborso ed in parte dall esito della liquidazione ordinaria dell imposta (Esito Senza Rimborso maggiore di zero): a) se Esito Senza Rimborso è minore o uguale a zero, il rigo RN40 deve essere compilato con le seguenti modalità: RN40 col. 1 RN40 col. 2 RN40 col. 3 Indicare il valore assoluto (non preceduto dal segno meno) di Esito Senza Rimborso b) se Esito Senza Rimborso è maggiore di zero, il rigo RN40 deve essere compilato con le seguenti modalità: RN40 col. 1 RN40 col. 2 RN40 col. 3 Integrazione con il modello UNICO PF di un Mod. 730 con IRPEF a debito o con esito pari a zero Per l integrazione di un Mod. 730 con IRPEF a debito o esito pari a zero è necessario effettuare il seguente calcolo: rigo 91 col. 6 + (rigo 81 col. 1 + rigo 82 col. 1 rigo 81 col. 4 rigo 82 col. 4) Nel caso di dichiarazione 730 presentata in forma congiunta, per la compilazione del modello UNICO PRATICA FISCALE e Professionale 45 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

6 PF integrativo relativo al coniuge dichiarante si deve fare riferimento invece alla seguente formula: rigo RV6 deve essere compilato con le seguenti modalità: rigo 111 col. 6 + (rigo 83 col. 1 + rigo 84 col. 1 rigo 83 col. 4 rigo 84 col. 4) Il rigo RN40 va così compilato: RV6 col. 1 RV6 col. 2 RV6 col. 3 RN40 col. 1 RN40 col. 2 RN40 col. 3 Integrazione con UNICO PF di un Mod. 730: compilazione dei righi RV6 e RV14 relativi a addizionali regionale e comunale Quanto sopra indicato con riferimento all IRPEF trova applicazione anche per la compilazione dei righi RV6 e RV14 relativi rispettivamente all addizionale regionale ed all addizionale comunale, facendo riferimento a diversi righi del Mod /2011. Di seguito si riportano le modalità di compilazione dei righi RV6 e RV14 distinguendo per ciascuna addizionale il caso nel quale dalla liquidazione del modello 730 emerga un importo a credito da quello nel quale emerge invece un importo a debito. Per sinteticità si fa riferimento ai righi del modello 730 riferiti al solo dichiarante. Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta è necessario procedere con i medesimi criteri facendo riferimento ai corrispondenti righi del modello 730-3/2011 riferiti al coniuge dichiarante. a) Integrazione con il modello UNICO PF di un modello 730 con addizionale regionale all IRPEF a credito. Per l integrazione di un modello 730 con addizionale regionale all IRPEF a credito è necessario effettuare il seguente calcolo: rigo 92 col. 2 (rigo 81 col. 2 + rigo 82 col. 2) se Esito Senza Rimborso è minore o uguale a zero, il rigo RV6 deve essere compilato con le seguenti modalità: RV6 col. 1 RV6 col. 2 RV6 col. 3 Indicare il valore assoluto (non preceduto dal segno meno) di Esito Senza Rimborso se Esito Senza Rimborso è maggiore di zero, il b) Integrazione con il modello UNICO PF di un modello 730 con addizionale regionale all IRPEF a debito o con esito pari a zero Per l integrazione di un modello 730 con addizionale regionale all IRPEF a debito o esito pari a zero è necessario effettuare il seguente calcolo: rigo 92 col. 6 + (rigo 81 col. 2 + rigo 82 col. 2) Il rigo RV6 va così compilato: RV6 col. 1 RV6 col. 2 RV6 col. 3 Indicare il valore di EsitoSenzaRimborso c) Integrazione con il modello UNICO PF di un modello 730 con addizionale comunale all IRPEF a credito Per l integrazione di un Mod. 730 con addizionale comunale all IRPEF a credito è necessario effettuare il seguente calcolo: rigo 93 col. 2 (rigo 81 col. 3 + rigo 82 col. 3) se Esito Senza Rimborso è minore o uguale a zero, il rigo RV14 deve essere compilato con le modalità seguenti: RV14 col. 1 RV14 col. 2 RV14 col. 3 se Esito Senza Rimborso è maggiore di zero, il rigo RV14 deve essere compilato con le modalità di seguito descritte: RV14 col. 1 RV14 col. 2 RV14 col. 3 d) Integrazione con il modello UNICO PF di un PRATICA FISCALE e Professionale 46 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

7 modello 730 con addizionale comunale all IRPEF a debito o con esito pari a zero. Per l integrazione di un modello 730 con addizionale regionale all IRPEF a debito o esito pari a zero è necessario effettuare il seguente calcolo: rigo 93 col. 6 + (rigo 81 col. 3 + rigo 82 col. 3) Il rigo RV14 va così compilato: RV14 col. 1 Si ricorda che, al di fuori dell ipotesi appena descritta, l istanza di rimborso all ufficio non deve essere presentata se il rimborso è già stato richiesto mediante la presentazione del modello 730/2011 (rigo F13) oppure tramite il modello UNICO Persone Fisiche 2011 (quadro QR). Inoltre, il rimborso non può essere richiesto qualora sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario. RV14 col. 2 RV14 col. 3 Rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel Mod. 730/2011 Nel caso in cui si intenda modificare esclusivamente i dati con riferimento ai quali è stato riconosciuto il rimborso in sede di assistenza fiscale (rigo F13), il contribuente è tenuto ad utilizzare le modalità operative di seguito illustrate, che distinguono l ipotesi in cui la modifica comporti la determinazione di un rimborso inferiore rispetto a quello già percepito dal sostituto d imposta, da quella in cui dalla rettifica derivi il diritto ad un maggior rimborso: a) Restituzione del rimborso non spettante mediante versamento tramite modello F24 Nel caso in cui il rimborso percepito a seguito della richiesta effettuata con il Mod. 730/2011 risulti non spettante in tutto o in parte, il contribuente è tenuto a versare tramite il Mod. F24 l ammontare del rimborso indebitamente percepito, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti con separata risoluzione. Si applica l istituto del ravvedimento operoso, di cui all art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nei casi previsti dalla normativa vigente (si rimanda a quanto indicato in precedenza per le sanzioni ridotte) b) Presentazione di un istanza di rimborso all ufficio dell Agenzia delle Entrate Nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad un integrazione delle somme già percepite a rimborso tramite il Mod. 730 può presentare un istanza di rimborso all ufficio dell Agenzia delle Entrate ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, per richiedere l ulteriore quota di rimborso spettante. Presentazione UNICO PF integrativo e rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel rigo F13 Mod. 730/2011 Nel caso in cui il contribuente intenda presentare un modello UNICO PF che integri un precedente modello 730 e contestualmente modificare i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del Mod. 730/2011, lo stesso deve: compilare il modello UNICO PF 2011 integrativo (se non ha presentato un UNICO correttivo nei termini), seguendo le istruzioni riportate in precedenza. Pertanto, il modello deve essere compilato, completo di tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR e nei righi RN40, RV6 e RV14 va riportato l esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 al netto della parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività; rettificare la richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011, seguendo le istruzioni fornite dalla suddetta ris. n. 85/2011/E. Adempimenti del CAF/professionista abilitato In seguito alla presentazione del Mod. 730 integrativo, il CAF o il professionista abilitato devono necessariamente porre in essere determinati adempimenti, meglio dettagliati nella Tavola n. 4. La normativa relativa all assistenza fiscale prestata dai CAF o al professionista abilitato prevede che venga rilasciato al datore di lavoro un prospetto riassuntivo (Mod ) con l indicazione del risultato contabile delle dichiarazioni effettuate per i dipendenti. Tale adempimento è necessario anche nel caso di modello 730 integrativo, per il quale deve essere predisposto il modello integrativo. Il Mod integrativo è, infatti, utilizzato dai CAF o dai professionisti abilitati per comunicare al sostituto d imposta il risultato della dichiarazione dei redditi integrativa di uno o più dipendenti o pensio- PRATICA FISCALE e Professionale 47 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

8 nati con l indicazione distinta delle somme che devono essere rimborsate agli stessi nel primo periodo di paga utile. Conservazione della documentazione La documentazione inerente il Mod. 730/2011 deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2014, termine ultimo per l accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria. Il quadro I ICI I contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il Mod. F24, il versamento dell ICI dovuta per l anno In caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel Mod. F24 per il versamento dell ICI. Qualora nel Mod. 730 originario non sia stato compilato, il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato. SUL 730/2011 Pratica Fiscale R. Aiolfi e V. Artina, Mod. 730/2011: novità del modello, n. 9/2011, pag. 19 R. Artina e V. Artina, 730/2011: cedolare secca al 20% sulle locazioni immobiliari, n. 10/2011, pag. 34 C. Piseroni e V. Artina, 730/2011 quadro C: esempi di compilazione, n. 11/2011, pag. 33 R. Artina e V. Artina, Incremento della produttività: casi di compilazione del 730/2011, n. 12/2011, pag. 29 M.R. Gheido e A. Casotti, Mod. 730/2011: il ruolo del sostituto nel conguaglio fiscale, n. 12/2011, pag. 46 M. Dalmaggioni e V. Artina, Mod. 730: detrazioni per interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, n. 13/2011, pag. 32 R. Aiolfi e V. Artina, 730/2011: chiarimenti delle Entrate sull assistenza fiscale redditi 2010, n. 15/2011 Tavola n. 4 - Adempimenti del CAF/professionista abilitato Termine All atto della presentazione del Mod. 730 integrativo (entro il 25 ottobre) Entro il 10 novembre Entro il 10 novembre Entro il 10 novembre Adempimento Rilascia la ricevuta, modello per il CAF o per il professionista abilitato, attestante l avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione Elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello sul quale nell apposita casella integrativo deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all assistito unitamente alla copia della dichiarazione integrativa Trasmette all Amministrazione finanziaria per via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 e i relativi modelli integrativi che l Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre Trasmette all Amministrazione finanziaria per via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 ed entro la stessa data il modello integrativo direttamente al sostituto d imposta che non e` incluso negli elenchi forniti dall Agenzia delle entrate PRATICA FISCALE e Professionale 48 n. 38 del 10 OTTOBRE 2011

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Il Mod. 730/2010 integrativo Il Mod. 730/2010 integrativo di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Qualora il contribuente, oltre i termini ordinari di presentazione del Mod. 730/2010, riscontri nella dichiarazione 730

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