postaprevidenza valore
|
|
|
- Gabriela Carrara
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale (aggiornato alla data del 21 dicembre 2012) postaprevidenza valore
2 Per informazioni:
3 Documento sul Regime Fiscale Postaprevidenza Valore Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo a premio ricorrente (PIP) La presente nota sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa di Postaprevidenza Valore. 1/5 Regime fiscale dei contributi I contributi versati dall Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro, oltre che delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all articolo 105, comma 1, del TUIR, ossia gli accantonamenti ai fondi interni, istituiti ai sensi dell Art del codice civile qualora costituiti in conti individuali per i singoli dipendenti. Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l importo da esse non dedotto. L Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente - i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all atto dell erogazione della prestazione finale. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007 Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro ,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno. Regime fiscale dei piani pensionistici individuali attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto da assoggettare ad imposta sostitutiva dell 11% si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno ovvero alla data di accesso alla prestazione e diminuito dei versamenti effettuati nell anno, il valore attuale della rendita all inizio dell anno. L eventuale risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d imposta successivi, per l intero importo che trova in essi capienza (Art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 252/05). Regime fiscale delle prestazioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica La tabella riportata alla pagina seguente riepiloga la normativa fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche. Si devono distinguere, ai fini fiscali, gli importi maturati prima del 31 dicembre 2000, quelli maturati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, e infine quelli maturati a partire dal 1 gennaio 2007, da assoggettare ai diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti.
4 2/5 maturata fino al 31 dicembre 2000 (M1) maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) Prestazioni erogate in forma di capitale forma di capitale sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione maturata al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua). forma di capitale sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione maturata al netto dei redditi già assoggettati a tassazione e dei contributi eventualmente non dedotti. Prestazioni erogate in forma periodica forma periodica sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione della aliquote progressive IRPEF. Tali aliquote sono applicate su un ammontare imponibile determinato nella misura dell 87,50% dell importo corrisposto. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono tassate in via ordinaria mediante applicazione della aliquote progressive IRPEF, e sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e dei redditi di capitale costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione. 1 maturata dal 1 gennaio 2007 (M3) Sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ed ai contributi eventualmente non dedotti. 1 Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% (i) per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari e (ii) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In pratica, la tassazione minima al 9% si applica dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, e dei redditi di capitale costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione. 1 Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% (i) per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari e (ii) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
5 3/5 Nel rispetto della normativa in materia di previdenza complementare, le prestazioni in forma di capitale sono erogabili nella misura massima del 50% del montante finale accumulato alla data di accesso alla prestazione. Tuttavia, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2012, pari a Euro l anno), la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (cd. vecchi iscritti ai vecchi fondi ), per le prestazioni relative ai montanti accumulati a decorrere dal 1 gennaio 2007 si applica il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007). Tali soggetti possono tuttavia optare, limitatamente alle prestazioni riferite al montante maturato a decorrere dal 1 gennaio 2007, per il regime fiscale previsto dall Art. 11 del D. Lgs. 252/2005, cioè per l applicazione della ritenuta del 15% prevista per i montanti M3 e l obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante. In sede di tassazione della parte di prestazione corrispondente al montante accumulato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre il reddito di riferimento si determina solo con le somme accumulate dal 2001 al 2006 e solo con i periodi di effettiva contribuzione maturati nello stesso periodo. Diversamente, se il vecchio iscritto si avvale della facoltà di chiedere in capitale tutto il montante accumulato, allora troverà applicazione il previgente regime fiscale anche sulla parte di prestazione corrispondente alle somme accumulate dal 1 gennaio 2007 e il reddito di riferimento si determina in relazione alle somme e agli anni di effettiva contribuzione maturati dal 2001 fino alla data di accesso alla prestazione. In tale ipotesi, però, si applicherà anche la penalizzazione fiscale consistente nella doppia imposizione dei rendimenti applicabile alle prestazioni in capitale superiori ad un terzo del montante. Rendimenti delle prestazioni periodiche Sui redditi di capitale rappresentati dai rendimenti delle rendite pensionistiche in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche con aliquota del 20% (introdotta dal D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, con decorrenza 1 gennaio 2012). Viene, tuttavia, riconosciuta una minore tassazione, mediante una riduzione del 37,50% dell imponibile, con riguardo ai proventi riferibili agli investimenti operati in titoli pubblici ed equivalenti emessi dagli Stati inclusi della cd. White List (ovvero la lista degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, un adeguato scambio di informazioni), presenti nella gestione separata in cui la polizza risulta inserita in modo da garantire agli Aderenti il beneficio indiretto della minore tassazione dei proventi di tali titoli. Anticipazioni e riscatti La tabella riportata alla pagina seguente sintetizza la normativa fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche nei casi di anticipazioni e di riscatti totali o parziali della posizione. Anche per dette fattispecie si devono distinguere, ai fini fiscali, gli importi maturati prima del 1 gennaio 2007 e dopo tale data, da assoggettare ai diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti.
6 4/5 Riscatto totale Art. 12, lett. c) del Regolamento Riscatto parziale Art. 12, lett. b) del Regolamento Anticipazione Art. 13 del Regolamento maturata fino al 31 dicembre 2000 (M1) ipotesi di riscatto totale della posizione sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dall importo erogato al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua. Non previsto. ipotesi di anticipazione della posizione sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dall importo erogato al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua. maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) ipotesi di riscatto totale della posizione, operate per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono classificate quali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e assoggettate a tassazione separata per il loro intero ammontare. Qualora non derivino dalle predette cause, le stesse sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione della aliquote progressive IRPEF. La base imponibile è costituita dall importo erogato al netto dei rendimenti che hanno scontato l imposta sostitutiva del 11% e degli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione. ipotesi di riscatto parziale della posizione costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata per il loro intero ammontare (inclusi i rendimenti che hanno scontato l imposta sostitutiva del 11%), al netto tuttavia degli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione proporzionalmente riferibili. ipotesi di anticipazione della posizione sono classificate quali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Le stesse sono assoggettate a tassazione separata per il loro intero ammontare (inclusi i rendimenti che hanno scontato l imposta sostitutiva del 11%), al netto tuttavia degli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione. Segue tabella g
7 5/5 Riscatto totale Art. 12, lett. c) del Regolamento Riscatto parziale Art. 12, lett. b) del Regolamento Anticipazione Art. 13 del Regolamento maturata dal 1 gennaio 2007 (M3) Operabile nelle ipotesi di invalidità permanente o decesso dell Aderente, o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. È prevista una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15% dell importo erogato, aliquota eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione (con un limite massimo di 6 punti percentuali). In caso di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, è prevista l applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23%. Operabile nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. È prevista una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15% dell importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti. In caso di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, è prevista l applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23%. L anticipazione può essere richiesta: (i) per spese sanitarie, in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. Si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; (ii) per l acquisto della prima casa (decorsi 8 anni di iscrizione e per massimo il 75% della posizione) e per ulteriori esigenze dell aderente (decorsi 8 anni di iscrizione e per massimo il 30% della posizione). Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%, non soggetta ad alcuna riduzione. Le anticipazioni vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio Le somme erogate agli eredi in caso di decesso dell Aderente sono escluse dall applicazione dell imposta di successione. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni Le somme versate dall Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d imposta pari all imposta pagata all atto della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. Trasferimento della posizione Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso altre forme pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale. Prosecuzione volontaria I rendimenti riconosciuti all Aderente per l eventuale periodo di prosecuzione volontaria alla forma pensionistica, oltre al raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, sono considerati come parte integrante della prestazione previdenziale e, dunque, fruiscono della tassazione agevolata. 1 In particolare, viene escluso da tassazione il risultato della gestione maturato annualmente nella fase di accumulo già assoggettato a tassazione mediante l applicazione di una imposta sostitutiva dell imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dell 11%. Sono inoltre esclusi i redditi di capitale costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione, in quanto già assoggettati ad un imposta sostitutiva con aliquota del 20% (a decorrere dal 1 gennaio 2012, aliquota del 12,5% fino al 31 dicembre 2011).
8 Mod Ed. 21 dicembre 2012 Poste Vita S.p.A Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 Tel.: (+39) Fax: (+39) Partita IVA Codice Fiscale Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese di Roma n /2000 REA n Autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012.
postaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 [email protected]
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
UniCredit Futuro P.I.P. Aviva
UniCredit Futuro P.I.P. Aviva Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
GENERAFUTURO. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 05/17)
GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 05/17) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime
UBI Previdenza DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Gruppo Aviva. Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato. Aviva Vita S.p.A.
fondo pensione aperto UBI Previdenza Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. e gestito da AVIVA VITA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre
Pioneer Futuro Documento sul Regime Fiscale
Pioneer Futuro Documento sul Regime Fiscale Il presente documento è aggiornato al 1 gennaio 2015. Il presente documento integra il contenuto della nota informativa relativa all adesione al fondo pensione
Piano Individuale Pensionistico Vittoria
DOCUMNTO SUL RGM FSCAL Piano ndividuale Pensionistico Vittoria Per costruire oggi le certezze del tuo domani Piano ndividuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE
Allegato alla nota informativa CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo
FONDO PENSIONE APERTO TESEO
FONDO PENSIONE APERTO TESEO istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni (Gruppo Reale Mutua) iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 17 Documento sul regime fiscale Il presente documento
PROGETTO PENSIONE SICURA
Allegato alla Nota Informativa PROGETTO PENSIONE SICURA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 5089 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
IntegrazionePensionisticaAurora
IntegrazionePensionisticaAurora Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5034 IntegrazionePensionisticaAurora Documento sul regime
ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale
ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il 15 di settembre 2016 Sommario Documento sul regime fiscale... 1 Regime fiscale dei contributi... 3 Regime
Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro
DOCUMNTO SUL RGM FSCAL Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro Per mantenere il tuo tenore di vita anche in pensione Fondo Pensione Aperto - Vittoria Formula Lavoro scritto all albo al n 22 Capogruppo
Documento sul regime fiscale
Documento sul regime fiscale Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza
Fondo Pensione Aperto Helvetia Domani Documento sul regime fiscale Pagina 2 di 6
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 91 Il presente documento integra il contenuto
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione
Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53
Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53 Aureo Comparto obbligazionario Aureo Comparto bilanciato Aureo Comparto azionario Aureo Comparto garantito
Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 30 marzo 2018
Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 30 marzo 2018 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire
FONDO PENSIONE APERTO SOLUZIONE PREVIDENTE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
FONDO PENSIONE APERTO SOLUZIONE PREVIDENTE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente è iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 155. Chiara Vita S.p.A., Compagnia
DOMANI SICURO PLUS DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE. Allegato alla Nota Informativa PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO
Una Società di Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE DOMANI SICURO PLUS PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 5068 DOCUMENTO SUL REGIME
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)
ASSOCIAZIONE CASSA PREVIDENZA LAVORATORI EXXONMOBIL - Fondo Pensione Iscrizione Albo F.P. N. 1155 Viale Castello della Magliana, 25-00148 ROMA - Tel. 06/6569.2948 - Fax 06/6569.2956 Codice Fiscale 80031310586
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Documento sul regime fiscale (dati aggiornati al 30.04.2015) 1. REGIME FISCALE DEL FONDO La Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica fondo pensione complementare non è soggetto ad IRPEF,
Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione
Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento è aggiornato alla data del 1 luglio 2014 Premessa La partecipazione
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
AXA MPS PREVIDENZA IN AZIENDA - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita
