CROCE ROSSA Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in campagna

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1 EMBLEMA

2 CROCE ROSSA 1864 Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in campagna bandiera svizzera invertita (in onore di Henry Dunant) nessun signicato religioso semplice da riprodurre

3 MEZZALUNA ROSSA 1929 viene autorizzato l uso della mezzaluna rossa e del Leone e Sole rossi su sfondo bianco su richiesta dal popolo islamico e della Persia nasce il dibattito sull'emblema 1949 unilateralmente Israele adotta la stella rossa di David su sfondo bianco Attualmente vi è un Regolamento del 1965

4 CRISTALLO ROSSO 2005 emblema aggiuntivo (uso protettivo) all'interno possono essere inseriti i simboli locali (uso distintivo)

5 RIASSUNTO

6 USO DISTINTIVO in tempo di pace piccole dimensioni indica appartenenza al movimento di CR e di MR

7 USO PROTETTIVO in tempo di guerra grandi dimensioni protegge feriti, personale sanitario ( che porterà bracciale e C.I. ), installazioni e mezzi terrestri, aerei e navali è utilizzato da: Servizi sanitari delle forze armate società di soccorso (es. Società Nazionali ma i Governi possono autorizzare altre Società di Soccorso ad usare l emblema) LIMITAZIONE E RISPETTO!

8 ABUSO DELL EMBLEMA art. 53 I conv IMITAZIONE: uso di un logo simile alla CR o MR rischiando di creare dubbio o confusione USURPAZIONE: uso da parte di enti o privati non autorizzati uso da parte di unita di CR MR per scopi diversi e non conformi ai 7 Principi PERFIDIA: in caso di conflitto armato, uso dell'emblema per proteggere unità o installazioni militari

9 D.I.U.? Diritto Internazionale Umanitario

10 D.I.U. Insieme delle regole che, in caso di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all impiego dei mezzi e metodi di guerra

11 D.I.U./DIRITTI UMANI D.I.U. si applica nelle situazioni di conflitto armato protegge le vittime del conflitto e cerca di limitarne le sofferenze si occupa del trattamento delle persone cadute in potere della parte avversa DIRITTI UMANI proteggono la persona sempre sia in guerra che in pace protegge la persona e ne favorisce lo sviluppo limita il potere dello Stato sulla persona

12 ORIGINI 1863 Comitato dei cinque 1864 Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in campagna Norme scritte permanenti Natura multilaterale è aperta a tutti Obbligo di estendere le cure a tutti i militari feriti e malati Introduzione dell emblema Rispetto del personale medico(anche, del materiale e delle attrezzature sanitarie (ambulanze ospedali militari ) attraverso l uso dell emblema

13 I CONVENZIONE DI GINEVRA 22 AGOSTO 1864 ART. 1 - I POSTI DI P. S. E GLI OSPEDALI MILITARI... RICONOSCIUTI NEUTRALI...PROTETTI E RISPETTATI DAI BELLIGERANTI, FINCHE VI SI TROVERANNO MALATI O FERITI. ART. 2 - IL PERSONALE DEGLI OSPEDALI E DEI POSTI DI P.S. (...) COME PURE I CAPPELLANI, GODRA DEL BENEFICIO DELLA NEUTRALITÀ (...). ART. 6 - I MILITARI FERITI O MALATI SARANNO RACCOLTI E CURATI, A QUALSIASI NAZIONE APPARTENGANO (...). ART. 7 - UNA BANDIERA DISTINTIVA E UNIFORME SARA ADOTTATA PER GLI OSPEDALI, I POSTI DI P.S. (...) ANCHE UN BRACCIALE SARA AMMESSO PER IL PERSONALE NEUTRALIZZATO, LA BANDIERA E IL BRACCIALE RECHERANNO UNA CROCE ROSSA IN CAMPO BIANCO.

14 I TRATTATI PIU IMPORTANTI 1864 CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI MILITARI FERITI IN CAMPAGNA CONVENZIONI DI GINEVRA 1954 CONVENZIONE DELL AJA PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI 1977 I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

15 PERCHE IL D.I.U.? ARTT. 47,48,127 e 144 CG I,II,III,IV: Le alte parti Contraenti si impegnano a diffondere sia in tempo di pace che in tempo di guerra il testo della presente Convenzione, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione ART. 83 I PROTOCOLLO: Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere piena conoscenza di tali strumenti ART. 19 II PROTOCOLLO: Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile.

16 PERCHE IL D.I.U.? ART. 2 lett. Q) DECRETO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA C.R.I. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il movimento STATUTO art. 3.5

17 I 4 CONVENZIONI DI GINEVRA 1949 CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI FERITI E DEI MALATI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA II CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI FERITI, MALATI E NAUFRAGHI DELLE FORZE ARMATE SUL MARE III CONVENZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA IV CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA

18 AMBITO APPLICATIVO CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI STATO CONTRO STATO PROTEZIONE DEGLI INDIVIDUI CHE NON PRENDONO O NON PRENDONO PIU PARTE ALLE OSTILITA NON SOLO FORZE ARMATE

19 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977 I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Conflitti armati internazionali (guerre di liberazione nazionale) stato-stato 1977 II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Conflitti armati non internazionali (guerre civili) stato-f.a. dissidenti F.A. dissidenti: Gruppo armato Gruppo organizzato Comando responsabile Controllo del territorio tale da esercitare operazioni militari prolungate e concertate

20 ART.3 COMUNE Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a. le violenze contro la vita e l integrità corporale, specialmente l assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b. la cattura di ostaggi; c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti o curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti. Le Parti belligeranti si sforzeranno, d altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

21 FERITI, MALATI, NAUFRAGHI (I^ e II^ Conv. Ginevra 1949) Art. 7 I^ e II^ Conv.: tutele irrinunciabili Protezione di feriti e malati e naufraghi (artt I^Conv.; artt II^ Conv.); i prigionieri feriti o malati vanno curati esattamente come i nostri: nessuna priorità diversa dall urgenza delle cure. Il nemico che abbandona numerosi feriti ha però l obbligo (se possibile) di lasciare con essi parte del suo personale sanitario);

22 PRIGIONIERI DI GUERRA (III^Conv. Ginevra 1949) PRIGIONIERI DI GUERRA=LEGITTIMI COMBATTENTI CADUTI IN MANO AVVERSA ESERCITO MILIZIE E CORPI VOLONTARI 1.AVERE AL COMANDO UNA PERSONA RESPONSABILE PER I PROPRI SUBORDINATI 2. AVERE UN SEGNO DISTINTIVO FISSO E RICONOSCIBILE A DISTANZA 3. PORTARE APERTAMENTE LE ARMI 4. CONFORMARSI ALLE LEGGI E AGLI USI DI GUERRA

23 PRIGIONIERI DI GUERRA (III^Conv. Ginevra 1949) Art. 7 III^ Conv.: tutele irrinunciabili Protezione generale Artt diritto alla vita, alla salute e alle cure mediche, al rispetto e all onore; - possibilità di essere trasferiti a una Terza Potenza neutrale Parte della III Convenzione, senza cessione di responsabilità; Inizio della prigionia Artt ): - obbligo di dichiarare grado, cognome, nome, data di nascita, n di matricola od indicazione equivalente; - diritto di ricevere una carta d identità; - diritto di conservare effetti personali, oggetti e foto private, distintivi di grado, decorazioni ed equipaggiamenti difensivi, come elmetto e maschere antigas; - diritto di essere trasferiti al più presto in località sicure;

24 PRIGIONIERI DI GUERRA (III^Conv. Ginevra 1949) Internamento in campi di prigionia (artt ): - sicurezza e salubrità dei campi; diritto a essere ripartiti secondo la nazionalità; - condizioni di vitto e alloggio analoghe a quelle delle proprie truppe; - divieto di sanzioni consistenti in restrizioni del vitto; (DIRITTO INATTACCABILE) - diritto all assistenza sanitaria e religiosa, alle pratiche religiose ed ad attività intellettuali, ricreative e sportive; - diritto di consultare una copia esposta al pubblico della III Convenzione di Ginevra;

25 PRIGIONIERI DI GUERRA (III^Conv. Ginevra 1949) Lavori estranei allo sforzo bellico: - amministrazione, manutenzione, sistemazione del campo; - agricoltura; - industrie non metallurgiche o non di interesse militare; - lavori edili pubblici senza destinazione militare; - trasporti e servizi pubblici senza destinazione militare; - lavori presso privati Sono esclusi i lavori malsani o pericolosi (quali lo sminamento) o umilianti Diritto a misure antinfortunistiche e di prevenzione Diritto a un indennità di lavoro

26 PRIGIONIERI DI GUERRA (III^Conv. Ginevra 1949) Diritto di inviare subito, o al massimo entro 1 settimana dall arrivo nel campo, 2 cartoline come da facsimile: una alla famiglia, una all AGENZIA CENTRALE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA; Diritto di inviare almeno 2 lettere e 4 cartoline/mese (limitabile solo per oggettiva impossibilità della Potenza detentrice di disporre di un sufficiente numero di traduttori ai fini della censura) Diritto di ricevere posta, libri, effetti di vestiario, derrate alimentari,ecc., il tutto esente da dogana, ma soggetto a censura; Diritto a ricevere e inviare somme a/da familiari e amici

27 PRIGIONIERI DI GUERRA (III^Conv. Ginevra 1949) Sanzioni penali e procedimenti giudiziari Applicabili le stesse norme sostanziali e processuali applicabili alle FF.AA. della Potenza detentrice, salvo inesistenza di ogni obbligo di fedeltà; Competenti solo i Trib.Mil., salvo che i Trib.Civ. siano competenti anche per le FF.AA. della Potenza detentrice; Garanzie processuali e di difesa; obbligo di avvertire la Potenza Protettrice; Limiti all applicabilità della pena di morte (sospesa in ogni caso per 6 mesi almeno); Ampie possibilità di impugnazioni

28 PRIGIONIERI DI GUERRA (III^Conv. Ginevra 1949) UFFICIO INFORMAZIONI SUI PG (istituito da ogni Stato Parte in conflitto) AGENZIA CENTRALE PER I PG (istituita in un Paese neutrale: attualmente è in Svizzera) POTENZA PROTETTRICE CICR

29 POPOLAZIONE CIVILE (IV^ Convenzione Ginevra 1949) PROTEZIONE GENERALE PROTEZIONE IN ZONE OVE AVVENGONO OSTILITA PROTEZIONE SUL TERRITORIO DELLO STATO NEMICO PROTEZIONE IN REGIME DI OCCUPAZIONE MILITARE PROTEZIONE IN REGIME DI INTERNAMENTO

30 POPOLAZIONE CIVILE (IV^ Convenzione Ginevra 1949) artt : protezione di Ospedali civili e strutture sanitarie civili; - art. 27: diritto alla vita, al rispetto della famiglia, della religione, delle consuetudini e dei costumi; - art. 28: divieto di usare la popolazione civile per mettere al sicuro determinate zone o cose dalle operazioni militari; - art.31: divieto di coercizioni fisiche o morali per ottenere informazioni dalla popolazione civile; - art. 33: divieto di sanzioni collettive o di rappresaglie (vds. già art. 50 IV^ Convenzione dell Aja 1907)

31 POPOLAZIONE CIVILE (IV^ Convenzione Ginevra 1949) POPOLAZIONE CIVILE sul territorio nemico (artt.35-46) Diritto di lasciare il territorio, se non osta l interesse nazionale dello Stato; - Diritto a trasferirsi in zona meno esposta ai rischi della guerra; - Stessi diritti dei cittadino dello Stato nemico (anche in caso di obbligo al lavoro: in tal caso sono esclusi lavori di interesse militare) - Possibilità di internamento solo se assolutamente necessario per la sicurezza dello Stato o per la loro incolumità fisica, con possibilità di impugnare i relativi provvedimenti.

32 POPOLAZIONE CIVILE (IV^ Convenzione Ginevra 1949) OBBLIGHI OCCUPANTI - assicurare la sopravvivenza, le cure mediche e, se possibile, le normali attività della popolazione; - Divieto di trasferimenti individuali o in massa, se non per motivi di sicurezza (come per internamento); - Divieto di trasferire parte della propria popolazione civile nel territorio occupato (art.49, divieto di colonizzazione); - Far funzionare scuole, ospedali, servizi pubblici indispensabili, ecc.;

33 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977 I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Conflitti armati internazionali (guerre di liberazione nazionale) stato-stato 1977 II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Conflitti armati non internazionali (guerre civili) stato-f.a. dissidenti F.A. dissidenti: Gruppo armato Gruppo organizzato Comando responsabile Controllo del territorio tale da esercitare operazioni militari prolungate e concertate

34 SCOPO del Diritto Internazionale Umanitario LIMITARE IL DIRITTO DELLE PARTI IN CONFLITTO DI SCEGLIERE METODI MEZZI OBIETTIVI DEL COMBATTIMENTO PER FINI UMANITARI Art. 35 I Protocollo 1977 Il diritto delle Parti di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato. E vietato l impiego di armi, proiettili, sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. E vietato l impiego di mezzi o metodi di guerra concepiti per provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino danni estesi, durevoli e gravi all ambiente naturale

35 MEZZI MEZZI Armi e sistemi d arma con cui viene esercitata la violenza bellica Tipi di armi Armi classiche (armi bianche, armi da fuoco) Armi chimiche e batteriologiche Armi nucleari Armi vietate: mine antiuomo, trappole, armi incendiarie, chimiche e batteriologiche, atomiche

36 METODI METODI Procedimenti tattici e strategici seguiti nel corso di operazioni belliche È vietata la PERFIDIA (Simulare la resa, abuso dei segni protettivi) ART. 37 E vietato uccidere, ferire o catturare i nemici ricorrendo alla perfidia, cioè con atti che ingannano la buona fede dell avversario facendogli credere che egli abbia diritto di ricevere o l obbligo di accordare una protezione prevista dal diritto dei conflitti armati. es., sono atti perfidi: - Abusare della bandiera bianca; - Fingersi ferito e poi aprire il fuoco; - Simulare di essere un civile o una persona protetta; - Abusare dei segni distintivi di protezione

37 Obiettivi legittimi PERSONE Combattenti nemici e, solo ai fini della cattura: Capi di Stato, ministri, alti funzionari, appaltatori e tecnici di servizi per le FF.AA.,equipaggi di navi mercantili o di aerei commerciali nemici e simili COSE Beni di qualsiasi genere appartenenti allo Stato nemico, salvo quelli : - indispensabili al sostentamento della popolazione civile; - di carattere sanitario (Ospedali, ecc.); - adibiti alla Protezione civile; - che racchiudono forze pericolose (art.56 I Prot.); - edifici di culto o di beneficenza, scuole, monumenti e opere d arte, beni artistici o culturali, CHE SONO TUTTI OBIETTIVI ILLEGITTIMI Alcune categorie di beni privati nemici soggetti ad attacco/confisca/sequestro/requisizione: - industrie di interesse bellico; - navi, aerei, carri ferroviari, automezzi, impianti radio o di TLC,battelli, ecc.; - tutte le industrie o le officine che producono o servono i suddetti beni.

38 Obiettivi militari (concetto introdotto dal I Protocollo) art Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso (tutti gli altri beni sono considerati civili e protetti fino a prova contraria. Vige presunzione che un bene civile non sia impiegato a fini militari)

39 Attacchi indiscriminati (art.51 I Prot.) Sono considerati indiscriminati e quindi vietati gli attacchi che: - Impiegano mezzi e metodi i cui effetti non possono essere limitati; - Trattano come obj unico vari obj militari chiaramente distanziati e distinti, in zone che contengano rilevanti concentrazioni di popolazione civile; - Potrebbero causare incidentalmente una combinazione di perdite umani e danni a beni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto

40 Precauzioni negli attacchi (art.57) 1) Accertare che gli obj degli attacchi non siano persone o beni civili, né protetti; 2) Scegliere mezzi e metodi di attacco idonei a minimizzare i collateral damages; 3) Astenersi da attacchi che potrebbero causare una combinazione di perdite umani e danni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare previsto; 4) Annullare un attacco quando appaia che si tratta di beni protetti o che i collateral damages sarebbero eccessivi; 5) Avvertire preventivamente la popolazione civile se possibile (cfr. art.26 IV^ Conv.1907: Preavviso di bombardamento )

41 SANZIONI E REPRESSIONE gli Stati contraenti sono tenuti a perseguire le persone sospettate di aver commesso infrazioni gravi, o a estradarle per il giudizio verso altri Stati indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo in cui è stato commesso il fatto TRIBUNALI NAZIONALI TRIBUNALI INTERNAZIONALI AD HOC ( Tribunale di Norimberga, Tribunale di Tokio, ex Jugoslavia e Ruanda istituiti dall ONU)

42 SANZIONI E REPRESSIONE CORTE PENALE INTERNAZIONALE (Statuto di Roma 1998) è competente a giudicare i crimini di guerra, contro l umanità, il genocidio, crimini contro la pace (aggressione) in complementarietà con la giurisdizione nazionale il massimo della pena applicabile è 30 anni di carcere fondo di riparazione delle vittime è attiva dal 2002 è un organo indipendente con mezzi finanziari propri è composta da 18 giudici attualmente sono pendenti i casi: Repubblica Democratica del Congo Darfur Uganda

43 REGOLE FONDAMENTALI DEL D.I.U. 1. Rispettare, difendere e trattare in modo umano gli individui che partecipano, o hanno preso parte, ad azioni di ostilità, garantendo loro l assistenza necessaria, senza alcuna discriminazione. 2. Trattare umanamente i prigionieri di guerra e chiunque è stato privato della libertà, proteggendoli da ogni tipo di violenza, in particolare la tortura. In caso di processo, essi hanno il diritto di avere le garanzie fondamentali di qualsiasi normale procedimento giuridico. 3. Poiché il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato all uso di metodi o strumenti di guerra non è senza limiti, è illecito infliggere ulteriori pene o sofferenze inutili. 4. Allo scopo di evitare vittime tra i civili, le forze combattenti devono sempre fare distinzione tra popolazione e oggetti civili da colpire da una parte, ed obiettivi militari dall altra. Né la popolazione civile, né singoli cittadini od obiettivi civili devono costituire il bersaglio di attacchi militari

44 PRINCIPI DEL D.I.U. UMANITA PRINCIPIO DI DISTINZIONE PROPORZIONALITA /NECESSITA MILITARE LIMITAZIONE DELLE PERDITE INUTILI ED ELIMINAZIONE DELLE SOFFERENZE SUPERFLUE

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