Come viene regolata la concessione dei passaporti verdi? Condizione per l autorizzazione all uso del Passaporto Verde... 7

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2 Sommario Introduzione Come viene regolata la concessione dei passaporti verdi?... 4 Chi deve richiedere la concessione dei passaporti verdi?... 4 Registro ufficiale dei produttori (RUP) articolo 20 D.lgs. 214/ Condizione per l autorizzazione all uso del Passaporto Verde... 7 Obblighi a cui devono sottostare le aziende autorizzate e registrate... 8 Dove presentare le domande

3 Introduzione Per ciò che attiene alla normativa che gestisce la concessione dei passaporti verdi, sono molti i riferimenti di legge che vanno segnalati: Direttiva 2000/29/CE - del consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. D. Lgs. n. 151 del 19 maggio "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali." D.M. del 9 agosto Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n D. Lgs n. 214 del 19 agosto Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. D.M. del 8 febbraio Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. D. Lgs. n. 150 del 2 agosto Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi. D. Lgs n. 124 del 25 giugno Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. D. Lgs. n. 124 del 7 luglio Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3/08/11). D. Lgs. n. n. 84 del 9 aprile Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Q u a d e r n i t e c n i c i liguria.confagricoltura.it liguria@confagricoltura.it Confagricoltura Liguria 3

4 Inoltre, ai fini del D. Lgs. 214/2005 si intendono per vegetali: a) le piante vive, b) le parti di piante vive che comprendono i frutti in senso botanico non surgelati, le verdure non surgelate, i tuberi, i bulbi, i rizomi, i fiori recisi, i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie, le colture di tessuti vegetali, il polline vivo, le gemme, le talee, le marze; le sementi in senso botanico destinate alla piantagione (vedi art. 2 D.Lgs. 214/2005). Come viene regolata la concessione dei passaporti verdi? L autorizzazione all attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali (art. 19 del D. Lgs. 214/2005 e smi), prevede che prima di procedere alla cessione, a qualunque titolo, di piante e dei relativi materiali di propagazione (piante vise sia legnose che erbacee, gemme, marze, talee e polline vivo) e prodotti, commercializzati o importati dalla propria azienda, occorre essere in possesso della autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario della Regione Liguria, come previsto dall art. 19 del Decreto Legislativo 214 del 2005 e dalle successive modifiche ed integrazioni. Per poter richiedere l autorizzazione si deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legislazione fitosanitaria vigente (conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie riguardanti le categorie dei vegetali che si intendono produrre). Tale conoscenza è accertata se il titolare dell azienda o il suo incaricato è in possesso di uno dei seguenti requisiti: è in possesso di una laurea o di un diploma in ambito agrario o forestale; ha frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale; ha superato, con esito favorevole, un esame presso il Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di verificare la conoscenza delle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda (esame che si effettuerà davanti ad una commissione tecnica istituita dal Servizio Fitosanitario regionale costituita da esperti in materia fitosanitaria e florovivaistica). Chi deve richiedere la concessione dei passaporti verdi? Chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali deve essere in possesso di apposita autorizzazione (passaporto). 4

5 Devono, inoltre, richiedere l autorizzazione alla produzione (art. 19 D. Lgs. 214/05): i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo; nonché le ditte che svolgono attività sementiera; gli importatori di vegetali e prodotti vegetali (elencati nell allegato V parte B del D. Lgs.214/05) provenienti da paesi extracomunitari che hanno bisogno di un nullaosta fitosanitario per entrare nell unione europea indipendentemente dal fatto che successivamente abbiano bisogno di un passaporto delle piante per il movimento all interno della UE; i produttori e gli importatori di vegetali e prodotti vegetali destinati alle zone protette della comunità; i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi -seme, ma escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi; i produttori, centri commerciali di piante e prodotti vegetali elencati nelle decisioni dell'unione Europea per il commercio piante che richiedono un passaporto di sostituzione; i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. (patate) destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A; i produttori e i commercianti di micelio fungino destinati alla produzione di funghi coltivati; i produttori di imballaggi in legno impiegati nel commercio internazionale che applicano il marchio ISPM 15 FAO. Sono esentati dal richiedere l autorizzazione: I commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Registro ufficiale dei produttori (RUP) art. 20 D.lgs. 214/2005 I soggetti che producono, commercializzano e importano da Paesi Terzi vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti potenziali portatori di organismi nocivi regolamentati dalla normativa fitosanitaria, oltre all autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 19 del D.Lgs. 214/2005, devono presentare richiesta di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) secondo quanto previsto dall art. 20 del D.Lgs. 214/

6 I vegetali che rientrano in tale classificazione sono elencati nell allegato V del D. Lgs. 214/05. L iscrizione al RUP è la condizione necessaria per essere autorizzati all uso del passaporto delle piante (PP) e quindi per poter commercializzare vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario all interno della comunità. L iscrizione è, anche, condizione necessaria per importare vegetali e prodotti vegetali soggetti al controllo fitosanitario al momento della prima introduzione nel territorio comunitario. Responsabile della registrazione e della tenuta del registro e dell autorizzazione all uso del passaporto e il Servizio Fitosanitario Regionale. Chi si deve registrare al RUP? le ditte autorizzate che producono e commercializzano vegetali e prodotti vegetali di cui all allegato V parte B del D. Lgs. 214/05; i produttori i centri di raccolta, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati che commercializzano all ingrosso tuberi di Solanum tuberosum (patate) destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; i produttori di vegetali per i quali è previsto l uso del passaporto dalle norme comunitarie. Chi è esonerato dalla iscrizione al RUP? i piccoli produttori o i commercianti che vendono l intera produzione di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti al consumatore finale, non professionalmente impegnato nella produzione di vegetali, in ambito provinciale (mercato locale); coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nella comunità piccole quantità di vegetali o prodotti vegetali L esonero dall'iscrizione al RUP per i piccoli produttori è subordinato alla presentazione al Servizio Fitosanitario Regionale di una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito. Tale dichiarazione è sempre verificata dal SFR. Le aziende, iscritte al RUP, che intendono utilizzare il Passaporto Verde così come previsto dalla normativa debbono farne apposita richiesta al SFR. 6

7 Condizione per l autorizzazione all uso del Passaporto Verde Il passaporto verde va richiesto al Servizio Fitosanitario ed è un documento emesso da un produttore registrato, autorizzato e controllato (ovunque nell Unione Europea) dal Servizio Fitosanitario. Tale documento garantisce la tracciabilità del prodotto e attesta l assenza di organismi da quarantena in base ai requisiti degli allegati IV parte A sezione II e IV parte B (zone protette) del D. Lgs. 214/2005. Deve essere compilato, in ogni sua parte, possibilmente a macchina o in stampatello, con inchiostro indelebile indicando la denominazione botanica dei vegetali e dei prodotti vegetali con il nome latino e le quantità. Il passaporto delle piante CE non è valido qualora contenga cancellature e modifiche non convalidate. Il passaporto deve essere realizzato in materiale resistente e non può essere riutilizzato. Il passaporto è il documento che attesta che i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell allegato V parte A sez. 1 del D. Lgs. 214/05 nonché i loro imballaggi, non sono contaminati dagli organismi nocivi indicati nell allegato I parte A del citato decreto; inoltre attesta che i vegetali prodotti vegetali, e altre voci elencate nell allegato II parte A non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano. Infine che i vegetali prodotti vegetali, e altre voci elencate nell allegato IV parte A sez. II sono conformi ai requisiti che li riguardano. Il passaporto delle piante è valido all interno della UE e con alcune limitazioni anche per la Svizzera. Chi deve richiedere l autorizzazione? I soggetti (produttori, commercianti ed importatori di vegetali e prodotti vegetali) iscritti al RUP che intendono spostare in ambito comunitario, compreso il territorio nazionale, i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato V, parte A e parte B del D. Lgs. 214/2005, anche se originari di Paesi terzi. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto verde, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. I prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi Terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati da certificato fitosanitario o da certificato fitosanitario di riesportazione. 7

8 Obblighi a cui devono sottostare le aziende autorizzate e registrate Le aziende autorizzate (Art. 19 D. Lgs 214/05) devono: tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell azienda relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati o utilizzati; rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l autorizzazione regionale oppure la sua copia; designare una persona tecnicamente esperta per mantenere i contatti con il SFR; permettere il libero accesso in azienda al personale del SFR incaricate di svolgere i controlli, i campionamenti e/o i controlli documentali; ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR e collaborare con esso in ogni modo; eseguire controlli visivi ad intervalli appropriati al fine di rilevare eventuali manifestazioni di parassiti dei vegetali; segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale qualsiasi comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda; per i produttori, riportare gli estremi dell autorizzazione sulla documentazione amministrativa dell azienda; comunicare al SFR ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle stesse e restituire, entro gli stessi termini, l originale dell autorizzazione in caso di cessazione dell attività; comunicare ai SFR i campi di piante madri e di produzione e comunicare annualmente l elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate. Le aziende Iscritte al RUP (Art. 20 D. Lgs 214/05) oltre a quanto prescritto per le aziende autorizzate, devono: tenere (presso ciascun centro aziendale) i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquistati, in produzione o ceduti a terzi, e consentirne l ispezione da parte degli Ispettori fitosanitari; 8

9 conservare per almeno un anno gli eventuali passaporti relativi al materiale acquistato ed i documenti di commercializzazione; pagare la tariffa fitosanitaria annuale. Le aziende autorizzate all emissione dei passaporti, oltre a quanto prescritto sopra: devono compilare in ogni loro parte, quando previsti, il passaporto delle piante CE ed il documento di commercializzazione se previsto; devono indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che si intendono produrre o commercializzare; devono comunicare al SFR annualmente l elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate; devono pagare la tariffa fitosanitaria annuale. Dove presentare le domande Dove presentare la richiesta o chiedere informazioni al Settore Fitosanitario: o Ufficio di Sanremo, Via Quinto Mansuino 12 (Mercato Fiori) Tel 0184/ ; sandro.giordano@regione.liguria.it o Ufficio di Savona, Corso Italia 1 Tel / 4757; roberto.cavicchini@regione.liguria.it o Ufficio di Genova, Viale Brigate Partigiane 2 Tel. 010/ ; valentina.boccardo@regione.liguria.it o Ufficio di La Spezia, Via XXIV Maggio 3 Tel. 010/ ; walter.baruzzo@regione.liguria.it maggiori informazioni: liguria@confagricoltura.it liguria.confagricoltura.it Confagricoltura Liguria 9

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