FACTORING La natura del contratto di factoring: causa mandati o causa vendendi?
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1 FACTORING La natura del contratto di factoring: causa mandati o causa vendendi? a cura di Carolina Teruggi Il factoring è un contratto atipico, che in quanto tale non esaurisce i suoi effetti in una semplice cessione di crediti d impresa, ma comprende altri obblighi quali l amministrazione aziendale, la semplificazione della contabilità, la riscossione dei crediti presso i clienti, l acquisizione di una fonte di liquidità immediata mediante le anticipazioni e altri servizi in genere relativi a consulenza ed informazione che integrano il contratto stesso. La l. 21 febbraio 1991, n. 52, non fornisce né una definizione né una compiuta disciplina del contratto di factoring, contenendo esclusivamente particolari norme in ordine alla cessione dei crediti di impresa. Poiché il factoring è un contratto a causa variabile, può assolvere funzioni diverse a seconda dei casi, sicchè - tesi preferibile, avallata dalla giurisprudenza - la sua disciplina deve essere ricercata volta per volta nel tipo negoziale nominato analogicamente assimilabile. In particolare, seguendo gli orientamenti prevalenti, tale contratto, può avere causa mandati o causa vendendi. Secondo un primo filone, la natura del contratto di factoring avrebbe una prevalente causa di mandato, quando le prestazioni essenziali del contratto siano la cessione dal fornitore dei crediti d'impresa verso la correlativa obbligazione del factor di gestione, amministrazione e riscossione degli stessi (debitamente remunerato), senza previsione di un prezzo corrispettivo, mediante la regolamentazione del rapporto con periodico rendiconto ed accessorietà dell'obbligazione del factor di effettuare anticipazioni sugli 1
2 importi dei crediti ceduti prima del loro incasso (con riconoscimento di compenso e di interessi sul capitale anticipato) 1. Un secondo orientamento ravviserebbe invece la causa del contratto di factoring prevalentemente nella vendita, rispetto alla pur presente, ma subordinata, funzione gestoria; considerando il factor un acquirente a tutti gli effetti che si obbliga ad acquistare i crediti del cedente, fornendogli una serie di altri servizi collegati. 2 Gli anticipi versati dal factor all'impresa cedente rappresenterebbero un pagamento parziale del corrispettivo per la cessione dei crediti, in quanto calcolati in rapporto al valore nominale dei crediti ceduti e indipendentemente dall'assunzione della garanzia dell'adempimento del debitore ceduto. 3 La sentenza qui in commento, seguendo questo secondo orientamento, stabilisce che il contratto di factoring, nel caso di specie, debba ritenersi caratterizzato da una prevalente causa di scambio con effetto traslativo definitivo (causa vendendi), e non già da una causa meramente gestoria. Secondo il giudice trentino, il contratto di factoring risulta caratterizzato da una prevalente causa di scambio con effetto traslativo definitivo (causa vendendi), e non già da una causa meramente gestoria. ( ) Il contratto di 1 Trib. Genova, in Fallimento, 1995, 3, 315 nota di MESSINA; ed in questo senso Trib. Milano, in Dir. Fall., 2005, 2, 798, Il contratto di factoring è articolato in una convenzione base riconducibile allo schema e alla causa del mandato, rispetto al quale i successivi negozi di cessione di credito costituiscono un mezzo di attuazione del mandato stesso ; 2Cass. Civ., , n. 684, in Contratti, 2001, 564, con nota di Vaglio, Causa vendendi del factoring e fallimento del fornitore; Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2000, n. 4654, in Dir. Fall., 2001, II, 767; Cass. Civ. 13 febbraio 2004, n. 2782, in Dir. Fall., 2005, II, 73; App. Lecce, 17 settembre 2001, in Arch. Civ., 2002, 581; Trib. Genova, 16 maggio 1994, in Giur. Comm., 1996, II, 112; App. Genova, 18 maggio 2001, in Fallimento, 2002, 633; Trib. Mantova, 12 agosto 2004, in Riv. Dott. Commercialisti, 2005, 311; 3 G. De Nova, Factoring, cit., 354; Id., Nuovi contratti,
3 factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti, è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il factor acquista oppure si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati; in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal factor, che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi. La qualificazione del contratto di factoring assume particolare rilievo, in caso di fallimento del cedente: qualora si ravvisi che i contraenti abbiano attribuito prevalenza alla causa vendendi rispetto alla funzione gestoria, troverebbe applicazione il disposto di cui all' art. 5, l. n. 52/1991, secondo il quale la cessione del credito è opponibile al fallimento del cedente, dichiarato fallito dopo la data del pagamento, qualora il factor abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (anticipazioni) ed il pagamento abbia data certa. Quando invece il contratto di factoring possiede in concreto una prevalente causa mandati, le cessioni di credito dallo stesso dipendenti sono soggette alla disciplina comune della cessione dei crediti e non a quella particolare dettata dalla l. n. 52/1991, di conseguenza, il factor perderebbe la legittimazione a riscuotere i crediti per conto del fallito e, per recuperare le anticipazioni concesse, dovrebbe far domanda di insinuazione nel passivo fallimentare.4 Nella sentenza del Tribunale di Trento, invero, a causa del fallimento del cedente, la curatela sosteneva che, in virtù dell'art. 78 (vecchio testo) del R.D. 16 marzo 1942, n. 4 Trib. Genova, , Banca Borsa, 1996, II, 223 3
4 267, con la dichiarazione di insolvenza aveva avuto luogo la risoluzione del contratto di factoring (avendo esso causa gestoria). Per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di factoring, il cessionario - ad avviso della curatela avrebbe dovuto restituire le somme riscosse per crediti che alla data della dichiarazione di fallimento, non erano ancora scaduti, oppure che, se scaduti, non erano ancora stati pagati al factor dai debitori ceduti. Il Giudice, come anticipato, ha ritenuto non corretta la classificazione del contratto operata dalla curatela, prediligendo invece, la causa vendendi e ritenendo che in presenza della l. n. 52/1991, normativa speciale ed inderogabile, non appare possibile applicare l' art. 78 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nella versione precedente la modifica introdotta, a decorrere dal , dall' art. 64, primo comma, del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), in base al quale, come noto, i contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si scioglievano per il fallimento di una delle parti. In applicazione dell art. 5 l. n. 52/1991, il Giudice rigetta dunque la domanda di condanna effettuata dalla curatela circa la restituzione dei crediti non ancora scaduti, o se non scaduti, non ancora incassati dal factor. Pertanto, in tal caso, il factor, in quanto titolare del credito ceduto, per la soddisfazione del proprio credito sulle anticipazioni erogate al cedente, può legittimamente trattenere le somme incassate dopo la dichiarazione di fallimento del cedente, senza doversi insinuare nel passivo fallimentare. 5 Se diversamente, il contratto di factoring fosse stato considerato un mandato a riscuotere, come sostenuto dalla Curatela, allora la cessione dei crediti, avrebbe assunto natura soltanto accessoria rispetto al mandato. A questo punto occorre chiedersi se, in 5 App. Genova, , in Fallimento, 2002, 10, 1140 nota di AGOSTINELLI 4
5 tale qualificazione sia necessario che il factor acquisisca necessariamente la titolarità del credito, considerato che sarebbe sufficiente la mera legittimazione alla riscossione del credito. Alla luce di ciò, parrebbe alquanto sproporzionata l acquisizione della titolarità del credito come strumentale alla principale funzione di causa gestoria. 6 Invero, al di là di ogni possibile considerazione sul tema, la causa del contratto di factoring va ricollegata, caso per caso, riconducendola direttamente alla causa che le parti hanno inteso attribuire al contratto. Per la peculiare struttura del factoring come contratto a causa variabile, il ruolo fondamentale è svolto dal giudice, il quale, ai fini di una corretta qualificazione giuridica, deve indagare circa l'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto dalle stesse perseguito, e valutare se esse hanno optato per la causa vendendi, per quella mandati o per altra ancora non essendo a tal fine nemmeno determinante la mancanza nel contratto di un richiamo alla legge sulla cessione dei crediti d'impresa fornendo adeguata motivazione sul punto 7 Nel caso concreto, la causa vendendi risultava ravvisabile, secondo il Tribunale di Trento, da più espressioni contenute nel contratto quali ad esempio: nel preambolo del contratto alla voce "Definizioni", la menzione del termine "Cessione", precisandone il significato nel "negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce al factor i propri crediti esistenti e/o futuri"; viene altresì menzionata l'espressione "Corrispettivo", tipica della causa vendendi; viene disciplinata la cessione dei crediti; vengono nominate le garanzie prestate dal fornitore in merito ai crediti ceduti; vengono infine disciplinati i rapporti con i debitori, ove è previsto che al verificarsi di pagamenti da parte dei debitori al fornitore, questi è obbligato a trasmetterli al factor (ciò che conferma la definitività dell'atto traslativo del credito al factor). Dette clausole sono risultate 6 B. Sangiovanni, in Obbl. e Contr., 2005, 4; 7 Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 03/12/2012, n ; 5
6 incompatibili con il mandato a riscuotere e hanno dimostrato la definitività della cessione dei crediti dal cedente al factor, con conseguente inapplicabilità del cit. art. 78 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (vecchio testo), invocato dalla Curatela. In definitiva, prima dell entrata in vigore della legge n. 52/1991 la sorte dei pagamenti relativi ai crediti ceduti al factor in caso di fallimento del cedente (o del debitore ceduto) risultava incerta, in quanto nessuna legge era intervenuta prima a disciplinare il contratto in questione. Tuttavia l'intervento del legislatore non ha fugato le perplessità, poiché se anche l art. 1 della legge attribuisce chiaramente causa venedendi alla cessione dei crediti d impresa, in giurisprudenza non sono mancate pronunce che affermano che il contratto di factoring abbia causa gestoria e che la legge 52/91 non sia applicabile, traendone la conclusione che esso si scioglie in caso di fallimento ai sensi dell art. 78 l. fall.. 8 Andare a ricercare di volta in volta quale sia la causa del contratto di factoring stipulato tra le parti, diviene quindi una questione di importanza primaria, ai fini dell opponibilità della cessione al fallimento del cedente ex art.5 l. 52/ Luciano Panzani, Il factoring e le prospettive di riforma della legge fallimentare,in Factoring e cessione dei crediti Dieci anni dopo la legge 52, a cura di Giorgio Burchi e Alessandro Carretta, 25; 6
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