Delibera n. 37/2011/SRCPIE/PAR
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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 37/2011/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 30 marzo 2011 composta dai Magistrati: Dott. ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Gianfranco BATTELLI Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario Relatore Dott. Walter BERRUTI Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Vista l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 1
2 Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Ceva n del 18 febbraio 2011, in merito a questioni interpretative ed applicative dei limiti alla spesa pubblica introdotti da alcune disposizioni dell art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122; Vista l Ordinanza n. 6/PAR/2011 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Il Comune di Ceva, con la richiesta indicata in epigrafe pone numerosi quesiti, di seguito sintetizzati, aventi ad oggetto la corretta interpretazione di alcuni limiti introdotti dall art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n Osserva il Comune istante che ad oggi risulta poco chiara l effettiva portata e la concreta riferibilità di diverse fattispecie alle previsioni normative, creandosi dubbi e incertezze applicative che sarebbe opportuno dissipare già in fase di programmazione della spesa. I. Alcuni dei quesiti posti riguardano le previsioni di cui all art. 6, comma 8, recante limitazioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (dal 2011 non devono essere di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità). In particolare: 1. Il comune chiede se possano ritenersi escluse le spese connesse a manifestazioni, eventi ed interventi di tipo culturale ovvero di promozione turistica o commerciale, anche qualora la denominazione degli stessi richiami la categoria per la quale la spesa è contingentata (per es.: mostra del fungo ). Precisa il Comune che trattasi per lo più di manifestazioni tradizionali intese a valorizzare la realtà comunale tramite la conoscenza dei prodotti tipici del territorio, con importanti riflessi di natura turistica, culturale e commerciale, e rispetto ai quali gli aspetti espositivi (dei prodotti ovvero di particolarità del territorio) sono strumentali all iniziativa nel suo complesso. 2. Qualora gli eventi sopra descritti debbano ritenersi soggetti ai predetti vincoli di spesa, si chiede, se, ed in quale misura, gli stessi trovino applicazione qualora intervengano, per il finanziamento dei medesimi eventi, contribuzioni esterne specifiche. Ci si chiede se il 2
3 limite di spesa debba calcolarsi su tutto l ammontare delle spese relative all evento, impedendo in definitiva la possibilità di richiedere e impiegare contributi esterni, oltre il tetto previsto, o se debba applicarsi solo sullo sbilancio a carico dell ente (rispetto a quest ultima ipotesi l Ente evidenzia la difficoltà di calcolo di uno sbilancio relativo e particellare in caso di eventi eterogenei e tenuto conto che di regola i contributi sono offerti per gli eventi nel loro complesso e che alcune spese sono oggettivamente non scomponibili). 3. Per l ipotesi in cui gli eventi descritti fossero ritenuti di per sé non assoggettati ai limiti di cui all art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, il Comune chiede se, in ogni caso, le spese di pubblicità per gli stessi debbano essere assoggettate ai medesimi limiti. Più in generale, si chiede se il limite di spesa per la pubblicità debba ritenersi operare trasversalmente ed oggettivamente, indipendentemente dalle iniziative di riferimento, fatta eccezione per la cosiddetta comunicazione istituzionale. 4. Chiede ancora il Comune se, con riferimento alle spese contingentate, nel parametro di riferimento (la medesima spesa sostenuta dal Comune nel 2009), debbano farsi rientrare anche fattori di spesa indiretti (per es. impiego di personale e mezzi del comune). 5. Infine, si chiede se debbano essere incluse o meno le iniziative comunali finalizzate alla promozione e realizzazione di fiere o fiere-mercato rivolte alla generalità del pubblico, ciò anche prescindendo dalla loro eventuale specificità merceologica. II. Con la richiesta in esame si chiede inoltre, genericamente, un parere di questa Sezione in merito alla definizione ed individuazione delle voci interessate oltre che dalle disposizioni sin qui richiamate (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010), anche dal comma 9 del medesimo art. 6, recante il divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni. III. Con riguardo alle previsioni di cui al comma 12 dello stesso articolo, (ai sensi del quale non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009), si pongono due quesiti: 1. se tale normativa riguardi anche le somme derivanti da meri rimborsi al personale delle spese sostenute in occasione di trasferte e viaggi di servizio (pasti pedaggi, ecc) o solo le quote relative all indennità di missione; 2. se il limite valga solo per il personale dipendente o anche per gli amministratori. 3
4 IV. Infine, in relazione alle previsioni di cui al comma 14 dello stesso art. 6, ai sensi del quale non si possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, si evidenzia il rischio di un effetto paralizzante per l attività dell Ente, tenuto anche conto del divieto di rimborso chilometrico ai dipendenti del Comune per l uso del proprio automezzo, specie nelle realtà medio piccole come quella rappresentata. DIRITTO La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame: 1) Requisito soggettivo: La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all ordinaria sfera di competenze della Corte. I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo non rappresenta tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione 4
5 normativa usa la locuzione di norma, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti. Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Ceva, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile. 2) Requisito oggettivo: I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Da ultimo, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica 5
6 (delibera n. 54 del 2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Rilevano senz altro, al riguardo, anche i limiti alla spesa pubblica introdotti dall art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotti dal legislatore ai suddetti fini, cui fa riferimento il quesito posto all esame di questa Sezione. Infine, come precisato da consolidata giurisprudenza contabile, la funzione consultiva non deve essere finalizzata ad indicazioni relative all attività gestionale concreta, la quale è rimessa alla valutazione discrezionale dell Amministrazione. La Sezione è dunque chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale, e dirette a fornire un ausilio all Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, con riguardo ai quesiti posti con la richiesta di parere in esame, il Collegio evidenzia come la decisione di provvedere o meno a determinate tipologie di spese competa all Ente e debba discendere da valutazioni rientranti nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, nel rispetto delle previsioni legali, nonché dei principi di sana gestione finanziaria e contabile. Rispetto alla complessiva disciplina richiamata nella richiesta in esame, dunque, la definitiva qualificazione, in concreto, dei relativi presupposti applicativi deve ritenersi di spettanza dell Amministrazione interessata. Tuttavia, il collegio ritiene di poter fornire indicazioni di principio volte a coadiuvare quest ultima nell esercizio delle sue funzioni. Nei limiti precisati, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo. 6
7 3) Merito: I. Una prima serie di quesiti posti dal Comune riguarda l articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, che prevede: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Trattasi di una delle numerose disposizioni introdotte dal legislatore nell ambito di una manovra finanziaria, approvata con il testo normativo sopra citato, tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo a quel processo di risanamento della finanza pubblica, cui la Repubblica è impegnata da anni. Con riguardo alle specifiche richieste formulate dal Comune istante, si chiarisce, quanto segue: 1. Scopo delle disposizioni in esame, unitamente alle altre contenute nel medesimo articolo, è propriamente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, non dunque l automatico contenimento della spesa riferita a specifiche competenze di ciascun ente. Il legislatore sembra aver inteso perseguire detta finalità incidendo su determinate spese (quali gli studi e le consulenze, le spese celebrative, di comunicazione e di rappresentanza, nonché le spese di formazione non erogate da appositi organismi interni), proprio al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, senza incidere sulle spese per l attività tipica e le competenze delle amministrazioni. A sostegno di questa tesi possono richiamarsi non solo argomentazioni legate ad una interpretazione letterale e sistematica della normativa, ma anche l esigenza di dare alla 7
8 stessa una lettura costituzionalmente orientata, in ossequio all autonomia garantita agli enti locali dalla Costituzione, in ragione della quale devono ritenersi non perseguibili interpretazioni estensive delle disposizioni in esame. Pertanto, si ritengono non assoggettate ai limiti di cui all art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010, quelle spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza. Vanno invece fatte rientrare nella nozione normativa di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, quelle spese riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza, svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nelle competenze dell ente locale (in tal senso già Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011). Restano in ogni caso escluse dall applicazione della disciplina in esame, le spese dell Amministrazione che risultino dirette a promuovere la conoscenza da parte della collettività dell esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici. Al riguardo si evidenzia in primo luogo che, già da un punto di vista logico, l erogazione di un servizio necessita di per sé di una adeguata divulgazione, per consentirne l effettiva fruizione da parte dei cittadini. Inoltre la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni è regolata da una disciplina speciale (artt. 1, 2, comma 1, e 9 della legge 7 giugno 2000, n.150), non derogata dalla generale normativa finanziaria oggetto di esame (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria delibera n.7 del 2011, nonché Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 118 del 2011). Tuttavia, anche queste attività, per quanto non soggette ai limiti in esame, per le ragioni esposte, soggiacciono ad imprescindibili valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia e pertanto la relativa 8
9 spesa dovrà, fra l altro, sempre osservare criteri di stretta funzionalità alle finalità perseguite dall ente locale. Infine va ribadito che resta sempre di esclusiva competenza dell ente locale la determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa, in osservanza delle sopra illustrate indicazioni, e tenuto conto sia dei programmi e progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, che di quanto effettuato negli esercizi precedenti. 2. Devono ritenersi in ogni caso non assoggettate ai limiti di cui al comma 8 dell art. 6, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010, le spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche, o comunque di rappresentanza, provenienti da soggetti esterni, pubblici o privati. In tal senso si sono già espresse altre Sezioni regionali (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 9 del 2011), aderendo a principi autorevolmente espressi da questa Corte, in sede di Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr. delibera n. 7 del 2011). Le Sezioni riunite, con riferimento ai diversi limiti di spesa in materia di studi e consulenze, hanno precisato che, potendo dette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, incrementare le competenze e le conoscenze dell ente locale, non vi sarebbe ragione di assoggettare ai limiti previsti per l Ente, quanto a tal fine finanziato con oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Si ritiene che lo stesso principio possa trovare applicazione anche con riguardo al diverso contesto normativo oggetto della richiesta di parere in esame, evidenziando come specifiche contribuzioni esterne, se opportunamente utilizzate, possano contribuire positivamente alla realizzazione delle finalità dell Ente. Si evidenzia, infine, come le indicazioni sin qui espresse risultino coerenti con quanto precisato, per le amministrazioni statali, dalla circolare n. 40 del 2010 del Ministero dell Economia e delle finanze ove si chiarisce che le limitazioni in parola non si applicano a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, nonché a spese sostenute nell ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE o da altri soggetti pubblici e privati. 3. Il quesito si ritiene assorbito in parte da quanto illustrato al punto 1, ove si è chiarita la competenza del Comune ad individuare le spese assoggettabili ai limiti di legge, tenendo conto delle indicazioni ivi fornite. Va precisato ulteriormente che il limite di spesa per la pubblicità, non solo deve ritenersi operare unitamente a tutte le componenti 9
10 riconducibili a tale categoria, ma anche considerando nel loro complesso tutte le altre voci richiamate dalla disposizione in esame. Il collegio ritiene, infatti, che la percentuale di abbattimento, rispetto al 2009, delle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità non debba essere calcolata distintamente per ogni voce, ma interessi l ammontare complessivo delle medesime spese, lasciando alla discrezionalità del singolo ente la valutazione delle scelte operative. Questa impostazione sembra maggiormente in linea con l autonomia riconosciuta agli enti dall art. 114 Cost., nonché con un più efficace perseguimento delle specifiche esigenze del singolo, dunque con i principi di cui all art. 1 della legge n. 241 del 1990, (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7 del 2011). 4. In coerenza con l interpretazione letterale e sistematica sin qui data alle disposizioni in esame, ritiene il collegio che ai fini della determinazione del tetto per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ed in particolare per la determinazione del relativo parametro di riferimento, ovvero la spesa sostenuta dal Comune nel 2009, si debba fare esclusivamente riferimento alle relative voci di spesa, senza dover necessariamente tener conto di fattori di spesa indiretti, quali l impiego di personale, voce peraltro assoggettata a ulteriori specifici limiti. 5. Il quesito al punto 5 deve ritenersi assorbito da quanto chiarito al punto 1. II. In merito alla definizione ed individuazione delle voci interessate dal comma 9 del medesimo art. 6 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, che sancisce il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di effettuare spese per sponsorizzazioni, si evidenzia quanto segue. Il rapporto di sponsorizzazione viene configurato quale contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell iniziativa, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo dell altra parte (sponsor). Rispetto alle pubbliche amministrazioni, il divieto introdotto dalla norma richiamata si inserisce in un contesto normativo in cui la possibilità per le stesse di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, 10
11 senza fini di lucro, è stata riconosciuta dall art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l innovazione dell organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, a condizione che detti contratti siano diretti a perseguire interessi pubblici e non cagionino conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per gli enti locali, questa normativa è stata richiamata dall art. 119 del d.lgs. n. 267 del 2000 ove si è precisato che in applicazione dell art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi. La giurisprudenza civile ha operato una netta distinzione tra il contratto di sponsorizzazione, per sua natura a prestazioni corrispettive, dall accordo di patrocinio, essenzialmente gratuito. Si è ritenuto, infatti che quest ultimo si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Viene in essere, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive. (Cass. Sez. III, n. 5086). Tanto premesso, ai fini dell individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell articolo 6 del D.L.. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata (al riguardo si veda quanto già precisato in merito alle 11
12 previsioni di cui al comma 8 dello stesso articolo). Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatasi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell ente e che l ente svolge normalmente attraverso l opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011). Il divieto di cui al comma 9 dell art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Va tuttavia ribadito che la qualificazione in concreto della spesa per sponsorizzazioni rispetto alle singole fattispecie gestionali, ai fini dell applicazione del divieto normativo, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali peraltro dovranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, il profilo teleologico cui si è fatto riferimento e in particolare i presupposti che sono alla base dell erogazione a sostegno dell attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l erogazione del servizio. 12
13 III. Con riguardo alle previsioni di cui al comma 12 dello stesso articolo, recante limitazioni alle spese per missioni (non possono effettuarsi spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009), questo Collegio chiarisce quanto segue. 1. In primo luogo, tenuto conto della lettera delle disposizioni, nonché della ratio delle medesime, ovvero introdurre una seria riduzione delle spese in tale ambito, si ritiene che il tetto in parola debba riferirsi anche al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale. Detta inclusione è presupposta dallo stesso tenore letterale delle disposizioni richiamate che fanno genericamente riferimento a spese per missioni, nonché dalle previsioni che fanno riferimento agli atti ed ai contratti posti in essere in violazione della disposizione in esame, per statuire che costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Depone in tal senso anche la norma, per quanto dettata con esclusivo riferimento alle amministrazioni statali, per cui con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. 2. La previsione in esame, in ogni caso, deve ritenersi applicabile soltanto al personale dipendente, non anche agli amministratori che pertanto non soggiacciono ai limiti quantitativi individuati dal predetto articolato normativo. A sostegno di tale interpretazione possono richiamarsi in primo luogo argomenti testuali: a fronte dell art.6, in esame, rubricato riduzione dei costi degli apparati amministrativi, il legislatore ha introdotto una diversa specifica disciplina all art.5, comma 9, dello stesso provvedimento, economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici. Appare evidente la distinzione operata tra gli organi di governo ed il personale amministrativo o contrattualizzato, che meglio risponde fra l altro ad un esigenza di rispetto dei principi di valorizzazione ed indipendenza delle autonomie locali, su cui si basa l attuale assetto costituzionale (in tal senso già Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 10/2011). IV. Con riferimento all ultimo punto oggetto della richiesta di parere, si osserva come, piuttosto che rivolgere un vero e proprio quesito, il Comune istante esponga una difficoltà concreta a poter dare attuazione alle previsioni di cui al comma 14 dello stesso art. 6 ( ai sensi del quale non si possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento 13
14 della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi), e evidenzia il rischio di un effetto paralizzante per l attività dell Ente. Al riguardo il collegio ritiene di non doversi pronunciare in questa sede. Si evidenzia, in ogni caso, quale ausilio all Ente nell interpretazione ed applicazione della disciplina richiamata, che con la normativa in esame il legislatore ha posto un limite (derogabile, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere), che sembra includere tutte le spese connesse alla tipologia richiamata, siano esse di natura obbligatoria o facoltativa, siano le stesse preventivabili o meno. Lo scopo della norma appare infatti quello di ottenere risparmi anche attraverso l attuazione di una prudenziale programmazione e pianificazione di questa tipologia di spesa, stimolando, nel rispetto dei limiti di legge, prassi migliori in termini di efficienza ed economicità. P.Q.M. Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 30 marzo Il Primo Referendario Relatore F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Depositato in Segreteria il 1 aprile 2011 Il Direttore F.to Dott. Federico SOLA Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA 14
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