IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)
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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Emilio Girino Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 24 novembre 2011, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO Con nota del la società ricorrente, debitrice della convenuta in forza di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori contratto il , contestava a quest ultima l operatività, a decorrere dall atto di quietanza relativo alla terza erogazione parziale, della seguente clausola in materia di interessi: Tale tasso non potrà mai essere inferiore al 4%. La cliente chiedeva in particolare l applicazione del tasso variabile così come stabilito nel primo atto di quietanza e in difetto comunque l applicazione della soglia dei tassi (legge 108/1996) anti usura. La banca riscontrava il reclamo con lettera del , nella quale comunicava di aver operato in conformità al disposto dell art. 39, secondo comma del T.U.B., avendo Pag. 2/7
2 concordato con la cliente stessa, al momento della stipula del terzo atto di erogazione e quietanza, l introduzione del tasso minimo del 4%. La resistente dava, altresì, atto che tale tasso di interesse era stato confermato fino al perfezionamento dell atto di erogazione a saldo, nel quale il tasso minimo era stato abbassato al 3,50%. Precisava, infine, che, in sede di rinegoziazione del tasso di interesse, sia in occasione del terzo atto di erogazione parziale, sia in occasione dell atto di erogazione a saldo, era stata rispettata la soglia di usura. Con il ricorso presentato l , la ricorrente ha chiesto all ABF: I. di pronunciarsi in merito alla erronea applicazione del tasso fisso ; II. la restituzione della differenza degli interessi applicati ; III. di pronunciarsi in merito all applicazione della soglia tassi anti usura (L. 108/1996) specificatamente per il periodo 01 aprile settembre Al riguardo, la ricorrente ha riferito di aver stipulato un mutuo fondiario a tasso variabile indicizzato EURIBOR 3 mesi + 2 punti ed ha osservato che, negli atti di quietanza relativi alle prime due erogazioni parziali, le condizioni ven[ivano] correttamente riportate, mentre nell atto di quietanza relativo alla terza erogazione parziale era inserita la dicitura «Tale tasso non potrà essere inferiore al 4%». Con riguardo alla domanda sub (III) ha esposto che, nel periodo ivi indicato, è stato applicato il tasso del 4%. L Intermediario ha trasmesso le controdeduzioni, via PEC, il Richiamato il disposto dell art. 39, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993, la banca ha osservato che [a]lla luce di tale normativa, e di quanto espressamente previsto dall art. 3 del contratto di mutuo stipulato il 9 novembre 2007, le parti hanno via via stipulato 15 atti di erogazione parziale ed [i]n particolare, nel terzo atto di erogazione e quietanza, stipulato l 8 agosto 2008 e sottoscritto sia dalla Banca che dalla società le parti hanno concordato l introduzione del tasso minimo del 4%. L intermediario ha ulteriormente ribadito che ogni atto di erogazione è il frutto di un accordo intervenuto tra le parti circa la somma da somministrare di volta in volta ed il relativo tasso di remunerazione, come peraltro previsto nell originario contratto di mutuo. Ha, quindi, ricordato, come già nella risposta al reclamo, che il tasso di interesse così variato non ha subito altre modificazioni fino all atto di erogazione a saldo. Con riguardo al rispetto della soglia usura, la resistente ha riaffermato che sia al momento della rinegoziazione dell 8 agosto 2008, sia al momento della rinegoziazione avvenuta con l erogazione a saldo, il tasso d interesse non superava tale soglia. L intermediario ha quindi concluso chiedendo all ABF di dichiarare l infondatezza delle richieste avanzate dalla ricorrente. La Segreteria tecnica ha contattato per le vie brevi la ricorrente per la regolarizzazione del ricorso, non risultando compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a pag. 4/4 del modulo e mancando copia del documento di identità del legale rappresentante della società medesima. La cliente ha provveduto alla regolarizzazione del ricorso con fax del La Segreteria tecnica ha inoltre trasmesso alla ricorrente, come richiesto, copia delle controdeduzioni con messaggio di posta elettronica del DIRITTO La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame concerne il tasso di interesse applicato dall intermediario convenuto ad un mutuo Pag. 3/7
3 fondiario (a stato avanzamento lavori) a decorrere dal terzo atto di erogazione parziale, con particolare riferimento alla fissazione, in tale sede, di un tasso minimo pari al 4%. Ai fini della decisione giova sottolineare alcuni aspetti rilevanti della vicenda all origine della presente controversia. Con riferimento alla questione del tasso di interesse minimo, introdotto in sede di stipulazione del terzo atto di erogazione parziale e secondo la ricorrente non conforme alle previsioni contrattuali originarie, va rilevato che il contratto di mutuo perfezionato il prevedeva espressamente, in materia di interessi, che: Nell allegato capitolato al contratto è stato, altresì, esplicitamente previsto che: Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (più specificamente, sono stati prodotti gli atti di quietanza relativi alla prima, seconda, terza e quindicesima erogazione, nonché l atto di erogazione a saldo) si desume che gli atti di quietanza relativi alle Pag. 4/7
4 erogazioni parziali e finale del mutuo sono stati sottoscritti sia dalla banca che dalla società mutuataria; ciascuno di tali atti contiene uno specifico patto in materia di interessi, con la precisazione che tutte le previsioni sono ivi concordate anche ad eventuale modifica di quanto convenuto nel contratto di mutuo e nell allegato capitolato. Più precisamente, l atto di quietanza relativo alla terza erogazione parziale così disponeva in materia di interessi: Deve, infine, essere sottolineato che l atto finale di rinuncia a saldo, frazionamento mutuo e stralcio cespiti del , contiene la seguente clausola sulla remunerazione del mutuo: Alle contestazioni della ricorrente sull introduzione del tasso di interesse minimo l intermediario ha replicato riferendo che era intervenuto un espresso accordo in tal senso tra le parti in sede di erogazione del terzo SAL, in conformità alle previsioni del mutuo ed all art. 39, secondo comma, T.U.B. Tale ultima disposizione consente, nel caso che le parti si avvalgano dello schema del cd. doppio atto per il finanziamento fondiario, di fissare volta per volta il tasso di interesse del mutuo in occasione della sua effettiva erogazione. I contraenti, quindi, delineano con il primo atto i caratteri essenziali del mutuo, la cui definitiva determinazione avviene nel o nei successivi atti di erogazione, che verranno poi annotati a margine dell ipoteca già iscritta con estensione ex lege del grado dell originaria formalità all adeguamento del tasso di interesse. Pag. 5/7
5 Nel caso di specie le parti avevano comunque indicato nel contratto originario un tasso di interesse aspetto che esime questo Collegio dal dover affrontare la controversa questione se la determinazione dell oggetto del contratto, o di altro elemento del contenuto contrattuale, possa essere rimessa ad una delle parti o ad un loro successivo accordo con la facoltà di variarlo convenzionalmente in occasione degli atti di erogazione degli anticipi in conto mutuo. Ciò è puntualmente avvenuto, come risulta provato dalla documentazione agli atti, sicché deve concludersi per l infondatezza delle relative doglianze della ricorrente. Il Collegio ritiene, infine, di prendere in esame la contestazione sull osservanza della normativa anti usura nel periodo dal al , durante il quale la cliente ha riferito l applicazione di un tasso di interesse del 4%, non perfettamente coincidente con le doglianze dedotte in reclamo. Al riguardo, si deve tenere nella debita considerazione che: - il finanziamento in esame è stato contratto il , con le pattuizioni sopra riportate in materia di interessi; - gli atti di erogazione parziale, secondo quanto risulta dall atto di rinuncia a saldo, frazionamento mutuo e stralcio di cespiti del , sono stati stipulati nel periodo di tempo compreso tra il (data della prima erogazione) ed il (data della quindicesima erogazione); - l atto relativo alla terza erogazione parziale, nel quale è stato introdotto il tasso di interesse minimo nella misura del 4%, è stato perfezionato il ; - nell atto di rinuncia a saldo, frazionamento mutuo e stralcio di cespiti del , ove il tasso di interesse minimo veniva rideterminato nella misura del 3,50%, la società ricorrente si obbligava al pagamento, ininterrotto, di ulteriori 206 (duecentosei) rate mensili posticipate di cui la prima scadente il 9 ottobre Ora, occorre individuare la classificazione del finanziamento in esame per le rilevazioni ai fini dell usura. Ebbene, secondo quanto previsto dalle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull usura della Banca d Italia per le banche e gli intermediari ex art. 107 T.U.B. in vigore fino al secondo trimestre 2009, le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l erogazione "a stato avanzamento lavori", nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria altri finanziamenti a medio-lungo termine (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato. Le medesime Istruzioni, in vigore dal terzo trimestre 2009, prevedono la categoria 10. Altri finanziamenti con carattere residuale, nella quale rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito). A ciò si aggiunga che la medesima Banca d Italia, nel rispondere ai quesiti pervenuti in merito alla rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull usura ed in particolare alla questione, sorta in merito ai mutui a stato avanzamento lavori, se la rilevazione ai fini dell usura debba essere effettuata all atto della stipula del contratto originario ovvero al momento delle singole erogazioni ha concluso nel primo senso, verosimilmente sul presupposto che il contratto originario contenga specifiche pattuizioni sulla remunerazione del finanziamento. Pag. 6/7
6 Considerati gli elementi di fatto e la disciplina giuridica sopra indicati, dalle rilevazioni del periodo non risulta, comunque, superata, nella vicenda all origine della presente vertenza, la soglia del tasso di usura. P. Q. M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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