COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

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1 COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI OGGETTO La comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale deve essere compilata dai sostituti d imposta che nel corso del 2014 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, del TUIR. Il modello 2015 contiene alcune importanti novità. Parte A: - casella 10 Casi di esclusione dalla precompilata Parte B: - È stata data maggiore evidenza alle tipologie di reddito prevedendo i nuovi punti 1, 3, 4 e 5. - Punti da 51 a 58 - Acconti 2014 coniuge. - Punti da 65 a 68 Crediti non rimborsati coniuge. - Punti da 71 a 82 - Oneri detraibili. - È stata inserita la sezione dedicata alle detrazioni e crediti che accoglie alcuni campi prima presenti nella sezione altri dati. - È stata inserita la sezione dedicata alla previdenza complementare che accoglie alcuni campi prima presenti nella sezione altri dati. - È stata inserita la sezione dedicata agli oneri deducibili che accoglie alcuni campi prima presenti nella sezione altri dati. - Nella sezione altri dati è stato inserito il punto 175 per l indicazione dei redditi dei frontalieri. - Nella sezione dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta è stata inserita una parte per l indicazione dei dati relativi ai redditi per lavori socialmente utili. - Nella sezione relativa ai conguagli sono state inserite due parti per l indicazione dei dati inerenti alle somme erogate per l incremento della produttività e i lavori socialmente utili. Sostituti d imposta che nel corso del 2014 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, del TUIR. I dati da indicare nel presente quadro riguardano: - i redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, del TUIR; - i dati previdenziali e assistenziali; - i dati relativi all assistenza fiscale prestata. Ad eccezione di alcune informazioni presenti solo nella comunicazione, i dati da indicare sono essenzialmente gli stessi già riportati nella Certificazione Unica 2015 o nel Modello CUD COME SI COMPILA Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l assistenza fiscale e sono così suddivise: PARTE A: dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; PARTE B: dati fiscali; PARTE C: dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi; PARTE D: dati relativi all assistenza fiscale prestata nel 2015, per il periodo d imposta DICHIARAZIONI FISCALI

2 CASI PRATICI Parte B della comunicazione dati lavoro dipendente - compilazione del punto 6. Calcolo rate addizionale regionale da conguaglio. Compilazione del punto Detrazioni per carichi di famiglia. Compilazione della sezione oneri detraibili. Compilazione del punto Contributi previdenza complementare. Compensi erogati a un soggetto non residente per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. Reddito agevolato lavoratori socialmente utili. Compilazione punti 422 e Calcolo percentuale tempo parziale. Compilazione punto Calcolo percentuale della riduzione spettante per le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 destinate alla previdenza complementare. Compilazione punto Altre indennità maturate al 31 dicembre TFR erogato agli eredi del lavoratore. CASI PARTICOLARI Più certificazioni rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d imposta ad uno stesso percipiente. Quote di TFR provenienti da più de cuius. Più comunicazioni relative ad uno stesso percipiente. Decesso del sostituito. Pensioni di reversibilità. Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. NOVITÀ Nella Parte A destinata ad accogliere i dati relativi al percipiente sono state apportate alcune novità: è stata introdotta la casella 10 - Casi di esclusione dalla precompilata per l indicazione dei redditi che non potranno essere inclusi nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dall Agenzia delle entrate entro il 15 aprile (art. 1 D.Lgs. n. 175/2014). Nella Parte B destinata ad accogliere i dati di rilevanza fiscale sono state apportate alcune novità. In particolare: nella sezione Redditi è stato modificato il punto 1 e sono stati introdotti i punti 3, 4 e 5 per meglio evidenziare le tipologie di reddito oggetto della comunicazione; sono state introdotte le sezioni Acconti 2014 coniuge (punti da 51 a 58) e Crediti non rimborsati coniuge (punti da 65 a 58) che permettono di dettagliare le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione dei redditi; è stata inserita una sezione dedicata agli Oneri detraibili (punti da 71 a 82) per l indicazione dettagliata della tipologia di oneri detraibili di cui ha beneficiato il sostituito; sono state inserite le sezioni Detrazioni e crediti, Previdenza complementare e Oneri deducibili con campi che nella versione 770/2014 erano presenti nella sezione Altri dati ; nella sezione Altri Dati è stato inserito: il punto 175 per l indicazione dei redditi dei frontalieri; nella sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta sono stati inseriti i punti da 241 a 246 per l inserimento dei dati relativi ai Lavori socialmente utili; nella sezione Dati relativi ai conguagli sono stati inseriti i punti da 323 a 327 e i punti da 328 a 333 che accolgono rispettivamente i dati relativi alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro e quelli relativi ai Lavori socialmente utili. SOGGETTI INTERESSATI Il quadro comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale deve essere compilato dai sostituti d imposta che nel corso del 2014 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, del TUIR e sui quali sono state operate le ritenute d acconto ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/ DICHIARAZIONI FISCALI

3 Compensi di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti Con la circolare n. 105 del 12 dicembre 2001 è stato chiarito che, per le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o in relazione a collaborazioni, l assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non sussiste solo quando gli incarichi ricoperti rientrano nei compiti istituzionali della professione. Ciò in quanto i relativi proventi sono riconducibili all attività professionale. OGGETTO Nel quadro in argomento devono essere indicati, essenzialmente, gli stessi dati riportati nella Certificazione Unica Qualora nel corso del 2014 sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima che fosse disponibile lo schema di Certificazione Unica 2015, i dati possono essere desunti dal modello di certificazione CUD 2014 rilasciato al lavoratore. STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione è suddivisa in 4 parti: Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme. Parte B - Dati fiscali in cui devono essere riportate le informazioni relative a: dati per l eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da utilizzare per riportare: - redditi; - ritenute operate; - acconti 2014 relativi al dichiarante e al coniuge; - assistenza fiscale sospesa; - crediti non rimborsati relativi al dichiarante e al coniuge - oneri detraibili - detrazioni e crediti - previdenza complementare - oneri deducibili; altri dati; somme erogate per l incremento della produttività del lavoro; redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta; compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata; dati relativi ai conguagli trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata; annotazioni; dati relativi al coniuge e ai familiari a carico. Parte C - Dati previdenziali e assistenziali, suddivisa nei seguenti riquadri: dati previdenziali ed assistenziali INPS suddiviso in ulteriori tre sezioni: - sezione 1 - lavoratori subordinati; - sezione 2 - collaborazioni coordinate e continuative; - sezione 3 - INPS gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP); dati assicurativi INAIL. Parte D - Assistenza fiscale prestata nel 2014 divisa nei seguenti riquadri: assistenza 2014; rettifiche; conguagli non effettuati o non completati; dati del CAF o professionista abilitato. DICHIARAZIONI FISCALI

4 COME SI COMPILA Per ogni percipiente deve essere compilata un unica comunicazione. Ogni comunicazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo da indicare nell apposito spazio posto in alto a sinistra del quadro e deve riportate il codice fiscale del soggetto dichiarante nell apposito spazio posto in alto a destra del modello. Qualora per ragioni di compilazione, i righi o i campi presenti nella comunicazione non risultassero sufficienti a contenere tutti i dati riferiti allo stesso percipiente, occorre utilizzare una seconda comunicazione che riporti nuovamente tutti i dati anagrafici e presenti lo stesso numero progressivo. Tale esigenza si può presentare nei casi di seguito elencati: Redditi corrisposti da più soggetti Nell ipotesi in cui il percipiente abbia richiesto al proprio sostituto di conguagliare anche i redditi corrisposti da altri soggetti, il sostituto deve specificare nel riquadro «Dati relativi ai conguagli» della Parte B i dati relativi ai redditi erogati dagli altri soggetti nei punti 301, 302, 303 e 304 e qualora questi non siano sufficienti è necessario procedere alla compilazione di righi distinti. Più certificazioni rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d imposta allo stesso percipiente Redditi corrisposti da uno stesso sostituto e conguagliati da un soggetto dichiarante diverso I dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all ultima Certificazione Unica rilasciata, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari. Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1,3, 4 e 5 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 305 a 3220 della parte B della Comunicazione (Dati relativi ai conguagli) al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto Emolumenti arretrati relativi a più periodi d imposta TFR e altre indennità e prestazioni in forma di capitale Erogazione all erede Redditi prodotti all estero Presenza di più erogazioni in forma di capitale Qualora i compensi arretrati soggetti a tassazione separata si siano formati in diversi periodi d imposta precedenti devono essere utilizzati più punti, indicando al punto 271 della parte B il differente anno di riferimento. Il sostituto d imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui abbia erogato nell anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione. Il sostituto d imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui abbia erogato all erede somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all erede in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione. Qualora sia necessario indicare più periodi ovvero i redditi siano stati prodotti in più Stati. In caso di erogazione nell anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d imposta con diversa aliquota è necessario compilare più volte i campi interessati (punti da 224 a 232) per indicare le diverse erogazioni. 42 DICHIARAZIONI FISCALI

5 Presenza di più tipologie di erogazioni In presenza di più erogazioni effettuate nel corso dell anno assoggettate ad aliquote differenti, o sulla base di un diverso criterio di calcolo della base imponibile il sostituto deve procedere all esposizione dei dati concernenti ogni tipologia di erogazione, utilizzando più volte i diversi punti interessati e compilando più comunicazioni. Le modalità di compilazione dei singoli punti nei predetti casi sono precisate e commentate più avanti. REDDITI CORRISPOSTI DA ALTRI SOGGETTI E NON CONGUAGLIATI In presenza di più rapporti di lavoro, qualora il dipendente non abbia provveduto alla richiesta di conguaglio complessivo, mediante consegna della Certificazione Unica (o del CUD) entro il 12 gennaio dell anno successivo al datore di lavoro che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno, la comunicazione deve essere compilata da ciascun sostituto interessato in base ai dati di propria competenza, senza tenere conto degli altri rapporti. In questo caso, infatti, tali redditi sono conguagliati dal soggetto che li ha erogati e non dal datore di lavoro principale del percipiente. Di conseguenza, i soggetti terzi sono tenuti ad effettuare i conguagli alla data di cessazione del rapporto e a consegnare al percipiente la Certificazione Unica (o il CUD 2014) relativo ai redditi erogati entro dodici giorni dalla richiesta dell interessato. OPERAZIONI STRAORDINARIE In caso di operazioni straordinarie, possono avverarsi le seguenti ipotesi: passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di un unica certificazione contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d imposta e la compilazione dei punti 301, 302, 303 e 304 (redditi erogati da altri soggetti); interruzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l una, i redditi erogati fino all interruzione del rapporto nonché il TFR liquidato, l altra i redditi erogati successivamente all evento, salva l applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà prevista dall art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituito nell intero periodo d imposta. Nell adempiere gli obblighi dichiarativi è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione: l estinzione del sostituto d imposta; la sopravvivenza del sostituto d imposta iniziale. Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d imposta In questi casi è necessario distinguere se a seguito di un operazione straordinaria, l attività del sostituto d imposta estinto prosegua con un altro soggetto o cessi definitivamente. A) Senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto L ipotesi in questione può ricorrere nei casi di: - liquidazione; - fallimento; - liquidazione coatta amministrativa. Nelle predette situazioni, la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare: - nel frontespizio del modello, nel riquadro dati relativi al sostituto e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d imposta estinto e il suo codice fiscale; - il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. DICHIARAZIONI FISCALI

6 Le stesse modalità di compilazione ora descritte devono essere seguite anche per i compensi direttamente erogati dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore evidenziando tali redditi nei punti 301, 302, 303 e 304 presenti nella sezione «Dati relativi ai conguagli» della Parte B. B) Con prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto L ipotesi in questione può ricorrere nei casi di: - fusione (anche per incorporazione); - scissione totale; - scioglimento di una società personale e prosecuzione dell attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci; - cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali; - trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche. In questi casi, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta comprensiva dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto estinto ha operato. Se le citate operazioni straordinarie, con estinzione del precedente soggetto, sono avvenute nel corso del 2014 o del 2015 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2015 Semplificato, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all invio: delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati; delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; dei dati riassuntivi di cui al prospetto SS; dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST, SV e SX se presentati; se presenti, dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all articolo 25 del D.L. n. 78/2010 di cui al prospetto SY. Qualora più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione: - del prospetto SS dei dati riassuntivi; - del prospetto ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto; - del prospetto SY dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all art. 25 del D.L. n. 78/2010; - delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso; - delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie. Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati. In questi casi, per la corretta compilazione della comunicazione dati lavoro dipendente, occorre distinguere ulteriormente in base al soggetto che ha posto in essere le operazioni di conguaglio. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO EFFETTUATE DAL SOGGETTO ESTINTO Qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto estinto, il dichiarante (soggetto che succede a quello estinto) dovrà trasmettere un unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, quello del soggetto estinto nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. Tale modalità di compilazione trova applicazione: quando il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non può presentare il Mod. 770/2015 Semplificato a causa dell avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l estinzione; quando il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estinto per effetto dell operazione straordinaria intervenuta. 44 DICHIARAZIONI FISCALI

7 OPERAZIONI DI CONGUAGLIO EFFETTUATE DAL SOGGETTO DICHIARANTE Se le operazioni di conguaglio sono effettuate dal dichiarante (soggetto che succede a quello estinto) questi deve predisporre un unica comunicazione per ciascun percipiente avendo cura di indicare: il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale ; le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto d imposta nei punti da 301 a 322. Dipendente riassunto (nel corso dello stesso periodo d imposta) dal sostituto subentrante La compilazione della comunicazione deve essere eseguita in modo analogo a quanto prima descritto qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all estinzione del sostituto d imposta e successivamente il dipendente sia riassunto (nel corso dello stesso periodo d imposta) dal sostituto subentrante. Quest ultimo, infatti, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente nel corso del periodo d imposta e non deve evidenziare il codice fiscale dell estinto nell apposito rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. Nelle suddette ipotesi dovranno altresì essere compilati: più prospetti ST e SV per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti ST e SV, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi all estinto dovrà indicare, nei righi ST1 e SV1: - al punto 1 Codice fiscale del sostituto d imposta, il codice fiscale del soggetto estinto; - al punto 2 Eventi eccezionali il codice che identifica l evento eccezionale relativo al sostituto d imposta estinto; più prospetti SS e SY per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto seguendo le stesse regole di compilazione del prospetto ST. Si precisa infine che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d imposta e prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (ove il dichiarante, ricorrendone i presupposti, non abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770/2015 Semplificato) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti. Operazioni straordinarie che non determinano l estinzione del sostituto d imposta Tale situazione si verifica nei casi di: trasformazione; scissione parziale; cessione o conferimento d azienda; cessione o conferimento di ramo d azienda da parte di imprenditore individuale; affitto d azienda; costituzione di usufrutto sull azienda. Nelle predette operazioni gli obblighi dichiarativi fanno capo a tutti i soggetti coinvolti. Nell ipotesi di passaggio di personale dipendente: il sostituto d imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi, deve indicare nella propria comunicazione dati le retribuzioni erogate fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel punto 306 il codice 8; il sostituto d imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione, deve compilare una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Successioni mortis causa La compilazione della comunicazione dati certificazione lavoro dipendente e assimilati segue regole diverse a seconda che l attività del sostituto d imposta estinto mortis causa prosegua da parte dell erede o cessi definitivamente. DICHIARAZIONI FISCALI

8 A) Senza prosecuzione dell attività da parte dell erede Qualora l attività della persona fisica deceduta non prosegua, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di compilare il frontespizio indicando: - nel riquadro persone fisiche, i dati del sostituto d imposta deceduto; - nel riquadro dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione quelli dell erede firmatario. Nelle comunicazioni e nei prospetti, che compongono la dichiarazione, deve essere indicato, nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, solo il codice fiscale del deceduto. B) Con prosecuzione dell attività da parte dell erede Nel caso di successione avvenuta nel periodo d imposta 2014, o nel 2015 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2015 Semplificato, con prosecuzione dell attività da parte dell erede, quest ultimo ha l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta anche per la parte dell anno in cui ha operato il soggetto estinto. In questo caso, per la corretta compilazione della comunicazione, occorre distinguere a seconda che le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius ovvero dall erede. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO EFFETTUATE DAL DE CUIUS Qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l erede deve trasmettere un unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In questo caso l erede dichiarante deve riportare: il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale ; il codice fiscale del de cuius nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO EFFETTUATE DALL EREDE Qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall erede, nella comunicazione dati certificazione lavoro dipendente ed assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, l erede deve indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale e compilare i punti da 301 a 322 indicando le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. In questo caso, si dovranno compilare distinti prospetti ST e SV per esporre distintamente le situazioni riferibili all erede da quelle riferibili al sostituto d imposta estinto. A tal fine, nel redigere i prospetti ST e SV, l erede dovrà riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi al de cuius dovrà indicare, nei righi ST1 e SV1: al punto 1 Codice fiscale del sostituto d imposta, il codice fiscale del de cuius; al punto 2 Eventi eccezionali il codice che identifica l evento eccezionale relativo al sostituto d imposta estinto. Si devono inoltre compilare distinti prospetti SS e SY seguendo le regole di compilazione prima descritte per il prospetto ST. Si precisa, infine, che in tutti i casi in cui vi sia la prosecuzione dell attività da parte dell erede, il prospetto SX è unico e deve contenere sia i dati dell erede dichiarante che del de cuius sempre che il dichiarante, ricorrendone i presupposti, non abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770/2015 Semplificato. PRIMO RIGO DELLA COMUNICAZIONE: CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Il codice fiscale del sostituto d imposta deve essere indicato solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni avvenute nel corso del 2014 o nel 2015 prima della presentazione della dichiarazione (cioè entro il 31 luglio 2015) sempre che l attività del soggetto estinto prosegua con un altro soggetto che succede nei precedenti rapporti di lavoro. 46 DICHIARAZIONI FISCALI

9 Il rigo Codice fiscale del sostituto d imposta, invece, non deve essere compilato: in caso di operazioni di trasformazione della forma societaria in quanto queste non determinano effetti sull esistenza del soggetto e suoi obblighi in qualità di sostituto d imposta; qualora l attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita dagli eredi obbligati a presentare la dichiarazione Mod. 770/2014 in qualità di firmatari della dichiarazione. PARTE A: DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME I dati da riportare nei punti compresi in questa sezione sono gli stessi che il sostituto ha già indicato nella Certificazione Unica 2015 rilasciata al percipiente, ad eccezione del punto 26. PUNTI DA 1 A 7 - DATI ANAGRAFICI L indicazione completa dei dati anagrafici dei dipendenti è obbligatoria, anche in assenza di variazioni rispetto alla precedente dichiarazione. La data di nascita deve essere indicata nel formato gg/mm/aaaa (esempio: 08/06/1968). Codice fiscale L art. 6 del D.P.R. n. 605/1973 attribuisce al sostituto d imposta obbligato ad indicare nella dichiarazione il codice fiscale del dipendente, il diritto a riceverne comunicazione scritta da parte del dipendente stesso. Qualora questi non provveda a comunicare il dato almeno 10 giorni prima del termine fissato per l adempimento dell obbligo di indicazione, il sostituto può rivolgersi direttamente all Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, fornendo l indicazione dei dati (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale) relativi al soggetto di cui si chiede l attribuzione del codice fiscale. Per i soggetti non residenti cui non è stato attribuito il numero di codice fiscale, è sufficiente l indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio estero. Nel caso in cui non sia stato possibile ottenere alcuni dei predetti dati, i sostituti devono richiedere all Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte, l assegnazione al sostituito di un codice numerico. Qualora il percipiente sia nato all estero, nel punto 6 deve essere indicato lo Stato estero e il punto 7 Provincia di nascita non deve essere compilato. DICHIARAZIONI FISCALI

10 PUNTO 8 - CATEGORIE PARTICOLARI Il punto 8 deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici: CODICE DESCRIZIONE A B C D E F G H K L M N P Q R S T T1 T2 T3 T4 Pensionati Pensionati da casellario pensionistico Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati Insegnanti e presidi di scuola media Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna Graduati e truppa Sottufficiali Ufficiali Magistrati Dipendenti all estero Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del TUIR) Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR) Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR) Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del TUIR) Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del TUIR) Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR) Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all art. 114 Cost. (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del TUIR) Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d anno Corte Costituzionale categoria ad esaurimento 48 DICHIARAZIONI FISCALI

11 CODICE U V W Y Z Z1 Z2 DESCRIZIONE Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del TUIR) Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del TUIR) Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR) Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del TUIR) Eredi Eredi non residenti (Riservato all INPS) Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi) PUNTO 9 - EVENTI ECCEZIONALI Il punto 9 Eventi eccezionali deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici: 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo; 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nell isola di Lampedusa e nell isola di Linosa, interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1 dicembre 2012 (art. 23, comma 12-octies, D.L. n. 95/2012), ed è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall art.1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2014, dall art. 3, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192; 8 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, deve essere indicato il codice dell evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Tali situazioni sono evidenziate nella Certificazione Unica riportando nelle annotazioni il cod. AA con l indicazione che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. PUNTO 10 - CASI DI ESCLUSIONE DALLA PRECOMPILATA A decorrere dal 2015, l'agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni, rende disponibile, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del TUIR, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (art. 1 D.Lgs. n. 175/2014). Restano esclusi da tale semplificazione: le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett.b); i compensi per l attività libero professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e); le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo (art. 50, comma 1, lett. g); le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h); le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993. DICHIARAZIONI FISCALI

12 Per i redditi certificati esclusi dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, nel presente punto occorre indicare uno dei seguenti codici: 1 - nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all art. 50, comma 1, lett. b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis); 2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali. PUNTI DA 20 A 22 - DOMICILIO FISCALE AL 1 GENNAIO 2014 I punti da 20 a 22 devono essere sempre compilati con l indicazione del domicilio fiscale alla data del 1 gennaio Domicilio fiscale - L art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, nel fissare i criteri per determinare il domicilio fiscale stabilisce che: le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte; le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato; i cittadini italiani che risiedono all estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato; i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 23 gennaio 2002), hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato. Ai sensi dell art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate: occorre quindi verificare se al 31 dicembre 2008 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro sono trascorsi 60 giorni da quello in cui il dipendente ha variato il proprio domicilio. PUNTI DA 23 A 26 - DOMICILIO FISCALE AL 1 GENNAIO 2015 Anche questi campi devono essere compilati per indicare il domicilio al 1 gennaio 2015 qualora risulti essere diverso da quello al 1 gennaio I dati in questione consentono, peraltro, l individuazione del comune cui versare l addizionale comunale. PUNTO 26 - CODICE SEDE Procedura del flusso telematico dei Mod Il CAF o il professionista abilitato cui il sostituto si è rivolto per richiedere assistenza fiscale devono comunicare i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (Mod ) all Agenzia delle entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d imposta. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario. I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2015, all Agenzia delle entrate l apposita comunicazione per indicare l indirizzo telematico dell intermediario delegato alla ricezione dei Modelli La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti, utenti Fisconline o Entratel, per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell intermediario che intendono delegare. Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze organizzative, abbia più sedi operative presso le quali far pervenire i Modelli al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio, è tenuto ad attribuire a ciascuna sede un codice identificativo della sede stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto, deve essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Qualora presso la stessa sede il sostituto d imposta gestisca separatamente gruppi di dipendenti, per ciascuna gestione sarà attribuito un autonomo codice. 50 DICHIARAZIONI FISCALI

13 Il codice deve essere riportato nel punto 26 Codice sede. Il punto 26 non deve essere compilato, nel caso in cui il sostituto si trovi nelle seguenti condizioni: 1. non abbia autonome gestioni del personale dipendente, 2. non abbia sedi operative, presso le quali far pervenire i modelli PUNTO 30 - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE Nel punto 30 deve essere indicato il codice fiscale del rappresentante del contribuente incapace o minore. PUNTO 43 In caso di percipienti non residenti, nel punto 43 va evidenziato il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell Appendice delle istruzioni. PARTE B: DATI FISCALI Nella sezione Dati fiscale devono essere indicati Somme e valori assoggettati a tassazione ordinaria Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta Somme e valori assoggettati ad imposta sostitutiva Emolumenti assoggettati a tassazione separata (emolumenti arretrati; indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni o acconti erogati nell anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute; prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) Oneri deducibili o detraibili Altri dati necessari ai fini dell eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del percipiente Per la compilazione della Parte B è possibile fare riferimento ai dati indicati nella Certificazione Unica CUD/2015 rilasciata al percipiente, stante l analoga composizione dei due riquadri. Fanno eccezione i punti 13, 14, 15, 18, 22, 25, 26, da 39 a 45, 79, 122, 154, 165, da 177 a 183, 185, da 224 a 232, da 265 a 272, 306, 307, da 318 a 322, 325, 332, 333 e da 414 a 649. DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI La sezione Dati per l eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi deve essere utilizzata per riportare: redditi; ritenute operate; acconti 2014 relativi al dichiarante e al coniuge; assistenza fiscale sospesa; crediti non rimborsati relativi al dichiarante e al coniuge; oneri detraibili; detrazioni e crediti; previdenza complementare; oneri deducibili; altri dati. DICHIARAZIONI FISCALI

14 REDDITI PUNTO 1 - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi equiparati ed assimilati, per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, comma 1, del TUIR. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 50, PRIMO COMMA DEL TUIR Redditi derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri Redditi derivanti da lavoro a domicilio quando considerato lavoro dipendente Art. 49, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 Art. 49, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 Pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati Art. 49, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 Le rivalutazioni e gli interessi su crediti di lavoro Art. 49, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 Indennità e proventi sostitutivi del reddito di lavoro dipendente Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative Art. 50, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 Le indennità e i compensi corrisposti da terzi per incarichi svolti dal lavoratore dipendente Le borse di studio o di assegno, premio o sussidio corrisposti ai fini di studio o addestramento professionale I compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore I compensi per collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili I compensi per la partecipazione a collegi e commissioni I compensi per collaborazioni svolte nell ambito di un rapporto unitario, senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati (Co.Co.Co.) Art. 50, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. c-bis), D.P R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986 Le remunerazioni dei sacerdoti Art. 50, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986 I compensi per l attività intramuraria dei dipendenti del S.S.N. Art. 50, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 917/ DICHIARAZIONI FISCALI

15 I compensi dei docenti e dei ricercatori universitari che svolgono attività di assistenza presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura I compensi del personale laureato, medico di ruolo, in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia I compensi percepiti dai dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; degli enti e degli istituti di cui all art. 4 del D.Lgs. n. 502/1992 (aziende ospedaliere e presidi medici); delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono attività sanitaria I compensi (indennità, gettoni di presenza e altri compensi) percepiti nell esercizio di pubbliche funzioni I compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti del Tribunale di sorveglianza Le indennità percepite dai parlamentari (Europei e nazionali), dai consiglieri regionali, provinciali e comunali e dagli amministratori locali nonché gli assegni vitalizi percepiti per la cessazione dalle predette cariche elettive e l assegno del Presidente della Repubblica Le rendite vitalizie o temporanee costituite a titolo oneroso diverse da quelle con funzione previdenziale Le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione complementare Altri assegni periodici (assegni per il coniuge, assegni alimentari ecc.) alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro Art. 50, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. h-bis), D.P.R. n. 917/1986 Art. 50, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986 I compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili (L.S.U.) Art. 50, comma 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986 L importo da indicare al punto 1 deve essere assunto al netto: degli oneri deducibili, di cui all art. 10 del TUIR e di disposizione particolari, esposti nei successivi punti 142 e 161; del contributo di solidarietà esposto nel successivo punto 171; dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito; delle riduzioni e degli abbattimenti forfettari previsti dall art. 19 del TUIR in base a quanto stabilito dalla circolare n. 3/E del 2012 concesse a fronte del TFR e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 17, comma 1, lett. a) e c) eccedenti un milione di euro. Redditi corrisposti da altri soggetti Nel punto 1 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 308. DICHIARAZIONI FISCALI

16 Stipendi Mensilità aggiuntive Indennità di trasferta Tipologie di redditi da indicare nel punto 1 Indennità e compensi corrisposti da terzi Borse di studio Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche occasionale o svolti con le modalità del progetto Trattamenti corrisposti dai fondi pensione complementare Compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro Indennità di cui all art. 17, comma 1, lett. a) e c), del TUIR eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria (art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) L art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che le indennità di trattamento di fine rapporto e le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 17, comma 1, lett. a) e c), del TUIR), erogate in denaro e in natura, che eccedono il milione di euro, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. Tale disposizione si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all art. 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), le disposizioni in argomento si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio Nella Certificazione Unica l erogazione di indennità rientranti nei casi sopra esposti è evidenziata nelle annotazioni con il codice BZ con l indicazione dell ammontare complessivo eccedente il milione di euro. Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l ammontare delle singole indennità corrisposte. PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate periodicamente, nel punto 1 deve essere indicato sia l ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000 sia l importo della prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre Si tratta delle prestazioni pensionistiche complementari (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) comunque erogate (in forma di capitale o in forma di rendita) e alle quali non si applicano le disposizioni dell art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 riguardanti la determinazione del reddito di lavoro dipendente bensì le disposizioni dell art. 11 e quelle dell art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 (art. 52, comma 1, lett. d), del TUIR). Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lett. g-quinquies) del comma 1 dell art. 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 20% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno ec- 54 DICHIARAZIONI FISCALI

17 cedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa fino all emanazione del decreto legislativo di attuazione dell art. 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Nell ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell art. 14, del D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale) indicare nel punto 1 il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre ANTICIPAZIONI In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, nel punto 1 va indicato l importo del riscatto maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell anno 2014 e nel punto 11 l ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nel punto 1 della Certificazione Unica e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica, il sostituto dovrà indicare l ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative (cod. BE). Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni della Certificazione Unica (cod. BF). REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO Relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti da soggetti residenti che soggiornano all estero per un periodo superiore a 183 giorni nell arco di dodici mesi (art. 51, comma 8-bis, D.P.R. n. 917/1986), nel punto 1 deve essere indicata la retribuzione convenzionale determinata sulla base delle disposizioni contenute nel D.I. 23 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze. Si ricorda che se il percipiente ha prodotto redditi in più Stati esteri, compresi nell importo indicato al punto, 1 nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica deve essere riportato il reddito prodotto in ciascuno Stato estero (cod. AD). LAVORO PRESTATO IN ZONE DI FRONTIERA E PAESI LIMITROFI Per i redditi da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente pari a euro 6.700,00 di cui dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE) della Certificazione Unica. DICHIARAZIONI FISCALI

18 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI I compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato non devono essere indicati nel presente punto 1 ma, per la loro indicazione, deve essere utilizzata la sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta (punti da 241 a 246). Nel punto 1 devono invece essere indicati i redditi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili per i quali non è applicabile il regime agevolato. Si ricorda, infine, che se non ricorrono le condizioni per l applicazione del regime agevolato, nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica dovrà essere indicato il cod. AG. REDDITI DEI RICERCATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA Per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all estero presso l università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10% dei redditi corrisposti. Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l abbattimento del 90% dell imponibile, nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l ammontare di tali somme. Agevolazioni fiscali per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti L art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238 ha previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile in misura pari a: 20% per le lavoratrici; 30% per i lavoratori. Il D.M. 3 giugno 2011 ha specificato i soggetti cui è destinato il beneficio e cioè, i cittadini dell Unione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall assunzione o dall avvio dell attività e che alla data del 20 gennaio 2009: 1) sono in possesso di un titolo di laurea; 2) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; 3) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia svolgendovi continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa. Nel caso di redditi di lavoro dipendente che beneficiano della predetta riduzione, nel punto 1 deve essere indicato il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai dipendenti in possesso dei requisiti e che abbiano richiesto di beneficiare dell abbattimento in sede di applicazione delle ritenute. Il sostituto d imposta, nelle annotazioni della Certificazione Unica (cod. BM), deve indicare l ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70%). La stessa indicazione, con lo stesso codice, deve essere fatta qualora il sostituto non abbia applicato l abbattimento in sede di applicazione delle ritenute. REMUNERAZIONE SOTTO FORMA DI BONUS E STOCK OPTION Per le remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, l art. 33 del D.L. n. 78/2010, nella versione in vigore dal 17 luglio 2011, ha previsto, 56 DICHIARAZIONI FISCALI

19 sui compensi a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, l applicazione di una aliquota addizionale del 10%. In presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, i sostituti d imposta devono indicare nelle annotazioni della Certificazione Unica il cod. BL specificando: l ammontare complessivo di dette remunerazioni; la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione; la relativa imposta operata. SOMME CORRISPOSTE PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO In caso di corresponsione di somme per l incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ma per le quali sia stata applicata la tassazione ordinaria (punto 204 barrato) nel punto 1 della presente certificazione sarà ricompreso esclusivamente l importo indicato nel punto 201. PUNTO 2 - DETERMINATO/INDETERMINATO Il punto 2 va sempre compilato quando è compilato il punto 1, indicando i codici: 1 - se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; 2 - se il contratto di lavoro è a tempo determinato. In caso di erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio, va indicato il codice 2. In caso di prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs. n. 124 del 1993, indicare il codice 1. PUNTO 3 - REDDITI DI PENSIONE Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi di pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 3 e 4, del TUIR. Redditi corrisposti da altri soggetti Nel punto 3 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 309. PUNTO 4 - REDDITI ASSIMILATI Nel punto 4 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Indennità Tipologie di redditi da indicare nel punto 3 Gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell esercizio di arti e professioni o di un impresa commerciale Indennità percepite per l esercizio di cariche pubbliche elettive Compensi per l attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro ad esclusione di quelli corrisposti dal coniuge indicati nell'articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR DICHIARAZIONI FISCALI

20 Redditi corrisposti da altri soggetti Nel punto 4 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 310. PUNTO 5 - ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE Nel punto 5 va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell art. 10, comma 1, lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, comma 5-bis, del TUIR. Redditi corrisposti da altri soggetti Nel caso in cui il sostituito si avvalga della facoltà di chiedere al datore di lavoro di computare gli altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: a) l ammontare complessivo dei redditi percepiti; b) le ritenute operate; c) le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono anche indicati nei successivi punti da 301 a 322. Nel punto 5 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 311. Si ricorda che, relativamente ai punti 1, 3, 4 e 5, nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni: l importo delle eventuali erogazioni liberali in natura e degli eventuali compensi n natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare (cod. AH). Le erogazioni liberali in denaro, erogate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l intero importo; la distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato (cod. AI); l indicazione dei redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette (cod. AJ). Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni; l indicazione delle ulteriori categorie di redditi esenti (cod. BQ). Tali sono: - retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; - somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla legge n. 240/2010); - somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell INAIL; - somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell INPS. PUNTO 6 - NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI - LAVORO DIPENDENTE In tale punto va indicato il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, per i quali al lavoratore spetta la detrazione di cui all art. 13, comma 1, del TUIR. L ammontare della detrazione spettante è rapportato al periodo di lavoro nell anno, comprendendo, nel computo dei giorni, anche le festività, i giorni non lavorativi, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Dal computo dei giorni devono essere esclusi quelli per i quali non spetta la retribuzione (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998 richiamata dalla C.M. n. 2/E del 15 gennaio 2003). La detrazione di cui al commi 1 dell art. 13 non spetta ai soggetti che percepiscono pensioni o assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a). I percipienti di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono usufruire della detrazione sono: 58 DICHIARAZIONI FISCALI

21 i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a); i lavoratori che percepiscono indennità e compensi corrisposti da terzi (art. 50, comma 1, lett. b); i percettori di borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c); gli amministratori, i sindaci o revisori, i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, i partecipanti a collegi e commissioni, i collaboratori (art. 50, comma 1, lett. c-bis); i sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d); i percettori di prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h-bis); i lavoratori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l). Con riferimento ai compensi aggiuntivi che sono corrisposti nell anno successivo a quello in cui è stato risolto il rapporto di lavoro, in assenza di un periodo di lavoro nell anno, si deve, ritenere che tale detrazione non possa essere riconosciuta. In tale ipotesi, infatti, la detrazione per lavoro dipendente non può essere rapportata al periodo di lavoro svolto nell anno di corresponsione degli emolumenti (circolare 5 marzo 2003, n. 15/E). Nel caso di lavori contemporanei i relativi giorni devono essere indicati una sola volta (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Convenzionalmente il totale del numero dei giorni, per l intero anno, ammonta a 365, anche negli anni bisestili (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). PART-TIME O GIORNATE DI SCIOPERO Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Le regole di determinazione dei giorni fin qui descritte devono essere adottate anche per i contratti a tempo determinato (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Se l occupazione a tempo determinato è stabilita con prestazioni «a giornata», la determinazione dei giorni festivi, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi compresi tra la data di inizio e quella di fine del rapporto di lavoro e per i quali spetta la detrazione, deve essere effettuata calcolando dapprima il rapporto tra i giorni effettivamente lavorati e quelli previsti come lavorativi dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato ottenuto, se decimale, deve essere arrotondato all unità. Tale importo deve essere poi moltiplicato per il totale dei giorni festivi, di riposo settimanale e dei giorni non lavorativi compresi nel periodo di lavoro in modo da ottenere il numero degli stessi per i quali spetta la detrazione (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). BORSE STUDIO Per le borse di studio il numero dei giorni per i quali spetta la detrazione (nel limite di 365) corrisponde: all intero anno nel caso la stessa sia erogata in funzione del rendimento scolastico accademico; al numero dei giorni di frequenza obbligatoria in caso di borse di studio concesse per particolari corsi (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Il punto 6 deve essere compilato anche nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, indicando il relativo numero di giorni. PUNTO 7 - NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI - PENSIONE In tale punto va indicato il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, per i quali al percipiente spetta la detrazione di cui all art. 13, commi 3 e 4, del TUIR. L ammontare della detrazione spettante è rapportato al periodo di pensione nell anno. DICHIARAZIONI FISCALI

22 La detrazione spetta ai possessori di redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati di cui alla lett. a) del comma 2 dell art. 49 del TUIR. Conguaglio Nel caso in cui il conguaglio effettuato dal sostituto riguardi sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione, i punti 6 e/o 7 devono risultare entrambi compilati indicando nel primo, i giorni per cui spetta la detrazione di cui al comma 1 dell art. 13 e, nel secondo, i giorni per i quali spetta la detrazione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo prestando attenzione al fatto che la somma dei due campi non può essere superiore a 365. Si ricorda che con riferimento ai punti 6 e 7 nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica (cod. AI) devono risultare le seguenti indicazioni: periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all anno (data inizio e data fine) con l avvertenza che se si è in presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell anno l informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto; in caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati. Il punto 7 deve essere compilato anche nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, indicando il relativo numero di giorni. La somma dei punti 6 e 7 non può essere superiore a 365. PUNTI 8, 9 E 10 - RAPPORTO DI LAVORO Nel punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. Nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto. Nel punto 9 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell anno, deve essere barrata la casella del punto 10 e nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato. RITENUTE PUNTO 11 - RITENUTE IRPEF Nel punto 11 deve essere riportato il totale delle ritenute d acconto applicate dal sostituto e risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituito dovrà indicare tale importo nella propria dichiarazione dei redditi che eventualmente presenterà. Le ritenute devono essere indicate al netto: delle detrazioni indicate ai successivi punti 102, 103, 107, 108 e 109; del credito d imposta per le imposte pagate all estero a titolo definitivo indicato al successivo punto 114, mentre sono comprensive delle ritenute IRPEF sospese da comprendere nel successivo punto 20. Nel caso in cui al punto 1 sia stato indicato l importo complessivo delle indennità di cui all art. 17, comma 1, lett. a) e c) (ovvero il TFR e le indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co.) eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria, nel punto 11 viene indicato l importo delle imposte già trattenute a titolo di tassazione separata operate sulla suddetta quota. 60 DICHIARAZIONI FISCALI

23 Operazioni di conguaglio Entro il 28 febbraio di ogni anno, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tale data, il sostituto d imposta deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l imposta complessivamente dovuta sugli emolumenti corrisposti l anno precedente o sino alla data di cessazione del rapporto, tenendo conto delle deduzioni e delle detrazioni spettanti al lavoratore. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il percipiente può dichiarare per iscritto al sostituto, alternativamente: di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute; di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi con applicazione dello 0,50% mensile a titolo di interessi. Nei succitati casi d incapienza dei redditi a consentire le trattenute a debito risultanti dal conguaglio, nel punto 11 va comunque indicato il totale delle ritenute, anche se: non tutte risultano ancora operate; in caso di dipendente pubblico, questi ha dichiarato di volere effettuare autonomamente il relativo versamento. Ricorrendo queste ultime ipotesi, vanno anche compilati, rispettivamente, i punti 201 e 203. Si ricorda che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione. Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certificazione intestata agli eredi. PUNTO 12 - ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF Il punto 12 va compilato esponendo l ammontare dell addizionale regionale all IRPEF (art. 50 D.Lgs. n. 446/1997) calcolata sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. L importo da indicare deve essere comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15 relativo all addizionale regionale all IRPEF non trattenuto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L importo da indicare nel presente punto è comprensivo dell importo da evidenziare nel successivo punto 14. Addizionale regionale IRPEF - L addizionale regionale è determinata applicando la vigente aliquota al reddito complessivo del percipiente, così come determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle deduzioni e degli oneri deducibili riconosciuti. A tal proposito si fa presente che per i soggetti residenti, l addizionale regionale deve essere calcolata sui redditi al netto della detrazione per carichi di famiglia (circolare dell Agenzia delle entrate n. 31 del 6 giugno 2005). Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, l addizionale regionale deve essere versata alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale al momento delle operazioni di conguaglio. Essa deve essere determinata dal sostituto d imposta in sede di conguaglio annuale e il relativo importo va trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui tali operazioni di conguaglio sono effettuate, vale a dire il periodo di paga che ha scontato gli effetti del conguaglio. Occorre tener presente che il termine massimo in cui effettuare la rateazione è il mese di novembre. Il sostituto d imposta, d accordo con il lavoratore dipendente, può stabilire di operare una rateazione di durata inferiore. Una rateazione inferiore a quella prevista può essere adottata anche ad iniziativa del solo sostituto d imposta se l importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo (Comunicato stampa 14 gennaio 2000 del Ministero delle finanze). DICHIARAZIONI FISCALI

24 Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell anno, l importo dell addizionale deve essere trattenuto in un unica soluzione nel periodo in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Poiché la base imponibile su cui il sostituto deve calcolare l addizionale regionale a carico del lavoratore, è costituita da tutti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi quelli corrisposti da altri soggetti, se il lavoratore possiede altre tipologie di reddito, le trattenute per addizionale regionale non possono essere considerate definitive e il saldo dell addizionale risulterà determinabile nella propria dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO PF). PUNTO 13 - ADDIZIONALE REGIONALE 2013 TRATTENUTA NEL 2014 Il punto 13 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale regionale riferita all anno 2013 ma trattenuta nel corso del PUNTO 14 - ADDIZIONALE REGIONALE RAPPORTI CESSATI Il punto 14 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale regionale all IRPEF riferita all anno 2014 trattenuta nel corso del 2014 dal sostituto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro nel corso sempre del Tale importo risulta compreso anche nel punto 12. PUNTO 15 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF - SALDO 2013 Il punto 15 deve essere compilato indicando l ammontare del saldo dell addizionale comunale all IRPEF riferita all anno 2013 trattenuta dal sostituto nel corso del Addizionale comunale IRPEF - L importo dell addizionale comunale all IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, dovuta dal sostituito, è calcolato sul totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d imposta. L addizionale comunale si calcola applicando l aliquota di riferimento al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle deduzioni e degli oneri deducibili compresi quelli per coniuge e familiari a carico (circolare dell Agenzia delle entrate n. 31 del 6 giugno 2005). Per le modalità di determinazione dell addizionale provinciale e comunale e per l effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d imposta si applicano le disposizioni previste per l addizionale regionale (comma 4 dell art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997). In sostanza, anche tali addizionali: sono determinate in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenute dai datori di lavoro in un massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e, comunque, non oltre novembre; nell ipotesi di cessazione del rapporto, l importo dell addizionale è trattenuto in un unica soluzione nel periodo in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio; il sostituto d imposta, d accordo con il lavoratore dipendente, può stabilire di operare una rateazione di durata inferiore; una rateazione inferiore a quella prevista può essere adottata anche ad iniziativa del solo sostituto d imposta se l importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo (comunicato stampa del 14 gennaio 2000). Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati l addizionale è dovuta al comune in cui il sostituito ha il domicilio alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio. 62 DICHIARAZIONI FISCALI

25 PUNTO 16 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF - ACCONTO 2014 Il punto 16 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto nel corso del 2014 a titolo di acconto. Tale importo comprende anche quello da indicare eventualmente nel successivo punto 23. L importo così risultante deve essere dedotto dall ammontare dell addizionale da indicare nel successivo punto 18. PUNTO 17 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF - SALDO 2014 Il punto 17 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo per il periodo d imposta 2014 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo comprende anche quello da indicare eventualmente nel successivo punto 24. PUNTO 18 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF - RAPPORTI CESSATI 2014 Il punto 18 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF 2014 trattenuta dal sostituto nel corso del 2014 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del Tale importo deve essere indicato al netto di quanto già indicato al precedente punto 16. PUNTO 19 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF - ACCONTO 2015 Nel punto 19 va indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF dovuta a titolo d acconto per il periodo d imposta 2015 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. I punti 16, 17 e 19 non devono essere compilati con riferimento ai percipienti domiciliati in Comuni che non hanno deliberato l applicazione dell addizionale. Compilazione dei punti 12, 17 e 19 Gli importi evidenziati nei punti 12, 17 e 19 sono determinati, per i soggetti residenti, sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l obbligo per il sostituto d imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d imposta successivo, ovvero in un unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni presenti nella Certificazione Unica (cod. AL) devono contenere l informazione che gli importi indicati nei punti 12, 17 e 19 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell addizionale effettivamente dovuta sugli importi erogati nell anno. In particolare andrà indicato: al punto 16, l importo dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d acconto; al punto 17, l importo dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Qualora invece, l ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all acconto certificato nella Certificazione Unica rilasciato per il periodo d imposta precedente, il sostituto d imposta indicherà al punto 16 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 19 non dovrà essere compilato. PUNTO 20 - RITENUTE IRPEF SOSPESE Nel punto 20 deve essere indicato l importo delle ritenute IRPEF non trattenuto in applicazione dei provvedimenti emanati a seguito di eventi eccezionali. DICHIARAZIONI FISCALI

26 Il predetto importo è incluso in quello indicato nel precedente punto 11. PUNTO 21 - ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF SOSPESA Nel punto 21 deve essere indicato l importo dell Addizionale regionale IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro in applicazione dei provvedimenti emanati a seguito di eventi eccezionali. Il predetto importo è incluso in quello indicato nel precedente punto 12. PUNTO 22 - ADDIZIONALE REGIONALE SOSPESA PER TRATTENUTE 2014 Nel punto 22 deve essere indicato l importo dell Addizionale regionale IRPEF non trattenuto in applicazione dei provvedimenti emanati a seguito di eventi eccezionali. Il predetto importo è incluso in quelli indicati nei precedenti punti 13 e 14. PUNTO 23 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF SOSPESA - ACCONTO 2014 Nel punto 23 va indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF dovuta a titolo d acconto per il periodo d imposta 2014 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto dell applicazione delle disposizioni riguardanti eventi eccezionali. Si ricorda che tale importo deve essere compreso anche nel precedente punto 16. PUNTO 24 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF SOSPESA - SALDO 2014 Tale punto deve essere compilato qualora il saldo dell addizionale comunale per il periodo d imposta 2014 non sia stato trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L importo indicato deve essere compreso anche nel punto 17. Se il percipiente ha usufruito di esenzioni deliberate dai comuni (art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998), tale eventualità deve essere indicata nelle annotazioni della Certificazione Unica utilizzando i codici BB e BN. Si ricorda, infine, che nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica devono essere riportati: il cod. BP in presenza dell addizionale regionale e del saldo dell addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali; il cod. BS in presenza dell acconto dell addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. PUNTO 25 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF SOSPESA - SU TRATTENUTE 2014 A SALDO Tale punto deve essere compilato indicando il totale degli importi a saldo dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto nel 2014 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L importo indicato è già compreso in quelli indicati nei punti 15 e 18. PUNTO 26 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF SOSPESA - SU TRATTENUTE 2014 IN ACCONTO Tale punto deve essere compilato indicando l acconto dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto nel 2014 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L importo indicato è già compreso in quello indicato nel punto DICHIARAZIONI FISCALI

27 ACCONTI 2014 DICHIARANTE I punti 31, 32, 33, 34 e 35 devono essere compilati ai fini dell eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito riportando: nel punto 31, il primo acconto IRPEF; nel punto 32, il secondo o unico acconto IRPEF; nel punto 33, l acconto addizionale comunale all IRPEF; nel punto 34, la prima rata di acconto cedolare secca; nel punto 35, la seconda o unica rata di acconto cedolare secca, trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell assistenza fiscale nel periodo d imposta I punti 31 e 32 comprendono l importo indicato nel successivo punto 36. Il punto 33 comprende l importo indicato al successivo punto 37. I punti 34 e 35 comprendono l importo indicato al successivo punto 38. I punti 36, 37 e 38 devono essere compilati qualora i predetti acconti relativi al dichiarante non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Gli importi di cui ai punti precedenti devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento. ASSISTENZA FISCALE SOSPESA PUNTI DA 39 A 45 - ASSISTENZA FISCALE SOSPESA I punti da 39 a 45 devono essere compilati con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale per indicare gli importi non trattenuti dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. In particolare: nel punto 39, indicare il saldo IRPEF non trattenuto; nel punto 40, l addizionale regionale all IRPEF non trattenuta; nel punto 41, il saldo all addizionale comunale all IRPEF non trattenuto; nel punto 42, l acconto della tassazione separata non trattenuto; nel punto 43, l imposta sostitutiva non trattenuta; nel punto 44, la cedolare secca sulle locazioni non trattenuta; nel punto 45, il contributo di solidarietà non trattenuto. Tali importi devono essere riportati nelle annotazione della Certificazione Unica (cod. BR). ACCONTI 2014 CONIUGE DICHIARAZIONI FISCALI

28 PUNTI DA 51 A 58 - ACCONTI 2014 CONIUGE I punti da 51 a 55 sono stati introdotti per dettagliare gli acconti riferiti al coniuge del sostituito nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge, riportando: nel punto 51, il primo acconto IRPEF; nel punto 52, il secondo o unico acconto IRPEF; nel punto 53, l acconto addizionale comunale all IRPEF; nel punto 54, la prima rata di acconto cedolare secca; nel punto 55, la seconda o unica rata di acconto cedolare secca. I punti 51 e 52 comprendono l importo indicato nel successivo punto 56. Il punto 53 comprende l importo indicato al successivo punto 57. I punti 54 e 55 comprendono l importo indicato al successivo punto 58. I punti 56, 57 e 58 devono essere compilati qualora i predetti acconti relativi al coniuge del sostituito non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Gli importi di cui ai punti precedenti devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 La Circ. del 13 agosto 2010, n. 44 dell Agenzia delle Entrate ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest ultimo deve indicare nelle annotazioni (cod. BT) gli importi non versati. Nelle annotazioni devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati (cod. BV). CREDITI NON RIMBORSATI DICHIARANTE PUNTI DA 61 A 64 CREDITI NON RIMBORSATI DICHIARANTE Tale sezione deve essere compilata con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale indicando i crediti riferiti al sostituito e relativi all anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. In particolare: nel punto 61, i crediti IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà); nel punto 62, i crediti di addizionale regionale all IRPEF; nel punto 63, i crediti di addizionale comunale all IRPEF; nel punto 64, i crediti di cedolare secca. I crediti derivanti da assistenza fiscale devono essere evidenziati nelle annotazioni della Comunicazione Unica gli importi rimborsati dal sostituto al sostituito utilizzando il codice AM. CREDITI NON RIMBORSATI CONIUGE 66 DICHIARAZIONI FISCALI

29 PUNTI DA 65 A 68 - CREDITI NON RIMBORSATI CONIUGE Tale sezione deve essere compilata con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale indicando i crediti riferiti al coniuge del sostituito e relativi all anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. In particolare: nel punto 65, i crediti IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà); nel punto 66, i crediti di addizionale regionale all IRPEF; nel punto 67, i crediti di addizionale comunale all IRPEF; nel punto 68, i crediti di cedolare secca. I crediti derivanti da assistenza fiscale devono essere evidenziati nelle annotazioni della Comunicazione Unica gli importi rimborsati dal sostituto al sostituito ma riferiti al coniuge, utilizzando il codice AM. ONERI DETRAIBILI PUNTI DA 71 A 82 - CREDITI NON RIMBORSATI CONIUGE Nei punti 71, 73, 75, 77, 79 e 81 va indicato il codice relativo all onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall imposta lorda nella misura del 19% e del 26%. Per la compilazione dei predetti punti occorre fare riferimento ai codici riportati nelle seguenti tabelle. TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% CODICE DESCRIZIONE 1 Spese sanitarie 2 Spese sanitarie per familiari non a carico 3 Spese sanitarie per persona con disabilità 4 Spese per veicoli per persona con disabilità 5 Spese per l acquisto di cani guida Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 6 7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 11 Interessi per prestiti o mutui agrari 13 Spese per istruzione 14 Spese funebri 15 Spese per addetti all assistenza personale 16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) 17 Spese per intermediazione immobiliare 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi 20 straordinari 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche DICHIARAZIONI FISCALI

30 TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% CODICE DESCRIZIONE 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale 29 Spese veterinarie 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico 33 Spese per asili nido 35 Erogazioni liberali al fondo per l ammordi titoli di Stato 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 37 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza 99 Altri oneri detraibili TABELLA B - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26% CODICE DESCRIZIONE 41 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS 42 Erogazioni liberali a favore dei partiti politici Nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 va indicato l importo dell onere detraibile calcolato tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste. DETRAZIONI E CREDITI PUNTI DA 101 A DETRAZIONI E CREDITI Nei punti da 101 a 122 devono essere riepilogati i dati relativi all imposta lorda e alle detrazioni spettanti e ai crediti riconosciuti. 68 DICHIARAZIONI FISCALI

31 PUNTO IMPOSTA LORDA Nel punto 101 deve essere indicata l imposta lorda calcolata applicando le aliquote IRPEF per scaglioni (art. 11 TUIR) alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 3, 4 e 5. Tale punto non deve essere compilato qualora i redditi certificati siano stati erogati agli eredi. PUNTO DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA Nel punto 102 va indicato l importo totale delle detrazioni di cui all art. 12 del TUIR. Si tratta delle detrazioni che spettano: per il coniuge; per i figli; per gli altri familiari a carico. L importo del punto 102 va riportato nel successivo punto 113. Detrazioni per il coniuge - Per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, compete una detrazione collegata al reddito complessivo del dichiarante secondo le misure di seguito indicate. 1) se il reddito complessivo non supera ,00 euro la detrazione è pari a: 800,00 euro - [110,00 euro x (reddito complessivo/15.000,00 euro)]; se il rapporto tra reddito complessivo e ,00 euro è pari a 1 la detrazione compete per un importo pari a 690,00 euro; se il rapporto tra reddito complessivo e ,00 euro è pari a 0 la detrazione non compete; se il predetto rapporto determina un risultato compreso tra 0 e 1, devono essere considerate le prime quattro cifre decimali; 2) se il reddito complessivo supera ,00 euro ma non ,00 euro la detrazione è pari a 690,00 Euro. Tale detrazione è aumentata di: 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 3) se il reddito complessivo supera ,00 euro ma non ,00 euro la detrazione è pari a: 690,00 euro x [(80.000,00 - reddito complessivo) / ,00 euro]; se il rapporto è pari a 1 la detrazione compete per un importo pari a 690,00 euro; se il rapporto è pari a 0 la detrazione non compete; se il rapporto determina un risultato compreso tra 0 e 1, devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. Si ipotizzi un soggetto con un reddito complessivo pari a ,00, con coniuge a carico per l intero anno. La detrazione spettante sarà pari a: 800,00 - [110,00 x (10.000,00 /15.000,00 )] = 800,00 - (110,00 x 0,6666) = 800, = 727,67. DICHIARAZIONI FISCALI

32 Detrazioni per figli a carico - Per ogni figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati compete una detrazione dall imposta lorda pari a 950,00 euro. La predetta detrazione per i figli è aumentata a 1.220,00 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La detrazioni per figli a carico è ulteriormente aumentata di: 400,00 euro, per ogni figlio portatore di handicap (art. 3 legge n. 104/1992); 200,00 euro, per ciascun figlio, a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. La detrazione in argomento, compete per la parte corrispondente al rapporto tra ,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e ,00 euro. L importo di ,00 euro è aumentato di ,00 euro per ogni figlio successivo al primo. Tradotto in formula, il rapporto per la determinazione della detrazione spettante è dato da: ,00 + (15.000,00 x numero figli - 1) - reddito complessivo ,00 + (15.000,00 x numero figli - 1) La detrazione non compete se il rapporto è paria a 0 o minore di zero ovvero è pari a 1. Quando il rapporto è compreso tra 0 e 1 per la determinazione della detrazione spettante devono essere considerate le prime 4 cifre decimali. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati. Con un accordo i genitori non legalmente ed effettivamente separati possono stabilire di attribuire la detrazione ad uno solo di loro: in questo caso, però, la detrazione spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione compete a quest ultimo per l intero importo. Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Detrazioni per altri familiari - Per ogni altro familiare a carico (soggetti indicati nell art. 433 c.c.) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria compete una detrazione pari a 750,00 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per usufruire delle detrazioni. La parametrizzazione ai mesi non deve essere applicata alla maggiorazione spettante ai contribuenti con più di tre figli (200,00 euro per ogni figlio e aumento di ,00 per ogni figlio successi- 70 DICHIARAZIONI FISCALI

33 vo al primo): tali importi devono essere considerati per l intero anno a prescindere dal numero dei mesi in cui si verificano le condizioni per l applicazione della detrazione. Le detrazioni per carichi di famiglia, spettano, inoltre, solo se i familiari interessati hanno conseguito, nel medesimo anno, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili. Il limite di reddito di euro 2.840,51 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all abitazione principale. Ai fini della determinazione delle detrazioni di cui all art. 12 del TUIR, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 12 TUIR, comma 4-bis). Qualora il percipiente abbia comunicato l ammontare di altri redditi al sostituto d imposta, quest ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui all art. 12 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l importo del reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell ammontare comunicato. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l intero periodo d imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni (cod. AC). PUNTO DETRAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE Nel punto 103 va indicato l importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all art. 12, di quelle previste dagli artt. 13, 15 e 16, e delle detrazioni contenute in altre disposizioni normative. L importo del punto 103 va riportato nel successivo punto 113. Detrazioni per famiglie numerose - In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazione di importo pari a euro. L ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro. Il beneficio della detrazione è ripartito nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. I criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall art. 12 del TUIR con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico. La norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all altro coniuge per l intero importo. L ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione nell intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell anno (cfr. Circolare 1/E del 9 gennaio 2008). Ne deriva che l ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell anno in cui si verifica l evento che dà diritto alla detrazione stessa. Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli costituisce una ulteriore detrazione che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso art. 12. DICHIARAZIONI FISCALI

34 Ne deriva che l ulteriore detrazione di euro è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. La detrazione di euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario. Qualora l ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all imposta lorda, quest ultima diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 dell art. 12 nonché delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione previste, rispettivamente, agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta. Le modalità di liquidazione del credito sono definite dal D.M. 31 gennaio PUNTO CREDITO RICONOSCIUTO PER FAMIGLIE NUMEROSE Nel punto 104 va indicato l ammontare di credito riconosciuto dal sostituto d imposta, di cui al comma 3 dell art. 12 del TUIR, relativo all anno d imposta 2014 pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR o da altre disposizioni normative. PUNTO CREDITO NON RICONOSCIUTO PER FAMIGLIE NUMEROSE Nel punto 105 va indicato l importo del credito per famiglie numerose (comma 3 dell art. 12 del TUIR), relativo all anno 2014, che non è stato riconosciuto. In questo caso, nelle annotazioni alla Certificazione Unica (cod. BH) il sostituto deve esplicitare che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d imposta può chiedere il rimborso del credito non riconosciuto nella dichiarazione dei redditi. PUNTO CREDITO PER FAMIGLIE NUMEROSE RECUPERATO Nel punto 106 indicare l importo del credito per famiglie numerose riconosciuto che il sostituto ha successivamente recuperato in sede di conguaglio. PUNTO DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE, PENSIONI E REDDITI ASSIMILATI Nel punto 107 deve essere indicato l importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell art. 13 del TUIR. L importo del punto 107 va riportato nel successivo punto 113. Detrazioni per lavoro dipendente - La detrazione per lavoro dipendente spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l). La misura della detrazione per lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro nell anno, ed è fissata in un importo che varia a seconda del livello del reddito complessivo: se il reddito complessivo non supera euro, la detrazione è pari a euro. La detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro; se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, la detrazione è pari a euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro 1338,00 + [502,00 x (15.000,00 - reddito complessivo) / 7.000,00 ]; 72 DICHIARAZIONI FISCALI

35 se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, la detrazione è pari a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro 1.388,00 x [(55.000,00 - reddito complessivo) / ,00 ]. Quest ultima detrazione spettante è aumentata di un importo pari a: 10 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 30 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 40 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 25 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Detrazioni per redditi di pensione - La detrazione per redditi di pensione spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a). L importo della detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell anno. La misura della detrazione varia in funzione di due elementi: l età del contribuente e il livello del proprio reddito complessivo. Per i titolari di redditi di pensione con età inferiore a 75 anni, la detrazione dall imposta lorda è fissata nelle seguenti misure: a) se il reddito complessivo non supera euro la detrazione è pari a euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può, comunque, essere inferiore a 690 euro; b) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è paria a: 1.255,00 + [470,00 x (15.000,00 - reddito complessivo) / 7.500,00 ]; se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali; c) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è pari a: 1.255,00 x (55.000,00 - reddito complessivo) / ,00 Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. Per i titolari di redditi di pensione con età non inferiore a 75 anni, la detrazione dall imposta lorda è fissata nelle seguenti misure: a) se il reddito complessivo non supera euro la detrazione è pari a euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può, comunque, essere inferiore a 713 euro; b) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è paria a: 1.297,00 + [486,00 x (15.000,00 - reddito complessivo) / 7.250,00 ] Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. c) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è pari a: 1.297,00 x (55.000,00 - reddito complessivo) / ,00 Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. La detrazione per redditi di pensione non è cumulabile con quella per lavoro dipendente di cui al comma 1 dall art. 13 del TUIR. DICHIARAZIONI FISCALI

36 Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno), il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. Qualora il percipiente abbia comunicato l ammontare di altri redditi al sostituto d imposta, quest ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui all art. 13 del TUIR. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto nelle annotazioni (cod. AN) al percipiente che potrà fruire della detrazione per l intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempre che non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Qualora il percipiente abbia comunicato l ammontare di altri redditi al sostituto d imposta, quest ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l importo del reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell ammontare comunicato. PUNTO TOTALE DETRAZIONI PER ONERI Il punto 108 è dedicato all indicazione dell importo complessivo delle detrazioni per oneri previste all art. 15 del TUIR. Tale importo deve essere comprensivo anche della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida di cui va fatta menzione nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica (cod. AP). Il totale degli oneri da cui derivano le detrazioni da indicare nel presente punto deve essere riportato nel successivo punto 113. PUNTO DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nel punto 109 va indicato l importo delle detrazioni: per canoni di locazione (commi da 01 a 1-ter dell art. 16 del TUIR); per soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (art. 7 del D.L. del 28 marzo 2014, n. 47). che ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita, nell ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Detrazioni per canoni di locazione - Ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. Se il contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stipulato o rinnovato secondo le regole dei cosiddetti contratti convenzionali (artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) La predetta detrazione è aumentata rispettivamente a: a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. Ai lavoratori dipendenti permanentemente trasferiti per lavoro in un altra regione e ad almeno 100 Km dalla precedente residenza, e che per tale motivo sottoscrivono contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel nuovo comune di residenza spetta una detrazione complessivamente pari a: 74 DICHIARAZIONI FISCALI

37 a) euro 961,60, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, diversa dall abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 961,60, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. La detrazione spetta per i primi tre anni. Le predette detrazioni: a) devono essere ripartite tra gli aventi diritto; b) non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha la facoltà di fruire della detrazione a lui più favorevole; c) sono rapportate al periodo dell anno durante il quale l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Qualora la detrazione spettante sia superiore all imposta lorda diminuita, nell ordine, delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con il D.M. 11 febbraio 2008 sono state stabilite le modalità per l attribuzione del predetto ammontare. Detrazioni per soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali - Per il triennio , ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (art. 5 legge n. 9/2007) adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. Qualora nel corso dell anno si sono stipulati più contratti di locazione, nelle annotazioni al CUD/2013 (cod. BG) devono essere indicati: a) le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell art. 16 del TUIR utilizzando i codici 1, 2, 3 e 4; e quelle di cui all art. 7 del DL 47/2014 utilizzando il codice 5; b) il numero dei giorni per i quali l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale; c) la percentuale di spettanza della detrazione. PUNTO CREDITO RICONOSCIUTO PER CANONI DI LOCAZIONE Nel punto 110 va indicato l importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d imposta di cui al comma 1-sexies dell art. 16 del TUIR e dell art. 7 del DL 47/2014 che non ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita, prima delle detrazioni di cui all art. 12 e poi delle detrazioni di cui all art. 13 del TUIR. PUNTO CREDITO NON RICONOSCIUTO PER CANONI DI LOCAZIONE Nel punto 111 va indicato l importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell art. 16 del TUIR e dell art. 7 del DL 47/2014 non riconosciuto dal sostituto. DICHIARAZIONI FISCALI

38 In questo caso, il sostituto d imposta deve precisare nelle annotazioni alla Certificazione Unica utilizzando il cod. BI che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d imposta può chiedere il rimborso della detrazione non fruita nella dichiarazione dei redditi. PUNTO CREDITO PER CANONI DI LOCAZIONE RECUPERATO Nel punto 112 indicare l importo del credito per canoni di locazione riconosciuto che il sostituto ha recuperato in sede di conguaglio in quanto non spettante. PUNTO TOTALE DETRAZIONI Nel punto 113 va indicato il totale delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108 e 109. Nel caso in cui le detrazioni non siano state attribuite totalmente a causa dell incapienza dell imposta lorda nei punti 102, 107 e 108 andrà indicato l importo teoricamente spettante mentre nel punto 113 andrà indicato il totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all imposta lorda del percipiente. PUNTO CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO Nel punto 114 deve essere indicato il credito d imposta riconosciuto in sede di conguaglio, per le imposte pagate all estero a titolo definitivo. Credito per le imposte pagate all estero - Le retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti per le attività svolte in Paesi esteri sono tassate in Italia sulla base dell applicazione del world-wide principle sancito dal comma 1 dell art. 3 del D.P.R. n. 917/1986. Si tratta di un principio strettamente legato al concetto di residenza in base al quale: per i soggetti non residenti la base imponibile è formata dai redditi prodotti nel territorio dello Stato; per i soggetti residenti la base imponibile è formata dal reddito complessivo comprendente tutti i redditi posseduti e, quindi, anche quelli prodotti all estero. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il successivo art. 165 del D.P.R. n. 917/1986 prevede la possibilità di recuperare le imposte pagate all estero attraverso lo strumento del credito d imposta. Infatti la citata norma stabilisce che Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dell imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d imposta ammesse in diminuzione. Tradotto in formula, il credito d imposta per le imposte pagate all estero è dato da: reddito estero/reddito complessivo netto x IRPEF netta dovuta = credito d imposta Nel caso in cui il reddito prodotto all estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente. La detrazione deve essere calcolata, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta cui appartiene il reddito prodotto all estero a condizione che il pagamento dell imposta estera a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Se il pagamento a titolo definitivo avviene successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detrazione deve essere operata nella dichiarazione relativa al periodo in cui l imposta estera è divenuta definitiva. Il concetto di definitività delle imposte estere deve essere inteso nel senso di irripetibilità. Pertanto, non possono essere considerate definitive le imposte pagate a titolo di acconto, in via provvisoria o per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale (C.M. 12 dicembre 1981, n. 42 e 8 febbraio 1980, n. 3). Di conseguenza, le imposte assolte all estero in via provvisoria potranno essere detratte nel periodo in cui queste diverranno definitive. Il meccanismo di detrazione descritto, quindi, può portare ad uno sfasamento temporale tra percezione della retribuzione e definitività delle imposte estere ad esse riferite. 76 DICHIARAZIONI FISCALI

39 Il percipiente che intende beneficiare del credito d imposta, già in sede di conguaglio, deve necessariamente fornire al proprio sostituto tutti gli elementi affinché questi possa procedere alla determinazione del reddito complessivo e dell imposta lorda, dati, questi, indispensabili per determinare la misura del credito d imposta. Relativamente all importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante (cod. AQ). In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati: lo Stato estero; l anno d imposta in cui è stato percepito il reddito all estero; il reddito prodotto all estero; l imposta pagata all estero resasi definitiva; il reddito complessivo tassato in Italia; l imposta lorda italiana; l imposta netta dell anno d imposta in cui è stato percepito il reddito all estero, al lordo dell eventuale credito d imposta riconosciuto. Se il reddito prodotto all estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell art. 51 del TUIR) anche l imposta pagata all estero è ridotta in misura corrispondente (art. 165, comma 10, del TUIR). In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris. n. 48/E del 2013). Occorre precisare che i lavoratori dipendenti e i soggetti ad essi assimilati, per gli adempimenti dei rispettivi obblighi tributari, possono rivolgersi al proprio datore di lavoro che abbia deciso di fornire l assistenza fiscale ai propri dipendenti (R.M. 14 agosto 2002, n. 283/E). Le istruzioni ministeriali alla compilazione del punto 114 prevedono che in tale campo sia inserito il credito d imposta per le imposte pagate all estero riconosciute in sede di conguaglio, restando escluso l analogo dato determinato dal sostituto d imposta in sede di assistenza fiscale prestata al proprio dipendente. PUNTI DA 115 A DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO In relazione al dato indicato al precedente punto credito d imposta per imposte pagate all estero riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio - per ciascuno Stato estero in cui è stato prodotto il reddito, devono essere precisati i seguenti dati: punto il codice dello Stato Estero; punto l anno di percezione del reddito estero; punto il reddito prodotto all estero; punto 118 l imposta estera definiva. Qualora sia necessario indicare più periodi ovvero i redditi siano stati prodotti in più Stati, si devono compilare altrettante comunicazioni relative allo stesso percipiente, avendo cura di riportare i dati anagrafici e attribuire a ciascuna lo stesso numero progressivo. PUNTI DA 119 A CREDITO BONUS IRPEF I punti da 119 a 127 devono essere utilizzati per riepilogare i dati relativi al bonus IRPF stabilito dal comma 1-bis dell art. 13 del TUIR introdotto dal DL 66/2014 per il periodo Bonus IRPEF - L articolo 1 del DL 66/2014 ha introdotto il nuovo comma 1-bis nell ambito dell art. 13 del TUIR. Tale norma prevede un credito d imposta, rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: DICHIARAZIONI FISCALI

40 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 2) se il reddito complessivo è superiore euro ma non a il credito è paria a 960 euro x ( reddito complessivo) / Il credito è riconosciuto: a) per i redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49 del TUIR ad esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparate (comma 2, lett. a); b) per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50 del TUIR, ad esclusione: 1. dei i compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (lett. e), art. 50 del TUIR); 2. le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (lett. f), art. 50 del TUIR); 3. le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive (lettera g) art. 50 del TUIR); 4. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. h), art. 50 del TUIR); 5. gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (lett. i), art. 50 del TUIR). Nel punto 119 è necessario indicare uno dei seguenti codici: 1 - se il sostituto d imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF e lo ha erogato tutto o in parte; 2 - se il sostituto d imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. Nel punto 120 va indicato l importo del bonus Irpef che il sostituto d imposta ha erogato al lavoratore dipendente; Nel punto 121 va indicato l importo del bonus IRPEF che il sostituto d imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Il punto 122 deve essere compilato qualora in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del bonus Irpef precedentemente riconosciuto indicando l ammontare del bonus recuperato. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti. Nei punti da 123 a 126 devono essere indicati i dati di dettaglio del bonus indicato nelle Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d imposta. In tal caso, nel punto 127 deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d imposta precedente. 78 DICHIARAZIONI FISCALI

41 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUNTI DA 141 A PREVIDENZA COMPLEMENTARE Questa sezione deve essere compilata qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale nonché in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza. Nei punti da 141 a 153 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare mentre il punto 154 deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi indicati nel punto 151. PUNTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il punto 141 deve essere compilato indicando uno dei seguenti codici: 1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57; 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Qualora nel corso dell anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati. PUNTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEDOTTI DAI REDDITI DI CUI AI PUNTI 1, 3, 4 E 5 Tale punto deve essere compilato indicando l ammontare dei contributi e dei premi complessivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari e dedotti dall ammontare dei redditi indicati ai precedenti punti 1, 3, 4 e 5. Nel dato da indicare devono essere compresi anche i premi versati a favore dei familiari a carico per la quota dedotta e che devono essere dettagliati nel successivo punto 152. Contributi di previdenza complementare deducibili - L intera materia è stata riformata a partire dal 1 gennaio 2007 dal D.Lgs. n. 252/2005 il quale prevede, ai fini della deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, le regole di seguito enunciate (art. 8, commi 4, 6 e 7, D.Lgs. n. 252/2005). I contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili per un importo non DICHIARAZIONI FISCALI

42 superiore a 5.164,57 euro. Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza (art. 105, comma 1, del TUIR). Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Il versamento annuo, quindi, non può essere superiore a 7.746,86 euro. La quota di contributi eccedenti non versati entro i 20 anni successivi si perde definitivamente (Ris. 27 dicembre 2011, n. 131/E). Con riferimento a tali soggetti, il dato da indicare nel punto 120 non può comunque essere superiore a 5.164,57 euro mentre il dato complessivo dei versamenti deve essere riportato nel successivo punto 122 e l importo dei contributi deducibili nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, deve essere indicato nel successivo punto 123. PUNTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON DEDOTTI DAI REDDITI DI CUI AI PUNTI 1, 3, 4 E 5 Tale punto deve essere compilato indicando l ammontare dei contributi e dei premi complessivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari e non dedotti dall ammontare dei redditi indicati ai precedenti punti 1, 3, 4 e 5, perché eccedenti i limiti previsti dall art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR. Nel dato da indicare devono essere compresi anche i premi versati a favore dei familiari a carico per la quota non dedotta e che deve essere dettagliata nel successivo punto 153. Contributi non conguagliati In caso di contributi per previdenza complementare certificati in più Certificazioni non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi. PUNTO TFR DESTINATO AL FONDO Al punto 144 deve essere indicato l importo di TFR destinato al fondo. PUNTO DATA DI ISCRIZIONE AL FONDO Nel punto 145, con riferimento ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1 gennaio 2007, deve essere indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1 gennaio 2007). Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione PUNTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI NELL ANNO Nel punto 146 deve essere riportato l importo complessivo dei contributi versati nell anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari. Tale importo comprende quello da indicare nel successivo punto DICHIARAZIONI FISCALI

43 PUNTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI ECCEDENTI ESCLUSI DAI REDDITI DI CUI AI PUNTI 1, 3, 4 E 5 Nel punto 147 deve essere indicato l importo dei contributi dedotti nel 2014, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dal computo dei redditi indicati ai punti 1, 3, 4 e 5. I lavoratori di prima occupazione possono dedurre la parte eccedente il predetto limite dopo il quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e per un periodo di venti anni (art. 8, comma 6, D.Lgs. 252/2005). PUNTO IMPORTO TOTALE Nel punto 148 deve essere indicato l importo complessivo dei contributi dedotti nell anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Con riferimento a ciascun lavoratore di prima occupazione, il punto 148 deve essere compilato solo per i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. PUNTO DIFFERENZIALE Il punto 149 relativamente ai lavoratori di prima occupazione per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, occorre indicare l ammontare della deduzione spettante pari alla differenza tra l importo di ,85 euro e i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche al netto dei contributi già dedotti a partire dal 6 anno. PUNTO ANNI RESIDUI Nel punto 150, con riferimento ai lavoratori di prima occupazione, deve essere indicato il numero di anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione ventennale. In definitiva, per i lavoratori di prima occupazione: nei primi cinque anni vanno compilati i campi 146 e 148; dal sesto anno in poi vanno compilati i campi 146, 147, 149 e 150. PUNTO VERSATI Contributi previdenza complementare per familiari a carico In questo punto va indicato l importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. A completamento delle informazioni relative a tali importi, nel successivo punto 154 deve essere riportato il codice fiscale di ciascun familiare per il quale sono stati effettuati i versamenti alle forme di previdenza complementare. PUNTO DEDOTTI Nel punto 152 va indicato l importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale è stata riconosciuta la deduzione e già compresi nel precedente punto 142. PUNTO NON DEDOTTI Nel punto 153 va indicato l importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale non è stata riconosciuta la deduzione e già compresi nel precedente punto 143. DICHIARAZIONI FISCALI

44 ONERI DEDUCIBILI PUNTO TOTALE ONERI DEDUCIBILI ESCLUSI DAI REDDITI INDICATI NEI PUNTI 1, 3, 4 E 5 Nel punto 161 devono essere indicati: il totale degli oneri deducibili di cui all art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 ad eccezione dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall importo di cui ai precedenti punti 1, 3, 4 e 5 che devono essere indicati nel punto 142; l ammontare complessivo delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità dei contratti collettivi o di accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie previste dallo stesso art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR e che per disposizione dell art. 51, comma 2, lett. h) dello stesso decreto, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai precedenti punti 1, 3, 4 e 5; le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme. Operazioni di conguaglio Il sostituto d imposta ha la facoltà di tener conto, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, di oneri sostenuti direttamente dal dipendente e che lo stesso ha chiesto di conguagliare. In tale occasione, può verificarsi la contemporanea presenza di oneri deducibili dal reddito complessivo e di oneri per i quali la detrazione spetta con riferimento a importi determinati sulla base di prestabilite percentuali del reddito complessivo stesso. Ciò potrebbe comportare l insorgere di problematiche in ordine alle modalità di attribuzione delle deduzioni e delle detrazioni relative agli oneri medesimi. A tal fine, il reddito cui fare riferimento, per l attribuzione di oneri su cui compete la detrazione in misura non eccedente una prestabilita percentuale del reddito complessivo, non deve tener conto di eventuali abbattimenti del reddito imponibile dovuti al riconoscimento di oneri deducibili di cui all art. 10 del citato TUIR (C.M. 22 dicembre 2000, n. 238/E). Si ricorda che il sostituto deve esplicitare le singole voci inserite nel punto 129 nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica (cod. AR) evidenziando al sostituito che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest ultimo. PUNTO TOTALE ONERI DEDUCIBILI NON ESCLUSI DAI REDDITI INDICATI NEI PUNTI 1, 3, 4 E 5 Nel punto 162 va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1, 3, 4 e 5 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d imposta successivi. Somme restituite al soggetto erogatore - La lett. d-bis), comma 1, dell art. 10 del TUIR consentiva la deduzione dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, comma 174) è intervenuta modificando la predetta norma e rendendola applicabile al periodo Con tale modifica si è stabilito che l ammontare in tutto o in parte non dedotto nel periodo d imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d imposta successivi. In alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto. 82 DICHIARAZIONI FISCALI

45 Il sostituto d imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell imposta corrispondente. PUNTO CONTRIBUTI VERSATI A ENTI E CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINI ASSISTENZIALI DEDOTTI Il punto 163 deve essere utilizzato per indicare i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Tali contributi, in base a quanto stabilito dall art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se d importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. PUNTO CONTRIBUTI VERSATI A ENTI E CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINI ASSISTENZIALI NON DEDOTTI Nel punto 164 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che non sono stati dedotti. Si ricorda che il contribuente non può far valere le deduzioni o le detrazioni d imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Tale possibilità è concessa solo se i contributi versati risultano superiori al predetto limite, in quanto la parte eccedente concorre a formare il reddito. In questo caso, le eventuali spese sanitarie rimborsate potranno essere portate in deduzione o potrà essere calcolata la detrazione d imposta in proporzione alla parte dei contributi eccedente. L eventualità che il contribuente non può far valere le deduzioni o detrazioni d imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi deve essere evidenziato nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica (cod. AU) con separata indicazione della parte eccedente il predetto limite. Nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti stabiliti, nelle annotazioni (cod. AU) va indicato l ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione. PUNTO CODICE FISCALE DEGLI ENTI O CASSE Nel punto 165 deve essere indicato il codice fiscale dell ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito hanno versato contributi per assistenza sanitaria. PUNTO ASSICURAZIONI SANITARIE Si tratta di una casella che deve essere barrata in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d imposta o semplicemente pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del lavoratore. Si rammenta che l importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni possono essere riportate nell eventuale dichiarazione dei redditi per far valere le deduzioni o le detrazioni d imposta. Tale eventualità deve essere indicata nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica (cod. AV). DICHIARAZIONI FISCALI

46 ALTRI DATI PUNTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TRATTENUTO Nel punto 171 va indicato l importo trattenuto dal sostituto d imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011. Sul reddito complessivo (art. 8 del TUIR), di importo superiore a euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo. Ai soli fini della verifica del superamento del limite di euro rilevano anche: il reddito di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al lordo della riduzione di cui all art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010; i trattamenti pensionistici al lordo del contributo di perequazione. Il contributo di solidarietà non si applica sui predetti redditi. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Le predette disposizioni sono state prorogate per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 con la precisazione che ai fini della verifica del superamento del limite di euro rilevano anche i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà del 3% non è dovuto. Il contributo è trattenuto dal sostituto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2014, deve evidenziare nelle annotazioni della Certificazione Unica, utilizzando il codice BY, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto liquidare il contributo di solidarietà. PUNTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SOSPESO Nel punto 172 va indicato l importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già ricompreso nel punto 171. PUNTO CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI - REDDITO NETTO Nel punto 173 va indicato l ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di solidarietà. PUNTO CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI - REDDITO NETTO Nel punto 174 va indicato l ammontare del contributo di solidarietà applicato sui redditi indicati al punto DICHIARAZIONI FISCALI

47 PUNTO REDDITO FRONTALIERI Nel punto 175 va indicato l ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tale importo deve essere considerato al lordo della quota esente pari, per il 2014 a euro 6.700,00. Si tratta dei redditi di cui all art. 1, comma 204, della legge 244 del 2007 percepiti da soggetti residenti che si recano quotidianamente in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi per prestare la propria opera lavorativa. PUNTO NUMERO GIORNI MARITTIMI Per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero dei giorni per i quali spetta il credito d imposta di cui all art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, convertito in legge n. 30/1998. Tale norma attribuisce ai soggetti che producono reddito mediante l utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale un credito d imposta di ammontare pari alle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato. Il credito d imposta va utilizzato a valere sui versamenti delle ritenute dovute sui relativi redditi di lavoro dipendente. Per le modalità applicative del credito d imposta si rimanda alle precisazioni fornite con la R.M. 12 febbraio 1999, n. 22/E. Si evidenzia altresì, che le predette agevolazioni si rendono applicabili anche alle imprese di pesca per effetto dell art. 11 della legge n. 388/2001 (si veda anche la C.M. 2 ottobre 2002, n. 87/E). PUNTO ALTRI REDDITI Il punto 177 della comunicazione accoglie l indicazione degli ulteriori redditi percepiti dal contribuente, diversi da quelli certificati e indicati ai precedenti punti 1, 3, 4 e 5, che lo stesso ha comunicato al sostituto d imposta affinché questi possa procedere al corretto calcolo degli importi delle detrazioni indicate ai precedenti punti 102, 107 e 109. PUNTO ABITAZIONE PRINCIPALE Nel punto 178 della comunicazione deve essere indicato il reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente ha comunicato al proprio sostituto affinché questi ne tenesse conto per il calcolo delle detrazioni. PUNTO PERIODO DI PENSIONE Il punto 179 della comunicazione deve essere utilizzato per indicare il numero complessivo dei giorni di pensione. Tale dato viene richiesto ai soli fini statistici al fine di conoscere il periodo di effettivo pensionamento e, di conseguenza, può anche non coincidere con il dato indicato al precedente punto 7. PUNTO REDDITI ESENTI - CODICE Il punto 180 deve essere compilato indicando uno dei seguenti codici: 1 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l 80% dell ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di frui- DICHIARAZIONI FISCALI

48 re del beneficio fiscale previsto dall art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette 4 nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni 5 nel caso di redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi in via continuativa per la parte esente (lavoratori frontalieri) 6 nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla legge n. 240/2010) 7 nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell INAIL 8 nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell INPS PUNTO REDDITI ESENTI - AMMONTARE Il punto 181 deve essere compilato con l indicazione la parte di reddito esente corrispondente al codice esposto nel punto precedente. PUNTI 182 E BONUS E STOCK OPTION In considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è stata prevista (art. 33 D.L. 31 maggio 2010, n. 78) l applicazione di un aliquota addizionale del 10 per cento sulla parte di tali tipologie di retribuzione che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione. Per evidenziare la situazione prevista da tale normativa il sostituto d imposta deve indicare: nel punto 182 l anno in cui ha avuto inizio l erogazione di dette remunerazioni; nel punto 183 l ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione. In presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, i sostituti d imposta devono indicare nelle annotazioni alla certificazione Unica il cod. BL specificando: l ammontare complessivo di dette remunerazioni; la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione; la relativa imposta operata. PUNTO IRPEF DA TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO Nell ipotesi d incapienza della retribuzione a subire il prelievo delle ritenute dovute determinate in sede di conguaglio, nel punto 184 deve essere esposto l importo delle stesse che, a seguito di richiesta da parte del dipendente, il sostituto deve trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio di fine anno (28 febbraio). L importo da indicare non deve tenere conto degli interessi che verranno imputati al percipiente. 86 DICHIARAZIONI FISCALI

49 Si ricorda che nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica deve essere specificato che sulle somme indicate nel presente punto saranno applicati gli interessi nella misura dello 0,50% mensile (cod. AW). PUNTO IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO 2014 Nel punto 185 deve essere indicato l importo dell IRPEF trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2014 a causa di incapienza in sede di conguaglio. PUNTO IRPEF DA VERSARE ALL ERARIO DA PARTE DEL DIPENDENTE Il punto 186 va compilato esclusivamente dai sostituti d imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 (Amministrazioni dello Stato incluse quelle con ordinamento autonomo), riportando l ammontare delle ritenute che a seguito d incapienza delle retribuzioni a subire il relativo prelievo, il sostituito si è impegnato a versare direttamente. PUNTO APPLICAZIONE MAGGIORE RITENUTA La casella del punto 191 deve essere barrata qualora il sostituito abbia richiesto l applicazione di una maggiore aliquota IRPEF rispetto a quella applicabile in base ai redditi certificati. Applicazione della maggiore ritenuta - I percipienti hanno la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro l applicazione, nell ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di un aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio agli scaglioni di reddito. In tal modo si può evitare che, al momento dell effettuazione delle operazioni di conguaglio, l imposta effettivamente dovuta risulti troppo elevata rispetto a quella versata con conseguente rischio di chiudere l anno con un conguaglio incapiente (C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E). Tale possibilità, dunque, consente al dipendente di avvicinare la tassazione periodica a quella definitivamente applicabile in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di conguaglio complessivo. Se in sede di conguaglio di fine anno si evidenzia un credito a favore del dipendente, il sostituto d imposta ha, comunque, l obbligo di restituire il credito sorto per le ritenute operate in eccesso (circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E). Al fine di evitare inutili adempimenti a carico dei sostituti d imposta, è stato precisato che, fermo restando l obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio ai sensi del citato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, i medesimi sostituti d imposta possono non restituire il credito derivante dall applicazione di un aliquota più elevata richiesta dal sostituito. In tal caso, è, però, necessario che il sostituto evidenzi la suddetta circostanza nel CUD. Tale evidenziazione non influisce sugli adempimenti dell eventuale successivo sostituto d imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. Occorre sottolineare, però, che in assenza di un ulteriore richiesta formale da parte del percipiente, l eventuale credito risultante dal conguaglio dovrà essere comunque restituito (R.M. 30 novembre 2001, n. 199). PUNTO CASI PARTICOLARI Il punto 192 deve essere utilizzato per riportare uno dei seguenti codici: Codice A Qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all art. 11, comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo: 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l intero anno; 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92; 3) reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze DICHIARAZIONI FISCALI

50 Codice B Nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380,00 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR SOMME EROGATE PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO Nei punti da 201 a 205 vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro che usufruiscono del regime agevolato ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 prorogato per il periodo 2014 dal D.P.C.M. 19 febbraio Incremento della produttività del lavoro per il Il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, stabilisce l applicazione alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro, di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Il decreto di proroga ha stabilito che tale agevolazione trova applicazione entro il limite di importo complessivo di euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2013, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all imposta sostitutiva (2.500 euro). Pertanto, per il 2014 il beneficio consiste nell applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di euro lordi, di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Le somme in questione devono essere soggette al predetto regime anche se il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti. Gli stessi punti devono essere utilizzati qualora le predette somme sono state corrisposte agli eredi del percipienti. PUNTO TOTALE REDDITI 2014 Nel punto 201 indicare la quota della somma erogata per l incremento della produttività del lavoro. L importo massimo da indicare è pari a euro al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Qualora le predette somme non eccedenti i euro siano state assoggettate a tassazione ordinaria, il sostituto dovrà indicare tale importo, oltre che nel punto 1 della presente comunicazione, anche nel punto 201 e dovrà barrare anche la casella di cui al punto 204. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 202. Nelle annotazioni della Certificazione Unica il sostituto dovrà indicare la motivazione per la quale non ha proceduto ad applicare su dette somme l imposta sostitutiva (codice AF). Nel punto 201, inoltre, devono essere indicati: l intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010); la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l applicazione, sulle predette somme, dell imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato. La presenza di importi da indicare nel punto 201 determina l obbligo da parte del sostituto di certificare che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro (circolare n. 47 del 88 DICHIARAZIONI FISCALI

51 2010). In luogo dell apposita dichiarazione, il sostituto d imposta può assolvere tale obbligo indicando tali somme nelle annotazioni della Certificazione Unica (cod. BX). Nel caso in cui le somme erogate per l incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo), nel punto 201 vanno indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile. PUNTO TOTALE RITENUTE OPERATE Nel punto 202 indicare l importo dell imposta sostitutiva del 10%. Nel caso in cui le somme erogate per l incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo), nel punto 202 deve essere indicata l imposta sostitutiva del 10% applicata sulle somme indicate nei punti 201 e 205. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l importo di dette somme non eccedenti i euro, nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 202 e dovrà barrare anche la casella di cui al punto 204. PUNTO RITENUTE SOSPESE Nel punto 203 va indicato l importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell importo indicato al punto 202. PUNTO REDDITI NON IMPONIBILI ART. 51, COMMA 6 DEL TUIR Nel punto 205 va indicato l ammontare delle somme erogate per l incremento della produttività che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR. REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA Nei punti da 221 a 246 devono essere indicati i dati relativi ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta. In particolare: Nei punti da 221 a 223 devono essere indicati i dati complessivi di tali redditi e le ritenute operate; Nei punti da 224 a 232 devono essere esposti i dati relativi alle singole tipologie di reddito assoggettati a ritenute a titolo d imposta; Nei punti da 241 a 246 devono essere indicati i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze). DICHIARAZIONI FISCALI

52 PUNTO TOTALE REDDITI Nel punto 221 devono essere riportati: i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferite al maturato dal 1 gennaio 2007; le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferite al maturato dal 1 gennaio 2007, assoggettate a ritenuta a titolo d imposta. Per i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta, nelle annotazioni alla Certificazione Unica (Cod. AX), deve essere data distinta indicazione: del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate. Prestazioni di previdenza complementare Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, nel punto 221 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1 gennaio Nelle annotazioni alla Certificazione Unica (cod. AX) deve essere indicato il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato dalla data di iscrizione al fondo. Nel periodo di partecipazione devono essere considerati: a) gli anni maturati dal 2007; b) gli anni precedenti, se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 2007, ma con un massimo di 15. Per le anticipazioni di prestazione in forma di capitale indicate nel punto 221, nelle annotazioni alla Certificazione Unica (cod. AX) deve essere riportato che si tratta di una anticipazione riportando inoltre la relativa aliquota applicata. Se la prestazione di capitale è maturata parte in Italia e parte all estero, si deve procedere nel seguente modo: a) nel punto 221 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia; b) nelle annotazioni alla Certificazione Unica (cod. BW) deve essere indicato l importo della prestazione non assoggettata a tassazione in Italia. PUNTO TOTALE RITENUTE IRPEF Nel presente punto devono essere indicate le ritenute operate sugli importi riportati nel precedente punto 221. PUNTO TOTALE RITENUTE IRPEF SOSPESE Nel punto 223 devono essere indicate le ritenute non operate a seguito di eventi eccezionali e già comprese nel precedente punto 222. PUNTO CAUSALE Nel punto 224 deve essere indicato uno dei seguenti codici: 2 - in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 3 - in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007; 4 - in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell 11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili. 90 DICHIARAZIONI FISCALI

53 PUNTO REDDITI Nel punto 225 deve essere indicato l importo del reddito corrisposto relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente punto 224. PUNTO TITOLO Nel punto 226 va indicato il titolo dell erogazione delle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale di cui al precedente punto 225, riportando uno dei seguenti codici: A in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005; B in caso di anticipazione di cui all art. 11, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005; C in caso di anticipazione di cui all art. 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005; D in caso di riscatto di cui all art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005; I in caso di prestazioni integrative a vecchi iscritti a vecchi fondi erogate da aziende di credito in crisi (Circolare n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dal 1 gennaio 2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31 dicembre 2000 con conseguente applicazione dell aliquota del TFR; M in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a vecchi iscritti a vecchi fondi, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l aliquota del TFR. Prestazione pensionistiche erogate in forma di capitale In caso di erogazione nell anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d imposta con diversa aliquota è necessario compilare più volte i campi interessati per indicare le diverse erogazioni. PUNTO RITENUTE IRPEF Nel punto 227 deve essere indicato l importo delle ritenute IRPEF operate sui redditi indicati al punto 225, comprensive di quelle che dovranno essere riportate nel successivo punto 228. PUNTO RITENUTE IRPEF SOSPESE Nel punto 228 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 227. PUNTO PERIODO DI PARTECIPAZIONE Nel punto 229 va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1 gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 (Circolare n. 70/2007). PUNTO ALIQUOTE Nel punto 230 va indicata l aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007, erogate ai nuovi iscritti, nonché ai vecchi iscritti che abbiano optato per l applicazione del regime tributario di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre PUNTO ANTICIPAZIONI REINTEGRATE Nel punto 231 indicare l ammontare dell anticipazione reintegrata. DICHIARAZIONI FISCALI

54 PUNTO CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO Nel punto 232 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Lavoratori socialmente utili Compensi corrisposti a Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.) I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 241 e nel punto 242 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni della Certificazione Unica (cod. AX) devono essere indicate separatamente: a) La parte di reddito esclusa dalla tassazione; b) La parte di reddito assoggettata a tassazione e compresa nell importo da indicare nel punto 241; c) Le ritenute e le addizionali riferibili alla parte di reddito tassata. I punti da 241 a 246 devono essere compilati secondo la seguente modalità: nel punto 241 la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente); nel punto 242 la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d imposta euro 3.098,74 (quota imponibile); nel punto 243 l importo delle ritenute; nel punto 244 l importo di addizionale regionale all Irpef; nel punto 245 l importo delle ritenute sospese; nel punto 246 l importo di addizionale regionale all Irpef sospeso. COMPENSI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA In tali punti vanno indicati i dati degli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti di cui all art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, soggetti a tassazione separata e cioè: gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, nonché per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; i compensi e le indennità arretrati derivanti da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell art. 50 del TUIR; le pensioni egli assegni ad esse equiparati relativi ad anni precedenti (comma 2, lett. a) dell art. 49 del TUIR); le somme previste dall ultimo comma dell art. 429 del codice di procedura civile a titolo di interessi e risarcimento danni per mancato percepimento del compenso (comma 2, lett. b) dell art. 49 del TUIR). Rendite e assegni periodici Restano esclusi dalla possibilità di fruire della tassazione separata, le rendite e gli assegni periodici cui alle lett. h) e i) del comma 1 dell art. 50 del TUIR (C.M. n. 326/E del 23 dicembre 1997). Nei punti da 261 a 264 devono essere indicati i dati complessivi riferibili a: punto 261: compensi arretrati per i quali è possibile usufruire delle detrazioni; 92 DICHIARAZIONI FISCALI

55 punto 262: compensi arretrati per i quali non è possibile usufruire delle detrazioni; punto 263: le ritenute operate ai sensi del comma 2, lett. c) dell art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, comprese quelle sospese di cui al successivo punto 264; punto 264: le ritenute sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito d eventi eccezionali e già comprese nel precedente punto 263. I redditi soggetti a tassazione separata devono essere esposti al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente. La compilazione dei sopra citati punti deve essere effettuata anche: a) qualora i compensi arretrati siano stati corrisposti agli eredi del percipiente specificando nel punto 265 l anno in cui si è aperta la successione; b) quando i compensi arretrati sono stati erogati dal precedente sostituto nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti specificando nel punto 272 il codice fiscale del sostituto che ha erogato gli arretrati. Nei punti da 266 a 272 devono essere specificati, per ciascun periodo d imposta, i compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le relative detrazioni e ritenute. Qualora i redditi si riferiscano a più periodi d imposta devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 266 a 272, indicando al punto 271 il differente anno di riferimento. In definitiva: il punto 261 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto 266; il punto 262 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto 267; il punto 263 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto 268; il punto 264 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto 269. PUNTO DETRAZIONI (ART. 21, COMMA 4, TUIR) Per ciascun periodo d imposta al quale si riferiscono gli emolumenti arretrati, nel punto 270 va indicato l ammontare delle detrazioni previste dal comma 4 dell art. 21 del TUIR di cui il percipiente ha fruito in relazione agli stessi emolumenti arretrati indicati al punto 266. DATI RELATIVI AI CONGUAGLI La presente sezione è destinata ad accogliere i dati relativi ai conguagli effettuati entro il 28 febbraio DICHIARAZIONI FISCALI

56 Conguaglio - L art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che i sostituti d imposta, entro il 28 febbraio dell anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, devono effettuare il conguaglio tra: l ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti nel corso del periodo d imposta, compresi eventualmente i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo, se riferiti a prestazioni rese nell anno precedente; e l imposta dovuta sull ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell anno. tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. Percezione dei compensi - Si precisa che il momento di percezione coincide con quello in cui il denaro, il bene o il servizio esce dalla disponibilità dell erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Compensi corrisposti entro il 12 gennaio - Comprendere i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo è un obbligo e le ritenute operate su tali compensi devono essere versate entro il 16 febbraio dello stesso anno. Mensilità aggiuntive - Nelle operazioni di conguaglio devono essere considerate anche le somme corrisposte a titolo di mensilità aggiuntive. Esse annoverano tutte le retribuzioni corrisposte nel corso dell anno con frequenza superiore all ordinario periodo di paga quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o le somme aventi le stesse funzioni, come le gratifiche natalizie e pasquali, le 200 ore per gli edili, le gratifiche annuali di bilancio, o i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali. Il sostituito può chiedere che il sostituto tenga conto, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio, degli altri redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente, percepiti nel corso del periodo d imposta. In mancanza di un apposita richiesta del lavoratore, il sostituto deve conguagliare tenendo conto esclusivamente di tutti i redditi percepiti dal lavoratore in dipendenza del rapporto, o dei rapporti, con lui intrattenuti. L ammontare dell imposta deve essere diminuito delle detrazioni, spettanti ai sensi dell art. 12 del TUIR, se richieste, anche nel caso in cui di esse non si sia tenuto conto nel corso dell anno. In occasione del conguaglio il sostituto deve apportare anche le eventuali correzioni alle deduzioni il cui importo è variabile in relazione all ammontare del reddito. In tale sede, il sostituto dovrà riconoscere anche le detrazioni previste per gli oneri compresi nell art. 15 del TUIR, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, se il datore di lavoro ha effettuato le relative trattenute, nonché per gli altri oneri ed erogazioni contemplate nel comma 3 dell art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Con riguardo all addizionale regionale e all addizionale comunale all IRPEF, per i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto di imposta è tenuto a determinare, all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, l ammontare delle addizionali dovute e a effettuarne il relativo prelievo in rate a partire dal primo periodo di paga successivo a quello che ha scontato gli effetti del conguaglio stesso. Il numero delle rate dipende dal mese in cui sono state effettuate le predette operazioni di conguaglio. Così, per il conguaglio operato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il sostituto di imposta effettuerà un numero massimo di rate pari, rispettivamente, a 11, 10 o 9. Nel caso di operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d imposta è tenuto a determinare l ammontare complessivo delle addizionali dovute e ad effettuarne contestualmente il prelievo in unica soluzione. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente ovvero di autorizzarlo al prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dell anno successivo. Anche le amministrazioni dello Stato che corrispondono emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, entro il 28 febbraio ovvero entro due mesi dalla data di cessazione, devono effettuare le operazioni di conguaglio con le modalità sopraccitate (art. 29, D.P.R. n. 600/1973). I lavoratori hanno la possibilità di richiede al proprio datore di lavoro l applicazione di un aliquota più eleva- 94 DICHIARAZIONI FISCALI

57 ta di quella derivante dal ragguaglio agli scaglioni di reddito, evitando, in tal modo che dal meccanismo del conguaglio risulti un debito d imposta sensibilmente maggiore rispetto alle ritenute applicate. Quando le operazioni di conguaglio evidenziano un credito a favore del dipendente, il sostituto d imposta è, comunque, tenuto a restituire il credito derivante dalle ritenute operate in eccesso (circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E). Al fine di evitare inutili adempimenti a carico dei sostituti d imposta, è stato precisato che, fermo restando l obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio ai sensi del citato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, i medesimi sostituti d imposta, anziché restituire il credito derivante dalla richiesta di applicazione dell aliquota più elevata, possono evidenziare il credito nel CUD quando non vi sia stata una richiesta di restituzione da parte del percipiente (R.M. 30 novembre 2001, n. 199). SOMME ESCLUSE DAL CONGUAGLIO 2014: Tipologia Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell art. 50 ed al comma 2 dell art. 49 del TUIR Indennità di fine rapporto, e relativi acconti e anticipi Somme e valori corrisposti dal datore di lavoro dopo il 12 gennaio 2015 Redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da altro datore di lavoro e non comunicati (tramite consegna della Certificazione Unica) al sostituto che effettua il conguaglio entro il 12 gennaio 2015 Trattamento Assoggettati a tassazione separata Assoggettate a tassazione separata Partecipano alla formazione del reddito dell anno 2015 Il dipendente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui, tenendo conto dei redditi complessivamente percepiti, è dovuta un imposta superiore a euro 10,33 Questa sezione è suddivisa in tre parti: Punti da 301 a 322 Redditi erogati da altri soggetti; Punti da 323 a 327 Somme erogate per l incremento della produttività del lavoro; Punti da 328 a 333 Lavori socialmente utili. PUNTI DA 301 A REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI Tali punti vanno compilati quando nelle operazioni di conguaglio il sostituto ha considerato anche i redditi corrisposti da altri soggetti, quali ad esempio: compensi corrisposti da terzi; indennità erogate dall INAIL o dall INPS; redditi corrisposti da altri datori di lavoro, che il sostituito ha chiesto di considerare nelle operazioni di conguaglio, ai sensi del comma 4 dell art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. La compilazione dei suddetti punti è richiesta anche nelle ipotesi in cui: si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto; si verifichi l interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all estinzione del sostituto d imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante; DICHIARAZIONI FISCALI

58 in caso di successione mortis causa, l erede prosegua l attività del sostituto deceduto. Compensi corrisposti da più soggetti Qualora il percipiente abbia percepito compensi da più sostituti e abbia richiesto di comprenderli nelle operazioni di conguaglio, i campi del riquadro Dati relativi ai conguagli ) risulteranno insufficienti. In questo caso si dovranno compilare più comunicazioni relative allo stesso percipiente, aventi lo stesso numero progressivo, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 305 a 322. PUNTI DA 301 A TOTALE REDDITI CONGUAGLIATI GIÀ COMPRESI NEI PUNTI 1, 3, 4 O 5 EROGATI DA ALTRI SOGGETTI A norma dell art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio altri redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi a precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell anno. Tali redditi possono essere inclusi esclusivamente nelle operazioni di conguaglio di fine anno e su richiesta del percipiente. Tale facoltà è esercitabile mediante consegna, al datore di lavoro che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno, della certificazione unica rilasciata dagli altri datori di lavoro entro il 12 gennaio dell anno successivo. Nei punti da 301 a 304 deve essere indicato l importo complessivo dei redditi corrisposti da altri soggetti, conguagliati dal sostituto d imposta e già compresi, rispettivamente, nei punti 1, 3, 4 o 5 della presente comunicazione. PUNTI DA 305 A DATI RELATIVI AI REDDITI EROGATI Nei punti da 302 a 322 devono essere indicati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Nel caso in cui i redditi siano stati erogati da più soggetti, occorre utilizzare più righi. Redditi erogati da uno stesso sostituto Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 305 a 322 al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto 307. PUNTO CODICE FISCALE Va indicato il codice fiscale del soggetto che ha erogato il reddito. PUNTO CAUSA Nel punto in oggetto va riportato il codice corrispondente alla causa che ha determinato l inserimento del reddito tra quelli soggetti a conguaglio di fine anno. CODICE DESCRIZIONE 1 Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto 2 Successioni con prosecuzione dell attività da parte dell erede 3 Indennità erogate dall INAIL 4 Indennità erogate dall INPS 5 Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall erogante al sostituto d imposta (ad esempio, compensi in natura) 96 DICHIARAZIONI FISCALI

59 CODICE DESCRIZIONE 6 Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio 7 Altro 8 In caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente Il codice 8 deve essere utilizzato dal sostituto cedente. PUNTO CAUSA In questo spazio va riportato uno dei seguenti codici: 1 in caso di redditi per cui è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, comma 1, del TUIR; 2 in caso di redditi per cui è possibile fruire della deduzione di cui all art. 13, commi 3 e 4, del TUIR; 3 in caso di redditi per cui è possibile fruire della deduzione di cui all art. 13, comma 5, del TUIR; 4 in caso di redditi per cui è possibile fruire della deduzione di cui all art. 13, comma 5-bis, del TUIR. PUNTI 308, 309, 310 E REDDITO CONGUAGLIATO Nei punti 308, 309, 310, 311 indicare l importo complessivo dei redditi corrisposti da un altro soggetto e conguagliati dal sostituto d imposta. In particolare: nel punto 308, indicare il reddito già compreso nel punto 1; nel punto 309, indicare il reddito già compreso nel punto 3; nel punto 310, indicare il reddito già compreso nel punto 4; nel punto 311, indicare il reddito già compreso nel punto 5. PUNTO STRAORDINARIO CONGUAGLIATO Nel punto 312, va indicato l importo delle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d imposta. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state precedentemente assoggettate, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. PUNTO RITENUTE Il punto 313 accoglie le eventuali ritenute operate da altro soggetto, riferite ai redditi indicati nei precedenti punti 308, 309, 310 e 311, comprensive anche di quelle indicate nel successivo punto 318. PUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA Nel punto 314, va indicato l importo delle imposte sostitutive operate da altro soggetto e applicate sulle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro, indicate nel precedente punto 312 e conguagliate dal sostituto d imposta. Tale importo deve comprendere anche quello da indicare nel successivo punto 319. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate, dal precedente sostituto, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. DICHIARAZIONI FISCALI

60 PUNTO ADDIZIONALE REGIONALE Nel punto 315 va indicato l importo relativo all addizionale regionale all IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 320. PUNTO ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2014 Nel punto 316 va indicato il totale dell acconto dell addizionale comunale all IRPEF 2014 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 322. PUNTO ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2014 Nel punto 317 va indicato il saldo dell addizionale comunale all IRPEF 2014 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 321. PUNTO RITENUTE SOSPESE Nel punto 318 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 313. PUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SOSPESA Nel punto 319, vanno indicate le imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, e già indicate nel punto 314. PUNTO ADDIZIONALE REGIONALE SOSPESA Nel punto 320 va indicata l addizionale regionale all IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 315. PUNTO ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO SOSPESA Nel punto 321 va indicato il saldo dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 317. PUNTO ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO SOSPESA Nel punto 322 va indicato l acconto dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 316. PUNTI DA 323 A SOMME EROGATE PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO Nei punti da 323 a 327 vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro erogate da altri soggetti. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e, in sede di conguaglio vengano assoggettate, per l intero ammontare, ad imposta sostitutiva, dovranno essere compilati i punti: punto 305 riportando il codice fiscale del precedente sostituto; punto 323 indicando le somme erogate dal precedente sostituto; punto 326 barrando le casella per l indicazione della precedente tassazione ordinaria. 98 DICHIARAZIONI FISCALI

61 Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. PUNTI DA 328 A LAVORI SOCIALMENTE UTILI Nei punti da 328 a 333 vanno specificati i dati relativi ai compensi per lavori socialmente utili, erogati da altri sostituti e percepiti da soggetti che hanno raggiunto l età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione per l abitazione principale e relative pertinenze). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA La compilazione della presente sezione è riservata ai sostituti d imposta che nel corso dell anno 2014 hanno corrisposto somme a titolo di trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente, altre indennità, somme equipollenti o prestazioni pensionistiche in forma di capitale soggette a tassazione separata e sulle quali sono state operate le ritenute. In particolare, nella presente sezione devono essere indicati: il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell anno (art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR) con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese; le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto (art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR); le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000; le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, riferibili al maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1 gennaio 2007 in caso di vecchi iscritti ai vecchi fondi che non abbiano optato per l applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1 gennaio 2007 del regime tributario in vigore al 1 gennaio Somme soggette a tassazione separata - L art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, stabilisce che costituiscono redditi cui applicare la tassazione separata: il trattamento di fine rapporto di cui all art del c.c. e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% [art. 50 comma 1 lett. a)]; le remunerazioni ai sacerdoti, le congrue e i supplementi di congrua [art. 50 comma 1 lett. d)]; le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed Europeo, dai consiglieri regionali provinciali e comunali, dai giudici della Corte costituzionale e agli amministratori locali di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni, e l assegno del Presidente della Repubblica [art. 50 comma 1 lett. g)]. DICHIARAZIONI FISCALI

62 I suddetti redditi sono soggetti a tassazione separata anche quando, ai sensi dell art c.c., in caso di morte del dipendente, sono corrisposti al coniuge, ai figli, e se risultavano a carico del deceduto, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La lett. a) del comma 1 dell art. 17 del TUIR, stabilisce, inoltre, che sono tassate separatamente: le altre indennità e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, compresa l indennità di preavviso; le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni; le somme attribuite a fronte dell obbligo di non concorrenza ai sensi dell art c.c.; le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell Autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. La lett. c) del comma 1 dell art. 17 del TUIR, stabilisce, inoltre, che sono tassate separatamente: le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 53 del TUIR) se il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto; nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Poiché l ammontare di tali ritenute è applicato all atto della corresponsione, le somme ivi considerate possono anche riferirsi a rapporti cessati anteriormente al Tra le somme da indicare nella presente sezione vi sono quelle corrisposte a titolo di incentivo all esodo: in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006) per le quali è prevista l applicazione di un aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR; in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore al 4 luglio MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE Erogazione di indennità ai sensi dell art c.c. e a favore dell ex coniuge L art c.c. stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le somme a titolo d indennità di preavviso e di TFR devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se risultavano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Qualora vengano erogate indennità ai sensi dell art c.c. o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità, nonché di erogazione di somme a favore dell ex coniuge ai sensi dell art. 12-bis della legge n. 898/1970, il sostituto d imposta deve consegnare una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore dell indennità. In queste ipotesi, nella compilazione del Mod. 770/2015, il sostituto deve compilare una comunicazione per ciascun percettore tenendo presente che: nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell avente diritto o dell erede; nel punto 408 deve essere indicata la percentuale delle indennità spettanti all avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione; nei restanti punti devono essere indicati i dati relativi alle indennità complessivamente erogate nell anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al lavoratore deceduto. Si ricorda che, ricorrendo tali situazioni, nelle annotazioni presenti nelle certificazioni rilasciate a ciascun erede o avente diritto, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se si tratta di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell art c.c. o di altre leggi speciali o di erogazione di somme a favore dell ex coniuge (cod. AB). 100 DICHIARAZIONI FISCALI

63 Compilazione di distinte comunicazioni Somme provenienti da più de cuius Il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto, compilando distinte comunicazioni, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all erede in qualità di lavoratore. Nella comunicazione relativa a ciascun avente diritto o erede, il sostituto deve inoltre indicare il codice fiscale del dipendente deceduto al punto 512 e compilare i punti da 414 a 511. Nella comunicazione relativa al dipendente deceduto, invece, il sostituto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate a ciascun erede o avente diritto, deve compilare solo i punti 513 e 514 compilando un rigo per ogni erede o avente diritto. Corresponsione di diverse tipologie di somme Qualora il sostituto abbia erogato sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, somme relative a prestazioni pensionistiche in forma di capitale, data la diversa determinazione del periodo di commisurazione, il sostituto d imposta è tenuto a compilare due diverse comunicazioni relative allo stesso percipiente utilizzando due volte i punti necessari per l esposizione dei dati delle due erogazioni. PUNTI DA 401 A SEZIONE «TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA» Nei punti da 401 a 408 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. PUNTO INDENNITÀ, ACCONTI, ANTICIPAZIONI E SOMME EROGATE NELL ANNO Nel punto 401 vanno indicate le somme soggette a tassazione separata, erogate nel 2014, relative a: indennità di fine rapporto e indennità equipollenti; altre indennità e somme soggette a tassazione separata; anticipazioni e acconti sul TFR e sulle altre indennità e somme; indennità di fine mandato corrisposte ai collaboratori coordinati e continuativi ove sussistano le condizioni per l applicazione della tassazione separata; prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale; anticipazioni di pensioni integrative in forma di capitale; anticipazioni di prestazioni integrative maturate dal 1 gennaio 2007; incentivi all esodo agevolati relativi a rapporti cessati prima del 4 luglio 2006 o in attuazione di accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio TFR Nel punto 401, le quote di TFR, compresi i suoi acconti e anticipazioni, vanno indicate nel loro ammontare complessivo corrisposto, ridotto delle somme versate al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a partire del 1 gennaio 2001 al netto dell imposta sostitutiva dell 11%. DICHIARAZIONI FISCALI

64 Prestazioni pensionistiche in forma di capitale Per le erogazioni di prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 401 deve essere indicato l importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d imposta del 12,50% per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell imposta sostitutiva del 20% applicata sul risultato di gestione a partire dal 1 gennaio Prestazioni in forma di capitale maturate all estero Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all estero nel punto 401 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni della Certificazione Unica deve essere indicato l importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia (cod. BW). Incentivi all esodo agevolati Per gli incentivi all esodo agevolati (di cui all art. 19, comma 4-bis, del TUIR prima dell abrogazione ad opera del D.L. n. 223/2006), corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006) ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all entrata in vigore del decreto, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR, nel punto 401 va indicato l ammontare complessivo corrisposto. Riscatto della posizione individuale ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005 Nell ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 401 a 408 l ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente nell anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti. Erogazione dopo il saldo di ulteriori somme Nell ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, i punti da 401 a 407 dovranno essere compilati indicando: - nel punto 401 le somme erogate nell anno; - nel punto 402 quelle erogate in anni precedenti; - nei punti 404 e 406 rispettivamente, le ritenute operate nell anno e quelle operate in anni precedenti; - nei punti 405 e 407 le ritenute sospese. Si ricorda che per quanto riguarda il TFR, le altre indennità e somme nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica, il sostituto deve indicare distintamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, da quelli maturati successivamente (cod. AY). Per quanto riguarda invece le prestazioni in forma di capitale, nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica, il sostituto deve indicare distintamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, quelli maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (cod. AY). Erogazioni da parte del Fondo di Tesoreria dell INPS In caso di erogazioni da parte del Fondo di Tesoreria dell INPS, il Fondo è tenuto a certificare nella Certificazione Unica gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare: - i punti da 401 a 408; - i punti 414 e 415; la sezione relativa al TFR maturato dal 1 gennaio (per approfondimenti consultare le indicazioni fornite per la compilazione dei punti 454 e seguenti). PUNTO ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI IN ANNI PRECEDENTI Il punto 402 è riservato all esposizione dell ammontare degli acconti e delle altre anticipazioni corrisposte in anni pregressi e relativi alle tipologie di erogazioni indicate nel precedente punto DICHIARAZIONI FISCALI

65 Nel caso in cui alla cessazione dell impiego le somme siano corrisposte in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 402 deve essere ricompreso anche l importo relativo alla rata già erogata nell annualità precedente. PUNTO DETRAZIONE Con riferimento al TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, nel punto 403 deve essere riportata la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile PUNTO RITENUTE OPERATE NELL ANNO Per il TFR, nel punto 404 deve essere indicato l importo delle ritenute operate nel 2014 dal sostituto in applicazione dell art. 19 del TUIR, mentre non deve essere indicato l ammontare dell imposta sostitutiva applicata nella misura del 20% sulle rivalutazioni del TFR. Nell eventualità che risultasse la ritenuta inferiore a zero, nel presente punto bisogna indicare zero. In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale, nel punto 404 devono essere indicate le ritenute operate comprese le ritenute sulle prestazioni maturate dal 1 gennaio Restano escluse, invece, quelle applicate nella misura del 12,50% sui rendimenti finanziari conseguiti sino al 31 dicembre 2000 e dell imposta sostitutiva del 20% applicata sui risultati di gestione del fondo pensione conseguiti a partire dal 1 gennaio PUNTO RITENUTE SOSPESE Nel punto 405 deve essere indicato l importo delle ritenute sospese a seguito di eventi eccezionali già compreso nel precedente punto 404. PUNTO RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 406 vanno indicate le ritenute operate in anni precedenti sugli importi indicati al punto 402. PUNTO RITENUTE DI ANNI PRECEDENTI SOSPESE Nel punto 407 deve essere indicato l importo delle ritenute sospese a seguito di eventi eccezionali già compreso nel precedente punto 406. PUNTO TFR MATURATO FINO AL 31 DICEMBRE 2000 E RIMASTO IN AZIENDA Nel punto 409 indicare l ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. PUNTO TFR MATURATO DAL 1 GENNAIO 2001 E RIMASTO IN AZIENDA Nel punto 410 deve essere indicato l ammontare di TFR maturato dal 1 gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dal 1 gennaio 2001 al netto delle relative imposte sostitutive. DICHIARAZIONI FISCALI

66 PUNTO TFR MATURATO FINO AL 31 DICEMBRE 2000 E VERSATO AL FONDO Il punto 411 accoglie l importo di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari. PUNTO TFR MATURATO DAL 1 GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2006 E VERSATO AL FONDO Il punto 412 deve essere utilizzato per indicare l ammontare di TFR maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari. PUNTO TFR MATURATO DAL 1 GENNAIO 2007 E VERSATO AL FONDO Nel punto 413 indicare l ammontare di TFR maturato dal 1 gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari. I punti da 409 a 413 devono essere sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall erogazione di somme da indicare nel punto 401. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza, rendendo edotti i lavoratori dell ammontare del TFR accantonato. Nei seguenti casi, i punti da 409 a 413 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi: erogazione di indennità ai sensi dell articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti; in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc.); erogazione di somme a favore dell ex coniuge ai sensi dell articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre PUNTI DA 414 A SEZIONE «DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO» In questa sezione vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate. PUNTO DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO Nel caso di passaggio del dipendente da un sostituto ad un altro, senza interruzione del rapporto di lavoro, in questo punto va indicata la data di inizio rapporto con il precedente sostituto. Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale va invece evidenziata la data di iscrizione al fondo. PUNTO DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO Nel punto 415 va riportata la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dall iscrizione al fondo pensione. La data in questione non può essere successiva al 31 dicembre 2014, mentre può anche essere antecedente al 1 gennaio In caso di anticipazione va indicata la data della richiesta dell anticipazione o, in alternativa, il 31 dicembre 2012 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione del TFR). In caso di cessazione del rapporto di co.co.co., qualora le indennità siano erogate agli eredi, nel punto 415 deve essere indicata la data di apertura della successione. 104 DICHIARAZIONI FISCALI

67 Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di capitalizzazione della posizione pensionistica periodica (c.d. capitalizzazione di pensione ), indicare nel presente punto 415 la data in cui è sorto il diritto alla percezione una tantum della somma. Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione dei rapporti di lavoro e per le indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa va esposta la data dell erogazione. Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell iscrizione al fondo di previdenza complementare. Erogazioni da parte del Fondo di Tesoreria dell INPS In caso di erogazioni da parte del Fondo di Tesoreria dell INPS, il Fondo è tenuto a certificare nella Certificazione Unica gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare: - i punti da 401 a 408; - i punti 414 e 415; - la sezione relativa al TFR maturato dal 1 gennaio (per approfondimenti consultare le indicazioni fornite per la compilazione dei punti 454 e seguenti) PUNTO QUOTA ECCEDENTE Questo punto va compilato quando le quote di TFR per il lavoro prestato prima del 31 maggio 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 297/1982) sono state calcolate in misura eccedente rispetto alla misura ordinaria prevista dall attuale art c.c. Qualora per il lavoro prestato anteriormente all entrata in vigore della predetta legge, il trattamento di fine rapporto risulti calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ciascun anno preso a base di commisurazione, tale eccedenza non concorre a formare l importo delle indennità rilevanti ai fini della determinazione del reddito di riferimento e della conseguente aliquota per il calcolo delle imposte dovute dal percipiente. La quota di TFR eccedente deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione su TFR maturata dal 1 gennaio 2001 assoggettata ad imposta sostitutiva. PUNTO GIORNI DI SOSPENSIONE LAVORO In tale punto vanno esposti i giorni di sospensione dal lavoro a causa di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio (ex art c.c.), qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni. PUNTO TEMPO DETERMINATO La casella del punto 418 deve essere barrata in presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore ai due anni, anche nel caso in cui siano intervenute cause di sospensione del rapporto stesso per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio (art c.c.), per cui il periodo di commisurazione può risultare superiore ai due anni. PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE (CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO) Il punto 419 deve essere compilato nel caso di operazioni straordinarie che hanno comportato il trasferimento di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, indicando il codice fiscale del sostituto d imposta che ha erogato TFR compresi gli acconti e le anticipazioni. Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d imposta dichiarante nell anno 2014, quest ultimo deve trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione. In particolare egli è tenuto: a riportare gli importi riferibili al precedente sostituto compilando solo i punti 419, 444, 466 e 503; DICHIARAZIONI FISCALI

68 a esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato ecc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419. Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d imposta cedente nell anno e di anticipazione o saldo erogato dal sostituto d imposta dichiarante nell anno, quest ultimo è tenuto: a riportare gli importi riferibili al sostituto cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419; a esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419. Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti. Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d imposta cedente nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d imposta cessionario deve rispettare le ordinarie regole, compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 419. In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d imposta cedente che non si è estinto è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che in presenza di più operazioni straordinarie che hanno comportato il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, nel punto 419 deve essere indicato il codice fiscale dell ultimo sostituto d imposta cedente che ha erogato il TFR. Per la compilazione dei campi successivi occorre tener presente che nell ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di co.co.co., sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, nei punti 424, 428, 430, 432, 440, 444, 449, 451, 462, 466, 469 e 471 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente (art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011). PUNTI DA 420 A SEZIONE «INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ» In tali punti vanno riportati i dati relativi alle indennità equipollenti ed alle altre indennità corrisposte nel PUNTO PERIODO DI COMMISURAZIONE Nel punto 420 va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione dell indennità equipollente o delle altre indennità e somme. Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi di lavoro a tempo parziale. PUNTO PERIODO CONVENZIONALE Nel punto 421 va indicato l eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel precedente punto 420, durante il quale non vi è stata corresponsione di somme relative al rapporto di lavoro subordinato. 106 DICHIARAZIONI FISCALI

69 PUNTI 422 E TEMPO PARZIALE Nei punti 422 e 423 vanno, rispettivamente, riportati il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate in rapporto al totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, nel punto 423 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata. Il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l intero mese. PUNTO AMMONTARE EROGATO NEL 2014 Nel punto 424 va indicato l ammontare dell indennità equipollente, erogata a qualunque titolo nel 2014, al netto della somma corrispondente al rapporto fra l aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l aliquota complessiva del contributo stesso versato all ente, cassa o fondo di previdenza. PUNTO TITOLO Nel punto 425 va indicato il titolo dell erogazione della indennità equipollenti di cui al precedente punto424. In particolare indicare uno dei seguenti codici: A - se si tratta di anticipazione; B - se si tratta di saldo; C - se si tratta di acconto; M - se si tratta di saldo corrisposto in due rate annuali ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. PUNTI 426 E RATE Nel caso in cui alla cessazione dell impiego le somme siano corrisposte in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 425 deve essere utilizzato il codice M, e devono essere compilati i successivi punti 426 e 427 indicando: nel punto 426 il numero della rata erogata; nel punto 427 modalità di rateazione utilizzata. PUNTO EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 428 va indicato l ammontare complessivo dell indennità equipollente erogato, a qualunque titolo, dal 1974 al 2013 calcolato con il criterio esposto al punto 424. PUNTO ANNO DI ULTIMA EROGAZIONE Nel punto 429 va indicato l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto 428. PUNTO AMMONTARE EROGATO NEL 2014 Nel punto 430 va indicato l ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2014, riferite all indennità equipollente principale. In caso di erogazione nell anno di sole altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto è tenuto a riepilogare i dati relativi all indennità equipollente principale dallo stesso erogata in anni precedenti utili all individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione). Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l aliquota calcolata sull indennità principale. DICHIARAZIONI FISCALI

70 Per l incentivo all esodo agevolato nel presente punto deve essere riportata la metà dell importo erogato. PUNTO TITOLO Nel punto 431 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 430, riportando: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; D se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro. PUNTO ALTRE INDENNITÀ - AMMONTARE EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 432 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al Per l incentivo all esodo agevolato nel presente punto deve essere riportata la metà dell importo erogato. PUNTO ANNO ULTIMA EROGAZIONE Nel punto 433 va indicato l anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 432. PUNTO CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO Il punto 434 va compilato solo qualora le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 430 siano state erogate da un sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato l indennità equipollente principale. In tal caso nel punto 434 va esposto il codice fiscale del sostituto che ha erogato l indennità equipollente principale. PUNTI DA 435 A SEZIONE «TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/ PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR» Tali punti riguardano le informazioni contabili relative al TFR ed alle altre indennità maturate sino al 31 dicembre 2000 nonché ai passaggi dal regime di indennità equipollente al regime di TFR. 108 DICHIARAZIONI FISCALI

71 PUNTI 435 E PERIODO DI COMMISURAZIONE - PERIODO CONVENZIONALE Nel punto 435 va indicato il periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR, nonché delle altre indennità e somme. Il periodo di commisurazione deve comprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di lavoro a tempo parziale ad esso riferibili. Nel punto 436 va indicato il periodo di anzianità convenzionale al 31 dicembre Quanto indicato nel punto 436 deve essere già compreso nel dato riportato nel punto 435. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR: se il passaggio è successivo al 31 dicembre 2000, nel punto 435 deve essere indicato il periodo di commisurazione dell indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio; se il passaggio è anteriore al 1 gennaio 2001, nel punto 435 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato al 31 dicembre In caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato nel punto 436. PUNTI 437 E TEMPO PARZIALE Nei punti 437 e 438 vanno esposti, rispettivamente, il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate in rapporto al totale ore previste dal contratto nazionale) svolto sino al 31 dicembre 2000 e per il quale sono maturate le indennità (periodo indicato al punto 435). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata così come esposto nel precedente punto 423. Si evidenzia che il lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l intero mese. PUNTO TFR MATURATO Nel punto 439 va esposto l ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati. Tale ammontare deve essere comprensivo dell eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa nel punto 416. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR: - se il passaggio è intervenuto successivamente al 31 dicembre 2000, l importo da indicare è quello dell indennità equipollente calcolato come al punto 424; - se il passaggio è intervenuto antecedentemente il 31 dicembre 2000, l importo da indicare è dato dalla somma dell indennità equipollente calcolata come al punto 424 e del TFR maturato al 31 dicembre PUNTO TFR EROGATO NEL 2014 Nel punto 440 va indicato l ammontare del TFR erogato nel 2014 riferibile all indennità maturata al 31 dicembre L importo massimo da indicare in tale punto deve essere calcolato considerando l ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000 al netto di quanto erogato dal 1974 al 2013 a qualunque titolo (da indicare al successivo punto 444) e diminuito delle quote dello stesso destinate al fondo di previdenza complementare (da indicare al successivo punto 446). L eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 462. DICHIARAZIONI FISCALI

72 Nel caso di passaggio da indennità equipollente a TFR, il presente punto deve includere anche l ammontare dell indennità equipollente erogata determinata con il medesimo criterio esposto al punto 424. PUNTO TITOLO DELL EROGAZIONE In questo spazio va inserito il titolo dell erogazione utilizzando uno dei seguenti codici: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; M se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. PUNTI 442 E RATE Nel caso in cui alla cessazione dell impiego il saldo sia stato corrisposto in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 441 deve essere utilizzato il codice M, e devono essere compilati i successivi punti 442 e 443 indicando: nel punto 442 il numero della rata erogata; nel punto 443 modalità di rateazione utilizzata. PUNTO 444 -TFR EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 444 va indicato l importo di TFR erogato dal 1974 al 2013 a qualunque titolo (anticipazione, acconto e saldo nel caso di riconoscimento nel 2013 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31 dicembre Nel caso di passaggio da indennità equipollente a TFR, il presente punto deve includere anche l importo dell indennità equipollente erogato in anni precedenti determinata con il medesimo criterio di cui al punto 424. PUNTO TFR DESTINATO AL FONDO PENSIONE Nel punto 446 deve essere indicato l ammontare complessivo del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, indicato al precedente punto 439, che risulta destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare. PUNTO PERCENTUALE In questo spazio deve essere esposta la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR destinato alla previdenza complementare indicato al punto 446. La predetta percentuale risulta dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di occupazione part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione. PUNTO RIDUZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO Nel punto 448 va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 498 della comunicazione del fondo. Il presente punto non deve essere compilato per i vecchi iscritti alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n In tal caso nel punto 498 deve essere indicato l ammontare complessivamente spettante delle riduzioni, indipendentemente dall eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari. 110 DICHIARAZIONI FISCALI

73 PUNTO AMMONTARE EROGATO NEL 2014 In questo spazio va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2014 e comprese nel maturato al 31 dicembre Incentivi all esodo Nel punto 449 deve essere compreso anche l importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2014 a titolo di incentivo all esodo agevolato esclusivamente all atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31 dicembre L importo residuo andrà indicato nel punto 469. L importo da iscrivere nel presente punto deve essere esposto al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge. Dall importo da indicare nel punto 449 devono essere dedotti anche i contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4% dell importo annuo dell imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro. In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad es., indennità di mancato preavviso, indennità di non concorrenza) nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31 dicembre 2000 ed il TFR complessivamente maturato. Se il sostituto che ha erogato le altre indennità è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest ultimo. In caso di erogazione nell anno di sole altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, ovvero del solo incentivo all esodo, il sostituto deve altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o richiesta dell anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione). Incentivi all esodo In caso di anticipazione sull incentivo all esodo non è possibile fruire del beneficio previsto. PUNTO TITOLO Nel punto 450 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 449. In particolare indicare: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; D se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; N se si tratta di saldo relativo all incentivo all esodo agevolato; O se si tratta di acconto relativo all incentivo all esodo agevolato. Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l aliquota calcolata sull indennità principale. PUNTO EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 451 va indicato l importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2013 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2014 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre DICHIARAZIONI FISCALI

74 Incentivi all esodo Nel punto 451 va inoltre indicato l importo, ridotto al 50%, dell incentivo all esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 449. L importo residuo andrà indicato nel punto 471. Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31 dicembre 2000 ed il TFR complessivamente maturato. L importo residuo andrà indicato nel punto 471. PUNTO CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO Il punto 453 va compilato qualora le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro o l incentivo all esodo agevolato evidenziati nel punto 449, siano stati erogati da un sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso nel punto 453 va riportato il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR. PUNTI DA 454 A SEZIONE «TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DALL 1/1/2001» Questa sezione è riservata alle informazioni contabili relative al TFR e alle altre indennità maturate dal 1 gennaio Erogazioni da parte del Fondo di Tesoreria dell INPS I datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell INPS un contributo pari alla quota di cui all art del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1 gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007). Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo. A seguito di tali erogazioni il datore di lavoro ha diritto al conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese. Qualora l importo di competenza del Fondo ecceda l ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all erogazione dell importo delle prestazioni per l intera quota parte di competenza del Fondo stesso. 112 DICHIARAZIONI FISCALI

75 In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nella Certificazione Unica gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare: i punti da 401 a 408; i punti 414 e 415; la sezione relativa al TFR maturato dal 1 gennaio avendo cura di barrare la casella Fondo di tesoreria (punto 455) per il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 e di indicare al punto 456 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31 dicembre Il datore di lavoro, a sua volta, deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella Datore di lavoro (punto 454) per il TFR maturato fino al 31 dicembre Nell ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31 dicembre 2006 (e pertanto non c è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella Fondo di Tesoreria (punto 455). PUNTO DATORE DI LAVORO La casella presente in tale punto deve essere barrata dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR maturato dal 1 gennaio 2007 da parte del Fondo di Tesoreria INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio 2007). Conseguentemente il datore di lavoro deve indicare: nel punto 461: il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1 gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro; nel punto 462: la sola parte di tale TFR di sua competenza. PUNTO FONDO DI TESORERIA La casella presente in tale punto deve essere barrata esclusivamente dall INPS in caso di erogazione del TFR maturato dal 1 gennaio 2007 dal Fondo di Tesoreria. Conseguentemente l INPS deve indicare: nel punto 456, il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31 dicembre PUNTI DA 457 A PERIODO DI COMMISURAZIONE, CONVENZIONALE E TEMPO PARZIALE Nel punto 457 va indicato il periodo di commisurazione considerato a partire dal 1 gennaio Nel punto 458 va indicato il periodo convenzionale considerato a partire dal 1 gennaio Nei punti 459 e 460 va indicato rispettivamente il periodo di occupazione part-time e la relativa percentuale considerati a partire dal 1 gennaio I periodi devono essere espressi in anni e mesi, con i criteri già esposti in merito alla compilazione dei punti da 435 a 438. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR successivo al 1 gennaio 2001, deve essere indicato solo il periodo relativo alla maturazione del TFR. PUNTO TFR MATURATO Nel punto 461 va riportato l ammontare del TFR maturato dal 1 gennaio 2001, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati, delle eventuali quote di TFR accantonate presso il fondo di Tesoreria e al netto della quota di rivalutazione già soggetta ad imposta sostitutiva. DICHIARAZIONI FISCALI

76 Anticipazioni sul TFR Per le anticipazioni sul TFR, l ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell anticipazione ovvero al 31 dicembre 2013 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente al 1 gennaio 2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato. PUNTO TFR EROGATO NEL 2014 Nel punto 462 va indicata la quota erogata nel 2014 del TFR compreso nell ammontare maturato dal 1 gennaio Se non vi sono stati passaggi da indennità equipollente a TFR, l importo da indicare nel punto 462 è dato dall ammontare eccedente l importo indicato al punto 440. Se al 31 dicembre 2000 il TFR non risulta maturato, in tale punto deve essere indicato l intera quota erogata. L importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva. PUNTO TITOLO Nel punto 463 va indicato il titolo dell erogazione riportando uno dei seguenti codici: A - se si tratta di anticipazione; B - se si tratta di saldo; C - se si tratta di acconto; M - se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. PUNTI 464 E RATE Nel caso in cui alla cessazione dell impiego il saldo sia stato corrisposto in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 463 deve essere utilizzato il codice M, e devono essere compilati i successivi punti 464 e 465 indicando: nel punto 464 il numero della rata erogata; nel punto 465 modalità di rateazione utilizzata. PUNTO TFR EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 466 va indicato l importo di TFR erogato dal 1974 al 2013 a qualunque titolo (anticipazione, acconto e saldo nel caso di riconoscimento nel 2014 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1 gennaio L importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva. Erogazione da parte del Fondo di Tesoreria In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l importo del TFR erogato dal 2007 al 2013 riferibile al TFR maturato dal 1 gennaio PUNTO TFR DESTINATO AL FONDO PENSIONE Nel punto 468 va indicato l ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare. Tale importo risulta già compreso nel punto DICHIARAZIONI FISCALI

77 PUNTO ALTRE INDENNITÀ - AMMONTARE EROGATO NEL 2014 Nel punto 469 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2014 riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Incentivi all esodo Nel punto 469 deve essere compreso anche l importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2014 a titolo di incentivo all esodo agevolato esclusivamente all atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 1 gennaio Per la determinazione di tale importo si devono osservare i criteri indicati nel punto 449. In caso di anticipazione sull incentivo all esodo non è possibile fruire del beneficio previsto. Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 449. In caso di esclusiva erogazione nell anno di sole altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al TFR dallo stesso effettuate, utili all individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione). Nel punto 469 vanno inoltre indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto. In tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 470, 471, 472, 496, 499, 500, 503, 504, 505 e 506. PUNTO TITOLO Nel punto 470 va indicato il titolo dell erogazione delle somme di cui al precedente punto 469 utilizzando uno dei seguenti codici: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; D se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; G se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; H se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; L se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; N se si tratta di saldo relativo all incentivo all esodo agevolato; O se si tratta di acconto relativo all incentivo all esodo agevolato. PUNTO AMMONTARE EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 471 va indicato l importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2013 a qualunque titolo (anticipazione, acconto e saldo nel caso di riconoscimento nel 2014 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dal 1 gennaio Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 451. Incentivi all esodo Nel punto 471 deve essere compreso anche l importo ridotto al 50% delle somme corrisposte in anni precedenti a titolo di incentivo all esodo agevolato tenendo conto delle indicazioni per la compilazione del punto 449. DICHIARAZIONI FISCALI

78 PUNTO CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO Il punto 473 va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l incentivo all esodo agevolato evidenziati nel punto 469 siano stati erogati da un sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 473 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.PUNTI DA 471 A Sezione «Prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche». PUNTI DA 474 A SEZIONE «PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE» Nei punti da 474 a 482 devono essere dettagliate le prestazioni in forma di capitale erogate nel 2013 dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 gennaio PUNTO NATURA ISCRITTO Nel punto 474 va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare indicare: 1 in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi ) tassata con l aliquota del TFR; 2 in caso di erogazioni di capitali a soggetti nuovi iscritti. Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a vecchi iscritti a vecchi fondi nei quali non si applica l aliquota del TFR (es. anticipazione). In caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali o ai loro eredi, tale punto non deve essere compilato. PUNTO PERIODO DI CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 2000 Per i vecchi iscritti a vecchi fondi indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 435 nell ipotesi che il TFR maturato al 31 dicembre 2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo definitivo. Nell ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito. PUNTO AMMONTARE EROGATO NEL 2014 Nel punto 476 deve essere indicato l ammontare della prestazione erogata nel 2014 riferito alla prestazione maturata fino al 31 dicembre L importo da esporre in tale punto deve essere considerato al netto dei contributi versati dal lavoratore, nei limiti non eccedenti il 4% dell importo annuo dell imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. 116 DICHIARAZIONI FISCALI

79 Le erogazioni in forma di capitale a favore di soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, devono essere considerate al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta d imposta del 12,50% (art. 6 L. n. 26 settembre 1985, n. 482). Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, l ammontare netto di cui al punto 476 non deve essere diminuito dell importo delle riduzioni indicate al successivo punto 498 in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro. PUNTO TITOLO Nel punto 477 va indicato il titolo dell erogazione delle somme di cui al precedente punto 476. In particolare indicare: A in caso di erogazione definiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. n. 252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti) B C D E I M in caso di erogazione parziale in caso di riscatto esercitato ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario secondo la normativa previgente al D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005) in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione in caso di prestazioni integrative a vecchi iscritti a vecchi fondi erogate da aziende di credito in crisi (circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dal 1 gennaio 2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31 dicembre 2000 con conseguente applicazione dell aliquota del TFR in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a vecchi iscritti a vecchi fondi, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l aliquota del TFR PUNTO AMMONTARE EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 478 va esposto l ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al 31 dicembre Per la determinazione dell importo da indicare occorre fare riferimento alle regole di determinazione illustrate al precedente punto 476. Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, l ammontare netto di cui al punto 478 non deve essere diminuito dell importo delle riduzioni indicate al successivo punto 498. PUNTO CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO Nel punto 480 va evidenziato il codice fiscale del sostituto d imposta che ha erogato il TFR. Tale dato rileva: per i vecchi iscritti a vecchi fondi, ai fini della individuazione dell aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); DICHIARAZIONI FISCALI

80 per i nuovi iscritti, ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo). Il presente punto non deve essere compilato per le prestazioni erogate a lavoratori autonomi, imprenditori individuali o loro eredi (punto 481 compilato). PUNTO 481 Nel punto 481 va indicato uno dei seguenti codici: 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali PUNTO TFR DESTINATO AL FONDO PENSIONE Il punto 482 deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai vecchi iscritti ai vecchi fondi che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31 dicembre In tal caso, nel presente punto va indicato l ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000 mentre nel punto 475, in presenza di erogazione definitiva, il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 435 rilevante ai fini della ricostruzione teorica dell aliquota del TFR. PUNTI DA 483 A SEZIONE «PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE» Questi spazi sono riservati ai dati sulle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari e individuali, riferibili all ammontare maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 29/2001. Vecchi iscritti ai vecchi fondi Per i vecchi iscritti ai vecchi fondi in base a quanto stabilito dall art. 23, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 252/2005, è concessa, la facoltà di optare per l applicazione del regime tributario di cui all art. 11 del citato decreto sul montante accumulato dal 1 gennaio Qualora il soggetto non eserciti tale opzione, sul montante accumulato dal 1 gennaio 2007 verrà applicato il regime tributario in vigore al 31 dicembre In tal caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dal 1 gennaio 2007 dovranno essere evidenziati nella presente sezione. PUNTO PERIODO CONTRIBUZIONE DAL 1 GENNAIO 2001 Nel punto 483 va indicato il periodo di effettiva contribuzione a decorrere dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di vecchi iscritti ai vecchi fondi che non hanno optato per il regime di cui all articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005. Nell ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito. 118 DICHIARAZIONI FISCALI

81 PUNTO AMMONTARE EROGATO NEL 2014 Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia stata erogata a titolo definitivo, l ammontare corrisposto nel 2014, riferito alla parte maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di vecchi iscritti ai vecchi fondi che non hanno optato per il regime di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005, deve essere indicata nel punto 484 al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva del 20% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. Se la prestazione in forma di capitale a titolo definitivo è stata erogata a vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per l applicazione del regime tributario al 1 gennaio 2007 occorre tener conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti. Qualora la prestazione così determinata è superiore ad un terzo dell importo complessivamente maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, l importo erogato nel 2014, da indicare nel punto 484, deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. Nel caso di anticipazione, nel punto 484 deve essere indicato l ammontare corrisposto nel 2014, riferibile all importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva del 20%. PUNTO TITOLO Nel punto 485 va indicato il titolo dell erogazione della somma di cui al precedente punto 484. In particolare indicare: A B C I M in caso di erogazione definiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti) in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1 gennaio 2001 relativamente ai vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio 2007 in caso di anticipazione in caso di prestazioni integrative a vecchi iscritti a vecchi fondi erogate da aziende di credito in crisi (circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall 1 gennaio 2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31 dicembre 2000 con conseguente applicazione dell aliquota del TFR in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a vecchi iscritti a vecchi fondi, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l aliquota del TFR PUNTO AMMONTARE EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Nel punto 486 va indicato l ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre In particolare: in presenza del codice A nel punto 485, l importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 485, l importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. DICHIARAZIONI FISCALI

82 PUNTO REDDITI GIÀ ASSOGGETTATI AD IMPOSTA In questo spazio va inserito il risultato di gestione già assoggettato ad imposta del 20%, riferibile all importo erogato di cui ai punti 484 e 486. Tale punto deve essere compilato solo se nell anno sono state erogate: prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1 gennaio 2001 relativamente ai vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio 2007; prestazioni in forma di capitale a titolo parziale. PUNTO VECCHI ISCRITTI A VECCHI FONDI Nel punto 489 barrare la casella nel caso di vecchi iscritti a vecchi fondi che non abbiano optato per l applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1 gennaio 2007 del regime tributario di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre Vecchi iscritti ai vecchi fondi Per i vecchi iscritti ai vecchi fondi che non abbiano optato per l applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1 gennaio 2007 del regime tributario in vigore dal 1 gennaio 2007 si precisa che: nel punto 483 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1 gennaio 2007; nel punto 484 dovrà essere evidenziato anche l ammontare della prestazione maturata dal 1 gennaio 2007 erogata nell anno; nel punto 488 dovrà essere indicato l importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 484 e 486. PUNTI 490 E ART. 4, 3 COMMA, LEGGE N. 482/1985 Questi punti devono essere compilati nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente al 1 ottobre Se al momento della cessazione del rapporto di lavoro le indennità di fine rapporto non sono state liquidate in tutto in parte, ci si può avvalere delle disposizioni di cui all art. 4, comma 3 della legge n. 482/1985 (legge di modifica al trattamento tributario del TFR), in base alle quali, per la tassazione delle indennità, si applica l aliquota corrispondente alla metà del reddito del biennio precedente. In tale ipotesi: nel punto 490 va indicato l ammontare della retribuzione media riferita al biennio precedente; nel punto 491 l aliquota determinata con riferimento al reddito medio indicato al punto precedente. PUNTI 492 E RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31 DICEMBRE DICHIARAZIONI FISCALI

83 I punti 492 e 493 devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando: al punto 492 l ammontare di tale indennità; al punto 493 il totale imponibile. PUNTI DA 494 A SEZIONE «DATI RIEPILOGATIVI» PUNTO REDDITO DI RIFERIMENTO In questo spazio va inserito il reddito di riferimento calcolato ai sensi dell art. 19 del TUIR per la determinazione dell aliquota d imposta applicabile alle indennità equipollenti al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale secondo le indicazioni fornite nella Circ. n. 29/2001 con esclusione, per i vecchi iscritti ai vecchi fondi della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31 dicembre 2000 tassate con l aliquota del TFR. Per i vecchi iscritti ai vecchi fondi, che non abbiano optato per il regime tributario in vigore al 1 gennaio 2007 relativamente alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, a titolo definitivo, riferibili all importo maturato dal 1 gennaio 2001 superiori ad 1/3 della prestazione maturata sempre al 1 gennaio 2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell anno, riferite agli importi accantonati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, gli importi indicati rispettivamente al punto 484 e 486 devono essere considerati al netto del risultato di gestione già assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% ed evidenziato al punto 488. PUNTO 495 La casella presente nel punto 495 deve essere barrata nel caso di vecchi iscritti a vecchi fondi per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio PUNTO ALIQUOTA Nel punto 496 va indicata l aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai nuovi iscritti nonché ai vecchi iscritti con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l aliquota del TFR. In tale punto va altresì indicata l aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. DICHIARAZIONI FISCALI

84 Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi va esposta l aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31 dicembre 2000, e, in assenza delle suddette, l aliquota calcolata sulle prestazioni erogate comprese nel maturato dall 1 gennaio Nella seconda parte del presente punto, inoltre, deve essere indicato: il valore A nel caso in cui nella determinazione dell aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia); il valore B nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia. PUNTO ALIQUOTA Nel punto 497 va indicata l aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, agli incentivi all esodo agevolati nonché alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi relativamente all importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR). Il presente punto non deve essere compilato in caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse. Nella seconda parte del presente punto, inoltre, deve essere indicato: il valore A nel caso in cui nella determinazione dell aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia); il valore B nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia. PUNTO RIDUZIONI Nel punto 498 va indicato il totale delle riduzioni applicate per la determinazione degli imponibili. In particolare: per le indennità equipollenti deve essere indicato l importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo di commisurazione (punto 420) al netto del periodo convenzionale (punto 421). L importo annuo di euro 309,87 va rapportato ai mesi per i periodi inferiori all anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario, previsto dai contratti collettivi di lavoro. La riduzione non compete per i periodi di anzianità convenzionale. Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1997, l importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23. Se il diritto alla percezione è compreso tra il 1 gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1982 la riduzione è pari ad euro 191,09. Se il diritto alla percezione è compreso tra il 1 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1979 la riduzione è pari ad euro 116,20. Se il diritto alla percezione è compreso tra il 1 gennaio 1974 ed il 31 dicembre 1976 la riduzione è pari ad euro 69,72. Per il TFR compreso nel maturato al 31 dicembre 2000, l importo di 309,87 euro deve essere considerato in relazione al periodo indicato nel punto 435 al netto di quello indicato nel punto 436. Se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l importo deve essere ridotto per i nuovi iscritti della percentuale indicata al punto 447. Per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi non competono le riduzioni in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro. Nel caso di erogazione di indennità e compensi legata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni da indicare in tale punto devono essere quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 3/E del DICHIARAZIONI FISCALI

85 PUNTO TOTALE IMPONIBILE Nel punto 499 deve essere riportata la somma degli imponibili relativi a tutte le somme erogate sia nell anno che in anni precedenti, al netto delle riduzioni indicate al precedente punto 498. In particolare va indicato l importo imponibile relativo alle seguenti erogazioni: indennità equipollenti; trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974); altre indennità e somme; incentivo all esodo agevolato ridotto del 50%; indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.; prestazioni in forma di capitale. Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, l ammontare netto di cui ai punti 476 e 478 non deve essere diminuito dell importo delle riduzioni. Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell ammontare complessivamente maturato dal 1 gennaio 2001 relativamente ai vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio 2007 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell anno riferibili al maturato dal 1 gennaio 2001, l ammontare netto di cui ai punti 484 e 486 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all imposta sostitutiva nella misura del 20% proporzionalmente riferibile. Tuttavia, l esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta spetta in ogni caso nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di cui al paragrafo del Capitolo I della Circolare n. 29/2001. Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la determinazione dell imponibile, i punti 424, 428, 430, 432, 440, 444, 449, 451, 462, 466, 469 e 471 devono essere considerati al netto dell importo destinato a tassazione ordinaria indicato ai punti 507 e 508. PUNTO IMPOSTA COMPLESSIVA Nel punto 500 va indicata l imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote esposte nei punti 496 e 497 ai rispettivi imponibili dichiarati. PUNTO DETRAZIONI D IMPOSTA Il punto 501 deve essere compilato riportando l ammontare complessivo delle detrazioni d imposta sul TFR maturato dal 1 gennaio 2001, pari a 61,97 euro annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 418 compilato) di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter, del TUIR). Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell anno e vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario, previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di lavoro part-time). Le detrazioni non possono comunque eccedere l imposta calcolata sul TFR maturato dal 1 gennaio Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d imposta erogatore del TFR anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1 gennaio Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali. PUNTO DETRAZIONE DI CUI AL DECRETO 20/03/08 Nel punto 502 va indicato l ammontare della detrazione spettante ai sensi dell art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. La suddetta detrazione può essere attribuita esclusivamente dal sostituto d imposta. Qualora vi sia l integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d imposta potrà riconoscere la detrazione di cui all art. 1 del decreto 20 marzo 2008 esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e somme. Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni. DICHIARAZIONI FISCALI

86 PUNTO RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI In questo spazio è richiesta l indicazione dell ammontare delle ritenute applicate sulle somme già erogate dal 1974 al 2013 (con esclusione delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive), al netto dell imposta non dovuta restituita dal sostituto in sede di conguaglio definitivo all atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza all estero. PUNTO RITENUTE DI ANNI PRECEDENTI SOSPESE Nel punto 504 va indicato l ammontare delle ritenute, già indicate nel precedente punto 503, non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. PUNTO RITENUTE OPERATE NEL 2014 Questo spazio è dedicato all esposizione del totale delle ritenute d acconto operate nel 2014 sulle somme indicate nei precedenti punti. L importo da indicare deve essere comprensivo delle ritenute indicate nel successivo punto 506. Importo delle ritenute dovute inferiore a quello già versato Qualora l importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel precedente punto 503, nel punto 505 deve essere indicato zero. Qualora l imposta complessiva riportata nel punto 500 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nel 2014, il sostituto che abbia restituito l eccedenza d imposta al lavoratore entro i termini di consegna della Certificazione Unica (28 febbraio 2015), deve indicare nel punto 505 l importo riportato al precedente punto 500. Non devono essere indicate nel presente punto l imposta sostitutiva dell 11% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31 dicembre PUNTO IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA ANNO 2014 Il punto 507 deve utilizzato per indicare l importo (già compreso nel punto 1), relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l importo di un milione di euro con riferimento al quale, l art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011, prevede l applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. L importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo delle riduzioni e degli abbattimenti forfettari previsti dall art. 19 del TUIR, ripartiti proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria. PUNTO IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI Nel punto 508 deve essere indiato l importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti. Eccedenza d imposte da conguaglio Nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione, è possibile compensare l eccedenza d imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti con le imposte dovute relativamente alle liquidazioni dei vari montanti da cui è costituita la prestazione. Nell ipotesi in cui dal predetto conguaglio emerga un versamento complessivo di ritenute in misura superiore a quanto dovuto, è altresì possibile restituire all iscritto le maggiori ritenute operate e scomputare tale eccedenza, ai sensi dell articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, dai versamenti dovuti. 124 DICHIARAZIONI FISCALI

87 PUNTO COMPENSAZIONI - RIS. 33/2003 Nel punto 509 deve essere riportato l importo dell eccedenza d imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell imposta dovuta sulle prestazioni in forma di capitale maturate dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed assoggettate, invece, a tassazione ordinaria (cfr. Risoluzione dell Agenzia delle entrate del 12 febbraio 2003, n. 33). Se il sostituito ha diritto alla compensazione, devono essere compilati anche i punti da 474 a 482 indicando nel punto 503 le ritenute già operate sull importo esposto nel punto 478. PUNTO COMPENSAZIONI - RITENUTE POST 1 GENNAIO 2007 Nel punto 510, indicare l importo relativo all eccedenza d imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1 gennaio 2007 e assoggettata a imposta sostitutiva. PUNTO RIVALUTAZIONI SUL TFR GIÀ ASSOGGETTATE AD IMPOSTA Nel punto 511 deve essere indicata la rivalutazione del TFR (art cod. civ.) già assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell 11%. Tale punto va compilato riportando gli ammontari al netto dell imposta sostitutiva medesima. Rivalutazione sul TFR - L art c.c. stabilisce l obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell anno precedente sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell 1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall ISTAT rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. La rivalutazione in oggetto deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47/2000, la rivalutazione del trattamento di fine rapporto incrementava il relativo fondo esistente al 31 dicembre dell anno precedente e, all atto della erogazione del TFR, veniva assoggettata a tassazione separata. La compilazione del presente punto è richiesta esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo nel corso del 2014 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferite a quanto maturato fino al 31 dicembre PUNTI DA 512 A SEZIONE «ART CODICE CIVILE» Nei casi di decesso del lavoratore, il TFR e l indennità di preavviso devono essere corrisposte direttamente al coniuge, ai figli e, se a carico del de cuius, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo (art c.c. e analoghe previsioni stabilite da leggi speciali). Si ricorda che sia il reddito da lavoro dipendente (art. 7, comma 3, TUIR) sia le citate indennità sono tassati separatamente e l imposta è determinata applicando le disposizioni relative alle diverse fattispecie di reddito (art. 19 del TUIR) ed è dovuta dagli aventi diritto in proporzione all ammontare percepito da ciascuno di essi (art. 19, comma 5, del TUIR). Nei predetti casi, il sostituto d imposta del lavoratore deceduto deve consegnare una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità e in sede di compilazione del Mod. 770/2015, deve compilare una comunicazione per ciascun percettore, con le seguenti modalità: DICHIARAZIONI FISCALI

88 il punto 512 deve essere compilato nelle comunicazioni relative a ciascun erede o avente diritto mentre non deve essere compilato nella comunicazione relativa al lavoratore deceduto. In tale campo va indicato il codice fiscale del soggetto defunto; il punto 513 deve essere compilato solo nella comunicazione relativa al lavoratore defunto e non in quelle relative agli eredi o agli aventi diritto. Il punto in questione deve essere compilato indicando il codice fiscale di ciascun erede o avente diritto; il punto 514 deve essere compilato solo nella comunicazione relativa al lavoratore defunto e non in quelle relative agli eredi o agli aventi diritto. Il punto in questione deve essere compilato indicando la quota delle indennità spettante a ciascun erede o avente diritto. PUNTI DA 601 A SEZIONE «ANNOTAZIONI» In questa sezione, composta da 49 punti, devono essere riportati i codici corrispondenti alle annotazioni che il sostituto ha indicato nell apposita sezione presente nel modello di Certificazione Unica rilasciata al lavoratore dipendente ovvero agli eredi o aventi diritto. Tali codici sono riportati nella tabella B, allegata alle istruzioni della Certificazione Unica DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO In questa sezione dovranno essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni. Familiari a carico - Si considerano familiari fiscalmente a carico tutti i componenti della famiglia che nell anno d imposta non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle detrazioni. La rivalutazione in oggetto deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per ognuno di essi dovrà essere indicato: il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C); primo figlio (F1); figli successivi al primo (F); altro familiare (A); figlio portatore di handicap (D); il codice fiscale. Tale dato deve essere sempre indicato per il coniuge anche se non è a carico; il numero dei mesi a carico del familiare; il numero dei mesi per i quali il figlio di età inferiore a tre anni è risultato a carico; la percentuale di detrazione spettante; la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (rigo 10, punto 767). Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l intero anno, occorre 126 DICHIARAZIONI FISCALI

89 compilare per lo stesso figlio due distinti righi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge. Per il genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del cento per cento previste nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere barrata la casella di colonna 8. Se nel corso del 2014 sono variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi. PARTE C: DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS E DATI ASSICURATIVI INAIL SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI La presente sezione deve essere utilizzata dai datori di lavoro per indicare i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi alla contribuzione versata o dovuta all INPS, all INPS gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP) e all INAIL nonché l importo dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all anno I dati previdenziali riguardanti l INPS devono essere comunicati da tutti i datori di lavoro già tenuti alle denunce individuali dei lavoratori dipendenti mediante la presentazione del modello 01/M (art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352) o soggetti all obbligo di compilazione del modello DAP/12. Pertanto, la certificazione, relativamente ai dati previdenziali di competenza dell INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d imposta come, ad esempio: le ambasciate; gli organismi internazionali; le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all estero assicurati in Italia. Inoltre, la sezione in oggetto deve essere compilata da coloro che hanno corrisposto compensi durante l anno 2013 a collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS (L. 8 agosto 1995, n. 335). La parte C della comunicazione deve essere compilata per indicare anche i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni INPDAP (ora INPS gestione dipendenti pubblici) confluite nell INPS. Pertanto la comunicazione ha ad oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2014 ai dipendenti iscritti ad una delle seguenti gestioni amministrate dall INPS gestione dipendenti: Cassa Pensioni Statali; Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali; Cassa Pensioni Insegnanti; Cassa Pensioni Sanitari; Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; INADEL; ENPAS; ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita); Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; ENAM. Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in euro non riportando i decimali. In particolare, gli importi devono essere arrotondati all unità inferiore fino a 49 centesimi di euro e all unità superiore da 50 centesimi in poi. MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI INPS La parte C della comunicazione, relativamente ai dati INPS, deve essere compilata indicando i dati previdenziali e assistenziali separatamente per ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi ricorrendo, eventualmente, a più comunicazioni se sono presenti più numeri di matricola. Anche nel caso in cui, per il periodo al quale si riferisce la comunicazione, debbano essere comunicate DICHIARAZIONI FISCALI

90 più posizioni assicurative, i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento a ognuna di esse compilando più righi se disponibili ovvero compilando più comunicazioni. Certificazione rilasciata agli eredi Nell ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del lavoratore, la comunicazione, per la parte previdenziale, deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa. Imponibile ai fini previdenziali Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori percepiti (comma 1 dell art. 51 del TUIR) non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi. Questa può, più propriamente e incisivamente, essere compresa attraverso il concetto di redditi maturati nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori dovuti per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Pertanto l imponibile riferito al 2014dovrà essere rettificato: in diminuzione per gli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2014 ma riferiti a dicembre 2013 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2013); in aumento per gli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2015, ma riferiti a dicembre Il quadro relativo ai dati previdenziali INPS deve essere compilato anche in presenza di: contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi Circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001); contribuzione figurativa versata ai sensi di quanto stabilito dall art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996 per il periodo di corresponsione dell assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito, assicurazioni, tributi erariali, monopoli di Stato, Poste, ecc.); contribuzione dovuta ai sensi dell art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per gli amministratori locali. SEZIONE 1: LAVORATORI SUBORDINATI PUNTO 1 - MATRICOLA AZIENDA Nel punto 1 è richiesto il numero di matricola attribuito dall INPS al datore di lavoro. Se nel corso dell anno solare il datore di lavoro ha versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri previdenziali e assistenziali. PUNTO 2 - ENTE PENSIONISTICO - INPS Il punto 2 - Ente pensionistico INPS - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipen- 128 DICHIARAZIONI FISCALI

91 denti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi). PUNTO 3 - ENTE PENSIONISTICO - ALTRO Il punto 3 - Altro ente pensionistico - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, alle gestioni INPS Gestione dipendenti pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall INPS (ad esempio, INPGI). PUNTO 4 - IMPONIBILE PREVIDENZIALE Nel punto 4 è richiesta l indicazione: dell importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell anno solare, sia intere sia ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.); dell importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Retribuzioni convenzionali Con riferimento ai lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti sulle retribuzioni convenzionali, nel punto 4 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Per alcune categorie di lavoratori i versamenti alle forme contributive sono calcolati su basi imponibili differenti dalle retribuzioni, in tali ipotesi nel punto 4 devono essere indicate le retribuzioni assoggettate al contributi IVS. Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori occupati all estero, in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali; soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970; lavoratori soggetti al massimale di cui all art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 fissato per il 2013 in euro ,00. LAVORATORI SOGGETTI AL MASSIMALE Nel novero dei lavoratori soggetti al massimale di cui all art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995 devono essere compresi anche i dirigenti di aziende industriali. PREMI DI RISULTATO Relativamente ai premi di risultato, va indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10%, non pensionabile (art. 2 L. n. 67/1997). INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Si rammenta che l indennità sostitutiva del preavviso va inclusa nel punto 4. ARRETRATI DI RETRIBUZIONE Nel punto 4 devono essere inclusi gli arretrati di retribuzione spettanti unicamente a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Nel punto 4 non devono essere esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da UniEmens/ EMens rettificativo). DICHIARAZIONI FISCALI

92 Lavoratori ex-ipost Per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-ipost va indicato l imponibile previdenziale considerato ai fini delle contribuzioni minori, ossia privo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all art. 15, comma 1, L. n. 724/1994 (Circolare INPS 11 febbraio 2011, n. 35). Operai dell edilizia Le norme contrattuali del settore edilizio prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione. Le stesse norme stabiliscono che le imprese, attraverso accordi integrativi locali, possano prevedere l assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest ultima dell onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, vanno tenuti presente i dati che seguono: Ferie: i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 4; Riposo: i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno considerati retribuiti. L importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell onere in forma mutualistica) deve essere nel punto 4; Gratifica natalizia: L importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 4. Casse edili Nel punto 4 va altresì compreso il 15% delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, soggette a contribuzione di previdenza ad assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale). Lavoranti a domicilio I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per i lavoratori del settore edile, in particolare, nel punto 4 indicare: l importo di maggiorazione della retribuzione a titolo di gratifica natalizia; gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali. PUNTO 5 - IMPONIBILE AI FINI IVS Il punto 5 deve essere utilizzato con riferimento ai lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-ipost per l indicazione dell imponibile ai fini pensionistici, comprensivo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all art. 15, comma 1, L. n. 724/1994 (Circolare INPS 11 febbraio 2011, n. 35). PUNTO 6 - CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI TRATTENUTI Nel punto 6 va indicato l importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore: 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici; 0,30% (CIGS); 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000); 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile; 130 DICHIARAZIONI FISCALI

93 contributo integrativo per i lavoratori in miniera; contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall INPS; 0,50% (contributo di solidarietà di cui all art. 24, comma 21, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214). Nel punto 6 non devono essere invece indicate le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell anno successivo. PUNTI 7 E 8 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA UNIEMENS I punti 7 e 8 riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, (art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326; Circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004; Messaggio n del 25 maggio 2009). In particolare: il punto 7 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori UNIEMENS; nel punto 8 (alternativo al punto 7) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS. SEZIONE 2: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Questa sezione è riservata alla comunicazione dei dati contenuti nella certificazione dei compensi corrisposti, durante l anno 2014, ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335). PUNTO 9 - COMPENSI CORRISPOSTI AL COLLABORATORE Nel punto 9 va indicato il totale dei compensi corrisposti nell anno. Tale importo nei limiti del massimale contributivo, stabilito per l anno 2014 nell ammontare pari a ,00 euro, rappresenta l imponibile contributivo. Compensi corrisposti entro il 12 gennaio Si rammenta che, data l assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, si rende applicabile anche in questi casi la regola secondo cui nell imponibile riferito al 2014 devono essere compresi anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2015, purché relativi a prestazioni effettuate nel corso del 2014 (art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986). PUNTO 10 - CONTRIBUTI DOVUTI Nel punto 10 va indicato il totale dei contributi dovuti all INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata per l anno Per il 2014 le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata sono le seguenti: 27,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell aliquota dello 0,72% per finanziare l indennità di maternità, l assegno per il nucleo familiare e l indennità di malattia che a partire dal 1 gennaio 2007 spetta anche per i periodi di malattia che non comportano il ricovero ospedaliero; DICHIARAZIONI FISCALI

94 22% per: - i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; - i titolari di pensione di reversibilità. PUNTO 11 - CONTRIBUTI TRATTENUTI A CARICO DEL COLLABORATORE Nel punto 11 va indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti). PUNTO 12 - CONTRIBUTI VERSATI Nel punto 12 deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente. PUNTI 13 E 14 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA UNIEMENS I punti 13 e 14 riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS. In particolare: il punto 13 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori UNIEMENS; nel punto 14 (alternativo al punto 13) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS. SEZIONE 3: INPS GESTIONE EX INPDAP A decorrere dal 1 gennaio 2012 le gestioni dell INPDAP sono confluite nell INPS per effetto dell art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell Ente e trasferito le sue funzioni all INPS. Il presente riquadro è dedicato all indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni dell INPDAP confluite nell INPS gestione dipendenti pubblici. Le gestioni INPDAP ora confluite nell INPS gestione dipendenti pubblici sono: Cassa Pensioni Statali; Cassa Pensioni Dipendenti enti locali; Cassa Pensioni Insegnanti; Cassa Pensioni Sanitari; Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; INADEL; ENPAS; ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita); Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; ENAM. 132 DICHIARAZIONI FISCALI

95 SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE Sono tenuti a compilare la sezione 3: 1) i sostituti di imposta, datori di lavoro, tenuti ad inviare la denuncia mensile (ListaPosPA del flusso UNIEMENS) per i lavoratori iscritti ad una delle gestioni indicate in precedenza; 2) i sostituti di imposta, che erogano compensi riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente del lavoratore iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici con un altra amministrazione pubblica. Tali soggetti sono: - i sostituti di imposta che trasmettono le denunce di cui alla Lista-PosPa secondo quanto previsto della Circ. INPS n. 105 del 7 agosto 2012 alla Gestione pubblici dipendenti; - i sostituti di imposta che hanno effettuato il versamento dei contributi ad una o più gestioni ex INPDAP per retribuzioni liquidate nell anno 2014; 3) le organizzazioni sindacali che erogano, ai sensi dell art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996, retribuzioni aggiuntive ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), in virtù del rapporto di lavoro preesistente. Nel caso dei soggetti di cui al punto 2) le somme liquidate, qualificabili redditi da lavoro dipendenti, devono essere indicate nella sezione della certificazione dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Non devono essere indicate le somme liquidate riconducibili ai redditi da lavoro dipendente che sono comunicate mensilmente all amministrazione pubblica, datore di lavoro del dipendente che provvede direttamente a denunciarle nella sezione ListaPosPA del proprio flusso UniEmens (cf. punto 3.2. della Circ. INPS del 7 agosto 2012). La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione ENPDEP e/o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. n. 45/2007 (Nota operativa n. 1 del 29 febbraio 2008 della Direzione Centrale Credito e Circolare n. 11 del 7 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito). I soggetti tenuti a compilare la sezione 3 compileranno distinte sezioni per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d anno. MODALITÀ DI COMPILAZIONE La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l anno 2014, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti. Per la compilazione dei punti presenti nella sezione INPS gestione dipendenti pubblici si può fare riferimento alle istruzioni relative gestione e compilazione delle denunce mensili contributive degli Enti, Amministrazioni, aziende iscritte alla Gestione ex INPDAP di cui alla Circolare INPS n. 105 del 7 agosto Il sostituto di imposta che eroga direttamente retribuzioni di lavoro dipendente non aventi carattere fisso e continuativo a lavoratori con un rapporto di lavoro con un altra amministrazione non è tenuto a compilare la sezione 3 esclusivamente nel caso in cui le retribuzioni corrisposte siano comprese nel flusso contributivo inviato mensilmente dell amministrazione di appartenenza del dipendente. Per le operazioni di conguaglio contributivo per somme comunicate da terzi, il sostituto di imposta deve tenere conto nella compilazione della propria sezione 3, anche degli ulteriori contributi, rimasti a suo carico, dopo aver detratto quanto indicato nella sezione ente versante del V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2. Il sostituto di imposta dovrà inoltre tenere conto dell eventuale variazione dell imponibile conseguente alle operazione di conguaglio ai fini della maggiorazione del 18% per la gestione CTPS. In caso di decesso dell iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali. La certificazione contributiva deve essere compilata con i valori assunti a riferimento per il versamento della contribuzione anche nel caso di contribuzione figurativa e cioè nel caso in cui il datore di lavoro, DICHIARAZIONI FISCALI

96 per effetto di specifici istituti giuridici, continui a versare la contribuzione per determinati soggetti anche dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori in esodo ex art. 4, comma da 1 a 7, L. n. 92 del 28 giugno 2012). Imponibile previdenziale Rientrano nella dichiarazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa corrisposti entro il 12 gennaio Ente in liquidazione Nel caso di liquidazione di un Amministrazione pubblica, quest ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore. Successioni tra Amministrazioni In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, ed in tutti i casi di cessione delle attività e delle funzioni dell Ente soppresso ad un altro Ente, anche di nuova istituzione, il soggetto vigente è tenuto alla compilazione di distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, valorizzando il punto 15 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Competenze arretrate In caso di corresponsione di retribuzioni erogate nel 2014 ma riferite ad anni precedenti nelle sole ipotesi di V1, con data inizio inferiore al 1 gennaio 2014, causale 1 ovvero causale 7, per i codici motivo utilizzo: 3 - Regolarizzazione da sentenza; 4 - Regolarizzazione da transazione; 5 - Regolarizzazione da circolare o messaggio, va compilata una sezione distinta indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per ciascun anno di riferimento. Cariche elettive comunali e provinciali Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell art. 86 della L. 18 agosto 2000, n. 267 e collocati in aspettativa non retribuita dall ente datore di lavoro, ciascuna amministrazione presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, provvede alla compilazione della certificazione (Nota operativa INPDAP n. 6 del 18 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa). PUNTO 15 - CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE Il punto 15 deve essere utilizzato per indicare il codice fiscale della sede di servizio. Indicata nella denuncia mensile contributiva. Le Amministrazioni che corrispondono redditi da lavoro dipendente o riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente con un altra amministrazione che hanno trasmesso la denuncia devono valorizzare il campo con i propri codici identificativi. In questo caso, infatti, gli elementi della denuncia azienda, ente di appartenenza e sede di servizio dovevano essere valorizzati con i propri riferimenti e non con quelli relativi alla amministrazione di appartenenza del dipendente. Dipendenti gestiti dal NoiPA Servizio di gestione di elaborazione degli stipendi del MEF Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici gestiti dal NoiPA, esclusi quelli gestiti per convenzione di cui all art. 11, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111, al punto 15 Codice fiscale Amministrazione deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio dell iscritto indicata nella denuncia. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile potrà essere indicato il codice identificativo attribuito da NoiPA. In caso di trasferimento del dipendente, se l Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicata l ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale delle scuole statali il sostituto d imposta principale del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell anno DICHIARAZIONI FISCALI

97 PUNTO 16 - PROGRESSIVO AZIENDA Nel punto 16, relativo all ex codice identificativo INPDAP, deve essere indicato il numero progressivo assegnato dalla Gestione Dipendenti Pubblici. Il codice è composto da cinque caratteri numerici. Non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico. PUNTO 17 - CODICE IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO DA SPT E MEF Nel punto 17 va indicato, per le sedi di servizio delle Amministrazioni statali gestite dal NoiPA, l apposito codice attribuito da questo Servizio, qualora non si disponga del codice fiscale delle stesse. PUNTI DA 18 A 21 - GESTIONE Nei punti da 18 a 21 devono essere indicate le gestioni di pertinenza utilizzando uno dei seguenti codici: 1 Cassa Pensioni Statali; 2 Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali; 3 Cassa Pensioni Insegnanti; 4 Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; 5 Cassa Pensioni Sanitari; 6 INADEL; 7 ENPAS; 8 ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita); 9 Cassa unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 11 Gestione ENAM. Qualora nella compilazione del punto 19 (Gestione previdenziale) si utilizzi il codice 6 o 7 questo dovrà essere seguito da: Codice 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR; Codice 002 se trattasi di personale optante TFR; Codice 003 se trattatasi di personale in regime di fine servizio TFS. PUNTO 22 - ANNO DI RIFERIMENTO Nel punto 22 deve essere indicato l anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi. Si ricorda che deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento e una sezione distinta nei casi di Competenze arretrate indicate nei Casi particolari. PUNTO 23 - TOTALE IMPONIBILE PENSIONISTICO Il punto 23 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 1, 2, 3, 4 e 5, indicando l imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS. PUNTO 24- TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI Il punto 24 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 1, 2, 3, 4 e 5, indicando l importo dei contributi pensionistici compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell 1%. PUNTO 25 - TOTALE IMPONIBILE TFS Il punto 25 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando l imponibile relativo al TFS. DICHIARAZIONI FISCALI

98 PUNTO 26 - TOTALE CONTRIBUTI TFS Il punto 26 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando i contributi relativi al TFS. PUNTO 27 - TOTALE IMPONIBILE TFR Il punto 27 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando l imponibile relativo al TFR. PUNTO 28 - TOTALE CONTRIBUTI TFR Il punto 28 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando i contributi relativi al TFR. PUNTO 29 - TOTALE IMPONIBILE GESTIONE CREDITO Il punto 29 deve essere compilato, con riferimento al codice gestione 9, indicando l imponibile relativo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. PUNTO 30 - TOTALE CONTRIBUTI GESTIONE CREDITO Il punto 30 deve essere compilato, con riferimento al codice gestione 9, indicando i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. PUNTO 31 - TOTALE IMPONIBILE ENPDEP/ENAM Il punto 31 deve essere compilato, con riferimento al codici gestione 8 o 10, indicando l imponibile relativo alla gestione ENPDEP o ENAM. PUNTO 32 - TOTALE CONTRIBUTI ENPDEP/ENAM Il punto 32 deve essere compilato, con riferimento al codici gestione 8 o 10, indicando i contributi relativi alla gestione ENPDEP o alla gestione ENAM. PUNTI 33 E 44 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA UNIEMENS I punti 33 e 34 riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS (ListaPosPa). In particolare: il punto 33 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori UNIEMENS (ListaPosPa); nel punto 34 (alternativo al punto 33) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS (ListaPosPa). DATI ASSICURATIVI INAIL 136 DICHIARAZIONI FISCALI

99 I punti da 35 a 40 richiedono l esposizione dei dati assicurativi INAIL relativi ai soggetti per i quali è prevista la tutela obbligatoria dagli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 1124/1965) e per i quali era prevista la denuncia nominativa (L. n. 63/1993). PUNTO 35 - QUALIFICA Il punto 35 deve essere compilato solo nell ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle Ulteriori categorie contraddistinte dai seguenti codici: PUNTO 36 - POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE - C.C. Nel punto 36 riportare il numero della posizione assicurativa e il relativo contro codice. Se l assicurato ha svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, per l indicazione separata dei dati si devono utilizzare ulteriori righi. Sono infatti da assimilare a inizio e fine rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale a un altra nell ambito della stessa azienda. PUNTI 37 E 38 - DATA INIZIO E DATA FINE Nei punti 37 e 38 va specificato il periodo in cui il soggetto assicurato è stato incluso nella posizione assicurativa di riferimento. Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi: periodo non coincidente con l anno solare; modifica in corso d anno della posizione assicurativa di riferimento. Attività discontinua Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell anno di riferimento e nell ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 37 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e nel punto 38 l ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso. DICHIARAZIONI FISCALI

100 PUNTO 39 - CODICE COMUNE Nel punto 39, va riportato il codice comunale della località nella quale l assicurato ha svolto l attività tutelata nel corso del In caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, dovrà essere indicato il codice comunale della località in cui l attività è stata svolta in modo prevalente. Qualora l assicurato nel corso del 2014 abbia svolto l attività tutelata in una o più unità produttive situate all estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell azienda. PUNTO 40 - PERSONALE VIAGGIANTE Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale viaggiante, in luogo del punto 39, deve essere barrata l apposita casella del punto 40. PARTE D: ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 2014 SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE La parte D deve essere compilata per l indicazione dei dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate dai sostituti d imposta, dai CAF dipendenti o dai professionisti abilitati che hanno svolto assistenza fiscale nel corso del 2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati. In particolare i predetti soggetti devono indicare: a) i dati relativi alle operazioni di conguaglio relative all assistenza fiscale prestata, anche se effettuate a seguito di: - comunicazioni rettificative e integrative Mod ; - comunicazioni (anche integrative) Mod pervenute tardivamente; - conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod (anche rettificative) pervenute entro i termini; - conguagli tardivi relativi all assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d imposta, anche a seguito di rettifiche dei Mod ; b) le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del Mancato conguaglio La parte D deve essere compilata anche da parte dei soggetti che non sono riusciti a completare o ad effettuare le operazioni di conguaglio (punti da 147 a 195). Passaggio di dipendenti Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d imposta cedente (ad es. cessione di ramo d azienda), quest ultimo procederà all esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 147. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell assistenza fiscale prestata nel corso del Operazioni straordinarie Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d imposta, il dichiarante deve compilare la parte D indicando i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre DICHIARAZIONI FISCALI

101 MODALITÀ DI COMPILAZIONE I dati da indicare nei campi presenti nella parte D, con riferimento al dichiarante e al coniuge dichiarante, sono quelli relativi a: a) le operazioni di conguaglio effettuate da luglio a dicembre 2014 (punti da 1 a 101) riguardanti: - il saldo IRPEF per l anno 2013; - la prima rata di acconto IRPEF per il 2014; - l addizionale regionale per il 2013; - il saldo dell addizionale comunale all IRPEF per il 2013; - l acconto dell addizionale comunale all IRPEF per il 2014; - l acconto del 20% sui redditi assoggettati a tassazione separata; - l imposta sostitutiva IRPEF del 10% sui premi di produttività; - la cedolare secca locazioni 2013; - la prima rata di acconto della cedolare secca locazioni 2014; - il contributo di solidarietà del 3%; b) le operazioni di conguaglio effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2013 (punti da 102 a 120), concernenti: - la seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2014; - la seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2014; c) le trattenute operate a seguito di rettifiche (punti da 121 a 146); d) le somme non trattenute o non rimborsate in sede di conguaglio nel corso del 2013 (punti da 147 a 195); e) i dati del CAF che ha trasmesso al sostituto la comunicazione mediante l invio del Mod e dell eventuale Mod rettificativo. Compensazione delle somme anticipate Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. L art. 19 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (norme per l assistenza fiscale) prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso in cui anche l ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d imposta. COME SI COMPILA ASSISTENZA 2014 Questa sezione va compilata con i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate da luglio a dicembre 2014 e riferite a: saldo IRPEF 2013 dichiarante; saldo IRPEF 2013 coniuge dichiarante; prima rata di acconto IRPEF per il 2014 dichiarante; prima rata di acconto IRPEF per il 2014 coniuge dichiarante; addizionale regionale IRPEF 2013 dichiarante; addizionale regionale IRPEF 2013 coniuge dichiarante; saldo addizionale comunale 2013 dichiarante; saldo addizionale comunale 2013 coniuge dichiarante; DICHIARAZIONI FISCALI

102 acconto addizionale comunale 2014 dichiarante; acconto addizionale comunale 2014 coniuge dichiarante; acconto del 20% sui redditi assoggettati a tassazione separata dichiarante; acconto del 20% sui redditi assoggettati a tassazione separata coniuge dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 10% sui premi di produttività del dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 10% sui premi di produttività del coniuge dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 15% (cedolare secca) sulle locazioni 2013 del dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 15% (cedolare secca) sulle locazioni 2013 del coniuge dichiarante; primo acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 15% (cedolare secca) sulle locazioni 2014 del dichiarante; primo acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 15% (cedolare secca) sulle locazioni 2014 del coniuge dichiarante; contributo di solidarietà del 3% del dichiarante; contributo di solidarietà del 3% del coniuge dichiarante; seconda o unica rata di acconto IRPEF 2014 dichiarante; seconda o unica rata di acconto IRPEF 2014 coniuge dichiarante; seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 15% (cedolare secca) sulle locazioni 2014 del dichiarante; seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 15% (cedolare secca) sulle locazioni 2014 del coniuge dichiarante. PUNTI 1 E MESE In questi spazi deve essere riportato il valore, compreso tra 7 (luglio) e 12 (dicembre), corrispondente al mese in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio, e i cui dati sono esposti nei punti da 2 a 101 e da 103 a 120. PUNTI 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 E IMPORTI RIMBORSATI Nei punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119 vanno specificati gli importi complessivamente rimborsati nei singoli mesi a seguito di rettifiche. In particolare nei punti in questione devono essere indicati rispettivamente i rimborsi riguardanti: punto 2: saldo IRPEF 2013 dichiarante; punto 7: saldo IRPEF 2013 coniuge dichiarante; punto 13: prima rata di acconto IRPEF 2014 dichiarante a seguito di rettifica; punto 18: prima rata di acconto IRPEF 2014 coniuge dichiarante a seguito di rettifica; punto 20: addizionale regionale 2013 relativa al dichiarante; punto 26: addizionale regionale 2013 relativa al coniuge del dichiarante; punto 31: saldo addizionale comunale 2013 relativa al dichiarante; punto 37: saldo addizionale comunale 2013 relativa al coniuge del dichiarante; punto 42: acconto addizionale comunale 2014 relativa al dichiarante; punto 48: acconto addizionale comunale 2014 relativa al coniuge del dichiarante; punto 55: acconto per la tassazione separata a seguito di rettifica o integrazione relativa al dichiarante; punto 60: acconto per la tassazione separata a seguito di rettifica o integrazione relativa al coniuge dichiarante; punto 62: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al dichiarante; punto 67: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al coniuge dichiarante; punto 73: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 relativa al dichiarante; punto 78: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 relativa al coniuge dichiarante; punto 82: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al dichiarante; punto 87: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al coniuge dichiarante; punto 91: contributo di solidarietà relativo al dichiarante; 140 DICHIARAZIONI FISCALI

103 punto 96: contributo di solidarietà relativo al coniuge dichiarante; punto 105: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2014 dichiarante a seguito di rettifica; punto 110: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2014 coniuge dichiarante a seguito di rettifica; punto 114: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al dichiarante; punto 119: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al coniuge dichiarante. PUNTI 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 E IMPORTI TRATTENUTI Nei punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117 va indicato l importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti relativi a: punto 3: saldo IRPEF 2013 dichiarante; punto 8: saldo IRPEF 2013 coniuge dichiarante; punto 11: prima rata di acconto IRPEF 2014 dichiarante; punto 16: prima rata di acconto IRPEF 2014 coniuge dichiarante; punto 21: addizionale regionale 2013 relativa al dichiarante; punto 27: addizionale regionale 2013 relativa al coniuge del dichiarante; punto 32: saldo addizionale comunale 2013 relativa al dichiarante; punto 38: saldo addizionale comunale 2013 relativa al coniuge del dichiarante; punto 43: acconto addizionale comunale 2014 relativa al dichiarante; punto 49: acconto addizionale comunale 2014 relativa al coniuge del dichiarante; punto 53: acconto per la tassazione separata relativa al dichiarante; punto 58: acconto per la tassazione separata relativa al coniuge dichiarante; punto 63: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al dichiarante; punto 68: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al coniuge dichiarante; punto 71: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 relativa al dichiarante; punto 76: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 relativa al coniuge dichiarante; punto 80: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al dichiarante; punto 85 prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al coniuge dichiarante; punto 89: contributo di solidarietà relativo al dichiarante; punto 94: contributo di solidarietà relativo al coniuge dichiarante; punto 103: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2014 dichiarante; punto 108: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2014 coniuge dichiarante; punto 112: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al dichiarante; punto 117: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al coniuge dichiarante. PUNTI 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109, 113 E INTERESSI Nei punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109, 113 e 118 va indicato l importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi a titolo di interessi per incapienza delle retribuzioni o per rettifica da sommare agli interessi trattenuti per rateizzazione relativi a: punto 4: saldo IRPEF 2013 dichiarante; punto 9: saldo IRPEF 2013 coniuge dichiarante; punto 12: prima rata di acconto IRPEF 2014 dichiarante; punto 17: prima rata di acconto IRPEF 2014 coniuge dichiarante; punto 22: addizionale regionale 2013 dichiarante; punto 28: addizionale regionale 2013 coniuge del dichiarante; punto 33: saldo addizionale comunale 2013 dichiarante; DICHIARAZIONI FISCALI

104 punto 39: saldo addizionale comunale 2013 coniuge del dichiarante; punto 44: acconto addizionale comunale 2014 dichiarante; punto 50: acconto addizionale comunale 2014 coniuge del dichiarante; punto 54: acconto per la tassazione separata relativa al dichiarante a seguito di rettifica o integrazione; punto 59: acconto per la tassazione separata relativa al coniuge dichiarante a seguito di rettifica o integrazione; punto 64: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al dichiarante; punto 69: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al coniuge dichiarante; punto 72: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 relativa al dichiarante; punto 77: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 relativa al coniuge dichiarante; punto 81: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al dichiarante; punto 86: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al coniuge dichiarante; punto 90: contributo di solidarietà relativo al dichiarante; punto 95: contributo di solidarietà relativo al coniuge dichiarante; punto 104: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2014 dichiarante; punto 109 seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2014 coniuge dichiarante; punto 113: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al dichiarante; punto 118: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 relativa al coniuge dichiarante. PUNTI 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 E IMPORTO EFFETTIVAMENTE TRATTENUTO Nei punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 e 115 vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo. Pertanto, se il sostituto ha trattenuto, a titolo di saldo IRPEF 2013, un importo di 100 al dichiarante e un importo di 80 al coniuge, la compilazione della parte D deve essere eseguita indicando: 100 nel punto 3; 80 nel punto 8; 180 nel punto 5. Nel caso in cui il dichiarante abbia un IRPEF a saldo 2013 a debito, pari a 100, ed il coniuge abbia un IRPEF a saldo 2013 a credito pari a 60 e non è stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi, la compilazione della parte D deve essere eseguita riportando: 100 nel punto 3; 60 nel punto 7; 100 nel punto 5. Se, invece, è stata effettuata la compensazione dei predetti importi, la compilazione della parte D deve essere eseguita riportando: 100 nel punto 3; 60 nel punto 7; 40 nel punto 5. PUNTI 25 E 30 - CODICE REGIONE In questi spazi va riportato il codice della regione cui compete l addizionale regionale all IRPEF dovuta per il 2013 rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge del dichiarante del Mod In caso di rettifica del solo codice regione, il sostituto deve indicare nei punti 25 e 30 il codice corretto e nel punto 99 il codice F. 142 DICHIARAZIONI FISCALI

105 PUNTI 36, 41, 47 E 52 - CODICE COMUNE Nei punti 36, 41, 47 e 52 va specificato il codice catastale del comune cui compete l addizionale comunale all IRPEF a saldo per il 2013 e in acconto per il 2014 dovuta dal dichiarante e dal coniuge dichiarante del Mod In caso di rettifica del codice comune, nei punti 36, 41, 47 e 52 deve essere indicato il codice corretto e nel punto 99 il codice G. PUNTO 98 - TIPO CONGUAGLIO Questo punto va compilato riportando uno dei seguenti codici, corrispondenti al tipo di conguaglio effettuato: A conguaglio tardivo derivante da Mod ; B conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod pervenuta entro i termini; C conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod ; D Mod o Mod dal quale non risulta alcun debito o credito. PUNTO 99 - RETTIFICATIVO Il punto 99 deve essere compilato in presenza di Mod o a rettifica inserendo uno dei seguenti codici: A conguaglio derivante da Mod o rettificativo; B conguaglio tardivo derivante da Mod rettificativo; C conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod rettificativa; D conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio; E conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio; F rettifica del solo codice regione; G rettifica del solo codice comune. PUNTO INTEGRATIVO La casella del punto 100 va barrata se i dati contenuti nei punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96 sono relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod integrativi. PUNTO MOD. 730/2013 La casella del punto 101 va barrata solamente se il Mod. 730/2014 non è risultato liquidabile. PUNTI 107, 111, 116 E ESITO I punti 107, 111, 116 e 120 contengono caselle che devono essere barrate nel caso di richiesta di minore secondo o unico acconto. Integrazioni In presenza di Mod integrativi da cui risultano a favore del contribuente dei rimborsi rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod o da Mod , le modalità di compilazione sono le seguenti: nei punti 3, 8, 21, 27, 32, 38, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 89 e 94 va esposto quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell integrazione (tali dati saranno desunti dal Mod o originariamente presentati); nei punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96 va evidenziato quanto complessivamente rimborsato, come desunto dal Mod integrativo. L esposizione dei dati deve essere effettuata senza operare alcuna compensazione tra gli importi trattenuti e quelli rimborsati. DICHIARAZIONI FISCALI

106 Rettifiche In caso di liquidazione a rettifica, il sostituto deve riportare: nei punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119 l importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni); nei punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117 l importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell integrazione. In caso di dichiarazioni integrative e rettifiche, i sostituti devono esporre i dati relativi agli importi trattenuti e rimborsati senza effettuare alcuna compensazione tra tali ammontari. Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei punti da 122 a 141 e nei punti 143, 144, 145 e 146, al netto degli interessi trattenuti. RETTIFICHE La sezione Rettifiche va utilizzata ai fini dell esposizione delle somme risultanti dai conguagli derivanti da modelli 730 rettificativi. Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 99 compilato con il codice D o E ) i dati da indicare nel riquadro Rettifiche devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro Assistenza PUNTI 121 E MESE In questi punti va riportato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi). 144 DICHIARAZIONI FISCALI

107 PUNTI DA 122 A 141 E PUNTI DA 143 A IMPORTI TRATTENUTI Nei punti da 122 a 141 e nei punti da 143 a 146 vanno indicati gli importi trattenuti a seguito della liquidazione effettuata con la presentazione della dichiarazione 730 integrativa o rettificativa al netto degli interessi. Tali importi sono relativi a: punto 122: saldo IRPEF 2013 del dichiarante; punto 123: saldo IRPEF 2013 del coniuge dichiarante; punto 124: prima rata d acconto IRPEF 2014 del dichiarante; punto 125: prima rata d acconto IRPEF 2014 del coniuge dichiarante; punto 126: addizionale regionale 2013 del dichiarante; punto 127: addizionale regionale 2013 del coniuge dichiarante; punto 128: saldo addizionale comunale 2013 del dichiarante; punto 129: saldo addizionale comunale 2013 del coniuge dichiarante; punto 130: acconto addizionale comunale 2014 del dichiarante; punto 131: acconto addizionale comunale 2014 del coniuge dichiarante; punto 132: acconto tassazione separata del dichiarante; punto 133: acconto tassazione separata del coniuge; punto 134: imposta sostitutiva sui premi di produttività dichiarante; punto 135: imposta sostitutiva sui premi di produttività coniuge dichiarante; punto 136: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 dichiarante; punto 137: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2013 coniuge dichiarante; punto 138: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 dichiarante; punto 139: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2014 coniuge dichiarante; punto 140: contributo di solidarietà dichiarante; punto 141: contributo di solidarietà coniuge dichiarante; punto 143: seconda o unica rata d acconto IRPEF 2014 dichiarante; punto 144: seconda o unica rata d acconto IRPEF 2014 coniuge dichiarante. DICHIARAZIONI FISCALI

108 CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI Tale sezione va utilizzata ai fini dell esposizione dei dati concernenti i conguagli non effettuati o non completati. PUNTO ESITO Nel punto 147 va precisato il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato o non è stato completato, utilizzando uno dei seguenti codici: A cessazione del rapporto di lavoro; B aspettativa senza retribuzione; C decesso; D retribuzione insufficiente; E rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute; F passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro. 146 DICHIARAZIONI FISCALI

109 DATI CAF In tale sezione vanno inseriti i dati del CAF che ha effettuato al sostituto le comunicazioni dei Mod o rettificativo. Qualora le comunicazioni siano state effettuate dal un professionista abilitato non deve essere compilato il punto 198. PUNTO 196 Il punto 196 contiene una casella da barrare nel caso in cui l assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d imposta. PUNTI 199 E DATA RICEZIONE MOD Nei punti 199 e 200 vanno specificate le date di ricezione del Mod e dell eventuale Mod rettificativo. Tali date assumono particolare importanza per stabilire le responsabilità del CAF per la mancata o tardiva effettuazione delle operazioni di conguaglio. CASI PRATICI PARTE B DELLA COMUNICAZIONE DATI LAVORO DIPENDENTE - COMPILAZIONE DEL PUNTO 6 Nel punto 6 va indicato il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, per i quali al lavoratore spetta la detrazione di cui all art. 13, commi 1 e 2 del TUIR. L ammontare della detrazione spettante è rapportato al periodo di lavoro nell anno, comprendendo, nel computo dei giorni, anche le festività, i giorni non lavorativi, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Dal computo dei giorni devono essere esclusi quelli per i quali non spetta la retribuzione. Convenzionalmente, il totale del numero dei giorni, per l intero anno, ammonta a 365, anche negli anni bisestili. Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Le stesse regole di determinazione dei giorni per i quali spetta la detrazione devono essere adottate anche per i contratti a tempo determinato. Se l occupazione a tempo determinato è stabilita con prestazioni «a giornata», la determinazione dei giorni festivi, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi compresi tra la data di inizio e quella di fine del rapporto di lavoro e per i quali spetta la detrazione, deve essere effettuata calcolando dapprima il rapporto tra i giorni effettivamente lavorati e quelli previsti come lavorativi dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato ottenuto, se decimale, deve essere arrotondato all unità. Tale importo deve essere poi moltiplicato per il totale dei giorni festivi, di riposo settimanale e dei giorni non lavorativi compresi nel periodo di lavoro in modo da ottenere il numero degli stessi per i quali spetta la detrazione. DICHIARAZIONI FISCALI

110 Per un rapporto di lavoro decorrente dal 1 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 i giorni complessivi sono pari a 89 Giorni lavorativi = 61 Numero dei giorni per festività, riposi settimanali e giorni non lavorativi totali= 28 (sabati, domeniche e festivi) Giorni di lavoro = (61-28) = 33 Numero dei giorni per festività, riposi settimanali e giorni non lavorativi per i quali spetta la detrazione = 28 x (33/61) = 15,15 = 15 giorni Il numero dei giorni totali per i quali spetta la detrazione è = 48 giorni. CALCOLO RATE ADDIZIONALE REGIONALE DA CONGUAGLIO Si ipotizzi che in sede di conguaglio venga determinata un imposta per addizionale regionale all IRPEF per un importo pari a euro 110,00 e che le operazioni di conguaglio effettuate nel mese di dicembre siano inserite nella busta paga di dicembre. Il prelievo potrà essere effettuato in 11 rate a partire dal mese di gennaio per un importo pari a 10,00 euro. Se le operazioni di conguaglio sono inserite nella busta paga di gennaio, il prelievo potrà essere effettuato in un massimo di 10 rate a partire dal mese di febbraio per un importo pari a 11,00 euro. COMPILAZIONE DEL PUNTO DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA S ipotizzi un contribuente con coniuge senza reddito e 2 figli a carico di 3 e 5 anni che abbia conseguito con un reddito complessivo pari a ,00 euro. La detrazione prevista dall art. 12 del TUIR per il coniuge è pari a: 690, ,00 = 720,00 La detrazione per i figli a carico è così determinata: Il rapporto di deducibilità è pari a: [ ] / [ ]= 0,6818 Detrazione 1 figlio = 950 x 0,6818 = 647,71 Detrazione 2 figlio = x 0,6818 = 831,80. Nel punto 102 sarà indicata la somma delle predette detrazioni pari a 2.199, DICHIARAZIONI FISCALI

111 COMPILAZIONE DELLA SEZIONE ONERI DETRAIBILI Si supponga che il contribuente abbia sostenuto: spese mediche per un importo pari a euro 750,00; interessi passivi su un mutuo per l acquisto dell abitazione principale per euro 4.500,00. Tenendo conto che: le spese mediche sono detraibili per l importo eccedente euro 129,11; gli interessi passivi sono detraibili fino ad un importo pari a euro 4.000,00. La sezione oneri detaibili deve essere compilata indicando a. nel punto 71 il codice 1 relativo alle spese sanitarie b. nel punto 72 l importo (750,00-129,11) = 620,89 c. nel punto 73 il codice 7 relativo agli interessi su mutui per l acquisto dell abitazione principale d. nel punto 74 l importo pari a euro Nel successivo punto 108 dovrà essere riportato la somma degli oneri dertraibili pari a 620, ,00 euro COMPILAZIONE DEL PUNTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE I contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza DICHIARAZIONI FISCALI

112 Si ipotizzino i seguenti dati: Contributi versati dal lavoratore Contributi versati dal datore di lavoro Totale contributi versati 3.305,32 euro 3.305,32 euro 6.610,64 euro La compilazione della sezione Altri dati deve essere eseguita con le seguenti modalità Contributi da indicare al punto 42 Contributi da indicare al punto ,57 euro 1.446,07 euro Sulla base delle precedenti informazioni, la sezione parte B della comunicazione dedicata alla previdenza complementare deve essere compilata nel seguente modo: COMPENSI EROGATI A UN SOGGETTO NON RESIDENTE PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Sulla parte imponibile dei redditi corrisposti a soggetti non residenti il sostituto è tenuto ad applicare una ritenuta a titolo d imposta nella misura del 30%. Per la compilazione della comunicazione occorre distinguere due casi: A) se al soggetto non residente è già stato attribuito il codice fiscale, il sostituto dovrà rilasciare la Certificazione Unica compilata in ogni sua parte; B) qualora, invece, non sia provvisto del codice fiscale, il sostituto d imposta deve rilasciare la Certificazione Unica riportando solo l indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio estero. Il sostituto deve riportare i dati relativi alle ritenute a titolo d imposta operate nel prospetto ST dello stesso Mod. 770/2015 Semplificato e compilare i seguenti punti della comunicazione intestata al soggetto non residente: punto 224: riportando il codice 2; punto 225: per i compensi; punto 227: per le ritenute complessivamente operate. I dati riportati nei punti 225 e 227 devono essere indicati distinti per tipologia di reddito soggetto a ritenute a titolo d imposta corrispondente al codice indicato al punto 224. I compensi e le ritenute indicate nei punti 225 e 227 devono essere riepilogati anche nei punti 221 e 222 della stessa sezione. 150 DICHIARAZIONI FISCALI

113 REDDITO AGEVOLATO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI I compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato devono essere indicati nella sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta (punti da 241 a 246). L indicazione dei dati relativi ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili deve essere così eseguita: a) nel punto 241 va indicata la quota esente dei compensi; b) nel punto 242 va indicata la quota imponibile dei compensi; c) nel punto 243 va indicato l importo delle ritenute operate, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 245; d) nel punto 244 va indicato l importo relativo all addizionale regionale all IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 246; e) nel punto 245 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 243; f) nel punto 246 va indicata l addizionale regionale all IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 244; Ipotizzando che il contribuente abbia conseguito un reddito al netto della detrazione per abitazione principale pari a 9.000,00 euro, ne consegue che: il reddito da indicare al punto 241 è pari a 3.098,74; il reddito da indicare al punto 242 è pari a (9.000, ,74) = 5.901,26 euro; le ritenute da indicare al punto 243 sono pari a (5.901,26 x 23%) = 1.357,29 euro. Di seguito si illustra la compilazione della parte B con riguardo ai dati dell esempio. COMPILAZIONE PUNTI 422 E CALCOLO PERCENTUALE TEMPO PARZIALE Esempio di calcolo della percentuale di lavoro a tempo parziale Ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% dovrà essere effettuato il seguente calcolo: (3 x 20) + (15 x 60) / 18 (mesi) = ( ) / 18 = 53,33. DICHIARAZIONI FISCALI

114 In tal caso esporre: nel punto 422, 1 (anno) e 6 (mesi); nel punto 423, 53,33. COMPILAZIONE PUNTO CALCOLO PERCENTUALE DELLA RIDUZIONE SPETTANTE PER LE QUOTE DI TFR MATURATE FINO AL 31 dicembre 2000 DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 2014 (periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000 = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1 gennaio 1997 (periodo di iscrizione al 31 dicembre 2000 = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60% per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è: (309,87 x 3) = 929,61 (per il periodo antecedente all iscrizione al fondo); (309,87 x 3,4167) = 1.058,72 (per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno); (309,87 x 0,5833) = 108,45 (per 7 mesi con part-time al 60%). Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78. Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058, ,45 = 1.167,17), dovranno essere riconosciute per l 80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% (1.167,17-933,74 = 233,43) dal fondo pensione. La percentuale da inserire nel punto 443 è data dal seguente rapporto: [(0x12) + (0x12) + (0x12) + (20x12) + (20x12) + (20x12) + (20x5) + (20x7x0,6)] / ( ,2) = 11,133 L importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota delle riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro (929, ,74 = 1.863,35) ed esposta nel successivo punto 498. L importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel punto 448. La percentuale da inserire nel punto 447 (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto 233,43/2.096,78. COMPILAZIONE PUNTO ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31 dicembre 2000 Esempio di calcolo della parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31 dicembre 2000 e il TFR complessivamente maturato. Se l importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro e l ammontare di TFR indicato nei punti 439 e 461 è rispettivamente di euro e , l importo da indicare nel campo 449 è pari a: x (80.000/ ) = DICHIARAZIONI FISCALI

115 Il restante importo di euro andrà indicato nel punto 469. TFR EROGATO AGLI EREDI DEL LAVORATORE Esempio di applicazione della tassazione separata in caso di dipendente deceduto nel Nel corso del mese di giugno 2014, si eroga il TFR di un dipendente deceduto ai due figli nella misura del 50% ciascuno. Si ipotizzano i seguenti dati: 1) Anzianità: 27 anni e 6 mesi = 27,5 anni; 2) Trattamento di fine rapporto (comprensivo delle quote di rivalutazione): ,13 (di cui ,27 euro maturati al 31 dicembre 2000); 3) Quote rivalutazione (già tassate con imposta sostitutiva) = 216,65 euro; 4) Somme destinate alle forme pensionistiche = 5.554,93 euro (di cui 1.863,46 euro maturate al 31 dicembre 2000); 5) Indennità sostitutiva del preavviso (mesi 3) = 4.385,08 euro; 6) Contributi obbligatori su preavviso = 432,57 euro. DICHIARAZIONI FISCALI

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