Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Franco Lazzari
- 7 anni fa
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Dichiarazione IVA 2016: termini e modalità di presentazione Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il per l esonero della Comunicazione annuale dati IVA Categoria: IVA Sottocategoria: Dichiarazione Chi intende o chi è obbligato a presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma deve provvedervi a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 settembre 2016, in via esclusivamente telematica. La presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di Febbraio (presentazione fissata al ) consente l esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l eventuale IVA a debito, entro il 16 marzo Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto. Premessa Il Modello IVA 2016 per l anno d imposta 2015 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma della dichiarazione sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico Il Modello IVA 2016 è stato aggiornato con le novità introdotte dal c.d. D.lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U n. 288 in vigore dal 13 dicembre 2014). 1
2 Soggetti obbligati e soggetti esonerati Sono obbligati in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, tutti i contribuenti che nel corso del 2015 o degli anni precedenti abbiano presentato il modello di inizio attività (AA7 o AA9). Sono, altresì, obbligati a presentare la Dichiarazione IVA 2016 per il periodo 2015: Il curatore fallimentare e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel La Dichiarazione IVA va presentata relativamente a tutto il periodo d imposta. 2 Gli eredi del contribuente deceduto nel Le società beneficiarie in caso di scissione. 4 Le società incorporanti Gli agricoltori e gli esercenti attività di intrattenimento che avevano 5 optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari I contribuenti che si avvalgono del regime semplificato degli ex. minimi, 6 previsto dall art. 27, comma 3, D.L. 98/2011 Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti: i contribuenti che per l anno d imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. 2
3 In tal caso, l esonero NON si applica: qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata); se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331 del 1993); se siano state eseguite le rettifiche di cui all art. 19-bis2, Decreto IVA; se sono state registrate operazioni intracomunitarie; se siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l imposta è dovuta da parte del cessionario: compravendita di oro e di argento; compravendita di rottami e altro materiale di recupero; prestazioni di contratto di subappalto nell ambito del settore edile, ecc. i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni previsto dall articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98 (c.d. SUPER MINIMI); i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell art. 34, comma 6. Si tratta di agricoltori in regime di esonero, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del 2015 un volume di affari non superiore a euro, costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni, di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA, ai sensi dell art. 74, comma 6, che non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari. le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); L esonero riguarda il soggetto che NON esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985). 3
4 i soggetti passivi d imposta, residenti in altri stati membri dell Unione Europea, nell ipotesi di cui all art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 993, qualora abbiano effettuato nell anno d imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74 quinquies per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. Dichiarazione autonoma o unificata La dichiarazione IVA può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma. Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA si deve tener conto di quanto disposto: dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d imposta) possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO; dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito. La possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (quest anno entro il ), permette al contribuente di sottrarsi all ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al (ad esempio, la società di persone cessata il , senza messa in liquidazione); 4
5 società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73); curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma: i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78); i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio (quest anno entro il 29.02) al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio Possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: i soggetti che intendono: utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; i soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva. La dichiarazione in forma unificata comprende due distinte dichiarazioni: redditi, IVA. 5
6 La dichiarazione in forma unificata NON può comprendere: il Modello 770, ordinario e semplificato; la dichiarazione Irap. Possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA. In mancanza di uno dei suddetti requisiti si dovrà presentare obbligatoriamente la dichiarazione IVA in forma autonoma. Per le persone fisiche il periodo d imposta coincide sempre con l anno solare, come disposto dall art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986. Diversamente: per le società di persone, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni; per le società di capitali, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. Termini di presentazione I soggetti: obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma; che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio ( ), al fine di beneficiare dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). In caso di dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà: includere la dichiarazione redditi e la dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione unificata; inviare telematicamente la dichiarazione unificata entro il 30 settembre. Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica. 6
7 La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione, da parte dell Agenzia delle Entrate, dei dati trasmessi tramite procedure telematiche. La dichiarazione IVA: presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati si considera valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge; presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta. Dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza Si considerano omesse PRESENTAZIONE DICHIRAZIONE IVA 2016 (telematica) IN VIA AUTONOMA UNIFICATA IN UNICO DAL 01 FEBBRAIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016 DAL 01 MAGGIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016 Termini e modalità di versamento Il termine ultimo di versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale, risulta diverso a seconda che il contribuente presenti la dichiarazione IVA: in forma unificata o in forma autonoma. La modalità con la quale è possibile versare l IVA derivante dalla dichiarazione annuale, indipendentemente dalla modalità di presentazione utilizzata dal contribuente è unica, ed è il modello F24 (telematico). Si ricorda che il limite minimo di versamento/rimborso dell IVA è fissato dal D.P.R. n. 126/2003, nella misura pari a 10,33 ( 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). 7
8 Dichiarazione IVA in forma autonoma I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo. Dichiarazione IVA in forma unificata Anche in questo caso il termine di pagamento dell IVA a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 16 Marzo 2016 ed è parimenti possibile usufruire della rateizzazione. È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l applicazione dell interesse mensile dello 0,4%. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l IVA a debito, tassativamente, entro il 16 Marzo 2016, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l imposta a debito entro: il 16 marzo 2016 senza maggiorazioni; il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Soggetti che compilano DICHIARAZIONE IVA 2016 AUTONOMA OBBLIGATORIO VERSAMENTO IVA A DEBITO entro il VERSAMENTO IVA A DEBITO Soggetti che compilano DICHIARAZIONE IVA 2016 UNIFICATA entro il senza maggiorazioni VERSAMENTO IVA A DEBITO entro il termine di versamento delle imposte di Unico (maggiorazione 0,40% 8
9 Per il versamento dell IVA annuale deve essere utilizzato il codice tributo 6099, versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche qualora dalla dichiarazione annuale scaturisca un IVA a credito che il contribuente intende compensare con altri debiti tributari/contributivi. Dichiarazione IVA autonoma e unificata a confronto I vantaggi derivanti dalla presentazione della Dichiarazione IVA autonoma entro il prossino sono sostanzialmente: 1. evitare l obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evitare possibili sanzioni (quelle previste dall articolo 11 comma 1, lettera a), decreto legislativo 471/97, da 258 a euro) in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non veritieri; 2. anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad 5.000,00 (per quelli superiori a ,00 è necessaria l apposizione del visto di conformità in dichiarazione); 3. anticipare utilmente il momento di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito. Inoltre, in caso di errori nella dichiarazione annuale, è possibile ravvedersi entro il 30 settembre 2016 presentando una dichiarazione correttiva nei termini senza sanzioni. I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l eventuale IVA a debito, entro il 16 marzo Resta salva la possibilità di rateizzazione con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull importo di ogni rata successiva alla prima. Diversamente, per i soggetti che presentano la dichiarazione unificata è prevista la possibilità di corrispondere l eventuale l IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l applicazione dell interesse mensile dello 0,4%. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l IVA a debito, tassativamente, entro il 16 marzo 2016, salvo rateizzazione, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l imposta a debito entro: il 16 marzo 2016 senza maggiorazioni; il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione 9
10 unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Ulteriore aspetto negativo da tenere in considerazione presentando la dichiarazione annuale entro il è l'assorbimento del credito residuo del 2014 nella dichiarazione annuale del In particolare, il credito IVA del 2014 (su cui è già stato posto il visto di conformità) potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2015 all interno della quale il credito dell anno precedente sarà, per così dire, rigenerato andandosi a sommare al credito IVA maturato nel Riproduzione riservata - 10
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