COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
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- Leonzio Neri
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1 COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE MANUFATTI TIPO DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 07/03/2014 1
2 Art. 1 - Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina l occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante realizzazione di dehors stagionali e/o permanenti, in conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione dell ambiente cittadino. L Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico. 2. Questo regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio, pertanto il suo contenuto ha carattere prescrittivo. 3. La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico di somministrazione o annesso a laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al commercio diretto ed allocati sia su spazi pubblici, privati gravati da servitù di uso pubblico. 4. La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore. Art. 2 - Definizione di dehors e tipologie 1. Per dehors si intende l insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad un laboratorio artigianale di preparazione prodotti destinati al commercio diretto, insediato in sede fissa. 2. Il dehors è composto dai seguenti elementi: a. arredi di base (ad esempio tavoli, sedie, poltroncine e panche); b. elementi di copertura e riparo; c. elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.; d. altri elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande. 3. Il dehors può essere: - aperto, - semichiuso, - chiuso. 4. Per dehors aperto si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto. Il dehors aperto è composto dai seguenti elementi di copertura e riparo: ombrelloni o tenda avvolgibile con estensione inferiore a 3,00 metri, dotata o meno di sostegni. 5. Per struttura semichiusa si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali o di copertura che determinino un ambiente parzialmente circoscritto. Il dehors semichiuso è composto dagli stessi elementi di copertura del dehors aperto. 6. Per dehors chiuso si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e di copertura che determinino un ambiente circoscritto. Il dehors chiuso è coperto con una struttura rigida. 7. Il dehors può essere stagionale o permanente. 8. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell arco dell anno solare. 9. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. 2
3 Art. 3 - Ubicazione, dimensioni e caratteristiche 1. Il dehors deve essere installato in prossimità dell esercizio di cui costituisce pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. 2. Nel caso di occupazione di suolo nell ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione del dehors. 3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. 4. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors. 5. Il percorso pedonale deve essere assicurato lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell istanza. 6. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. 7. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerlo, dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell art. 2 del codice della strada quali strade locali, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non è consentito inoltre installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune. 8. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda. 9. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l area autorizzata può essere pavimentata con una pedana. 10. Le protezioni laterali e frontali rigide devono essere almeno per il 50% trasparenti e devono auto portarsi. Tali strutture devono essere appoggiate al suolo pubblico, con idoneo ancoraggio che impedisca il ribaltamento a seguito delle sollecitazioni provocate dagli agenti atmosferici, con 3
4 l esclusione di opere murarie, sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili. Tali strutture rigide non devono in nessun caso costituire aumento di volume né aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi. 11. È possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione. 12. Sugli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riportare il nome che contraddistingue l insegna del pubblico esercizio compresi prodotti venduti. 13. Nei portici e nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l esclusione di qualunque tipo di copertura. 14. Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l assetto cromatico degli edifici adiacenti. 15. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 50, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati. 16. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti. Art. 4 - Ambiti di valore storico e ambientale 1. Ai sensi dell'art. 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il Comune, sentito il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, delibera l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico con dehors. 2. Negli ambiti vincolati di cui all art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 3. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, l installazione di dehors, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all art. 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Va preservata, per quanto possibile, l unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; le proposte di dehors e gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione. 4. Negli ambiti di valore storico e ambientale non sono consentite di norma tipologie di dehors a gazebo, con copertura a pagoda, a padiglione, a pergola. Non possono essere consentite tipologie di dehors fisse addossate ad immobili ed a portici di valore architettonico, storico, artistico, o di pregio ambientale, vincolati ai sensi di legge o riconosciuti come tali dall Amministrazione comunale nell ambito dei propri strumenti urbanistici e/o regolamentativi. 5. Successivamente all adozione dei provvedimenti comunali di cui al precedente comma 1, gli esercizi di somministrazione ricadenti negli ambiti individuati, saranno soggetti all adeguamento delle strutture e degli elementi di arredo alla scadenza prevista della concessione e comunque nel termine massimo di 18 mesi dalla data di adozione dei provvedimenti medesimi, presentando formale nuova istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico, così come stabilito al successivo articolo 6. Art. 5 - Modalità di presentazione dell istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per dehors 1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti o di laboratorio artigianale di preparazione di prodotti alimentari che intenda collocare un dehors stagionale o 4
5 permanente su suolo pubblico o asservito all uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione da parte dell Amministrazione comunale. 2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo all Amministrazione comunale; i termini del procedimento sono fissati in 30 giorni per le occupazioni ordinarie e 60 giorni per le occupazioni in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale. 3. Le istanze di cui al precedente comma 2 devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall Amministrazione comunale e dovranno essere corredate da progetto asseverato da tecnico abilitato alla professione, e dalla seguente documentazione: a. relazione tecnica descrittiva dell intervento, in cui si attesti la natura precaria ed il facile smontaggio del manufatto; b. planimetria ubicativa nel caso si tratti dell'allocazione soltanto di ombrelloni, sedie e tavoli, con relativa distinta delle superfici da occupare. c. elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, nonché l eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi; il tutto corredato da documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche tecniche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici; d. computo metrico estimativo dei lavori per la rimozione della struttura e dei danni eventualmente arrecati al bene pubblico, calcolato su Bollettino degli Ingegneri o Prezziario regionale riportante i codici degli articoli a cui fanno riferimento le voci; e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata soggetta a servitù di uso pubblico; f. autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti. La documentazione di cui ai punti a) b) - c) e d) va prodotta in 3 copie. Tutta la documentazione dovrà essere inoltre presentata anche su supporto informatico. 4. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo art La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors permanente si intende rilasciata per un massimo di tre anni dalla data del rilascio della concessione stessa, salvo rinnovo secondo le procedure di cui al successivo art Il rilascio della concessione è condizionato alla sottoscrizione di polizza fidejussoria bancaria, il cui importo sarà determinato dal computo metrico di cui alla lett. d). 7. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza e sarà rilasciata dopo aver effettuato il deposito della polizza fidejussoria bancaria sottoscritta. Art. 6 - Rinnovo concessione 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. 2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato. Il rinnovo della concessione di suolo pubblico per dehors permanente è subordinata al rinnovo della garanzia fidejussoria di cui all art.5 comma 6. 5
6 3. Costituisce causa di diniego del rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti. Art. 7 - Attività consentite 1. L area all aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienicosanitarie, edilizie, urbanistiche, antincendio, nonché di quelle relative all occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico. 2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell attività. 3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale. 4. Nei dehors è vietata l installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. Art. 8 - Orario d esercizio 1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso. Art. 9 - Danni arrecati a terzi 1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale. 2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. Art Manutenzione del dehors 1. E fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehors in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui è stato autorizzato. 2. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e altri oggetti non autorizzati. 3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che causino situazioni non decorose o di insicurezza dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Art Sanzioni e misure ripristinatorie 1. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino dello stato dei luoghi originario. 2. Alla data di cessazione dell occupazione per rinuncia o revoca o decadenza, il titolare della concessione deve provvedere a propria cura e spese, allo sgombero ed al ripristino del suolo pubblico. Qualora ciò non avvenga, l Amministrazione Comunale procede d ufficio, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente, oppure si rivale sulla polizza stipulata a garanzia di cui al precedente art. 6, c Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare 6
7 lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione. 4. Qualora il gestore dell esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d ufficio con spese a carico del titolare dell attività commerciale cui la struttura è annessa rivalendosi sulla polizza fidejussoria depositata. 5. L omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l anno successivo. 6. Il materiale rimosso verrà conservato dall Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza. Art Revoca e sospensione della concessione 1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a. al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato; b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente; c. causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza; d. nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 13. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione. 2. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a. gli elementi di arredo non vengono ritirati e custoditi secondo le modalità previste all art. 10; b. le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti; c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge; d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1. e. nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa. Art Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico 1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 12, la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso. 2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d interesse pubblico, nei seguenti casi: a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso; b. per l effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, con un congruo preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente 7
8 per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l ente competente all attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario; c. per altri motivi di rilevante interesse pubblico. 3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso di quanto versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi. Art Pagamento della tassa 1. L occupazione di suolo pubblico per l installazione di dehors è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico nei modi previsti dalla vigente normativa legislativa e dal Regolamento comunale sulla T.O.S.A.P. ART Diritti di terzi 1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall occupazione. 2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. ART Spese per la concessione 1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto. Art Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento. 8
9 Sommario Art. 1 - Oggetto e finalità... 2 Art. 2 - Definizione di dehors e tipologie... 2 Art. 3 - Ubicazione, dimensioni e caratteristiche... 3 Art. 4 - Ambiti di valore storico e ambientale... 4 Art. 5 - Modalità di presentazione dell istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per dehors... 4 Art. 6 - Rinnovo concessione... 5 Art. 7 - Attività consentite... 6 Art. 8 - Orario d esercizio... 6 Art. 9 - Danni arrecati a terzi... 6 Art Manutenzione del dehors... 6 Art Sanzioni e misure ripristinatorie... 6 Art Revoca e sospensione della concessione... 7 Art Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico... 7 Art Pagamento della tassa... 8 ART Diritti di terzi... 8 ART Spese per la concessione... 8 Art Disposizioni transitorie e finali
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REGOLAMENTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS E PLATEATICI DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI
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Comune di Roncadelle Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO CON DEHORS
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