SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE. relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato

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1 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato Obbligazioni Zero Coupon e Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso Obbligazioni a Tasso Fisso* Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali* Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up* Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down* Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Misto Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile Obbligazioni Inflation linked * con possibilità di rimborso anticipato a favore dell Emittente o dell obbligazionista Le Obbligazioni possono prevedere il rimborso amortising, salvo in caso di Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile (il Programma ) di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SPA Il presente supplemento al prospetto di base (il Supplemento al Prospetto di Base ) è relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato Obbligazioni Zero Coupon, e Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor, Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, Obbligazioni Inflation linked di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SPA (l' Emittente o la Banca ), depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ( CONSOB ) in data 5 giugno 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 5 giugno 2015, (il Prospetto di Base ). Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. - Sede Legale: Via Università, Parma - Telefono Capitale Sociale ,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, C.F. e P.I. n Codice ABI: Numero di iscrizione all Albo delle banche: Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'albo dei Gruppi Bancari soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

2 Il Supplemento al Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre Il Supplemento al Prospetto di Base è stato predisposto in conformità ed ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la Direttiva o la Direttiva Prospetti ), secondo quanto previsto dall articolo 94, comma 7 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (il TUF ). Il Supplemento al Prospetto di Base è stato predisposto al fine di, inter alia, (i) informare gli investitori della pubblicazione del supplemento al documento di registrazione dell'emittente depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre 2015 (il Supplemento al Documento di Registrazione ), (ii) informare gli investitori della pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata dell Emittente al 30 giugno 2015 e (iii) apportare le conseguenti necessarie modifiche al Prospetto di Base. L informativa completa sull Emittente e sull offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi i documenti inclusi mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione, come modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione), dal Supplemento al Prospetto di Base e, con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell ambito del Programma, delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi di ciascuna emissione. Si veda, inoltre, il Capitolo 2 Fattori di Rischio di cui alla Sezione VI, del Prospetto di Base, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base ed al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, come modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione per l esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari. L'adempimento dell obbligo di pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e il Documento di Registrazione nonché il Supplemento al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell Emittente in Via Università 1, Parma e presso il Servizio di Segreteria Generale in via Cavestro 3 Parma e presso tutte le filiali dell Emittente. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, il Supplemento al Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi di ciascuna emissione saranno consultabili sul sito web dell Emittente dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, del Supplemento al Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi della singola emissione saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base, Supplemento al Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, del Supplemento al Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. Ai sensi dell'art. 95-bis, secondo comma, del TUF gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base, hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del suddetto Supplemento al Prospetto di Base, di revocare la loro accettazione sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari.

3 Al momento della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base sono in corso le seguenti offerte: Obbligazione a Tasso Fisso Step Up: Codice ISIN IT Emissione n.871^ Obbligazione a Tasso Fisso Step Up: Codice ISIN IT Emissione n.872^ Obbligazione a Tasso Fisso: Codice ISIN IT Emissione n.873^ Obbligazione a Tasso Fisso: Codice ISIN IT Emissione n.874^

4 INDICE PERSONE RESPONSABILI... 5 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ... 5 MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE... 6 PARTE 1 - MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE... 8 PARTE 2 - MODIFICHE ALLA SEZIONE III: NOTA DI SINTESI PARTE 3 - MODIFICHE ALLA SEZIONE V: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PARTE 4 MODIFICHE ALLA SEZIONE VI: NOTA INFORMATIVA PARTE 5 - MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE PARTE 6 - MODIFICHE AL GLOSSARIO... 34

5 PERSONE RESPONSABILI Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con sede sociale in Via Università 1, Parma, si assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Supplemento al Prospetto di Base. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con sede sociale in Via Università 1, Parma, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Supplemento al Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 5

6 MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE Il Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre 2015, ai sensi dell articolo 94, comma 7 del TUF, è stato redatto al fine di, inter alia, (i) informare gli investitori della pubblicazione del Supplemento al Documento di Registrazione dell'emittente depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre 2015, (ii) informare gli investitori della pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata dell Emittente al 30 giugno 2015 e (iii) apportare le conseguenti necessarie modifiche al Prospetto di Base. Ogni riferimento al "Prospetto di Base" nel Prospetto di Base nonché nelle relative Condizioni Definitive, deve intendersi, salvo ove diversamente indicato, come un riferimento al Prospetto di Base come integrato e/o modificato dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre Il Prospetto di Base viene modificato ed integrato nei modi indicati nel Supplemento al Prospetto di Base. Le parti non modificate e in quanto tali non riprodotte nel Supplemento al Prospetto di Base sono indicate con la dicitura [omissis]. Ogni riferimento nel Prospetto di Base alla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi o alla Direttiva 2014/59/UE o alla BRRD (di seguito la BRRD) deve intendersi come riferito alla BRRD come recepita dal Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 181 che apporta le modifiche al Testo Unico della Finanza e al Testo Unico Bancario in attuazione della BRRD (i Decreti BRRD ). Ogni riferimento nel Prospetto di Base al Rischio connesso all utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi deve intendersi sostituito dal Rischio connesso all utilizzo del bail-in. In particolare, la copertina del Prospetto di Base deve intendersi modificata secondo quanto previsto nella Parte 1 del Supplemento al Prospetto di Base ( Parte 1 - Modifiche alla copertina del Prospetto di Base ). La Sezione III "Nota di Sintesi" contenuta nel Prospetto di Base deve intendersi modificata secondo quanto previsto alla Parte 2 del Supplemento al Prospetto di Base ("Parte 2 - Modifiche alla Sezione III: Nota di Sintesi"). La Sezione V "Documento di Registrazione" contenuta nel Prospetto di Base deve intendersi modificata secondo quanto previsto alla Parte 3 del Supplemento al Prospetto di Base ("Parte 3 - Modifiche alla Sezione V: Documento di Registrazione"). La Sezione VI Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base deve intendersi modificata secondo quanto previsto alla Parte 4 del Supplemento al Prospetto di Base ( Parte 4 Modifiche alla Sezione VI: Nota Informativa ). La copertina del "Modello delle Condizioni Definitive" contenuta nel Prospetto di Base, deve intendersi modificata secondo quanto previsto nella Parte 5 del Supplemento al Prospetto di Base ("Parte 5 Modifiche alla copertina del modello di Condizioni Definitive"). Il Glossario contenuto nel Prospetto di Base deve intendersi modificato secondo quanto previsto alla Parte 6 del Supplemento al Prospetto di Base ( Parte 6 - Modifiche al Glossario ). Ai sensi dell'art. 95-bis, secondo comma, del TUF gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base, hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del suddetto Supplemento al Prospetto di Base, di revocare la loro accettazione sempre che 6

7 i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari. Al momento della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base sono in corso le seguenti offerte: Obbligazione a Tasso Fisso Step Up: Codice ISIN IT Emissione n.871^ Obbligazione a Tasso Fisso Step Up: Codice ISIN IT Emissione n.872^ Obbligazione a Tasso Fisso: Codice ISIN IT Emissione n.873^ Obbligazione a Tasso Fisso: Codice ISIN IT Emissione n.874^ 7

8 PARTE 1 - MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE La copertina del Prospetto di Base deve intendersi integralmente sostituita dalla seguente: PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato Obbligazioni Zero Coupon e Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso Obbligazioni a Tasso Fisso* Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali* Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up* Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down* Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Misto Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile Obbligazioni Inflation linked *con possibilità di rimborso anticipato a favore dell Emittente o dell obbligazionista Le Obbligazioni possono prevedere il rimborso amortising, salvo in caso di Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. - Sede Legale: Via Università, Parma - Telefono Capitale Sociale ,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, C.F. e P.I. n Codice ABI: Numero di iscrizione all Albo delle banche: Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'albo dei Gruppi Bancari soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A. 8

9 (il Programma ) di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SPA Le Obbligazioni Inflation Linked sono caratterizzate da una specifica rischiosità, che necessità di un adeguata valutazione da parte dell investitore. E quindi necessario che il potenziale investitore sottoscriva tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il livello di esposizione al rischio ad esse connessi, attraverso la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e l assistenza dell intermediario. Si segnala che l investimento in tali Obbligazioni non è adatto alla generalità degli investitori in quanto strumenti finanziari complessi; pertanto prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, ai sensi della normativa vigente, l intermediario dovrà verificare se l investimento è appropriato per l investitore. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l intermediario dovrà inoltre valutare se l investimento è adeguato per l investitore considerata anche la sua situazione finanziaria e gli obiettivi dell investimento, oltre alla valutazione del relativo livello di conoscenza ed esperienza. Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 5 giugno 2015 e successivamente modificato dal supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre 2015, (il Supplemento al Prospetto di Base ). Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, in cui si devono ritenere ricompresi i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (l Emittente o la Banca ) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva Prospetti o la Direttiva ), nonché dell articolo 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE, (il Regolamento CE ) ed al Regolamento CONSOB n del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Il Documento di Registrazione relativo a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 5 giugno 2015, come modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre 2015, è incluso mediante riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base (il Documento di Registrazione ). L informativa completa sull Emittente e sull offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi i documenti inclusi mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione), del Supplemento al Prospetto di Base e, con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell ambito del Programma, delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi di ciascuna emissione. 9

10 Si veda, inoltre, il Capitolo 2 Fattori di Rischio di cui alla Sezione VI, del Prospetto di Base ed al Capitolo 3 del Documento di Registrazione per l esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari. L adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell Emittente in Via Università 1, Parma e presso il Servizio di Segreteria Generale in via Cavestro 3 Parma e presso tutte le filiali dell Emittente. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi di ciascuna emissione saranno consultabili sul sito web dell Emittente dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi della singola emissione saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. 10

11 PARTE 2 - MODIFICHE ALLA SEZIONE III: NOTA DI SINTESI La Sezione III Nota di Sintesi viene modificata come segue Il Paragrafo Descrizione delle tendenze riguardanti l Emittente e i settori in cui opera incluso nella Sezione B, Elemento B.4b, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: B.4b Descrizione delle tendenze note riguardanti l Emittente e i settori in cui opera L Emittente attesta che non si hanno informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso. Il Paragrafo Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluso nella Sezione B, Elemento B.10, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati Si segnala che la società di revisione, Reconta Ernst & Young S.p.A., ha svolto l incarico di revisione legale dei bilanci consolidati ed individuali dell Emittente al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013, esprimendo, con le proprie relazioni rispettivamente in data 31 marzo 2015 e 28 marzo 2014, giudizi senza rilievi sul bilancio individuale dell Emittente ed il bilancio consolidato del Gruppo relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e La società di revisione, Reconta Ernst & Young S.p.A., ha svolto, inoltre, la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato (il Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato ) per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2015 e al 30 giugno Il Paragrafo Informazioni finanziarie fondamentali incluso nella Sezione B, Elemento B.12, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: B.12 Informazioni finanziarie fondamentali Si riporta di seguito la tabella contenente i principali indicatori economico finanziari consolidati relativi al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, ricavabili dalla Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2015 e dai bilanci consolidati del Gruppo relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e Il bilancio dell Emittente relativo al 31 dicembre 2014 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo Il bilancio consolidato del Gruppo relativo al 31 dicembre 2014 è stato approvato dall Assemblea dei soci della Banca tenutasi in data 29 aprile Tabella 1: Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali consolidati Fondi Propri e coefficienti di solvibilità * Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 CET 1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali e al lordo degli

12 elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio Filtri prudenziali del CET1 (+/-) Elementi da dedurre dal CET Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio Elementi da dedurre dall AT Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'at1 per effetto di disposizioni transitorie Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) Totale Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1) Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali e al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio Filtri prudenziali del T2 (+/-) Elementi da dedurre dal T

13 Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie Totale capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) Totale fondi propri Attività di rischio Ponderate Di cui per il rischio di credito di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito COEFFICIENTI DI CAPITALE Common Equity Tier 1 Ratio** 11,0% 11,2% 10,4% Tier 1 Ratio 11,0% 11,2% 10,9% Total Capital Ratio** 13,3% 13,5% 13,4% * dati 2013 calcolati ai sensi di Basilea 2, il CET1 è da intendersi come Core Tier1 ** le soglie minime previste dalla normativa sono pari: (i) con riferimento al Common Equity Tier al 7%; (ii) con riferimento al Tieri 1 Ratio al 8,5%; e (iii) con riferimento al Total Capital Ratio al 10,5%. Tali soglie sono già comprensive del cosiddetto capital conservation buffer, pari al 2,5% rispetto alle soglie minime previste dalla normativa. I dati al 31 dicembre 2014 non sono confrontabili con quelli al 31 dicembre 2013 in quanto la normativa di riferimento ha subito un radicale cambiamento così come meglio specificato nella Parte F. Tabella 2 Principali indicatori di rischiosità creditizia Indicatori di rischiosit à creditizia( 1) Dati di sistem a grandi banche al (2) Dati di sistem a grandi banche al (2) Dati di sistem a grandi banche al (2) Variazi one Indicat ori Caripar ma Variazi one Indicat ori Caripar ma

14 Crediti deteriorati lordi/credit i lordi verso clientela 13,1% 16,9 12,4% 15,8% 0,7 10% 13,7% 2,4 Crediti deteriorati netti/credit i netti verso 8,4% n.d. 8,0% 10,8% (3) 0,4 6,3% 10,0% (3) 1,7 clientela Sofferenze lorde/credi ti lordi verso la clientela Sofferenze nette/credi ti netti verso la clientela Rapporto di copertura crediti deteriorati Rapporto di copertura delle sofferenze Sofferenze nette/patri monio totale di vigilanza Sofferenze nette / Patrimonio netto Costo del credito 7,0% 9,0 6,5% 8,3% 0,5 5,5% 6,9% 1,0 3,1% n.d. 2,9% 4,5%(3) 0,2 2,5% 4,0%(3) 0,4 39,8% 41,7 39,0% 40,8% 0,8 40,1% 37,3% -1,1 57,8% 57,4 57,6% 56,9% 0,2 56,3% 55,0% 1,3 36,4% n.d. 34,1% n.d. 2,3 29,4% n.d. 4,7 24% n.d. 22,9% n.d. 1,1 20,0% n.d. 2,9 0,5% n.d. 1,2% n.d. -0,7 1,4% n.d. -0,2 (1) Gli indici sono costruiti sulla base dei dati patrimoniali ed economici riesposti nei prospetti contabili riclassificati di cui alle pagine 25 e 34 del bilancio consolidato del Gruppo. (2) Fonte: rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d Italia 14

15 n 2 di novembre 2015, tavola 4.1 pag. 37, n 1 di aprile 2015, tavola 3.1 pag. 21 e n 1 del maggio 2014, tavola 3.1 pag. 26. (3) I dati sono tratti dall Appendice alla relazione annuale della Banca d Italia 2014, riferita all intero sistema bancario italiano. I dati al 2014, sono dati provvisori. Al 31 dicembre 2014, l incidenza dello stock dei crediti deteriorati netti sul totale crediti a fine esercizio è pari al 8,0% rispetto al 6,3% del 2013, con un livello di copertura pari a 39,0%. Il livello di copertura delle sofferenze nette è in crescita a 57,6% (+1,3%) a fronte di un aumento dell incidenza sugli impieghi totali che raggiunge il 2,9% (+0,4%). Al 30 giugno 2015, l incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale dei crediti verso la clientela, è pari a 8,4%, mentre l incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti verso la clientela, è pari al 13%, con un trend di crescita più spiccato per le categorie sofferenze ed inadempienze probabili, in presenza di una riduzione significativa della categoria dei crediti scaduti/sconfinanti. Il tasso di copertura complessivo dei crediti deteriorati, al 30 giugno 2015, si presenta in crescita al 39,8% (39,0% al 31 dicembre 2014) nonostante il crescente peso della componente ipotecaria del Portafoglio. Il rapporto di copertura delle sofferenze, al 30 giugno 2015, risulta pari a 57,8% (+0,2%). Tabella 3 Grandi rischi Voce (in migliaia di Euro) Variazione Impieghi ponderati grandi rischi / Impieghi Netti Ammontare nominale complessivo Ammontare ponderato complessivo 4,2% 0,9% 3, Numero grandi rischi Tabella 4 Indicatori di liquidità Indicatore di liquidità Variazione Variazione Loan Deposit Ratio Liquidity Coverage Ratio to n.d. 100,3% n.d. 99,4% 0,9 123% 137,6% -14,6 n.d. - Net Stable n.d. 126% n.d. n.d. - Funding Ratio *Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è determinato rapportando l ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta con il valore degli impieghi da 15

16 finanziare. La sua calibrazione è stata effettuata dalla controllante Crédit Agricole S.A. Tabella 5: Principali dati di conto economico consolidato Voce (in migliaia di Euro) Variazione % Variazione % Margine di interesse Margine di intermediazion e Risultato netto della gestione finanziaria ,7% , ,1% , ,6% ,7 Oneri operativi ,0% ,6 Utile netto di periodo Utile di periodo di pertinenza di terzi Utile netto di periodo della Capogruppo ,6% , ,9% , ,3% ,5 Tabella 6: Principali dati di stato patrimoniale Voce (in migliaia di Euro) Variazione % Variazione % Raccolta da clientela Raccolta indiretta da clientela Crediti verso clientela , , , , ,4 Posizione interbancaria , ,1 netta 1 1 Si noti che la voce Posizione interbancaria netta è denominata nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014 e nel Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno Debiti verso banche netti. 16

17 Attività finanziarie Passività finanziarie di negoziazione Massa Amministrata Titoli in circolazione , , , , , , , ,6 Totale attivo , ,1 Capitale Sociale Patrimonio netto contabile ,7 Tabella 7: Esposizione sui titoli di debito di Governi centrali e/o enti governativi (in migliaia di Euro) Emittente Rating S&P Valore nominale Valore di Bilancio Riserva di valutazione FVTPL (Fair Value Through Profit or Loss) Titoli di Stato Italiano Titoli di Stato Argentini Titoli di Stato Italiano Titoli di Stato Argentini AFS (Availablefor-sale financial assets) Titoli di Stato Italiano Repubblica Italiana Repubblica Argentina Repubblica Italiana Repubblica Argentina Repubblica Italiana BBB CCC BBB CCC BBB Titoli di Stato Repubblica CCC

18 Argentini Argentina Titoli di Stato Italiano Titoli di Stato Argentini Repubblica Italiana Repubblica Argentina BBB CCC Titoli di Stato Francesi L Emittente attesta che: non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive del Gruppo dalla data dell'ultimo bilancio consolidato, relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, sottoposto a revisione legale e pubblicato; - non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo dalla chiusura del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2015 per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali sottoposte a revisione limitata. Il Paragrafo Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità incluso nella Sezione B, Elemento B.13 deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: B.13 Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità Non si sono verificati fatti recenti relativi all Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità Il Paragrafo Rating attribuito all Emittente incluso nella Sezione B, Elemento B.17 deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: B.17 Rating attribuito all Emittente I giudizi di rating assegnati all Emittente da parte delle principali Agenzie internazionali sono i seguenti: Agenzia di Lungo Breve Data ultimo Outlook rating termine termine aggiornamento Moody s A3 Prime-2 Stabile 22 giugno 2015 Si segnala che in seguito alla richiesta dell Emittente di cancellazione del rating, il 9 luglio 2015 Standard & Poor s, ha confermato il rating dell Emittente a BBB-, il più alto del sistema bancario italiano e lo ha cancellato. Alla data del Supplemento al Prospetto di Base l Emittente non ha intenzione di richiedere il giudizio di rating ad altra agenzia. Il Paragrafo Fattori di rischio relativi all Emittente incluso nella Sezione D, Elemento D.2, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: 18

19 D.2 Fattori di rischio relativi all Emittente [omissis] Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico: l andamento dell Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell economia delle aree geografiche in cui l Emittente opera. [omissis] Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito: si segnala che al 30 giugno 2015, lo stock di crediti deteriorati del Gruppo, al lordo delle rettifiche di valore, ha registrato un incremento del 3,99%, con una differenza di 196 milioni rispetto alla chiusura del precedente esercizio, in sensibile ridimensionamento rispetto al trend di incremento registratosi nel primo semestre La Banca ha tuttavia perseguito il miglioramento della qualità del credito attraverso il monitoraggio continuo del portafoglio, valutando il rispetto della strategia di rischio concordata con un attenzione particolare verso i maggiori rischi assunti. [omissis] Rischio connesso all evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie A novembre 2014 è entrato in funzione il sistema unico europeo di vigilanza bancaria (Single Supervisory Mechanism = SSM). Con questo meccanismo la Banca Centrale Europea (BCE) si assume il compito di vigilanza su 130 grandi banche sistemiche dell'eurozona. Il Gruppo ricade sotto la vigilanza della BCE. Occorrerà appurare quali saranno i potenziali effetti dell'introduzione dell'ssm sul Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole. L Emittente è inoltre soggetto ad un articolata e stringente regolamentazione, nonché all attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l Emittente è soggetta a specifiche normative, in tema, tra l altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. In tale contesto, a partire dall 1 gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell introduzione di policy e di regole quantitative per l attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. In particolare, per quanto concerne l innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli Accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un common equity tier one ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il 19

20 rischio, un tier capital ratio pari almeno al 8,5% e un total capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. capital conservation buffer, vale a dire un cuscinetto di ulteriore capitalizzazione obbligatoria). Si segnala inoltre che la BCE ha avviato la revisione della valutazione sugli istituti di credito europei più significativi per lo SREP 2015; in tale contesto la BCE ha inviato una bozza di comunicazione alla controllante Crédit Agricole S.A. che riporta anche i livelli di Fondi Propri previsti per Cariparma, i quali alla data del Supplemento al Documento di Registrazione risultano rispettati. Per quanto concerne la liquidità, gli Accordi di Basilea III prevedono, tra l altro, l introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o LCR ), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o NSFR ) con orizzonte temporale pari a un anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013; - per l indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, introduce a partire dal 1 gennaio 2015, un indicatore minimo di leva finanziaria (leverage ratio) pari ad almeno il 3% del totale attività con l obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Nonostante l evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell Emittente potrebbero essere significativi. Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della la Direttiva 2014/59/UE (la Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD) del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le Autorità ) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell ente, riducendo al minimo l impatto del dissesto sull economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purchè nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, 20

21 ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro ,00 (c.d. bail-in ). Pertanto, con l applicazione dello strumento del bail-in, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in per le quali è stata prevista l applicazione a partire dal 1 gennaio Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Al riguardo si rinvia al Rischio connesso all utilizzo del bail-in inserito nell Elemento D.3 del relativo Prospetto di Base. Da ultimo si segnala che l implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e l istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n.806/2014 del 15 luglio 2014), potrà comportare un impatto sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impone l obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. La Banca ha contabilizzato un accantonamento straordinario, pari a 7,1 milioni, per il Fondo Unico di Risoluzione Bancaria (istituito nell ambito delle nuove normative europee in tema di crisi bancarie, volte a garantire un supporto finanziario qualora si debba procedere alla ristrutturazione di un istituto di credito senza pesare sui contribuenti). In relazione all accantonamento al Fondo Unico di Risoluzione Bancaria, si è valutato che l assenza di recepimento nell ordinamento nazionale di quanto disposto dalla Direttiva e dal Regolamento Delegato UE 2015/63 del 21 ottobre 2014 (applicabile dal 1 gennaio 2015), non sia un elemento sostanziale ai fini di considerare l obbligazione legale come già insorta nel primo semestre L accantonamento è stato pertanto stimato sulla base delle informazioni e degli elementi attualmente disponibili, rimanendo alcune incertezze nell ambito del processo di recepimento nella normativa nazionale. Sebbene l Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell Emittente. Il Paragrafo Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni incluso nella Sezione D, Elemento D.3, viene modificato come segue: Il rischio denominato Rischio connesso all utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: D.3 Fattori di rischio (A) Rischi comuni relativi a tutte le Obbligazioni 21

22 relativi alle Obbligazioni Rischio connesso all utilizzo del bail-in : In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD ) attuativi della BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. resolution Authorities, di seguito le Autorità ) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell ente, riducendo al minimo l impatto del dissesto sull economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l applicazione a partire dal 1 gennaio Peraltro, le disposizioni in materia di bail in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del bail-in ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l applicazione del bail-in, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell applicazione dello strumento del bail-in, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l ordine indicato: - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; 22

23 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) Nell ambito delle restanti passività, il bail in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l importo di ) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti nonché, successivamente al 1 gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l importo di Non rientrano, invece, nelle restanti passività e restano pertanto escluse dall ambito di applicazione del bail-in alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a (c.d. depositi protetti ) e le passività garantite definite dall art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto, comprendenti, ai sensi dell art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. [omissis] 23

24 PARTE 3 - MODIFICHE ALLA SEZIONE V: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE La Sezione V Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituita dalla seguente: La presente Sezione include mediante riferimento, ai sensi dell art. 11 della Direttiva Prospetti, le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull Emittente, depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 5 giugno 2015, come modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 10 dicembre Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell Emittente, in Via Università Parma, presso il Servizio Segreteria Generale, in via Cavestro 3, Parma, e presso tutte le filiali dell Emittente. Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul sito web dell Emittente Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive 24

25 PARTE 4 MODIFICHE ALLA SEZIONE VI: NOTA INFORMATIVA La Sezione VI Nota Informativa viene modificata come segue Taluni dei rischi descritti nel Paragrafo 2.2, nel Capitolo 2 del Prospetto di Base vengono modificati come segue: FATTORI DI RISCHIO - Il rischio denominato Rischio connesso all utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: 2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI (A) RISCHI COMUNI RELATIVI A TUTTE LE OBBLIGAZIONI [omissis] 1. Rischio connesso all utilizzo del bail in In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD ) attuativi della BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. resolution Authorities, di seguito le Autorità ) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell ente, riducendo al minimo l impatto del dissesto sull economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l applicazione a partire dal 1 gennaio Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del bail-in ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l applicazione del bail-in, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell applicazione dello strumento del bail-in, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l ordine indicato: 25

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