COMUNE DI POZZOLEONE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

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1 COMUNE DI POZZOLEONE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 04/09/2014 Modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 23/07/2015 Modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 30/04/2016 Testo in vigore dal 01/01/2016 1

2 INDICE: TITOLO I L IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione Articolo 2 - Soggetto attivo Articolo 3 - Funzionario responsabile Articolo 4 - Riscossione coattiva Articolo 5 - Sanzioni ed interessi Articolo 6 - Decorrenza ed efficacia del regolamento TITOLO II L IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Presupposto dell imposta Articolo 3 - Assimilazioni all abitazione principale Articolo 4 - Pertinenze dell abitazione principale Articolo 5 - Disposizioni in materia di fabbricati inagibili o inabitabili Articolo 6 - Valore imponibile delle aree fabbricabili Articolo 7 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta Articolo 8 - Immobili utilizzati da enti non commerciali Articolo 9 - Periodicità e versamenti Articolo 10 - Importi minimi di versamento Articolo 11 - Rateizzazione dei pagamenti Articolo 12 - Differimento dei versamenti Articolo 13 - Attività di controllo ed interessi moratori Articolo 14 - Rimborsi e compensazione Articolo 15 - Istituti deflativi del contenzioso TITOLO III IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili Articolo 3 - Presupposto impositivo Articolo 4 - Soggetti passivi Articolo 5 - Base imponibile Articolo 6 - Determinazione aliquote e detrazioni Articolo 7 - Agevolazioni Articolo 8 - Dichiarazioni Articolo 9 - Modalità di versamento Articolo 10 - Importi minimi per versamenti e rimborsi Articolo 11 - Accertamento Articolo 12 - Rimborsi Articolo 13 - Contenzioso 2

3 TITOLO I L IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Articolo 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione nel Comune di Pozzoleone dell imposta unica comunale, d ora in avanti denominata IUC, istituita dall articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti. 3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC, comuni a IMU e TASI; nei capi II e III del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano le predette componenti. 5. Per quanto concerne la TARI, si rimanda allo specifico "REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE (DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA)", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 23/07/2015. Articolo 2 Soggetto attivo 1. Soggetto attivo della IUC, in merito a IMU e TASI, è il Comune di Pozzoleone relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell anno cui l imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Articolo 3 Funzionario responsabile 1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 3

4 Articolo 4 Riscossione coattiva 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall ordinamento vigente. Articolo 5 Sanzioni ed interessi 1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario eventualmente recapitato al contribuente per l acquisizione di informazioni necessarie per l applicazione dell imposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Articolo 6 Decorrenza ed efficacia del regolamento 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 2. Il presente regolamento, nel testo modificato con delibera di Consiglio comunale n. del 30/04/2016, entra in vigore il 1 gennaio

5 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 5. A decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. 5

6 TITOLO II L IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente capo disciplina l applicazione dell imposta municipale propria, d ora in avanti denominata IMU, istituita dall articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dall articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, confermata dall articolo 14, comma 6, del D.Lgs 14/03/2011, n Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti. Articolo 2 Presupposto dell imposta 1. Presupposto dell imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse. 2. Per possesso si intende, a norma dell articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi. Articolo 3 Assimilazioni all abitazione principale 1. E equiparata alle abitazioni principali dei residenti, ai fini sia dell aliquota ridotta sia della detrazione d imposta, l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. E altresì equiparata alle abitazioni principali dei residenti, ai fini sia dell aliquota ridotta sia della detrazione d imposta, l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Articolo 4 Pertinenze dell abitazione principale 1. Si considerano pertinenza dell abitazione principale esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte unitamente all unità ad uso abitativo. 6

7 2. Ai fini delle agevolazioni previste per le pertinenze si precisa che gli immobili, ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile, devono essere al servizio del bene principale e come tale avere una destinazione d uso, desumibile dalle planimetrie catastali depositate in sede di accatastamento dell immobile, compatibile con la residenza ossia, ad esempio, garage, ripostiglio, legnaia e cantina. Articolo 5 Disposizioni in materia di fabbricati inagibili o inabitabili 1. Sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonee all uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e di fatto non utilizzate. 2. L inagibilità o inabitabilità delle unità immobiliari deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e del vigente regolamento edilizio comunale. 3. In particolare sono inabitabili o inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino; d) edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale in base a perizia tecnica di parte; e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all uso per i quali erano destinati. 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario stabilite con apposita determina da parte del responsabile dell ufficio tecnico o, in alternativa da una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, prodotta dall interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le sotto elencate condizioni: a) che l immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale è stato accertato secondo i criteri sopra esposti; b) che l immobile non è di fatto utilizzato. 6. La riduzione dell imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. In quest ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno incaricato. 7

8 7. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui l evento si è verificato. Articolo 6 Valore imponibile delle aree fabbricabili 1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attività di controllo dell ufficio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente, per zone omogenee e per singoli comparti / lottizzazioni / P.U.A., i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio, tenendo conto delle diverse specificità che influenzano il valore delle aree. 4. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi del comma 3. Articolo 7 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 1. Le aliquote sono approvate annualmente dall organo comunale competente con propria deliberazione. In caso di mancata approvazione si intendono prorogate le aliquote deliberate per l anno precedente. 2. Dall imposta dovuta per l abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l importo stabilito quale detrazione per l abitazione principale e relative pertinenze, rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. L ente può elevare l importo della detrazione di cui al comma precedente fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell equilibrio di bilancio. In quest ultimo caso l ente non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Articolo 8 Immobili utilizzati da enti non commerciali 1. L esenzione prevista dall articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall ente non commerciale utilizzatore. 8

9 Articolo 9 Periodicità e versamenti 1. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ciascun anno solare corrisponde un autonoma obbligazione. 2. Il versamento dell imposta si effettua secondo il numero di rate e alle scadenze stabilite dalla normativa nazionale, ovvero in un unica soluzione alla scadenza dell acconto, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Per poter accedere a tale agevolazione, il contitolare che intende eseguire il versamento, per conto di tutti i soggetti passivi cointestatari, deve presentare all Ufficio tributi una specifica comunicazione sottoscritta da tutti i soggetti passivi con il dettaglio degli importi versati in riferimento a ciascun contribuente. Articolo 10 Importi minimi di versamento 1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all importo minimo di 12, Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Articolo 11 Rateizzazione dei pagamenti 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, concede, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. 2. Il numero massimo di rate concedibili è pari a: a. 12 rate mensili, in caso di importi a debito fino ad 3.000,00; b. 24 rate mensili, in caso di importi a debito superiori ad 3.000, Qualora l importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad ,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria. 4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza da parte del contribuente. 5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata. Articolo 12 Differimento dei versamenti 1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 1 semestre dell anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell imposta relativa agli immobili ereditati, 9

10 entro il termine di versamento previsto per il saldo d imposta. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 2 semestre dell anno gli eredi possono effettuare il versamento d imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l acconto d imposta relativo all anno successivo. Articolo 13 Attività di controllo ed interessi moratori 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, con applicazione di sanzioni e interessi come riportati all articolo 5 del Titolo I del presente regolamento. 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. Nell attività di recupero non si dà luogo all emissione di avviso di accertamento quando l importo complessivo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. Articolo 14 Rimborsi e compensazione 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall articolo 13, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell eseguito versamento. 4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall articolo Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Articolo 15 Istituti deflativi del contenzioso 1. All imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, e gli altri strumenti deflativi del contenzioso. 2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento di tale procedura possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi. 3. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 10

11 TITOLO III IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente relativa ai servizi indivisibili, d ora in avanti denominata TASI, dell imposta unica comunale (IUC) istituita dall articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti. Articolo 2 Indicazione analitica dei servizi indivisibili 1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio comunale che determina l aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura, parziale o completa, la TASI è diretta. Articolo 3 Presupposto impositivo 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definita ai fini dell imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 A/9. Articolo 4 Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 3. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. 4. L occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui al successivo articolo 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 5. L imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. 11

12 Articolo 5 Base imponibile 1. La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell IMU di cui all articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Articolo 6 Determinazione aliquote e detrazioni 1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. 2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'imu non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. 5. Le aliquote e le detrazioni della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell articolo 2 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Articolo 7 Agevolazioni 1. Con deliberazione di Consiglio comunale che determina l aliquota e le detrazioni del tributo possono essere individuate agevolazioni per le seguenti fattispecie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale abitata dal soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilità gravi ai sensi dell articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n Presupposto per poter fruire dell agevolazione è la presentazione di un attestato medico rilasciato dall organo competente entro la scadenza del versamento a saldo relativo all anno per il quale si intende godere dell agevolazione; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l abitazione non risulti locata. Articolo 8 Dichiarazioni 1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 2. La dichiarazione TASI dev essere presentata sia dal titolare del diritto reale dell immobile sia dall occupante. 12

13 3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno Articolo 9 Modalità di versamento 1. Il versamento della TASI è effettuato in n. 2 rate a mezzo modello F24, alle stesse scadenze dell IMU (acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre salvo diverse disposizioni di Legge). 2. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 3. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente. Articolo 10 Importi minimi per versamenti e rimborsi. 1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l imposta dovuta è pari o inferiore a 12,00. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate. Rimane fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti. 2. Non è dovuto il rimborso se l imposta versata in eccesso per ciascuna annualità è pari o inferiore a 12, Su specifica istanza del contribuente, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi a debito dovuti al Comune, purché riferiti allo stesso tributo. Articolo 11 Accertamento 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o 13

14 degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama, salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l indicazione dell ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato, del responsabile del procedimento, dell organo o dell autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. Articolo 12 Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Articolo 13 Contenzioso 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia. 4. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 14

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