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1 CAPITOLO QUARTO VEICOLI E DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE Sommario: 1. Nozione e classificazione dei veicoli Efficienza dei veicoli: la revisione obbligatoria Formalità necessarie per la circolazione Carta provvisoria di circolazione e trasferimento di proprietà Targhe di immatricolazione La circolazione dei ciclomotori. 1. NOZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI La nozione di «veicolo» è fissata dall art. 46 c.d.s. che fa riferimento a tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall uomo. Non rientrano nella definizione quelle usate da bambini o da invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Per quanto concerne i veicoli a motore si distingue tra: ciclomotori (ex art. 52) che sono veicoli a motore a due o tre ruote; motoveicoli (ex art. 53) che sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote, e si distinguono a loro volta in: a) motocicli; b) motocarrozzette; c) motoveicoli per trasporto promiscuo; d) motocarri; e) mototrattori; f) motoveicoli per trasporti specifici; g) motoveicoli per uso speciale; h) quadricicli a motore. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g);

2 26 Capitolo Quarto autoveicoli (ex art. 54) che sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono a loro volta in: a) autovetture; b) autobus; c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; f) autoveicoli per trasporti specifici; g) autoveicoli per uso speciale; h) autotreni; i) autoarticolati; l) autosnodati; m) autocaravan; n) mezzi d opera. Come già detto, ad ogni modo, la nozione di veicolo accolta dal codice della strada (art. 47) ricomprende non solo i veicoli a motore ma anche quelli a braccia, i rimorchi e i veicoli a trazione animale. Questi ultimi, se muniti di pattini, sono denominati slitte, il cui uso, però, è ammesso solo quando le strade sono ricoperte di neve o ghiaccio al fine di impedire il danneggiamento del manto stradale (artt. 49, 51 c.d.s.) Nella nozione di veicolo rientrano altresì i velocipedi ovvero i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Nella categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche rientrano invece i motoveicoli e gli autoveicoli d epoca (cancellati dal P.R.A.) e di interesse storico e collezionistico (iscritti in uno dei seguenti registri: Asi, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) (art. 60). I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono (ex art. 72) essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti.

3 Veicoli e documenti di circolazione e immatricolazione Il comma 2 dell articolo 72 prevede un ulteriore equipaggiamento per gli autoveicoli; questi ultimi, infatti, devono essere altresì equipaggiati con: dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se si tratta di veicoli predisposti fin dall origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli con decreto ministeriale; segnale mobile di pericolo di cui all art. 162; contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. 2. EFFICIENZA DEI VEICOLI: LA REVISIONE OBBLIGATORIA I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l inquinamento (art. 79, comma 1). L art. 79, al comma 4 assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro chiunque circola con un veicolo che presenta alterazioni nelle caratteristiche costruttive funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati. L art. 80, co. 1 del c.d.s. affida al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (salva la competenza del Ministro dell Ambiente per la tutela dall inquinamento) il compito di stabilire, con propri decreti i criteri, i tempi e le modalità per l effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi. Il comma 3 dell art. 80 sancisce che per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. Il comma 4 dispone invece la revisione annuale per categorie di veicoli specificamente individuate (autoambulanze, taxi etc). Le revisioni sono effettuate dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e, nelle Province individuate con decreto ministeriale, al fine di rispettare i termini previsti, sono effettuate da imprese rispondenti a specifici requisiti tecnico-professionali. Chiunque (ex comma 14, art. 80 del c.d.s.) circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione 27

4 28 Capitolo Quarto amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Tale sanzione è raddoppiabile: in caso di revisione omessa per più di una volta; quando si circoli con un veicolo sospeso dalla revisione in attesa dell esito della revisione. Dalle violazioni di cui sopra discende la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. 3. FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE Le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono fissate dall art. 93 del c.d.s. secondo cui tali veicoli per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. L ufficio di quest ultimo provvede all immatricolazione e rilascia la carta di circolazione, intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel PRA, il comma 5 dell art. 93, oltre la carta di circolazione, prevede il certificato di proprietà; tale certificato viene rilasciato dallo stesso ufficio del PRA, a seguito di istanza da presentare a cura dell interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Ai sensi del comma 7 dell art. 93 chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 389 euro a euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, titolo VI. La sanzione amministrativa per chiunque non abbia provveduto a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è fissata al comma 9 dell art. 93 nel pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. In questo caso la carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione, è inviata all ufficio del PRA ed è restituita dopo l adempimento delle prescrizioni omesse. 4. CARTA PROVVISORIA DI CIRCOLAZIONE E TRASFERIMEN- TO DI PROPRIETÀ L art. 95 del codice della strada sancisce che qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della

5 Veicoli e documenti di circolazione e immatricolazione targa, l ufficio competente del Dipartimento per i trsporti terrestri, all atto dell immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Per ciò che concerne il rilascio del duplicato della carta di circolazione lo stesso art. 95 al comma 1bis, introdotto dall art. 2 del D.L. 151/2003 affida al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire con decreto dirigenziale il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato della carta di circolazione. L art. 94 del c.d.s., come sostituito dalla L. 449/1997, stabilisce che in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell atto è stata autenticata, provvede alla trascrizione del trasferimento nonché all emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri su richiesta avanzata dall acquirente entro lo stesso termine, provvede al rinnovo o all aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti indicati. Analogamente si procede per i trasferimenti di residenza. Chi non osserva le formalità prescritte dall art. 94 è soggetto al pagamento di una somma da 653 euro a euro. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nei termini di cui sopra, l aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 327 euro a euro. In tal caso, inoltre, è ritirata immediatamente la carta di circolazione da chi accerta la violazione ed è inviata al competente ufficio che provvede al rinnovo dopo l adempimento delle prescrizioni omesse. 5. TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE Secondo la disposizione di cui all art. 100 del c.d.s. gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa conte- 29

6 30 Capitolo Quarto nente i dati di immatricolazione; i motoveicoli ed i rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione (commi 1, 2 e 3). Tali targhe devono avere caratteristiche rifrangenti. Secondo il comma 8 del citato art. 100 è possibile, ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, per l intestatario della carta di circolazione, chiedere (ai costi fissati con decreto ministeriale) una specifica combinazione alfanumerica. L art. 102 del codice della strada disciplina la procedura relativa allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa. Relativamente, invece, agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione, l art. 103 impone alla parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o all avente titolo di comunicare (entro sessanta giorni) al competente ufficio del PRA la definitiva esportazione all estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L ufficio del PRA ne dà immediata comunicazione all ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che, trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell art. 159 (rimozione e blocco dei veicoli), non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall intestatario dei documenti anzidetti o dall avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. 6. LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI A) La nuova disciplina dell art. 97 c.d.s. La disciplina relativa ai documenti di circolazione dei ciclomotori è contenuta nell art. 97 del c.d.s., novellato dal D.Lgs. 9/2002, ed in vigore formalmente dal 1 luglio 2004, ex art. 7 del D.L. 151/2003, conv. con modif. nella L. 214/2003. A norma dell art. 97 i ciclomotori per circolare devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell intestatario. Tale documento è rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero da uno dei soggetti di cui alla L. 264/1991 (imprese o società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

7 Veicoli e documenti di circolazione e immatricolazione b) una targa, che identifica l intestatario del certificato di circolazione. La targa è personale ed è abbinata ad un solo veicolo; il titolare la trattiene in caso di vendita (comma 2 dell art. 97 modificato dal D.L , n. 115, conv. con modif. nella L , n. 168). Il certificato di circolazione e la targa sostituiscono i documenti previsti dalla precedente disciplina ovvero il certificato di idoneità tecnica e il contrassegno di identificazione: il primo contiene i dati di identificazione e costruttivi del ciclomotore, il secondo, cd. targhetta, permette di risalire all intestatario responsabile della circolazione. Anche se formalmente in vigore del 1 luglio 2004, l art. 97 del c.d.s. ha trovato piena applicazione solo a seguito dell emanazione del D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (in vigore dal 14 luglio 2006) che ha modificato alcuni articoli (da 248 a 252) del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 495/1992) connessi all art. 97 del c.d.s. Le nuove disposizioni del Regolamento di esecuzione sono state ulteriormente integrate dal D.M. 15 maggio 2006 e dal D.M. 15 giugno B) Caratteristiche e utilizzazione della targa L art. 248 del D.P.R. 495/1992, così come sostituito dal D.P.R. 153/ 2006, prevede che la targa dei ciclomotori, contraddistinta da un codice alfanumerico, è strettamente legata al titolare che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo aver fatto la comunicazione necessaria per l aggiornamento all archivio nazionale dei veicoli. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri (ovvero ad uno dei soggetti di cui all art. 251 del Reg.), con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 4 del D.M. 15 maggio 2006). Ciò ai fini dell aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell Archivio nazionale dei veicoli (art. 249 del Regolamento così come sostituito dal D.P.R. 153/2006). Deve, peraltro essere precisato che l annotazione nell archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica del 31

8 32 Capitolo Quarto ciclomotore ossia di bene mobile non registrato in quanto la stessa è effettuata ai fini di sola notizia, per l individuazione del responsabile della circolazione. C) Il rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa L articolo 2 del D.M , modificato dal D.M. 3 luglio 2006, sancisce che il certificato di circolazione (il cui modello è stabilito con D.M. 15 giugno 2006) e la relativa targa sono rilasciati da uno degli uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri (ovvero da un impresa di consulenza automobilistica abilitata secondo legge) contestualmente all istanza presentata dall interessato. Il rilascio avviene previo versamento delle imposte di bollo previste dalla legge e del costo della targa. Il certificato di circolazione, allo stesso modo della targa, è rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore. Le disposizioni di cui all art. 2 del D.M. 15 maggio 2006, e quindi la nuova disciplina dell art. 97, si applicano: ai ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale; ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di trasferimento della proprietà a favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione o in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato o del contrassegno di identificazione; ai ciclomotori muniti del certificato di idoneità tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora l intestatario intenda avvalersi della facoltà di cui all art. 170, comma 2 del c.d.s (per quest ultima ipotesi si veda il Capitolo VI, 14); ai ciclomotori muniti del certificato di idoneità tecnica, ogni qualvolta l intestatario intenda comunque avvalersi della possibilità di richiedere il rilascio dei nuovi documenti. D) Adempimenti dell intestatario del certificato di circolazione Secondo l art. 252 del Regolamento di esecuzione (così come sostituito dal D.P.R. 153/2006) in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l intestatario dello stesso (entro 48 ore) ne fa denuncia agli organi di polizia e chiede il rilascio del duplicato ai soggetti competenti (ufficio della motorizzazione civile o soggetti autorizzati alla consulenza in materia di trasporto). Questi ultimi provvedono a rilasciarlo contestualmente

9 Veicoli e documenti di circolazione e immatricolazione alla domanda, con le modalità prescritte dall art. 5 del D.M. 15 maggio 2006; analogamente si procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato (comma 1). In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l intestatario del corrispondente certificato di circolazione, (entro 48 ore) chiede il rilascio di un nuovo certificato e l emissione di una nuova targa. Gli uffici competenti, contestualmente alla domanda, provvedono a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa secondo le modalità previste dall art. 6 del D.M. 15 maggio Analogamente si procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa (comma 2). Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui sopra, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione (comma 4). La procedura di aggiornamento del certificato di circolazione nel caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione è disciplinata, invece al comma 5 dell art. 252 del D.P.R. 495/1992. Quest ultimo prevede l obbligo per i Comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, di trasmettere al Dipartimento per i trasporti terrestri notizia dell avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L ufficio operativo provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione. E) Sospensione del ciclomotore dalla circolazione Secondo l articolo 3 del D.M. 15 maggio 2006 l intestatario del certificato di circolazione che non intenda utilizzare il ciclomotore, presenta istanza (unitamente al certificato di circolazione ed alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo previste) ad uno degli uffici Motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate a norma di legge. L ufficio provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento dell Archivio nazionale dei veicoli. A seguito dell aggiornamento dell archivio, l intestatario della targa, già collegata al ciclomotore sospeso, può chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione. 33

10 34 Capitolo Quarto Una simile procedura (sospensione del ciclomotore dalla circolazione e relativo aggiornamento all Archivio nazionale) si applica all ipotesi in cui l intestatario del certificato di circolazione intenda trasferire la proprietà del ciclomotore. In tal caso, però, non si fa luogo ad una istanza, bensì ad una comunicazione agli uffici competenti. F) Circolazione del ciclomotore con contrassegno di identificazione e certificato di idoneità tecnica Per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente all entrata in vigore del decreto (14 luglio 2006) il D.P.R. 153/2006, pur non prevedendo alcun obbligo di adeguamento alla nuova disciplina, fa salva la possibilità di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore presso un ufficio della motorizzazione civile del dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui alla L. 264/1991 (art. 9 del D.P.R. 153/2006). È dunque consentita la circolazione di ciclomotori con il «vecchio» contrassegno e certificato di idoneità tecnica. Le ipotesi di infrazione che possono venire in rilievo sono: circolazione di un ciclomotore provvisto di contrassegno di identificazione ma non di certificato di idoneità tecnica; se si accerta che il certificato di idoneità non è stato mai rilasciato, l operatore dovrà applicare la sanzione di cui all art. 97, comma 7 (circolazione di un ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione). Quando non è possibile accertarsi subito di ciò, si deve provvedere a compilare un verbale di contestazione, invitando il conducente ai sensi dell art. 180, comma 8, a presentare idonea documentazione attestante la regolare circolazione del veicolo. Se successivamente si accerta la mancata immatricolazione del ciclomotore, si procederà alla notifica della violazione di cui all art. 97, comma 7; in caso, invece, di non ottemperanza alla richiesta di presentarsi per esibire i documenti si procederà ex art. 180, comma 8 del c.d.s.; circolazione di un ciclomotore provvisto di certificato di idoneità tecnica ma non di contrassegno di identificazione; qualora si accerti che il conducente non sia in condizione di apporre alcun contrassegno, l operatore dovrà applicare la sanzione di cui all art. 97, comma 8 (circolazione di ciclomotore sprovvisto di targa). Nell ipotesi in cui non fosse possibile accertare ciò si procederà analogamente al caso sopra considerato, applicando, ovviamente, la sanzione prevista dal comma 8 dell art. 97 del c.d.s.;

11 Veicoli e documenti di circolazione e immatricolazione circolazione di un ciclomotore sprovvisto di entrambi i documenti, si dovrà acquisire e formalizzare una dichiarazione del conducente attestante la circolazione regolare del veicolo. Successivamente si procederà alle verifiche del caso. G) L apparato sanzionatorio Il comma 5 assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore ai 45Km/ h su strada orizzontale. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti suindicati. Secondo il disposto di cui al comma 6, è soggetto, invece, al pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero sviluppi una velocità superiore al limite indicato dall articolo 52 (45 Km/h). La materia relativa alle sanzioni accessorie, conseguenti alle violazioni di cui all art. 97 del c.d.s. (ivi comprese le violazioni di cui ai commi 5 e 6, qui analizzati) è stata anche interessata da importanti innovazioni introdotte a seguito dell emanazione del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (collegato finanziaria 2007) conv. con modif. in L. 24 novembre 2006, n Secondo il comma 14 dell art. 97 del c.d.s (sostituito dall art. 2, comma 166 del D.L. 262/2006 citato): a) alle violazioni previste dal comma 5: consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In tale ipotesi si procede, altresì, alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato (previo ripristino delle caratteristiche costruttive) per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione; b) alla violazione prevista dal comma 6: consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo è disposto per novanta giorni. 35

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 euro 271.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 euro 271. 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,

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