5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti"

Transcript

1 5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente 1.40 Limiti della navigazione 1.50 Pagamento del premio 1.60 Adeguamento del premio 1.70 Sostituzione del certificato e del contrassegno 1.80 Trasferimento della proprietà del natante a) Sostituzione con altro natante b) Risoluzione del contratto 1.90 Modalità per la denuncia dei sinistri 1.10 Gestione delle vertenze 1.11 Rinnovo del contratto 1.12 Risoluzione del contratto per furto del natante 1.13 Imposte e tasse 1.14 Rinvio alle norme di legge CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA A - Natanti adibiti a scuola guida DA - Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone Danni a cose ed animali di terzi non trasportati Danni a cose ed animali di terzi trasportati H - Estensione dei limiti di navigazione ID - Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE I - Non tacita proroga L - Rischi non contemplati in tariffa VA - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio Pagamento anticipato del premio in un unica soluzione VB - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale VC - Condizione di vincolo per natanti concessi in Leasing Pagamento anticipato del premio in un unica soluzione VD - Condizione di vincolo per natanti concessi in Leasing Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di Leasing 2

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intende per: Società InChiaro Assicurazioni S.p.A. Accessori e attrezzature di serie Accessori e attrezzature fissati stabilmente al natante e forniti in dotazione dalla casa costruttrice. Assicurato Per la Responsabilità civile da navigazione o giacenza in acqua: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Conducente La persona che si trova alla guida del natante. Contraente Il soggetto che stipula il contratto e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti. Franchigia Parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro. Codice Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Nuovo Codice delle Assicurazioni Private recante le norme sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e successive modificazioni. Natante Unità da diporto a motore quale definita dagli artt. 1 e 13 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni. Regola proporzionale Assicurazione insufficiente Qualora l assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società determina l indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo della medesima al momento del sinistro (art C.C.). Regolamento Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni. Scoperto La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell Assicurato. Tariffa La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. 3

4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI 1.1 Oggetto dell assicurazione La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. La Società assicura, altresì, i rischi della Responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a cose involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante da diporto e ad uso privato e se richiamata la Condizione Aggiuntiva DA - ad uso pubblico, descritto in polizza. La Società copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private. La Società, inoltre, assicura la Responsabilità civile del Contraente e/o dell Assicurato, nei limiti precisati in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi dal natante da diporto e ad uso privato oggetto dell assicurazione quando lo stesso si trova in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio e durante la movimentazione sulla terraferma. Per la garanzia movimentazione sulla terraferma, la copertura è prestata per danni causati a terzi direttamente dal natante da diporto e ad uso privato trasportato, nelle ipotesi non riconducibili alla Responsabilità civile da circolazione. La Società assicura inoltre la Responsabilità civile dei trasportati a bordo del natante ad uso privato assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi. L assicurazione, in questo caso, è prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro. Per gli hovercraft (aeronatante su cuscino d aria mosso a propulsione aerodinamica) la garanzia opera anche durante gli spostamenti fuori dall acqua. La Società, inoltre, assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In ogni caso, il massimale per sinistro indicato in polizza è destinato anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le garanzie per le quali non è obbligatoria l assicurazione entro i limiti indicati in polizza. 4

5 1.2 Esclusione e rivalsa Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti. Sono esclusi, inoltre, nel caso di assicurazione della Responsabilità civile per i danni provocati a terzi dal natante a terra e in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio e movimentazione, i danni: f) alle cose lasciate a bordo da ospiti o addetti al servizio del natante; g) cagionati al mezzo che effettua l alaggio, il varo e/o la movimentazione del natante, nonché i danni da circolazione rientranti nell ambito del Codice delle Assicurazioni; h) ai dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato addetti al servizio del natante. Sono altresì esclusi, nel caso di assicurazione della Responsabilità civile dei trasportati, i danni causati a terzi durante la partecipazione dei trasportati alle manovre del natante o alla conduzione dello stesso nonché quelli causati al natante assicurato. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 1.3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Contraente e l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Codice Civile). Qualora nei suddetti casi sia applicabile l art 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 1.4 Limiti della navigazione L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e dei Paesi Europei. 5

6 1.5 Pagamento del premio La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze, emesse dalla Società, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso la succursale del Gruppo Banca Sella cui è assegnato il contratto autorizzati a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. La copertura assicurativa ha effetto dal momento - indicato in polizza - in cui è stato pagato il premio, salvo che non sia previsto un effetto posticipato rispetto al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). 1.6 Adeguamento del premio La Società mette a disposizione del Contraente le informazione relative al premio di rinnovo presso la succursale del Gruppo Banca Sella cui è assegnato il contratto, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute ed il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di avere effetto alla sua scadenza; comunque, al fine di agevolare il Contraente nella stipula di un nuovo contratto, la Società manterrà la copertura assicurativa fino alla data di effetto di tale nuovo contratto e comunque non oltre il 15 giorno successivo alla data di scadenza. Resta fermo che, qualora una delle parti abbia inviato formale disdetta nei termini previsti dall art delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. 1.7 Sostituzione del certificato e del contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvederà, previa restituzione di quelli da sostituire e previo l eventuale conguaglio di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. 1.8 Trasferimento della proprietà del natante Nel caso di trasferimento della proprietà del natante il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi: a) Sostituzione con altro natante Nel caso di trasferimento della proprietà del natante assicurato, qualora il cedente, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante ceduto, chieda che il contratto stipulato per detto natante sia reso valido per altro natante di sua proprietà, la Società rilascia il certificato e il contrassegno per il nuovo natante, previo eventuale conguaglio del premio dell annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. 6

7 b) Risoluzione del contratto per vendita del natante In caso di vendita del natante, ed in assenza di acquisto di un nuovo natante da parte dell Assicurato (Alienante/Proprietario) la Società, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante venduto restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà certificato dalla consegna di idonea documentazione di vendita, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla Responsabilità Civile della Navigazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 1.9 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia compilata in ogni sua parte deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art C.C.) a mezzo raccomandata A/R indirizzata a InChiaro Assicurazioni S.p.A. - Gestione Sinistri - Via Abruzzi, Roma ovvero mediante fax al numero verde o tramite la succursale del Gruppo Banca Sella cui è assegnato il contratto stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art C.C.) Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. 7

8 1.12 Risoluzione del contratto per furto del natante In caso di furto/rapina del natante il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza. 12 Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all Autorità competente e la Società restituisce la parte di premio, relativa alla Responsabilità Civile della Navigazione corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all Autorità di Pubblica Sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Società, inoltre, restituisce la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all Autorità di Pubblica Sicurezza, con l esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto Imposte e tasse Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 8

9 Condizioni Aggiuntive per l assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate nell apposito riquadro di polizza) 13 A - Natanti adibiti a scuola guida L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. DA - Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone Danni a cose ed animali di terzi non trasportati La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati. Danni a cose ed animali di terzi trasportati La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 104,00 per ogni persona danneggiata. Nei casi di cui sopra, il limite del risarcimento per ogni sinistro è pari al 10% del massimale per sinistro indicato in polizza. H - Estensione dei limiti di navigazione L assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. ID - Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. 14 I - Non tacita proroga A deroga dell art delle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente prorogato ma cesserà alla sua naturale scadenza. L - Rischi non contemplati in tariffa 9

10 Se il rischio assicurato presenta carattere di particolarità o eccezionalità, il relativo premio non è contemplato dalla tariffa della Società in vigore e viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione. VA - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in un unica soluzione. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze ai Pubblici Registri a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d ora autorizzata dal Contraente. Il contratto non è soggetto a tacita proroga. VB - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo; d) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d ora autorizzata dal Contraente. VC - Condizione di vincolo per natanti concessi in Leasing. Pagamento anticipato del premio in un unica soluzione. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai Pubblici Registri, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia. 10

11 Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, del natante assicurato, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell art secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che la Società riceva autorizzazione scritta dalla vincolataria. Il contratto non è soggetto a tacita proroga. VD - Condizione di vincolo per natanti concessi in Leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di Leasing. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai Pubblici Registri, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamentodel premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che la Società riceva autorizzazione scritta dalla vincolataria. Resta altresì inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell art secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Dettagli

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 RC Natanti MRA - Mod. 3004 Edizione 03/06 Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 CONDIZIONI GENERALI pag. 2 CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Dettagli

ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione

ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione 9052/1 ASSICURAZIONI Polizza R.C. della navigazione NATANTI A MOTORE PARTE A - EDIZIONE 01/07/2003 2 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 INDICE DEFINIZIONI...............................................

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO) Regolamento PROVVISORIO (*) recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie. Nota informativa

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie. Nota informativa Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie Nota informativa A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

FEDERAZIONE ITALIANA VELA FEDERAZIONE ITALIANA VELA Capitolato speciale di polizza Lotto n. 6 B RC MOTORI Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 1 DEFINIZIONI Assicurazione Coassicurazione Polizza Legge Regolamento Società o Compagnia Delegataria

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 Responsabilità Civile Natanti Barche da diporto Condizioni di polizza Indice Definizioni pag. 1 Sezione Responsabilità Civile

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre 2010. Responsabilità civile AUTOVETTURE

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre 2010. Responsabilità civile AUTOVETTURE Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile AUTOVETTURE INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi non compresi nell

Dettagli

CATTOLICA&NATANTI. natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD.

CATTOLICA&NATANTI. natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. CATTOLICA&NATANTI natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. CNATANTI 1 Edizione 01/13 DANNI INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA NATANTI Glossario

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

Tua Assicurazioni S.p.A.

Tua Assicurazioni S.p.A. Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di responsabilità civile autoveicoli terrestri Tua Natanti Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) Nota informativa, comprensiva

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A r e a P r o t e z i o n e P r o f e s s i o n e Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI,

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti a motore e altri rischi

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti a motore e altri rischi Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti a motore e altri rischi Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Nel testo che segue si intendono: Sezione I DEFINIZIONI per "Codice": il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

Dettagli

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Modello 14-000000092 - Ed. 01.05.2015 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI Guida Liguria Pag. RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE per i rischi non compresi nell Assicurazione

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE 1 SOMMARIO Norme che regolano l assicurazione in generale 1 - Durata

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE 1 SOMMARIO Norme che regolano l assicurazione in generale 1 - Durata

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL L INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni o malattie causati dall attività lavorativa, ed esonera il datore

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Contraente / Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Partita I.V.A. COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 sede legale c.a.p. Località Piazza Bentivoglio 26 42044 GUALTIERI

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26 settembre 1978, n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 1978, n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria DEFINIZIONI. CONTRAENTE: Università degli Studi del Molise CRAM Circolo Ricreativo Ateneo Molisano. SEDE LEGALE: Via DE Sanctis 86100 CAMPOBASSO

Dettagli

REGOLAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA

REGOLAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1 ART. 1 Oggetto del regolamento Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti a motore e altri rischi

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti a motore e altri rischi Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti a motore e altri rischi Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Mod. 1222/19/A/M Pagina A 1 di 12 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Sommario Condizioni generali Pag. A 2

Dettagli

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE 76 Comune di Recco Provincia di Genova LOTTO N 5 RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE KASKO VEICOLI IN MISSIONE Importo complessivo annuo posto a base di gara Euro 17.300,00 Allegato sub A5 RESPONSABILITA

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

FEDERAZIONE ITALIANA VELA FEDERAZIONE ITALIANA VELA Capitolato speciale di polizza Lotto n. 6 RC DERIVE Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 1 DEFINIZIONI Assicurazione Coassicurazione Polizza Legge Regolamento Società o Compagnia Delegataria

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A.

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. DEFINIZIONI Ente Convenzionato: CIRCOLO DIPENDENTI della BANCA DI TRENTO E BOLZANO Sede di Trento Via Manci 19-38100 Trento (TN) SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.A.

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione 01.2011 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione

Dettagli

Nobis Compagnia di Assicurazioni NOBISBOAT CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE

Nobis Compagnia di Assicurazioni NOBISBOAT CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE Nobis Compagnia di Assicurazioni Indice I. NOTA NOBISBOAT CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE EDIZIONE: Febbraio 2015 VERSIONE: 01.02.2015 IN VIGORE DAL 09.02.2015 Natanti

Dettagli

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te.

Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te. Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te. Edizione 1 Giugno 2008 Pagina 2 di 76 Indice PAG. 4 27 31 64 Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013. Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013. Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013 Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per

Dettagli

Con la presente si forniscono pertanto disposizioni attuative della norma richiamata.

Con la presente si forniscono pertanto disposizioni attuative della norma richiamata. IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Agli enti attuatori degli interventi finanziati con

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Benvenuto in InChiaro Assicurazioni!

Benvenuto in InChiaro Assicurazioni! Benvenuto in InChiaro Assicurazioni! InChiaro Assicurazioni è la compagnia che nasce dall esperienza del Gruppo Banca Sella, con i suoi anni di storia, e dalle competenze di HDI Assicurazioni, società

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997

CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997 CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997 OGGETTO: art. 123 del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995: obblighi di informativa nei contratti di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita.

Dettagli

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo.

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private ) DEFINIZIONI

Dettagli

AutoPlus SASA. Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile e di danni diversi dalla responsabilità civile per i natanti

AutoPlus SASA. Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile e di danni diversi dalla responsabilità civile per i natanti 12/2010 1 di 32 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile e di danni diversi dalla responsabilità civile per i natanti (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli